Oggetto: Autotrasporto Merci - Legge di Stabilità 2015 Risorse

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Oggetto: Autotrasporto Merci - Legge di Stabilità 2015 Risorse
Prot. n. 14/15
Roma, 9 gennaio 2015
Ai Responsabili Regionali
Legacoop Servizi
Al Comparto Autotrasporto,
Movimentazione merci e Logistica
Oggetto: Autotrasporto Merci - Legge di Stabilità 2015
Risorse economiche e novità normative per il settore autotrasporto
La Legge di Stabilità 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre
2014, entrata in vigore il 1 gennaio 2015, contiene alcune importanti novità per il settore
dell’autotrasporto.
Le disposizioni, come sapete, erano state anticipate ufficialmente dal Ministro Lupi in una
riunione con le Associazioni degli autotrasportatori e della committenza a metà novembre
(vedi nostra nota del 12/11/2014, prot. 544/14).
Rimandando a futuri specifici approfondimenti, ritengo necessario sottolineare le principali
novità, limitandoci a riassumere le norme che direttamente impattano sulla vita quotidiana
delle imprese di autotrasporto.
Per quanto riguarda le risorse per il settore, all’art. 1, comma 150, si assegna
all’autotrasporto 250 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2015 con l’importante novità
del fatto che diventano risorse strutturali ed esse, anno dopo anno, saranno ripartite con
decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero delle Finanze.
L’altra novità è che una quota di queste risorse, non superiore al 20%, dovrà essere
destinata alle imprese che pongono in essere iniziative per realizzare processi di
aggregazione e ristrutturazione aziendale (art.1, comma 151).
La legge contiene la conferma del beneficio del rimborso delle accise ma con
l’esclusione dei veicoli Euro 0.
Sempre dal 1 Gennaio scorso, sono scattate le nuove disposizioni sul recupero delle
accise sul gasolio (che, pertanto, si applicheranno a partire dal 1° trimestre di quest’anno),
con novità che riguardano l’esclusione dal beneficio dei veicoli di categoria ecologica Euro
0 o inferiore e il posticipo al 2019 del taglio dei rimborsi del 15% che, altrimenti, sarebbe
scattato dal 1 Gennaio di quest’anno.
Altra importante novità è la soppressione della Scheda di Trasporto, abrogando l’art. 7
bis del d.lgs. 286/2005, articolo che era stato inserito con la Legge 127/2010, restando
inalterata peraltro la corresponsabilità dei committenti per alcune infrazioni stradali dei
conducenti qualora nel contratto di trasporto siano presenti istruzioni incompatibili con il
rispetto del Codice della Strada.
A questo proposito il Ministero degli Interni ha diffuso una circolare con le prime
disposizioni operative.
La circolare – in allegato - annuncia che dal 1° gennaio non deve più essere richiesta
l’esibizione della scheda di trasporto o dei documenti ad essa equipollenti di cui all’art. 7
bis del DLG n. 286/2005, pur riservandosi di approfondire la questione tramite una
direttiva che è in fase di realizzazione e che terrà conto anche di altri provvedimenti
sull’autotrasporto presi dalla Legge di Stabilità sulla corresponsabilità del committente.
Restano in vigore le altre disposizioni che prevedono l’obbligo di portare a bordo la
documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (documenti
per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.).
L’art. 1, comma 248, apporta rilevanti modifiche all’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, con il
superamento del sistema dei c.d. “costi minimi” e viene espressamente ribadita la
libera contrattazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, sottolineando che “i prezzi e
le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di
adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale” e la previsione della pubblicazione
da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti di “valori indicativi di riferimento dei costi di
esercizio dell’impresa di autotrasporto”.
Viene introdotta a carico dei committenti la responsabilità solidale retributiva,
contributiva, e se il contratto di trasporto non è stipulato in forma scritta, il committente si
assume anche gli oneri relativi agli altri inadempimenti degli obblighi fiscali e delle
violazioni del codice della strada.
Per essere esonerati dalla responsabilità solidale occorre verificare che il trasportatore
abbia il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato non oltre tre mesi
prima dell’effettuazione del trasporto. La verifica mediante il DURC ha però carattere
provvisorio giacché, una volta che sarà stato implementato il sistema previsto nel comma
4 quater che ruota intorno al Comitato Centrale per l’Albo ed ai suoi nuovi compiti, essa
verrà assolta dal committente o dal primo vettore semplicemente accedendo al portale
internet del Comitato Centrale.
Sono state implementate le definizioni di committente e di vettore contenute all’art.2,
comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 286/2005, ed è stata aggiunta a quella norma una
lettera e-bis) volta a definire specificamente la figura del sub vettore.
Vettore è considerata l’impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa
non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di
cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su
strada.
Si considera vettore anche l’impresa iscritta all’Albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi associata ad una
cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese nel caso in cui
esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce.
Committente è tale l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della
quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore.
Si considera committente anche l’impresa iscritta Albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e
svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o
preliminari all’affidamento del trasporto; Sub-vettore è l’impresa di autotrasporto iscritta
all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per
conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di
autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che, nel rispetto
del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre
2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.
Su questi aspetti l’Associazione Nazionale, anche con il confronto con le altre
associazioni del movimento cooperativo, ha iniziato un approfondimento per
analizzare le varie implicazioni di questa novità normativa.
Altro aspetto importante è la limitazione della sub-vezione.
Il ricorso alla sub-vezione è possibile soltanto se è stato concordato tra le parti del
contratto di trasporto al momento della stipula o durante l’esecuzione della prestazione e
se il vettore affida il trasporto ad un sub-vettore senza previo accordo del committente,
quest’ultimo può risolvere il contratto per inadempimento.
Inoltre dovrà essere limitata ad un solo passaggio, ossia un sub-vettore non potrà a sua
volta affidare ad altro vettore il trasporto; nel caso di violazione del divieto di ulteriori subvezioni i relativi contratti saranno considerati nulli e in caso di giudizio il primo sub-vettore
dovrà riconoscere al successivo sub-vettore il suo stesso compenso.
I limiti alla sub-vezione non valgono per i trasporti a collettame mediante raggruppamento
di partite non superiori a 50 quintali.
Nella sub-vezione, il primo vettore assume gli oneri e le responsabilità che i nuovi articoli
fanno ricadere sul committente, concernenti la verifica dell’adempimento degli obblighi
retributivi, contributivi e previdenziali da parte del sub-vettore.
Vi è anche l’obbligo di esperire preliminarmente il procedimento di negoziazione assistita
(il nuovo istituto introdotto con la riforma del processo civile al fine di decongestionare i
tribunali) per le controversie in materia di contratto di trasporto e di sub-trasporto.
Per la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria l’art. 1, comma 251,
prevede che le imprese che presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della
professione possono dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria attraverso la polizza di
responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di attività che decorrono dalla
data dell’avvenuta autorizzazione all’esercizio della professione, di cui all’art. 11 del
Regolamento (CE) 1071/2009.
A partire dal terzo anno, invece, l’impresa non potrà più avvalersi del predetto strumento,
per cui la dimostrazione del requisito dovrà avvenire mediante i conti annuali dell’azienda,
certificati da un revisore o da altro soggetto debitamente riconosciuto oppure attraverso
l’attestazione rilasciata sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa.
Le polizze di responsabilità professionale in essere alla data di entrata in vigore della
Legge di Stabilità (1 Gennaio 2015) restano comunque valide fino alla loro scadenza.
Come detto, torneremo ad approfondire i vari aspetti della normativa con successive
circolari.
Cordiali saluti
Alessandro Massarelli