Settembre 2009

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Settembre 2009
Enti associativi e comunicazione ai fini fiscali
E’ stata introdotta per gli enti di tipo associativo la “Comunicazione
dei dati rilevanti ai fini fiscali”. Poiché gli enti di tipo associativo, con
certi requisiti, beneficiano di un regime fiscale agevolato, il nuovo
adempimento è stato introdotto al fine di permettere all’Agenzia
delle Entrate di verificare l’effettivo possesso, da parte del singolo
ente associativo, di tutti i requisiti qualificanti richiesti dalla legge; la
Comunicazione contiene dati ed informazioni che permetteranno
all’Agenzia delle Entrate di effettuare i controlli suddetti. La
Comunicazione è obbligatoria e costituisce requisito aggiuntivo per
poter beneficiare delle agevolazioni fiscali in questione.
Tale comunicazione era già prevista dal D.L. 29 Novembre 2008,
ma solo a inizio Settembre 2009 è stato approvato il modello da
utilizzare (Modello EAS).
La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 Ottobre 2009.
Il modello deve essere trasmesso in via telematica, direttamente o
tramite intermediario abilitato.
Sicurezza e appalti
Il D.Lgs 106/09 apporta delle modifiche al testo unico sulla
sicurezza D.Lgs 81/08.
In particolare il decentramento produttivo mediante l’esecuzione di
contratti di appalto è oggetto di maggiore severità (le modifiche
sono entrate in vigore il 20.08.09).
Gli obblighi previsti riguardano i datori di lavoro che affidano
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice
o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una
singola unità produttiva della stessa e comunque nell’ambito del
ciclo produttivo dell’azienda medesima.
Condizione essenziale è che il datore di lavoro appaltante abbia
sempre la disponibilità giuridica dei locali dove si svolgono i lavori
appaltati o la prestazione da lavoro autonomo.
I suoi obblighi sono:
• Parte documentale. Riguarda le modalità di verifica
sull’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e
dei lavoratori autonomi relativamente ai lavori, servizi, forniture
da affidare in appalto o con contratto d’opera. Tali modalità
avrebbero dovute essere oggetto di un Dpr da emanarsi entro
12 mesi dall’entrata in vigore del Testo unico. Poiché non è
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ancora arrivato, nel periodo transitorio si effettuerà la verifica
mediante:
a) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di
commercio;
b) acquisizione
dell’autocertificazione
dell’impresa
appaltatrice o del lavoratore autonomo del possesso dei
requisiti di idoneità tecnico-professionale secondo
procedure e modalità definita da Dpr 445/2000.
• Informazione. Il datore di lavoro dovrà fornire ai soggetti
esecutori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui vanno ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza da adottare.
Al datore è altresì richiesta la cooperazione, con le ditte appaltatrici
e gli autonomi, nell’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi e il loro coordinamento.
Per attuare la cooperazione e il coordinamento il datore di lavoro
deve elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (Duvri)
contenente le misure per eliminare o minimizzare i rischi di
interferenze tra gli esecutori dei lavori (ditte appaltatrici e lavoratori
autonomi). Non vanno presi in esame i rischi specifici dell’attività di
ogni singola impresa appaltatrice o lavoratore autonomo a meno
che non abbiano riflesso verso gli altri lavoratori (interferenze). Il
Duvri è allegato al contratto di appalto o d’opera e deve essere
aggiornato a seconda dell’evoluzione dei lavori; deve inoltre essere
conservato presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la
valutazione dei rischi.
La valutazione dei rischi da interferenza non è richiesta nel caso di
puro servizio di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
attrezzature e a lavori o servizi di durata inferiore a due giorni, a
meno che non vi siano rischi derivanti da agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive.
I lavoratori delle imprese appaltatrici e subappaltatrici devono
essere muniti a cura di queste di una tessera di riconoscimento con
fotografia, generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di
lavoro.
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Codice della strada
Il disegno di legge sulla sicurezza, approvato definitivamente al
Senato a inizio Luglio, prevede anche inasprimenti alle sanzioni per
le violazioni al codice della strada.
Va segnalata l’introduzione, piuttosto generalizzata, dell’aggravante
notturna. Gran parte delle modifiche è infatti destinata a questa
nuova, particolare stretta: dalla guida in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti, al superamento dei limiti di
velocità, fino al mancato rispetto del semaforo rosso; se le
violazioni al codice sono commesse tra le ore 22 e le 7 del giorno
successivo, le sanzioni sono fortemente incrementate.
