+ 11.2.1.5 - Repubblica e Cantone Ticino
Transcript
+ 11.2.1.5 - Repubblica e Cantone Ticino
11.2.1.5 Decreto esecutivo di applicazione degli art. 29, 36 e 37 della legge federale 8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (del 2 aprile 1935) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO - 1 vista la Legge federale 8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, in applicazione degli art. 29, 36 e 37 della stessa, su proposta dei Dipartimenti delle finanze e di giustizia, decreta: Art. 1 L’Autorità unica cantonale, giudicante in tema di moratoria, di fallimento e di concordato delle banche e delle casse di risparmio è la Camera civile d’appello. Art. 2 La stessa, nell’adempimento delle sue mansioni, potrà delegare uno o più dei suoi membri per determinate operazioni o speciali atti di istruttoria, sotto la sua direzione e sorveglianza. §. Potrà valersi, altresì, dell’opera di esperti in materia bancaria o di altra natura, da essi designati, quando lo ritenga opportuno. Art. 3 Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino delle leggi ed atti esecutivi del Cantone. Pubblicato nel BU il 9 aprile 1935. 1 CS 10, 331. 1