IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori:
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IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori:
Decisione N. 3342 del 19 giugno 2013 IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'Italia - Prof.ssa Avv. Diana V. Cerini Membro designato dalla Banca d'Italia - Prof. Avv. Nicola Rondinone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Prof. Vito Velluzzi Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore) nella seduta del 14 maggio 2013, dopo aver esaminato x il ricorso e la documentazione allegata; x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione; x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente espone che «in data 26 marzo 2012 ho firmato presso concessionario [...] un contratto di acquisto autovettura. Su tale contratto è stato indicato a penna che una parte del pagamento sarebbe avvenuto a mezzo finanziamento. Si era discusso di comprendere una copertura assicurativa ed è stata indicata (a penna) una rata mensile per tre anni, comprensiva della polizza. In data 6 aprile ho ricevuto per posta da[ll’odierno resistente] la conferma di contratto di finanziamento; cosa che mi ha lasciato perplesso in quanto in concessionaria non mi è stato rilasciato né fatto firmare nessun documento contrattuale specifico, pur trattandosi di operazione finanziaria tra me e soggetto terzo rispetto al concessionario, ancorché il finanziamento dovesse essere comunque perfezionato. Potendomi recare solo ieri sera dal concessionario, ho chiesto perché non mi era stata fatta firmare preventivamente la richiesta di finanziamento su modulistica [dell’intermediario], circostanza che mi avrebbe permesso di capire ed avere in mano tutti gli elementi per effettuare una verifica delle condizioni pattuite e delle clausole contrattuali. Per esempio ho saputo solo dopo quali erano le caratteristiche della copertura assicurativa e da quale compagnia veniva erogata. La settimana scorsa avevo già espresso telefonicamente al concessionario la volontà di non aderire alla copertura assicurativa ma mi è stato risposto che il finanziamento era già stato istruito e che non potevo cambiare idea». Con raccomandata A.R. del 12 aprile 2012, il ricorrente ha comunicato all’intermediario la volontà di «esercitare il diritto di recesso dal contratto di finanziamento [...] di formalizzare presso il concessionario auto analogo finanziamento [con l’intermediario resistente] ma per importo diverso, pratica che [...] verrà trasmessa dopo la conferma della cancellazione del contratto». Il ricorrente «in data 16 aprile [si è] recato presso [il] [...] concessionario [...], perché con la stessa persona del personale di vendita era stato fissato un appuntamento per riformulare Pag. 2/5 Decisione N. 3342 del 19 giugno 2013 un nuovo contratto di finanziamento secondo le modalità [...] richieste. Nell’occasione il venditore [...] ha compilato a penna, in carta copiativa, il [contratto di finanziamento (contratto “n. 970”)] e [...] ne ha consegnata copia timbrata. [...] In questa circostanza [il ricorrente] h[a] firmato il modello, riempito a penna dal venditore [...]. Nei giorni successivi h[a] avuto notizia del buon fine della pratica e in data 24 aprile [ha] concordato l’incontro per il ritiro dell’autovettura. Assieme ad altri adempimenti, [...] è stato fatto firmare un contratto di finanziamento [...] stampato [...], riportante tutte le condizioni. Di questo documento h[a] ricevuto la copia cliente». Nel frattempo, come richiesto dal ricorrente, il primo contratto di finanziamento è stato stornato. Nel ricorso il ricorrente precisa che ha «inteso portare a termine e concludere la seconda pratica di finanziamento [...] unicamente perché non [s]i trovav[a] nella condizione di poter recedere dall’accordo di compravendita dell’autoveicolo stipulato con il concessionario (caparra già versata). [...] se non [s]i foss[e] trovato in posizione di parte debole, di fronte alle carenze e alle omissioni del concessionario auto, avre[bbe] rinunciato ad acquistare il bene e quindi a finanziar[s]i». L’intermediario ha affermato nelle controdeduzioni quanto segue. Nella comunicazione del 30 aprile 2012 ha confermato «che il venditore, [...] in data 23/04/2012, ha provveduto a stornare il finanziamento [...]. Relativamente alla suddetta pratica, pertanto, nulla [...] è più dovuto». Nelle controdeduzioni, l’intermediario sostiene inoltre che – poiché «la condotta, che il ricorrente assume lesiva dei suoi diritti, sarebbe – condizionale è d’obbligo – stata posta in essere da soggetto terzo [i.e., il concessionario –] non è in grado di sapere come si siano realmente svolti i fatti, oggetto delle doglianze sollevate dal [ricorrente]. [...] [Inoltre,] non è dato sapere quale sia la finalità del ricorso, più precisamente il petitum. Nessuna richiesta di annullamento dei contratti, ovvero di risarcimento dei danni è formulata e, dunque, quale sarebbe la decisione che l’ABF adito dovrebbe emettere?». L’intermediario «ribadit[a] [...] [la propria] impossibilità [...] di conoscere il reale svolgimenti dei fatti, evidenzia[...] che, ricevuta una prima richiesta di finanziamento a terminale, [lo stesso], su richiesta [del concessionario], ha provveduto all’immediato storno della posizione contrattuale. Di seguito, è stata inoltrata dal convenzionato una nuova domanda di finanziamento, accolta [...]