Settembre 2009
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Settembre 2009
Enti associativi e comunicazione ai fini fiscali E’ stata introdotta per gli enti di tipo associativo la “Comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali”. Poiché gli enti di tipo associativo, con certi requisiti, beneficiano di un regime fiscale agevolato, il nuovo adempimento è stato introdotto al fine di permettere all’Agenzia delle Entrate di verificare l’effettivo possesso, da parte del singolo ente associativo, di tutti i requisiti qualificanti richiesti dalla legge; la Comunicazione contiene dati ed informazioni che permetteranno all’Agenzia delle Entrate di effettuare i controlli suddetti. La Comunicazione è obbligatoria e costituisce requisito aggiuntivo per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali in questione. Tale comunicazione era già prevista dal D.L. 29 Novembre 2008, ma solo a inizio Settembre 2009 è stato approvato il modello da utilizzare (Modello EAS). La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 Ottobre 2009. Il modello deve essere trasmesso in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Sicurezza e appalti Il D.Lgs 106/09 apporta delle modifiche al testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08. In particolare il decentramento produttivo mediante l’esecuzione di contratti di appalto è oggetto di maggiore severità (le modifiche sono entrate in vigore il 20.08.09). Gli obblighi previsti riguardano i datori di lavoro che affidano l’esecuzione di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa e comunque nell’ambito del ciclo produttivo dell’azienda medesima. Condizione essenziale è che il datore di lavoro appaltante abbia sempre la disponibilità giuridica dei locali dove si svolgono i lavori appaltati o la prestazione da lavoro autonomo. I suoi obblighi sono: • Parte documentale. Riguarda le modalità di verifica sull’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi relativamente ai lavori, servizi, forniture da affidare in appalto o con contratto d’opera. Tali modalità avrebbero dovute essere oggetto di un Dpr da emanarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Testo unico. Poiché non è 1 ancora arrivato, nel periodo transitorio si effettuerà la verifica mediante: a) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio; b) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale secondo procedure e modalità definita da Dpr 445/2000. • Informazione. Il datore di lavoro dovrà fornire ai soggetti esecutori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui vanno ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare. Al datore è altresì richiesta la cooperazione, con le ditte appaltatrici e gli autonomi, nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e il loro coordinamento. Per attuare la cooperazione e il coordinamento il datore di lavoro deve elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (Duvri) contenente le misure per eliminare o minimizzare i rischi di interferenze tra gli esecutori dei lavori (ditte appaltatrici e lavoratori autonomi). Non vanno presi in esame i rischi specifici dell’attività di ogni singola impresa appaltatrice o lavoratore autonomo a meno che non abbiano riflesso verso gli altri lavoratori (interferenze). Il Duvri è allegato al contratto di appalto o d’opera e deve essere aggiornato a seconda dell’evoluzione dei lavori; deve inoltre essere conservato presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi da interferenza non è richiesta nel caso di puro servizio di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature e a lavori o servizi di durata inferiore a due giorni, a meno che non vi siano rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive. I lavoratori delle imprese appaltatrici e subappaltatrici devono essere muniti a cura di queste di una tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 2 Codice della strada Il disegno di legge sulla sicurezza, approvato definitivamente al Senato a inizio Luglio, prevede anche inasprimenti alle sanzioni per le violazioni al codice della strada. Va segnalata l’introduzione, piuttosto generalizzata, dell’aggravante notturna. Gran parte delle modifiche è infatti destinata a questa nuova, particolare stretta: dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, al superamento dei limiti di velocità, fino al mancato rispetto del semaforo rosso; se le violazioni al codice sono commesse tra le ore 22 e le 7 del giorno