Licenziamento ed esclusione da cooperativa. Competenza del

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Licenziamento ed esclusione da cooperativa. Competenza del
Licenziamento ed esclusione da cooperativa. Competenza del giudice del
lavoro
Renzo La Costa
Nel caso un socio lavoratore viene licenziato dalla cooperativa ed anche escluso dalla stessa
e presenti impugnative connesse, il giudizio è attratto alla competenza del giudice del
lavoro. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con la recente ordinanza nr.11658 del 7
giugno 2016.
Una socia lavoratrice di società cooperativa, con ricorso ex art. 48 I. n. 92/012, ha
impugnato il licenziamento intimatole dalla società e, con separato atto di citazione ha
chiesto al Tribunale delle imprese di annullare la delibera con la quale, per gli stessi motivi
posti a base del licenziamento, era stata decisa la sua esclusione dalla società.
Il Giudice del Lavoro , stante la pendenza fra le parti di tale secondo giudizio, ha declinato
d'ufficio la propria competenza in favore del Tribunale delle imprese di Torino, ai sensi
dell'art. 3 co. 2 del d. Igs. n. 168/03, come modificato dalla I. n. 27/012. Il Tribunale
sollevava quindi d'ufficio conflitto Secondo quanto già affermato dalla suprema Corte,
qualora il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa ed il rapporto associativo
vengano a cessare per cause concorrenti che traggono origine da una stessa condotta,
incidente sia sugli obblighi statutari che sui doveri di correttezza, buona fede e lealtà del
lavoratore, il concorso dell'impugnativa della delibera di esclusione e del provvedimento di
licenziamento configura un'ipotesi di connessione di cause, una con riflessi sul rapporto
mutualistico, l'altra su quello lavorativo, che determina la competenza del giudice del
lavoro in forza dell'art. 40, comma 3, c.p.c..
Il principio della vis attractiva del rito del lavoro è infatti diretto a garantire interessi di
rilevanza costituzionale, sicché alla norma processuale che lo sancisce deve riconoscersi
carattere generale e preminente anche nel mutato contesto delineato dalla I. n. 27/012: in
conformità a tale principio la locuzione "ragioni di connessione" di cui all'art. 3, 3° comma
del d. Igs. n. 168/03, deve essere pertanto interpretata nel senso che il regime della
connessione, ove riferibile al cumulo di cause relative al rapporto mutualistico ed al
rapporto lavorativo, comporta il radicamento delle cause connesse dinanzi al giudice del
lavoro.
Va in conclusione dichiarata la competenza a decidere del Tribunale (giudice del lavoro).