RASSEGNA STAMPA 28 Giugno- 5 Luglio 2016

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RASSEGNA STAMPA 28 Giugno- 5 Luglio 2016
RASSEGNA STAMPA
28 Giugno- 5 Luglio
2016
II
MILANO&LOMBARDIA
Sindaco del paese,
venne ferita a morte
il 2 luglio 2013 da
una guardia
municipale sospesa
dal servizio
Domenica
3 Luglio 2016
Cardano, municipio intitolato a Laura Prati
È Andrea Bortolotti, 50 anni, di Crema
I
I
e la posa dei fiori sotto la targa che il
Comune ha apposto sulla parete dell’ingresso del Municipio, per ricordare quel tragico 2 luglio 2013, quando
Giuseppe Pegoraro (nel frattempo
condannato all’ergastolo, in primo e
in secondo grado) entrò nell’ufficio di
Laura Prati e aprì il fuoco contro di lei
e contro Costantino Iametti.
Alla cerimonia era presente anche l’attuale primo cittadino, Angelo Bellora
che ha definito, la cerimonia «il com-
l municipio di Cardano al Campo
(Varese) è stato intitolato a Laura
Prati, il sindaco della città morto il 22
luglio 2013 all’ospedale di Circolo di
Varese, dopo essere stata gravemente
ferita a colpi di pistola insieme all’allora vicesindaco, Costantino Iametti,
da un ex agente della polizia locale che
poche settimane prima sparò all’interno degli uffici del Comune. La cerimonia è stata apertaà ancora una volta il silenzio, con l’ammainabandiera
pimento di un percorso» che la politica cittadina aveva avviato per onorare la memoria della Prati. Sotto la storica scritta in bronzo “Municipio”, sulla facciata dalla sede comunale di piazza Mazzini, c’è un’altra iscrizione, che
riporta la nuova intitolazione del Municipio di Cardano al Campo come
“Palazzo Laura Prati”. Alla cerimonia è
intervenuto anche il presidente della
Regione Lombardia, Roberto Maroni.
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Lombardia. Nuovo presidente per Mcl
l Consiglio regionale del Movimento cristiano lavoratori della Lombardia, svoltosi ieri mattina a Milano, ha eletto all’unanimità alla carica di presidente regionale Andrea Bortolotti di Crema, 50 anni, impiegato, sposato, padre di due figlie. Bortolotti, nato a Bologna dove ha vissuto fino all’età di 27
anni, poi trasferitosi a Crema con il matrimonio, ha iniziato ancora adolescente l’impegno in Mcl nel capoluogo emiliano ed è
stato presidente del movimento a Crema per
nove anni, dal 2005 al 2014. Succede al com-
Scalo di Bresso, più voli
E decolla la polemica
BRESSO (MILANO)
n grave atto unilaterale dell’Enac, l’Ente nazionale aviazione civile, che senza interpellare nessuno
ha rotto un accordo sottoscritto a
Roma il 31 luglio del 2007 presenti
il Governo e la Regione, che prevedeva per l’aeroporto di MilanoBresso Franco Bordoni Bisleri la
funzione di piccolo scalo per aerei
da turismo oltre che centro scuola di volo dell’Aeroclub Milano –
scandisce Ugo Vecchiarelli, sindaco di Bresso –. Quanto annunciato dall’Enac – che vuole portare
già dai prossimi giorni un nuovo
aeroporto comunitario civile di aviazione generale e per gli aerotaxi – ci vede nettamente contrari. Il prossimo sarà un luglio caldo: Bresso, ma anche tutti i Comuni del Nord Milano che si affacciano lungo il sedime aeroportuale, daranno battaglia».
La dichiarazione del primo cittadino di Bresso arriva pochi minuti do-
Oggi l’aeroporto «Bordoni Bisleri» è una piccola
struttura per aerei da turismo e ospita una
scuola di volo. Immerso nel Parco Nord, situato
nel cuore di un’area densamente popolata,
vicino al centro d’accoglienza della Cri:
tutti motivi che spingono le amministrazioni
locali a dire «no» al potenziamento
«U
po aver concluso una riunione con
i sindaci di Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni
e Cormano, nel corso della quale
sono state concordate azioni per
impedire che la tranquillità, la sicurezza, la vita normale di decine
di migliaia di residenti vengano rimesse in discussione dall’uso inappropriato di uno scalo non adatto a sopportare traffici aerei
commerciali e di passeggeri proveniente da ogni parte del mondo.
«Trasferire su Bresso un traffico
aereo proveniente da mezza Eu-
ropa – incalza il presidente dell’ente Parco Nord, Giuseppe Manni – metterebbe a rischio l’ecosistema così difficilmente ricostruito in questi decenni in questo
parco, ogni giorno meta di famiglie e di giovani che in questa ampia fetta di verde, oltre alla pratica sportiva, trovano spazi per momenti di relax». Ancora una volta
il nuovo regolamento per ampliare l’aeroporto di Bresso da parte di
Enac è arrivato in un periodo dell’anno prossimo alle vacanze. C’è
da credere che a Roma forse pen-
La Procura.
Un 23enne pregiudicato di origine ecuadoriana è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato al torace. Il ragazzo è stato trovato in via Stadera dai carabinieri
giunti sul posto dopo una segnalazione. Il 23enne sarebbe stato aggredito all’interno di un appartamento dove risiede una famiglia originaria del Perù che avrebbe dato
l’allarme quando i loro, diversi, «ospiti» latinoamericani sarebbero venuti alle mani. Il ferito è ricoverato
in prognosi riservata e ha precedenti
per lesioni personali, minacce, danneggiamento, rapina e ricettazione
con alcuni alias.
La palazzina distrutta
Sentita la figlia più grande
L’appartamento avrebbe potuto
esplodere anche con la fuga di gas
registrata due giorni prima
Giudici tributari.
uattro anni e 8 mesi di
carcere, oltre al sequestro ai fini della confisca
di 65mila euro, cifra ritenuta
profitto di reato. È la richiesta di
condanna per l’ex giudice tributario Luigi Vassallo avanzata dai
pm Laura Pedio e Eugenio Fusco al gup Gennaro Mastrangelo nel corso del processo con rito abbreviato. Per i due pm l’ex
magistrato, da circa sette mesi in
carcere, sarebbe al centro di «un
sistema corruttivo più ampio»
Nessun attenuante generica, secondo i pm, perché la confessione dell’ex giudice tributarista
è arrivata quando i fatti erano già
stati accertati dalla Gdf, ed è
quindi considerata dai pm tardiva. Mentre la difesa, rappresentata dall’avvocato Fabio Giar-
Q
LISSONE
Aggrediscono amico di ragazza
di uno di loro
Denunciati in cinque
L’aeroporto di Bresso
«Grave atto unilaterale dell’Ente nazionale
per l’aviazione civile»: Vecchiarelli, primo
cittadino di Bresso, ha scritto al prefetto
anche a nome dei sindaci di Cormano,
Cusano, Cinisello e Sesto. Parlamentari
milanesi si rivolgono al ministro Delrio
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«Pellicanò resti in cella»
SIMONE MARCER
nche la fuga di gas registrata la notte tra il giovedì e il venerdì precedenti all’esplosione di domenica 12 giugno, avrebbe poturo provocare una strage. Secondo i consulenti della procura, il contatore dell’appartamento di Pellicanò avrebbe infatti registrato una fuoriuscita
di gas stimata tra i 14 e i 26 metri cubi. Meno dei 45 metri cubi registrato la notte dell’esplosione, ma bel oltre la soglia di una possibile esplosione, di tre metri cubi. Anche
quella notte i Pellicanò dormivano tutti in casa: la moglie e
A
savano di farla franca. Di fatto
però si è aperta, dopo quella di Expo, una nuova sfida fra gli enti locali e l’ente dell’aviazione civile.
Vecchiarelli, anche a nome degli altri sindaci, ieri ha inviato una lettera al prefetto di Milano ricordando
fra l’altro che una pista di atterraggio e di decollo, lunga poco più di
un chilometro, non può supportare un traffico aereo pesante. Ed ancora confinante con la pista c’è il
centro di accoglienza che ospita
centinaia di immigranti in attesa di
riconoscimento, gestito dalla Croce rossa italiana. «Due fattori – sottolinea Vecchiarelli – che aggiunti
alla prossimità delle abitazioni e al
fatto che il tutto è all’interno di un
parco regionale, sconsiglia qualsiasi
ipotesi di ampliare lo scalo di Bresso». In queste ore alcuni deputati e
senatori del nord Milano – fra questi Mirabelli, Gasperini, Mauri e Casati – hanno rivolto un appello al
ministro dei Trasporti Delrio. Un’interpellanza è stata presentata anche al Consiglio regionale.
le figlie erano rientrate quel
giorno, dopo aver trascorso la
notte precedente dai nonni
materni. Le indagini definiscono così un quadro familiare in cui anche i nonni materni, che di recente si erano trasferiti nella zona dei Navigli, avevano cercato di creare una
rete familiare di protezione per
le due bambine e di aiutare la
figlia nella separazione. Da due
anni Micaela Masella era separata in casa e stava per andare a vivere con il nuovo compagno in un appartamento in
zona con due stanze arredate
per le figlie della vittima e la figlia del compagno. Il trasloco
sarebbe stato questione di
giorni, settimane al massimo.
E Pellicanò, nonostante fosse
seguito da un esperto del centro di mediazione familiare,
non aveva accettato l’idea di
restare da solo, come emerge
sia dai molti messaggi inviati alla ex negli ultimi tempi,
sia dai referti di due distinte
visite psichiatriche effettuate presso l’ospedale San Carlo, che tracciano prima il
profilo di una personalità
"con scarso controllo degli
impulsi, soprattutto in passato, dopo la separazione" e
confermano poi un quadro
"in cui permangono ansia,
insonnia, deflessione del tono dell’umore e rimugiuna-
zioni sulla separazione".
Il pm di Milano Elio Ramondni ha chiesto la convalida del
fermo e l’applicazione della
misura della custodia cautelare in carcere. Sull’istanza decide il gip Giuseppina Barbara
che potrebbe interrogare oggi
Pellicanò. Con l’aiuto di uno
psicologo, il procuratore aggiunto Nunzia Gatto e il pm
Ennio Ramondini hanno ascoltato la figlia maggiore di
Pellicanò. Nei prossimi giorni
il Tribunale dei Minori avvierà
le procedure per l’affido delle
piccole, che sono a conoscenza sia di quanto capitato alla
madre che al padre.
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I pm: «Condanna per Vassallo
da, ha chiesto il minimo della
pena per l’accusa corruzione in
atti giudiziari perché «ha collaborato» con la Procura e la derubricazione del reato di induzione indebita alla corruzione in
traffico di influenze.
Corruzione in atti giudiziari e induzione indebita alla corruzione le accuse per Vassallo, che avrebbe chiesto denaro per aggiustare le sentenze della multinazionale della chimica Dow
Europe. È stata la stessa multinazionale a denunciare l’ex giudice arrestato mentre incassava
la tranche di una mazzetta. Stessa accusa in relazione a una
mazzetta da 65 mila euro versata da un’azienda di elettronica
milanese il cui titolare aveva pagato per fare andare a buon fine
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwMy0wNy0yMDE2IyMjMjAxNi0wNy0wNFQxMjo1MzoxMFojIyNWRVI=
un procedimento ed evitare così di versare 1,9 milioni all’agenzia delle Entrate. In entrambi i
casi, complice di Vassallo sarebbe stata Marina Seregni, anch’essa ex giudice tributario che
ha già patteggiato 3 anni e 3 mesi.
Il suo «spessore criminale», secondo i pm, inoltre sarebbe più
grave rispetto a ciò che appare,
essendo l’ex giudice tributarista
«al centro di un sistema corruttivo più ampio». Dallo scorso dicembre a marzo, Vassallo è stato destinatario di tre provvedimenti di arresto, l’ultimo dei
quali per un filone di indagine
ancora in corso: si tratta della
stecca intascata e nascosta tra i
pacchi di Natale, per pilotare un
contenzioso tributario a favore
della Eurocantieri srl, società di
Matteo Invernizzi. Vicenda in relazione alla quale la prossima
settimana, l’imprenditore e altri
due ex giudici, patteggeranno.
La difesa di Vassallo ha raggiunto un accordo per risarcire con
100 mila euro complessivi (spese legali incluse) le uniche parti
civili ammesse dal gup al processo e cioè i due avvocati della
sede milanese dello studio legale-tributario Crowe Howarth Saspi dove l’ex giudice è stato filmato e poi arrestato mentre incassava una tranche di una mazzetta consegnata proprio dai due
legali per conto della Dow Europe. Il gup Mastrangelo deciderà
con sentenza il prossimo 5 luglio.
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VIA STADERA
Pregiudicato di 23 anni
ferito in modo grave
Dopo lite in abitazione
Enac apre a traffico commerciale e aerotaxi
I Comuni della zona «nettamente contrari»
PIERFRANCO REDAELLI
pianto Noè Ghidoni. Al Consiglio regionale,
presieduto dal segretario generale di Mcl Tonino Inchingoli, i giovani hanno presentato
un progetto per l’approfondimento della
dottrina sociale attraverso la testimonianza
di santi sociali lombardi. Il Consiglio, nel solco del magistero della Chiesa, ha preso l’impegno in favore di un nuovo umanesimo del
lavoro, come ha chiesto papa Francesco al
Movimento cristiano lavoratori durante l’udienza speciale dello scorso gennaio.
