Circolare N. 4 Assenze Ferie Permessi del Personale

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Circolare N. 4 Assenze Ferie Permessi del Personale
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale 2°
Viale Italia angolo via Veneto – 26900 Lodi
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Circ. n. 4
Lodi, 22/9/2016
Ai Docenti
Al personale A.T.A.
Oggetto: Permessi retribuiti, permessi brevi, assenze per malattia e visita medica,
congedi parentali e congedi per malattia del bambino, permessi ex L. 104/92.
Relativamente a quanto indicato in oggetto, in virtù della normativa vigente, si
forniscono le seguenti indicazioni:
1) Permessi retribuiti (art. 15 CCNL)
I permessi retribuiti per motivi personali o familiari, tre giorni nell’anno scolastico,
possono essere concessi, a domanda, per motivi documentati anche mediante
autocertificazione.
La richiesta di permesso, che può essere anticipata per email al Dirigente, deve
pervenire al Dirigente con almeno cinque giorni di anticipo a meno di motivate e
documentate esigenze urgenti.
Il personale avrà cura di fare pervenire, nei tempi previsti, esclusivamente al
personale amministrativo addetto all’ufficio della segreteria della scuola (per evidenti
motivi di riservatezza) la richiesta debitamente compilata e firmata, accompagnata
da certificazione o autocertificazione contenente chiara indicazione delle motivazioni.
2) Ferie (art. 13 CCNL)
A) DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO
Durante i periodi di attività didattica è possibile fruire di 6 giorni non continuativi per
ferie. La fruibilità di questi 6 giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il
personale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla
condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale
corresponsione di ore eccedenti. Pertanto essi saranno fruiti SOLO nel caso in cui sia
possibile garantire la sostituzione del docente nelle sue stesse classi con altro
docente libero.
Nella Scuola Secondaria di I grado le ore di recupero orario dei docenti, essendo ore
effettive di lavoro da svolgere, non possono essere impiegate per coprire le ore di
ferie dei colleghi, in quanto si prospetterebbe il determinarsi di oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione.
La richiesta di ferie, che può essere anticipata per email al Dirigente, deve pervenire
in Presidenza con almeno cinque giorni di anticipo e sarà firmata SOLO se ricorrono
le condizioni di cui sopra, e se accompagnata dal piano di sostituzione del docente
firmato dai sostituti.
I 6 giorni di ferie possono essere fruiti per gravi motivi personali e familiari
documentati, una volta che i docenti abbiano esaurito i tre giorni di permesso
retribuito di cui al punto 1) e con le medesime modalità.
I docenti sono pregati di non chiedere giorni di ferie o permessi in prossimità di
festività o di ponti, che non potranno essere concessi, per problemi organizzativi, se
non in condizioni eccezionali e motivate.
B) PERSONALE A.T.A.
“Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le
ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel
rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15
giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto”. (art 13, comma
11 del CCNL 2006-2009).
Durante l’attività didattica saranno concesse ferie continuative per non più di due
giorni lavorativi, per motivi dovuti alla complessità della gestione dell’Istituto
Comprensivo, sempre compatibilmente con le esigenze del servizio.
3) Permessi brevi (art. 16 CCNL) I permessi brevi di durata non superiore alla metà
dell’orario giornaliero individuale di servizio sono attribuiti per esigenze personali e
a domanda e devono essere recuperati.
I docenti devono recuperare i permessi entro due mesi in via preferenziale per
supplire i docenti assenti. L’attribuzione dei permessi in particolare ai docenti è
subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio. Qualora
nessun docente dovesse essere disponibile a sostituire il richiedente nella sua classe,
non sarà possibile usufruire di permessi brevi.
Nella Scuola Secondaria di I grado le ore di recupero dei docenti non possono essere
impiegate per coprire le ore di permesso, per gli stessi motivi espressi a punto 2),
se non in previsione di uno scambio di orario, che comunque preservi il monte ore
delle discipline interessate.
La richiesta di permesso breve, che può essere anticipata per email al Dirigente,
deve pervenire in Presidenza con almeno cinque giorni di anticipo e sarà firmata
SOLO se ricorrono le condizioni di cui sopra, e se accompagnata dal piano di
sostituzione del docente firmato dai sostituti.
4) Assenze per malattia (art. 17 CCNL)
L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere
comunicata all’istituto tempestivamente tra le ore 7.30 e le ore 8.00 del giorno in
cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione. Una volta ottenuta la
diagnosi dal medico curante, il personale comunicherà tempestivamente in
segreteria il numero dei giorni di assenza per l’organizzazione delle sostituzioni. Al
rientro deve essere compilato il modulo da consegnare in segreteria.
La richiesta di assenza per visita medica, che può essere anticipata per email al
Dirigente, deve pervenire in Presidenza con almeno cinque giorni di anticipo, salvo
in casi di particolare urgenza: al rientro a scuola sarà cura del personale presentare
la certificazione medica giustificativa.
5) Congedi parentali e congedi per malattia del bambino
Il Congedo Parentale, può essere fruito fino a 12 anni di età del bambino; il congedo
parentale retribuito parzialmente, può essere fruito fino anni a 6 anni, senza vincoli
di reddito.
Possono beneficiare dei congedi parentali anche i genitori di figli nati tra il 2007
e il 2012, ovvero i genitori con figli con età compresa tra gli 8 e i 12 anni, poiché
per loro c’è la possibilità di una riapertura dei termini per usufruire del congedo
parentale, se non hanno sfruttato i sei mesi di astensione dal lavoro entro i
primi 8 anni di vita del figlio.
Le stesse regole valgono anche per i genitori adottivi: in questo caso il calcolo
del congedo parte dal momento dell’ingresso in famiglia o in Italia del bambino.
Ai fini dell'esercizio del diritto al Congedo Parentale, il genitore è tenuto, salvo casi
di oggettiva impossibilità, a preavvisare il Dirigente Scolastico, tramite apposito
modulo, con un termine non inferiore a cinque giorni, indicando l'inizio e la fine del
periodo di congedo.
Le assenze per malattia del bambino vanno comunicate con le medesime modalità
delle assenze per malattia del personale di cui al punto 4). Al rientro a scuola sarà
cura del dipendente formalizzare la richiesta allegando certificazione medica
giustificativa.
6) Cambio di turno dell’orario di servizio
A) DOCENTI
Tutte le richieste di cambio di turno dell’orario di servizio, per necessità motivate,
vanno effettuate su apposito modulo e richiedono la firma di consenso dei docenti
disponibili al cambio.
La richiesta di cambio di turno, che può essere anticipata per email al Dirigente,
deve pervenire in Presidenza con almeno cinque giorni di anticipo.
B) Personale A.T.A.
Tutte le richieste di cambio di turno dell’orario di servizio, per necessità motivate,
vanno effettuate su apposito modulo e indirizzate al D.S.G.A.
PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO
Per le ferie, i permessi e le assenze del personale assunto a tempo determinato valgono
le norme degli art. 16, 17, 19 del CCNL.
A) DOCENTI
 Ferie
Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio
prestato.
In caso di non fruizione (supplenze brevi e supplenze al 30/6) le ferie non sono
monetizzabili. Ne consegue che i docenti (a prescindere se ne facciano richiesta
o meno) possono avere la monetizzazione solo per i giorni risultanti dalla
differenza tra le ferie complessivamente maturate e tutti i giorni di sospensione
delle lezioni (vacanze natalizie e pasquali, altre interruzioni per ponti,
ecc..) compresi nel rapporto di lavoro, nonché i giorni di ferie (massimo 6)
eventualmente fruiti durante l’a.s.
La richiesta di ferie deve essere effettuata come illustrato al punto 2)

