Diritto all`istruzione dei disabili e integrazione scolastica: interesse

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Diritto all`istruzione dei disabili e integrazione scolastica: interesse
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Diritto all’istruzione dei disabili e integrazione scolastica: interesse primario ed
insopprimibile
(T.A.R. Calabria –Catanzaro-, sez. II, 15/01/2014, n. 46)
diritto all’istruzione – portatori di handicap- scuole – personale di sostegno-
L'ordinamento nazionale, in attuazione degli artt. 2, 3, 32 e 38, III comma, della
Costituzione e sulla scorta della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle
Persone con Disabilità (adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13
dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata
e resa esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18), al fine di garantire in tutto
il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali
fondamentali dei soggetti portatori di handicaps (interesse nazionale primario ed
infrazionabile), ha disciplinato il diritto all'istruzione dei disabili e l'integrazione
scolastica degli stessi con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Tale previsione mira a favorire la partecipazione del disabile - titolare del diritto
soggettivo all'educazione ed all'istruzione a partire dalla scuola materna fino
all'università (artt. 2, 3, 32 e 38, III comma, della Costituzione)-
al processo
educativo con insegnanti e compagni normodotati al fine di favorirne la
socializzazione e stimolarne le potenzialità.
Nella specie, il giudice amministrativo ha annullato il provvedimento con cui si
disponeva una riduzione delle ore di sostegno previste per il singolo alunno, facendo
obbligo alle Istituzioni scolastiche di adottare gli opportuni provvedimenti per
assicurare l'adeguata integrazione dell'organico del personale di cui trattasi, in
relazione al concreto fabbisogno del minore.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 135 del 2013, proposto da Antonio Oliveto e Carmela Blotta,
rappresentati e difesi dall'avv. Ida Mendicino, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv. Maria Schipani, in Catanzaro, via Alberti, n. 20;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del
Ministro pro-tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito
Territoriale Provinciale di Cosenza, Istituto Compressivo N. 3 di Castrovillari,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro,
domiciliata in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento
del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno al singolo alunno
ricorrente, prot. ris. n. 12, rilasciato il 21.11.2012, dall'Istituto Comprensivo n. 3
di Castrovillari (CS), in persona del Dirigente Scolastico p.t. e di tutti gli atti
presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli
interessi dei ricorrente;
e per la condanna, dell'Amministrazione scolastica ad assegnare all’alunno un
insegnante di sostegno con rapporto 1:1, adottando le misure più idonee a
tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore, alla pubblica udienza del giorno 20 dicembre 2013, il cons. Concetta
Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 25.1.2013 e depositato in data 31.1.2013, i coniugi
ricorrenti premettevano che il loro figlio minore, alunno presso la Scuola
dell'Infanzia presso l'Istituto Comprensivo n. 3 di Castrovillari (CS), era affetto
dalla patologia “paralisi cerebrale infantile ed atrofia ottica dx”, in relazione
alla quale le competenti Commissioni Mediche lo avevano riconosciuto
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di
assistenza non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(L.18/80 e 508/88)” nonché “portatore di handicap in situazione di gravità”(ex
art. 3 comma 3 L. 104/92)”, richiedente “ insegnante in deroga 1/1”.
Lamentavano che l'Istituto Scolastico, frequentato dal figlio minore, con
l’impugnato provvedimento del 21.11.2012, senza tener conto della
sussistenza della grave patologia, né del riconoscimento del sopraindicato
rapporto in deroga, diminuiva "le ore di Sostegno di n.4 h." per l'anno
scolastico 2012/2013.
A sostegno del proprio gravame, deducevano:
1) violazione di legge- violazione e falsa applicazione degli artt. 2 - 3, comma
2°; 34, comma 1°; 38, comma 3- 4 Cost; violazione e falsa applicazione della
Costituzione Europea adottata a Roma il 29.10.2004; violazione e falsa
applicazione della L. 67/2006; violazione della Convenzione per la
Salvaguardia dei Diritti Dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata con
L. n. 18/2009; Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo; manifesta
illogicità e perplessità dell’azione amministrativa;
Il provvedimento impugnato sarebbe lesivo di diritti fondamentali ed
inviolabili del minore diversamente abile.
