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Cuneo, 15 settembre 2016
Unione Industriale
Relatore: Dott. Mario Borda
Responsabile Ufficio Monitoraggio Crediti
Sono disciplinati dall’art. 182-bis della Legge Fallimentare
 Tramite tale istituto, l’imprenditore commerciale in crisi mira a ridurre la
propria esposizione debitoria
 L’esecuzione dell’accordo comporta l’integrale pagamento dei creditori a
esso estranei
 L’accordo è concluso con l’approvazione del 60% dei crediti, accompagnato
da una relazione del professionista che ne certifichi l’idoneità
 L'art. 217-bis l.f. esenta dai reati di bancarotta preferenziale e bancarotta
semplice le operazioni effettuate in esecuzione di un concordato preventivo,
di un accordo di ristrutturazione omologato ovvero di un piano ex art. 67,
comma 3, l.f.
 E’ soggetto a giudizio di omologa da parte del Tribunale
Finanza ponte
60 giorni
Standstill
convenzionale
Standstill
legale
Manifestazione Negoziazione
Registrazione
della crisi
Accordo di
Accordo di
Ristrutturazione Ristrutturazione
(3-6 mesi)
nel Registro
Imprese
Omologa del
Tribunale
Eventuale
reclamo dei
creditori
CONTENUTO TIPO DELL’ACCORDO
 Non precisato dalla legge
 Ha per oggetto nella prassi:
 Dilazioni di pagamento
 Abbattimento degli interessi
 Cessione di beni ai creditori
 Rinunce a posizioni creditorie
 Acquisizioni di nuove garanzie in favore dei creditori
 Vanno allegati:
 Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria
dell’impresa
 Stato analitico dell’attività
 Elenco analitico di creditori e titolari di diritti reali o personali
 Relazione del professionista sull’idoneità dell’accordo
ANALISI COMPARATA Piano Attestato/Accordo di Ristrutturazione dei Debiti:
i VANTAGGI delle 2 procedure
Piano Risanamento Attestato
Accordo Ristrutturazione Debiti
Minor pubblicità legale per l’impresa e per le
Banche
Protezione da azioni esecutive e cautelari durante
il periodo previsto dalla normativa
È una procedura conveniente quando si valuta se
intraprendere la soluzione stragiudiziale (minori
costi e procedura più snella)
Prededucibilità della finanza ponte, della nuova
finanza e dei finanziamenti dei soci. Possibilità di
accedere alla «transazione fiscale»
È facilmente percorribile quando ci sono pochi
creditori
Deducibilità per le banche della differenza
derivante dalla conversione in partecipazioni dei
crediti ristrutturati
Tutela contro eventuali azioni revocatorie
Vaglio dell’operazione da parte di un’autorità
giudiziaria
ANALISI COMPARATA Piano Attestato/Accordo di Ristrutturazione dei Debiti:
gli SVANTAGGI delle 2 procedure
Piano Risanamento Attestato
Accordo Ristrutturazione Debiti
I crediti sorti strumentali all’esecuzione del piano
attestato non godono della prededucibilità in caso
di fallimento dell’impresa
Pubblicità
Durante la fase di negoziazione, i creditori possono
porre in essere azioni esecutive o cautelari o
acquisire la prelazione sui beni del debitore
Complessità della procedura
Pagamento integrale dei creditori non
aderenti
Necessaria adesione del 60% dei crediti
Le seguenti raccomandazioni sono tratte da Assonime, («Linee guida per il
finanziamento delle imprese in crisi») e integrate tenendo conto delle best practices
riscontrate nella prassi professionale.
1) Contesto del risanamento e percorsi protetti: in presenza di un’impresa in crisi per
la quale sussista un rischio rilevante di insolvenza, ove non si ricorra a procedure
concorsuali, è opportuno che l’erogazione di nuovi finanziamenti, la concessione di
garanzie e in genere il compimento di atti potenzialmente revocabili siano effettuati
nell’ambito di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione dei debiti
2) Indipendenza e terzietà del professionista e tempestività del suo intervento.
Il professionista non deve trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste per le
società di revisione che svolgono l’attività di revisione contabile delle società quotate,
rispetto all’impresa e a coloro che beneficiano delle esenzioni da revocatoria in base al
piano, e comunque rispetto ai principali creditori. È opportuno che il professionista, pur
potendo intervenire già nella fase di redazione del piano al fine di acquisire le
necessarie informazioni, sia soggetto diverso dal consulente.
3) Verifica dei dati aziendali di partenza. Il professionista, sia nel piano attestato, sia
nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, attesta anche che i dati di partenza sono
attendibili. Conseguentemente, egli deve verificare la correttezza delle principali voci e
l’assenza di elementi che inducano a dubitare della correttezza delle voci residue
4) Esplicitazione delle ipotesi e delle metodologie. Il piano deve contenere
l’esplicitazione delle ipotesi poste a base dell’analisi, delle fonti informative utilizzate
nonché tutti i riferimenti metodologici che consentono all’attestatore e ai terzi di
verificare la correttezza e la congruità dei calcoli posti in essere per l’elaborazione
quantitativa del piano
5) Arco temporale del piano. L’arco temporale del piano entro il quale l’impresa deve
raggiungere l’equilibrio economico-finanziario non deve estendersi oltre i 3/5 anni a
meno di non motivare adeguatamente la scelta; occorre comunque inserire nel piano
alcune cautele o misure di salvaguardia aggiuntive, tali da poter compensare o quanto
meno attenuare i possibili effetti negativi di eventi originariamente imprevedibili
6) Risanamento aziendale e corretta gestione societaria. Qualora sussista una
perdita di capitale rilevante, tale da generare lo scioglimento della società ai sensi
dell’art. 2484 n. 4) c.c., il piano può essere messo in esecuzione solo se il capitale
sociale è stato riportato al minimo richiesto dalla legge
7) Esplicitazione del grado di solidità dei risultati. Il piano deve contenere specifiche
analisi di sensitività che permettono di valutare la solidità dei risultati economicofinanziari indicati
8) Esplicitazione degli obiettivi intermedi. Il piano deve contenere un dettagliato
diagramma di flusso con indicazioni esplicite di specifiche “milestones” qualitative e
quantitative
9) Indicazione degli atti da compiere in esecuzione del piano. Il piano deve indicare
espressamente gli atti, i pagamenti e le garanzie che verranno posti in essere in sua
“esecuzione”