I carabinieri di Lissone hanno denunciato cinque giovani, tre dei quali minorenni. Devono rispondere di una violenta rapina perpetrata ai danni di un 18enne di origini bulgare del
luogo, che nell’occasione ha riportato 7 giorni di prognosi per contusioni multiple. I militari dell’Arma
hanno chiarito che all’origine dell’episodio vi è la relazione sentimentale
intrattenuta da una ragazza italiana
del luogo, estranea alla vicenda, con
un 16enne di origini marocchine. Durante una telefonata tra i due, il ragazzo ha udito la voce della vittima,
un amico della giovane, e ha chiesto di potergli parlare. Ne è nata
un’accesa discussione, scaturita
dalla gelosia del minorenne, e i due
ragazzi si sono dati appuntamento
per chiarire la situazione. La vittima
è stata aggredita dai 5 che lo hanno
anche rapinato.
ZIBIDO SAN GIACOMO
Nasconde oltre un chilo
di droga in cassetta posta
Scoperto e denunciato dai Cc
Incensurato, separato e disoccupato, un 43enne spendeva però cifre
ingenti in paese, a Zibido San Giacomo. Un comportamento che ha
insospettito i carabinieri. I militari
hanno deciso di procedere al controllo dell’abitazione, a Zibido San
Giacomo, all’interno della quale hanno rinvenuto un primo modesto
quantitativo di 60 grammi di hashish. I militari hanno quindi controllato la cassetta delle lettere, stracolma di brochure pubblicitarie. Occultato dietro la corrispondenza, è emerso un panetto del peso di un chilo e duecento grammi della medesima sostanza, nonché due bilancini di precisione.
BUSTO ARSIZIO
21enne denunciato
per stalking su Facebook
all’ex fidanzata
Luigi Vassallo
Chiesti 4 anni e 8 mesi di carcere e il
sequestro ai fini della confisca di 65
mila euro, ritenuti profitto del reato
I carabinieri della Stazione di Busto
Arsizio hanno denunciato per
stalking e diffamazione, un 21enne
operaio bustocco incensurato. Il
giovane è accusato di aver messo in
atto tra gennaio e giugno scorsi
"reiterate condotte persecutorie"
nei confronti dell’ex fidanzata diciottenne, che esasperata aveva
sporto denuncia. Nel dare la notizia,
l’Arma ha spiegato che, tra i continui interventi diffamatori, ci sarebbero anche quelli compiti sulla pagina Facebook della vittima Tantoché la diciottenne è stata costretta
a chiudere il proprio profilo.
Riforma del processo tributario, convegno con l’ex
ministro Fantozzi
www.cronachemaceratesi.it/2016/06/30/riforma-del-processo-tributario-convegno-con-lex-ministrofantozzi/827943/
Augusto Fantozzi
La riforma del processo tributario, convegno a Camerino. Domani nel palazzo ducale, dalle 9,30,
saranno molti gli esperti presenti all’iniziativa promossa dall’università di Camerino, dall’Ordine
dei commercialisti e dall’Ordine degli avvocati di Macerata. Le conclusioni del convegno
saranno tratte dall’ex ministro delle Finanze ed ex commissario straordinario di Alitalia,
Augusto Fantozzi. Dopo i saluti del rettore di Unicam Flavio Corradini, del direttore della scuola di
giurisprudenza Antonio Flamini, del presidente del consiglio di giustizia tributaria, Mario Cavallaro, del
presidente dell’Ordine degli avvocati Stefano Massimiliano Ghio e del presidente dell’Ordine dei
commercialisti Giorgio Piergiacomi, sarà la volta degli interventi, coordinati da Andrea Fedele,
dell’università telematica UniTelma Sapienza. Gli interventi saranno di docenti di vari atenei di tutta
Italia: Pasquale Russo (università di Firenze), Maria Pia Gasperini (università di Camerino), Franco
Paparella (Università di Lecce), Giuseppe Tinelli (Università di RomaTre), Giovanni Arieta (Università di
Camerino), Roberto Esposito (Università di Camerino), Guglielmo Fransoni (Università di Foggia),
D’Ayala Valva (università dell’Aquila). Infine l’avvocato Maria Abbatantuoni parlerà delle spese della
lite.
VIII
M EZ ZO G I O RNOECO NO M IA
LUNEDÌ 4 LUGLIO 2016
MERCATI & PROFESSIONI
Storie, temi
e personaggi
Brindisi: forum Cetma sulla Cina
Il Consorzio Cetma ed Alea di Brindisi ha
organizzato, il 6 luglio, il forum sul tema
«Nuovi mercati per l’innovazione tecnologica delle imprese pugliesi: opportunità di investimenti in Cina». L’evento si
svolgerà presso il Salone Assemblea di
Confindustria Brindisi, dalle 9.30.
Confcommercio: formazione a Napoli
Formazione e aggiornamento per superare la crisi economica. È la ricetta di
Confcommercio Napoli, guidata da Pietro Russo (foto), che ha presentato la
stagione 2016/2017 dell’Accademia
Gastronomi Fida-Confcommercio, Le
attività termineranno il 20 giugno 2017.
Heineken: ridotte Co2 a Massafra
Dal 2010 Heineken ha più che dimezzato
nei suoi quattro stabilimenti, tra cui quello
di Massafra (Taranto), le emissioni di Co2
in produzione (-55%), ridotto di oltre un
terzo i consumi d’acqua nei birrifici (-36%
rispetto al 2010), utilizzato il 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili certificate.
Il futuro Nel corso del dibattito è stata in modo particolare analizzata la figura del curatore fallimentare che gestirà le crisi delle imprese
Commercialisti Cambia il rapporto con le aziende
Forum ad Ischia tenuto dall’Ordine sulla formazione dei nuovi iscritti. Moretta: «Tutela per chi inizia questo lavoro»
C
ommercialisti sempre più
vicini alle aziende e tutelati grazie alla formazione: l’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili di Napoli e provincia sta
promuovendo occasioni di approfondimento, l’ultima ad Ischia sul
tema «L’evoluzione dello stato di
insolvenza e della crisi». Due
giorni di convegno in cui giudici
delle sezioni fallimentari dei tribunali di varie regioni italiane e
commercialisti hanno messo in
luce le novità sulla materia, come
la gestione dell’insolvenza fuori
dai tribunali, e il ruolo importante che possono svolgere i commercialisti per aiutare le imprese
ad individuare le criticità prima
che sia troppo tardi.
«Il nostro compito - afferma
Vincenzo Moretta, presidente
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di
Napoli - è gestire questo cambiamento che riguarda da vicino la
figura del curatore fallimentare,
che diventerà curatore della crisi
di impresa. È importante in que-
Il personaggio
Nella foto sopra
Vincenzo Moretta,
presidente
dell’Ordine
dei dottori
commercialisti
ed esperti contabili
Lucio Di Nosse:
«Smobilizzare
tutti i crediti
delle procedure
concorsuali»
Cambio di poltrone
Terziario donna,
confermata Di Dio
Rinnovato il consiglio direttivo del gruppo Terziario
donna di Confcommercio
Palermo che rappresenta
anche le professioniste e il
mondo delle partite Iva.
Confermate la presidente
Patrizia Di Dio, che è anche
presidente nazionale del
Terziario donna di Confcommercio, la vicepresidente vicaria Rosanna Montalto, e una delle due vice,
Margherita Tomasello, l’altra è Concetta Giallombardo, avvocato. Del consiglio
fanno parte inoltre Giovanna Analdi, Stefania Baio, Daniela Cocco, Caterina Di
Chiara e Rosi De Simone.
Forum famiglie,
confermata Carli
Lodovica Carli è stata
confermata presidente regionale del Forum delle Associazioni familiari di Puglia
per i prossimi tre anni dall’assemblea
dei soci riunita a Bari.
Eletto il
nuovo direttivo, composto da: MaClaudio
ria Altieri
Bisio
(Agesc),
Roberto Lorusso (Anfn), Angela di Girolamo (Associazione Famiglia per Tutti), Giusita Leonetti (Mcl), Carmela Coppola (Fimmg), Emanuela
Zucchetta (Il Melograno),
Maria Laura Basso (Ugci).
Magistratura,
i premi Ambrosio
Sono Alessandro De Santis e Rosa Anna Capozzi i
vincitori del Premio di ma-
Renato Rordorf:
«Gli imprenditori
non aspettino
alla fine
per evitare il crac»
st’ottica muoversi su vari aspetti
che riguardano procedure di allerta e di valutazione preventiva
che possano portare a uno stato
di salvataggio dell’azienda.
L’obiettivo del nostro Ordine continua Moretta - è curare la formazione dei giovani iscritti in
questa materia, perché rappresenta una forma di tutela per chi
inizia ad intraprendere la professione di dottore commercialista e
permette un’evidente specializzazione».
Altro importante argomento
che è emerso dal convegno è la
possibilità, alla luce degli attuali
strumenti normativi, di smobilizzare tutti i crediti delle procedure
esecutive e concorsuali che, anziché giacere nelle aule giudiziarie,
potrebbero essere reimmessi nel
circuito economico, a vantaggio
di tutti gli interlocutori. «Tenere
questi crediti bloccati non ha senso – ha dichiarato Lucio Di Nosse,
presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Napoli se risultano appetibili agli investitori di settore, in quanto il loro
smobilizzo consentirebbe l’incasso di somme utili a pagare i creditori. Oggi ci sono perplessità e
criticità di carattere processuale,
ma ciò non toglie che si possano
superare anche grazie all’unità
d’intenti tra la Sezione fallimentare del Tribunale di Napoli e
l’Ordine dei Dottori Commercialisti che da anni viaggiano in pie-
na sintonia». Al convegno ha introdotto i lavori Renato Rordorf,
presidente aggiunto della Corte di
Cassazione e presidente della
Commissione che si occupa della
riforma delle procedure concorsuali: «La riforma ha tre macro
obiettivi – ha evidenziato Rordorf
- Il primo è l’ammodernamento di
una legge fallimentare che risale
al 1942, il secondo è renderla più
organica, il terzo è colmare alcune
lacune anche per adeguarsi alla
normativa europea. Vogliamo far
sì che la crisi d’impresa venga intercettata più precocemente possibile, evitando che l’imprenditore metta la testa sotto la sabbia e
aspetti l’ultimo momento utile
per tentare di rimediare, finendo
poi in fallimento». L’incontro è
stato organizzato da Odcec Napoli e Cndcec col patrocinio di Consiglio notarile dei distretti riuniti
di Napoli, Torre Annunziata e Nola, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e Giustizia Tributaria – Consiglio di Presidenza.
LAURA COCOZZA
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La stanza dei bottoni
gistratura Aniello Ambrosio, intitolato alla memoria
del consigliere di Corte di
Cassazione nativo di San
Giuseppe Vesuviano e coordinato dal Comitato promotore rappresentato da Lilia
G i u gl i a n o
Ambrosio.
Sono stati
anche attribuiti Premi
alla carriera
al già presidente della
Maddalena Corte d’apCrippa
pello di Napoli Antonio Buonajuto, al già procuratore capo della Repubblica
Giovandomenico Lepore e
all’ex presidente del Tribunale di sorveglianza Carminantonio Esposito.
Ischia, Valeria Bruni
«attrice dell’anno»
È Valeria Bruni Tedeschi
l’«attrice dell’anno» all’Ischia Global Film & Music
Festival. La co-protagonista
de «La pazza gioia» di Paolo
Virzi l’Ischia Award è stata
insignita con Vittorio Storaro, Danny De Vito, Claudio
Bisio.
Siracusa, insignita
Maddalena Crippa
«Per la straordinaria capacità di interpretare con
grande intensità una figura
controversa e dalle mille
sfaccettature come Clitennestra»: è un passaggio della
motivazione con la quale la
commissione ha assegnato a
Maddalena Crippa, protagonista di «Elettra» per la regia di Gabriele Lavia, il premio Siracusa Stampa Teatro
2016.
ANGELO LOMONACO
[email protected]
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a cura di Emanuele Imperiali
Auto e assicurazioni,
Calabria resta in coda
Premio Rc: costo medio di 637 euro
I
lavori di realizzazione
degli ultimi dodici chilometri della strada statale
655 «Bradanica» saranno
realizzati dal consorzio Integra, subentrato nei rapporti
contrattuali con l’Anas alle
Cooperative Costruzioni, titolare dell’appalto del primo
tronco della Martella, a Matera.
***
Scendono i costi per assicurare le auto in Italia, ma i
risparmi ottenuti non riguardano gli automobilisti
calabresi. Emerge da una rilevazione dell’Osservatorio
di Facile.it e Assicurazione.it,
in base a un monitoraggio
relativo al trimestre marzomaggio 2016. Nella regione,
infatti, i premi Rc auto di
maggio hanno subito un aumento dello 0,78% a fronte
del calo medio nazionale del
3,26%. Il costo medio del
premio Rc auto in Calabria è
pari a 631,74 euro, un dato
che porta la regione al terzo
posto per esosità delle polizze dopo la Campania (828,75
euro) e la Puglia (636,61). La
media nazionale per i premi
automobilistici si attesta sui
507,18 euro.
