La scheda di trasporto

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La scheda di trasporto
SOCIETÀ
DISCIPLINA CIVILISTICA
pratica professionale
La scheda di trasporto
in breve
di Sara Agostini – Segretario generale Unione nazionale cooperative italiane
Argomento – Con decreto del Ministero dei trasporti del 30 giugno 2009 è stata
finalmente approvato il contenuto della scheda di trasporto, utile strumento istituito con
il D.Lgs. 214 del 22 dicembre 2008 che consente di facilitare i controlli su strada da parte
degli operatori della Polizia stradale sul corretto esercizio dell’attività di trasporto merci
in conto terzi in ambito nazionale.
vizio di trasporto (modello 1).
Le caratteristiche dell’attività di autotrasporto –
Pare opportuno ricordare che per attività di autotrasporto si intende la
QUADRO NORMATIVO
in neretto sono evidenziati i provvedimenti on-line
www.informatore.ilsole24ore.com
prestazione di un servi• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, D.M. 30.6.2009, G.U. 153/09 • D.Lgs. 214, zio, eseguita in modo
22.12.2008 • D.Lgs. 286, 21.11.2005.
professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel traLa scheda di trasporto è stata istituita con il D.Lgs. sferimento di cose di terzi su strada mediante auto214 del 22 dicembre 2008 che ne ha delineato fina- veicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo; si
lità, contenuti e soggetti coinvolti nella sua struttu- specifica, inoltre, che:
razione.
1. il vettore: è l’impresa di autotrasporto iscritta
Attraverso la creazione di questo nuovo documento, all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
da compilare a cura del committente e conservare a che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terbordo del veicolo a cura del vettore, s’intendono rag- zi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitagiungere le seguenti finalità:
ta a eseguire attività di autotrasporto internaziona1. conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale;
le o di cabotaggio stradale in territorio italiano che
2. favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’atti- è parte di un contratto di trasporto di merci su stravità di autotrasporto di merci per conto terzi in am- da;
bito nazionale.
2. il committente: è l’impresa o la persona giuridiÈ dunque obbligatorio tenere a bordo del mezzo di ca pubblica che stipula o nel nome della quale è stitrasporto la scheda che contiene le principali infor- pulato il contratto di trasporto con il vettore;
mazioni sul trasporto che si sta effettuando con lo 3. il caricatore: l’impresa o la persona giuridica pubscopo di accertare le responsabilità condivise su even- blica che consegna la merce al vettore, curando la situali gravi infrazioni stradali; tale documento, infat- stemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuti, permette di risalire in modo certo ai diversi sog- zione del trasporto;
getti della filiera del trasporto, cui sono imputabili 4. il proprietario della merce: l’impresa o la perle responsabilità condivise per la corretta esecuzione sona giuridica pubblica che ha la proprietà delle codel servizio.
se oggetto dell’attività di autotrasporto al momento
Nella scheda dovranno figurare le indicazioni relati- della consegna del vettore.
ve al vettore, al committente, al caricatore e al pro- Nel caso in cui il committente non sia in grado di
prietario della merce, nonché la tipologia e il peso indicare il proprietario della merce, è tenuto a spedella merce trasportata e i luoghi di carico e scarico cificarlo nell’apposita casella prevista nella scheda,
della stessa.
fornendo la motivazione, al fine di permettere gli acCaratteristiche della scheda di trasporto – Il contenu- certamenti da parte degli organi di controllo.
to della scheda di trasporto è stato determinato con Documenti equivalenti alla scheda di trasporto – La
il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei tra- scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia
sporti del 30 giugno 2009 secondo uno schema pre- del contratto in forma scritta ovvero da altra docuciso che identifica tutte le figure coinvolte nel ser- mentazione equivalente, avente il medesimo conte-
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SCHEDA DI TRASPORTO
(da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo del veicolo: art. 7-bis, D.Lgs. 286/2005)
A – DATI DEL VETTORE (art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 286/2005)
Denominazione sociale, Ragione sociale, Ditta – Indirizzo e Sede
azienda (riferimenti telefonici o mail)1
Partita IVA
Numero iscrizione Albo Autotrasportatori
B – DATI DEL COMMITTENTE (art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 286/2005)
Denominazione ditta individuale o Ragione sociale altro tipo di impresa
– Indirizzo e Sede azienda (riferimenti telefonici o mail)
Partita IVA
C – DATI DEL CARICATORE (art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 286/2005)
Denominazione ditta individuale o Ragione sociale altro tipo di impresa
– Indirizzo e Sede azienda (riferimenti telefonici o mail)
Partita IVA
D – DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE (art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 286/2005)
Denominazione ditta individuale o Ragione sociale altro tipo di impresa
– Indirizzo e Sede azienda (riferimenti telefonici o mail)
Partita IVA
Eventuali dichiarazioni2
E – DATI MERCE TRASPORTATA
Tipologia
Quantità/Peso
Luogo di carico merce
Luogo di scarico
Osservazioni varie3
Eventuali istruzioni4
Luogo e data di compilazione
modello 1
Luogo e data
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Dati compilatore
Firma
Utilizzare denominazione sociale per le società di capitali; ragione sociale per le società di persone e la ditta per le imprese individuali.
