Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993

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Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993
Ministero dei trasporti
D.M. 20-4-1993
Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con
autovettura.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1993, n. 124.
D.M. 20 aprile 1993 (1).
Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di
noleggio con autovettura (2).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1993, n. 124.
(2) Emanato dal Ministero dei trasporti.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la legge n. 21 del 15 gennaio 1992 titolata «Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea»;
Visto, in particolare, l'art. 13 di detta legge che al comma 4 statuisce che il Ministro dei
trasporti deve emanare disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa
chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
Sentite le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente
interessati;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della surrichiamata legge
n. 21/1992 il servizio di noleggio con conducente viene svolto con autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
Ritenuto che alla determinazione di tali criteri debba pervenirsi essenzialmente tenendo
conto dei costi di produzione del servizio da riferirsi all'intero territorio nazionale e, quindi,
da assumersi quali costi medi nazionali;
Decreta:
1. Campo di applicazione.
1. Le tariffe di cui al presente decreto si applicano ai trasporti di passeggeri eseguiti in virtù
di contratti di trasporto stipulati da imprese di autonoleggio che esercitano il servizio con
autovettura ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Elementi estranei al calcolo delle tariffe.
1. Ai fini del calcolo delle tariffe non vengono computati i tempi di sosta, i pedaggi, le tasse
di transito, l'aria condizionata ed altre simili prestazioni il cui prezzo va considerato caso
per caso.
3. Componenti del costo di produzione.
1. Il costo di produzione del servizio pubblico di noleggio con conducente è ripartibile in
quattro componenti:
1) costi proporzionali alla percorrenza;
2) costo del personale di guida;
3) costo per la disponibilità del veicolo;
4) spese di struttura.
2. Negli articoli successivi si specificheranno per ognuna delle quattro voci di costo
individuate i singoli elementi costitutivi e le modalità del calcolo.
4. Costo proporzionale alla percorrenza.
1. Il costo proporzionale alla percorrenza si esprime come prodotto tra la percorrenza del
servizio ed un costo unitario in L./km costante per vetture della stessa dimensione.
5. Costo unitario: valore delle sue componenti.
1. Il costo unitario di cui al precedente articolo risulta dalla somma dei valori delle seguenti
componenti: carburante, lubrificante, pneumatici, manutenzione e riparazioni, spese
supplementari.
2. Il valore delle varie componenti del costo unitario si determina secondo quanto segue:
a) carburante: per ciascun tipo dimensionale di vettura si determina il consumo medio
unitario (lt/km) rilevabile per veicoli in normali condizioni di efficienza. Moltiplicando tale
consumo per il prezzo ufficiale del carburante per trazione (L./lt) IVA esclusa, si ottiene il
costo unitario in L./km;
b) lubrificanti: si considerano le sostituzioni di lubrificante prescritte dalla Casa
costruttrice per motore, cambio, ponte ecc. cui si aggiungono i rabbocchi tra una
sostituzione e l'altra. Tali consumi unitari si moltiplicano per il costo di listino, IVA esclusa,
del tipo di lubrificante più usato;
c) pneumatici: si considera il prezzo, IVA esclusa di un treno di quattro coperture e lo
si rapporta alla percorrenza realizzabile mediamente con una copertura (espresso in km);
d) manutenzione e riparazione: questa voce comprende le spese per la piccola
manutenzione e per la revisione complessiva del veicolo o di singoli elementi dello stesso
programmata a scadenze regolari nell'arco della vita commerciale del veicolo (da 3 a 5
anni a seconda del tipo) più una congrua percentuale di interventi per riparazioni
impreviste. A titolo puramente indicativo si fa presente che dai risultati di analisi sui
consumi di materiali di ricambio e sui tempi di lavorazione, il costo chilometrico risulta per
questa voce pari, in genere, al 33% dell'intero valore del costo proporzionale alla
percorrenza. La somma dei costi di cui ai precedenti punti andrà, quindi, incrementata di
una percentuale pari alle spese a tal fine effettuate;
e) spese supplementari: quali riscaldamento, pulizia ecc. Anche con riferimento a
queste spese, a titolo puramente indicativo si fa presente che, in base alle medie che
risultano per un'ampia casistica esse comportano, l'incremento di una percentuale pari, in
genere, al 5% in più.
