Spettacoli tra i tavoli: le regole da rispettare

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Spettacoli tra i tavoli: le regole da rispettare
12/06/14 11:37
Ristoranti
Gestione
Spettacoli tra i tavoli: le regole da rispettare
Facciamo il punto su cosa s’intende per attività d’intrattenimento principale e complementare e
sui diversi regimi normativi e autorizzatori
Irene Greguoli Venini
08 Aprile 2014
Proporre intrattenimenti vari, per esempio il pianobar, il karaoke, l’esibizione di una band, ma
anche la partita di calcio in tv, può essere un modo efficace per attirare clienti e aumentare
l’appeal del ristorante. Perché tutto fili liscio è indispensabile però prestare attenzione a come
queste attività vengono organizzate, perché a seconda dei casi, non in tutte, sono richieste per
legge specifiche autorizzazioni e permessi.
L’iter più complesso si verifica quando l’intrattenimento si configura come un’attività di pubblico
spettacolo.
Attività principale o secondaria, cambiano i permessi
«Secondo la giurisprudenza della Cassazione Civile e Penale - spiega Saverio Linguanti, titolare
dell’omonimo studio, esperto di diritto amministrativo e legislazione del commercio - gli elementi
che distinguono il pubblico spettacolo come attività principale dall’intrattenimento secondario
sono la partecipazione di complessi musicali di fama, l’ampia pubblicizzazione, la complessità
della strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche a servizio dell’intrattenimento musicale, il
pagamento di un biglietto o un aumento dei prezzi delle consumazioni, l’allestimento di sale
appositamente attrezzate, per esempio togliendo i tavoli, e lo svolgimento di attività di ballo,
anche occasionale».
In questi casi occorre infatti richiedere al Comune un’autorizzazione, rilasciata ai sensi
dell’articolo 68 Tulps (Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza Regio Decreto n° 773/1931, che
costituisce il richiamo normativo in questa materia).
Verifica delle normative di sicurezza
«La richiesta di autorizzazione - prosegue l’esperto - deve essere preceduta da una verifica di
incolumità, per capire se il locale rispetta le normative di sicurezza. Ci sono due possibilità: se la
capienza del locale è inferiore alle 200 persone e l’evento organizzato termina entro le ore 24 del
giorno di inizio, basta presentare in Comune una segnalazione certificata, che si chiama “scia”,
accompagnata dalla relazione di un tecnico abilitato; se, invece la capienza è al di sopra delle
200 persone si deve chiedere l’autorizzazione al Comune e preventivamente anche la verifica di
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incolumità da parte dalla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Quest’ultima
procedura ha tempistiche che vanno dai 30 ai 60 giorni. Inoltre, quando è necessaria la verifica di
incolumità da parte della commissione di vigilanza ci sono costi istruttori che variano da Comune
a Comune e che possono andare dai 200 ai 700 euro».
Sanzioni salate
D’altro canto, è opportuno ricordare che organizzare uno spettacolo pubblico senza la licenza dà
luogo a una sanzione che va dai 258 a 1.549 euro, e a un’ordinanza di cessazione dell’attività; nei
casi di reiterazione, può essere ordinata anche la chiusura del locale per un periodo non
superiore ai 7 giorni.
La situazione è molto più semplice quando il ristoratore mantiene la sua attività principale di
ristorazione ed effettua le varie forme di intrattenimento, per esempio piano-bar, orchestrina o
karaoke, sempre in forma secondaria rispetto alla somministrazione.
«Perché sia considerato semplice trattenimento - sottolinea Linguanti - deve svolgersi in forma
assolutamente complementare rispetto all’attività primaria della somministrazione di alimenti e/o
bevande e non deve essere quindi organizzato in modo tale da configurare un’attività autonoma o
comunque non deve rappresentare lo scopo imprenditoriale principale. Come a dire che questa
attività secondaria non deve essere esercitata con caratteri tali che facciano presupporre che il
vero fine dell’imprenditore è fare intrattenimento anziché somministrazione».
In questo caso non sono necessarie autorizzazioni specifiche, fermo restando che per
l’intrattenimento musicale è obbligatorio pagare alla Siae i diritti d’autore delle musiche riprodotte
o eseguite.
Normative regionali
Può essere utile sapere anche che le leggi regionali di riferimento sono diverse e che a partire dal
2001 si sono registrate una serie di novità nella disciplina delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande «Tra le principali, ricorda Linguanti - senza dubbio c’è la possibilità
riconosciuta, da gran parte dei legislatori regionali, ai pubblici esercizi di somministrazione di
svolgere con la stessa autorizzazione alla somministrazione anche attività di intrattenimento,
seppur nei limiti della secondarietà. Di fatto l’indirizzo normativo uscito dalla conferenza StatoRegioni è stato quello di prevedere nelle legislazioni speciali regionali la possibilità di legittimare,
senza necessità di ulteriore specifica autorizzazione o denuncia, un’attività secondaria di
intrattenimento. L’individuazione dei limiti e delle condizioni di esercizio di tale attività è stata
riservata alla discrezionalità dei singoli legislatori regionali».
Alcune regioni, Sardegna, Valle d’Aosta, Marche, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto hanno
individuato le caratteristiche dell’attività che può essere effettuata senza necessità di un’ulteriore
autorizzazione. Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio e Friuli Venezia Giulia hanno invece
genericamente previsto la possibilità di effettuare musica di accompagnamento, o l’uso di
apparecchi radiotelevisivi e impianti per la diffusione sonora e di immagini senza la descrizione
dei tratti caratteristici dell’intrattenimento secondario.
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