10) Struttura dell’attestazione. L’attestazione ha la struttura di una relazione di verifica
effettuata su un piano di risanamento già fatto, e non quella di un piano. L’attestazione
non deve ripetere i contenuti del piano
11) Motivazione dell’attestazione. La dichiarazione di attestazione deve indicare le
metodologie utilizzate e le attività svolte dal professionista per giudicare l’idoneità e la
ragionevolezza del piano, e deve contenere un’adeguata motivazione della conclusione
raggiunta.
12) Indicazioni cautelative, oggetto dell’attestazione e condizioni sospensive
dell’attestazione. La dichiarazione di attestazione non può essere sottoposta a riserve
o indicazioni cautelative che ne limitino la portata. Essa può invece essere condizionata
a un evento iniziale, che deve verificarsi in tempi prossimi e che, se si verifica, rende il
piano ragionevole.
13) Monitoraggio dell’esecuzione del piano. È necessario che l’andamento del piano
sia costantemente monitorato dall’imprenditore per verificare il puntuale raggiungimento
delle “milestones”. Quando le condizioni giustifichino i relativi costi, può essere
opportuno investire del monitoraggio anche un soggetto terzo o comitato tecnico
costituito ad hoc, al fine di fornire ai creditori e ai terzi interessati al successo del piano
un adeguato flusso informativo.
14) Effetti degli scostamenti e meccanismi di aggiustamento. In caso di significativo
scostamento fra la realtà e le previsioni gli effetti protettivi dell’attestazione vengono
meno, ma solo con riguardo agli atti di esecuzione successivi al verificarsi dello
scostamento. Restano invece salvi gli effetti protettivi per gli atti di esecuzione compiuti
anteriormente al
verificarsi dello scostamento. Il piano resta invece eseguibile, con effetto protettivo
anche per gli atti ancora da compiere, qualora preveda già meccanismi di
aggiustamento in conseguenza di eventuali scostamenti.
15) Riattestazione del piano divenuto ineseguibile. In caso di modifica del piano è
necessario procedere alla redazione di un nuovo piano, da sottoporre, qualora si
intenda assicurare effetti protettivi agli atti da compiere in sua esecuzione,
all’attestazione ex art. 67, comma 3 lett. d) o all’omologazione ex art. 182-bis.
 INIZIALE (START UP)
 SVILUPPO
 MATURITA'
 DECLINO
In ciascuna di queste fasi e' possibile individuare segnali di rischio di insolvenza.
La valutazione deve avvenire con modalita' diverse, che tengano conto della fase
aziendale in cui si trova il cliente.
Non e' detto che l'azienda debba percorrere tutte le quattro fasi, ma
la banca deve individuare in quale fase si trova l'impresa.
AD OGNI FASE CORRISPONDONO INFATTI LOGICHE DIVERSE PER:
 Il calcolo del merito creditizio.
 Il calcolo della capacita' di rimborso (attuale e prospettica).
 Il monitoraggio degli equilibri economico, patrimoniale e finanziario.
Per La Banca è FONDAMENTALE effettuare UN'ANALISI CRITICA (sui
dati presenti e passati) e una VALUTAZIONE PREVENTIVA dei possibili
scenari futuri dell'azienda.
A PRESCINDERE DALLA FASE IN CUI VIENE COLLOCATA
L'AZIENDA, E' NECESSARIO ACQUISIRE DATI STORICI E
PREVISIONALI AL FINE DI VALUTARE I SEGUENTI ELEMENTI:
 Esame del mercato (rischio di mercato)
 Esame della situazione economica, patrimoniale e finanziaria (per
valutare eventuali rischi di continuita')
 Gestione operativa
 Capacita' e professionalita' del management e dei soci
 Modello organizzativo
ESAMINATI QUESTI ASPETTI, LA BANCA DEVE DECIDERE SE
ESISTONO I PRESUPPOSTI DELLA CONTINUITA' AZIENDALE E SE
DUNQUE L'AZIENDA E' IDONEA AD ESSERE FINANZIATA.
INIZIALE (START UP)
L'impresa e' in fase iniziale, caratterizzata da:
 VOLUMI CONTENUTI
 CRESCITA LENTA
 ASSENZA DI REDDITIVITA'
 ELEVATI COSTI DI AVVIO
 DIFFICOLTA' AD AFFERMARSI SUL MERCATO
In questa fase è fondamentale:
verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati dal business plan.
supportare l'impresa con finanziamenti a medio/lungo termine (preferibilmente con
periodo di preammortamento).
evitare possibilmente la concessione di affidamenti per cassa (o verificarne l'utilizzo
per comprendere l'origine del fabbisogno finanziario).
SVILUPPO
IL FATTURATO E I PROFITTI RISULTANO IN FORTE CRESCITA
In questa fase è fondamentale:
 verificare che i margini si traducano in liquidità (tramite una valutazione della
dinamica del Capitale Circolante per scongiurare situazioni di «crescita
insostenibile»)
 supportare la crescita del circolante con adeguati affidamenti (linee di smobilizzo
crediti consone allo sviluppo del fatturato – attenzione alla valutazione di un
corretto fabbisogno di linee di cassa)
 verificare con l'imprenditore la necessità di nuovi investimenti e le modalità di
finanziamento degli stessi (verifica, tramite business plan, dell'impatto
finanziario dell'investimento)
MATURITA'
L'IMPRESA HA STABILIZZATO LA PRODUZIONE PER CUI SI VERIFICANO:
 FATTURATI STABILI (O IN LEGGERA CRESCITA)
 ELEVATI PROFITTI
Questa fase dovrebbe consentire all'impresa di produrre il livello massimo di
liquidita' da consentirle una forte riduzione dell'indebitamento generato nelle
prime due fasi.
In questa fase è fondamentale:
verificare la liquidità generata dall'impresa, confrontandola con l'indebitamento
finanziario (PFN – Posizione Finanziaria Netta), che dovrebbe tendenzialmente ridursi
presidiare attentamente gli equilibri economico/finanziari (rischio di rallentamento dei
controlli)
stimare con l'imprenditore la durata della fase di maturità, per anticipare le azioni da
porre in essere nella successiva fase di declino
DECLINO
 FATTURATO, MARGINI E RISULTATO ECONOMICO IN CALO
 AUMENTO PROGRESSIVO DEI RISCHI (RIDUZIONE GRADUALE DELLA
LIQUIDITA' GENERATA)
In questa fase è fondamentale:
 verificare la possibilità di rilancio dell'impresa (nuovi investimenti su prodotti, mercati,
processi, ecc...)
 adeguare i costi e le uscite di cassa ai ridotti margini economici e alla ridotta liquidità
dell'impresa per evitare l'insolvenza
ALCUNE VOLTE SI SENTE DIRE DALLE BANCHE
“MA ANDAVA COSI' BENE, E' STATA UNA SORPRESA”
“NON DAVA SEGNI DI CRISI”
“HA VOLUTO DARCI IL BIDONE”
Questo non e' sempre vero perche', in alcuni casi, la banca non ha svolto
un'adeguata azione di controllo e di monitoraggio.
A posteriori, in molti casi si riesce ad evidenziare che l'insolvenza non deriva
da uno shock improvviso ed inaspettato, ma da un progressivo