***
Il vincitore della prima
edizione del premio Digithon, la maratona delle idee
digitali, è Aulab, un progetto
che stimola gli studenti ad
acquisire consapevolezza del
loro futuro attraverso un
percorso d’aula e una piattaforma online con particolare
attenzione a tre tematiche:
diffusione della cultura
scientifica, presa di coscienza da parte degli studenti del
proprio valore attraverso lo
sviluppo di un’idea imprenditoriale; realizzazione di
prototipi. Altri premi in palio
sono andati a Dammi la mano, che consente di accompagnare ed essere accompagnati dai propri cari in tem-
po reale su Google Maps tram i te l ’u s o d e l p ro p r i o
smartphone e Liberbook,
che fornisce agli studenti
universitari, tramite piattaforma web, una impostazione predefinita per la propria
tesi di laurea o di dottorato.
***
Volotea riparte da Palermo per Atene, mentre debutta la rotta alla volta di Creta e
si torna a volare verso Santorini. Ad oggi dal capoluogo
siciliano è possibile decollare verso 17 destinazioni, 7 in
Italia e 10 all’estero.
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Forum PA
04/07/2016
di Michele Gorga, avvocato
Giustizia digitale
Rinvio sofferto per il Processo Amministrativo Telematico: manca la cultura
manageriale nella Giustizia
Quello che non vede oggi la classe politica, più rivolta alla ricerca del consenso che all’analisi dei
problemi, è che il diritto amministrativo è in una fase di grande evoluzione e con esso è in grande
evoluzione lo stesso processo amministrativo. In questi giorni si sono levati domande volte a
chiedere uniche norme tecniche e applicativi comuni per tutti i tipi di processi telematici.
Il Diritto amministrativo vive un momento storico difficile. Considerato il luogo del bizantinismo,
delle complicazioni e della corruzione è molto criticato perché non funzionale alla “celerità” del
processo economico. Si è giunti persino a teorizzare l’abolizione dei TAR e del Consiglio di Stato,
che secondo alcuni Politici “legherebbero le gambe all’Italia” e che non è “possibile che i Tar
decidano su tutto dall’iscrizione all’asilo alla chiusura di un’ambasciata”.
Quello che non vede oggi la classe politica, più rivolta alla ricerca del consenso che all’analisi dei
problemi, e che dai sondaggi si fa dettare l’Agenda, è che il diritto amministrativo è in una fase
di grande evoluzione e con esso è in grande evoluzione lo stesso processo amministrativo.
Nella genesi del diritto e della giurisdizione, il processo amministrativo aveva lo scopo di
preservare gli atti del sovrano, dai giudici del diritto comune, ossia dal potere giurisdizionale, uno
dei tre poteri fondamentali dello Stato. In un solo secolo il diritto amministrativo ha invertito la
rotta è oggi si configura come ultimo momento di difesa del del cittadino, quindi della
sovranità del popolo, nei confronti degli abusi da parte della pubblica amministrazione e dei
pubblici poteri.
L’attuale metodo di selezione dell’ establishment, ossia dell’ insieme, largamente minoritario, dei
detentori del potere economico, politico e burocratico tutto rivolto a mantenere lo Status-quo, la
spinta all’innovazione può avvenire solo dall’interpretazione costituzionalmente orientata dei diritti
individuali e collettivi da parte della giurisdizione ordinaria e amministrativa.
Nel settore giudiziario da più parti, in questi giorni, si sono levati domande volte a chiedere
uniche norme tecniche e applicativi comuni per tutti i tipi di processi telematici: civile,
amministrativo, tributario, contabile. Di contro la politica e l’amministrazione, per la specialità
del diritto e del processo amministrativo, hanno imposto specifiche norme, anche per la modalità
telematica, anche a sperimentazione conclusa, a seguito del DPCM 16 febbraio 2016, n. 40, i cui
risultati sono ignoti ma che appaiono avere avuto tutti i vizi e le storture della fase di
sperimentazione che si ebbero con il PCT.
Cosi non più dal 1 luglio 2016, ma dal 1 gennaio 2017, il Sistema Informativo della Giustizia
Amministrativa, ossia l’insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali la giustizia
amministrativa tratta in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure
riguardanti lo svolgimento dell’attività processuale, analogamente a quelle che sono i modi di
funzionare del Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale, del Processo Civile
Telematico, dovrebbe consentire agli avvocati amministrativisti di supportare, con le loro dotazioni
tecniche, e spese, il PAT così come avvenne, ed è, per gli avvocati civilisti per il PCT.
A chi giova un processo telematico siffatto? Quali le cause e le ragioni delle scelte e perché?
Per rispondere al primo quesito, da più parti, è stato sostenuto che a differenza del suo gemello
SICID, il SIGA beneficia di alcune peculiarità date dall’esperienza maturata nel campo del Diritto
Amministrativo negli ultimi anni e che ha fatto tesoro dell’esperienza maturata per il PCT. Se è
così, allora perché non è stata adottata l’architettura del PCT, con le poche varianti necessarie per il
Processo amministrativo telematico, capitalizzando il relativo know-how.
Rispondere al secondo dei quesiti posti, è utile per capire anche le ragioni della non risposta del
primo. Basta frequentare, con spirito critico e senza interesse specifico, se non quello di cittadinocontribuente, una Pubblica Amministrazione qualsiasi o anche un ufficio giudiziario. Nella prima,
specie se amministrazione, azienda, ente, partecipata del governo, regna la “visione” del manager
di turno miracolato dalla Politica costantemente smarrito nella necessità di capitalizzare qualcosa
per la sua “carriera”, che dal fare qualcosa di utile per la collettività, perché consapevole che la
giostra gira e potrebbe arrivare ben presto “il signore si scende”. Allo stesso si associa, di solito, il
codazzo di una pletora di “dirigenti” stanchi e inconcludenti il cui far niente preserva da ogni
responsabilità dal fare ”qualcosa”.
Negli uffici giudiziari, invece, la musica è diversa. Alla bravura tecnico-giuridica dei giudicidirigenti, di solito si accompagna una triste iattura quella che la prima è troppo spesso inversamente
proporzionale alla loro capacità di “condurre” organizzare e far funzionare un ufficio.
La soluzione prima che nell’ITC, nella giustizia e nell’amministrazione, è tutta nella mancanza di
capacità manageriale. Ecco perché bisognerebbe attuare la previsione della riforma Madia del
manager per la transizione al Digitale mettendo in cantiere procedure davvero trasparenti e non
come quelle che fino ad oggi sono state utilizzate che non hanno prodotto buoni risultati.
LETTERE E COMMENTI 19
Domenica 3 luglio 2016
DE TOMASO
Un nuovo Sessantotto
>> CONTINUA DALLA PRIMA
M
a si preferisce glissare. Eppure due terzi degli inglesi
chiamati il 23 giugno alle
urne sapevano poco o punto
della stessa Unione Europea, delle conseguenze connesse all’abbandono inglese, e delle prospettive tutt’altro che rassicuranti in caso di rottura tra Londra e
Bruxelles. È davvero probante, davvero
democratica, una decisione presa da una
(risicata) maggioranza di elettori disinformati o non-informati? Bah.
A parziale giustificazione di cotanta
ignoranza, e indifferenza, sull’Europa, va
sottolineata, comunque, una verità grande come una montagna: le classi dirigenti
comunitarie e nazionali si fanno apprezzare (si fa per dire) come difensori
facili all’autogol all’ultimo minuto. La
caduta del saggio di reputazione dell’Europa deriva dalla modestia politico-culturale delle classi dirigenti europee, a
Bruxelles e nei singoli Stati.
Se il popolo è così maldisposto o neghittoso verso l’Unione non è solo perché
l’euro non si è rivelato un affare, o perché
la burocrazia europea è più ingorda di
una tigre affamata, ma soprattutto perché le odierne élites delle nazioni continentali posseggono il medesimo carisma di una comparsa cinematografica.
Le nomenklature nazionali sono affollate
di visi pallidi nei confronti dell’Europa.
Ripetono stancamente gli atti di fede
verso l’Unione, ma sono le prime a non
credere in quello che dicono. Logico che
l’Unione perda fascino. Se poi lo spettacolo dei vari governanti è meno edificante della condotta di una scolaresca
affollata di bulli, c’è poco da aggiungere.
La disaffezione verso la cosa pubblica, la
diffidenza verso le istituzioni e la reazione anti-politica cresceranno senza
pause.
Angela Merkel sembra un gigante oggi.
Ma rispetto al suo pigmalione (Helmut
Kohl) fa la figura della maestrina poco
seguita dagli scolari. Francois Hollande
guida una potenza militare oltre che
politica, ma rispetto a un Francois Mitterrand (1916-1996) fa la figura di un
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
di CARLO CIMINIELLO
Liquidazione
non «automatica»
L’
attività di liquidazione automatica conseguente ad
anomalie delle dichiarazioni fiscali presentate (art.
36-bis d.p.r. 600/73 e 54-bis dpr 633/72) è illegittima se
non riguarda errori formali e/o di calcolo commessi
dal contribuente. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate va condannata alle spese ove abbia utilizzato impropriamente tale metodologia di rettifica, anche in ipotesi che richiedono «accertamenti in punto di fatto o di diritto». Nel caso in esame è stato
annullato, in quanto illegittimo, il ruolo/cartella di pagamento
emesso con cui venivano recuperate maggiori imposte dovute al
disconoscimento delle perdite derivanti da una operazione di
scissione e regolarmente indicate in dichiarazione.
Lo ha correttamente stabilito, con ampia motivazione, la
Commissione Tributaria Provinciale di Bari con la recente
sentenza n. 218/2016 (pres. D. Durante; Rel.: R.S. Sfrecola; Giud.:
M.G. Marchitelli).
GLI EREDI La cancelliera Merkel con il presidente francese Hollande
uomo della strada capitato lì, all’Eliseo,
per caso. Per non parlare di David Cameron che, con Winston Churchill
(1874-1965) e Margareth Thatcher
(1925-2013), condivide solo la tessera del
partito conservatore. E Matteo Renzi?
Anche in Italia la linea sull’Europa oscilla come un cipresso aggredito dal vento.
Per cui si passa dall’accettazione acritica
di una decisione alla contestazione rabbiosa della medesima. Più che comprensibile a questo punto l’ondeggiare delle
convinzioni, il passaggio dall’europeismo acritico all’anti-europeismo istintivo.
Le classi dirigenti hanno il dovere di
dare una prospettiva all’opinione pubblica. Hanno il dovere di prendersi le
dovute responsabilità. Invece, chi governa tende a barcamenarsi, a sondare
gli umori, a evitare passi falsi. Eppure
nulla come la politica estera, tornata
prepotentemente in cima ai palinsesti
informativi, distingue e caratterizza un
ceto di governo. Nulla come la politica
estera illustra le posizioni in campo, gli
interessi in gioco, le soluzioni in pista.
I grandi leader occidentali, in passato,
diventavano tali nella superpalestra della
politica estera. Oggi, invece, nonostante
le emergenze internazionali, premier e
presidenti tendono a concentrarsi sulla
gestione della politica interna, sottraendo all’elettorato preziosi elementi, utili
per capire cosa siano, oggi, l’Europa e il
mondo. In soldoni: sia pure indirettamente sono le élites politiche e le piramidi culturali gli alleati più importanti
del populismo di nuova generazione (internettiana), che si batte contro tutto e
tutti, evocando involontariamente slogan, tic, miti e pratiche del Sessantotto.
Un Movimento che, a sorpresa, sta rinascendo - riattualizzato forse a sua
insaputa - nelle istituzioni, come dimostrano gli atteggiamenti e gli obiettivi
di numerose formazioni anti-sistema, fra
cui quella fondata da Beppe Grillo.
Giuseppe De Tomaso
detomaso@gazzettamezzog
CASTELLANETA
La strana coincidenza
>> CONTINUA DALLA PRIMA
deve mettere in campo, le azioni effettive che devono garantire il
rispetto dei diritti umani e la rule of law. La risoluzione ingloba
ittadini occidentali inerti la maggior parte delle 20 anche il Piano di azione del segretario generale dell’Onu, Ban
vittime della nuova strage riconducibile al terrorismo Ki-moon, per prevenire l’estremismo violento ed è articolata su
di matrice islamica. L’Italia paga il tributo più alto. Tra quattro pilastri. Alla risoluzione è allegato il Piano di azione che
le vittime, ben nove, erano italiane. La conferma è mette in primo piano la necessità di intervenire e risolvere i
arrivata ieri mattina dalla Farnesina. E, come ogni sera, c’erano conflitti ancora aperti e gli interventi per tracciare le fonti di
tanti connazionali nel ristorante «Hotel Artisan Bakery», nel finanziamento ai terroristi. E punire gli Stati che siedono in
distretto di Guishan, a due passi dall’ambasciata italiana, a organismi internazionali e, da un lato, votano le risoluzioni e con
l’altra mano passano denaro e armi ai
Dacca, la capitale del Bangladesh già da
terroristi dell’Isis.
tempo colpita da atti terroristici e da
Centrale, nella nuova Strategia, l’utiazioni di integralisti islamici. Proprio a
lizzo di internet per fronteggiare la
Dacca era stato ucciso, nel 2015, il
diffusione del terrorismo.
cooperante italiano Cesare Tavella.
