Decisione N. 8100 del 22 ottobre 2015

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Decisione N. 8100 del 22 ottobre 2015
Decisione N. 8100 del 22 ottobre 2015
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANGIOVANNI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) GRECO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) ESTRANGEROS
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore (MI) ESTRANGEROS
Nella seduta del 07/05/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La società ricorrente si duole del mancato protesto di un pagherò cambiario da parte
dell’intermediario convenuto e chiede, per l’effetto, il risarcimento del danno, nella misura
dell’ammontare portato dalla cambiale
In particolare, con reclamo del 10 luglio 2014, riscontrato dall’intermediario il 7 agosto
2014, e con successivo ricorso del 21 ottobre 2014, la ricorrente osserva quanto segue:
- che nel 2008, una imprenditrice acquisiva in affitto commerciale da una società
terza l’azienda di quest’ultima, provvedendo altresì a consegnare alla società, a
garanzia delle obbligazioni indicate nel contratto di affitto d’azienda, un pagherò
cambiario per l’importo di Euro 10.000,00 avallato dal marito dell’imprenditrice;
- di aver incorporato, nel 2011, la società terza mediante un’operazione di fusione per
incorporazione succedendo pertanto, nella qualità di concedente nel contratto di
affitto d’azienda sopra menzionato;
- che l’affittuaria si rendeva inadempiente al contratto, in particolare con riguardo al
pagamento dei canoni d’affitto e delle spese condominiali e che dopo aver
diffidato l’affittuaria all’adempimento, in assenza di riscontro positivo,
presentava all’incasso il titolo cambiario presso l’intermediario convenuto
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chiedendo, in caso di mancato pagamento, la levata del protesto sul titolo,
condizione necessaria non già per agire in via diretta nei confronti del debitore
ma in via esecutiva nei confronti dell’avallante;
- che tuttavia, dopo la scadenza del titolo, la ricorrente apprendeva dall’intermediario
convenuto che il titolo non era mai stato posto all’incasso per un disguido,
ovvero per l’errata trascrizione del nominativo della debitrice principale;
- che la mancata levata del protesto determina per la ricorrente l’impossibilità di agire
sull’unico bene aggredibile, ovvero di un bene immobile del garante cambiario.
Sulla base di quanto sopra, la ricorrente chiede all’ABF che condanni la convenuta a
risarcire “tutti i danni sofferti in conseguenza dell’accertato inadempimento
dell’intermediario alle obbligazioni nascenti dal contratto relativo ai servizi di incasso,
quantificati nella somma di € 8.335,13 o nella diversa somma che sarà quantificata in via
equitativa ad opera del Collegio; con condanna [della convenuta], al pagamento delle
spese di procedura, del presente intervento legale, quantificato in € 500,00 oltre rimborso
spese generali 15% ed accessori, ed al rimborso del versamento di € 20.00 per
l’introduzione del giudizio”.
In uno con il ricorso, la ricorrente ha depositato la seguente documentazione: all. 1.
contratto di affitto di azienda commerciale del 22 aprile 2008; all.2 copia pagherò
cambiario 30 settembre 2008; all.3 atto di fusione per incorporazione; all.4 visura ordinaria
società ricorrente; all.5 fattura affitto per azienda commerciale per il periodo 15.12.201214.4.2013; all.6 copia assegno bancario dell’affittuario per pagamento spese condominiali;
all.7 diffida della ricorrente nei confronti della affittuaria del 10 gennaio 2014; all.8 nuova
diffida della ricorrente nei confronti della affittuaria datata 28 febbraio 2014; all.9 visura
catastale garante dell’emittente la cambiale; all.10 condizioni del contratto relativo ai
servizi di incasso della convenuta; all.11 distinta di presentazione effetti-cambiale datata 3
aprile 2014; all.12 evidenza esito scarico effetti (insoluto) del 29 maggio 2014; all.13
reclamo del 10 luglio 2014; all.14 riscontro al reclamo del 7 agosto 2014.