Permessi
6 giorni complessivi all'anno, non retribuiti, per motivi personali e familiari. Il
motivo personale o familiare deve essere documentato o autocertificato.
La richiesta deve essere effettuata come illustrato al punto 1).

Per i permessi brevi, le assenze per malattia e il congedo parentale valgono le
stesse norme relative ai docenti assunti a Tempo Indeterminato.
B) PERSONALE A.T.A.

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio
prestato.
La monetizzazione delle ferie non godute è consentita solo in caso di motivato
diniego del Dirigente Scolastico per esigenze di servizio o per impedimenti
oggettivi.
Permessi retribuiti ex Legge 104/1992, art. 33, c. 3
Ai lavoratori dipendenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3,
della Legge 104/92 e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari
con disabilità grave, vengono concessi, in presenza di determinate condizioni (si
considerino anche le innovazioni sul “referente unico” della L. 183/2010 e sull’obbligo
di documentazione per attestare il raggiungimento della sede del disabile previsto dal
D.Lgs. 119/2011), permessi (tre giorni al mese) e periodi di congedo straordinario
retribuiti.
Fermo restando il rispetto assoluto da parte di questa Dirigenza nei confronti della Legge
104, ma richiamando i principi di carattere generale volti a contemperare la necessità
di buon andamento dell’organizzazione della scuola con il diritto all’assistenza da parte
del disabile, si chiede, in base a quanto espresso nell’Interpello del Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali n. 31/2010 del 6 luglio 2010, una programmazione
dei permessi a cadenza mensile:
- laddove il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente
le giornate di assenza;
- purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva
assistenza.
La circolare n. 13 del 06/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, all’ultimo
comma dell’art. 7 specifica che, “salvo dimostrate situazioni di emergenza, per la
fruizione dei permessi, l’interessato deve comunicare al dirigente competente le assenze
dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale
del mese e in giornate non ricorrenti, al fine di consentire la migliore organizzazione
dell'attività amministrativa”.
I dipendenti, che avessero la necessità di fruire dei giorni di permesso, devono
comunicare, nei limiti del possibile entro il 5 del mese, l’indicazione delle date in cui
intendono fruire dei tre giorni di permesso, fermo restando che improcrastinabili
esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle
esigenze dell’organizzazione scolastica.
Si ricorda infine che l’uso improprio del permesso per l’assistenza di cui all’art.
33 della Legge 104/92 giustifica il licenziamento per giusta causa come
confermato dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 8784 del 30/04/2015.
Le presenti disposizioni, con carattere di notifica, hanno validità permanente
e vanno poste all’attenzione di tutto il personale. Eventuali modifiche o
integrazioni durante l’anno scolastico verranno tempestivamente comunicate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Terracina
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993