6. Costo del personale di guida.
1. Il costo del personale di guida si compone di due parti: costo base e prestazioni
aggiuntive. Il costo base pro-capite costituisce una spesa fissa nel corso dell'anno che,
divisa per il numero annuo di giornate di lavoro effettivo per dipendente, costituisce la
spesa fissa giornaliera.
2. Le «prestazioni aggiuntive» sono sostenute solo se il servizio le richiede in funzione dei
tempi di lavoro e delle altre caratteristiche (si tratta di quote orarie di retribuzione
maggiorata, trasferte, ecc.).
7. Determinazione del valore del costo del personale di guida.
1. Il costo base mensile di cui al precedente articolo si determina tenendo conto degli
istituti contrattuali (minimo tabellare, scatti di anzianità, contingenza media dell'anno,
competenze accessorie, indennità, accordi, ratei di 13ª e 14ª mensilità), degli oneri sociali
a carico della azienda e dei ratei di accantonamento e rivalutazione del fondo trattamento
di fine rapporto. Il costo giornaliero si determina dividendo il costo annuale per il numero di
giornate di lavoro effettivo nell'anno.
2. Il costo delle prestazioni aggiuntive si determina in base alle norme contrattuali ed
all'indennità di contingenza media dell'anno.
8. Costo per la disponibilità del veicolo.
1. Il costo per la disponibilità del veicolo comprende ammortamento ed interessi sul
capitale, assicurazione R.C. e incendio, tassa di circolazione.
2. Nell'arco dell'anno queste spese rappresentano un onere fisso: il costo giornaliero è pari
a tale onere diviso per il numero medio annuo di giornate di impiego di ciascuna
autovettura.
9. Determinazione del valore delle componenti del costo per la disponibilità del veicolo.
1. Il valore delle singole componenti del costo di cui all'art. 8 si determina secondo quanto
segue:
a) la tassa di possesso è stabilita per legge secondo le diversificazioni tariffarie
regionali;
b) per l'assicurazione R.C. si fa riferimento ai massimali previsti per legge e alle tariffe
diversificate per tipologia e per regione;
c) l'ammortamento delle autovetture si determina considerando una vita commerciale
di circa 4 anni, con valore residuo del 20% a fine periodo. La quota annua di
ammortamento risulta, pertanto, intorno al 20% del valore.
Alla rata di ammortamento si aggiunge la rata di interessi a scalare, al tasso delle prime
rate maggiorato di un punto.
Ammortamento ed interessi si determinano con riferimento al prezzo di listino del veicolo
nuovo uguale od equivalente in grado di assicurare al termine del periodo i mezzi
finanziari per il rinnovo del mezzo.
2. La spesa fissa annua per autovettura si determina come somma dei termini di cui sopra.
La spesa fissa giornaliera si ottiene dividendo questa spesa fissa annua per il numero
medio di giornate di impiego per veicolo.
10. Spese di struttura.
1. Le spese di struttura comprendono le spese di direzione, amministrazione e generali,
l'ammortamento (o affitto) e manutenzione della rimessa e degli impianti, le spese
finanziarie e fiscali, il margine di profitto.
2. Le spese di struttura possono essere espresse con una percentuale (o coefficiente di
struttura) degli altri costi come sin qui individuati.
11. Calcolo delle tariffe.
1. In base ai costi delle varie componenti come sopra individuate si determinano le tariffe
considerando:
per le tariffe minime un coefficiente di struttura pari al 15%;
per le tariffe massime un coefficiente di struttura pari al 45%.