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REGOLAMENTO EDILIZIO - LR 23/97
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CAPO VI. L'ACCESSO AI DOCUMENTI
ARTICOLO 43. DIRITTO DI ACCESSO
In pieno adempimento della legge 7 agosto 1990, n. 241, il comune di Casteggio assicura la trasparenza dell'attività amministrativa e ne
favorisce lo svolgimento imparziale. È riconosciuto pertanto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di natura urbanistico—edilizia
oggetto del presente Regolamento Edilizio a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse, ai sensi
dell’articolo 2 del D.lgs. 24 febbraio 1997, n. 39, fatta eccezione per i casi previsti dal D.lgs. stesso ed in conformità con quanto disposto dalla
legge n. 675/96 in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, per quanto applicabile.
I casi di esclusione del diritto di accesso sono pertanto limitati dal fatto che dalla loro divulgazione possano derivare danni all'ambiente o
quando sussiste l'esigenza di salvaguardare:
a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti
amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
e) questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare,
o che lo siano state;
f) la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;
g) la riservatezza dei dati o schedari personali;
h) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.
Le informazioni non possono essere sottratte all'accesso se non quando sono suscettibili di produrre un pregiudizio concreto e attuale agli
interessi indicati al comma 2. I materiali e i documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono sottratti all'accesso solo nei limiti di
tale specifica connessione.
Il differimento dell'accesso è disposto esclusivamente quando è necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi prima richiamati.
L'atto che dispone il differimento ne indica le specifiche motivazioni e la durata.
Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento puntuale ai casi di
esclusione di cui al comma 2.
ARTICOLO 44. PROCEDIMENTO DI ACCESSO
Per accedere ai documenti di cui all’articolo precedente, l’interessato deve presentare richiesta scritta in carta semplice indirizzata all’ufficio
presso cui sono depositati i documenti stessi, ovvero, in caso di incertezza, al Segretario comunale, che provvede successivamente
all’assegnazione all’ufficio interessato.
Il responsabile del servizio interessato provvede ad esaminare la richiesta ed a comunicare con tempestività al richiedente, luogo, data, ora
e nome del funzionario incaricato alle operazioni ed elenco dei documenti ammessi all’accesso.
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta; trascorso inutilmente
detto termine la richiesta si intende rifiutata (silenzio—rifiuto).
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei di casi di silenzio—rifiuto è ammesso ricorso, nel termine di
trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti
richiesti.
L’accesso è consentito per tutte le pratiche edilizie ed urbanistiche, nei limiti di cui all’elencazione del comma 2 e quando la richiesta
comporta la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero quando la generica formulazione della stessa non consente
l'individuazione dei dati da mettere a disposizione. Si precisa in particolare che non possono essere ammessi all’accesso:
⎯ i Piani Regolatori Generali e le loro varianti prima della adozione da parte del Consiglio Comunale
⎯ le pratiche edilizie soggette a provvedimento abilitativo (concessione edilizia, autorizzazione edilizia) fino al rilascio del provvedimento
stesso;
⎯ le pratiche urbanistiche (piani attuativi di ogni tipo) fino alla adozione da parte del Consiglio Comunale
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
L'esame dei documenti è gratuito.
ARTICOLO 45. RILASCIO DI COPIE
Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti
di ricerca e di visura, stabiliti dal comune con specifico provvedimento.
Considerata la peculiarità della documentazione urbanistico—edilizia e della relativa riproduzione, si precisa quanto segue:
⎯ i documenti cartacei in formato A4 ed A3 in bianco e nero saranno riprodotti direttamente ed immediatamente (ovvero in data successiva
da comunicare all’interessato qualora la loro quantità richieda un tempo di riproduzione considerevole) dal personale comune dietro rimborso
delle spese vive di riproduzione;
⎯ i documenti cartacei in formato superiore ad A3, ovvero i documenti a colori in qualsiasi formato o i documenti di altra natura (fotografie,
videotape, ecc.) saranno mandati dal comune alla riproduzione presso laboratorio specializzato, dietro rimborso delle spese vive di riproduzione
e consegnati successivamente;
⎯ i documenti urbanistici predisposti direttamente dal comune (Piani Regolatori Generali e loro varianti, Norme Tecniche di Attuazione,
piani attuativi di iniziativa pubblica, regolamenti, modulistica, ecc.) saranno messi a disposizione in copia nei loro formati originali rimborso delle
spese vive di riproduzione.
http://www.studiomossolani.it/prg/casteggio/Versione2006/RegEdi/htm/capo-2-6.htm
17/03/2008