IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori:

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IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori:
Decisione N. 3342 del 19 giugno 2013
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro
Presidente
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Avv. Diana V. Cerini
Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Nicola Rondinone
Membro
designato
dal
Conciliatore
Bancario Finanziario
- Prof. Vito Velluzzi
Membro designato dal C.N.C.U.
(Estensore)
nella seduta del 14 maggio 2013, dopo aver esaminato
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente espone che «in data 26 marzo 2012 ho firmato presso concessionario [...] un
contratto di acquisto autovettura. Su tale contratto è stato indicato a penna che una parte
del pagamento sarebbe avvenuto a mezzo finanziamento. Si era discusso di comprendere
una copertura assicurativa ed è stata indicata (a penna) una rata mensile per tre anni,
comprensiva della polizza. In data 6 aprile ho ricevuto per posta da[ll’odierno resistente] la
conferma di contratto di finanziamento; cosa che mi ha lasciato perplesso in quanto in
concessionaria non mi è stato rilasciato né fatto firmare nessun documento contrattuale
specifico, pur trattandosi di operazione finanziaria tra me e soggetto terzo rispetto al
concessionario, ancorché il finanziamento dovesse essere comunque perfezionato.
Potendomi recare solo ieri sera dal concessionario, ho chiesto perché non mi era stata
fatta firmare preventivamente la richiesta di finanziamento su modulistica
[dell’intermediario], circostanza che mi avrebbe permesso di capire ed avere in mano tutti
gli elementi per effettuare una verifica delle condizioni pattuite e delle clausole contrattuali.
Per esempio ho saputo solo dopo quali erano le caratteristiche della copertura assicurativa
e da quale compagnia veniva erogata. La settimana scorsa avevo già espresso
telefonicamente al concessionario la volontà di non aderire alla copertura assicurativa ma
mi è stato risposto che il finanziamento era già stato istruito e che non potevo cambiare
idea».
Con raccomandata A.R. del 12 aprile 2012, il ricorrente ha comunicato all’intermediario la
volontà di «esercitare il diritto di recesso dal contratto di finanziamento [...] di formalizzare
presso il concessionario auto analogo finanziamento [con l’intermediario resistente] ma
per importo diverso, pratica che [...] verrà trasmessa dopo la conferma della cancellazione
del contratto».
Il ricorrente «in data 16 aprile [si è] recato presso [il] [...] concessionario [...], perché con la
stessa persona del personale di vendita era stato fissato un appuntamento per riformulare
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un nuovo contratto di finanziamento secondo le modalità [...] richieste. Nell’occasione il
venditore [...] ha compilato a penna, in carta copiativa, il [contratto di finanziamento
(contratto “n. 970”)] e [...] ne ha consegnata copia timbrata. [...] In questa circostanza [il
ricorrente] h[a] firmato il modello, riempito a penna dal venditore [...]. Nei giorni successivi
h[a] avuto notizia del buon fine della pratica e in data 24 aprile [ha] concordato l’incontro
per il ritiro dell’autovettura. Assieme ad altri adempimenti, [...] è stato fatto firmare un
contratto di finanziamento [...] stampato [...], riportante tutte le condizioni. Di questo
documento h[a] ricevuto la copia cliente».
Nel frattempo, come richiesto dal ricorrente, il primo contratto di finanziamento è stato
stornato.
Nel ricorso il ricorrente precisa che ha «inteso portare a termine e concludere la seconda
pratica di finanziamento [...] unicamente perché non [s]i trovav[a] nella condizione di poter
recedere dall’accordo di compravendita dell’autoveicolo stipulato con il concessionario
(caparra già versata). [...] se non [s]i foss[e] trovato in posizione di parte debole, di fronte
alle carenze e alle omissioni del concessionario auto, avre[bbe] rinunciato ad acquistare il
bene e quindi a finanziar[s]i».
L’intermediario ha affermato nelle controdeduzioni quanto segue.
Nella comunicazione del 30 aprile 2012 ha confermato «che il venditore, [...] in data
23/04/2012, ha provveduto a stornare il finanziamento [...]. Relativamente alla suddetta
pratica, pertanto, nulla [...] è più dovuto».
Nelle controdeduzioni, l’intermediario sostiene inoltre che – poiché «la condotta, che il
ricorrente assume lesiva dei suoi diritti, sarebbe – condizionale è d’obbligo – stata posta in
essere da soggetto terzo [i.e., il concessionario –] non è in grado di sapere come si siano
realmente svolti i fatti, oggetto delle doglianze sollevate dal [ricorrente]. [...] [Inoltre,] non è
dato sapere quale sia la finalità del ricorso, più precisamente il petitum. Nessuna richiesta
di annullamento dei contratti, ovvero di risarcimento dei danni è formulata e, dunque,
quale sarebbe la decisione che l’ABF adito dovrebbe emettere?».
L’intermediario «ribadit[a] [...] [la propria] impossibilità [...] di conoscere il reale svolgimenti
dei fatti, evidenzia[...] che, ricevuta una prima richiesta di finanziamento a terminale, [lo
stesso], su richiesta [del concessionario], ha provveduto all’immediato storno della
posizione contrattuale. Di seguito, è stata inoltrata dal convenzionato una nuova domanda
di finanziamento, accolta [...].
