Licenziamento ed esclusione da cooperativa. Competenza del
Transcript
Licenziamento ed esclusione da cooperativa. Competenza del
Licenziamento ed esclusione da cooperativa. Competenza del giudice del lavoro Renzo La Costa Nel caso un socio lavoratore viene licenziato dalla cooperativa ed anche escluso dalla stessa e presenti impugnative connesse, il giudizio è attratto alla competenza del giudice del lavoro. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con la recente ordinanza nr.11658 del 7 giugno 2016. Una socia lavoratrice di società cooperativa, con ricorso ex art. 48 I. n. 92/012, ha impugnato il licenziamento intimatole dalla società e, con separato atto di citazione ha chiesto al Tribunale delle imprese di annullare la delibera con la quale, per gli stessi motivi posti a base del licenziamento, era stata decisa la sua esclusione dalla società. Il Giudice del Lavoro , stante la pendenza fra le parti di tale secondo giudizio, ha declinato d'ufficio la propria competenza in favore del Tribunale delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del d. Igs. n. 168/03, come modificato dalla I. n. 27/012. Il Tribunale sollevava quindi d'ufficio conflitto Secondo quanto già affermato dalla suprema Corte, qualora il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa ed il rapporto associativo vengano a cessare per cause concorrenti che traggono origine da una stessa condotta, incidente sia sugli obblighi statutari che sui doveri di correttezza, buona fede e lealtà del lavoratore, il concorso dell'impugnativa della delibera di esclusione e del provvedimento di licenziamento configura un'ipotesi di connessione di cause, una con riflessi sul rapporto mutualistico, l'altra su quello lavorativo, che determina la competenza del giudice del lavoro in forza dell'art. 40, comma 3, c.p.c.. Il principio della vis attractiva del rito del lavoro è infatti diretto a garantire interessi di rilevanza costituzionale, sicché alla norma processuale che lo sancisce deve riconoscersi carattere generale e preminente anche nel mutato contesto delineato dalla I. n. 27/012: in conformità a tale principio la locuzione "ragioni di connessione" di cui all'art. 3, 3° comma del d. Igs. n. 168/03, deve essere pertanto interpretata nel senso che il regime della connessione, ove riferibile al cumulo di cause relative al rapporto mutualistico ed al rapporto lavorativo, comporta il radicamento delle cause connesse dinanzi al giudice del lavoro. Va in conclusione dichiarata la competenza a decidere del Tribunale (giudice del lavoro).