Intanto, però, la recrudescenza del
Il marchio di fabbrica dell’Isis è eviterrorismo continua. L’attacco di Dacca
dente nelle modalità dell’assalto, nella
segue di pochi giorni quello all’aescelta delle vittime e nella crudeltà
roporto internazionale di Istanbul avdella realizzazione. Oggetto sempre gli
venuto il 28 giugno, con circa 40 moroccidentali. E se le capitali europee e le
ti.
città Usa sono blindate, con maggiori
L’Unione europea, dal canto suo,
ostacoli per i terroristi che progettano
all’indomani della Brexit, ha approvato
attacchi, l’Isis, che perde terreno in Iraq
nel corso del Consiglio europeo del 29
e in Siria, non rinuncia a spargere
giugno, la nuova Global Strategy per la
morte e terrore. E lo fa ovunque nel
politica estera e di sicurezza, voluta
mondo.
dall’Alto rappresentante per gli affari
Resta da capire se la circostanza che
esteri e la politica di sicurezza, Federica
siano stati colpiti soprattutto italiani
Mogherini. Al centro della strategia la
sia una scelta precisa dell’Isis o un
lotta alle minacce terroristiche sia sul
evento puramente casuale, dovuto al
suolo europeo sia extra Ue. E tra le
fatto che quel locale è frequentato da
misure proposte, nel segno dell’unità
connazionali presenti nella zona per DACCA Grande dispiegamento di forze
nella reazione, una più ampia conlavoro.
Certo, la strage è arrivata due giorni dopo l’elezione dell’Italia divisione di informazioni e di attività di intelligence, con strua membro non permanente del Consiglio di sicurezza per il 2017, menti innovativi messi in campo anche per fronteggiare il
seggio che nel 2018 Roma cederà ai Paesi Bassi. E, proprio mentre reclutamento dei terroristi via web. Da arginare, come evil’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvava la quinta denziato nel meeting del 24 giugno di Eurojust, l’agenzia Ue sulla
revisione, il 1° luglio, della Strategia Globale per la lotta al cooperazione giudiziaria penale, il fenomeno dei foreign fiterrorismo, adottata l’8 settembre 2006 e oggetto di revisione ghters.
Rimane però ancora in stallo l’adozione di una Convenzione
costante. Tra i punti strategici individuati dall’Assemblea generale che ha adottato la risoluzione per consensus, segno della globale sul terrorismo internazionale, un testo quadro necessario
comune volontà della comunità internazionale di combattere il per superare gli approcci settoriali nella lotta a chi semina morte
terrorismo, l’individuazione delle cause che portano al ter- e orrore.
rorismo, le misure preventive che la comunità internazionale
Marina Castellaneta
C
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwMy0wNy0yMDE2IyMjMjAxNi0wNy0wNFQxMjo1NToxMVojIyNWRVI=
LA VICENDA -Una società a responsabilità limitata riceveva
un «avviso bonario» ai sensi dell’art. 36-bis del dpr 600/73
mediante il quale l’Agenzia delle Entrate disconosceva l’utilizzo
delle perdite fiscali attribuite a seguito di scissione e derivanti
da un consolidato fiscale. La società contribuente presentava
quindi istanza di annullamento in autotutela, rappresentando
in primis la correttezza formale della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, la contribuente dimostrava, nel merito, la fondatezza e
la conseguente scomputabilità delle perdite dal reddito fiscale
dichiarato.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, disattendeva l’istanza di
autoannullamento dell’avviso bonario -che è bene rammentare
secondo il Fisco è atto non impugnabile- e procedeva all’iscrizione a ruolo degli importi ivi indicati. Conseguentemente veniva emessa cartella di pagamento dall’Agente della riscossione
«Equitalia» nei confronti della società, che si vedeva costretta
ad adire i giudici tributari per far valere le proprie ragioni.
Con il ricorso introduttivo la società eccepiva, tra le altre,
l’illegittimità della pretesa impositiva per violazione e falsa
applicazione degli artt. 36-bis Dpr 600/73 e 54-bis dpr 633/72,
nonché la violazione dei principi di affidamento e buona fede di
cui all’art. 10 L. 212/00. Chiedendo la condanna alle spese
dell’Ente impositore nonché il risarcimento del danno per lite
temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
LA SENTENZA - La Commissione Tributaria Provinciale di
Bari ha accolto il ricorso annullando l’iscrizione a ruolo/cartella di pagamento e condannando l’ufficio alle spese processuali.
In relazione al primo motivo di ricorso, mediante il quale la
contribuente ha contestato la diretta emissione del ruolo, in
luogo del preventivo avviso di accertamento, il Collegio ha
rilevato che la disposizione di cui all’art. 36-bis dpr 600/73
«avendo natura eccezionale, non tollera “applicazioni estensive”
ad ipotesi diverse da quelle indicate dalla norma stessa che
sono: errore materiale o di calcolo». In buona sostanza, secondo
i giudici tributari, la diretta iscrizione a ruolo della maggiore
imposta «può evitare l’attività di rettifica, solo quando il dovuto
sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare sulla base dei dati forniti dal contribuente,
ovvero consegua ad una mera correzione di errori materiali o
di calcolo». Diversamente, invece, quando si appalesa la necessità di effettuare verifiche o valutazioni giuridiche, l’iscrizione della maggiore imposta «cede il passo alla previa emissione di un motivato avviso di accertamento».
Inquadrata quindi la normativa, i giudici baresi, passando
alla fattispecie concreta, hanno ritenuto che «l’Ufficio abbia
errato ad applicare la disposizioni dell’art. 36-bis prefato in
presenza di una dichiarazione che necessitava di un “preventivo
riconoscimento giuridico delle perdite in essa riportate”».
Per questi motivi la CTP ha accolto il ricorso ed ha annullato
la cartella/iscrizione a ruolo condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento di 5 mila euro oltre Iva e Cap come per
legge.
CONCLUSIONI -Le dichiarazioni dei redditi sono sottoposte
ad un «controllo automatizzato» al fine di verificare che i dati in
esse contenuti siano corretti e che i versamenti siano effettuati
esattamente e nei termini previsti. Tale attività si interpone,
nello schema di applicazione dell’imposta, tra la fase di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente e quella di accertamento da parte dell’Amministrazione. I1 dato normativo è contenuto negli artt. 36-bis del DPR 600/73 ai fini delle
imposte dirette ovvero nell’art. 54-bis del DPR 633/72 ai fini
dell’IVA. La «liquidazione automatica» non comporta quindi
valutazioni di merito, in quanto è strumentale alla verifica
dell’esattezza «numerica» dei risultati della dichiarazione e/o
relativi versamenti delle imposte. Difatti, secondo il dettato
normativo, il controllo è effettuato esclusivamente «sulla base
dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria». Inoltre, tale attività è tassativamente circoscritta alle
ipotesi contemplate dall’art. 36-bis del DPR 600/73 e come ampiamente rilevato dai giudici, nella circostanza, non è consentita l’interpretazione analogica (o estensiva) delle fattispecie
elencate. Appare evidente che detto strumento può applicarsi
laddove la maggiore imposta scaturisca «ictu oculi» da errori
formali del contribuente.
In conclusione, in sede di controllo automatizzato, nessuna
valutazione è possibile per il fisco in ordine alla correttezza del
reddito dichiarato o di eventuali costi dedotti o detratti. Ne
consegue che mediante avviso bonario non può essere disconosciuta la scomputabilità delle perdite correttamente indicate
in dichiarazione.
PUGLIA E BASILICATA 9
Lunedì 4 luglio 2016
SANITÀ IN PUGLIA
IL PIANO OSPEDALIERO
L’EMERGENZA ESTIVA
Si temono ripercussioni nei territori ad
alto flusso turistico dopo i declassamenti
dei nosocomi e la revisione dei «118»
Il riordino va avanti
ma è caos nelle corsie
Da Lecce a Taranto, gli allarmi su accorpamenti e pronto soccorso
l Dopo l’ok del ministero al
piano di riordino predisposto dalla Regione, vanno avanti gli accorpamenti delle specialità e la
conseguente riduzione dei reparti
negli ospedali «declassati», ma
l’arrivo della stagione estiva (con
il relativo aumento della domanda di salute) e gli organici ancora
sottodimensionati (con turni
«blindati» dall’applicazione delle
direttive Ue), da molti territori arriva il grido d’allarme. A farsene
portavoce sono, trasversalmente,
i consiglieri regionali, in attesa
che la giunta vari nei prossimi
giorni anche la centralizzazione
degli acquisti nella farmaceutica
(nota dolente nei costi del servizio
sanitario regionale).
«Pensare di chiudere i Punti di
primo intervento per risolvere il
problema della carenza di medici
del Pronto soccorso del Vito Fazi
di Lecce - dicono i Cinque Stelle - è
una proposta poco ragionata e poco idonea. Ipotizzare, infatti, di
sostituire i preziosi presidi sanitari sul territorio con le autoambulanze del 118 significa non rendersi conto della situazione.
Quando si parla di organizzazione
del Sistema delle Emergenze-Urgenze - dice Mario Conca - bisognerebbe essere meno “drastici” e più “elastici” perché le possibili e facili soluzioni (come ad
esempio la chiusura dei punti di
primo intervento), spesso sono
più demagogiche che ipotizzabili
nella realtà». E sul Salento si concentra anche l’attenzione del Pd.
Ernesto Abbaterusso, che punta
l’indice sul «quadro delle disfunzioni dei reparti di cardiologia ed
emodinamica che si scaricano sui
pazienti e sugli stessi operatori».
In una lettera aperta al presidente
della Regione, Emiliano, sottolinea «la delicatezza delle patologie
interessate. Il reparto cardiologia-Utic del Fazzi è la struttura di
riferimento della provincia di
Lecce e, per alcuni servizi, anche
di altre province; c’è la sala di
terapia intensiva (con pazienti
sempre in soprannumero), è presente un laboratorio di elettrostimolazione ed elettrofisiologia per
l’ablazione della fibrillazione
atriale, ci sono 20 posti per la degenza, si effettua il servizio ambulatoriale, e i relativi esami, sia
per i pazienti del Fazzi che per
l’esterno. L’importanza e la delicatezza del reparto di cardiologia
di riferimento per il Salento dovrebbe spingere tutti, a cominciare dalla direzione della Asl, a non
liquidare i problemi ripetutamente sollevati con atteggiamenti burocratici e senza dare mai riscontro alle questioni sollevate. Tocca
alla direzione della Asldi Lecce,
naturalmente, registrare i problemi esistenti e porvi rimedio. Ma sottolinea . i mesi e gli anni pas-
Primo intervento
FI: nell’Asl Bari
tornano a 24 ore
«L’operatività H24 dei
Punti di Primo Intervento
Territoriale nell’Asl di Bari
sarà attiva dall’11 luglio».
Lo rende noto il consigliere
regionale di Forza Italia,
Domenico Damascelli, a
seguito di un confronto col
dg della Asl, Montanaro.
«Parliamo dei PPIT di Bitonto, Casamassima, Castellana Grotte, Conversano,
Giovinazzo, Rutigliano e
Santeramo. I nuovi medici
reclutati con gli ultimi avvisi
pubblici prenderanno servizio e nel frattempo, si procederà al potenziamento
delle unità infermieristiche,
che erano state ridotte».
sano senza che accada nulla».
«Da Gennaio il distretto del Sud
salento, da Ugento a Tricase, è
senza ecografo. Le repubbliche
centroafricane - attacca Andrea
Caroppo, capogruppo di FI - sono
più organizzate della Asl di Lecce
e della Regione Puglia. Ho denunciato la vicenda più volte, ho interrogato il presidente-assessore
e ricevuto in risposta rassicurazioni formali (oltre un mese fa)».
Eppure, aggiunge, «in quella che
nella propaganda di Emiliano doveva essere "La Casa della Salute
di Gagliano" ho trovato un luogo
spettrale ancora privo di uno degli
strumenti diagnostici primari. E
ho registrato di persona la rabbia
dei cittadini e dei pazienti di uno
dei distretti geograficamente più
grandi del Salento, che peraltro
vede decuplicate le presenze nel
corso della stagione estiva».
Cessano il Pronto Soccorso,
nonché i reparti di Ginecologia ed
Ostetricia, anche nell’Ospedale
«San Marco« di Grottaglie (Ta).
«Ma problemi - denuncia Marco
Galante (M5S) - si registrano anche al “Moscati” di Taranto, che
mira al superamento delle criticità assistenziali estive dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto.
Sembra assurdo tentare di sopperire a mancanze derivanti da
anni di mala gestione della sanità
pubblica, riducendo ancor di più
il servizio sanitario a livello territoriale». Diventa ospedale «di
base» anche quello di Manfredonia (Fg). E Giandiego Gatta, vicepresidente del Consiglio (FI), si
dice rassicurato dal fatto che nel
piano di riordino «si prevede il
mantenimento del punto di emergenza-urgenza con la presenza del
Pronto Soccorso. Tuttavia, preoccupa il “condizionale”: da Roma il
governo nazionale potrebbe chiedere alla Regione ulteriori tagli?».
