Scarica il materiale del corso
Transcript
Scarica il materiale del corso
Cuneo, 15 settembre 2016 Unione Industriale Relatore: Dott. Mario Borda Responsabile Ufficio Monitoraggio Crediti Sono disciplinati dall’art. 182-bis della Legge Fallimentare Tramite tale istituto, l’imprenditore commerciale in crisi mira a ridurre la propria esposizione debitoria L’esecuzione dell’accordo comporta l’integrale pagamento dei creditori a esso estranei L’accordo è concluso con l’approvazione del 60% dei crediti, accompagnato da una relazione del professionista che ne certifichi l’idoneità L'art. 217-bis l.f. esenta dai reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice le operazioni effettuate in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione omologato ovvero di un piano ex art. 67, comma 3, l.f. E’ soggetto a giudizio di omologa da parte del Tribunale Finanza ponte 60 giorni Standstill convenzionale Standstill legale Manifestazione Negoziazione Registrazione della crisi Accordo di Accordo di Ristrutturazione Ristrutturazione (3-6 mesi) nel Registro Imprese Omologa del Tribunale Eventuale reclamo dei creditori CONTENUTO TIPO DELL’ACCORDO Non precisato dalla legge Ha per oggetto nella prassi: Dilazioni di pagamento Abbattimento degli interessi Cessione di beni ai creditori Rinunce a posizioni creditorie Acquisizioni di nuove garanzie in favore dei creditori Vanno allegati: Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria dell’impresa Stato analitico dell’attività Elenco analitico di creditori e titolari di diritti reali o personali Relazione del professionista sull’idoneità dell’accordo ANALISI COMPARATA Piano Attestato/Accordo di Ristrutturazione dei Debiti: i VANTAGGI delle 2 procedure Piano Risanamento Attestato Accordo Ristrutturazione Debiti Minor pubblicità legale per l’impresa e per le Banche Protezione da azioni esecutive e cautelari durante il periodo previsto dalla normativa È una procedura conveniente quando si valuta se intraprendere la soluzione stragiudiziale (minori costi e procedura più snella) Prededucibilità della finanza ponte, della nuova finanza e dei finanziamenti dei soci. Possibilità di accedere alla «transazione fiscale» È facilmente percorribile quando ci sono pochi creditori Deducibilità per le banche della differenza derivante dalla conversione in partecipazioni dei crediti ristrutturati Tutela contro eventuali azioni revocatorie Vaglio dell’operazione da parte di un’autorità giudiziaria ANALISI COMPARATA Piano Attestato/Accordo di Ristrutturazione dei Debiti: gli SVANTAGGI delle 2 procedure Piano Risanamento Attestato Accordo Ristrutturazione Debiti I crediti sorti strumentali all’esecuzione del piano attestato non godono della prededucibilità in caso di fallimento dell’impresa Pubblicità Durante la fase di negoziazione, i creditori possono porre in essere azioni esecutive o cautelari o acquisire la prelazione sui beni del debitore Complessità della procedura Pagamento integrale dei creditori non aderenti Necessaria adesione del 60% dei crediti Le seguenti raccomandazioni sono tratte da Assonime, («Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi») e integrate tenendo conto delle best practices riscontrate nella prassi professionale. 1) Contesto del risanamento e percorsi protetti: in presenza di un’impresa in crisi per la quale sussista un rischio rilevante di insolvenza, ove non si ricorra a procedure concorsuali, è opportuno che l’erogazione di nuovi finanziamenti, la concessione di garanzie e in genere il compimento di atti potenzialmente revocabili siano effettuati nell’ambito di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione dei debiti 2) Indipendenza e terzietà del professionista e tempestività del suo intervento. Il professionista non deve trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste per le società di revisione che svolgono l’attività di revisione contabile delle società quotate, rispetto all’impresa e a coloro che beneficiano delle esenzioni da revocatoria in base al piano, e comunque rispetto ai principali creditori. È opportuno che il professionista, pur potendo intervenire già nella fase di redazione del piano al fine di acquisire le necessarie informazioni, sia soggetto diverso dal consulente. 3) Verifica dei dati aziendali di partenza. Il professionista, sia nel piano attestato, sia nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, attesta anche che i dati di partenza sono attendibili. Conseguentemente, egli deve verificare la correttezza delle principali voci e l’assenza di elementi che inducano a dubitare della correttezza delle voci residue 4) Esplicitazione delle ipotesi e delle metodologie. Il piano deve contenere l’esplicitazione delle ipotesi poste a base dell’analisi, delle fonti informative utilizzate nonché tutti i riferimenti metodologici che consentono all’attestatore e ai terzi di verificare la correttezza e la congruità dei calcoli posti in essere per l’elaborazione quantitativa del piano 5) Arco temporale del piano. L’arco temporale del piano entro il quale l’impresa deve raggiungere l’equilibrio economico-finanziario non deve estendersi oltre i 3/5 anni a meno di non motivare adeguatamente la scelta; occorre comunque inserire nel piano alcune cautele o misure di salvaguardia aggiuntive, tali da poter compensare o quanto meno attenuare i possibili effetti negativi di eventi originariamente imprevedibili 6) Risanamento aziendale e corretta gestione societaria. Qualora sussista una perdita di capitale rilevante, tale da generare lo scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 n. 