M. Zocchi I PICCOLI TRATTENIMENTI NEI LOCALI DI
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M. Zocchi I PICCOLI TRATTENIMENTI NEI LOCALI DI
I piccoli trattenimenti musicali negli esercizi di somministrazione INTRODUZIONE Da qualche decennio è in atto una veloce evoluzione dei modelli di svago ed intrattenimento. Gli operatori economici del settore, su pressante richiesta di fasce sempre più ampie di clienti diverse per età, cultura nonché disponibilità economica, sono ancor di più alla ricerca di novità da introdurre nel mondo dello svago, del tempo libero e dell’intrattenimento. Già da parecchio tempo si sta assistendo all’apertura di locali che, utilizzando le più svariate e fantasiose denominazioni, arrivano ad offrire alla clientela proposte originali ed innovative: prima avevamo le discoteche, i night club, i piano bar; oggi invece troviamo i karaokebar, i discopub, gli internet cafè, i live musicbar, i djclub e chi più ne ha più ne metta. Anche le tradizionali attività di somministrazione alimenti e bevande stanno cercando di offrire alla propria clientela altre attrattive contestualmente al servizio primario. Per noi operatori dei settori della Polizia Locale e della Polizia Amministrativa e Commerciale è diventato assai difficile inquadrarli da un punto di vista giuridico certo ed indiscutibile. A crearci ulteriore apprensione la Prefettura di Milano ha provveduto ad emanare una circola re, datata 9 agosto 2006, con la quale ha impartito delle direttive specifiche al fine di omogeneizzare gli orientamenti e soprattutto gli interventi degli organi preposti nei confronti di quelle attività svolte in modo “promiscuo” con l’attività di somministrazione. INQUADRAMENTO GIURIDICO Lo svolgimento delle attività di spettacolo ed intrattenimento è assoggettata alla disciplina di cui all’art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 1931 (T.U.L.P.S.). In base ad orientamenti giurisprudenziali consolidati, per spettacolo sono da intendersi tutte quelle rappresentazione che si svolgono visivamente di fronte ad un pubblico il quale assiste in modo passivo. Per trattenimenti invece sono da intendersi quelle riunioni indette a scopo di divertimento ove vi è partecipazione attiva del pubblico. Le disciplina di queste attività è di esclusiva competenza dello Stato, mentre il procedimento autorizzatorio è stato demandato ai Comuni fin dal lontano anno 1977 (D.P.R n. 616). Vari interventi si sono succeduti nell’arco di più decenni mediante l’emanazione di decreti ministeriali, principalmente di carattere tecnico, e di varie sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali nonché della Suprema Corte di Cassazione, che hanno avuto un effetto benefico in quanto hanno prodotto un aggiornamento dei criteri interpretativi ed applicativi. Anche l’entrata in vigore della legge regionale n. 30 del 2003, disciplinante l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in Lombardia, ha dato un contributo, anche se indiretto, in questo campo stabilendo che l’autorizzazione per somministrare integra anche la possibilità di installare apparecchi televisivi, di diffusione sonora e di immagini, considerando tutto ciò come attività accessoria in quanto ha la mera funzione di allietare la clientela. La Regione Emilia Romagna, con propria legge regionale n. 14 del 2003, ha provveduto a disciplinare i casi di piccoli trattenimenti congiunti alla attività di somministrazione in modo più esaustivo. Vi è visione oramai concorde che una diffusione di musica mediante apparecchi radio o televisivi, impianti stereo, juke boxes oppure clienti che si improvvisano suonatori di piano bar od altri strumenti, sono da considerarsi attività estemporanee e di allietamento. Ma quando allora ricorrono gli estremi per l’applicazione dell’art. 68 del T.U.L.P.S.? Sicuramente quando l’esercizio di piccoli spettacoli od intrattenimenti si configura come attività svolta in chiara forma imprenditoriale ossia: - vi è una organizzazione ossia utilizzo di appositi locali all’interno dell’esercizio o porzione degli stessi oppure presenza di apposite o speciali strutture od attrezzature (predisposizione di una superficie per l’esecuzione, l’ascolto o la partecipazione da parte del pubblico, al presenza di divanetti od altre strutture per lo stazionamento del pubblico conformati in modo da creare una apposita area, la presenza di impianti di amplificazione, trasmissione, proiezione, postazioni per conduttori od animatori), utilizzo di apposito personale, presenza di artisti; - vi è una ricorrenza periodica (cadenza settimanale, mensile od anche legata alla stagionalità); non deve essere considerata ricorrenza periodica qualora gli spettacoli od intrattenimenti si svolgono saltuariamente oppure in occasione di alcune festività come il Carnevale, San Silvestro, festeggiamenti locali, patronali oppure manifestazioni tradizionali); - vi è la richiesta del pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste, prevedibili od occulte quali: biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione od abbonamento, obbligo di consumazione, sovrapprezzo sulle consumazioni; - richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass media, biglietti di invito. Non necessariamente gli aspetti sopra menzionati devono essere presenti tutti contemporaneamente; a volte è sufficiente la ricorrenza anche solo di uno o di alcuni di questi, per far scattare i presupposti dell’imprenditorialità. PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO Qualora l’attività si configuri organizzata, risulta necessario che la stessa si regolarizzi con richiesta e rilascio della autorizzazione per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti in esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande. L’attività prevalente rimarrà quella di somministrazione alimenti e bevande mentre lo svolgimento di piccoli intrattenimenti sarà complementare. Il regime del procedimento dovrebbe essere disciplinato da specifica regolamentazione a livello comunale così come previsto dall’art. 29 della legge n. 241 del 1990, modificata dalle leggi n. 15 e n. 80 del 2005. Qualora non vi sia una disciplina specifica del procedimento a livello comunale si dovrebbe procedere, così come si evince dalla diretta lettura