INCERTEZZA Ospedali ancora alla prova del nuovo piano di riordino
I CONTENZIOSI NELLE PROVINCE
Commissioni tributarie, in calo
i ricorsi pendenti nel 2015
Confartigianato: ma serve una semplificazione fiscale e normativa
l Diminuiscono i ricorsi pendenti nelle
commissioni tributarie provinciali della
Puglia, ma aumentano nella commissione
regionale. È quanto emerge dalla quarta
indagine sul contenzioso tributario, realizzata dal Centro Studi di Confartigianato
Imprese Puglia. In particolare, nella commissione provinciale di Bari risultano ancora pendenti 4.987 ricorsi, in quella di
Brindisi 1.032, in quella di Foggia 6.025, in
quella di Lecce 5.923
e in quella di Taranto 2.976. Per un totale
di 20.943 istanze.
Guardando all’ente
impositore,
ben
10.613 contestazioni
(pari al 50,7 per cento)
riguardano
l’Agenzia delle entrate, 1.240 (pari al 5,9
per cento) quelle presentate
contro
CONFARTIGIANATO F. Sgherza
l’Agenzia del territorio, 375 (pari all’1,8 per cento) contro l’Agenzia delle dogane e monopoli, 2.504 (pari al 12
per cento) contro Equitalia, 4.398 (pari al 21
per cento) contro enti locali e 1.813 (pari
all’8,7 per cento) Nel corso del 2015, nelle
commissioni provinciali della Puglia, sono
stati definiti 16.760 ricorsi. Le istanze dei
contribuenti sono state accolte nel 36,5 per
cento dei casi (6.120 sentenze). Nel 40 per
cento dei casi (6.702 controversie), l’esito è
stato favorevole all’ufficio. Un giudizio intermedio è stato emesso per 1.948 ricorsi
(pari al 11,6 per cento). Irrilevanti le con-
ciliazioni e gli «altri esiti», come il condono.
A Bari occorrono 468 giorni per definire un
ricorso. A Brindisi ce ne vogliono più di 536,
a Foggia 1.088, a Lecce 955 e a Taranto 731.
Un ricorso, infatti, può essere discusso in
una o più udienze. Riguardo al contenzioso
in commissione tributaria regionale, i ricorsi pendenti sono 17.253. Nel corso del
2015 ne sono pervenuti 7.433 e ne sono stati
definiti 3.118, cioè 4.315 pratiche in più in
attesa di sentenza.
«L’elaborazione del nostro centro studi –
spiega Francesco Sgherza, presidente di
Confartigianato Imprese Puglia – ben rappresenta l’elevato tasso di conflittualità che
connota la materia tributaria nella nostra
regione. Colpisce, in particolare, il dato relativo agli esiti dei ricorsi, quasi equamente ripartiti tra favorevoli ai contribuenti e
favorevoli agli uffici. Ciò a sottolineare un
problema che permea tutto il nostro sistema giudiziario, ossia quello dell’incertezza del diritto e della sua applicazione. La
normativa fiscale, in particolare, si presenta confusa, stratificata, estremamente
complessa da interpretare sia per i contribuenti che per chi cura gli accertamenti.
Molto spesso gli errori vengono commessi
in buona fede, ma far valere le proprie
ragioni porta via tempo e denaro, probabilmente più denaro di quello che si riesce a
recuperare in caso di vittoria e questo è un
problema molto sentito dagli artigiani. È
più che mai necessario non solo procedere
alla riduzione della pressione fiscale, ma
anche a ricalibrare il sistema legislativo
italiano nell’ottica della semplificazione».
IL CAPOGRUPPO DEI FITTIANI LANCIA L’ALLARME: DOPO UN ANNO DI GOVERNO EMILIANO, PUGLIA IN BALIA DELLE ONDE
LA LETTERA IL PUGLIESE IN PRIMA FILA NEL SOSTEGNO AL PREMIER
Zullo (Cor): bene la manifestazione dei sindacati il 5 luglio, sanità al tracollo
Lacarra e i segretari Pd del Sud
«Con Renzi l’economia riparte»
l «Sono anni che insistiamo senza
sosta su un dato allarmante: i pugliesi
rinunciano a curarsi perché nella
nostra Regione il diritto alla salute è
diventato un lusso. Una situazione
anomala a cui non ci abitueremo e
non vogliamo abituarci, normalizzandola. Per questo, apprendiamo con
favore della mobilitazione prevista
per il 5 luglio per dar voce al disagio
dei circa 100 mila anziani pugliesi che
non possono più permettersi le cure
necessarie». Così il capogruppo dei
Conservatori e Riformisti, Ignazio
Zullo, annuncia il sostegno alla manifestazione dei pensionati Cgil, Cisl e
Uil.
«Ticket, tasse e balzelli insostenibili – prosegue - che sbarrano l'accesso all'assistenza sanitaria proprio
per le fasce più deboli della società. Ed
in questa galassia di pagamenti richiesti al cittadino-contribuente, si
continua a sperperare denaro pubblico per il solito e inaccettabile clientelismo. Apprezziamo moltissimo lo
attraverso atti concreti».
l «I recenti dati diffusi da Istat e
Secondo gli esponenti dem, con quelSvimez ci disegnano un Sud in ripresa,
lo pugliese che sembra così prendere le
segnali incoraggianti per l’economia
distanze dalle polemiche tra il goverdel Mezzogiorno». È quanto affermano
natore pugliese Emiliano e il presideni segretari regionali del Pd Ernesto Mate del Consiglio, la ripartenza si deve
gorno (Calabria), Assunta Tartaglioanche «alle scelte strategiche operate
ne(Campania), Marco Lacarra (Puglia),
dal Governo guidato dal premier, e seMarco Rapino (Abruzzo), Micaela Fagretario nazionale del
nelli (Molise). «Le prime
Pd Matteo Renzi, che ha
stime certificano infatti
scelto di puntare su
alcuni importanti noviprovvedimenti lungimità: il 2015 è stato un anno
ranti come quelli che
di inversione di tendenhanno determinato il
za per il Mezzogiorno, il
sostegno dei redditi alle
primo in cui si è di fatto
fasce deboli e il rilancio
arrestata la recessione,
degli investimenti pube il Pil dell’area è creblici. Un risultato incosciuto dell’1% contro lo
raggiante, quindi, che ci
0,7% del resto del Paese. PD Marco Lacarra
sprona ad andare avanti
Possiamo parlare di una
sulla via delle riforme e del rinnovavera e propria ripartenza che non è
mento. Il Pd, chiamato alla responsafrutto di un caso fortuito - dicono i sebilità per il ruolo centrale che assume
geretari regionale del Pd meridionale nel Governo, saprà fare da traino sui
ma delle scelte politiche ed economiche
territori lavorando con determinaziodel Governo nazionale che ha saputo
ne».
dare corpo al rilancio e al cambiamento
«Centomila pugliesi ormai senza cure»
sforzo dei sindacati scevri da ogni dove ha vinto il pressappochismo, non
consociativismo e di chi ha ancora il ha dato alcuna risposta ai problemi
coraggio e la forza di lottare. Ben della Regione, dalla tassazione alla
vengano queste manifestazioni - ag- sanità». «Dopo i disastri di Vendola,
giunge Zullo - perché solo facendo gran parte dei quali compiuti per
squadra e restando uniti riusciremo radicalismo ideologico - prosegue - ci
ad incidere su chi vorrebbe farci saremmo aspettati un cambiamento
assuefare all'anormalità di richiedere netto da parte di Emiliano. Purtroppo,
lo abbiamo visto alla prenotazione per
l'opera solo nella lotta
una risonanza magnecon Renzi per mere
tica, in sospetto di tuambizioni personali.
more, ed ottenere l'apNel frattempo, restano
puntamento dopo due
irrisolti i nodi della
anni».
tassazione, della saniPiù in generale, ad
tà allo sbando, dei riun anno dall'inizio di
fiuti, dell'eccessiva buquesta
legislatura
rocrazia, dell'agricol«dobbiamo ammettertura e del lavoro. Semlo: Vendola ha sbaglia- COR Ignazio Zullo
bra un anno sabbatico
to su tantissimi fronti
e noi lo abbiamo sempre avversato, in cui la Puglia, la povera Puglia, ma il suo sguardo era rivolto al futuro conclude Zullo - naviga in acque ime aveva una visione. Emiliano, invece, pervie senza un capitano, scambiata
non ha un'idea di Puglia e di cosa fare ancora per un trampolino di lancio
per migliorare la vita dei cittadini. E politico dai leader locali del centroin questo anno desolante - dice Zullo - sinistra».
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TRANI CITTÀ I V
Martedì 5 luglio 2016
STAGIONE BALNEARE
UN MARE PER TUTTI
L’IMPEGNO
Guarriello: «Questo è uno dei primi,
importantissimi risultati del nostro
progetto solidale, “Lo sport è di tutti”»
«Baia del pescatore»
riecco la pedana
Ad occuparsi del ripristino a titolo gratuito l’associazione Orizzonti
NICO AURORA
l TRANI. Sono in corso di svolgimento i lavori di ripristino, a titolo
gratuito, della pedana di accesso al mare
per diversamente abili posizionata alla
Baia del pescatore, in piazza Marinai
d’Italia.
A darne annuncio i responsabili
dell’associazione Orizzonti, che aveva
chiesto ed ottenuto dal Comune l’autorizzazione a sostituire in manufatto
precedente, in stato di avanzato degrado: «Questo è uno dei primi, importantissimi risultati del nostro progetto solidale, “Lo sport è di tutti” - fa
sapere il presidente, Angelo Guarriello
-, pensato per sensibilizzare la città sui
problemi legati alla disabilità».
A disporre l’operazione, lo scorso mese di maggio, era stata la giunta comunale, accogliendo la proposta di Orizzonti per il ripristino della funzionalità
di quella piattaforma, finalizzata ad
allestire una struttura ombreggiante ed
una nuova rampa di accesso al mare. Il
manufatto, fino ad oggi, si presentava in
uno stato di evidente degrado sia a
causa di atti vandalici continui, sia per
l’aggressione degli agenti atmosferici,
particolarmente accentuata in quel luogo in cui, peraltro, sfociano le acque
della fogna bianca provenienti da monte. L’esecutivo ha considerato che «la
richiesta di intervento sulla struttura
può favorire l’accesso al mare di persone
con limitata capacità di mobilità e contestualmente, non essendoci oneri finanziari a carico dell’amministrazione,
rappresentare un oggettivo vantaggio
per la totale gratuità dell’intervento
proposto, che risolverebbe anche un
problema di decoro urbano. Ne deriverebbe un ulteriore vantaggio – si legge
nel provvedimento -, per la disponibilità
alla fruizione anche in periodi dell’anno
LAVORI
Alcune
immagini dei
lavori in
corso al
centro della
Baia del
pescatore,
nella zona di
Colonna
.
le altre notizie
TRANI
IL PICCOLO FESTIVAL #STRANINCONTRI
Strani incontri, ottava giornata
n Oggi, martedì 5 luglio, in via Mario Pagano 197, chiusa al traffico, si tiene l’ottava
giornata di #sTranIncontri, piccolo festival di narrazione, poesia e musica. Alle 19,
Davide Vecchi presenta il suo nuovo libro-inchiesta, “Matteo Renzi. Il prezzo del
potere.” Supportato da documenti e testimonianze inediti, il giornalista del Fatto
racconta tradimenti, retroscena, intrighi
di palazzo che hanno segnato la scalata di
Renzi. Interviene Antonella Laricchia, del
Movimento 5 stelle Puglia, coordina Vito
Santoro. A seguire, alle 21, conversazione
su “Vita, letteratura e prigionia“, con Ezio
Sinigaglia, autore di “Eclissi” (Nutrimenti) e Giuseppe Girimonti Greco, editor e
curatore per Adelphi del notevolissimo
“Proust a Grjazovec” di Józef Czapski. Introduce e coordina Domenico Parente. Ingresso libero.
AL CENTRO JOBE IN VIA DI VITTORIO
Il giullare teatro senza barriere
in cui la spiaggia non è utilizzata per la
balneazione, ma ai soli fini della frequentazione di spazi liberi che, con
l’occasione, potrebbero essere valorizzati con altre attività o manifestazioni
pubbliche».
La giunta, pertanto, ha ritenuto opportuno accogliere quella che viene
definita una «prestazione gratuita a
favore del Comune di Trani, che acquisirebbe una volta realizzato l’inter-
TRASPARENZA PRESENTE NELLA SEZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI
vento in favore della collettività, la
disponibilità di un manufatto agibile e
di altrettanto valore economico, il cui
riconoscimento potrebbe risultare, oltre
che dall’apposizione di una targa che
ricordi la prestazione gratuita, anche
dall’attività di assistenza che l’associazione si rende disponibile a prestare
ogni qualvolta vi sia la necessità di fare
accedere al mare persone con difficoltà
di mobilità».
n Si terrà questa sera, martedì 5 luglio, alle
21, presso il centro Jobe, in via Di Vittorio,
il secondo spettacolo, fuori programma,
dell’ottava edizione de «Il giullare, teatro
contro ogni barriera», a cura dell’associazione Promozione sociale e solidarietà con
il sostegno della fondazione Con il sud ed il
patrocinio di Presidenza del consiglio dei
ministri, Regione e Comune. In scena «’Sto
matrimonio non s’ha da fa’», per la regia
di Antonietta Croce, a cura dell’Atad “Il
pineto“, di Trani.