L’intermediario ha depositato le controdeduzioni il 16 gennaio 2015, eccependo in via
preliminare l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire della ricorrente
risultando impregiudicate, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le forme di
tutela esperibili e in particolare l’azione cambiaria. Osserva in ogni caso, a seguito della
presentazione del ricorso, di aver proposto alla ricorrente, a definizione bonaria della
vertenza, il pagamento dell’ammontare di Euro 1.000,00 a titolo risarcitorio, registrando
tuttavia il rifiuto di tale soluzione transattiva. Nel merito, l’intermediario osserva che la
mancata presentazione del titolo per il protesto, a seguito del suo mancato pagamento, è
dovuta ad “eventi di natura straordinaria indipendenti dalla volontà della banca” e che la
ricorrente non ha dimostrato di aver tentato di tutelarsi mediante l’esperimento dell’azione
cambiaria, secondo il medesimo intermediario, esperibile, anche in assenza di protesto,
nei confronti dell’avallante.
Sulla base di quanto sopra, premessa l’eccezione volta a far accertare la carenza di
interesse ad agire, l’intermediario chiede che sia dichiarata l’inaccoglibilità, in quanto la
richiesta risarcitoria della società ricorrente è infondata e sprovvista della prova di attualità
e concretezza del pregiudizio economico subito. Infine, in via subordinata, l’intermediario
chiede di determinare in via equitativa il risarcimento dovuto dalla banca alla ricorrente,
limitandolo al 10% o alla minor percentuale ritenuta di giustizia, dell’importo del credito
vantato dalla ricorrente nei confronti della locataria.
In uno con le controdeduzioni l’intermediario convenuto ha depositato in atti la
seguente documentazione: all.1 comunicazione 7/08/2014 dell’ufficio assistenza clienti;
all.2 comunicazione 23/12/2014 dell’ufficio procedimenti ADR; all.3 comunicazione
19/12/2014 dell’ufficio procedimenti ADR; all.4 comunicazione 13/01/2015 dell’avvocato
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della ricorrente; all.5. atto di fusione del 3/11/2014; all.6 sentenza Cassazione Civile n. 235
del 15/01/1987; all.7 sentenza Cassazione Civile n. 2324 del 9/08/1973.
DIRITTO
La decisione del presente ricorso inerisce la valutazione della condotta
dell’intermediario convenuto che - presentatogli un titolo cambiario, con avallo di un terzo,
per l’incasso dal ricorrente, pur in assenza di pagamento - avrebbe omesso di dar corso
alla levata del protesto. Secondo la prospettazione della ricorrente, l’omissione avrebbe
determinato un particolare nocumento rendendo non esperibile l’azione cambiaria nei
confronti dell’avallante.
La rappresentazione in fatto offerta dalla ricorrente, e dalla medesima documentata,
risulta pressoché confermata dall’intermediario convenuto, che si limita a riferire che la
mancata levata del protesto sarebbe dovuta ad “eventi di natura straordinaria indipendenti
dalla volontà della banca” prospettando cioè una sorta di forza maggiore che, tuttavia, non
circostanzia in alcun modo. Ritiene, pertanto, il Collegio, confermato l’inadempimento
dell’intermediario agli obblighi assunti nei confronti della ricorrente con la ricezione del
titolo cambiario per l’incasso posto che, come già osservato dal Collegio di Napoli di
questo organo di ADR “l’obbligo di provvedere alla levata del protesto incombe
all’intermediario – mandatario per l’incasso di un titolo di credito quale specificazione del
precetto che impone allo stesso di adoperarsi in modo tale da mantenere integre le ragioni
del proprio mandante” (decisione 1747/2013).