4) c.c., il piano può essere messo in esecuzione solo se il capitale sociale è stato riportato al minimo richiesto dalla legge 7) Esplicitazione del grado di solidità dei risultati. Il piano deve contenere specifiche analisi di sensitività che permettono di valutare la solidità dei risultati economicofinanziari indicati 8) Esplicitazione degli obiettivi intermedi. Il piano deve contenere un dettagliato diagramma di flusso con indicazioni esplicite di specifiche “milestones” qualitative e quantitative 9) Indicazione degli atti da compiere in esecuzione del piano. Il piano deve indicare espressamente gli atti, i pagamenti e le garanzie che verranno posti in essere in sua “esecuzione” 10) Struttura dell’attestazione. L’attestazione ha la struttura di una relazione di verifica effettuata su un piano di risanamento già fatto, e non quella di un piano. L’attestazione non deve ripetere i contenuti del piano 11) Motivazione dell’attestazione. La dichiarazione di attestazione deve indicare le metodologie utilizzate e le attività svolte dal professionista per giudicare l’idoneità e la ragionevolezza del piano, e deve contenere un’adeguata motivazione della conclusione raggiunta. 12) Indicazioni cautelative, oggetto dell’attestazione e condizioni sospensive dell’attestazione. La dichiarazione di attestazione non può essere sottoposta a riserve o indicazioni cautelative che ne limitino la portata. Essa può invece essere condizionata a un evento iniziale, che deve verificarsi in tempi prossimi e che, se si verifica, rende il piano ragionevole. 13) Monitoraggio dell’esecuzione del piano. È necessario che l’andamento del piano sia costantemente monitorato dall’imprenditore per verificare il puntuale raggiungimento delle “milestones”. Quando le condizioni giustifichino i relativi costi, può essere opportuno investire del monitoraggio anche un soggetto terzo o comitato tecnico costituito ad hoc, al fine di fornire ai creditori e ai terzi interessati al successo del piano un adeguato flusso informativo. 14) Effetti degli scostamenti e meccanismi di aggiustamento. In caso di significativo scostamento fra la realtà e le previsioni gli effetti protettivi dell’attestazione vengono meno, ma solo con riguardo agli atti di esecuzione successivi al verificarsi dello scostamento. Restano invece salvi gli effetti protettivi per gli atti di esecuzione compiuti anteriormente al verificarsi dello scostamento. Il piano resta invece eseguibile, con effetto protettivo anche per gli atti ancora da compiere, qualora preveda già meccanismi di aggiustamento in conseguenza di eventuali scostamenti. 15) Riattestazione del piano divenuto ineseguibile. In caso di modifica del piano è necessario procedere alla redazione di un nuovo piano, da sottoporre, qualora si intenda assicurare effetti protettivi agli atti da compiere in sua esecuzione, all’attestazione ex art. 67, comma 3 lett. d) o all’omologazione ex art. 182-bis. INIZIALE (START UP) SVILUPPO MATURITA' DECLINO In ciascuna di queste fasi e' possibile individuare segnali di rischio di insolvenza. La valutazione deve avvenire con modalita' diverse, che tengano conto della fase aziendale in cui si trova il cliente. Non e' detto che l'azienda debba percorrere tutte le quattro fasi, ma la banca deve individuare in quale fase si trova l'impresa. AD OGNI FASE CORRISPONDONO INFATTI LOGICHE DIVERSE PER: Il calcolo del merito creditizio. Il calcolo della capacita' di rimborso (attuale e prospettica). Il monitoraggio degli equilibri economico, patrimoniale e finanziario. Per La Banca è FONDAMENTALE effettuare UN'ANALISI CRITICA (sui dati presenti e passati) e una VALUTAZIONE PREVENTIVA dei possibili scenari futuri dell'azienda. A PRESCINDERE DALLA FASE IN CUI VIENE COLLOCATA L'AZIENDA, E' NECESSARIO ACQUISIRE DATI STORICI E PREVISIONALI AL FINE DI VALUTARE I SEGUENTI ELEMENTI: Esame del mercato (rischio di mercato) Esame della situazione economica, patrimoniale e finanziaria (per valutare eventuali rischi di continuita') Gestione operativa Capacita' e professionalita' del management e dei soci Modello organizzativo ESAMINATI QUESTI ASPETTI, LA BANCA DEVE DECIDERE SE ESISTONO I PRESUPPOSTI DELLA CONTINUITA' AZIENDALE E SE DUNQUE L'AZIENDA E' IDONEA AD ESSERE FINANZIATA. INIZIALE (START UP) L'impresa e' in fase iniziale, caratterizzata da: VOLUMI CONTENUTI CRESCITA LENTA ASSENZA DI REDDITIVITA' ELEVATI COSTI DI AVVIO DIFFICOLTA' AD AFFERMARSI SUL MERCATO In questa fase è fondamentale: verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati dal business plan. supportare l'impresa con finanziamenti a medio/lungo termine (preferibilmente con periodo di preammortamento). evitare possibilmente la concessione di affidamenti per cassa (o verificarne l'utilizzo per comprendere l'origine del fabbisogno finanziario). SVILUPPO IL FATTURATO E I PROFITTI RISULTANO IN FORTE CRESCITA In questa fase è fondamentale: verificare che i margini si traducano in liquidità (tramite una valutazione della dinamica del Capitale Circolante per scongiurare situazioni di «crescita insostenibile») supportare la crescita del circolante con adeguati affidamenti (linee di smobilizzo crediti consone allo sviluppo del fatturato – attenzione alla valutazione di un corretto fabbisogno di linee di cassa) verificare con l'imprenditore la necessità di nuovi investimenti e le modalità di finanziamento degli stessi (verifica, tramite business plan, dell'impatto finanziario dell'investimento) MATURITA' L'IMPRESA HA STABILIZZATO LA PRODUZIONE PER CUI SI VERIFICANO: FATTURATI STABILI (O IN LEGGERA CRESCITA) ELEVATI PROFITTI Questa fase