Scheda di trasporto

Transcript

Scheda di trasporto
Scheda di trasporto: adeguamenti alla normativa
L'art. 7-bis del DLgs 21.11.2005 n.286, inserito dall'art. 3 del DLgs 22/12/2008 n.214, ha
istituito l'obbligo della "scheda di trasporto", al fine di favorire le verifiche sul corretto
esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e conseguire maggiori livelli di
sicurezza stradale. Con il DM 30.6.09, pubblicato sulla G.U. 4.7.09 n.153, sono state emanate
le disposizioni attuative della suddetta scheda di trasporto.
Sono obbligati alla compilazione della scheda di trasporto:
- il committente, cioè l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della
quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
- il soggetto delegato dal committente.
L'obbligo di compilazione della scheda di trasporto non si applica ai trasporti di collettame che
avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate
da diversi mittenti, purchè accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia
del trasporto effettuato.
La scheda di trasporto deve essere:
- consegnata al vettore, cioè all'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi
- conservata a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi
- esibita in sede di controllo stradale.
La Scheda di trasporto deve contenere:
· dati dell'autotrasportatore per conto di terzi: denominazione, sede, partita IVA e numero di
iscrizione all'albo degli autotrasportatori.
· dati del committente il trasporto: denominazione, sede e partita IVA
· dati del caricatore: denominazione, sede e partita IVA (dato non gestito nelle nostre
procedure)
· dati del proprietario della merce: denominazione, sede e partita IVA
· dati della merce trasportata: tipologia, quantità/peso, luogo di carico e luogo di scarico
· osservazioni varie
· eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente
· luogo e data compilazione
· generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente
· firma
L'articolo 3 del decreto elenca una serie di documenti equipollenti alla scheda di
trasporto e tra questi cita il "documento di trasporto", il DdT; pertanto laddove il
trasporto é corredato da DdT viene meno l'obbligo di produrre la scheda di
trasporto.
E' opportuno precisare che elemento essenziale della scheda di trasporto è la identificazione
delle seguenti figure:
- Vettore
- Committente del trasporto
- Caricatore
- Proprietario della merce
Tali figure sono così definite dall'art. 2 del Decreto Legislativo 286/2005:
a) vettore, l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non
stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio
stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
b) committente, l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale
è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
c) caricatore, l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore,
curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto;
d) proprietario della merce, l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà
delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.
Queste figure vengono a coincidere con le figure di emittente del DdT e Intestatario del DdT e
Ragione Sociale del luogo di destinazione del DdT.
Eventualmente il ruolo assunto dalle varie figure può essere precisato con opportune note
apposte sulla DdT ad integrazione delle modalità di accompagnamento che già definiscono il
ruolo dei soggetti coinvolti.
L'unica figura non gestita su Spring è quella del "caricatore", il quale dovrà essere gestito con
delle annotazioni manuali.
Interventi sulla procedura
Le modifiche apportate alla procedura sono le seguenti:
•
sull'anagrafica del vettore è stato previsto un nuovo campo (di 15 caratteri) per
indicare il "Numero di Iscrizione all'albo"; il campo è attivo soltanto se l'anagrafica fornitore
ha la caratteristica di "Vettore".
•
sull'elenco variabili del Ddt (ed anche degli ordini e fatture) sono state inserite le
variabili riferite ai dati utili per la stampa della Scheda di trasporto.
Attenzione: per poter stampare i dati per la Scheda di Trasporto è necessario codificare il
vettore; se i dati vettore vengono digitati sul documento le variabili specifiche non possono
essere valorizzate.