Nota Informativa 7 luglio 2003

Transcript

Nota Informativa 7 luglio 2003
*******
NOTA INFORMATIVA 7 Luglio 2003
A cura del Dr. Francesco Scopacasa
Installazione dei misuratori fiscali per l’emissione del “titolo di accesso”: soggetti
esonerati - precisazioni dell’Agenzia delle entrate
(Circolare n. 34/E del 15 giugno 2003)
Con la precedente nota informativa del 13 giugno 2003 Vi è stato segnalato che il 30 giugno 2003 è
entrato in vigore l’obbligo di rilasciare un titolo di accesso con appositi misuratori fiscali o
biglietterie automatizzate per le manifestazioni di intrattenimento e di spettacolo e che, con il
provvedimento del 9 giugno 2003, l’Agenzia delle Entrate ha disposto un’ulteriore moratoria fino
al 1 novembre 2003; la moratoria é utilizzabile solo da quei contribuenti che sono in grado di
comprovare di avere regolarmente ordinato l’apparecchio al fornitore in tempo utile, e che la
mancata installazione è dovuta a motivi tecnici attribuibili esclusivamente al fornitore
dell’hardware o del software; è da ritenere quindi che - a richiesta degli organi di controllo - il
contribuente deve essere in grado di esibire la copia dell’ordine di acquisto inviato al fornitore e
una comunicazione del fornitore medesimo attestante la mancata consegna del prodotto entro il 30
giugno 2003 per cause tecniche imputabili a se stesso o a terzi. E’ importante la precisazione
relativa al software contenuta nel provvedimento; essa chiarisce quindi che la mera consegna del
bene materiale (hardware) non impedisce al contribuente di usufruire legittimamente della
moratoria, qualora essa non sia accompagnata anche dalla consegna e installazione del relativo
bene immateriale (software) necessario per il funzionamento del sistema di emissione dei titoli di
accesso.
Fino al momento dell’installazione dell’apparecchio misuratore o biglietteria automatizzata, il
contribuente dovrà certificare i corrispettivi mediante emissione:
a) dei biglietti recanti il contrassegno SIAE e la numerazione progressiva, ovvero mediante
b) ricevuta fiscale, ovvero mediante
c) scontrino fiscale manuale prestampato o a tagli fissi.
In proposito é da ritenere che nel periodo transitorio la cerificazione sarà effettuata essenzialmente
per mezzo dei biglietti SIAE e delle tessere-abbonamento, mentre il ricorso alla ricevuta fiscale o
agli scontrini fiscali manuali o a tagli fissi sarà presumibilmente scarso o nullo.
La Circolare n. 34/E del 15 giugno 2003
Con la Circolare n. 34/E del 15 giugno 2003, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti
precisazioni evidenziando, tra l’altro, quali soggetti sono esonerati dall’obbligo di installare i
misuratori fiscali in quanto possono certificare i corrispettivi mediante uno strumento manuale
sostitutivo (ricevuta fiscale, scontrino manuale o a tagli fissi, biglietto SIAE).
Periodo transitorio
Nel caso di legittimo utilizzo della moratoria nel periodo transitorio, i documenti sostitutivi dei
titoli d’accesso (es. biglietti SIAE), devono ritenersi validamente emessi anche se sono relativi ad
eventi che avranno luogo in data successiva a quella d’avvio del sistema di emissione. Così, ad
esempio, il biglietto emesso oggi per una manifestazione teatrale che avverrà a dicembre 2003 sarà
a tale data considerato validamente emesso, anche se nel frattempo - comunque entro il 31 ottobre
2003 - si è provveduto all’installazione del misuratore fiscale. Analogo discorso può essere fatto per
1
le tessere abbonamento rilasciate oggi, che danno diritto ad assistere ad eventi che avranno luogo a
partire dal 1° novembre 2003.
Aumento dei prezzi delle consumazioni
Per quanto riguarda le attività di intrattenimento, devono essere certificati mediante il titolo di
accesso non solo i corrispettivi pagati per l’ingresso o l’occupazione del posto e, quindi, par
partecipare all’intrattenimento, ma anche quelli relativi a:
- aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico; a tale proposito
è stato opportunamente precisato che non é necessario rilasciare una certificazione separata
per l’aumento, rispetto alla certificazione per il prezzo delle consumazioni o servizi, potendo
essere emesso un unico titolo di accesso per l’importo comprensivo della maggiorazione;
- cessioni e prestazioni di servizi obbligatoriamente imposte;
- abbonamenti;
- diritti di prevendita.