In questo contesto assume rilievo la circostanza, menzionata dalla ricorrente, della
rilevanza dell’inadempimento dell’intermediario, ai fini della determinazione del danno, per
cui la mancata levata del protesto avrebbe causato il venire meno dell’esperibilità
dell’azione cambiaria nei confronti del terzo garante del titolo, che ne aveva avallato il
pagamento al momento della sua emissione. Secondo l’intermediario, viceversa, la
mancata levata del protesto non determinerebbe alcun effetto sull’esperibilità dell’azione
cambiaria nei confronti del terzo garante, avallante della cambiale, sussistendo dunque a
capo della ricorrente la carenza di interesse di agire.
Ritiene il Collegio di poter condividere l’assunto espresso dall’intermediario
convenuto per il quale, la mancata levata del protesto, non determina, nei confronti
dell’avallante, la perdita dell’azione cambiaria. Ai sensi degli artt. 37 e 49 del Regio
Decreto 14 dicembre 1933 n. 1669 infatti “l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui
per il quale l’avallo è stato dato” e “L’azione cambiaria è … diretta contro l’accettante ed i
sui avallanti, di regresso contro ogni altro obbligato”. Posto che ai sensi degli artt. 49 e ss.
del suddetto Regio Decreto la levata del protesto si pone quale condizione necessaria per
l’esperibilità della sola azione cambiaria di regresso, la ricorrente, per effetto della
mancata levata del protesto in cui è incorso l’intermediario, non ha in ogni caso perduto
l’azione nei confronti dell’avallante che, ai sensi dell’art. 49 sopra menzionato integra
azione diretta.
Ritenuto quanto sopra, tuttavia, non può di certo condividersi la conseguenza che
da tale accertamento (il mantenimento dell’azione cambiaria diretta nei confronti
dell’avallante) l’intermediario vorrebbe trarre, cioè l’assenza dell’interesse ad agire della
ricorrente. Come già osservato da questo Collegio (cfr. decisione 5987/2013) e, ancor
prima dal Collegio di Coordinamento (con la decisione 2567/2013) “alla stregua dei principi
di correttezza e di buona fede che gli intermediari sono tenuti ad osservare nelle loro
relazioni d’affari, non può affatto ritenersi che l’obbligo di levare il protesto venga meno sol
perché non vi siano obbligati in regresso; al contrario, la sua levata rimane doverosa (…)
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tutte le volte che le circostanze del caso facciano ritenere opportuno il ricorso a tale
formalità al fine di indurre il debitore al pagamento di quanto dovuto, evitando al portatore
del titolo <<il disagio ed il costo>> di doversi attivare per recuperare il suo credito.” In altre
parole, l’intermediario può essere mandato esente da responsabilità pur essendo stata
omessa la levata del protesto nei soli casi in cui le ragioni del suo mandante abbiano già
ricevuto altrimenti una tutela ugualmente idonea (ipotesi che, a titolo esemplificativo, il
Collegio di Coordinamento ha ravvisato nella segnalazione in CAI del mancato pagamento
di un assegno). Tale circostanza, tuttavia, non risulta neppure allegata nel caso di specie,
con l’effetto che l’intermediario doveva senz’altro ritenersi obbligato a levare il protesto.
Come da consolidato orientamento di questo Collegio, il danno derivante dalla
mancata elevazione del protesto va “individuato nella perdita di opportunità di recuperare
rapidamente e con minore dispendio di energie e oneri economici il credito portato dal
titolo di cui si discute e quindi in termini di perdita di chance, per il quale sussistono tutti gli
elementi oggettivi (Cass. N. 11353/2010) nonché il nesso causale ponendosi tale
pregiudizio in rapporto causale diretto con le inadempienze dell’intermediario” (cfr.
Decisione 2939/2013 Coll. di Milano e, in senso conforme, Decisione 1055/2013 e
Decisione 1635/2011). Il Collegio, tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, la
mancata elevazione del protesto non determina la perdita dell’azione diretta del portatore
sull’emittente del titolo, in applicazione dell’art. 1226 cod. civ. liquida il danno
nell’ammontare pari al 10% del valore portato dal titolo (cioè euro 10.000,00) e, dunque,
nell’ammontare di euro 1.000,00.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario
corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del
danno.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese
della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della
somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
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