giurisdizione civile

Transcript

giurisdizione civile
La Magistratura_1
LA MAGISTRATURA
In uno Stato di diritto il rispetto della legge rappresenta un valore primario dell’intero ordinamento
giuridico: per tale motivo tra le fondamentali funzioni dello Stato rientra la funzione
giurisdizionale. Attraverso l‘esercizio di questa funzione lo Stato deve garantire il rispetto della
legalità a tutti i livelli.
La giurisdizione è attribuita a particolari organi dello Stato, in posizione di terzietà e
imparzialità, che sono i giudici.
Nella Costituzione la funzione giurisdizionale è regolamentata da diverse norme, ma il principio base
su cui si poggiano queste ultime è quello che prevede l’indipendenza dei giudici dagli altri poteri
dello Stato..
Ai sensi dell’art. 101 della Costituzione “la giustizia è amministrata in nome del popolo
italiano. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.
Il secondo comma dell’art. 101 garantisce l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura.
L’autonomia e l’indipendenza del giudice sono, infatti, valori strumentali alla salvaguardia
della libertà di giudizio e della necessaria terzietà del giudice rispetto alle parti e agli
interessi in causa.
Fulcro di tale sistema di garanzie è l’art. 101 della Costituzione, in base al quale “ i giudici sono
soggetti soltanto alla legge”
L’art. 102 della Cost. dispone che “ la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario” e che “non possono
essere istituiti giudici speciali.
Fermo restando il divieto contenuto nell’art. 102, secondo comma, la Costituzione ha disposto
l’istituzione di alcune giurisdizioni c.d. “speciali”, che operano in settori specifici (
amministrativa, contabile e militare)
e sono composte da giudici che sono regolati non
dall’ordinamento giudiziario ordinario ma da norme speciali.
Di conseguenza la giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale.
La giurisdizione ordinaria è esercitata da giudici ordinari e si distingue a sua volta in:
 giurisdizione
civile, che consiste nella tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e nella
risoluzione in generale delle controversie tra privati.
 giurisdizione
penale, che consiste nella repressione dei reati. Essa mira ad accertare se
l’imputato abbia commesso il reato per il quale è stato sottoposto a processo e, in caso positivo a
condannarlo alla pena prevista dalla legge.
Nell’ambito delle giurisdizioni speciali rientra, tra le altre La giurisdizione amministrativa, che
ha per oggetto la tutela non già dei diritti soggettivi, bensì degli interessi legittimi dei cittadini nei
confronti della Pubblica amministrazione.
LA GIURISDIZIONE CIVILE
La giurisdizione civile è quella parte della giurisdizione che ha per oggetto la tutela dei
diritti soggettivi dinanzi ai giudici civili.
Di fronte ai giudici civili si esercita l’azione, che è il potere di ricorrere all’autorità giudiziaria per la
tutela di un proprio diritto soggettivo.
Per rivolgersi alla magistratura civile occorre una controversia tra due soggetti (parti), di cui una
(attore) cita in giudizio l’altra (il convenuto).
Il processo civile può aver luogo soltanto per iniziativa di una parte che vuole far valere in
giudizio un suo diritto soggettivo.
Il giudice esamina i fatti per accertare se la pretesa dell’attore ha un fondamento giuridico e poi decide,
con sentenza motivata, in merito all’accoglimento o al rigetto della domanda.
1
La Magistratura_2
LA GIURISDIZIONE PENALE
La giurisdizione penale si occupa di accertare la colpevolezza e, quindi, la responsabilità
penale di un soggetto che ha commesso un reato.
Diversamente da quello civile, il processo penale, almeno per i reati di una certa pericolosità sociale,
ha luogo anche senza che lo richieda la persona offesa. Lo scopo della giustizia penale non è,
principalmente, di tutelare il singolo individuo che ha subito il reato, ma di difendere l’interesse
pubblico.
Gli autori di un reato devono essere puniti perché il loro comportamento è una minaccia per la
convivenza civile. Lo Stato, quindi, prevede, delle pene per coloro che arrecano un danno
indipendentemente dalla volontà del danneggiato.
LA COMPETENZA DEI GIUDICI
Un processo viene assegnato al giudice secondo la competenza, che può essere

per territorio ( per es. il luogo di residenza del convenuti);

per materia (l’oggetto della controversia);