dovrebbe consentire all'impresa di produrre il livello massimo di liquidita' da consentirle una forte riduzione dell'indebitamento generato nelle prime due fasi. In questa fase è fondamentale: verificare la liquidità generata dall'impresa, confrontandola con l'indebitamento finanziario (PFN – Posizione Finanziaria Netta), che dovrebbe tendenzialmente ridursi presidiare attentamente gli equilibri economico/finanziari (rischio di rallentamento dei controlli) stimare con l'imprenditore la durata della fase di maturità, per anticipare le azioni da porre in essere nella successiva fase di declino DECLINO FATTURATO, MARGINI E RISULTATO ECONOMICO IN CALO AUMENTO PROGRESSIVO DEI RISCHI (RIDUZIONE GRADUALE DELLA LIQUIDITA' GENERATA) In questa fase è fondamentale: verificare la possibilità di rilancio dell'impresa (nuovi investimenti su prodotti, mercati, processi, ecc...) adeguare i costi e le uscite di cassa ai ridotti margini economici e alla ridotta liquidità dell'impresa per evitare l'insolvenza ALCUNE VOLTE SI SENTE DIRE DALLE BANCHE “MA ANDAVA COSI' BENE, E' STATA UNA SORPRESA” “NON DAVA SEGNI DI CRISI” “HA VOLUTO DARCI IL BIDONE” Questo non e' sempre vero perche', in alcuni casi, la banca non ha svolto un'adeguata azione di controllo e di monitoraggio. A posteriori, in molti casi si riesce ad evidenziare che l'insolvenza non deriva da uno shock improvviso ed inaspettato, ma da un progressivo aggravamento dello stato di crisi. RICONOSCERE E FAR EMERGERE I PRIMI SEGNALI DI CRISI AZIENDALE, RAPPRESENTA UN ELEMENTO FONDAMENTALE SIA PER LA BANCA: riduzione degli accantonamenti su crediti deteriorati, riduzione delle sofferenze e dei crediti deteriorati (benefici economici e patrimoniali) SIA PER L'IMPRENDITORE: che può cercare di porre rimedio in una fase in cui la crisi risulta ancora reversibile e negoziare con i propri creditori (banche in primis) soluzioni per ritornare all’equilibrio finanziario CON BENEFICI SOCIALI ED ECONOMICI PER LA COLLETTIVITA’ (Impostazione «anticiclica» del processo di concessione del credito) DIFFERENZA TRA “CRISI” E “INSOLVENZA” LA “CRISI” DELL'AZIENDA RAPPRESENTA UNA DIFFICOLTA' TEMPORANEA A FAR FRONTE AI PROPRI IMPEGNI La crisi aziendale è reversibile se l'imprenditore (con il supporto dei creditori) riesce a porre in essere azioni correttive che consentano nel tempo il riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario. In caso contrario la crisi aziendale può evolvere in insolvenza L'”INSOLVENZA” E' L'INCAPACITA' DELL'AZIENDA A FAR FRONTE IN MODO REGOLARE ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI L'insolvenza è irreversibile e determina il ricorso a procedure liquidatorie dell'attivo aziendale (liquidazione volontaria, concordato liquidatorio, fallimento) I sintomi della crisi o dell'insolvenza sono di varia natura: INDICATORI ECONOMICO/FINANZIARI (patrimonio netto negativo o ridotto, debiti commerciali scaduti, debiti tributari scaduti, forti riduzioni di fatturato e di margini, incremento anomalo dei crediti verso clienti, autofinanziamento negativo su più esercizi, anomalo incremento del capitale circolante netto operativo, ecc...) INDICATORI sulla GESTIONE AZIENDALE (perdita di quota di mercato, obsolescenza del prodotto, eccedenza di personale, capacità produttiva sovradimensionata, dimissione o sostituzione di amministratori o figure chiave, ecc...) BANCHE DATI (Cerved, CRIF, Centale Rischi) ALTRI INDICATORI (eventi pregiudizievoli, contenziosi legali, ricambio generazionale, provvedimenti della magistratura, mancata certificazione del bilancio, ritardi nel deposito dei bilanci, carenza di programmazione e di controllo di gestione, mancato rinnovamento tecnologico, ecc...) La presenza contemporanea di più sintomi, determina uno stato di crisi (più o meno acuta) o lo stato di insolvenza I crediti deteriorati (“non performing”) rappresentano un onere elevato per le Banche per i seguenti fattori: ELEVATI ONERI DI GESTIONE RETTIFICHE DI VALORE SU CAPITALE ED INTERESSI ASSORBIMENTO PATRIMONIALE TEMPI LUNGHI PER IL RECUPERO DEL CREDITO ELEVATI COSTI DI RECUPERO (SPESE LEGALI) La riduzione dello stock di credito deteriorato rappresenta un obiettivo primario per gli Istituti di credito, da perseguire tramite: CESSIONE A TERZI DEI NPL CONTENIMENTO DEL NUMERO DI NUOVE POSIZIONI DETERIORATE (tramite un'attenta attività di monitoraggio) La normativa di vigilanza entrata in vigore il 01/01/2015 ha ulteriormente ribadito la centralità della valutazione della capacità di rimborso del cliente, sostituendo la classe dei CREDITI INCAGLIATI: «esposizioni verso soggetti affidati in temporanea situazione di difficoltà finanziaria che la Banca ritiene possa essere rimossa in un congruo periodo di temporanea» con la classe delle INADEMPIENZE PROBABILI (“unlikely to pay”): «esposizioni creditizie per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie» Al fine di minimizzare il numero di nuovi crediti deteriorati la Banca deve: adottare procedure e logiche valutative “forward looking” (con conseguente impostazione “anticiclica” delle politiche di concessione del credito) valutare il trend storico dei dati di bilancio, con particolare focus sui flussi finanziari (per riconoscere eventuali “politiche di bilancio”) valutare attentamente la capacità di rimborso prospettica dell'azienda (tramite la condivisione con l'imprenditore di business plan e budget di cassa) - “educazione finanziaria dell'imprenditore”, che impara a riconoscere i primi sintomi della crisi e a manifestarli tempestivamente valutare correttamente il fabbisogno finanziario dell'azienda e la sua