PERMESSI, FERIE - "GA BOSSI" busto arsizio
Transcript
PERMESSI, FERIE - "GA BOSSI" busto arsizio
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Istituto Comprensivo Statale “G. A. BOSSI” Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/630301- Fax: 0331/672739 e-mail segreteria: [email protected] sito: www.icbossibusto.gov.it Circ. n. 222 del 31.03.2016 Al personale docente e p/c Al DSGA Alla segreteria sezione personale OGGETTO: PERMESSI, FERIE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Si riporta la normativa in vigore relativa all’oggetto, con invito ad una lettura attenta e consapevole. PERMESSI BREVI Così come previsto dall’art. 16 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della Scuola il permesso breve viene attribuito al personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato dal DS compatibilmente con le esigenze di servizio, per esigenze personali e a domanda. Tale permesso, che per il docente non può avere una durata superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero individuale e in ogni caso non può superare mai le 2 ore giornaliere, si riferisce ad unità minime orarie di lezione il cui limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. L’attribuzione di tali permessi è subordinato alla possibilità di sostituzione con personale in servizio. In caso di attribuzione di tale permesso il docente dovrà recuperare le ore di permesso attribuitegli, entro i 60 giorni lavorativi successivi (per cui le feste interrompono il conteggio dei due mesi); il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Il comma 4 dell’art. 16 del CCNL 2006-2009 afferma che nel caso in cui non sia possibile il recupero per un problema imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Istituto Comprensivo Statale “G. A. BOSSI” Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/630301- Fax: 0331/672739 e-mail segreteria: [email protected] sito: www.icbossibusto.gov.it PERMESSI RETRIBUITI E FERIE L’art. 15, comma 2, del CCNL/2007 prevede che il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. Tale diritto viene esercitato con il solo onere del preavviso, da parte del dipendente che non può essere inferiore a tre giorni lavorativi (salvo casi di urgenza opportunamente documentati, anche mediante autocertificazione). Si precisa che i 6 giorni di cui all’art 13/9 rimangono sempre e comunque delle “ferie” (intesi come istituto giuridico), pertanto qualora fossero fruiti come “permesso per motivi familiari o personali” saranno comunque scalati dal totale dei giorni di ferie annualmente spettanti. FERIE, PERMESSI E ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO I permessi invece per il personale assunto a TD sono disciplinati dall’art. 19 e ciò che maggiormente rileva è che sono senza retribuzione: - Al personale docente assunto a tempo determinato sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. - Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 (motivi personali e familiari). TaIi periodi di assenza sono senza assegni e, pertanto, interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Non cambiano invece i 15 gg. di congedo per matrimonio, i 3 gg. per lutti e per assistenza al familiare disabile che sono retribuiti anche per il personale assunto a tempo determinato. È ovvio che il personale a TD potrà fruire di tutto ciò che gli spetta nei limiti della durata del rapporto di lavoro. Per il personale assunto a tempo determinato, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e a seguito della nota del 4 settembre 2013 prot. n. 72696 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le ferie saranno monetizzate nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Il diritto alla formazione e all’aggiornamento è regolato dall’art.64 del CCNL/2007. Premesso che il personale docente ha diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente e che il medesimo limite è esteso agli insegnanti di strumento musicale e materie artistiche, si precisa che in base al c.7 dello stesso articolo il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Istituto Comprensivo Statale “G. A. BOSSI” Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/630301- Fax: 0331/672739 e-mail segreteria: [email protected] sito: www.icbossibusto.gov.it completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati hanno un carattere di priorità. I criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento sono oggetto di informazione preventiva alla parte sindacale. In sede di informazione preventiva, prot. n. 4300 del 4.09.2015 sono stati presentati i seguenti criteri: “In via prioritaria sarà favorita la partecipazione del personale in servizio alle iniziative di formazione deliberate dal Collegio dei docenti e a quelle previste dalla normativa (es. sicurezza e privacy). Considerando che i docenti hanno diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per partecipare ad iniziative di aggiornamento con esonero dal servizio (artt. 63 e segg. del CCNL), sarà autorizzata una unità di personale docente nella stessa giornata. In caso di eccedenza di domande, sarà data priorità alle richieste, secondo i seguenti criteri: maggiore attinenza del proprio ruolo all’interno dell’istituzione rispetto alla tipologia di formazione; ricaduta sulla didattica; docenti con contratto a tempo indeterminato con continuità all’interno dell’Istituto di almeno 3 anni; docenti con contratto a tempo determinato con continuità all’interno dell’Istituto di almeno 3 anni; rotazione che tenga conto di: - docenti con minor numero di corsi frequentati negli ultimi 2 anni - a parità di condizioni, docenti più giovani”. Tutto ciò premesso, si invita il personale ad attenersi alle norme sopra riportate, ad utilizzare esclusivamente la modulistica predisposta dall’Istituto e a rispettare modalità e tempi per la presentazione delle relative domande. In particolare il preavviso è condizione imprescindibile per poter fruire dei permessi brevi. F.to Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvana Vitella