Attività occasionali
I soggetti che effettuano le manifestazioni in modo occasionale non sono obbligati ad installare i
misuratori fiscali sia se sono estranei all’esercizio di impresa (ad esempio, un ente non
commerciale), sia se invece esercitano un’attività commerciale diversa - ovviamente - dalle attività
di intrattenimento e spettacolo (ad esempio, un’attività di bar o ristorante).
Infatti, se trattasi di attività occasionale di intrattenimento, l’organizzatore che non esercita attività
d’impresa dovrà effettuare preventivamente la dichiarazione alla SIAE e, entro il quinto giorno
successivo alla chiusura della manifestazione, dovrà presentare la dichiarazione contenente i dati
identificativi dell’evento e i corrispettivi percepiti.
Se trattasi di attività occasionale di spettacolo, la mancanza della qualità di soggetto passivo
d’imposta pone l’operazione fuori del campo applicativo dell’IVA e quindi per essa non sorge alcun
obbligo di certificazione.
Se invece l’organizzatore esercita un’attività d’impresa soggetta alla certificazione dei corrispettivi
(come è nell’esempio sopra indicato dell’attività di bar o di ristorante), è consentita la certificazione
mediante lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale anche per i corrispettivi relativi
all’intrattenimento, e alle eventuali operazioni accessorie (art. 3, c. 1, primo periodo, del DPR
30.12.1999 n. 544).
La Circolare n. 34/E, par. 1.3.2, lett. b), ha esteso tale opportunità anche all’ipotesi in cui il
contribuente organizzi attività occasionali di spettacolo, ancorché il citato art. 3 del DPR n. 544/99
si riferisca esplicitamente alle sole attività di intrattenimento.
Società e associazioni sportive dilettantistiche
Alle società ed associazioni sportive dilettantistiche é applicabile, in via di opzione, uno speciale
regime tributario forfetario (Legge 16 dicembre 1991 n. 398). Deve trattarsi di società o
associazioni senza scopo di lucro, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività sportive riconosciute
come dilettantistiche ai sensi delle leggi vigenti, e che non hanno conseguito nell’anno precedente
proventi per attività commerciali per un importo superiore a 250.000 euro (e fino a che non
superano tale limite nell’anno in corso).
La qualificazione soggettiva di tali società e associazioni è abbastanza complessa e per essa si fa
rinvio alla recente circolare dell’Agenzia delle entrate n. 21/E del 22.4.2003 che ha precisato anche
i requisiti statutari che dette società o associazioni devono possedere.
Per le sopra descritte associazioni che abbiano regolarmente manifestato l’opzione per il regime
fiscale forfetario previsto dalla legge n. 398/1991, fermo restando l’obbligo generale di
certificazione dei corrispettivi stabilito dall’art. 2, c. 4 della medesima legge 398/91, è stato tuttavia
2
previsto che detta certificazione possa essere effettuata con “modalità semplificate” (art. 32 della L.
23.12.2000 n. 388 che ha inserito il c. 2 bis nell’art. 18 del D. Lgs. 26.2.99 n. 60).
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 13 marzo 2002 n. 69 che consente di
certificare i corrispettivi delle attività sportive mediante il rilascio di “titoli di ingresso” (biglietti) o
abbonamenti recanti il contrassegno della SIAE.
In particolare, per quanto riguarda “le attività di intrattenimento a favore dei soci” detti soggetti
sono stati esonerati dall’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali (art. 6, c. 3 bis del DPR 26.10.72 n.
640, inserito con l’art. 33, c. 13 della L. 23.12.2000 n. 388); ne consegue la possibilità di
certificazione dei relativi corrispettivi con il sistema manuale dei tradizionali “biglietti SIAE”.
