Reimmatricolazione ciclomotori

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Reimmatricolazione ciclomotori
Reimmatricolazione ciclomotori
Domenica 07 Agosto 2011 20:29 - Ultimo aggiornamento Domenica 17 Luglio 2016 11:08
È in vigore dal 2 aprile 2011 l'obbligo di reimmatricolare tutti i ciclomotori già circolanti, cioè di
fornirli di una nuova carta di circolazione e di nuove targhe. Dovranno essere reimmatricolati
solo quelli con la vecchia targa e secondo un calendario pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
2 aprile. Non si tratta di una pratica difficoltosa, ma forniamo ugualmente qualche informazione
utile a svolgerla correttamente da soli.
IL "MODELLO" - La prima cosa da fare è munirsi del modulo per effettuare la domanda di re
immatricolazione, il cosiddetto
modello TT2128 (diverso dal TT2120 che
invece viene utilizzato per lo stesso scopo dalle agenzie di pratiche automobilistiche), in via di
distribuzione presso gli uffici della Motorizzazione Civile o i principali uffici postali e scaricabile
anche qui. Dopo la compilazione, il modello stesso va presentato in un ufficio della
Motorizzazione Civile. Al modello compilato vanno allegati i seguenti documenti:
1) ricevuta di versamento di 9 euro sul c/c n° 9001 intestato a: Dipartimento Trasporti Terrestri Diritti - Roma - (per i diritti alla Motorizzazione Civile);
2) ricevuta di versamento di 29,24 euro sul c/c n° 4028 intestato a: Dipartimento dei Trasporti
Terrestri - imposta di bollo - Roma - (per l'imposta di bollo per la
re immatricolazione);
3) ricevuta di versamento di 12,92 euro su c/c n° 121012 intestato: Sezione Tesoreria dello
Stato di Viterbo - (per l'acquisto delle targhe del veicolo);per i dati personali delle persone
fisiche è sufficiente la compilazione del modello TT2118; per le persone giuridriche è
necessario autocertificare il numero di iscrizione alla Camera di Commercio della società, la
sede, il tipo e la ragione sociale;
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4) certificato di idoneità tecnica in originale. Nel caso sia stato smarrito, sottratto, distrutto o
deteriorato in modo da rendere illeggibile i dati tecnici, il rilascio del certificato di circolazione e
della targa possono essere richiesti solo sottoponendo il ciclomotore a visita e prova presso una
sede della Motorizzazione Civile; per i ciclomotori già circolanti in Paesi diversi dall'Italia e
appartenenti all'Unione Europea, vanno allegati il documento di circolazione estero o la
certificazione sostitutiva (se il documento è stato ritirato all'estero per esportazione) tradotto in
lingua italiana e, inoltre, uno solo dei seguenti documenti: a) scheda tecnica integrativa, tradotta
in italiano (rilasciata dal costruttore e sottoscritta dal legale rappresentante o da un ente privato
estero autorizzato o dalla competente autorità pubblica estera (per i veicoli immatricolati nei
Paesi entrati a far parte dell'Unione Europea dal 1° maggio 2004, cioé Cipro, Estonia, Lettonia,
Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria dovrà essere in
ogni caso accertata la conformità alle direttive UE vigenti al momento della prima
immatricolazione se avvenuta anteriormente al 1° maggio 2004); b) certificato di conformità del
veicolo in originale o in fotocopia; c) attestazione del codice di omologazione rilasciata dal
rappresentante in Italia del costruttore; per i ciclomotori già circolanti in Paesi diversi dall'Italia e
non appartenenti all'Unione Europea, i veicoli devono innanzitutto rispondere alle norme vigenti
in Italia. Va allegato il documento di circolazione o la certificazione sostitutiva legalizzata o
postillata secondo le vigenti disposizioni (la postilla è una certificazione che convalida per l'uso
internazionale l'autenticità di un atto pubblico).