per valore in rapporto all’ammontare della somme in discussione nel procedimento.
I GRADI DI GIUDIZIO
Per tutelare i cittadini dai possibili errori giudiziari, il nostro ordinamento prevede tre gradi di
giudizio.
Se al termine del giudizio di primo grado la parte soccombente non è soddisfatta della
decisione del primo giudice può impugnare la sentenza, ossia può ricorrere contro di essa e, se la
richiesta è adeguatamente motivata, può ottenere che la questione venga riesaminata in un nuovo
processo ( processo d'appello) da parte di un altro organo giudicante.
Il giudice di appello, emette una nuova sentenza, che può confermare la sentenza di primo grado
oppure può essere anche completamente diversa da essa.
La sentenza di secondo grado in questo caso annulla quella di primo grado e si sostituisce a essa.
Avverso la sentenza del giudice di appello è possibile ricorrere alla Corte di Cassazione,
ma soltanto perché questa si pronunci sulla corretta interpretazione della legge da parte del giudice di
secondo grado.
La Corte di Cassazione, infatti, è un giudice di legittimità e non di merito, pertanto non è
competente per i fatti del processo ma solo per accertare se vi è stata violazione di legge.
La Corte di cassazione può confermare la sentenza di secondo grado, oppure può annullarla (cioè
cancellarla, ossia cassarla, come dice il nome cassazione), se ritiene che essa abbia violato la legge; però
non può sostituirla con una nuova sentenza, ma deve rinviare il caso per l'esame a un altro giudice.
Esperiti i tre gradi di giudizio la sentenza passa in giudicato, cioè diviene definitiva e
contro la stessa non è più possibile proporre impugnazione.
LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
La giurisdizione amministrativa appartiene ai giudici speciali competenti per
determinate controversie tra la Pubblica Amministrazione e i privati, allorché questi si
ritengono lesi dall’attività della prima.
Generalmente l’oggetto del contendere è un atto emanato dalla Pubblica amministrazione, che
il privato ritiene lesivo di un suo interesse.
Il cittadino che ritiene che un atto amministrativo abbia leso un suo interesse legittimo, può far ricorso
al giudice amministrativo chiedendo l’annullamento dell’atto stesso.
L'azione giudiziaria, che in questo caso si chiama ricorso amministrativo, quindi, può essere
proposta, da chi abbia un concreto interesse, ai particolari organi della giustizia amministrativa,
che sono:
 I tribunali amministrativi regionali ( TAR)
 Il Consiglio di Stato
2
La Magistratura_3
L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA
I magistrati svolgono la loro opera attraverso un articolato sistema di sedi e di uffici.
IL GIUDICE DI PACE
Il giudice di pace è un giudice monocratico ( cioè un organo composto da una singola persona) ed è
un magistrato onorario, non di carriera, che esercita la giurisdizione in materia sia civile che
penale.
In materia civile il giudice di pace decide per le controversie di modesto rilievo.
In materia penale la competenza del giudice di pace è estesa ad un numero elevato di reati.
In caso di condanna, il giudice di pace non può comminare al colpevole una sanzione detentiva, ma
secondo la gravità del caso può applicare:
 una sanzione pecuniaria;
 la permanenza domiciliare;
 il lavoro di pubblica utilità
Contro le sentenze del giudice di pace si può ricorrere in appello al tribunale.
IL TRIBUNALE
Il tribunale è l’organo giurisdizionale che può operare come giudice monocratico ( giudice unico)
o come giudice collegiale in materia sia civile che penale.
In materia civile il tribunale, come giudice unico, è competente per tutte quelle materie che in
passato facevano capo al pretore, mentre come giudice collegiale (composto da tre giudici) ha la
competenza esclusiva per determinate materie, come la dichiarazione di fallimento, la separazione dei
coniugi, l'impugnazione dei testamenti ed è giudice di appello contro le sentenze del giudice di pace.
In materia penale il tribunale opera come giudice unico, per i reati per i quali sono previste pene
fino ad un massimo di 10 anni; come giudice collegiale, per i reati puniti con la reclusione fino ad un
massimo di 20 anni, che non spettano in primo grado alla corte d’assise.
Le sentenze emesse in primo grado dal tribunale sono appellabili davanti alla Corte d'appello, mentre
per quelle di secondo grado è possibile ricorrere in Cassazione.
LA CORTE D’ASSISE
la Corte d’assise è il giudice competente in primo grado in materia penale per i reati di
maggiore gravità per i quali sono previsti l’ergastolo o una pena non inferiore a