Se, ad esempio, sono effettuate delle “serate danzanti”, e queste possono configurarsi come
“intrattenimenti svolti a favore dei soci”, resta ferma la possibilità di ricorrere ai biglietti SIAE in
alternativa all’utilizzo dei misuratori fiscali. Se invece tali manifestazioni sono svolte a favore di
non soci o “anche” di non soci, ovvero assumono natura di “spettacolo” (se, per esempio, sono
effettuate con esecuzione di musica dal vivo per l’intera durata dell’evento o per un periodo di
tempo pari o superiore al cinquanta per cento di esso), non è più applicabile il beneficio della
semplificazione e sussiste quindi l’obbligo di emissione dei regolari titoli di accesso emessi
mediante l’uso di misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. In tal senso si veda la Circolare n.
34/E, par. 1.5.
In conclusione, per le società ed associazioni sportive dilettantistiche, l’aver optato per il regime
forfetario previsto dalla legge n. 398/1991 non comporta automaticamente l’esonero dall’obbligo di
utilizzare il misuratore fiscale per “tutte” le attività svolte; l’esonero si applica, infatti, alle:
- attività di spettacolo consistenti in manifestazioni sportive dilettantistiche;
- attività di intrattenimento rese a favore di soggetti soci dell’associazione.
L’obbligo resta invece fermo per:
- le attività di spettacolo diverse dalle manifestazioni sportive dilettantistiche;
- le attività di intrattenimento rese a favore di soggetti non soci dell’associazione;
- le attività di intrattenimento rese sia a favore di soci, sia a favore di soggetti non soci
dell’associazione.
Associazioni di promozione sociale (ONLUS)
Come già detto per le società e associazioni sportive dilettantistiche, anche le associazioni di
promozione sociale (ONLUS) previste dall’art. 5 del D. Lgs. 4.12.97 n. 460, sono state esonerate
dall’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le (sole) attività di intrattenimento svolte a favore
dei soci (art. 6, c. 3 bis del DPR n. 640/1972).
Associazioni “pro-loco”
Alle associazioni “pro-loco” è stato invece accordato, con l’art. 80, c. 37 della L. 27.12.2002 n. 289,
un esonero più ampio, in quanto esse possono certificare mediante i biglietti SIAE di cui al DPR n.
69/2002, i corrispettivi relativi a tutte le “manifestazioni dalle stesse organizzate”. Rientrano quindi
nella semplificazione sia gli “intrattenimenti”, sia gli “spettacoli”, resi nei confronti di chiunque.
Contribuenti minori
Con tale terminologia ci si riferisce a soggetti che non hanno superato nell’anno precedente il limite
di 25.822,84 euro di volume d’affari ai fini IVA.
In tal caso la Circolare dell’Agenzia entrate n. 34/E, par. 1.4, distingue tra:
a) soggetti che esercitano attività di intrattenimento (anche congiuntamente ad altre attività non
soggette all’imposta sugli intrattenimenti):
1. in tal caso la certificazione dei corrispettivi può essere effettuata mediante ricevuta
fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al DM 30.3.92,
3
integrati con le indicazioni riguardanti la natura dell’attività d’intrattenimento, la data e
l’ora dell’evento, la tipologia, il prezzo e ogni altro elemento identificativo
dell’intrattenimento e delle attività accessorie (si osserva tuttavia che tale facoltà è
chiaramente prevista per le attività di spettacolo - come indicato nella successiva lettera
b) - mentre per le attività d’intrattenimento manca un diretto riscontro normativo);
2. se l’attività è definibile “di minima importanza” ai sensi dell’art. 4, c. 1 e dell’art. 10, c.
2 del DPR n. 544/1999, si applica l’esonero dall’obbligo di certificazione dei
corrispettivi (art. 2, c. 1, lettera “tot”, del DPR 21.12.96 n. 696);
b) soggetti che esercitano attività di spettacolo:
la certificazione dei corrispettivi può essere effettuata mediante ricevuta fiscale o scontrino
fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al DM 30.3.92, integrati con le indicazioni
riguardanti la natura dell’attività di spettacolo, la data e l’ora dell’evento, la tipologia, il
prezzo e ogni altro elemento identificativo dello spettacolo e delle attività accessorie (art. 8,
c. 1 del DPR 30.12.99 n. 544).