successivo, le sanzioni sono fortemente incrementate. Altre disposizioni riguardano l’introduzione nel codice della strada di un articolo che punisce con una sanzione da 500 a 1000 € chi lancia rifiuti od oggetti da veicoli in movimento. Si estende inoltre il ritiro della patente anche a chi è alla guida di una bici; la norma prevede che se il conducente è persona munita di patente, per le violazioni che impongono il ritiro, la sospensione o la revoca della patente, le stesse sanzioni si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo (inclusa bici) per il quale non è richiesta la patente. Per chi guida sotto l’influenza di alcol con tasso superiore a 1,5 g/l (condizione più grave tra le tre indicate), è prevista oltre all’arresto e all’ammenda, la sospensione della patente da uno a due anni (periodo raddoppiato se il veicolo appartiene a persona estranea al reato stesso). E’ stata inoltre stabilita una sanzione pecuniaria da 1000 a 3000 € per chi rilascia titoli abilitativi alla guida a soggetti non aventi diritto ( delinquenti abituali, persone sottoposte a misura di prevenzione e sicurezza, condannate per alcuni reati, destinatari del divieto di conseguire la patente). Credito d’imposta per le misure di sicurezza La Legge 244 del 24.12.07 (finanziaria per il 2008) prevede per gli anni 2008, 2009 e 2010 la concessione di un credito di imposta per le spese sostenute per l’acquisizione e installazione di impianti ed attrezzature di sicurezza, nonché per la diffusione degli strumenti di pagamento con la moneta elettronica. In particolare il credito d’imposta è previsto a favore di piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e di 3 somministrazione di alimenti e bevande; è previsto altresì per gli esercenti di attività di rivendita di generi di monopolio con concessione amministrativa; per ciascun beneficiario, il credito di imposta spetta in misura pari all’80% delle spese sostenute e, comunque, per un importo non superiore nel triennio a 3000 € (1000 € per ciascun anno per rivendite di generi di monopolio). Per fruire del credito di imposta, occorre fare domanda, successivamente al sostenimento delle spese agevolabili, all’Agenzia delle Entrate. In base all’ordine cronologico di presentazione, l’Agenzia esamina le istanze e comunica ai richiedenti, per via telematica, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, l’accoglimento o il diniego del credito d’imposta in base ai fondi finanziari disponibili. L’esaurimento dei fondi è reso noto dall’Agenzia delle Entrate sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Le istanze non accolte per esaurimento di fondi, costituiscono titolo di precedenza per la concessione del credito negli anni successivi. Le istanze non accolte per esaurimento delle risorse, non devono essere ripresentate negli anni successivi. Qualora la rivendita di generi di monopolio superi nell’anno il massimale di 1000 €, è possibile richiedere il credito di imposta, relativo alla differenza tra la spesa sostenuta e i 1000 €, nell’anno successivo ripresentando domanda. Il credito non è cumulabile con altre misure di aiuto dello Stato sugli stessi costi. Manovra d’estate, disposizioni anti-crisi Il D.L. 78 in vigore dall’ 01.07.09 contiene una serie di provvedimenti anti-crisi. Segnaliamo: • Tutela del risparmio. Dall’01.11.09 la data di valuta per il beneficiario di bonifici, assegni circolari e assegni bancari non potrà mai superare, rispettivamente, uno, e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Dall’01.07.09 la commissione di massimo scoperto non potrà superare lo 0,5% per trimestre dell’importo dell’affidamento. • Detassazione degli utili reinvestiti. E’ prevista l’esclusione dall’imposizione sul reddito dell’impresa (con effetto del periodo d’imposta 2010) del 50% del valore degli investimenti 4 in macchinari e apparecchiature (compresi nella Tabella Ateco, divisione 28) fatti dall’01.07.09 al 30.06.10. • Beni strumentali. Entro il 31.12.09 si provvederà alla revisione dei coefficienti di ammortamento, a seguito della diversa incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che generano risparmio energetico. • Compensazione del credito Iva. La compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 10.000 € annui può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza (devono essere utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate). I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito Iva annuale possono non