origine, in modo di proporre forme tecniche di affidamento adeguate La conoscenza da parte dell'imprenditore delle logiche che sottendono la valutazione che le banche effettuano nella fase di concessione o riconferma degli affidamenti, migliorano la qualità del rapporto Banca-cliente e riducono i tempi del processo di concessione del credito. D.lgs. 18 agosto 2015 n. 139 A partire dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016, il rendiconto finanziario diventa obbligatorio per tutte le società, ad eccezione delle società di persone, delle micro-imprese e di quelle che possono presentare il bilancio in forma abbreviata. Non è stato previsto uno schema rigido di rendiconto finanziario ma “dal rendiconto finanziario devono risultare l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci”. GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE Mario Borda Responsabile Ufficio Monitoraggio Crediti Tel.: 0172203285 Mail: [email protected] NEGOZIAZIONE E SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA IN CONTINUITA’ AZIENDALE Cuneo 15 settembre 2016 Avv. Luca Jeantet Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners Sommario Parte Prima: l’approccio ristrutturativo Parte Seconda: presentazione delle linee guida del piano Parte Terza: la convenzione di moratoria 2 Parte I L’approccio ristrutturativo 1. Verifica dei presupposti per la costruzione del piano: le cause della crisi 2. Tempi e soggetti di definizione dell’accordo 3. La documentazione necessaria per la costruzione e negoziazione del piano di risanamento 4. Gli effetti della trasparenza e correttezza verso i crediori 1. Verifica dei presupposti per la costruzione del piano Le cause della crisi A. Fattori endogeni propri dell’impresa B. Fattori esogeni esterni all’impresa C. Fattori Finanziari D. Fattori Economici 4 A - Cause della crisi - i Fattori endogeni Inefficacia o obsolescenza del modello di business; Perdita di competitività sui costi e/o inefficienze di produzione; Errata gestione della tesoreria e dell’indebitamento finanziario; Insostenibile e/o errato piano degli investimenti; Crescita o ridimensionamento dell’impresa inadeguati; 5 B - Cause della crisi – i Fattori esogeni Modifiche del contesto competitivo; Modifiche alle normative di riferimento e nuovi obblighi legislativi; Introduzioni tecnologiche; Ingresso di nuovi player sul mercato e dimensione degli stessi; Tassazione e dazi doganali; Modifiche ai processi distributivi di mercato; Chiusura mercati di sbocco. 6 C - La natura della crisi – i Fattori finanziari Struttura e composizione del capitale investito inadeguata; Squilibrio delle fonti di finanziamento e inadeguatezza rispetto ai tempi di rientro degli investimenti; Errata programmazione dei flussi di cassa; Cronica mancanza di patrimonio; Assorbimento di risorse finanziarie in attività “non core”. 7 D - La natura della crisi- i Fattori economici Trend di risultati economici negativi dovuti a perdita di competitività; Politiche monetarie avverse; Chiusura mercati di sbocco; Difficoltà di accesso al credito. 8 2. Tempi e soggetti di definizione dell’accordo 2.1.Diagnosi e Prognosi della crisi – Analisi diagnostica 2.2.Affrontare la crisi e valutazione dei rischi: il decalogo 2.3. Gli attori della ristrutturazione 9 2.1 Diagnosi e prognosi della crisi - analisi diagnostica Verificare: le minacce che l’azienda dovrà evitare; le debolezze da superare; le opportunità da cogliere; i punti di forza (della parte sana dell’azienda) su cui far leva per uscire dalla crisi. Analisi delle prospettive economiche: analisi del mercato di riferimento; analisi del posizionamento competitivo dell’impresa all’interno del mercato di riferimento; analisi dei drivers competitivi dell’impresa: efficienza produttiva, flessibilità, rete distributiva, livelli di servizio, mark up sui prezzi, etc. Analisi degli effetti patrimoniali e finanziari delle prospettive economiche: analisi degli impatti dei recuperi economici sulle grandezze patrimoniali di bilancio; analisi del circolante e degli investimenti. 10 2.2 – Affrontare la crisi e valutazione dei rischi: il decalogo 1. Continuità aziendale si o no? 2. Quantificazione delle risorse disponibili per l’impresa 3. Mappatura delle garanzie prestate 4. Organizzazione del periodo interinale 5. Predisposizione del piano industriale 6. Coinvolgimento dei diversi attori (banche, fornitori, investitori) dell’operazione di ristrutturazione 7. Definizione delle richieste da sottoporre alle banche ed eventualmente ai fornitori 8. Tempestività degli interventi ristrutturativi 9. Monitoraggio dei flussi di cassa 10. Pianificazione e gestione delle risorse finanziarie aziendali 11 Segue…. 1. Continuità aziendale sì o no? □ È la decisione di base per capire se ha senso pensare a una ristrutturazione finanziaria dell’azienda. □ In questa fase l’imprenditore deve valutare, con l’eventuale ausilio di advisor, la sussistenza delle condizioni oggettive per la continuità aziendale (stima delle reali prospettive di mercato dell’azienda, valutazione degli asset e dei costi impliciti sia in relazione allo scenario liquidatorio sia a quello di continuazione dell’impresa, per valutare le possibilità di successo delle richieste di finanziamento al sistema bancario e le condizioni perché vengano accolte. 2. Quantificazione delle risorse disponibili per l’impresa □ L’imprenditore deve eseguire un ricognizione delle risorse personali da investire per il rilancio dell’impresa La disponibilità dell’imprenditore ad immettere risorse personali nella ristrutturazione dell’impresa rassicura gli altri soggetti chiamati ad intervenire nella ristrutturazione circa la serietà della complessiva operazione. 