Altre disposizioni riguardano l’introduzione nel codice della strada di
un articolo che punisce con una sanzione da 500 a 1000 € chi
lancia rifiuti od oggetti da veicoli in movimento.
Si estende inoltre il ritiro della patente anche a chi è alla guida di
una bici; la norma prevede che se il conducente è persona munita
di patente, per le violazioni che impongono il ritiro, la sospensione o
la revoca della patente, le stesse sanzioni si applicano anche
quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo
(inclusa bici) per il quale non è richiesta la patente.
Per chi guida sotto l’influenza di alcol con tasso superiore a 1,5 g/l
(condizione più grave tra le tre indicate), è prevista oltre all’arresto e
all’ammenda, la sospensione della patente da uno a due anni
(periodo raddoppiato se il veicolo appartiene a persona estranea al
reato stesso).
E’ stata inoltre stabilita una sanzione pecuniaria da 1000 a 3000 €
per chi rilascia titoli abilitativi alla guida a soggetti non aventi diritto (
delinquenti abituali, persone sottoposte a misura di prevenzione e
sicurezza, condannate per alcuni reati, destinatari del divieto di
conseguire la patente).
Credito d’imposta per le misure di sicurezza
La Legge 244 del 24.12.07 (finanziaria per il 2008) prevede per gli
anni 2008, 2009 e 2010 la concessione di un credito di imposta per
le spese sostenute per l’acquisizione e installazione di impianti ed
attrezzature di sicurezza, nonché per la diffusione degli strumenti di
pagamento con la moneta elettronica.
In particolare il credito d’imposta è previsto a favore di piccole e
medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e di
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somministrazione di alimenti e bevande; è previsto altresì per gli
esercenti di attività di rivendita di generi di monopolio con
concessione amministrativa; per ciascun beneficiario, il credito di
imposta spetta in misura pari all’80% delle spese sostenute e,
comunque, per un importo non superiore nel triennio a 3000 €
(1000 € per ciascun anno per rivendite di generi di monopolio).
Per fruire del credito di imposta, occorre fare domanda,
successivamente al sostenimento delle spese agevolabili,
all’Agenzia delle Entrate. In base all’ordine cronologico di
presentazione, l’Agenzia esamina le istanze e comunica ai
richiedenti, per via telematica, entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda, l’accoglimento o il diniego del credito
d’imposta in base ai fondi finanziari disponibili.
L’esaurimento dei fondi è reso noto dall’Agenzia delle Entrate sul
sito www.agenziaentrate.gov.it.
Le istanze non accolte per esaurimento di fondi, costituiscono titolo
di precedenza per la concessione del credito negli anni successivi.
Le istanze non accolte per esaurimento delle risorse, non devono
essere ripresentate negli anni successivi.
Qualora la rivendita di generi di monopolio superi nell’anno il
massimale di 1000 €, è possibile richiedere il credito di imposta,
relativo alla differenza tra la spesa sostenuta e i 1000 €, nell’anno
successivo ripresentando domanda.
Il credito non è cumulabile con altre misure di aiuto dello Stato sugli
stessi costi.
Manovra d’estate, disposizioni anti-crisi
Il D.L. 78 in vigore dall’ 01.07.09 contiene una serie di
provvedimenti anti-crisi.
Segnaliamo:
• Tutela del risparmio. Dall’01.11.09 la data di valuta per il
beneficiario di bonifici, assegni circolari e assegni bancari non
potrà mai superare, rispettivamente, uno, e tre giorni lavorativi
successivi alla data del versamento. Dall’01.07.09 la
commissione di massimo scoperto non potrà superare lo 0,5%
per trimestre dell’importo dell’affidamento.
• Detassazione degli utili reinvestiti. E’ prevista l’esclusione
dall’imposizione sul reddito dell’impresa (con effetto del
periodo d’imposta 2010) del 50% del valore degli investimenti
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in macchinari e apparecchiature (compresi nella Tabella
Ateco, divisione 28) fatti dall’01.07.09 al 30.06.10.
• Beni strumentali. Entro il 31.12.09 si provvederà alla
revisione dei coefficienti di ammortamento, a seguito della
diversa incidenza sui processi produttivi dei beni a più
avanzata tecnologia o che generano risparmio energetico.
• Compensazione del credito Iva. La compensazione del
credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 10.000
€ annui può essere effettuata dal giorno 16 del mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione o
dell’istanza (devono essere utilizzati i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate). I contribuenti che
intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il
credito Iva annuale possono non comprendere la dichiarazione
Iva in quella unificata.
