giurisdizione civile
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giurisdizione civile
La Magistratura_1 LA MAGISTRATURA In uno Stato di diritto il rispetto della legge rappresenta un valore primario dell’intero ordinamento giuridico: per tale motivo tra le fondamentali funzioni dello Stato rientra la funzione giurisdizionale. Attraverso l‘esercizio di questa funzione lo Stato deve garantire il rispetto della legalità a tutti i livelli. La giurisdizione è attribuita a particolari organi dello Stato, in posizione di terzietà e imparzialità, che sono i giudici. Nella Costituzione la funzione giurisdizionale è regolamentata da diverse norme, ma il principio base su cui si poggiano queste ultime è quello che prevede l’indipendenza dei giudici dagli altri poteri dello Stato.. Ai sensi dell’art. 101 della Costituzione “la giustizia è amministrata in nome del popolo italiano. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”. Il secondo comma dell’art. 101 garantisce l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura. L’autonomia e l’indipendenza del giudice sono, infatti, valori strumentali alla salvaguardia della libertà di giudizio e della necessaria terzietà del giudice rispetto alle parti e agli interessi in causa. Fulcro di tale sistema di garanzie è l’art. 101 della Costituzione, in base al quale “ i giudici sono soggetti soltanto alla legge” L’art. 102 della Cost. dispone che “ la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario” e che “non possono essere istituiti giudici speciali. Fermo restando il divieto contenuto nell’art. 102, secondo comma, la Costituzione ha disposto l’istituzione di alcune giurisdizioni c.d. “speciali”, che operano in settori specifici ( amministrativa, contabile e militare) e sono composte da giudici che sono regolati non dall’ordinamento giudiziario ordinario ma da norme speciali. Di conseguenza la giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da giudici ordinari e si distingue a sua volta in: giurisdizione civile, che consiste nella tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e nella risoluzione in generale delle controversie tra privati. giurisdizione penale, che consiste nella repressione dei reati. Essa mira ad accertare se l’imputato abbia commesso il reato per il quale è stato sottoposto a processo e, in caso positivo a condannarlo alla pena prevista dalla legge. Nell’ambito delle giurisdizioni speciali rientra, tra le altre La giurisdizione amministrativa, che ha per oggetto la tutela non già dei diritti soggettivi, bensì degli interessi legittimi dei cittadini nei confronti della Pubblica amministrazione. LA GIURISDIZIONE CIVILE La giurisdizione civile è quella parte della giurisdizione che ha per oggetto la tutela dei diritti soggettivi dinanzi ai giudici civili. Di fronte ai giudici civili si esercita l’azione, che è il potere di ricorrere all’autorità giudiziaria per la tutela di un proprio diritto soggettivo. Per rivolgersi alla magistratura civile occorre una controversia tra due soggetti (parti), di cui una (attore) cita in giudizio l’altra (il convenuto). Il processo civile può aver luogo soltanto per iniziativa di una parte che vuole far valere in giudizio un suo diritto soggettivo. Il giudice esamina i fatti per accertare se la pretesa dell’attore ha un fondamento giuridico e poi decide, con sentenza motivata, in merito all’accoglimento o al rigetto della domanda. 1 La Magistratura_2 LA GIURISDIZIONE PENALE La giurisdizione penale si occupa di accertare la colpevolezza e, quindi, la responsabilità penale di un soggetto che ha commesso un reato. Diversamente da quello civile, il processo penale, almeno per i reati di una certa pericolosità sociale, ha luogo anche senza che lo richieda la persona offesa. Lo scopo della giustizia penale non è, principalmente, di tutelare il singolo individuo che ha subito il reato, ma di difendere l’interesse pubblico. Gli autori di un reato devono essere puniti perché il loro comportamento è una minaccia per la convivenza civile. Lo Stato, quindi, prevede, delle pene per coloro che arrecano un danno indipendentemente dalla volontà del danneggiato. LA COMPETENZA DEI GIUDICI Un processo viene assegnato al giudice secondo la competenza, che può essere per territorio ( per es. il luogo di residenza del convenuti); per materia (l’oggetto della controversia); per valore in rapporto all’ammontare della somme in discussione nel procedimento. I GRADI DI GIUDIZIO Per tutelare i cittadini dai possibili errori giudiziari, il nostro ordinamento