2) violazione di legge; violazione e falsa applicazione L. 104/92 , art. 1-3-8 , lett.
d) – artt. 12 e 13; violazione del D.P.R. 8.3.1999 n. 275, con il quale e' stato
adottato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
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istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 15.3.1997 n. 59; eccesso di
potere - sviamento- carenza di congrua istruttoria e motivazione a base del
provvedimento adottato;
Il provvedimento impugnato si porrebbe in violazione della normativa
specifica riveniente dalla legislazione nazionale.
3) violazione del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010; violazione e falsa
applicazione della declaratoria di incostituzionalità dei commi 413 e 414,
dell’art. 2 della legge finanziaria 2008, ex sent. n. 80/2010;
L’impugnato provvedimento si porrebbe altresì in violazione dei principi
enucleabili dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010.
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90; violazione dell’art. 21
–ostie, comma 2° , L. 241/90, introdotto dall'ART. 14 della L. n. 15/2005;
carenza di congrua istruttoria e motivazione a base del provvedimento
adottato;
L’impugnato provvedimento non indicherebbe i presupposti di fatto e di
diritto, giustificativi della decisione amministrativa di ridurre le ore di
sostegno al minore disabile.
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma 1, L. 449/97; violazione e
falsa applicazione dell’art. 21, comma 8-9, L. 59/97; violazione art. 32 della
Costituzione; eccesso di potere- sviamento- carenza di congrua istruttoria e
motivazione a base del provvedimento adottato ; violazione e falsa
applicazione della L. n. 80/2006 e del D.M. 02.08. 2007.
La riduzione delle ore di sostegno potrebbe avvenire soltanto a seguito di
variazione dello stato di salute certificato dalle ASL competenti nei PEI e nelle
diagnosi funzionali.
Concludevano per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva l’intimata amministrazione per resistere al presente ricorso.
Alla pubblica udienza del giorno 20 dicembre 2013, il ricorso passava in
decisione.
DIRITTO
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1.
Viene
impugnato
l’epigrafato
provvedimento,
dispositivo
della
diminuzione di n. 4 ore di sostegno, assegnate al figlio minore dei ricorrenti,
affetto dalla patologia “paralisi cerebrale infantile ed atrofia ottica dx”, in
relazione alla quale le competenti Commissioni Mediche lo hanno
riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con
necessità di assistenza non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita (L.18/80 e 508/88)” nonché “portatore di handicap in situazione di
gravità (ex art. 3 comma 3 L. 104/92)”, richiedente “insegnante in deroga 1/1”.
2. Possono essere esamina congiuntamente tutte le doglianze svolte, giacché
presuppongono la ricostruzione del quadro normativo nonché la soluzione di
identiche questioni.
2.1. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con
Disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre
2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e
resa esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, prevede che gli Stati
Parti “riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione”, che
deve essere garantito, “anche attraverso la predisposizione di accomodamenti
ragionevoli, al fine di andare incontro alle esigenze individuali» del disabile”
(art. 24, par. 2, lett. c).
L’ordinamento nazionale, in attuazione degli artt. 2, 3, 32 e 38, 3° comma, della
Costituzione, ha disciplinato il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione
scolastica degli stessi con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), al
fine
di “perseguire
un
evidente
interesse
nazionale, stringente ed
infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un
livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei
soggetti portatori di handicaps” (cfr. Corte Cost. sent. n. 406 del 1992).
La precitata legge n. 104/1992, con l’art. 12, comma 2°, attribuisce al disabile il
diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola
materna fino all’università , in attuazione del principio secondo cui la
partecipazione del disabile “al processo educativo con insegnanti e compagni
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normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può
contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato”
(cfr.: sent. Corte Cost. n. 215 del 1987).
In particolare, il precitato art. 12 della legge 104/92 stabilisce che, a seguito
dell'accertamento sanitario, debba essere elaborato un profilo dinamicofunzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato,
alla cui definizione debbano concorrere gli operatori delle unità sanitarie locali
e, per ciascun grado di scuola, il personale insegnante specializzato della
scuola nonché l'insegnante operatore psico-pedagogico individuato, con la
collaborazione dei genitori della persona portatrice di handicap.