dell’art. 68 del T.U.L.P.S., mediante il passaggio “ presentazione della domanda – rilascio dell’autorizzazione”. Per facilitare il richiedente, nonché il lavoro del responsabile del procedimento, sarebbe opportuno stabilire preventivamente l’elenco dei requisiti necessari da possedere e dichiarare e dei documenti utili da allegare per una definizione certa e veloce della pratica (bisogna tener presente che i requisiti soggettivi sono già stati accertati al momento del rilascio dell’autorizzazione per la somministrazione): - domanda contenete i dati del richiedente ed il tipo di attività che si vuole svolgere, eventualmente su apposito modello predisposto dall’ufficio comunale competente, in bollo; - relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate, della capienza del locale (il numero massimo degli avventori verrà calcolato anche in funzione del numero di servizi igienici presenti nel locale) - planimetria del locale con evidenziata l’area che si utilizzerà, la dislocazione dei posti a sedere e delle attrezzature, sottoscritta dal richiedente; - documentazione di previsione di impatto acustico redatta da tecnico competente (art. 8 comma 4 della legge n.447 del 1995); - Certificato di Prevenzione Incendi se la capienza del locale risulta superiore alle 100 persone; - - certificazione di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S., che viene rilasciata dal Comune previo parere della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo utilizzando, secondo i casi ricorrenti (capienza inferiore o superiore alle 200 persone), le procedure degli articoli 141, 141 bis e 142 del Regolamento T.U.L.P.S.; dichiarazione di assolvimento degli obblighi SIAE. Questa autorizzazione è un titolo di polizia a tutti gli effetti, e di conseguenza dovrà essere rilasciata a nome di una persona fisica, ed all’interno della stessa dovranno essere riportate le eventuali prescrizioni che il funzionario competente riterrà opportuno imporre quali ad esempio: - il rispetto degli orari di esercizio dichiarati, che non necessariamente dovranno coincidere con quelli massimi relativi all’attività di somministrazione; - il contenimento della rumorosità; - il divieto di effettuare spettacoli od intrattenimenti che possano turbare la moralità pubblica ed il buon costume (eventualmente imporre il divieto di ingresso ai minori di anni 18 durante lo svolgimento degli stessi); - il divieto di modifica dei locali e delle attrezzature senza la preventiva autorizzazione; - il rispetto del limite di capienza massima consentito (che viene riportato nel certificato di cui all’art. 80 T.U.L.P.S.). ASPETTI SANZIONATORI Premesso che lo scopo principale dell’attività di vigilanza è quello di impedire l’insorgere di rischi per la pubblica incolumità degli avventori e tutto quello che possa costituire un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, l’azione principale sarà sicuramente quella di prevenzione mediante informazione a favore dei titolari di attività. Una efficace azione di contrasto alle attività illecite deve nascere da un attento controllo del territorio mediante raccolta di informazioni (manifesti pubblicitari, volantinaggio, passaparola o commenti fra i giovani, lamentele di persone residenti attorno ai pubblici esercizi) oppure di segnali particolari (presenza di numerosi veicoli al di fuori dei locali, gruppi di persone in attesa davanti agli ingressi dei locali, emissione di suoni musicali o di forte chiacchierio dai locali, conferimento sulla via pubblica di elevati quantitativi di contenitori vuoti di bevande) ove solitamente ciò non avviene, che possono far nascere legittimi dubbi sulla presenza di particolari attività. In caso di situazioni illecite l’intervento dovrà essere tempestivo ed efficace: - una attività di spettacolo od intrattenimento svolta in assenza dei requisiti di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.) è sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 681 del Codice Penale con possibilità di sequestro dell’immobile e delle attrezzature ai sensi dell’art. 321 del Codice di procedura Penale (questo è il caso più grave); - l’uso di locali privi del Certificato di Prevenzione Incendi comporta l’emanazione di ordinanza per la cessazione immediata dell’attività; - una attività di spettacolo od intrattenimento svo lta in assenza dell’autorizzazione amministrativa (art. 68 T.U.L.P.S.) è sanzionata ai sensi dell’art. 666 del Codice Penale, depenalizzata dal decreto legislativo n. 507 del 1999, con applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa per la quale però non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L’autorità competente contestualmente all’ingiunzione di pagamento dovrà disporre la cessazione immediata dell’attività svolta illecitamente; - comportamenti ricadenti nella sfera di competenza del Codice Penale quali: art. 527 atti osceni, art. 528 spettacoli osceni, art. 659 disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, art. 689 somministrazione di bevande alcoliche a minori, art. 691 somministrazione di bevande alcoliche a persona in manifesta ubriachezza, art. 718 esercizio di giochi d’azzardo, art. 720 partecipazione a giochi d’azzardo, art. 726 atti contrari alla pubblica decenza, turpiloquio; - - applicazione del principio della connessione obiettiva con un reato così come previsto dalla legge n. 689 del 1981; richiesta di intervento del Questore, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., qualora vi siano situazioni pericolose per l’ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini. possibilità di sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 68 ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S.; applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione, e quindi chiusura del locale, ai sensi dell’art. 17 del T.U.L.P.S. per un determinato periodo; Un nostro intervento tempestivo avrà sicuramente una ricaduta positiva nei confronti della sicurezza dei cittadini, della tutela delle attività e della lecita concorrenza nonché per garantire la certezza del diritto, aspetto non trascurabile in questo periodo caratterizzato da una forte richiesta di legalità ed attenzione da parte delle istituzioni pubbliche alle problematiche del vivere quotidiano.