12 Segue…. 3. Mappatura delle garanzie □ A complemento della fase 2, è necessario rilevare quali e quante garanzie sono state prestate dall’imprenditore, da terzi o dall’azienda stessa alle banche, ai fornitori, ai clienti e quali altri condizionamenti gravano sui rapporti con questi ultimi. □ Questa attività è fondamentale per due motivi: stimare quanto del patrimonio dell’imprenditore è effettivamente disponibile e capire quanto i creditori dell’azienda (le banche in primis) sono motivati alla sua sopravvivenza per recuperare il loro credito. 13 Segue…. 4. Organizzazione del periodo interinale □ L’impresa deve adottare le misure necessarie per gestire la propria attività fino all’adozione di uno degli strumenti ristrutturativi previsti nella legge fallimentare: » revisione della gestione finanziaria dell’impresa compatibilmente con la situazione di credito e di mercato attuale; » riduzione dei costi; » gestione attiva dei rapporti con i fornitori; » gestione dei rapporti con gli istituti di credito (i.e. evitare sconfinamenti prolungati con la stessa banca, gestione continuativa del cash-flow; gestione anticipata del credito commerciale). 14 Segue ….. 5. Predisposizione del piano industriale □ La definizione del business plan ha lo scopo di individuare le linee guida della futura operazione di ristrutturazione che dovranno condivise tra l’imprenditore e gli altri soggetti coinvolti. □ Un business plan deve essere: » credibile: gli obiettivi fissati devono essere raggiungibili; » sostenibile: finanziariamente, ma anche sotto il profilo della gestione manageriale degli obiettivi; » verificabile: il grado di dettaglio dei fattori determinanti (driver) dei ricavi e dei costi deve essere sufficiente per rendere comprensibili le variazioni di alcuni parametri rispetto agli anni precedenti; » motivato: il raggiungimento degli obiettivi fissati deve essere conseguente ad azioni chiaramente identificate. 15 Segue …. 6. Coinvolgimento dei diversi attori (banche, fornitori, investitori) dell’operazione di ristrutturazione Dopo aver predisposto il business plan, l’imprenditore ne dovrà condividere i contenuti con gli altri soggetti coinvolti nell’operazione. E’ fondamentale, a tal punto, che i principali termini e condizioni del piano siano dagli ritenuti credibili ed accettabili dagli interlocutori (banche, clienti, fornitori). 7. Definizione delle richieste da sottoporre alle banche ed eventualmente ai fornitori Dopo aver condiviso il business plan con i soggetti attivamente interessati dalla ristrutturazione, l’imprenditore deve definire le richieste da rivolgere a questi ultimi. In questa fase è opportuno valutare con estrema precisione la portata degli interventi richiesti, in quanto potrebbe rivelarsi particolarmente lungo e faticoso ottenere variazioni in corso di piano, senza giustificati motivi. 16 Segue….. 8. Tempestività degli interventi ristrutturativi La tempestività dell’azione di ristrutturazione dell’azienda e del debito è un elemento chiave. □ Dal momento della decisione a quello della “messa in moto” del meccanismo di ristrutturazione del debito prevista dal piano non devono passare più di tre mesi. Perché aspettare significa deteriorare ulteriormente la situazione finanziaria e patrimoniale dell’impresa. □ 9. Monitoraggio dei flussi di cassa □ Generalmente gli istituti di credito finanziano il piano a condizione che i parametri aziendali non subiscano peggioramenti che possano astrattamente compromettere il buon esito dell’operazione. Per tale ragione l’imprenditore deve monitorare costantemente i flussi di cassa, al fine di intervenire prima che l’impresa possa registrare sbilanci “pericolosi”. 17 Segue …. 10. Pianificazione e gestione delle risorse finanziarie aziendali □ La gestione delle risorse finanziarie, soprattutto con riferimento all’indebitamento di breve termine, è un’attività cruciale durante la gestione della crisi. Solo a fronte di un’oculata gestione della finanza aziendale l’imprenditore può scongiurare il rischio di trovarsi privo delle risorse necessarie al buon esito della ristrutturazione e della salvaguardia della continuità aziendale. 18 2.3 Gli attori della ristrutturazione L’advisor finanziario L’attestatore L’advisor legale Gli attori della ristrutturazione Chief Restructuring Officer (C.R.O.) Il Tribunale I Fornitori 19 3. La documentazione necessaria per la costruzione e la negoziazione del piano di risanamento 1. Il quadro economico e patrimoniale aggiornato, integrato da alcune informazioni necessarie, tra le quali, a titolo esemplificativo: i possibili valori di realizzo delle attività (immateriali, materiali, magazzino, crediti) e le relative svalutazioni; i dati dei debiti fiscali scaduti e non onorati; i dati dei debiti dei fornitori scaduti e non onorati; altri obblighi e pendenze (opzioni, obblighi contrattuali, garanzie prestate); pregiudizievoli in corso, importi ed evoluzione della gestione degli stessi (pignoramenti, decreti ingiuntivi, cause); 2. Quanto emergerà sarà la base di partenza su cui gli advisor andranno a costruire il piano industriale, il business plan e la manovra finanziaria necessaria; 3. L’attestazione, in bozza durante la fase negoziale e definitiva in sede di sottoscrizione degli accordi; 4. Eventuali perizie, pareri legali, IBR (Independent Business Review) e altri documenti, la cui necessità dovesse emergere in sede di negoziazione tra le singole parti. 