aggravamento dello stato di crisi.
RICONOSCERE E FAR EMERGERE I PRIMI SEGNALI DI CRISI
AZIENDALE, RAPPRESENTA UN ELEMENTO FONDAMENTALE
 SIA PER LA BANCA: riduzione degli accantonamenti su crediti
deteriorati, riduzione delle sofferenze e dei crediti deteriorati (benefici
economici e patrimoniali)
 SIA PER L'IMPRENDITORE: che può cercare di porre rimedio in una fase
in cui la crisi risulta ancora reversibile e negoziare con i propri creditori
(banche in primis) soluzioni per ritornare all’equilibrio finanziario
CON BENEFICI SOCIALI ED ECONOMICI PER LA COLLETTIVITA’
(Impostazione «anticiclica» del processo di concessione del credito)
DIFFERENZA TRA “CRISI” E “INSOLVENZA”
LA
“CRISI”
DELL'AZIENDA
RAPPRESENTA
UNA
DIFFICOLTA'
TEMPORANEA A FAR FRONTE AI PROPRI IMPEGNI
La crisi aziendale è reversibile se l'imprenditore (con il supporto dei creditori)
riesce a porre in essere azioni correttive che consentano nel tempo il
riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario. In caso contrario la crisi
aziendale può evolvere in insolvenza
L'”INSOLVENZA” E' L'INCAPACITA' DELL'AZIENDA A FAR FRONTE IN
MODO REGOLARE ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI
L'insolvenza è irreversibile e determina il ricorso a procedure liquidatorie
dell'attivo aziendale (liquidazione volontaria, concordato liquidatorio, fallimento)
I sintomi della crisi o dell'insolvenza sono di varia natura:
 INDICATORI ECONOMICO/FINANZIARI (patrimonio netto negativo o ridotto, debiti
commerciali scaduti, debiti tributari scaduti, forti riduzioni di fatturato e di margini,
incremento anomalo dei crediti verso clienti, autofinanziamento negativo su più
esercizi, anomalo incremento del capitale circolante netto operativo, ecc...)
 INDICATORI sulla GESTIONE AZIENDALE (perdita di quota di mercato,
obsolescenza del prodotto, eccedenza di personale, capacità produttiva
sovradimensionata, dimissione o sostituzione di amministratori o figure chiave, ecc...)
 BANCHE DATI (Cerved, CRIF, Centale Rischi)
 ALTRI INDICATORI (eventi pregiudizievoli, contenziosi legali, ricambio generazionale,
provvedimenti della magistratura, mancata certificazione del bilancio, ritardi nel
deposito dei bilanci, carenza di programmazione e di controllo di gestione, mancato
rinnovamento tecnologico, ecc...)
La presenza contemporanea di più sintomi, determina uno stato di crisi (più o
meno acuta) o lo stato di insolvenza
I crediti deteriorati (“non performing”) rappresentano un onere elevato per le Banche per
i seguenti fattori:
 ELEVATI ONERI DI GESTIONE
 RETTIFICHE DI VALORE SU CAPITALE ED INTERESSI
 ASSORBIMENTO PATRIMONIALE
 TEMPI LUNGHI PER IL RECUPERO DEL CREDITO
 ELEVATI COSTI DI RECUPERO (SPESE LEGALI)
La riduzione dello stock di credito deteriorato rappresenta un obiettivo primario per gli
Istituti di credito, da perseguire tramite:
 CESSIONE A TERZI DEI NPL
 CONTENIMENTO DEL NUMERO DI NUOVE POSIZIONI DETERIORATE (tramite
un'attenta attività di monitoraggio)
La normativa di vigilanza entrata in vigore il 01/01/2015 ha ulteriormente ribadito la
centralità della valutazione della capacità di rimborso del cliente, sostituendo la classe
dei
CREDITI INCAGLIATI: «esposizioni verso soggetti affidati in temporanea situazione di
difficoltà finanziaria che la Banca ritiene possa essere rimossa in un congruo periodo di
temporanea»
con la classe delle
INADEMPIENZE PROBABILI (“unlikely to pay”): «esposizioni creditizie per le quali la
banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle
garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue
obbligazioni creditizie»
Al fine di minimizzare il numero di nuovi crediti deteriorati la Banca deve:
adottare procedure e logiche valutative “forward looking” (con conseguente
impostazione “anticiclica” delle politiche di concessione del credito)
valutare il trend storico dei dati di bilancio, con particolare focus sui flussi finanziari
(per riconoscere eventuali “politiche di bilancio”)
valutare attentamente la capacità di rimborso prospettica dell'azienda (tramite la
condivisione con l'imprenditore di business plan e budget di cassa) - “educazione
finanziaria dell'imprenditore”, che impara a riconoscere i primi sintomi della crisi e a
manifestarli tempestivamente
valutare correttamente il fabbisogno finanziario dell'azienda e la sua origine, in modo
di proporre forme tecniche di affidamento adeguate
La conoscenza da parte dell'imprenditore delle logiche che sottendono la
valutazione che le banche effettuano nella fase di concessione o riconferma degli
affidamenti, migliorano la qualità del rapporto Banca-cliente e riducono i tempi
del processo di concessione del credito.
D.lgs. 18 agosto 2015 n. 139
A partire dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016, il
rendiconto finanziario diventa obbligatorio per tutte le società, ad eccezione
delle società di persone, delle micro-imprese e di quelle che possono
presentare il bilancio in forma abbreviata.
Non è stato previsto uno schema rigido di rendiconto finanziario ma “dal
rendiconto finanziario devono risultare l'ammontare e la composizione delle
disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, i flussi finanziari
dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da
quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci”.
GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
Mario Borda
Responsabile Ufficio Monitoraggio Crediti
Tel.: 0172203285
Mail: [email protected]
NEGOZIAZIONE E SOLUZIONE
DELLA CRISI D’IMPRESA IN
CONTINUITA’ AZIENDALE
Cuneo 15 settembre 2016
Avv. Luca Jeantet
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
Sommario
Parte Prima: l’approccio ristrutturativo
Parte Seconda: presentazione delle linee guida del piano
Parte Terza: la convenzione di moratoria
2
Parte I
L’approccio ristrutturativo
1. Verifica dei presupposti per la costruzione del piano:
le cause della crisi
2. Tempi e soggetti di definizione dell’accordo
3. La documentazione necessaria per la costruzione e negoziazione
del piano di risanamento
4. Gli effetti della trasparenza e correttezza verso i crediori
1. Verifica dei presupposti per la costruzione del piano
Le cause della crisi
A. Fattori endogeni propri
dell’impresa
B. Fattori esogeni esterni
all’impresa
C. Fattori Finanziari
D. Fattori Economici
4
A - Cause della crisi - i Fattori endogeni