Da compilare nei casi in cui non è possibile indicare la figura del proprietario.
3
Da compilare a cura de vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie del presente documento (per
esempio, variazione luogo di carico, variazione tipologia e quantità merce …).
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Riportare eventuali istruzioni fornite dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore.
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Le sanzioni – Le sanzioni di carattere amministra-
riquadro 1
tivo, previste dall’art. 7-bis del D.Lgs. 286 del 21
novembre 2005, riguardano la figura del committente per la mancata compilazione della scheda di
trasporto e di chiunque, nel concreto svolgimento
del trasporto, non abbia a bordo del veicolo detta
scheda.
Si precisa che le sanzioni si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che
non compilano del tutto o in modo non corretto oppure non portano a bordo del veicolo i documenti
equipollenti di trasporto (tabella 1).
L’istituzione della scheda di trasporto, voluta dagli addetti del settore, ha quale scopo fondamentale quello di individuare i soggetti coinvolti nell’ambito del servizio di trasporto merci e responsabili ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 286/2005.
Il legislatore, infatti, ha chiarito la rilevanza della
responsabilità concorrente e, quindi, propria e diretta del vettore, committente, caricatore e proprietario della merce, oltre a quella del conducente del veicolo.
Per identificare, controllare e, se necessario, sanzionare uno o più operatori della filiera del trasporto,
era, dunque, necessario ottenere informazioni certe
su tali soggetti, soprattutto laddove il contratto non
fosse stato stipulato in forma scritta.
A ciò, quindi, provvede la scheda di trasporto, il cui
compito è quello di “fotografare” in tempo reale il
trasporto al fine di facilitare i controlli su strada da
parte della Polizia stradale.
Il CMR, acronimo di Convention des Marchandises par Route,
è l’accordo internazionale tipico del trasporto internazionale su strada, da cui è derivato il documento, colloquialmente definito anch’esso come CMR ma più precisamente definibile come Lettre de voiture internationale (in lingua francese) e tradotta per esempio in “Lettera di vettura internazionale” in italiano.
riquadro 2
nuto del modello della scheda, che sia compilata dal
committente o da soggetto da esso delegato.
Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 286/2005, si ricorda
che il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato con data certa per favorire la correttezza e la
trasparenza dei rapporti fra i contraenti; gli elementi essenziali sono:
1. nome e sede del vettore e del committente e, se
diverso, del caricatore;
2. numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
3. tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
4. corrispettivo del servizio di trasporto e modalità
di pagamento;
5. luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario.
Appare evidente come il contratto in forma scritta presenti tutte le informazioni richieste per la
compilazione della scheda di trasporto e, pertanto,
sia considerato del tutto equivalente a quest’ultima.
Oltre al contratto in forma scritta, costituiscono documenti equipollenti alla suddetta scheda:
1. la lettera di vettura internazionale CMR (riquadro
1);
2. il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3 aprile 2009 (riquadro 2);
3. i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D.Lgs. 504/1995;
4. il documento di trasporto di cui al D.P.R. 472, 14
agosto 1996;
5. ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai
sensi di:
– normativa comunitaria;
– accordi o convenzioni internazionali;
– ogni altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al D.M. 30 giugno 2009.
I trasporti di collettame che avvengono mediante un
unico veicolo di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi committenti, accompagnati da idonea documentazione comprovante la
tipologia del trasporto effettuato, sono esenti dalla
compilazione della scheda di trasporto.
Il documento di cabotaggio deve riportare:
– il nome, l’indirizzo e la firma del mittente e del trasportatore;
– il nome e l’indirizzo del destinatario, nonché firma e data
di consegna delle merci;
– luogo e data di presa in consegna e luogo di consegna
previsto;
– descrizione della merce, peso o quantità;
– numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.
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Tabella 1
Soggetto
Infrazione
Sanzione
Committente o altro soggetto che compie
l’infrazione.
Mancata compilazione, alterazione o compilazione in modo incompleto o non veritiero
della scheda di trasporto.
Sanzione amministrativa pecuniaria di pagamento da € 600,00 a € 1.800,00.
Soggetto che effettua il trasporto.
Mancata presenza a bordo del veicolo della
scheda di trasporto o della copia del contratto scritto di altra documentazione equipollente.
Sanzione amministrativa pecuniaria di pagamento da € 40,00 a € 120,00. All’atto dell’accertamento scatta il fermo amministrativo del veicolo che viene restituito solo all’esibizione della documentazione; ciò deve
avvenire entro 15 giorni, altrimenti si applicano le sanzioni previste per la mancata
compilazione della scheda di trasporto.
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