20 Segue... Funzione interna all’impresa per definire la base di partenza per risanamento Correttezza e completezza documentazione Funzione esterna all’impresa di comunicare chiaramente ai creditori terzi la crisi e per consentire loro adeguata valutazione 21 4. Gli effetti della trasparenza e correttezza verso i creditori Comunicazione chiara ed intellegibile del piano di risanamento ai creditori e corretta formalizzazione degli accordi Equilibrato sviluppo dei termini del piano Tempestività di accettazione del piano da parte dei creditori Significativo aumento delle probabilità di successo del piano 22 Parte II Presentazione delle linee guida del piano 1. Il piano industriale e business plan 2. La manovra finanziaria 3. La stipula dell’accordo con i creditori aderenti 1. Presentazione delle linee guida del piano Il Piano industriale e Business Plan Cosa deve prevedere Come va redatto Il Business Plan e i rapporti con le banche 24 cosa deve prevedere ? Il Piano industriale traduce nel dettaglio le modalità di turnaround in cifre. Gli Advisor devono descrivere: • le azioni già intraprese nell’immediato per risolvere lo stress aziendale; • gli interventi in corso per recuperare redditività e flussi finanziari; • le future strategie di risanamento perseguibili nell’ambito degli accordi con i creditori. Le strategie per il risanamento sono riconducibili a quattro categorie tra loro integrabili: 1. Ristrutturazione: azioni intraprese nell’ottica del raggiungimento di maggiori livelli di efficienza produttiva, con conseguente riduzione dell’incidenza dei costi fissi per singolo prodotto e/o servizi; 2. Riconversione: investimenti in nuove tecnologie, con aggressione di nuove quote di mercato o riposizionamento tramite azioni di marketing. 3. Ridimensionamento: concentrazione delle attività sul core business con dismissione ed eliminazione dei rami d’azienda e degli asset considerati non strategici o che assorbono eccessive risorse finanziarie. 4. Riorganizzazione: azioni volte a modificare la struttura aziendale per raggiungere migliori livelli di efficienza produttiva e efficacia commerciale e nuove partnership industriali e/o commerciali (con specifica delle sinergie raggiungibili). 25 come va redatto? Predisposizione del piano industriale: La definizione del business plan ha lo scopo di individuare le linee guida della futura operazione di ristrutturazione che dovranno condivise tra l’imprenditore e gli altri soggetti coinvolti. – Un business plan deve essere: • credibile: gli obiettivi fissati devono essere raggiungibili; • sostenibile: finanziariamente, ma anche sotto il profilo della gestione manageriale degli obiettivi; • verificabile: il grado di dettaglio dei fattori determinanti (driver) dei ricavi e dei costi deve essere sufficiente per rendere comprensibili le variazioni di alcuni parametri rispetto agli anni precedenti; • motivato: il raggiungimento degli obiettivi fissati deve essere conseguente ad azioni chiaramente identificate. 26 Il Business Plan nei rapporti con le banche descrive il profilo storico dell’impresa e ne analizza gli aspetti economico, patrimoniali e finanziari consuntivati nel recente passato; esegue una diagnosi dello stato in cui versa l’azienda, individuando le cause economiche della crisi e gli effetti finanziari; descrive le prospettive di soluzione della crisi e individua le strategie di risanamento; individua i possibili scostamenti e descrive i possibili criteri di aggiustamento; certifica la coerenza delle iniziative intraprese con gli obiettivi del piano; E’ il mezzo più adatto a rappresentare gli scenari futuri, in quanto traduce in cifre e proiezioni finanziarie gli effetti degli interventi previsti e traduce in un linguaggio comprensibile alle banche ed agli Istituti di Credito, le iniziative che l’imprenditore intende intraprendere. 27 La manovra finanziaria Il ruolo degli istituti di credito Definizione dei covenant e dell’accordo 28 2. La manovra finanziaria La manovra finanziaria (congiuntamente al piano industriale) persegue il risanamento aziendale, il riequilibrio finanziario ed il recupero di un’autonoma capacità di credito. La manovra finanziaria deve esplicitare i debiti per gruppi omogenei di creditori (secondo la par condicio creditorum) ed indica: a quanto ammonta il debito suddiviso per singole categorie di creditori (Stato; enti pubblici; istituti di credito; soci; fornitori; altri finanziatori); quali sono i debiti scaduti e non pagati; quali sono i fornitori considerati strategici; qual’ è la Posizione Finanziaria netta a inizio piano e durante progressivo ridimensionamento. Tendenzialmente gli advisor indicano una data di riferimento per esplicitare i dati di debito nei confronti dei singoli creditori. 29 Segue: il ruolo degli Istituti di credito Il sostegno finanziario delle banche è centrale per il proseguimento dell’attività aziendale dell’impresa che persegue il risanamento; Gli istituti di credito potrebbero essere chiamati ad erogare Nuova Finanza necessaria per: (i) la copertura di debiti scaduti di fornitori strategici; (ii) la copertura di stralci negoziati con altre categorie di debitori; (iii) la copertura dei creditori dissenzienti (nel caso di accordo di ristrutturazione ex art 182 bis); (iv) la copertura di spese e costi indispensabili per il riavvio dell’attività. Per tali motivi la presentazione dei dati da parte dell’azienda non può prescindere dagli ulteriori elementi: struttura delle linee di credito concesse dalle singole banche alla data di riferimento, suddivisi per scadenze, forma tecnica e importi utilizzati; forme tecniche di finanziamento richieste da piano; importi delle linee di credito delle quali viene richiesto il consolidamento; indicazione dei periodi di moratoria previsti per la quota capitale e per gli interessi; richieste alle banche di mantenimento (standstill) delle linee di credito commerciale e indicazione delle modalità di utilizzo; suggerimento dei tassi da applicare (in ragione della sostenibilità finanziaria degli stessi) e le modalità sulle singole forme tecniche previste dal piano; la richiesta di Nuova Finanza agli Istituti di credito, le modalità di utilizzo e i criteri di ripartizione degli importi tra i vari istituti di credito; i covenants finanziari previsti per la verifica del rispetto degli impegni indicati dal piano e dalla manovra finanziaria. 