37) Nuove disposizioni sui ciclomotori (lug. 2006)

Transcript

37) Nuove disposizioni sui ciclomotori (lug. 2006)
COMUNE DI BALLABIO
POLIZIA LOCALE
AVVISO
Dal 14 luglio 2006 in due anche sul cinquantino, ma ci sono delle regole.....
Solamente se corredato dei nuovi documenti e della nuova targa,
il ciclomotorista, soltanto se maggiorenne, potrà trasportare un
secondo passeggero, ma esclusivamente sui quei “cinquantini” che
risultano già omologati a questo scopo, generalmente si tratta di
veicoli immatricolati dopo l’anno 1999
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Motorizzazione Civile, via Dante Alighieri n° 29, Lecco.
Si ricorda che a chi trasporta un passeggero su un ciclomotore non omologato per due o comunque
non corredato dei nuovi documenti e della nuova targa, verrà confiscato il veicolo.
In merito alle targhe e ai certificati per i ciclomotori vediamo alcuni dei punti salienti dei
contenuti di questo regolamento.
•
E’ prevista una targa personale che sarà abbinata ad un solo ciclomotore. Sarà più grande di
quella attuale. La nuova targatura dovrebbe ostacolare il fenomeno dei furti e delle truffe.
• La vendita di un ciclomotore deve essere seguita dalla comunicazione ad un ufficio provinciale
della Motorizzazione Civile ovvero ad uno dei soggetti, debitamente autorizzati, che esercitano
attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, al fine di mantenere il possesso
della targa che potrà essere utilizzata per la richiesta di un ulteriore certificato di circolazione.
Ove il titolare della targa non intenda riutilizzarla, deve provvedere alla sua distruzione
dandone comunicazione ad un UMC ovvero ad uno dei soggetti, debitamente autorizzati, che
esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
• I nuovi veicoli immatricolati dal 14 luglio 2006 saranno dotati subito delle nuove targhe; chi
invece è già in possesso di un ciclomotore non è obbligato a sostituire la vecchia targhetta con la
nuova targa; è una sua scelta, ma se non lo farà non potrà trasportare un passeggero. Se
intende trasportare un passeggero deve verificare che il ciclomotore sia omologato per due e
sarà obbligato a sostituirla.
• Il vero problema è quello dei costi che – seppur non ancora ben definito - è stato calcolato si
aggireranno intorno agli 80 euro. Se confermato sarebbe un vero nuovo balzello. Una sorta di
tassa bis di circolazione che ha già sollevato le ire delle associazioni dei consumatori.
•
Solamente se corredato dei nuovi documenti e della nuova targa, il ciclomotorista,
solo se maggiorenne, potrà trasportare un secondo passeggero, ma esclusivamente sui
“cinquantini” che risultano già omologati a questo scopo, generalmente si tratta di
veicoli immatricolati dopo il 1999.
Area di Polizia Locale – Via Mazzini n.2 - 23811 Ballabio (LC) - Tel. 0341/530946
Fax 0341/531057 – e mail: [email protected]
SANZIONI:
CICLOMOTORI E TRASPORTO PASSEGGERI
Fattispecie
Norma violata
Sanzioni
•
•
Conducente maggiorenne
Il certificato di circolazione
consente il trasporto del
passeggero
•
•
Conducente maggiorenne
Il certificato di circolazione non
consente il trasporto del
passeggero
Art. 170 cds commi 2
e6
(vedi art 213 cds c. 2
sexies)
Art. 115 cds comma
4
•
•
Conducente minorenne
Il certificato di circolazione
consente il trasporto del
passeggero
Art. 115 cds comma
4
Conducente minorenne
Il certificato di circolazione non
consente il trasporto del
passeggero
Nessuna sanzione per il trasporto
del passeggero
•
•
€ 68,00
sequestro amministrativo per
confisca
•
•
€ 35,00
fermo amministrativo gg. 30
•
€ 35,00
a carico di colui che ha la
disponibilità del ciclomotore per
incauto affidamento
•
•
€ 68,00
sequestro amministrativo per
confisca
•
•
€ 35,00
fermo amministrativo gg. 30
•
•
€ 35,00
fermo amministrativo gg. 30
a carico di colui che ha la
disponibilità del ciclomotore per
incauto affidamento
•
•
€ 68,00
sequestro amministrativo per
confisca
Art. 115 cds comma
5
Art. 170 cds commi 2
e6
(vedi art 213 cds c. 2
sexies)
•
•
•
Art. 115 cds comma
5
Art. 170 cds commi 2
e6
(vedi art 213 cds c. 2
sexies)
LE SANZIONI PER LA NUOVA TARGA ED IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
Fattispecie
Norma violata
Sanzioni
•
•
•
Mancanza del certificato di
circolazione perchè mai rilasciato
Mancanza della targa
Art. 97 cds comma 7
Art. 97 cds comma 8
•
•
da € 131,00 a € 524,00
(pagamento in misura ridotta non
ammesso)
Sequestro amministrativo per
confisca
€ 65,00
Area di Polizia Locale – Via Mazzini n.2 - 23811 Ballabio (LC) - Tel. 0341/530946
Fax 0341/531057 – e mail: [email protected]
•
Circolazione con targa non propria
•
Dati della targa non chiaramente
visibili
•
Mancata comunicazione del
trasferimento di proprietà
•
Mancata comunicazione della
cessazione di circolazione
•
Omessa denuncia entro le 48 ore
della sottrazione, distruzione o
smarrimento del certificato di
circolazione o della targa
Art. 97 cds comma 9
Art. 97 cds comma
10
Art. 97 cds comma
12
Art. 97 cds comma
12
Art. 97 cds comma
12
•
fermo amministrativo per 1 mese
•
da € 1.549,00 a € 6.197,00
(pagamento in misura ridotta non
ammesso)
fermo amministrativo per 1 mese
(confisca in caso di reiterazione
•
•
€ 21,00
•
•
€ 327,00
ritiro del documento di circolazione
•
•
€ 327,00
ritiro del documento di circolazione
•
€ 65,00
Area di Polizia Locale – Via Mazzini n.2 - 23811 Ballabio (LC) - Tel. 0341/530946
Fax 0341/531057 – e mail: [email protected]