Inefficacia o obsolescenza del modello di business;

Perdita di competitività sui costi e/o inefficienze di produzione;

Errata gestione della tesoreria e dell’indebitamento finanziario;

Insostenibile e/o errato piano degli investimenti;

Crescita o ridimensionamento dell’impresa inadeguati;
5
B - Cause della crisi – i Fattori esogeni

Modifiche del contesto competitivo;

Modifiche alle normative di riferimento e nuovi obblighi legislativi;

Introduzioni tecnologiche;

Ingresso di nuovi player sul mercato e dimensione degli stessi;
 Tassazione e dazi doganali;

Modifiche ai processi distributivi di mercato;

Chiusura mercati di sbocco.
6
C - La natura della crisi – i Fattori finanziari
 Struttura e composizione del capitale investito inadeguata;
 Squilibrio delle fonti di finanziamento e inadeguatezza rispetto ai tempi di
rientro degli investimenti;
 Errata programmazione dei flussi di cassa;
 Cronica mancanza di patrimonio;
 Assorbimento di risorse finanziarie in attività “non core”.
7
D - La natura della crisi- i Fattori economici
 Trend di risultati economici negativi dovuti a perdita di competitività;
 Politiche monetarie avverse;
 Chiusura mercati di sbocco;
 Difficoltà di accesso al credito.
8
2. Tempi e soggetti di definizione dell’accordo
2.1.Diagnosi e Prognosi della crisi – Analisi
diagnostica
2.2.Affrontare la crisi e valutazione dei rischi: il
decalogo
2.3. Gli attori della ristrutturazione
9
2.1 Diagnosi e prognosi della crisi - analisi diagnostica
 Verificare:
 le minacce che l’azienda dovrà evitare;
 le debolezze da superare;
 le opportunità da cogliere;
 i punti di forza (della parte sana dell’azienda) su cui far leva per uscire dalla crisi.
 Analisi delle prospettive economiche:
 analisi del mercato di riferimento;
 analisi del posizionamento competitivo dell’impresa all’interno del mercato di riferimento;
 analisi dei drivers competitivi dell’impresa: efficienza produttiva, flessibilità, rete distributiva, livelli di servizio,
mark up sui prezzi, etc.
 Analisi degli effetti patrimoniali e finanziari delle prospettive economiche:
 analisi degli impatti dei recuperi economici sulle grandezze patrimoniali di bilancio;
 analisi del circolante e degli investimenti.
10
2.2 – Affrontare la crisi e valutazione dei rischi: il decalogo
1. Continuità aziendale si o no?
2.
Quantificazione delle risorse disponibili per l’impresa
3.
Mappatura delle garanzie prestate
4.
Organizzazione del periodo interinale
5.
Predisposizione del piano industriale
6.
Coinvolgimento dei diversi attori (banche, fornitori, investitori)
dell’operazione di ristrutturazione
7.
Definizione delle richieste da sottoporre alle banche ed eventualmente
ai fornitori
8.
Tempestività degli interventi ristrutturativi
9.
Monitoraggio dei flussi di cassa
10. Pianificazione e gestione delle risorse finanziarie aziendali
11
Segue….
1. Continuità aziendale sì o no?
□
È la decisione di base per capire se ha senso pensare a una ristrutturazione
finanziaria dell’azienda.
□ In questa fase l’imprenditore deve valutare, con l’eventuale ausilio di advisor, la
sussistenza delle condizioni oggettive per la continuità aziendale (stima delle
reali prospettive di mercato dell’azienda, valutazione degli asset e dei costi
impliciti sia in relazione allo scenario liquidatorio sia a quello di continuazione
dell’impresa, per valutare le possibilità di successo delle richieste di
finanziamento al sistema bancario e le condizioni perché vengano accolte.
2. Quantificazione delle risorse disponibili per l’impresa
□
L’imprenditore deve eseguire un ricognizione delle risorse personali da investire
per il rilancio dell’impresa La disponibilità dell’imprenditore ad immettere risorse
personali nella ristrutturazione dell’impresa rassicura gli altri soggetti chiamati ad
intervenire nella ristrutturazione circa la serietà della complessiva operazione.
12
Segue….
3. Mappatura delle garanzie
□
A complemento della fase 2, è necessario rilevare quali e quante garanzie sono
state prestate dall’imprenditore, da terzi o dall’azienda stessa alle banche, ai
fornitori, ai clienti e quali altri condizionamenti gravano sui rapporti con questi
ultimi.
□ Questa attività è fondamentale per due motivi: stimare quanto del patrimonio
dell’imprenditore è effettivamente disponibile e capire quanto i creditori
dell’azienda (le banche in primis) sono motivati alla sua sopravvivenza per
recuperare il loro credito.
13
Segue….
4. Organizzazione del periodo interinale
□
L’impresa deve adottare le misure necessarie per gestire la propria attività fino
all’adozione di uno degli strumenti ristrutturativi previsti nella legge fallimentare:
» revisione della gestione finanziaria dell’impresa compatibilmente con la
situazione di credito e di mercato attuale;
» riduzione dei costi;
» gestione attiva dei rapporti con i fornitori;
» gestione dei rapporti con gli istituti di credito (i.e. evitare sconfinamenti
prolungati con la stessa banca, gestione continuativa del cash-flow;
gestione anticipata del credito commerciale).
14
Segue …..
5. Predisposizione del piano industriale
□
La definizione del business plan ha lo scopo di individuare le linee guida della
futura operazione di ristrutturazione che dovranno condivise tra l’imprenditore e