IL PROVVEDIMENTO NUOVO REGOLAMENTO PER LE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI
Sul sito del Comune ecco l’avviso Gestione impianti sportivi
per l’elenco dei tributaristi
finalmente ora regole chiare
Le domande vanno presentate fino al 15 luglio
a cui assegnare gli incarichi
l TRANI. Il dirigente dell’Area finanziaria, Grazi a Marcucci, ha conferito all’avvocato Antonio Lattanzio,
del Foro di Trani, l’incarico di difendere il Comune nella resistenza in
giudizio dell’ente contro il ricorso
proposto da una cittadina in merito ad
un avviso di accertamento per l’Ici
2009, pari a 63.000 euro, da lei impugnato. Il procedimento è giunto alla
Commissione tributaria provinciale
e regionale di Bari e pertanto, in conseguenza della recente apertura di
una short list di professionisti, cui
rivolgersi per l’affidamento di incarichi relativi al contenzioso tributario
nei casi in cui, come questo, non fosse
stato possibile fare ricorso alle risorse
interne, il capo della ripartizione finanziaria ha affidato al professionista tranese il compito di difendere
l’ente in giudizio, impegnando una
spesa di 2400 euro.
Intanto, sul sito internet del Comune di Trani, nella sezione degli avvisi
pubblici, è stato pubblicato l’avviso
(con relativa modulistica) finalizzato
alla formazione di un elenco di professionisti-tributaristi, singoli o asso-
ciati, cui attingere per l’eventuale affidamento di incarichi di assistenza
tecnica innanzi alle commissioni tributarie, a tutela degli interessi
dell’Amministrazione comunale di
Trani, in tutte le fasi in cui è articolato
il contenzioso tributario (ai sensi del
decreto legislativo 546/92). La richiesta di iscrizione all’elenco comporta
l’accettazione di tutte le clausole previste nell’avviso, consultabile sul portale istituzionale comunale.
Possono richiedere l’iscrizione
nell’elenco i cittadini in possesso, alla
data della presentazione della domanda dei seguenti requisiti: cittadinanza
italiana o di altro Stato membro
dell’Unione europea; godimento dei
diritti civili e politici; non essere stati
destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; titolo di
studio abilitante all’assistenza tecnica presso le commissioni tributarie
provinciali e regionali. Le domande
dovranno pervenire entro il 15 luglio.
[n.a.]
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l TRANI. «Palestre per tutti», era
stato lo slogan che aveva accompagnato l’approvazione in consiglio
comunale, lo scorso 31 marzo, del
nuovo regolamento per affidamento
ed utilizzo delle palestre scolastiche
di proprietà del Comune di Trani.
Adesso, quel motto si traduce in
realtà nella misura in cui, fino al
prossimo 15 luglio, i soggetti interessati potranno
presentare domanda di utilizzo di
quegli spazi servendosi del modulo appositamente
predisposto.
L’istanza può essere inoltrata in vari
modi:
mediante
consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune (sito al piano
terra del palazzo di città); mediante
Pec all’indirizzo [email protected]; mediante raccomandata Ar indirizzata a Comune di
Trani, Ufficio sport, via Tenente
Morrico 2, 76125 Trani. Le domande
pervenute fuori termine, come pre-
visto dal regolamento stesso, saranno esaminate esclusivamente nel
caso di residuale disponibilità delle
palestre. Avviso e modulo sono disponibili sul sito Internet del Comune di Trani, nella sezione “Avvisi
pubblici”.
Con la nuova impostazione che ci
si è dati, le società si relazioneranno
direttamente con l’Ufficio sport del
Comune, senza più
avere rapporti di
alcun tipo con i dirigenti scolastici,
alcuni dei quali
erano giunti a
chiudere le palestre, dichiarandole «non a norma»,
altre a chiedere ai
sodalizi contributi annuali, fino a
800 euro, per la copertura di non
meglio precisate spese. Adesso, invece, le società pagheranno secondo
una tariffazione puntuale costituita
da un costo forfettario mensile, e
quello che avanzerà diventerà fondo
cassa per manutenzioni ed altre necessità comuni. «Con questo prov-
COLLABORAZIONE
Le società relazioneranno
direttamente
con l’Ufficio sport
PRESIDENTE Francesca Zitoli
vedimento, per la prima volta, regolamentiamo in modo puntuale la
gestione degli impianti sportivi scolastici che, fino ad oggi, sono stati
affidati tramite convenzioni, stipulate tra dirigenti scolastici ed associazioni e società sportive, che
potevano presentare tra loro discrepanze ed eterogeneità di criteri».
Così Francesca Zitoli, presidente
della quinta commissione consiliare, dal cui lavoro è nato il nuovo
regolamento.
[n.aur.]
20 Provincia
IL GIORNALE DI VICENZA
Lunedì 4 Luglio 2016
CRONACHEDELLAPROVINCIA
SCHIO. L’imprenditore FlavioFaccinhavinto il processopenale, masul pianoTributario hapersoe perciòEquitaliagli hapresentato il conto
Assolto,madeve allo Stato9milioni
Lagiustiziafiscaleavevagiàfattoil suocorsoper
gliannidal2004al2007,peri qualièscattatala
prescrizione.Per il 2008 è stato prosciolto nel merito
Diego Neri
L’imprenditore è stato assolto dal giudice penale per la
drode fiscale, ma non ha pagato le tasse e pertanto deve
pagare il suo debito con l’erario. Una sorbola: più di 9 milioni di euro. Tanto che Equitalia gli ha di recente ipotecato un terzo della sua abitazione, a Schio, una macchina e
una moto.
Flavio Faccin, 61 anni, di
Schio, già titolare di “Zeropiù
srl”, che dieci anni fa godette
anche di notorietà nazionale
per i magneti per auricoterapia, prodotti per smettere di
fumare e perdere peso, allorché venne invitato da Bruno
Vespa a “Porta a Porta”, rimane al centro di un caso. Di recente in tribunale ha ottenuto l’assoluzione dall’accusa di
Pignoratalacasa
Inaulahaportato
testimonichenon
sonostatisentiti
nelcontenzioso
amministrativo
6
ATTIVITÀ
CESSIONI-OCCASIONI
RICHIESTE-OFFERTE
evasione fiscale, nel merito
per un anno d’imposta, il
2008, mentre per i precedenti è scattata la prescrizione.
Ma la giustizia tributaria aveva già fatto il suo corso, e Faccin era stato condannato per
gli anni dal 2004 al 2007 a
pagare le tasse e le relative
sanzioni. Per il 2008 gli era
stato recapitato un avviso di
accertamento, mai opposto,
per un imponibile accertato
di 440 mila euro, a fronte di
18 mila dichiarati, con un’evasione dell’Irpef per 178 mila
euro. Faccin potrà ora chiedere un annullamento in autotutela, alla luce della sentenza penale. L’imprenditore negli anni scorsi aveva ricevuto
la visita della guardia di finanza di Schio, che aveva riscontrato numerose violazioni. Tanto che era stato denunciato in procura, ed era scattata anche l’attività dell’Agenzia delle entrate. Sul fronte
tributario, come detto, aveva
prevalso la linea delle fiamme gialle: Faccin era stato
condannato sia dalla commissione tributaria provinciale
che da quella regionale. E le
sentenze sono passate in giudicato, perché lo scledense
non ha presentato ricorso in
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Cassazione. Ma, finora, non
ha pagato, tanto che Equitalia ha proceduto al pignoramento. Faccin e la sua azienda non avrebbero pagato
neanche ritenute alla fonte e
multe per le violazioni al codice della strada. E l’importo totale, comprensivo delle sanzioni, è da capogiro.
Ma come si è giunti a sentenze discordanti? In primo luogo, la giustizia penale tiene
conto di soglie di punibilità,
sotto alle quali l’evasione fiscale non è un reato. Ma resta una violazione amministrativa. E la giustizia tributaria, in secondo luogo, ha agito più speditamente di quella
penale, che è arrivata alla sentenza di primo grado quando
una parte delle contestazioni
era stata già cancellata dal
tempo. In secondo luogo, a
Borgo Berga Faccin, assistito
dall’avv. Sarra, ha portato dei
testimoni che hanno spiegato come vi fossero dei resi
consistenti nelle vendite (fino al 20 per cento), ragion
per cui l’imponibile fosse più
basso di quello calcolato dai
finanzieri. Testimoni che
non vengono ascoltati in sede tributaria, dove servono
documenti che comprovino
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quanto affermato. «In merito all’incidenza dei maggiori
costi collegati alla produzione dei ricavi accertati - scriveva in sentenza la commissione tributaria regionale -, nel
caso in esame alcuna documentazione idonea a quantificare tali costi è stata fornita
dai contribuenti, con la conseguenza che i rivendicati costi occulti risulterebbero essere una mera congettura per
ciò stesso inammissibile».
Faccin, avevano sottolineato
i giudici, non aveva mai fatto
riferimento durante la verifica delle fiamme gialle alla
presenza dei resi. E pertanto,
se anche assolto sul piano penale, dovrà pagare. •
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“DONARE2016”
M.a.m.a.s band in concerto per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza
del dono. La manifestazione di solidarietà si terrà venerdì 8 luglio, alle 21, in villa Zanella. L'iniziativa, organizzata da varie associazioni fra cui Fidas, Aido e
Admo,
è
sostenuta
dall’amministrazione comunale e dalla Pro. G.AR.
ROANA/1
SERATADI BALLO
ALPALASPORT
Domani, al PalaCiclamino
di Cesuna, andrà in scena
una serata di ballo per la
rassegna “Danzando sotto
le stelle”. L’appuntamento
si terrà nella frazione di
Roana è prenderà il via alle 21. Si tratta di una serata
dedicata alla musica disco-dance e al ballo liscio
con “Silvia”. M.B.
ROANA/2
LABORATORICREATIVI
ACANOVE
Mercoledì 6 luglio il parco
giochi di Canove ospiterà
un pomeriggio con attività
e laboratori creativi dal titolo “Manipoliamo l’argilla”. L’iniziativa è pensata
per i bambini dai 4 ai 10
anni d’età. Per avere maggiori informazioni e notizie è possibile contattare la
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MARTEDÌ: Condominio
MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia
GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito
VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni
Franco Roscini Vitali u pagina 43
Giustizia. Nella bozza di decreto legge è prevista l’applicazione del rito sommario per le cause di competenza del giudice unico
Cura d’urto per il processo civile
Task force di 70 ausiliari per l’arretrato tributario della Corte di cassazione
Giovanni Negri
MILANO
pCura d’urto per la Cassazio-
ne, soprattutto sul versante tributario, e per il processo civile. Ma anche misure organizzative con relativi impegni di spesa. Il decreto legge messo a
punto dal ministero della Giustizia potrebbe sbarcare questa
settimana in Consiglio dei ministri, ma intanto la direzione e
le relative misure sono chiare.
Il tentativo è quello di affrontare da subito le principali emergenze. A partire da quella della
Cassazione segnalata più volte
in questi primi mesi di presidenza della Corte da Giovanni
Canzio. Così, se quasi la metà
delle cause che approdano al
giudizio di legittimità è di natura fiscale e va a gravare sulla
medesima sezione, allora la so-
LE RISORSE
Via libera all’assunzione
di mille amministrativi
Nei concorsi per magistrato
una quota del 10% in più
per chi è valutato idoneo
luzione messa in campo prevede l’ingaggio di 70 giudici ausiliari, da individuare tra i consiglieri in pensione che non hanno già compiuto 75 anni.
L’incarico avrà durata di 5 anni
non rinnovabili con il compito
di definire i procedimenti tributari pendenti. E, sempre sul
fronte delle risorse, il decreto
mette nelle mani di Canzio la
possibilità di applicare anche i
giudici del massimario alla definizione dei processi in corso.
A queste misure se ne aggiungono altre per assicurare la
ragionevole durata del ricorso,
con norme sulla decisione in
camera di consiglio, sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza, sulla
correzione e revocazione della
sentenza o dell’ordinanza viziata da errore materiale o di
calcolo.
Quanto alla procedura civile,
riprendendo quanto in larga
parte già previsto nell’ultimo
decreto legge e poi stralciato, si
estende l'applicazione del rito
sommario di cognizione, che
lascia maggiori e più ampi margini di manovra all’autorità giudiziaria,a tutte le controversie,
e sono la larghissima maggioranza, di competenza del giudice unico. A snellimento ulteriore delle procedure è poi ammessa la produzione di dichiarazioni scritte raccolte dal
difensore che ne attesta l’autenticità (per incentivarne
l’utilizzo, il ricorso a dichiarazioni scritte viene considerato
alla stregua di rimedio preventivo per la legge Pinto), come
pure, davanti al giudice unico,
l’introduzione del procedimento attraverso ricorso.
