beni di costo unitario non superiore a € 516,46

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beni di costo unitario non superiore a € 516,46
 Circolare N. 81
Area: TAX & LAW
Periodico plurisettimanale
18 novembre 2008
BENI DI COSTO UNITARIO NON SUPERIORE A € 516,46
Sino all’esercizio 2007, per i beni di costo unitario inferiore a € 516,46, era lasciata facoltà alle
imprese di scegliere tra la deduzione integrale nell’esercizio di acquisto oppure l’ammortamento
per quote annuali secondo i coefficienti ministeriali.
A seguito dell’eliminazione del doppio binario civilistico e fiscale, previsto dalla Legge Finanziaria
2008, non risulta più possibile la deduzione dell’ammortamento in misura superiore a quanto
risultante dal conto economico civilistico, fermo restando il limite dei coefficienti ministeriali.
COSA SI INTENDE PER “COSTO UNITARIO”
L'identificazione dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46 non è di facile attuazione;
spesso i beni, anche se di valore inferiore a € 516,46, possono essere destinati ad un uso tra loro
complementare ed inscindibile (ad esempio, i mobili d’ufficio), oppure le singole componenti
possono essere acquisite in più tranches o da diversi fornitori, anziché con un unico specifico
contratto relativo all'impianto organicamente inteso.
Per poter essere integralmente dedotto nell'esercizio in cui viene acquistato, il bene deve
svolgere una funzione propria (mezzo strumentale di autonoma utilizzazione) e non
costituire parte integrante di un altro bene strumentale, semplice o complesso.
Le singole componenti di un impianto o di un macchinario non costituiscono infatti beni autonomi,
ma elementi destinati ad integrarsi con altri in un rapporto di complementarità.
La società Example Srl acquista un computer composto da monitor, tastiera e case. In un
momento successivo si procede all’acquisto di un mouse del valore di € 20.
Ai fini dell’ammortamento, il costo di acquisto del mouse va considerato insieme al costo
del computer, non essendo il mouse autonomamente utilizzabile.
La società Example Srl acquista alcune sedie per i propri uffici ad un costo unitario inferiore
a € 516,46.
In questo caso, tutto il costo può essere dedotto integralmente nell’esercizio in quanto
riferito a beni autonomamente utilizzabili.
In sostanza, per poter essere dedotti integralmente nell’esercizio di acquisto, i beni di costo
inferiore a € 516,46 devono esprimere:
Ö
l’attitudine ad essere utilizzati singolarmente
PROFILO CIVILISTICO
Sotto il profilo civilistico, le immobilizzazioni materiali (ed immateriali) devono essere ammortizzate
sistematicamente in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Il
Codice Civile non fornisce pertanto alcuna regola particolare per l’ammortamento dei beni di valore
non superiore a € 516,46, in quanto essi devono essere considerati alla stessa stregua di qualsiasi
altra immobilizzazione materiale, non rilevando il valore monetario.
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In buona sostanza, la disciplina civilistica prevede:
⇒
⇒
all’atto dell’acquisto del bene, l’iscrizione dello stesso nello SP;
a fine esercizio, la determinazione della quota annuale di ammortamento (che,
generalmente, coincide con i coefficienti fiscali previsti dal DM 31.12.1988, ma non
necessariamente).
Se si presume che la fecondità del bene si esaurisca nell’esercizio di acquisizione si potrà
avere anche un ammortamento integrale.
PROFILO FISCALE: LA FINANZIARIA 2008 E L’ELIMINAZIONE DEL DOPPIO BINARIO
Dal punto di vista fiscale l’art. 102, c. 5, TUIR, per i beni di costo unitario inferiore a € 516,46,
consente ancora la deduzione integrale nell’esercizio di sostenimento della spesa di acquisizione.
Tuttavia, stante l’eliminazione del doppio binario civilistico/fiscale introdotta dalla Finanziaria 2008,
per poter dedurre integralmente dal punto di vista fiscale l’ammortamento dei beni di costo unitario
inferiore a € 516,46 è ora necessario che anche civilisticamente si sia iscritto in bilancio, a CE,
l’ammortamento integrale.
Sino all’esercizio 2007, dunque, potevano coesistere due diverse procedure:
1)
2)
deduzione integrale nell’esercizio di acquisto del bene;
ammortamento per quote annuali.
Allo stato attuale, invece, il profilo fiscale non può che coincidere con quello civilistico.
Si ricordi tuttavia che l’iscrizione dei beni strumentali di valore inferiore a € 516,46 nel
registro beni ammortizzabili produce alcune conseguenze di ordine fiscale:
ƒ
ƒ
il valore di tali beni concorre ad aumentare il plafond di deducibilità delle spese
di manutenzione nel periodo d’imposta secondo la regola generale di cui all’art.
102, c. 6, TUIR (deducibile il 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili che risultano all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni
ammortizzabili);
la successiva cessione di tali beni genera plusvalenze (non ricavi).
LE ATTREZZATURE DI “SCARSA IMPORTANZA”
In alternativa alla precedente metodologia di contabilizzazione è, infine, possibile optare per
l’iscrizione al valore costante (anziché al minore tra costo storico e valore desumibile
dall’andamento di mercato) dei beni nell’attivo dello SP.
L’art. 2426, n. 12), C.C. prevede infatti la possibilità di iscrivere in bilancio ad un valore costante le
attrezzature industriali e commerciali purché:
⇒
⇒
⇒
siano costantemente rinnovate;
siano complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio;
non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.
In tale ipotesi, il valore dei beni iscritto nell’attivo dello SP rimane sempre costante, mentre gli
acquisti di nuove attrezzature vengono imputati nell’esercizio di sostenimento della spesa. Questa
disposizione implica dunque la possibilità di iscrivere direttamente a CE, negli esercizi successivi a
quello di formazione della posta nell'attivo di SP, i costi relativi alla reintegrazione delle
attrezzature (c.d. "costi di sostituzione").
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In estrema sintesi, la procedura prevede:
ƒ
ƒ
la capitalizzazione progressiva delle attrezzature sino al raggiungimento di un valore
congruo all’effettiva situazione aziendale;
l’iscrizione dei valori di sostituzione realizzati in ciascun esercizio a titolo di quote di
ammortamento.
Un albergo ha acquistato nel 2007, n. 700 cucchiaini da caffè del valore di € 0,50 cadauno
per un importo complessivo di € 350 più IVA 20%. La registrazione della fattura di acquisto:
diversi
Piccola attrezzatura (SP B.II.3)
IVA a credito
a
Debiti V/fornitori
420,00
350,00
70,00
Nel corso del 2008 vengono acquistati ulteriori 100 cucchiaini in sostituzione di quelli che
sono andati perduti.
diversi
Piccola attrezzatura (SP B.II.3)
IVA a credito
a
Debiti V/fornitori
60,00
50,00
10,00
I cucchiaini da caffè acquistati nel 2008 formano la quota di ammortamento annuale:
Amm.to piccola attrezzatura
a
F.do amm.to piccola attrezzatura
50,00
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