• Contrasto ai paradisi fiscali ed agli arbitraggi fiscali. Salva
prova contraria, gli investimenti e le attività finanziarie detenute
in paradisi fiscali si presumono, solo ai fini fiscali, costituiti
mediante redditi sottratti a tassazione. Inoltre l’accesso a
regimi che possono favorire disparità di trattamento ( con
particolare attenzione a operazioni infragruppo) è soggetto a
verifica.
Manovra d’estate e scudo fiscale
Il decreto anti-crisi, oggetto della manovra d’estate, conterrà, nella
sua forma definitiva, anche la possibilità di regolarizzare le attività
finanziarie detenute all’estero in violazione delle norme tributarie e
di monitoraggio valutario. L’emendamento presentato alla Camera,
prevede la sanatoria di situazioni pregresse mediante il pagamento
di un’imposta straordinaria pari al 5% dei valori detenuti all’estero.
La disposizione, per i dettagli operativi, rimanda a norme già
applicate in passato; ciò renderà più semplice l’applicazione e si
potrà tenere conto di interpretazioni ufficiali già fatte in passato.
Tracciabilità dei rifiuti
La manovra d’estate decide anche l’attuazione del sistema
informatico per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti.
Il decreto attuativo, da emanare entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto (manovra
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d’estate), dovrà definire i tempi, le modalità di attivazione e la data
di operatività del sistema; le informazioni da fornire, le modalità di
raccolta dei dati e le modalità di interconnessione con altri sistemi
informativi.
La scheda di trasporto
La scheda di trasporto è stata introdotta dal D.Lgs. 214/08 (art. 1)
per garantire la sicurezza stradale e favorire la correttezza e la
trasparenza dei rapporti fra i contraenti nel trasporto di merci per
conto terzi. Indica infatti tutti i soggetti coinvolti nella filiera del
trasporto e, se il committente (del trasporto), il proprietario o il
caricatore indicano nella scheda le istruzioni per il vettore, il
documento è idoneo a valutare il rispetto delle norme in materia di
sicurezza stradale e a individuare la responsabilità del conducente,
del vettore, del committente, del caricatore o del proprietario delle
merci oggetto del trasporto.
Con il D.M. del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30.06.09,
dal 19.07.09 la scheda di trasporto deve essere compilata e
sottoscritta a cura del committente (o delegato diverso dal vettore)
prima del trasporto e deve essere conservata a bordo del veicolo a
cura del vettore. Se durante il trasporto si verificano fatti che
impongono variazione dei dati contenuti nella scheda, questi
devono essere indicati dal vettore o conducente tra le “osservazioni
varie”.
Tutto ciò riguarda l’attività di autotrasporto di merci per conto terzi in
ambito nazionale; il committente obbligato alla compilazione è colui
che ha ordinato il trasporto e non colui che ha ordinato la merce.
Al committente che non compila la scheda o la compila in modo
incompleto o non veritiero, si applica una sanzione amministrativa
da 600 a 1800 €; tale sanzione si applica anche al vettore o
conducente se non indica (o indica in maniera incompleta o non
veritiera) dati relativi a variazioni intervenute durante il trasporto.
Il conducente del veicolo che non porta durante il trasporto la
scheda è punito con una sanzione da 40 a 120 € e il fermo
amministrativo del veicolo fino all’esibizione del documento.
La scheda di trasporto può essere sostituita da:
• Contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma
scritta con i dati essenziali e data certa;
• Altra documentazione equivalente con lo stesso contenuto
della scheda da aggiungersi a quelli obbligatori del del ddt.
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Nella tabella il confronto dei dati richiesti.
SCHEDA
TRASPORTO
DI CONTRATTO
TRASPORTO
Data di compilazione
Denominazione, indirizzo e
sede (telefono o mail) e
partita Iva del proprietario
della merce
Denominazione, indirizzo e
sede (telefono o mail) e
partita Iva del committente
del trasporto
Denominazione, indirizzo e
sede (telefono o mail) e
partita Iva del committente
caricatore
Denominazione, indirizzo e
sede (telefono o mail) e
partita Iva del vettore
Tipologia
della
merce
(caratteristiche
merceologiche, degli imballi
e del contenuto)
Quantità
della
merce
trasportata
-
DI DDT
-
Data
Generalità del cedente
Generalità del cessionario
-
Nome
e
sede
del committente del trasporto
Nome
e
sede
del committente del caricatore
Nome e sede del vettore
Generalità
dell’eventuale
incaricato del trasporto
Tipologia della merce
Natura e qualità dei beni
ceduti
Quantità
della
merce
trasportata
Corrispettivo del servizio di
trasporto e modalità di
pagamento
Luoghi di carico e scarico Luoghi di presa in consegna
della merce trasportata
della merce da parte del
vettore e di riconsegna della
stessa al destinatario
Tempi massimi per il carico
e lo scarico della merce
trasportata
Sottoscrizione
del Sottoscrizione
del
committente del trasporto o committente del trasporto
del compilatore delegato
(per il quale vanno indicati
anche i dati)
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Quantità dei beni ceduti
-
-
-
-
I QUESITI DEGLI ASSOCIATI
La carta di identità ha raddoppiato il suo periodo di validità da
5 a 10 anni. Cosa in pratica occorre fare per adeguare la
scadenza apposta sul documento?
