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[doc. web n. 2618723]
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Hotel Villa Las Tronas s.r.l. - 13 giugno 2013
Registro dei provvedimenti
n. 293 del 13 giugno 2013
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa
Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
RILEVATO che il Comando Tenenza della Guardia di finanza di Alghero, in attuazione della richiesta di informazioni (n. 14717/53969
datata 21 giugno 2010) ex art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito
denominato Codice) e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto, nei confronti di Hotel Villa Las Tronas s.r.l. C.F.: 00076450907, con
sede in Alghero, Lungomare Valencia n. 1, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 6 agosto 2010, dai quali è
risultato che la società effettua, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l'utilizzo di nr. 2 video-citofoni posizionati nei
rispettivi nr. 2 ingressi esterni dell'Hotel muniti di cancello automatico le cui immagini vengono riprodotte su nr. 2 monitor ubicati in sala
reception, omettendo di rendere l'informativa semplificata di cui all'art. 13 del Codice e del provvedimento in materia di videosorveglianza
datato 8 aprile 2010;
VISTO il verbale n. 23968/70419 del 29 ottobre 2010 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista
dall'art. 161, in relazione all'art. 13 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16
della legge n. 689/1981;
ESAMINATO il rapporto dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;
TENUTO CONTO del fatto che la società, pur non avendo prodotto scritti difensivi o chiesto di essere sentita ai sensi dell'art. 18 della legge
n. 689/1981, ha presentato un ricorso datato 1° dicembre 2010, ai sensi dell'art. 152 del Codice, avverso il verbale di contestazione n.
23968/70419 del 29 ottobre 2010, a fronte del quale il Tribunale di Sassari – Sezione distaccata di Alghero ha dichiarato il citato ricorso
inammissibile. Alla luce di tale circostanza, pur volendo considerare le argomentazioni proposte, si evidenzia come la Società ritenga
erroneamente che il verbale di contestazione sarebbe nullo per la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale presentare il
ricorso, atteso che, tale indicazione è assente perché verbale di contestazione è un atto non impugnabile autonomamente. Ad ogni buon
conto, nel verbale di contestazione sono indicati i termini entro i quali effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della
legge n. 689/1981, e quelli in cui inviare memorie, scritti difensivi, o per richiedere l'audizione ai sensi dell'art. 18 della medesima legge.
Parimenti, anche quanto ritenuto dalla società circa il fatto che l'impianto in questione, non essendo un sistema di videosorveglianza, non può
violare la riservatezza né di occasionali passanti né di clienti dell'albergo, non può essere accolto, atteso che il riferimento all'"impianto di
videosorveglianza" nel testo del verbale di contestazione è operato con riferimento al Provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010
che prescrive (illustrandole e definendole) le misure necessarie in materia, le quali devono essere osservate da tutti i titolari del trattamento.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla società circa la natura dell'impianto in questione, al punto "6.1 Trattamento di dati personali per fini
esclusivamente personali" del predetto Provvedimento viene chiaramente indicato che agli "(…) strumenti di videosorveglianza idonei ad
identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni,
anche tramite registrazione) (…)" non si applica la disciplina del Codice solo qualora l'installazione dell'impianto sia effettuata da persone
fisiche per fini esclusivamente personali, risultando comunque necessaria l'adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice).
Pertanto nel caso di specie, stante la previsione di cui sopra, la struttura alberghiera avrebbe dovuto provvedere a posizionare in prossimità
del videocitofono l'informativa semplificata del tipo di quella allegata al citato provvedimento generale, in quanto la medesima struttura non
rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 3 del Codice, il quale piuttosto si riferisce a "il trattamento di dati personali effettuato da
persone fisiche per fini esclusivamente personali (…). In conclusione quindi, visto quanto rilevato in sede di accertamento dalla Tenenza
della Guardia di finanza di Alghero e data la natura giuridica della società, l'assenza di informativa determina una violazione di quanto
disposto in materia dall'art. 13 del Codice e specificato dal citato Provvedimento generale;
RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) , omettendo di
rendere l'informativa di cui all'art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato
8 aprile 2010;
VISTO l'art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del medesimo Codice con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;
RITENUTO, in ogni caso, che sussistono, in ragione della peculiarità del sistema utilizzato per il trattamento oggetto di contestazione, gli
elementi che consentono di applicare la previsione di cui all'art. 164-bis, comma 1, del Codice per l'illecito contestato;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell'art. 11 della
legge 24 novembre 1981 n. 689, dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della
violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l'ammontare della sanzione pecuniaria deve
essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con
deliberazione del 28 giugno 2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
ORDINA
a Hotel Villa Las Tronas s.r.l. C.F.: 00076450907, con sede in Alghero, Lungomare Valencia n. 1, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 161 del Codice, in combinato disposto con l'art. 164-bis, comma 1 del Codice, come
indicato in motivazione;
INGIUNGE
alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30
giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge
24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in
originale o in copia autentica, quietanza dell'avvenuto versamento.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione
all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento
dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero.
Roma, 13 giugno 2013
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

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