prevede tre gradi di giudizio. Se al termine del giudizio di primo grado la parte soccombente non è soddisfatta della decisione del primo giudice può impugnare la sentenza, ossia può ricorrere contro di essa e, se la richiesta è adeguatamente motivata, può ottenere che la questione venga riesaminata in un nuovo processo ( processo d'appello) da parte di un altro organo giudicante. Il giudice di appello, emette una nuova sentenza, che può confermare la sentenza di primo grado oppure può essere anche completamente diversa da essa. La sentenza di secondo grado in questo caso annulla quella di primo grado e si sostituisce a essa. Avverso la sentenza del giudice di appello è possibile ricorrere alla Corte di Cassazione, ma soltanto perché questa si pronunci sulla corretta interpretazione della legge da parte del giudice di secondo grado. La Corte di Cassazione, infatti, è un giudice di legittimità e non di merito, pertanto non è competente per i fatti del processo ma solo per accertare se vi è stata violazione di legge. La Corte di cassazione può confermare la sentenza di secondo grado, oppure può annullarla (cioè cancellarla, ossia cassarla, come dice il nome cassazione), se ritiene che essa abbia violato la legge; però non può sostituirla con una nuova sentenza, ma deve rinviare il caso per l'esame a un altro giudice. Esperiti i tre gradi di giudizio la sentenza passa in giudicato, cioè diviene definitiva e contro la stessa non è più possibile proporre impugnazione. LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA La giurisdizione amministrativa appartiene ai giudici speciali competenti per determinate controversie tra la Pubblica Amministrazione e i privati, allorché questi si ritengono lesi dall’attività della prima. Generalmente l’oggetto del contendere è un atto emanato dalla Pubblica amministrazione, che il privato ritiene lesivo di un suo interesse. Il cittadino che ritiene che un atto amministrativo abbia leso un suo interesse legittimo, può far ricorso al giudice amministrativo chiedendo l’annullamento dell’atto stesso. L'azione giudiziaria, che in questo caso si chiama ricorso amministrativo, quindi, può essere proposta, da chi abbia un concreto interesse, ai particolari organi della giustizia amministrativa, che sono: I tribunali amministrativi regionali ( TAR) Il Consiglio di Stato 2 La Magistratura_3 L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA I magistrati svolgono la loro opera attraverso un articolato sistema di sedi e di uffici. IL GIUDICE DI PACE Il giudice di pace è un giudice monocratico ( cioè un organo composto da una singola persona) ed è un magistrato onorario, non di carriera, che esercita la giurisdizione in materia sia civile che penale. In materia civile il giudice di pace decide per le controversie di modesto rilievo. In materia penale la competenza del giudice di pace è estesa ad un numero elevato di reati. In caso di condanna, il giudice di pace non può comminare al colpevole una sanzione detentiva, ma secondo la gravità del caso può applicare: una sanzione pecuniaria; la permanenza domiciliare; il lavoro di pubblica utilità Contro le sentenze del giudice di pace si può ricorrere in appello al tribunale. IL TRIBUNALE Il tribunale è l’organo giurisdizionale che può operare come giudice monocratico ( giudice unico) o come giudice collegiale in materia sia civile che penale. In materia civile il tribunale, come giudice unico, è competente per tutte quelle materie che in passato facevano capo al pretore, mentre come giudice collegiale (composto da tre giudici) ha la competenza esclusiva per determinate materie, come la dichiarazione di fallimento, la separazione dei coniugi, l'impugnazione dei testamenti ed è giudice di appello contro le sentenze del giudice di pace. In materia penale il tribunale opera come giudice unico, per i reati per i quali sono previste pene fino ad un massimo di 10 anni; come giudice collegiale, per i reati puniti con la reclusione fino ad un massimo di 20 anni, che non spettano in primo grado alla corte d’assise. Le sentenze emesse in primo grado dal tribunale sono appellabili davanti alla Corte d'appello, mentre per quelle di secondo grado è possibile ricorrere in Cassazione. LA CORTE D’ASSISE la Corte d’assise è il giudice competente in primo grado in materia penale per i reati di maggiore gravità per i quali sono previsti l’ergastolo o una pena non inferiore a ventiquattro anni. È un organo collegiale composto da due magistrati (uno di tribunale e uno d'appello) e da sei giudici