Inoltre, viene osservato dall’intermediario che «è del tutto privo di fondamento
l’affermazione del ricorrente che sostiene di essere stato ‘obbligato’ a concludere un
contratto di finanziamento con [lo scrivente], sull’asserito presupposto di non poter
recedere dal contratto di acquisto intercorso con [il concessionario]. Orbene, al di là del
fatto, che [il concessionario] non ha nessuna esclusiva con [lo scrivente], ben potendo
proporre gli strumenti finanziari di altri soggetti – circostanza questa espressamente
contemplata dall’art. 13 della convenzione intercorrente tra [lo scrivente] e [il
concessionario] –, osserviamo che il ricorrente avrebbe anche potuto pagare in contanti
l’autovettura acquistata, oppure chiedere finanziamenti ad altre società finanziarie o istituti
di credito. Nessun obbligo incombeva in capo al medesimo, tanto più che la prima
richiesta di finanziamento era stata stornata. Per quanto concerne, invece, il rispetto da
parte [dell’intermediario] della normativa vigente dettata in materia di credito al consumo,
rileviamo che, da un semplice esame del modulo ‘Informazioni europee di base sul credito
ai consumatori’ e del contratto di finanziamento, si evince che gli stessi, oltre ad essere
compilati in ogni parte, sono conformi a quanto previsto rispettivamente dall’art. 124 TUB e
dagli artt. 125bis e segg. TUB, nonché dalle disposizioni sulla ‘trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e
clienti’ del 29.7.2009 ed integrazione del 9.2.2011 di Banca d’Italia».
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Il ricorrente ha chiesto all’ABF di accertare se in base alla documentazione allegata si
possa riscontrare un comportamento abusivo del concessionario di automobili e
dell’intermediario.
DIRITTO
Bisogna esaminare in via preliminare l’eccezione sollevata dall’intermediario relativa
all’indeterminatezza del petitum e alla conseguente incompletezza del contradditorio.
A tal proposito il collegio rileva che il ricorso proposto, una volta interpretato in ogni sua
parte (come già stabilito da questo Collegio v. tra le molte ABF 26 giugno 2012, n. 2174),
può essere individuato come recante una domanda di accertamento e nella fattispecie di
accertamento della liceità del comportamento posto in essere dall’intermediario e dal
concessionario di automobili. Il petitum è quindi sufficientemente determinato con la
conseguenza che non può esservi stata lesione alcuna del contradditorio.
Il ricorso va, dunque, trattato nel merito. In proposito bisogna notare che i dubbi del
ricorrente riguardano in maniera preponderante il contegno tenuto dal concessionario di
automobili, piuttosto che il comportamento assunto dall’intermediario.
Più in particolare sono le modalità di conclusione del primo contratto di finanziamento
collegato all’acquisto dell’auto (contratto di finanziamento rispetto al quale il ricorrente ha
operato il recesso) a suscitare le perplessità del ricorrente. Sul punto il Collegio rileva di
poter prendere in considerazione la posizione dell’intermediario, mentre quella del
concessionario di auto può essere considerata solo in ragione degli obblighi che dal
collegamento negoziale possono ricadere sull’intermediario.
Conviene rammentare sinteticamente il quadro normativo di riferimento. Come già
precisato da questo Collegio (v. ABF 22 aprile 2013, n. 2156) «qualora vi sia un contratto
di credito al consumo collegato (…) questo è disciplinato dal D.Lgs. n. 385 del 1993, ossia
il Testo Unico Bancario, e in particolare dalle previsioni dei relativi Capi II e III del Titolo VI.
Tali disposizioni costituiscono norme speciali rispetto a quelle più generali del Codice di
Consumo, che, infatti, ad esse espressamente rinvia (art. 43 del Codice). In ogni caso le
norme del Testo Unico Bancario non escludono, ma anzi si propongono di dare attuazione
nello specifico settore del credito ai principi generali posti dall’art. 2 del Codice di
Consumo e in particolare ai diritti ad un’adeguata informazione e ad una corretta
pubblicità, alla correttezza, trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali, all’esercizio
delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà, recependo
le disposizioni della normativa comunitaria. Proprio alla tutela della trasparenza è dedicato
il Titolo VI del Testo Unico Bancario relativo alla “Trasparenza delle condizioni contrattuali
e dei rapporti con i clienti”. Vanno considerate inoltre le previsioni dell’art. 124 del Testo
Unico Bancario, specie del secondo comma, e le prescrizioni e il modello stabiliti dal
Provvedimento della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari. Tale Provvedimento stabilisce che attraverso il documento recante le
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori si intendono soddisfatti anche gli
obblighi informativi di cui agli artt. 67 quater, commi 1 e 2, 67 quinquies, 67 sexies, 67
septies e 67 octies del Codice di Consumo».
Orbene, è opinione di questo Collegio che dalla documentazione presente agli atti non sia
possibile inferire un comportamento dell’intermediario contrario ai doveri che la normativa
sopra riportata pone a suo carico. In particolare non vi sono anomalie nella
documentazione del secondo contratto di finanziamento concluso, rispetto al quale non è
possibile ravvisare alcuna coartazione alla stipulazione subita dal ricorrente. Riguardo al
primo contratto di finanziamento il Collegio nota che l’intermediario ha dato seguito alla
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domanda di finanziamento inoltrata e che successivamente alla richiesta di recesso
effettuata dal ricorrente l’odierno convenuto non ne ha impedito o reso disagevole
l’efficacia, provvedendo poi a stornare tempestivamente il finanziamento.
In conclusione, dalla documentazione esaminata non si riscontrano violazioni della vigente
e pertinente normativa poste in essere dall’intermediario convenuto per ciò che concerne i
due contratti di finanziamento in questione.
P.Q.M.
il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
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