Diritto all`istruzione dei disabili e integrazione scolastica: interesse
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Diritto all`istruzione dei disabili e integrazione scolastica: interesse
www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 Diritto all’istruzione dei disabili e integrazione scolastica: interesse primario ed insopprimibile (T.A.R. Calabria –Catanzaro-, sez. II, 15/01/2014, n. 46) diritto all’istruzione – portatori di handicap- scuole – personale di sostegno- L'ordinamento nazionale, in attuazione degli artt. 2, 3, 32 e 38, III comma, della Costituzione e sulla scorta della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18), al fine di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps (interesse nazionale primario ed infrazionabile), ha disciplinato il diritto all'istruzione dei disabili e l'integrazione scolastica degli stessi con la legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale previsione mira a favorire la partecipazione del disabile - titolare del diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione a partire dalla scuola materna fino all'università (artt. 2, 3, 32 e 38, III comma, della Costituzione)- al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati al fine di favorirne la socializzazione e stimolarne le potenzialità. Nella specie, il giudice amministrativo ha annullato il provvedimento con cui si disponeva una riduzione delle ore di sostegno previste per il singolo alunno, facendo obbligo alle Istituzioni scolastiche di adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare l'adeguata integrazione dell'organico del personale di cui trattasi, in relazione al concreto fabbisogno del minore. *** *** *** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso R.G. n. 135 del 2013, proposto da Antonio Oliveto e Carmela Blotta, rappresentati e difesi dall'avv. Ida Mendicino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Schipani, in Catanzaro, via Alberti, n. 20; contro Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, Istituto Compressivo N. 3 di Castrovillari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 34; per l'annullamento del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno al singolo alunno ricorrente, prot. ris. n. 12, rilasciato il 21.11.2012, dall'Istituto Comprensivo n. 3 di Castrovillari (CS), in persona del Dirigente Scolastico p.t. e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrente; e per la condanna, dell'Amministrazione scolastica ad assegnare all’alunno un insegnante di sostegno con rapporto 1:1, adottando le misure più idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; 2 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 Relatore, alla pubblica udienza del giorno 20 dicembre 2013, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO Con atto notificato in data 25.1.2013 e depositato in data 31.1.2013, i coniugi ricorrenti premettevano che il loro figlio minore, alunno presso la Scuola dell'Infanzia presso l'Istituto Comprensivo n. 3 di Castrovillari (CS), era affetto dalla patologia “paralisi cerebrale infantile ed atrofia ottica dx”, in relazione alla quale le competenti Commissioni Mediche lo avevano riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80 e 508/88)” nonché “portatore di handicap in situazione di gravità”(ex art. 3 comma 3 L. 104/92)”, richiedente “ insegnante in deroga 1/1”. Lamentavano che l'Istituto Scolastico, frequentato dal figlio minore, con l’impugnato provvedimento del 21.11.2012, senza tener conto della sussistenza della grave patologia, né del riconoscimento del sopraindicato rapporto in deroga, diminuiva "le ore di Sostegno di n.4 h." per l'anno scolastico 2012/2013. A sostegno del proprio gravame, deducevano: 1) violazione di legge- violazione e falsa applicazione degli artt. 2 - 3, comma 2°; 34, comma 1°; 38, comma 3- 4 Cost; violazione e falsa applicazione della Costituzione Europea adottata a Roma il 29.10.2004; violazione e falsa applicazione della L. 67/2006; violazione della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti Dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata con L. n. 18/2009; Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo; manifesta illogicità e perplessità dell’azione amministrativa; Il provvedimento impugnato sarebbe lesivo di diritti fondamentali ed inviolabili del minore diversamente abile. 2) violazione di legge; violazione e falsa applicazione L. 104/92 , art. 1-3-8 , lett. d) – artt. 12 e 13; violazione del D.P.R. 8.3.1999 n. 275, con il quale e' stato adottato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 3 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 15.3.1997 n. 59; eccesso di potere - sviamento- carenza di congrua istruttoria e motivazione a base del provvedimento adottato; Il provvedimento impugnato si porrebbe in violazione della normativa specifica riveniente dalla legislazione nazionale. 3) violazione del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010; violazione e falsa applicazione della declaratoria di incostituzionalità dei commi 413 e 414, dell’art. 2 della legge finanziaria 2008, ex sent. n. 80/2010; L’impugnato provvedimento si porrebbe altresì in violazione dei principi enucleabili dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010. 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90; violazione dell’art. 21 –ostie, comma 2° , L. 241/90, introdotto dall'ART. 14 della L. n. 15/2005; carenza di congrua istruttoria e motivazione a base del provvedimento adottato; L’impugnato provvedimento non indicherebbe i presupposti di fatto e di diritto, giustificativi della decisione amministrativa di ridurre le ore di sostegno al minore disabile. 5) violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma 1, L. 449/97; violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 8-9, L. 59/97; violazione art. 32 della Costituzione; eccesso di potere- sviamento- carenza di congrua istruttoria e motivazione a base del provvedimento adottato ; violazione e falsa applicazione della L. n. 80/2006 e del D.M. 02.08. 