gli altri soggetti coinvolti.
□ Un business plan deve essere:
» credibile: gli obiettivi fissati devono essere raggiungibili;
» sostenibile: finanziariamente, ma anche sotto il profilo della gestione
manageriale degli obiettivi;
» verificabile: il grado di dettaglio dei fattori determinanti (driver) dei ricavi e dei
costi deve essere sufficiente per rendere comprensibili le variazioni di alcuni
parametri rispetto agli anni precedenti;
» motivato: il raggiungimento degli obiettivi fissati deve essere conseguente ad
azioni chiaramente identificate.
15
Segue ….
6. Coinvolgimento dei diversi attori (banche, fornitori, investitori)
dell’operazione di ristrutturazione
Dopo aver predisposto il business plan, l’imprenditore ne dovrà condividere i
contenuti con gli altri soggetti coinvolti nell’operazione. E’ fondamentale, a tal punto,
che i principali termini e condizioni del piano siano dagli ritenuti credibili ed
accettabili dagli interlocutori (banche, clienti, fornitori).
7. Definizione delle richieste da sottoporre alle banche ed eventualmente ai
fornitori
Dopo aver condiviso il business plan con i soggetti attivamente interessati dalla
ristrutturazione, l’imprenditore deve definire le richieste da rivolgere a questi ultimi.
In questa fase è opportuno valutare con estrema precisione la portata degli
interventi richiesti, in quanto potrebbe rivelarsi particolarmente lungo e faticoso
ottenere variazioni in corso di piano, senza giustificati motivi.
16
Segue…..
8. Tempestività degli interventi ristrutturativi
La tempestività dell’azione di ristrutturazione dell’azienda e del debito è un
elemento chiave.
□ Dal momento della decisione a quello della “messa in moto” del meccanismo di
ristrutturazione del debito prevista dal piano non devono passare più di tre mesi.
Perché aspettare significa deteriorare ulteriormente la situazione finanziaria e
patrimoniale dell’impresa.
□
9. Monitoraggio dei flussi di cassa
□
Generalmente gli istituti di credito finanziano il piano a condizione che i parametri
aziendali non subiscano peggioramenti che possano astrattamente
compromettere il buon esito dell’operazione. Per tale ragione l’imprenditore deve
monitorare costantemente i flussi di cassa, al fine di intervenire prima che
l’impresa possa registrare sbilanci “pericolosi”.
17
Segue ….
10. Pianificazione e gestione delle risorse finanziarie aziendali
□
La gestione delle risorse finanziarie, soprattutto con riferimento all’indebitamento
di breve termine, è un’attività cruciale durante la gestione della crisi. Solo a fronte
di un’oculata gestione della finanza aziendale l’imprenditore può scongiurare il
rischio di trovarsi privo delle risorse necessarie al buon esito della ristrutturazione
e della salvaguardia della continuità aziendale.
18
2.3 Gli attori della ristrutturazione
L’advisor finanziario
L’attestatore
L’advisor legale
Gli attori della ristrutturazione
Chief Restructuring
Officer (C.R.O.)
Il Tribunale
I Fornitori
19
3. La documentazione necessaria per la costruzione e la
negoziazione del piano di risanamento
1. Il quadro economico e patrimoniale aggiornato, integrato da alcune informazioni necessarie,
tra le quali, a titolo esemplificativo:
 i possibili valori di realizzo delle attività (immateriali, materiali, magazzino, crediti) e le relative svalutazioni;
 i dati dei debiti fiscali scaduti e non onorati;
 i dati dei debiti dei fornitori scaduti e non onorati;
 altri obblighi e pendenze (opzioni, obblighi contrattuali, garanzie prestate);
 pregiudizievoli in corso, importi ed evoluzione della gestione degli stessi (pignoramenti, decreti ingiuntivi, cause);
2. Quanto emergerà sarà la base di partenza su cui gli advisor andranno a costruire il piano
industriale, il business plan e la manovra finanziaria necessaria;
3. L’attestazione, in bozza durante la fase negoziale e definitiva in sede di sottoscrizione degli
accordi;
4. Eventuali perizie, pareri legali, IBR (Independent Business Review) e altri documenti, la cui
necessità dovesse emergere in sede di negoziazione tra le singole parti.
20
Segue...
Funzione interna all’impresa
per definire la base di partenza
per risanamento
Correttezza e
completezza
documentazione
Funzione esterna
all’impresa di comunicare
chiaramente ai creditori
terzi la crisi e per
consentire loro adeguata
valutazione
21
4. Gli effetti della trasparenza e correttezza verso i creditori
Comunicazione chiara ed
intellegibile
del piano di risanamento ai
creditori e corretta
formalizzazione degli
accordi
Equilibrato
sviluppo dei
termini del piano
Tempestività di
accettazione del piano
da parte dei creditori
Significativo aumento
delle probabilità di
successo del piano
22
Parte II
Presentazione delle linee guida
del piano
1. Il piano industriale e business plan
2. La manovra finanziaria
3. La stipula dell’accordo con i creditori aderenti
1. Presentazione delle linee guida del piano
Il Piano industriale e Business Plan
Cosa deve prevedere
Come va redatto
Il Business Plan e i rapporti con le banche
24
cosa deve prevedere ?
Il Piano industriale traduce nel dettaglio le modalità di turnaround in cifre.
Gli Advisor devono descrivere:
• le azioni già intraprese nell’immediato per risolvere lo stress aziendale;