30 Segue: definizione dei covenants e dell’accordo La manovra finanziaria dell’impresa presenterà flussi e risultati attesi (management case) in grado di risanare l’azienda. In contraltare l’attestatore presenterà la propria analisi, costruita sugli stress test eseguiti (worst case). Dal confronto tra le due ipotesi l’attestatore sarà in grado di verificare se l’azienda possa essere ragionevolmente in grado di raggiungere gli obiettivi attesi di risanamento. L’analisi verrà corredata da covenants finanziari attuali e prospettici che dovranno dare la misura del recuperato grado di equilibrio finanziario. Il mancato rispetto dei covenants o il verificarsi di una clausola risolutiva può determinare lo scioglimento del contratto, atto che si perfezionerà solo al raggiungimento delle maggioranze dei creditori contrattualmente previste. 31 Stipula dell’accordo con i creditori aderenti L’avvio della negoziazione: l’affidamento nella trattativa Apertura del tavolo di ristrutturazione Negoziazione 32 L’avvio della negoziazione: l’affidamento nella trattativa Nel momento in cui l’impresa manifesterà palesemente, dichiarandolo, lo stato di crisi, le controparti creditrici saranno quindi caute nell’interrompere i rapporti di credito, soprattutto nei casi in cui la crisi non avrà ancora prodotto pregiudizievoli tali da compromettere la continuità aziendale e la correttezza dell’impresa non sia venuta meno nelle comunicazioni e nei comportamenti. In assenza di un peggioramento patrimoniale sopravvenuto e improvviso, non sarà facile per il creditore dimostrare di essere stato inconsapevole della crisi palesata dall’impresa, benchè questo abbia valutato con diligenza la posizione della controparte; il recesso dai rapporti non può essere esercitato in violazione dei doveri di buona fede e correttezza. 33 Apertura del tavolo di ritrutturazione Differenti saranno il contatto e le modalità di negoziazione con i vari interlocutori, il cui trattamento dovrà essere omogeneo perlomeno per singole classi di creditori. La classe fisco in genere è l’interlocutore che viene sollecitato solamente una volta che sono stati definiti i rapporti con tutti gli altri creditori. Bilaterali saranno, invece, i contatti con la classe dei fornitori, trattati con accordi diversi a seconda che la continuazione delle prestazioni appaia strategica o meno. Discorso a parte merita l’avvio delle negoziazioni con i cosiddetti fornitori finanziari, classe che comprende le banche, ma anche le società di leasing e di factoring oltre ai Confidi garanti di parte delle linee concesse dagli Istituti di Credito. 34 Segue….. In sede di impostazione della trattativa si dovrà prevedere, in sede di riunione, la definizione degli aspetti utili all’avvio delle negoziazioni quali, ad esempio: la nomina del legale nell’interesse del ceto (figura chiave); eventuali richieste di perizie; eventuali richieste di Independent Business Review; la nomina dell’attestatore; la programmazione di un calendario dei lavori per la definizione dell’accordo. 35 La negoziazione La durata dei contatti e delle negoziazioni può essere notevolmente variabile: da un minimo di tre mesi (nei casi più celeri e non necessariamente meno complessi) a più anni. La discriminante per una riuscita tempestiva ed efficiente dell’accordo consiste in una buona pianificazione preventiva della gestione della crisi. Non è raro che le negoziazioni falliscano. Le principali cause ostative consistono in situazioni di alea non gestibili, quali ad esempio le cause legali, il cui trascinamento temporale non consente una valorizzazione degli impatti della stessa sul piano di risanamento. Oppure per l’inadeguatezza della proposta stessa di risanamento. 36 Segue …. Diversamente, in tutti gli altri casi, attraverso un processo iterativo di successivi aggiustamenti e integrazioni, la negoziazione si avvierà alla sua conclusione. Gli incontri (e soprattutto le conference call) si susseguiranno per verificare lo stato di avanzamento dei lavori dei consulenti e la compatibilità delle richieste con le esigenze del ceto bancario creditore. Con la mediazione dell’avvocato nominato nell’interesse del ceto creditore e degli advisor aziendali, l’impresa arriverà a definire il piano e la manovra finanziaria definitiva che gli Istituti di credito sottoporranno ai propri organi deliberanti. In genere viene convocata una riunione conclusiva in cui si verifica l’allineamento di tutti gli Istituti di Credito alla manovra proposta. Questa ultima diverrà la proposta definitiva che le banche sottoporranno ai propri organi deliberanti. Salvo sorprese, nell’arco del mese successivo alla riunione conclusiva, gli Istituti di Credito comunicheranno la propria adesione al piano e, una volta raggiunte le maggioranze previste, i legali inizieranno ad allestire le bozze contrattuali. 