2007. La riduzione delle ore di sostegno potrebbe avvenire soltanto a seguito di variazione dello stato di salute certificato dalle ASL competenti nei PEI e nelle diagnosi funzionali. Concludevano per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese. Si costituiva l’intimata amministrazione per resistere al presente ricorso. Alla pubblica udienza del giorno 20 dicembre 2013, il ricorso passava in decisione. DIRITTO 4 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 1. Viene impugnato l’epigrafato provvedimento, dispositivo della diminuzione di n. 4 ore di sostegno, assegnate al figlio minore dei ricorrenti, affetto dalla patologia “paralisi cerebrale infantile ed atrofia ottica dx”, in relazione alla quale le competenti Commissioni Mediche lo hanno riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80 e 508/88)” nonché “portatore di handicap in situazione di gravità (ex art. 3 comma 3 L. 104/92)”, richiedente “insegnante in deroga 1/1”. 2. Possono essere esamina congiuntamente tutte le doglianze svolte, giacché presuppongono la ricostruzione del quadro normativo nonché la soluzione di identiche questioni. 2.1. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, prevede che gli Stati Parti “riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione”, che deve essere garantito, “anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di andare incontro alle esigenze individuali» del disabile” (art. 24, par. 2, lett. c). L’ordinamento nazionale, in attuazione degli artt. 2, 3, 32 e 38, 3° comma, della Costituzione, ha disciplinato il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), al fine di “perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps” (cfr. Corte Cost. sent. n. 406 del 1992). La precitata legge n. 104/1992, con l’art. 12, comma 2°, attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università , in attuazione del principio secondo cui la partecipazione del disabile “al processo educativo con insegnanti e compagni 5 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato” (cfr.: sent. Corte Cost. n. 215 del 1987). In particolare, il precitato art. 12 della legge 104/92 stabilisce che, a seguito dell'accertamento sanitario, debba essere elaborato un profilo dinamicofunzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione debbano concorrere gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, il personale insegnante specializzato della scuola nonché l'insegnante operatore psico-pedagogico individuato, con la collaborazione dei genitori della persona portatrice di handicap. Sulla base di tale previsione normativa, l'intervento di sostegno e, in particolare, il numero di ore di sostegno concretamente spettanti al portatore di disabilità vengono determinate in base alla tipologia dell’handicap, quale risulta dalla diagnosi e dal profilo dinamico-funzionale, in correlazione con le effettive esigenze educative, come definite dal P.E.I., ex art. 41 del Decreto Ministeriale 331/1998. L’art. 40, comma 1°, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”) contempla espressamente la possibilità di assumere insegnanti di sostegno, in deroga al rapporto docenti/alunni, legislativamente dal successivo comma 3. Il criterio numerico indicato dalla disposizione da ultimo richiamata è stato poi sostituito con il principio delle “effettive esigenze rilevate”, introdotto dall’art. 1, comma 605, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007”). Il successivo art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con i commi 413° e 414°, che fissava rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimeva radicalmente la possibilità di assumere altri insegnanti con contratti a tempo determinato, in deroga al rapporto docenti/alunni, pur in presenza di disabilità particolarmente gravi, è stato dichiarato illegittimo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, che ha 6 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 ritenuto tale normativa incidente illegittimamente sul “nucleo indefettibile di garanzie”, già individuato quale limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore. Invero, secondo la suddetta sentenza costituzionale n. 80/2010, la ratio della norma che “prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua”. In seguito, il legislatore, con l'art. 9, comma 15°, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha consentito alle istituzioni scolastiche la possibilità di attivare "posti di sostegno in deroga...per situazioni di particolare gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104". 2.2. Orbene, nel caso di specie, il minore, figlio degli odierni ricorrenti, risulta affetto da una gravissima patologia documentata dai prescritti certificati medici, per cui le ore di sostegno assegnate al minore non appaiono adeguate alle esigenze di intervento terapeutico ed assistenziale suggerite dalla documentazione prodotta, in violazione del quadro normativo vigente, come ricostruito. Meritano altresì condivisione i dedotti difetto di motivazione e di istruttoria, in considerazione della circostanza secondo cui l'esiguità dell'organico non può pregiudicare il diritto fondamentale all'istruzione dell’alunno gravemente disabile, potendo l'Istituzione Scolastica provvedere a soddisfarle - in deroga al rapporto docenti-alunni ordinario - attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già l’art. 40 della legge n. 449 del 1997 e come è altresì ribadito dall'art. 9, comma 15°, del D. L. n. 70 del 2010, convertito in Legge n. 122 del 2010, senza che possa a ciò opporsi che, a fronte del complesso articolato di norme, non potrebbe ritenersi 7 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 che il portatore di handicap abbia diritto a vedersi attribuito un insegnante di sostegno per un numero di ore predeterminato. Conseguentemente, le doglianze dei ricorrenti meritano adesione. In definitiva, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato l’impugnato provvedimento, facendo obbligo alle Istituzioni scolastiche in epigrafe di adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare l'adeguata integrazione dell'organico del personale di cui trattasi, in relazione al concreto fabbisogno del minore, figlio dei ricorrenti . Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l’impugnato provvedimento, facendo obbligo alle Istituzioni scolastiche in epigrafe di adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare l'adeguata integrazione dell'organico del personale di cui trattasi, in relazione al concreto fabbisogno del minore, figlio dei ricorrenti . Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di €. 1.200 (euro milleduecento). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Schillaci, Presidente Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore Emiliano Raganella, Primo Referendario DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/01/2014 IL SEGRETARIO 8 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 9