Per la determinazione del volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro deve farsi
riferimento alla sola attività di spettacolo (Nota n. 153/02 dell’11.1.2002 dell’Avvocatura
generale dello Stato, già riportata nella Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 50/E del 12
giugno 2002).
In conclusione, per i cosiddetti “contribuenti minori”, non sussiste l’obbligo di installare i
misuratori fiscali, potendo essi fare comunque ricorso agli strumenti manuali di certificazione dei
corrispettivi per le operazioni soggette a tale obbligo.
Esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante
I soggetti che esercitano l’attività di spettacolo viaggiante beneficiano del regime IVA forfetario
unitamente agli altri esercenti attività spettacolistiche che non abbiano superato nell’anno solare
precedente il limite di 25.822,84 euro di volume d’affari (i cosiddetti contribuenti minori di cui al
paragrafo che precede), e beneficiano altresì della certificazione semplificata dei corrispettivi
tramite ricevuta fiscale o scontrino manuale o a tagli fissi (art. 8 del DPR 30.12.99 n. 544).
La Circolare n. 34/E, par. 1.9, ribadisce tale affermazione, ricordando che detti documenti devono
essere integrati con le indicazioni riguardanti la natura dell’attività spettacolistica, la data e l’ora
dell’evento, la tipologia, il prezzo e ogni altro elemento identificativo dello spettacolo e delle
attività accessorie.
La Circolare ricorda inoltre che le attività considerate “piccole e medie attrazioni” e i teatri
viaggianti e i teatrini di burattini e marionette, sempre che le attrazioni non siano installate in parchi
permanenti di divertimento ed in presenza del predetto limite di volume d’affari, sono esonerati
dagli obblighi di certificazione a norma dell’art. 2, c. 1, lett. tt) del DPR 21.12.1996 n. 696.
In conclusione, per le attività di spettacolo viaggiante potremmo avere:
- spettacoli di burattini e marionette entro il limite di volume d’affari annuo di euro
25.882,84: esonero dall’obbligo di certificazione;
- spettacoli viaggianti in genere, entro il limite di volume d’affari annuo di euro 25.882,84:
certificazione semplificata senza misuratore fiscale, con ricevuta fiscale o scontrino manuale
anche a tagli fissi;
- altri spettacoli viaggianti diversi dai casi precedenti: certificazione ordinaria mediante
rilascio di un titolo di accesso emesso per mezzo degli speciali misuratori fiscali.
Esercizio dell’attività del gioco del “bowling”
Premesso che detta attività è esplicitamente richiamata tra le attività di “intrattenimento” nel punto
2 della Tariffa allegata al DPR n. 640/1972, per essa la Circolare n. 34/E, par. 1.1.3., ribadisce
4
l’obbligo di determinare la base imponibile in via ordinaria e di certificare i corrispettivi con il
titolo di accesso emesso mediante i misuratori fiscali.
Da notare che l’obbligo era già stato confermato dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n.
24/E del 5.2.2003 in risposta ad uno specifico interpello di un contribuente che invece, ipotizzando
per tale gioco la qualificazione di “apparecchio da divertimento e intrattenimento”, aveva ritenuto
applicabile la determinazione dell’imponibile in maniera forfetaria a norma dell’art. 14 bis del DPR
n. 640/72 e - conseguentemente - l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Nel punto 2 della Tariffa, unitamente al gioco del “bowling” figurano anche l’utilizzazione ludica
di strumenti multimediali e il noleggio di go-kart.
Esercizio dell’attività del gioco del bigliardo
La Circolare n. 34/E, nel punto 1.1.2, premesso che per l’utilizzazione dei bigliardi (nonché per
l’utilizzazione di elettrogrammofoni, bigliardini e altri apparecchi e congegni da divertimento e
intrattenimento), l’imposta é determinata forfetariamente, ha dichiarato che “l’individuazione di
imponibili medi forfetari esclude la necessità della certificazione dei corrispettivi e, pertanto, per le
attività in argomento non sussiste l’obbligo di emissione dei titoli di accesso mediante gli
apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.”.
Prendiamo atto di tale interpretazione che esonera, di fatto i gestori delle sale da bigliardo
dall’obbligo della certificazione dei corrispettivi, anche se sussistono vari dubbi di compatibilità
con la normativa attualmente vigente.
5