popolari. Una caratteristica particolare delle Corti d'assise è la presenza dei giudici popolari che rappresentano un esempio di esercizio diretto della sovranità popolare e della sua partecipazione all'amministrazione della giustizia, come previsto dall'articolo 102 della Costituzione. LA CORTE D'APPELLO La Corte d'appello è l’organo della giurisdizione ordinaria composto da tre giudici. È competente sia in materia civile sia penale a emettere il giudizio di secondo grado relativamente ai procedimenti sui quali si è già pronunciato in primo grado il tribunale e la cui sentenza è stata impugnata. Presso la Corte d'appello si trova la procura generale della Repubblica, cioè l’ufficio del Pubblico ministero. IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Presso ogni sede di Corte d’appello opera anche un Tribunale per i minorenni, che ha competenza civile e penale in relazione a soggetti che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Di questo tribunale, oltre ai giudici di carriera, fanno parte anche due giudici onorari (psicologi, psichiatri), che rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati. 3 La Magistratura_4 LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO La Corte d'assise d'appello è formata da due magistrati (uno di cassazione e uno d'appello) e da sei giudici popolari. È competente a decidere in secondo grado per i reati sul quali si è già pronunciata la Corte d'assise e la cui sentenza viene impugnata. LA CORTE DI CASSAZIONE La Corte suprema di cassazione è un organo collegiale, strutturato in più sezioni, composto di norma da 5 membri; soltanto nei casi di maggior rilievo decide a sezioni riunite ( nove membri). È l’organo supremo dell’apparato giudiziario, svolge la funzione di giudice di legittimità , giudica cioè se il procedimento si sia svolto correttamente e nel rispetto delle leggi, senza entrare nel merito della sentenza, in sede sia civile, sia penale e valuta l’uniforme applicazione della legge. È unico per tutto il territorio dello Stato. Rivolgersi alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultima possibilità di ricorso contro una sentenza che sia stata già confermata in secondo grado, prima che essa diventi definitiva. IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA La Costituzione assicura ai magistrati ordinari le più ampie garanzie di autonomia e di indipendenza da ogni altro potere dello Stato. A questo scopo l’art. 104 della Costituzione afferma il principio della c.d. indipendenza esterna della Magistratura proclamando al primo comma che “la Magistratura costituisce in ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere”. Per tutelare l’autonomia dei magistrati la Costituzione ha istituito il Consiglio Superiore della Magistratura che è l’organo di autogoverno dei giudici, a cui l’art. 105 della Costituzione assegna numerose competenze, sia amministrative sia disciplinari, relative alla carriera dei magistrati. Al CSM spettano tutti i poteri che riguardano la carriera dei magistrati ordinari come : le assunzioni, le assegnazioni alle diverse sedi, il conferimento delle funzioni ( es. di membro del tribunale, della Corte di Appello ecc),i trasferimenti, le sanzioni disciplinari. Inoltre il CSM può svolgere delle inchieste sul modo di operare degli uffici giudiziari, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti. Il CSM è composto da 27 membri, di cui: 16 eletti dai magistrati ordinari tra tutti i magistrati ordinari e 8 eletti dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza qualificata di 3/5 scelti tra professori universitari di materie giuridiche ed avvocati con almeno 15 anni di attività professionale; tre sono membri di diritto, cioè fanno parte del CSM automaticamente per il solo fatto di ricoprire un’altra carica. Si tratta : del primo presidente della Corte di Cassazione, che è il alto magistrato della magistratura ordinaria,del procuratore generale presso la Corte di cassazione, che è il più alto magistrato che svolge compiti di pubblico ministero, presso la stessa Corte di cassazione, il Presidente della Repubblica che presiede il CSM. Tra i membri di nomina parlamentare il CSM elegge un vice presidente che sostituisce il Presidente della Repubblica in caso di sua assenza o impedimento. I Membri del C.S.M. durano in carica 4 anni e non possono essere immediatamente rieletti in questo incarico. La carica di consigliere del CSM è assolutamente incompatibile con l’esercizio di qualunque altra carica, funzione o attività professionale. 4