. Inoltre, viene osservato dall’intermediario che «è del tutto privo di fondamento l’affermazione del ricorrente che sostiene di essere stato ‘obbligato’ a concludere un contratto di finanziamento con [lo scrivente], sull’asserito presupposto di non poter recedere dal contratto di acquisto intercorso con [il concessionario]. Orbene, al di là del fatto, che [il concessionario] non ha nessuna esclusiva con [lo scrivente], ben potendo proporre gli strumenti finanziari di altri soggetti – circostanza questa espressamente contemplata dall’art. 13 della convenzione intercorrente tra [lo scrivente] e [il concessionario] –, osserviamo che il ricorrente avrebbe anche potuto pagare in contanti l’autovettura acquistata, oppure chiedere finanziamenti ad altre società finanziarie o istituti di credito. Nessun obbligo incombeva in capo al medesimo, tanto più che la prima richiesta di finanziamento era stata stornata. Per quanto concerne, invece, il rispetto da parte [dell’intermediario] della normativa vigente dettata in materia di credito al consumo, rileviamo che, da un semplice esame del modulo ‘Informazioni europee di base sul credito ai consumatori’ e del contratto di finanziamento, si evince che gli stessi, oltre ad essere compilati in ogni parte, sono conformi a quanto previsto rispettivamente dall’art. 124 TUB e dagli artt. 125bis e segg. TUB, nonché dalle disposizioni sulla ‘trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti’ del 29.7.2009 ed integrazione del 9.2.2011 di Banca d’Italia». Pag. 3/5 Decisione N. 3342 del 19 giugno 2013 Il ricorrente ha chiesto all’ABF di accertare se in base alla documentazione allegata si possa riscontrare un comportamento abusivo del concessionario di automobili e dell’intermediario. DIRITTO Bisogna esaminare in via preliminare l’eccezione sollevata dall’intermediario relativa all’indeterminatezza del petitum e alla conseguente incompletezza del contradditorio. A tal proposito il collegio rileva che il ricorso proposto, una volta interpretato in ogni sua parte (come già stabilito da questo Collegio v. tra le molte ABF 26 giugno 2012, n. 2174), può essere individuato come recante una domanda di accertamento e nella fattispecie di accertamento della liceità del comportamento posto in essere dall’intermediario e dal concessionario di automobili. Il petitum è quindi sufficientemente determinato con la conseguenza che non può esservi stata lesione alcuna del contradditorio. Il ricorso va, dunque, trattato nel merito. In proposito bisogna notare che i dubbi del ricorrente riguardano in maniera preponderante il contegno tenuto dal concessionario di automobili, piuttosto che il comportamento assunto dall’intermediario. Più in particolare sono le modalità di conclusione del primo contratto di finanziamento collegato all’acquisto dell’auto (contratto di finanziamento rispetto al quale il ricorrente ha operato il recesso) a suscitare le perplessità del ricorrente. Sul punto il Collegio rileva di poter prendere in considerazione la posizione dell’intermediario, mentre quella del concessionario di auto può essere considerata solo in ragione degli obblighi che dal collegamento negoziale possono ricadere sull’intermediario. Conviene rammentare sinteticamente il quadro normativo di riferimento. Come già precisato da questo Collegio (v. ABF 22 aprile 2013, n. 2156) «qualora vi sia un contratto di credito al consumo collegato (…) questo è disciplinato dal D.Lgs. n. 385 del 1993, ossia il Testo Unico Bancario, e in particolare dalle previsioni dei relativi Capi II e III del Titolo VI. Tali disposizioni costituiscono norme speciali rispetto a quelle più generali del Codice di Consumo, che, infatti, ad esse espressamente rinvia (art. 43 del Codice). In ogni caso le norme del Testo Unico Bancario non escludono, ma anzi si propongono di dare attuazione nello specifico settore del credito ai principi generali posti dall’art. 2 del Codice di Consumo e in particolare ai diritti ad un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, alla correttezza, trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali, all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà, recependo le disposizioni della normativa comunitaria. Proprio alla tutela della trasparenza è dedicato il Titolo VI del Testo Unico Bancario relativo alla “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”. Vanno considerate inoltre le previsioni dell’art. 124 del Testo Unico Bancario, specie del secondo comma, e le prescrizioni e il modello stabiliti dal Provvedimento della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Tale Provvedimento stabilisce che attraverso il documento recante le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori si intendono soddisfatti anche gli obblighi informativi di cui agli artt. 67 quater, commi 1 e 2, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies e 67 octies del Codice di Consumo». Orbene, è opinione di questo Collegio che dalla documentazione presente agli atti non sia possibile inferire un comportamento dell’intermediario contrario ai doveri che la normativa sopra riportata pone a suo carico. In particolare non vi sono anomalie nella documentazione del secondo contratto di finanziamento concluso, rispetto al quale non è possibile ravvisare alcuna coartazione alla stipulazione subita dal ricorrente. Riguardo al primo contratto di finanziamento il Collegio nota che l’intermediario ha dato seguito alla Pag. 4/5 Decisione N. 3342 del 19 giugno 2013 domanda di finanziamento inoltrata e che successivamente alla richiesta di recesso effettuata dal ricorrente l’odierno convenuto non ne ha impedito o reso disagevole l’efficacia, provvedendo poi a stornare tempestivamente il finanziamento. In conclusione, dalla documentazione esaminata non si riscontrano violazioni della vigente e pertinente normativa poste in essere dall’intermediario convenuto per ciò che concerne i due contratti di finanziamento in questione. P.Q.M. il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 5/5