ventiquattro anni. È un organo collegiale composto da due magistrati (uno di tribunale e uno
d'appello) e da sei giudici popolari.
Una caratteristica particolare delle Corti d'assise è la presenza dei giudici popolari che rappresentano un
esempio di esercizio diretto della sovranità popolare e della sua partecipazione all'amministrazione
della giustizia, come previsto dall'articolo 102 della Costituzione.
LA CORTE D'APPELLO
La Corte d'appello è l’organo della giurisdizione ordinaria composto da tre giudici. È
competente sia in materia civile sia penale a emettere il giudizio di secondo grado
relativamente ai procedimenti sui quali si è già pronunciato in primo grado il tribunale e
la cui sentenza è stata impugnata. Presso la Corte d'appello si trova la procura generale della
Repubblica, cioè l’ufficio del Pubblico ministero.
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Presso ogni sede di Corte d’appello opera anche un Tribunale per i minorenni, che ha
competenza civile e penale in relazione a soggetti che non hanno ancora raggiunto la
maggiore età. Di questo tribunale, oltre ai giudici di carriera, fanno parte anche due giudici
onorari (psicologi, psichiatri), che rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3
La Magistratura_4
LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO
La Corte d'assise d'appello è formata da due magistrati (uno di cassazione e uno d'appello) e da sei
giudici popolari. È competente a decidere in secondo grado per i reati sul quali si è già
pronunciata la Corte d'assise e la cui sentenza viene impugnata.
LA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte suprema di cassazione è un organo collegiale, strutturato in più sezioni, composto di
norma da 5 membri; soltanto nei casi di maggior rilievo decide a sezioni riunite ( nove membri).
È l’organo supremo dell’apparato giudiziario, svolge la funzione di giudice di legittimità ,
giudica cioè se il procedimento si sia svolto correttamente e nel rispetto delle leggi, senza entrare nel
merito della sentenza, in sede sia civile, sia penale e valuta l’uniforme applicazione della
legge. È unico per tutto il territorio dello Stato.
Rivolgersi alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultima possibilità di ricorso contro una sentenza che
sia stata già confermata in secondo grado, prima che essa diventi definitiva.
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
La Costituzione assicura ai magistrati ordinari le più ampie garanzie di autonomia e di
indipendenza da ogni altro potere dello Stato. A questo scopo l’art. 104 della Costituzione
afferma il principio della c.d. indipendenza esterna della Magistratura proclamando al primo
comma che “la Magistratura costituisce in ordine autonomo ed indipendente da ogni
altro potere”.
Per tutelare l’autonomia dei magistrati la Costituzione ha istituito il Consiglio Superiore
della Magistratura che è l’organo di autogoverno dei giudici, a cui l’art. 105 della Costituzione
assegna numerose competenze, sia amministrative sia disciplinari, relative alla carriera
dei magistrati. Al CSM spettano tutti i poteri che riguardano la carriera dei magistrati ordinari come :
le assunzioni, le assegnazioni alle diverse sedi, il conferimento delle funzioni ( es. di membro del
tribunale, della Corte di Appello ecc),i trasferimenti, le sanzioni disciplinari. Inoltre il CSM può
svolgere delle inchieste sul modo di operare degli uffici giudiziari, al fine di adottare gli opportuni
provvedimenti.
Il CSM è composto da 27 membri, di cui: 16 eletti dai magistrati ordinari tra tutti i magistrati
ordinari e 8 eletti dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza qualificata di 3/5 scelti tra
professori universitari di materie giuridiche ed avvocati con almeno 15 anni di attività professionale;
tre sono membri di diritto, cioè fanno parte del CSM automaticamente per il solo fatto di ricoprire
un’altra carica. Si tratta : del primo presidente della Corte di Cassazione, che è il alto magistrato
della magistratura ordinaria,del procuratore generale presso la Corte di cassazione, che è il più
alto magistrato che svolge compiti di pubblico ministero, presso la stessa Corte di cassazione, il
Presidente della Repubblica che presiede il CSM. Tra i membri di nomina parlamentare il CSM
elegge un vice presidente che sostituisce il Presidente della Repubblica in caso di sua assenza o
impedimento. I Membri del C.S.M. durano in carica 4 anni e non possono essere immediatamente
rieletti in questo incarico. La carica di consigliere del CSM è assolutamente incompatibile con l’esercizio
di qualunque altra carica, funzione o attività professionale.
4