Sulla base di tale previsione normativa, l'intervento di sostegno e, in
particolare, il numero di ore di sostegno concretamente spettanti al portatore
di disabilità vengono determinate in base alla tipologia dell’handicap, quale
risulta dalla diagnosi e dal profilo dinamico-funzionale, in correlazione con le
effettive esigenze educative, come definite dal P.E.I., ex art. 41 del Decreto
Ministeriale 331/1998.
L’art. 40, comma 1°, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (“Misure per la
stabilizzazione
della
finanza
pubblica”)
contempla
espressamente
la
possibilità di assumere insegnanti di sostegno, in deroga al rapporto
docenti/alunni, legislativamente dal successivo comma 3.
Il criterio numerico indicato dalla disposizione da ultimo richiamata è stato
poi sostituito con il principio delle “effettive esigenze rilevate”, introdotto
dall’art. 1, comma 605, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2007”).
Il successivo art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con i commi 413° e
414°, che fissava rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno
e sopprimeva radicalmente la possibilità di assumere altri insegnanti con
contratti a tempo determinato, in deroga al rapporto docenti/alunni, pur in
presenza di disabilità particolarmente gravi, è stato dichiarato illegittimo con
la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, che ha
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ritenuto tale normativa incidente illegittimamente sul “nucleo indefettibile di
garanzie”, già individuato quale limite invalicabile all’intervento normativo
discrezionale del legislatore.
Invero, secondo la suddetta sentenza costituzionale n. 80/2010, la ratio della
norma che “prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è,
infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si
trovino in condizione di particolare gravità, che trova applicazione una volta
esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che non si
estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in
debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la
persona de qua”.
In seguito, il legislatore, con l'art. 9, comma 15°, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78
convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha consentito alle istituzioni
scolastiche la possibilità di attivare "posti di sostegno in deroga...per situazioni
di particolare gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104".
2.2. Orbene, nel caso di specie, il minore, figlio degli odierni ricorrenti, risulta
affetto da una gravissima patologia documentata dai prescritti certificati
medici, per cui le ore di sostegno assegnate al minore non appaiono adeguate
alle esigenze di intervento terapeutico ed assistenziale suggerite dalla
documentazione prodotta, in violazione del quadro normativo vigente, come
ricostruito.
Meritano altresì condivisione i dedotti difetto di motivazione e di istruttoria,
in considerazione della circostanza secondo cui l'esiguità dell'organico non
può pregiudicare il diritto fondamentale all'istruzione dell’alunno gravemente
disabile, potendo l'Istituzione Scolastica provvedere a soddisfarle - in deroga
al rapporto docenti-alunni ordinario - attraverso contratti a tempo
determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già l’art. 40 della
legge n. 449 del 1997 e come è altresì ribadito dall'art. 9, comma 15°, del D. L.
n. 70 del 2010, convertito in Legge n. 122 del 2010, senza che possa a ciò
opporsi che, a fronte del complesso articolato di norme, non potrebbe ritenersi
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che il portatore di handicap abbia diritto a vedersi attribuito un insegnante di
sostegno per un numero di ore predeterminato.
Conseguentemente, le doglianze dei ricorrenti meritano adesione.
In definitiva, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato l’impugnato
provvedimento, facendo obbligo alle Istituzioni scolastiche in epigrafe di
adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare l'adeguata integrazione
dell'organico del personale di cui trattasi, in relazione al concreto fabbisogno
del minore, figlio dei ricorrenti .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l'effetto, annulla l’impugnato provvedimento, facendo obbligo
alle Istituzioni scolastiche in epigrafe di adottare gli opportuni provvedimenti
per assicurare l'adeguata integrazione dell'organico del personale di cui
trattasi, in relazione al concreto fabbisogno del minore, figlio dei ricorrenti .
Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento delle spese di
giudizio, che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di €.
1.200 (euro milleduecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre
2013 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Schillaci, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2014
IL SEGRETARIO
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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