• gli interventi in corso per recuperare redditività e flussi finanziari;
• le future strategie di risanamento perseguibili nell’ambito degli accordi con i creditori.
Le strategie per il risanamento sono riconducibili a quattro categorie tra loro integrabili:
1. Ristrutturazione: azioni intraprese nell’ottica del raggiungimento di maggiori livelli di efficienza
produttiva, con conseguente riduzione dell’incidenza dei costi fissi per singolo prodotto e/o servizi;
2. Riconversione: investimenti in nuove tecnologie, con aggressione di nuove quote di mercato o
riposizionamento tramite azioni di marketing.
3. Ridimensionamento: concentrazione delle attività sul core business con dismissione ed
eliminazione dei rami d’azienda e degli asset considerati non strategici o che assorbono eccessive
risorse finanziarie.
4. Riorganizzazione: azioni volte a modificare la struttura aziendale per raggiungere migliori livelli di
efficienza produttiva e efficacia commerciale e nuove partnership industriali e/o commerciali (con
specifica delle sinergie raggiungibili).
25
come va redatto?
 Predisposizione del piano industriale:
La definizione del business plan ha lo scopo di individuare le
linee guida della futura operazione di ristrutturazione che
dovranno condivise tra l’imprenditore e gli altri soggetti
coinvolti.
– Un business plan deve essere:
• credibile: gli obiettivi fissati devono essere raggiungibili;
• sostenibile: finanziariamente, ma anche sotto il profilo della gestione
manageriale degli obiettivi;
• verificabile: il grado di dettaglio dei fattori determinanti (driver) dei
ricavi e dei costi deve essere sufficiente per rendere comprensibili le
variazioni di alcuni parametri rispetto agli anni precedenti;
• motivato: il raggiungimento degli obiettivi fissati deve essere
conseguente ad azioni chiaramente identificate.
26
Il Business Plan nei rapporti con le banche
 descrive il profilo storico dell’impresa e ne analizza gli aspetti economico,
patrimoniali e finanziari consuntivati nel recente passato;
 esegue una diagnosi dello stato in cui versa l’azienda, individuando le
cause economiche della crisi e gli effetti finanziari;
 descrive le prospettive di soluzione della crisi e individua le strategie di
risanamento;
 individua i possibili scostamenti e descrive i possibili criteri di
aggiustamento;
 certifica la coerenza delle iniziative intraprese con gli obiettivi del piano;
E’ il mezzo più adatto a rappresentare gli scenari futuri, in quanto traduce in cifre e
proiezioni finanziarie gli effetti degli interventi previsti e traduce in un linguaggio
comprensibile alle banche ed agli Istituti di Credito, le iniziative che l’imprenditore
intende intraprendere.
27
La manovra finanziaria
Il ruolo degli istituti di credito
Definizione dei covenant e dell’accordo
28
2. La manovra finanziaria
 La manovra finanziaria (congiuntamente al piano industriale) persegue il
risanamento aziendale, il riequilibrio finanziario ed il recupero di
un’autonoma capacità di credito.
 La manovra finanziaria deve esplicitare i debiti per gruppi omogenei di
creditori (secondo la par condicio creditorum) ed indica:
 a quanto ammonta il debito suddiviso per singole categorie di creditori (Stato; enti pubblici;
istituti di credito; soci; fornitori; altri finanziatori);
 quali sono i debiti scaduti e non pagati;
 quali sono i fornitori considerati strategici;
 qual’ è la Posizione Finanziaria netta a inizio piano e durante progressivo ridimensionamento.
 Tendenzialmente gli advisor indicano una data di riferimento per esplicitare
i dati di debito nei confronti dei singoli creditori.
29
Segue: il ruolo degli Istituti di credito
 Il sostegno finanziario delle banche è centrale per il proseguimento dell’attività aziendale dell’impresa che persegue il
risanamento;
 Gli istituti di credito potrebbero essere chiamati ad erogare Nuova Finanza necessaria per: (i) la copertura di debiti scaduti di
fornitori strategici; (ii) la copertura di stralci negoziati con altre categorie di debitori; (iii) la copertura dei creditori dissenzienti
(nel caso di accordo di ristrutturazione ex art 182 bis); (iv) la copertura di spese e costi indispensabili per il riavvio dell’attività.
Per tali motivi la presentazione dei dati da parte dell’azienda non può prescindere dagli ulteriori elementi:
 struttura delle linee di credito concesse dalle singole banche alla data di riferimento, suddivisi per scadenze, forma tecnica
e importi utilizzati;
 forme tecniche di finanziamento richieste da piano;
 importi delle linee di credito delle quali viene richiesto il consolidamento;
 indicazione dei periodi di moratoria previsti per la quota capitale e per gli interessi;
 richieste alle banche di mantenimento (standstill) delle linee di credito commerciale e indicazione delle modalità di utilizzo;
 suggerimento dei tassi da applicare (in ragione della sostenibilità finanziaria degli stessi) e le modalità sulle singole forme
tecniche previste dal piano;
 la richiesta di Nuova Finanza agli Istituti di credito, le modalità di utilizzo e i criteri di ripartizione degli importi tra i vari istituti di
credito;