comprendere la dichiarazione Iva in quella unificata. • Contrasto ai paradisi fiscali ed agli arbitraggi fiscali. Salva prova contraria, gli investimenti e le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali si presumono, solo ai fini fiscali, costituiti mediante redditi sottratti a tassazione. Inoltre l’accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento ( con particolare attenzione a operazioni infragruppo) è soggetto a verifica. Manovra d’estate e scudo fiscale Il decreto anti-crisi, oggetto della manovra d’estate, conterrà, nella sua forma definitiva, anche la possibilità di regolarizzare le attività finanziarie detenute all’estero in violazione delle norme tributarie e di monitoraggio valutario. L’emendamento presentato alla Camera, prevede la sanatoria di situazioni pregresse mediante il pagamento di un’imposta straordinaria pari al 5% dei valori detenuti all’estero. La disposizione, per i dettagli operativi, rimanda a norme già applicate in passato; ciò renderà più semplice l’applicazione e si potrà tenere conto di interpretazioni ufficiali già fatte in passato. Tracciabilità dei rifiuti La manovra d’estate decide anche l’attuazione del sistema informatico per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti. Il decreto attuativo, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (manovra 5 d’estate), dovrà definire i tempi, le modalità di attivazione e la data di operatività del sistema; le informazioni da fornire, le modalità di raccolta dei dati e le modalità di interconnessione con altri sistemi informativi. La scheda di trasporto La scheda di trasporto è stata introdotta dal D.Lgs. 214/08 (art. 1) per garantire la sicurezza stradale e favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti nel trasporto di merci per conto terzi. Indica infatti tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto e, se il committente (del trasporto), il proprietario o il caricatore indicano nella scheda le istruzioni per il vettore, il documento è idoneo a valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale e a individuare la responsabilità del conducente, del vettore, del committente, del caricatore o del proprietario delle merci oggetto del trasporto. Con il D.M. del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30.06.09, dal 19.07.09 la scheda di trasporto deve essere compilata e sottoscritta a cura del committente (o delegato diverso dal vettore) prima del trasporto e deve essere conservata a bordo del veicolo a cura del vettore. Se durante il trasporto si verificano fatti che impongono variazione dei dati contenuti nella scheda, questi devono essere indicati dal vettore o conducente tra le “osservazioni varie”. Tutto ciò riguarda l’attività di autotrasporto di merci per conto terzi in ambito nazionale; il committente obbligato alla compilazione è colui che ha ordinato il trasporto e non colui che ha ordinato la merce. Al committente che non compila la scheda o la compila in modo incompleto o non veritiero, si applica una sanzione amministrativa da 600 a 1800 €; tale sanzione si applica anche al vettore o conducente se non indica (o indica in maniera incompleta o non veritiera) dati relativi a variazioni intervenute durante il trasporto. Il conducente del veicolo che non porta durante il trasporto la scheda è punito con una sanzione da 40 a 120 € e il fermo amministrativo del veicolo fino all’esibizione del documento. La scheda di trasporto può essere sostituita da: • Contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta con i dati essenziali e data certa; • Altra documentazione equivalente con lo stesso contenuto della scheda da aggiungersi a quelli obbligatori del del ddt. 6 Nella tabella il confronto dei dati richiesti. SCHEDA TRASPORTO DI CONTRATTO TRASPORTO Data di compilazione Denominazione, indirizzo e sede (telefono o mail) e partita Iva del proprietario della merce Denominazione, indirizzo e sede (telefono o mail) e partita Iva del committente del trasporto Denominazione, indirizzo e sede (telefono o mail) e partita Iva del committente caricatore Denominazione, indirizzo e sede (telefono o mail) e partita Iva del vettore Tipologia della merce (caratteristiche merceologiche, degli imballi e del contenuto) Quantità della merce trasportata - DI DDT - Data Generalità del cedente Generalità del cessionario - Nome e sede del committente del trasporto Nome e sede del committente del caricatore Nome e sede del vettore Generalità dell’eventuale incaricato