Tutti i possessori del documento con durata quinquennale validi alla
data del 26.06.09 e la cui scadenza è prossima, devono recarsi al
Comune di residenza o di dimora, dove verrà apposto un timbro sul
documento di identità in formato cartaceo. Se il documento non è in
buono stato andrà rifatto. Chi non è in possesso di una carta in
scadenza a breve potrà chiedere la proroga in qualsiasi momento.
Ai titolari di carta di identità elettronica, non essendo possibile
apporre il timbro, sarà consegnato un certificato che ne attesta la
proroga e che dovrà essere conservato insieme alla carta.
Eventuali disguidi potrebbero insorgere all’estero; nel caso non
dovesse essere riconosciuta la validità di questa certificazione, il
Viminale consiglia, in caso di problemi, di contattare gli uffici
diplomatici italiani del luogo.
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Principali scadenze di settembre
IRPEF - Ritenute sui redditi di capitale, di
16
lavoro autonomo, di lavoro dipendente
mercoledì Scade il termine di versamento delle ritenute, operate nel mese
precedente, presso banche, agenzie postali o concessionari
utilizzando il modello F. 24.
INPS - Contributi mensili
Termine per procedere alla denuncia delle retribuzioni e al
versamento dei contributi previdenziali relativi al mese
precedente.
Inps - Contributo alla gestione separata su
determinati redditi di lavoro autonomo
Termine per versare il contributo relativo ai compensi per
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa pagati nel
mese precedente.
Comunicazione della lettera di intento
Termine per gli esportatori abituali, che hanno ricevuto
nel mese precedente la dichiarazione d’intento, per
comunicare i relativi dati in via telematica all’Agenzia
delle Entrate.
LOCAZIONI – Imposta di registro
30 Registrazione (dopo aver effettuato il preventivo pagamento
mercoledì dell’imposta di registro) dei nuovi contratti di locazione degli
immobili con decorrenza dal primo giorno del mese in esame,
nonché versamento del tributo dovuto sui rinnovi taciti e per il
nuovo periodo. Il pagamento deve essere eseguito, mediante
versamento presso gli istituti di credito, le agenzie postali o i
concessionari della riscossione, con l’utilizzo del mod. F. 23.
Principali scadenze di ottobre
16
venerdì
IRPEF - Ritenute sui redditi di capitale, di
lavoro autonomo, di lavoro dipendente
Scade il termine per il versamento delle ritenute, operate nel
mese precedente, presso banche, agenzie postali o concessionari
da effettuarsi utilizzando il modello F. 24.
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INPS - Contributi mensili
Termine per procedere alla denuncia delle retribuzioni e al
versamento dei contributi previdenziali relativi al mese
precedente.
Inps - Contributo alla gestione separata su
determinati redditi di lavoro autonomo
Termine per versare il contributo relativo ai compensi per
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa pagati nel
mese precedente.
Comunicazione della lettera di intento
Termine per gli esportatori abituali, che hanno ricevuto
nel mese precedente la dichiarazione d’intento, per
comunicare i relativi dati in via telematica all’Agenzia
delle Entrate.
31
sabato
Scheda carburanti
Coloro che utilizzano mezzi di trasporto nell’ambito
dell’esercizio dell’impresa devono, entro questo termine, con
periodicità mensile, annotare il numero progressivo risultante
dal contachilometri nella scheda carburanti.
• Gli adempimenti che comportano versamenti e che scadono di sabato
o di giorno festivo sono considerati tempestivi se posti in essere il
primo giorno lavorativo successivo.
VARIAZIONI ANNUALI ISTAT
Nella tabella che segue si riporta l’aumento ISTAT, calcolato in
base all’indice dei prezzi al consumo, ridotto al 75%, da applicare
al canone di locazione.
Luglio 2009
Periodo di riferimento
Annuale
Biennale
0,075 %
2,925 %
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