 i covenants finanziari previsti per la verifica del rispetto degli impegni indicati dal piano e dalla manovra finanziaria.
30
Segue: definizione dei covenants e dell’accordo
 La manovra finanziaria dell’impresa presenterà flussi e risultati attesi
(management case) in grado di risanare l’azienda. In contraltare
l’attestatore presenterà la propria analisi, costruita sugli stress test eseguiti
(worst case). Dal confronto tra le due ipotesi l’attestatore sarà in grado di
verificare se l’azienda possa essere ragionevolmente in grado di
raggiungere gli obiettivi attesi di risanamento.
 L’analisi verrà corredata da covenants finanziari attuali e prospettici che
dovranno dare la misura del recuperato grado di equilibrio finanziario.
 Il mancato rispetto dei covenants o il verificarsi di una clausola risolutiva
può determinare lo scioglimento del contratto, atto che si perfezionerà solo
al raggiungimento delle maggioranze dei creditori contrattualmente
previste.
31
Stipula dell’accordo con i creditori aderenti
L’avvio della negoziazione: l’affidamento nella
trattativa
Apertura
del tavolo di ristrutturazione
Negoziazione
32
L’avvio della negoziazione: l’affidamento nella trattativa
 Nel momento in cui l’impresa manifesterà palesemente, dichiarandolo, lo
stato di crisi, le controparti creditrici saranno quindi caute nell’interrompere i
rapporti di credito, soprattutto nei casi in cui la crisi non avrà ancora
prodotto pregiudizievoli tali da compromettere la continuità aziendale e la
correttezza dell’impresa non sia venuta meno nelle comunicazioni e nei
comportamenti.
 In assenza di un peggioramento patrimoniale sopravvenuto e improvviso,
non sarà facile per il creditore dimostrare di essere stato inconsapevole
della crisi palesata dall’impresa, benchè questo abbia valutato con
diligenza la posizione della controparte; il recesso dai rapporti non può
essere esercitato in violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
33
Apertura del tavolo di ritrutturazione
 Differenti saranno il contatto e le modalità di negoziazione con i vari
interlocutori, il cui trattamento dovrà essere omogeneo perlomeno per
singole classi di creditori.
 La classe fisco in genere è l’interlocutore che viene sollecitato solamente
una volta che sono stati definiti i rapporti con tutti gli altri creditori.
 Bilaterali saranno, invece, i contatti con la classe dei fornitori, trattati con
accordi diversi a seconda che la continuazione delle prestazioni appaia
strategica o meno.
 Discorso a parte merita l’avvio delle negoziazioni con i cosiddetti fornitori
finanziari, classe che comprende le banche, ma anche le società di
leasing e di factoring oltre ai Confidi garanti di parte delle linee concesse
dagli Istituti di Credito.
34
Segue…..
In sede di impostazione della trattativa si dovrà prevedere, in sede di
riunione, la definizione degli aspetti utili all’avvio delle negoziazioni quali, ad
esempio:
 la nomina del legale nell’interesse del ceto (figura chiave);
 eventuali richieste di perizie;
 eventuali richieste di Independent Business Review;
 la nomina dell’attestatore;
 la programmazione di un calendario dei lavori per la definizione
dell’accordo.
35
La negoziazione
 La durata dei contatti e delle negoziazioni può essere notevolmente
variabile: da un minimo di tre mesi (nei casi più celeri e non
necessariamente meno complessi) a più anni. La discriminante per una
riuscita tempestiva ed efficiente dell’accordo consiste in una buona
pianificazione preventiva della gestione della crisi.
 Non è raro che le negoziazioni falliscano. Le principali cause ostative
consistono in situazioni di alea non gestibili, quali ad esempio le cause
legali, il cui trascinamento temporale non consente una valorizzazione degli
impatti della stessa sul piano di risanamento. Oppure per l’inadeguatezza
della proposta stessa di risanamento.
36
Segue ….
 Diversamente, in tutti gli altri casi, attraverso un processo iterativo di successivi
aggiustamenti e integrazioni, la negoziazione si avvierà alla sua conclusione.
 Gli incontri (e soprattutto le conference call) si susseguiranno per verificare lo stato
di avanzamento dei lavori dei consulenti e la compatibilità delle richieste con le
esigenze del ceto bancario creditore.
 Con la mediazione dell’avvocato nominato nell’interesse del ceto creditore e degli
advisor aziendali, l’impresa arriverà a definire il piano e la manovra finanziaria
definitiva che gli Istituti di credito sottoporranno ai propri organi deliberanti.
 In genere viene convocata una riunione conclusiva in cui si verifica l’allineamento
di tutti gli Istituti di Credito alla manovra proposta. Questa ultima diverrà la proposta
definitiva che le banche sottoporranno ai propri organi deliberanti.
 Salvo sorprese, nell’arco del mese successivo alla riunione conclusiva, gli Istituti di
Credito comunicheranno la propria adesione al piano e, una volta raggiunte le
maggioranze previste, i legali inizieranno ad allestire le bozze contrattuali.
37
Parte III
La convenzione di moratoria
1. Il nuovo articolo 182-septies Legge Fallimentare
2. La convenzione di moratoria nei commi 5° e 6°
1. Il nuovo Art. 182-septies L.F.
La miniriforma ha introdotto il nuovo art. 182-septies l. fall. disciplinando per la prima
volta:

l’accordo di ristrutturazione con le banche e gli intermediari finanziari e

la convenzione di moratoria.

In entrambi i casi gli effetti degli accordi raggiunti possono applicarsi anche ai
creditori dissenzienti (in «deroga» agli articoli 1372 e 1411 c.c.) e

Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche ed intermediari finanziari.
39
Segue ….
La nuova disciplina integrativa degli accordi di ristrutturazione dei debiti si applica
esclusivamente:

ai casi in cui l’esposizione dell’imprenditore nei confronti di banche ed
intermediari finanziari sia superiore alla metà dell’indebitamento
complessivo;

ai crediti ed ai rapporti giuridici di cui sono titolari le banche e gli intermediari
finanziari (sono espressamente fatti salvi i diritti degli altri creditori).
40
Segue…
La miniriforma ha introdotto il nuovo art. 182 septies discplinando per la prima volta la
convenzione di moratoria:
Al quinto comma dell’articolo si prevede che: «Quando fra l'impresa debitrice e una o piu'
banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in
via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei
confronti di una o piu' banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di
cui al secondo comma, questa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile ,
produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non
aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in
condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneita' della posizione giuridica e
degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.».
41
Segue…
Art. 182-septies L.F.
Al sesto comma dell’articolo si prevede che: «Nel caso previsto dal comma
precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione
possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della
convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato
a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere
effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica
certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario puo' chiedere
che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto
motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui
al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla
comunicazione, il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello, ai sensi
dell'articolo 183».
42
Segue…
Al settimo comma dell’articolo si prevede che: «In nessun caso, per effetto degli
accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti
possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di
affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti
o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non e'
considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di
beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati.
All’ottavo comma dell’articolo si prevede che: «La relazione dell'ausiliario e'
trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma».
43
2. La convenzione di moratoria
Art. 182-septies, commi 5 e 6, L.F.
Ai commi 5 e 6 dell’articolo 182-septies, il Legislatore ha introdotto una norma relativa
alla fase in cui si svolgono le trattative tra il debitore ed i creditori.
La norma ha ad oggetto la «Convenzione di moratoria», i.e., “una convenzione
diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria
temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche”:

si tratta di uno strumento già affermato nella prassi delle crisi di imprese;

la nuova norma consente di estendere gli effetti della moratoria anche alle
banche / intermediari non aderenti.
44
Segue…
L’estensione degli effetti della moratoria ai creditori finanziari dissenzienti è
subordinata alle seguenti
CONDIZIONI
i soggetti non aderenti siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano
stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede
si ritiene che ciò comporti - benché non sia espressamente previsto - che le banche non aderenti
abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria del debitore, sui termini della moratoria e sui suoi effetti
i soggetti aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti bancari interessati
dalla moratoria
un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma,
lettera d), l.fall. attesti l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi
economici fra i creditori interessati dalla moratoria.
45
Segue…
3/3

La convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista, deve essere
comunicata alle banche ed agli intermediari finanziari non aderenti, mediante lettera
raccomandata o posta elettronica certificata;

Le banche e gli intermediari non aderenti possono proporre opposizione entro trenta
giorni dalla comunicazione e chiedere che la convenzione non produca effetti nei rispettivi
confronti.

Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle
seguenti condizioni:






che le trattative si siano svolte in buona fede;
che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo
abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli
intermediari finanziari aderenti;
che i soggetti menzionati abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonchè sull'accordo e sui suoi effetti,
che siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;
che tali soggetti possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle
alternative concretamente praticabili.
Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile
presso la Corte di Appello.
46
Limiti di applicabilità della norma
Art. 182-septies, comma 7, L.F.
In nessun caso, sia con riferimento agli accordi di ristrutturazione che a quelli di
moratoria, ai creditori non aderenti possono essere imposti:
 l'esecuzione di nuove prestazioni;
 la concessione di affidamenti;
 il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti; e
 l'erogazione di nuovi finanziamenti.
Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la
prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di
locazione finanziaria già stipulati.
47
Luca Jeantet
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… e all’estero
La riforma fallimentare: recenti evoluzioni normative
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