Con il taglio dei tempi, escludendo la previsione astratta di
scadenza obbligatorie, si punta
a una riduzione immediata dei
processi civili. Un’utopia? Non
tanto, se si tiene conto nel 2014
la durata media dei procedimenti civili introdotti con rito
sommario è stata di 535 giorni a
fronte dei 900 giorni dei procedimenti avviati con rito ordinario. Se poi si guarda alle classifiche internazionali sull’efficienza dei sistemi giudiziari,
prima tra tutte quella messa a
punto da Doing Business, l’impatto sarebbe assai significativo. Il taglio dei tempi di durata
delle cause porterebbe un netto miglioramento della posizione dell’Italia, che passerebbe dal 111esimo posto al
42esimo.
Con l’obiettivo di ridurre i
tempi di copertura dei posti
vuoti in organico negli uffici
giudiziari si introduce una
nuova regole nei concorsi per
diventare magistrato, in base
alla quale sarà reso disponibile
il 10% in più dei posti messi a
concorso per i candidati risultati comunque idonei alla selezione. A venire ridotto, a 12 mesi, sarà poi il periodo di tirocinio per chi ha superato in concorso negli anni 2015 e 2015. Il
ministero della Giustizia viene
poi autorizzato all’assunzione
per il triennio 2016-2018 di
1.000 amministrativi.
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjSWwgU29sZSAyNCBPcmUjIyMwNS0wNy0yMDE2IyMjMjAxNi0wNy0wNVQxMjoyODoyMVojIyNWRVI=
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Intercettazioni. Dopo le Sezioni Unite
Sui virus trojan
doppio via libera
della Cassazione
Alessandro Galimberti
I punti chiave
MILANO
pNelle intercettazioni am-
LA CASSAZIONE
PROCESSO CIVILE
AMMINISTRATIVI
MAGISTRATI
Prevista l’assunzione con
mandato di 5 anni per ex
consiglieri, in pensione, che
non abbiano superato i 75 anni
con l’obiettivo di abbattere
l’arretrato in materia
tributaria. Possibile
l'applicazione di giudici del
massimario. Misure per
accelerare la trattazione dei
ricorsi e la correzione degli
errori materiali in sentenze e
ordinanze
Prevista l’applicazione del
rito sommario di cognizione,
con maggiori margini di
manovra a disposizione
dell’autorità giudiziaria, per
le controversie, sono la
stragrande maggioranza, di
competenza del giudice
unico; possibilità di
assumere dichiarazioni
scritte da fare valere come
testimonianze da parte degli
avvocati
Autorizzazione al ministero
della Giustizia, per il
triennio 2016-2018,
all’assunzione a tempo
indeterminato di un
contingente di 1.000 unita
di personale amministrativo
da destinare agli uffici
giudiziari in maggiore
sofferenza. Introdotto il
divieto di assegnazione del
personale della giustizia ad
altre amministrazioni
Nel concorso per magistrato,
con applicazione anche a
quello in corso di svolgimento,
si prevede di lasciare
comunque un 10% di posti in
più per i candidati che sono
comunque risultati idonei.
Introdotta poi una riduzione
della durata del tirocinio a 123
mesi, di cui 2 presso la Scuola
superiore della magistratura,
per chi ha superato i concorsi
del 2014 e del 2015
Proprietà intellettuale. I limiti al diritto ad estendere la contitolarità del marchio nella registrazione
Il socio può «portare» all’estero il brand
Patrizia Maciocchi
ROMA
pNon
esiste un diritto ad
estendere la contitolarità del
marchio italiano nei confronti di
marchi esteri non comunitari e
non internazionali. Finisce sul tavolo della Cassazione (Sezioni
unite sentenza 13570) una lite tra i
soci di una società in nome collettivo contitolari di un marchio.
La sezione specializzata nella
proprietà industriale del Tribunale aveva affermato la comunione per pari quote, estendendola anche alle domande di registrazione in ambito nazionale,
comunitario ed extranazionale.
Un “paletto” che non era piaciuto
ad uno dei soci, il quale aveva già
presentato singolarmente domanda di registrazione del brand
in ambito comunitario e non.
La Cassazione accoglie in parte il suo ricorso. I giudici ricordano che il marchio contraddistingue la provenienza di un prodotto ed è quindi collegato allo svolgimento di un’attività economica
di produzione e distribuzione di
beni e servizi. Nel caso esaminato
la contitolarità del marchio esisteva in Italia perché i soci facevano tutti parte, all’epoca di una
Snc che svolgeva una comune attività imprenditoriale. La circostanza lascia però impregiudicata la facoltà, per il socio che intende svolgere in uno stato estero la
stessa attività commerciale, di
avvalersi del marchio italiano registrandolo a proprio nome nel
paese estero. Se così non fosse sottolinea la Cassazione - un
marchio rilasciato in un certo paese avrebbe in realtà validità a livello mondiale e non potrebbe
essere usato in nessun altro. Il
principio affermato è applicabile
nei confronti di tutti gli stati esteri, ad eccezione di quelli dell’Unione europea nel caso del
marchio comunitario e degli stati
aderenti all’accordo di Madrid
per quanto riguarda il marchio
internazionale.
Nell’ipotesi esaminata il
brand era già stato registrato in
Italia a nome di tutti i soci, come
accertato con una pronuncia
sione e oltre 500 euro di multa,
da unire al risarcimento dei
danni, l’avvocato condannato
per patrocinio infedele per
aver fatto perdere al suo cliente la possibilità di far ascoltare
i testi a suo favore. La Corte di
cassazione, con la sentenza
27394, conferma la condanna
a carico del legale, reo di aver
disertato un’udienza, nella
quale sarebbero dovuti comparire testi da lui non citati
malgrado utili a portare acqua
al mulino del suo assistito. In
considerazione della gravità
del reato, negate anche le attenuanti generiche.
passata in giudicato.
I giudici escludono dunque
che il marchio italiano possa avere titolari diversi una volta divenuto comunitario. In tal modo si
avrebbero, infatti, due marchi
identici, entrambi validi in Italia,
ma con titolari diversi: possibilità non contemplata nè dall’ordinamento comunitario né da
quello nazionale.
I soci esclusi dalla registrazione comunitaria possono dunque
far valere in sede comunitaria, ai
fini dell’estensione in ambito Ue,
la pronuncia del giudice italiano
che ha affermato la contitolarità.
Diversamente dal marchio comunitario per quello internazionale è “centralizzato” solo il deposito della domanda, che sfocia
in altrettante richieste nazionali
negli stati designati, i quali provvedono tramite i rispettivi uffici
all’esame delle domande e attraverso i Tribunali all’accertamento della validità. E dunque ancora
una volta entra in gioco il giudice
italiano.
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AVVOCATI
Testi non citati,
condannato
il difensore
pRischia un anno di reclu-
bientali mediante i virus spia
trojan horse, l’autorizzazione del Gip può riguardare la
sola tecnica di captazione e
non deve individuare necessariamente lo strumento a cui
applicarla (tablet, pc, oppure
cellulare). L’invadenza della
tecnica di intercettazione comunque - considerata la possibilità di monitorare continuativamente l’indagato - è
compatibile con il dettato costituzionale e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Sesta penale della Cassazione (sentenza 27404/16, depositata ieri), torna sul tema
della nuova frontiera delle intercettazioni - i virus informatici autoinstallanti - inserendo
qualche corollario alle Sezioni
Unite del 28 aprile scorso, di
cui si attendono le motivazioni
dopo la contestuale informazione provvisoria (si veda Il
Sole 24 Ore del 30 aprile).
Nel solco del recente dispositivo, la Sesta conferma la piena liceità dell’«intrusore informatico» quando si indaga sulla
criminalità organizzata (nel
caso specifico è il clan mafioso
di Porta Nuova a Palermo) con
l’importante sottolineatura «a
prescindere dalla specificazione del luogo in cui la captazione avviene». In sostanza le
“ambientali” contro i clan perchè di intercettazioni ambientali tra presenti si tratta in
questi casi, e non invece di “telefoniche” - beneficiano di una
territorialità molto allargata e
non richiedono il sospetto che
nei luoghi ascoltati si stia commettendo un reato (limite invece di cui soffrono le normali
“ambientali”). Sotto questo
aspetto la decisione della Sesta
va contro il precedente dello
scorso anno della medesima
corte (27100/15) e si allinea alle
recenti Sezioni Unite, secondo
cui il trojan è utilizzabile contro tutte le associazioni criminali, compreso quelle a finalità
terroristiche, con il solo limite
dei reati commessi in “sempli-
ce” concorso di persone - dove
resta vietato.
Ma nella sentenza della Sesta c’è anche un ulteriore, importante postulato. Una volta
aperto il canale trojan su un dispositivo, scrive il relatore,
questo continuerà a operare
anche se il “portatore” del dispositivo stesso finisce nel
frattempo in carcere. I difensori contestavano la circostanza
che l’indagato, a cui era stato
violato lo smartphone dalla
Procura, era stato arrestato dopo pochi giorni, ma il virus aveva continuato a lavorare finendo per incastrare la moglie,
considerata la reggente del
clan mafioso e narcotrafficante. Per i giudici la ultrattività
del telefono hackerato non
rappresenta un’«autorizzazione in bianco» ma al contrario
significa «che l’ambito di operatività dell’autorizzazione
avrebbe dovuto essere commisurato alla pertinenza dello
strumento in funzione della
prova del reato associativo».
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QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Focus di massime
su diritto
e processo civile
Sul Quotidiano del diritto di
oggi focus di massime sul diritto
civile, dalla chiamata in causa
“iussu iudicis”, al preliminare
di vendita dei beni in comunione, fino all’opponibilità della
simulazione al terzo non in
buona fede.
www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com
Ilfattoquotidiano.it
Giudici tributari, scontro Ferranti –
Davigo: “La nostra riforma non è
una toppa, forse non l’ha letta bene”
Camera
La presidente dem della commissione Giustizia della Camera se la prende anche
con Cavallaro, capo dell'organo di autogoverno della categoria. Per difendere la
sua proposta di legge. Che punta all'abolizione di questa casta speciale di giudici.
Per riportare tutta la materia nelle competenze della magistratura ordinaria
di Ilaria Proietti | 1 luglio 2016
Se la prende con Mario Cavallaro, capo del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria, che ha definito la sua riforma come “un
pastrocchio”. Ma critica anche l’Associazione nazionale magistrati (Anm),
neanch’essa tenera con le novità prospettate in Parlamento. Donatella
Ferranti (nella foto), presidente dem della commissione Giustizia della
Camera, difende a spada tratta il progetto depositato a Montecitorio. E attacca:
“La nostra proposta sulla giustizia tributaria non è una toppa, ma è un tassello
di un progetto più ampio che meritava di essere meglio ponderata prima di
formulare un giudizio così negativo”. E ancora: “La posizione del sindacato dei
magistrati è comprensibile, ma si tratta di una risposta miope che guarda
solo all’oggi e non in prospettiva. Forse Piercamillo Davigo e i suoi non
l’hanno letta bene”, dice la Ferranti a ilfattoquotidiano.it tenendo in mano il
duro comunicato con cui a pochi giorni dalla presentazione alla Camera del testo
di riforma la giunta dell’Anm ha segnalato il rischio che la giurisdizione
ordinaria possa essere travolta, in maniera micidiale. Soprattutto se andasse in
porto l’idea di inglobare l’intero sistema di definizione del contenzioso
tributario nel perimetro della giustizia ordinaria.
Presidente Ferranti, da cosa scaturisce la proposta di legge che
insieme al responsabile giustizia del Partito democratico, David
Ermini, la vede tra i primi firmatari?
“Abbiamo voluto raccogliere la sollecitazione del primo presidente della
Cassazione, Giovanni Canzio. Che nel corso dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario ha segnalato come ben il 30 per cento dell’arretrato pendente davanti
al giudice di legittimità riguardi proprio il contenzioso tributario. Del resto,
questo numero mostruoso dipende anche dalla superfetazione generata a monte
a causa di una gestione, diciamo così, non professionale dei ruoli”.
Ma la giustizia tributaria si avvale per il 50 per cento di giudici togati
che provengono dalla magistratura e solo per il restante 50 per cento
da laici.
“Oggi i magistrati sottraggono tempo ai loro uffici per dedicarlo agli incarichi
nelle commissioni tributarie. So di che parlo, sono stata giudice tributario pure
io e so che ci vuole tempo per studiare le carte e per fare le udienze. Il sistema
attuale favorisce cumuli di incarichi e conflitti di interessi. Il pagamento dei
giudici tributari è, in parte, a sentenza. E quindi non c’è alcun interesse a riunire
i procedimenti, il che produce, a valle una valanga di questioni che rischiano di
mandare ko la Cassazione”.
Ma se si abolissero le commissioni tributarie non andrebbero in crisi
i tribunali che sono già al collasso?
“Con i soldi che risparmieremmo per tenere in piedi il sistema della giustizia
tributaria potremmo assumere 700-1.000 magistrati in più rispetto all’organico
della giustizia ordinaria. E forse questo l’Anm non l’ha capito. Faremmo inoltre
transitare verso la giurisdizione ordinaria anche un personale amministrativo
che è molto specializzato. Il futuro, lo abbiamo visto, va verso le specializzazioni:
è successo così per il tribunale delle imprese o per quello dei minori.