37 Parte III La convenzione di moratoria 1. Il nuovo articolo 182-septies Legge Fallimentare 2. La convenzione di moratoria nei commi 5° e 6° 1. Il nuovo Art. 182-septies L.F. La miniriforma ha introdotto il nuovo art. 182-septies l. fall. disciplinando per la prima volta: l’accordo di ristrutturazione con le banche e gli intermediari finanziari e la convenzione di moratoria. In entrambi i casi gli effetti degli accordi raggiunti possono applicarsi anche ai creditori dissenzienti (in «deroga» agli articoli 1372 e 1411 c.c.) e Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche ed intermediari finanziari. 39 Segue …. La nuova disciplina integrativa degli accordi di ristrutturazione dei debiti si applica esclusivamente: ai casi in cui l’esposizione dell’imprenditore nei confronti di banche ed intermediari finanziari sia superiore alla metà dell’indebitamento complessivo; ai crediti ed ai rapporti giuridici di cui sono titolari le banche e gli intermediari finanziari (sono espressamente fatti salvi i diritti degli altri creditori). 40 Segue… La miniriforma ha introdotto il nuovo art. 182 septies discplinando per la prima volta la convenzione di moratoria: Al quinto comma dell’articolo si prevede che: «Quando fra l'impresa debitrice e una o piu' banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o piu' banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, questa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile , produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneita' della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.». 41 Segue… Art. 182-septies L.F. Al sesto comma dell’articolo si prevede che: «Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario puo' chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183». 42 Segue… Al settimo comma dell’articolo si prevede che: «In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati. All’ottavo comma dell’articolo si prevede che: «La relazione dell'ausiliario e' trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma». 43 2. La convenzione di moratoria Art. 182-septies, commi 5 e 6, L.F. Ai commi 5 e 6 dell’articolo 182-septies, il Legislatore ha introdotto una norma relativa alla fase in cui si svolgono le trattative tra il debitore ed i creditori. La norma ha ad oggetto la «Convenzione di moratoria», i.e., “una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche”: si tratta di uno strumento già affermato nella prassi delle crisi di imprese; la nuova norma consente di estendere gli effetti della moratoria anche alle banche / intermediari non aderenti. 44 Segue… L’estensione degli effetti della moratoria ai creditori finanziari dissenzienti è subordinata alle seguenti CONDIZIONI i soggetti non aderenti siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede si ritiene che ciò comporti - benché non sia espressamente previsto - che le banche non aderenti abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sui termini della moratoria e sui suoi effetti i soggetti aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti bancari interessati dalla moratoria un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), l.fall. attesti l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria. 45 Segue… 3/3 La convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista, deve essere comunicata alle banche ed agli intermediari finanziari non aderenti, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata; Le banche e gli intermediari non aderenti possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione e chiedere che la convenzione non produca effetti nei rispettivi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle seguenti condizioni: che le trattative si siano svolte in buona fede; che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti; che i soggetti menzionati abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonchè sull'accordo e sui suoi effetti, che siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative; che tali soggetti possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile presso la Corte di Appello. 46 Limiti di applicabilità della norma Art. 182-septies, comma 7, L.F. In nessun caso, sia con riferimento agli accordi di ristrutturazione che a quelli di moratoria, ai creditori non aderenti possono essere imposti: l'esecuzione di nuove prestazioni; la concessione di affidamenti; il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti; e l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati. 47 Luca Jeantet Partner Procedure Concorsuali e Ristrutturazioni Torino Grazie! Tel: +39 011 5660277 E-mail: [email protected] Dove siamo In Italia… Roma Milano Bologna Padova Torino Via delle Quattro Fontane, 20 00184 Roma Tel. +39 06 478751 Fax +39 06 4871101 Piazza Belgioioso, 2 20121 Milano Tel. +39 02 763741 Fax +39 02 76009628 Via Massimo D'Azeglio, 25 40123 Bologna Tel. +39 051 6443611 Fax +39 051 271669 Piazza Eremitani, 18 35121 Padova Tel. +39 049 6994411 Fax +39 049 660341 C.so Vittorio Emanuele II, 83 10128 Torino Tel. +39 011 5660277 Fax +39 011 5185932 Abu Dhabi Brussels Hong Kong London New York Penthouse 2102 CI Tower - 32nd St. P.O. Box 42790 Abu Dhabi Tel. +971 2 815 3333 Fax +971 2 679 6664 184, Avenue Molière B-1050 Brussels Tel. +32 23401550 Fax +32 23401559 Unit 208 - 2nd Floor St. George’s Building 2 Ice House Street Central - Hong Kong Tel. + 852 21563490 Fax + 852 21563499 6 - 8 Tokenhouse Yard London EC2R 7AS Tel. +44 2073971700 Fax +44 2073971701 1221 Avenue of the Americas 42nd Floor New York, NY 10020 Tel. +1 212 957 9600 Fax +1 212 957 9608 … e all’estero La riforma fallimentare: recenti evoluzioni normative 49