Se il richiedente è una persona fisica minorenne, l'istanza di re immatricolazione deve essere
sottoscritta dal genitore o dal tutore allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità. Se il richiedente è un cittadino extracomunitario, deve esibire il permesso di
soggiorno originale e in corso di validità e allegarne copia All'istanza.
E' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 2 aprile 2011 il decreto ministeriale che fissa il
calendario da seguire per la richiesta del nuovo sistema di targatura al quale dovranno
adeguarsi obbligatoriamente tutti i ciclomotori in circolazione.
PREVISTO DALLA 120 - Il legislatore ha previsto che tutti i ciclomotori in circolazione vengano
adeguati al nuovo sistema di targatura entro il 13 febbraio 2011. Tuttavia per evitare che gli
uffici venissero ingolfati da milioni di pratiche si attendeva da mesi che il Ministero dei Trasporti
emanasse un calendario preciso da seguire.
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CONFUSIONE SUI TEMPI - Tuttavia ad un'attenta lettura del decreto ci si accorge che c'è
qualcosa che non quadra sulle date. E' probabile che per la fretta (i decreti da emanare dopo la
legge 120 sono stati tanti, l'ultimo è di pochi giorni fa e riguarda la prova pratica e il foglio rosa
per i ciclomotori) si sia fatta ancora confusione. Così accade che per chi ha una targa con
sequenza numerica che inizia per "1, 2 o 3" i giorni utili per mettersi i regola siano solo 60,
mentre chi ha un ciclomotore la cui targa inizia per "9" o "A" i giorni siano ben 240. Così non si
tratta di un vero e proprio piano di adeguamento ma solo un calendario con un'inizio comune
per tutti e con una data di chiusura diversa a seconda della targa. Ma le intenzioni del
calendario non erano quelle di evitare l'intasamento degli uffici?
NON E' VINCOLANTE - Il decreto ministeriale così com'è stato pubblicato non appare per nulla
vincolante per i cittadini. Questo perchè l'unico obbligo temporale che rimane è quello fissato in
diciotto mesi dalla stessa legge 120. Quindi l'unica data vincolante resta, apparentemente, il 13
febbraio 2012 (e non il 12 febbraio come scritto nel decreto). Perchè apparentemente? Perchè
potrebbe arrivare una circolare del Ministero dell'Interno a stravolgere il tutto, magari
prevedendo, per chi non dovesse rispettare il calendario, il sequestro dei documenti e l'invio
degli stessi alla motorizzazione. Obbligando di fatto il cittadino a provvedere al loro
aggiornamento (nuovo libretto e nuova targa).
COSA SI RISCHIA - Chi non dovesse provvedere a aggiornare il proprio ciclomotore al nuovo
sistema di targatura sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 389,00 a euro 1.559,00. Tuttavia, come già spiegato, non è ben chiaro da quando
scatteranno le sanzioni.
COSA FARE - Per aggiornare il proprio ciclomotore al nuovo sistema di targhe basterà recarsi
presso un ufficio della motorizzazione, compilare il modello TT2128, pagare i bollettini previsti
(per i prezzi e il numero del conto corrente vedi qui) e allegare la fotocopia del documento
d'identità di chi dovrà intestarsi la targa nonchè il certificato di omologazione del ciclomotore. Il
tutto costerà al cittadino circa 50 €uro, ai quali vanno sommati eventuali diritti qualora si ci
rivolga ad un'agenzia di disbrigo pratiche autorizzata. Un prezzo non eccessivo che permetterà
di aggiornare definitivamente l'anagrafe dei ciclomotori e permetterà una più agevole azione di
contrato alla ricettazione dei 50ini.
LA NUOVA TARGA - I ciclomotori immatricolati dopo il 14 luglio 2006 per circolare devono
essere muniti di:
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1) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo,
nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri,
ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8.8.1991, n. 264, con le modalità stabilite con
decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento
dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
2) una targa (a 6 cifre), che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. La targa è
personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione
e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal
regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264
ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226,
da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati
costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato
intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati
relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i
trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
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