del trasporto Tipologia della merce Natura e qualità dei beni ceduti Quantità della merce trasportata Corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento Luoghi di carico e scarico Luoghi di presa in consegna della merce trasportata della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario Tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata Sottoscrizione del Sottoscrizione del committente del trasporto o committente del trasporto del compilatore delegato (per il quale vanno indicati anche i dati) 7 Quantità dei beni ceduti - - - - I QUESITI DEGLI ASSOCIATI La carta di identità ha raddoppiato il suo periodo di validità da 5 a 10 anni. Cosa in pratica occorre fare per adeguare la scadenza apposta sul documento? Tutti i possessori del documento con durata quinquennale validi alla data del 26.06.09 e la cui scadenza è prossima, devono recarsi al Comune di residenza o di dimora, dove verrà apposto un timbro sul documento di identità in formato cartaceo. Se il documento non è in buono stato andrà rifatto. Chi non è in possesso di una carta in scadenza a breve potrà chiedere la proroga in qualsiasi momento. Ai titolari di carta di identità elettronica, non essendo possibile apporre il timbro, sarà consegnato un certificato che ne attesta la proroga e che dovrà essere conservato insieme alla carta. Eventuali disguidi potrebbero insorgere all’estero; nel caso non dovesse essere riconosciuta la validità di questa certificazione, il Viminale consiglia, in caso di problemi, di contattare gli uffici diplomatici italiani del luogo. 8 Principali scadenze di settembre IRPEF - Ritenute sui redditi di capitale, di 16 lavoro autonomo, di lavoro dipendente mercoledì Scade il termine di versamento delle ritenute, operate nel mese precedente, presso banche, agenzie postali o concessionari utilizzando il modello F. 24. INPS - Contributi mensili Termine per procedere alla denuncia delle retribuzioni e al versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente. Inps - Contributo alla gestione separata su determinati redditi di lavoro autonomo Termine per versare il contributo relativo ai compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa pagati nel mese precedente. Comunicazione della lettera di intento Termine per gli esportatori abituali, che hanno ricevuto nel mese precedente la dichiarazione d’intento, per comunicare i relativi dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate. LOCAZIONI – Imposta di registro 30 Registrazione (dopo aver effettuato il preventivo pagamento mercoledì dell’imposta di registro) dei nuovi contratti di locazione degli immobili con decorrenza dal primo giorno del mese in esame, nonché versamento del tributo dovuto sui rinnovi taciti e per il nuovo periodo. Il pagamento deve essere eseguito, mediante versamento presso gli istituti di credito, le agenzie postali o i concessionari della riscossione, con l’utilizzo del mod. F. 23. Principali scadenze di ottobre 16 venerdì IRPEF - Ritenute sui redditi di capitale, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente Scade il termine per il versamento delle ritenute, operate nel mese precedente, presso banche, agenzie postali o concessionari da effettuarsi utilizzando il modello F. 24. 9 INPS - Contributi mensili Termine per procedere alla denuncia delle retribuzioni e al versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente. Inps - Contributo alla gestione separata su determinati redditi di lavoro autonomo Termine per versare il contributo relativo ai compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa pagati nel mese precedente. Comunicazione della lettera di intento Termine per gli esportatori abituali, che hanno ricevuto nel mese precedente la dichiarazione d’intento, per comunicare i relativi dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate. 31 sabato Scheda carburanti Coloro che utilizzano mezzi di trasporto nell’ambito dell’esercizio dell’impresa devono, entro questo termine, con periodicità mensile, annotare il numero progressivo risultante dal contachilometri nella scheda carburanti. • Gli adempimenti che comportano versamenti e che scadono di sabato o di giorno festivo sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. VARIAZIONI ANNUALI ISTAT Nella tabella che segue si riporta l’aumento ISTAT, calcolato in base all’indice dei prezzi al consumo, ridotto al 75%, da applicare al canone di locazione. Luglio 2009 Periodo di riferimento Annuale Biennale 0,075 % 2,925 % 1