Consentitemi una metafora con il mondo della sanità: non si può rimanere fermi
al sistema del medico condotto. E così deve essere pure per la giustizia: la
direzione è quella della unificazione della giurisdizione abbinata alla
specializzazione”.
Ma per fare i concorsi ci vuole tempo e denaro. Lei è stato segretario
generale al Csm per anni. Sa bene che l’operazione è lunga…
“Paghiamo ancora la decisione dell’allora ministro della Giustizia Castelli che
bloccò i concorsi per tre anni. Poi si è fatto ogni sforzo. Anche quel sistema
comunque va ripensato: bisogna accorciare il tirocinio dei nuovi magistrati”.
Sì, ma le obiezioni al vostro progetto sulla giustizia tributaria da
parte dell’Anm vanno ben oltre.
“Se la preoccupazione dell’Anm è per il periodo transitorio che noi fissiamo in un
paio d’anni e se alla fine gli anni saranno tre non mi pare un gran problema.
Anche perché ci rendiamo conto che stiamo mettendo le mani su centri di potere
solidificati ed è sempre faticoso lo sforzo di levare queste incrostazioni: nessuno
vuole perdere il proprio status quo. Ma la riforma non è contro qualcuno, è a
favore dei cittadini”.
A chi si riferisce in particolare?
“Non mi pare di aver fatto mistero delle problematiche sottese ad una riforma di
questo genere che cancella le commissioni tributarie. Si tratta di un mondo in cui
resistono interessi stratificati. C’è addirittura un sindacato dei magistrati
tributari. E poi c’è la questione dell’organo di autogoverno che noi vogliamo
abolire perché con la nostra riforma diventerebbe un doppione del Csm. In
questo senso non sono stupita dalle affermazioni di Mario Cavallaro, che
peraltro stimo molto, e che presiede il Consiglio di presidenza tributaria. Si
tratta di un sistema vetusto che certo Cavallaro cerca di far funzionare al meglio.
Ma anche lui chiede che venga riformato e quindi rimango esterrefatta quando
allude al fatto che ci sia qualcuno, se non sbaglio li definisce mandarini, che
vorrebbero mettere la mani sulla giustizia tributaria”.
Cavallaro chiede una riforma diametralmente opposta a quella che
proponete voi. Vuole professionalizzare la giustizia tributaria,
reclutare magistrati a tempo pieno in modo che in tempi rapidi
divenga una giurisdizione speciale dello stesso rango della giustizia
amministrativa e di quella contabile.
“La magistratura ordinaria è l’unica davvero indipendente, trasparente e
verificabile. Le giurisdizioni speciali, il sistema di tar e Consiglio di Stato come
pure la Corte dei Conti sono destinate credo nel futuro ad essere portate nella
giurisdizione unica ordinaria. Se ne parlò già ai tempi della Bicamerale, poi si sa
come è andata a finire. Credo si debba andare verso questa prospettiva. Che per
la giustizia tributaria è addirittura meno problematica perché il giudice naturale,
in terzo grado, è già la Cassazione.
Lunedì 4 Luglio 2016
FISCO
9
Il principio evidenziato dalla Corte di cassazione in una pronuncia del 21 giugno
Rinvio con confini invalicabili
Giudizio limitato anche per questioni sempre rilevabili
I
DI
Pagina a cura
SERGIO TROVATO
l giudice tributario ha le
mani legate se la Cassazione annulla la sentenza
con rinvio alla commissione provinciale o regionale.
Infatti, non può andare oltre i limiti imposti dalla pronuncia della Suprema corte e
del principio di diritto enunciato. Il giudizio di rinvio della causa al giudice tributario
deve svolgersi entro i limiti
segnati dalla sentenza di annullamento della Cassazione
e non si può estendere a questioni non poste dalle parti o
non rilevate d’ufficio.
Il loro riesame verrebbe a
porre nel nulla o a limitare
gli effetti della sentenza di
Cassazione. È escluso anche
che il giudice tributario valuti se il ricorso sia stato proposto o depositato nei termini
di legge, ancorché la legge
preveda la rilevabilità d’ufficio di queste irregolarità in
ogni stato e grado del processo, o che eccepisca il difetto
del contraddittorio. È quanto ha affermato la Corte di
cassazione, con la sentenza
12792 del 21 giugno scorso.
Per i giudici di legittimità,
«nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti
o che non siano conseguenti
alla cassazione, così come non
sono modificabili i termini
oggettivi della controversia
espressi o impliciti nella sentenza
di annullamento,
e tale preclusione
investe non solo le
questioni espressamente dedotte
o che avrebbero
potuto essere dedotte dalle parti,
ma anche le questioni di diritto
rilevabili d’ufficio,
ove esse tendano a
porre nel nulla o a
limitare gli effetti
intangibili della
sentenza di Cassazione e l’operatività del principio di
diritto, che in essa
viene enunciato
non in via astratta, ma agli effetti
della decisione fi nale della
causa».
Il giudizio di rinvio, dunque, deve rimanere confinato
nei limiti tracciati dalla sentenza di annullamento e non
può riguardare questioni non
sollevate dalle parti o non rilevate d’ufficio, anche qualora si tratti di questioni rilevabile d’ufficio in qualunque
stato e grado del processo.
Per esempio, ciò accade
quando il ricorso sia stato notificato oltre il termine di 60
giorni o sia stato depositato
oltre il termine di 30 giorni.
Nella pronuncia in esame
viene richiamato, tra le questioni rilevabili d’uffi cio, il
«difetto di integrità del contraddittorio», che nel caso
in cui non sia stato eccepito
dalle parti con il primo ricorso per Cassazione o rilevato
d’ufficio dalla Suprema corte
«in sede di giudizio rescindente», non può più formare
oggetto di contestazione nel
giudizio di rinvio.
I limiti del giudizio di
rinvio. In effetti, il giudizio
di riassunzione non consente un sindacato del giudice
di rinvio su eventuali vizi
della pronuncia della Cassazione, anche ammesso che
la pronuncia sia affetta da
vizi.
Del resto, consentire al
giudice inferiore di operare un nuovo esame delle
questioni, anche di diritto,
già esaminate in sede di
legittimità, equivarrebbe a
una «perpetuazione» della
giurisdizione, che è assolutamente inconciliabile con i
principi affermati sia dalla
Corte costituzionale che dalla Cassazione.
Pertanto, il giudice di
merito della fase cosiddetta
rescissoria non ha facoltà di
discostarsi dal principio di
diritto enucleato dalla Cassazione in sede di legittimità;
principio che invece deve essere applicato nel giudizio di
rinvio, il quale costituisce la
fase in cui, successivamente
alla pronuncia della Cassazione, il giudice è chiamato
non a rinnovare il precedente
grado di merito, ma a sostituire la sentenza nelle parti
in cui sia stata riconosciuta
affetta dai vizi contestati con
il ricorso nel grado di legittimità.
Non a caso è stato qualificato da dottrina e giurisprudenza un processo «a istruzione chiusa», finalizzato
solo a sostituire la pronuncia
cassata con una statuizione
di merito, tenuto conto della
decisione annullata e dei limiti stabiliti dal principio di
diritto enunciato dalla Corte
regolatrice.
Naturalmente, è precluso
alle parti di prospettare in
sede rescissoria nuove domande ed eccezioni e di produrre nuova documentazione
probatoria.
La Consulta (si veda altro
pezzo in pagina) ha più volte
sottolineato che non è assolutamente compatibile con
il sistema processuale delle
impugnazioni la rivendicazione da parte del giudice
del rinvio di un «riesame» su
asseriti vizi della pronuncia
di rinvio emessa dai giudici
di legittimità.
La Cassazione, alla quale
è affidato il ruolo di nomofilachia, è giudice di ultima
istanza.
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Orientamento in linea con i dettami della Consulta
L’orientamento della Cassazione sentenze di Cassazione», per far essa affidato dalla stessa Costi- costituzionale che una siffatta
sulla natura e i limiti del giudi- sì che il processo pervenga ad tuzione» (...), la quale definisca, esigenza di definitività e cerzio di rinvio è in linea con quan- una soluzione finale e che questa nei limiti del giudicato, ogni tezza rappresenta un valore coto sostenuto dalla Consulta. assuma «valore defi nitivo, così questione dedotta o deducibile stituzionalmente protetto, «in
La Corte costituzionale ha più da impedire la perpetuazione dei al fi ne di dare certezza alle si- quanto ricollegabile sia al dituazioni giuridiche controverse ritto alla tutela giurisdizionale
volte affermato il principio (sen- giudizi».
tenze n. 50 del 1970, n. 21 del Per i giudici delle leggi è con- e che, quindi, non sia suscettibi- (art. 24 della Costituzione), la
1982, n. 294 del 1995, n. 224 del naturale «al sistema delle im- le di ulteriore sindacato a opera cui effettività risulterebbe gra1996; ordinanze n. 11 del 1999, pugnazioni ordinarie che vi sia di un giudice diverso» (in questo vemente compromessa se fosse
n. 501 del 2000 e via dicendo) una pronuncia terminale, identi- senso si era già espressa la Con- sempre possibile discutere sulche censure analoghe a quelle ficabile positivamente in quella sulta anche con la sentenza n. 21 la legittimità delle pronunce
in esame, sollevate con l’atto di della Cassazione «per il ruolo di del 1982).
di Cassazione (sentenza n. 224
riassunzione, si risolvono «nel- supremo giudice di legittimità ad Ha precisato, inoltre, la Corte del 1996), sia al principio della
la rivendicazione di un
ragionevole durata del
sindacato del giudice del
processo, ora assunto a
FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio
rinvio su (presunti) errango di precetto costirores in iudicando e in
tuzionale alla luce del
procedendo della Corte
secondo comma dell’art.
trate numero 102807/2016 del 30 giugno
di cassazione: sindacato
111 della Costituzione,
2016)
da ritenere peraltro income modificato dall’art.
Novità per chi ha presentato domanda nel
compatibile con il siste1 della legge costituziomese di dicembre 2015 (provvedimento del Tracciato unico delle comunicazioni all’arma delle impugnazioni,
nale 23 novembre 1999,
direttore dell’Agenzia delle entrate nume- chivio dei rapporti finanziari (provvedianche nel suo «volto con. 2». Deve, poi, essere
mento del direttore dell’Agenzia delle enro 101754/2016 del 27 giugno 2016)
stituzionale»».
rispettata «la funzione
trate numero 101801/2016 del 27 giugno
Questa regola è stata di
nomofilattica assegnata
2016)
ribadita con l’ordinanza
dall’ordinamento alla
n. 149 del 20 giugno 2013
Cassazione, di recente
(ud 8 maggio 2013).
ulteriormente valorizSecondo la Consulta
zata dal legislatore a
l’articolo 384, secondo
seguito delle riforme
Trattamento fiscale applicabile al rimborcomma, del codice di
processuali del 2006 e
so delle obbligazioni emesse
Distributori automatici, le
procedura civile, che
del 2009, della quale è
regole per la trasmissione
La versione integra- dalla repubblica argentina
disciplina il giudizio di
sicuramente partecipe il
(circolare dell’Agenzia delle
telematica dei corrispettivi
le è disponibile su
rinvio, «risponde all’esivincolo del «principio di
entrate numero 30/e del 28
(provvedimento del diretwww.italiaoggi.it/
genza, propria del prindiritto».
giugno
2016)
tore dell’Agenzia delle endocio7
cipio di definitività delle
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Patent box
Anagrafe
tributaria
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwNC0wNy0yMDE2IyMjMjAxNi0wNy0wNFQxMjo1OTo1OFojIyNWRVI=
Imposte dirette
30
Martedì 5 Luglio 2016
I M P O S T E E TA S S E
Ctp di Trento legittima l’acquisizione senza autorizzazione del giudice
EQUICLICK
La Gdf legge le e-mail
Equitalia
lancia
l’App
Ok all’estrazione dal computer in verifica
DI
CLAUDIA MARINOZZI
L
egittima l’acquisizione, in corso di verifica, delle e-mail di
contenuto commerciale inerenti il soggetto
sottoposto a controllo, anche senza l’autorizzazione
dell’autorità giudiziaria, ciò
in quanto il potere di ispezione documentale disciplinato dall’art. 52 del dpr
633/1972 (valevole anche
ai fini delle imposte dirette
ex art. 33 dpr 600/1972) si
estende anche ai computer
dell’azienda. Questo quanto affermato dalla Commissione tributaria provinciale
di Trento nella sentenza n.
117/1/2016. Tuttavia, seppur non chiarito nella citata sentenza, è legittima
l’acquisizione delle e-mail
senza l’autorizzazione preventiva solamente qualora
queste siano state già «aperte» dal destinatario essendo
di contro necessario il placet
dell’autorità giudiziaria per
l’acquisizione delle e-mail
ancora non lette. Nel corso
BREVI
Adempimenti trib u t a ri s e m p l i f i cati. Questo è il nodo dell’accordo firmato dal direttore
dell’Agenzia delle
entrate, Rossella Orlandi, e il presidente
del Caf uil, Giovanni
Angileri per incoraggiare gli iscritti
delle due organizzazioni all’utilizzo del
web. Dal comunicata
stampa, pubblicato,
ieri dalle Entrate
si legge, infatti, che
il Caf uil, come da
accordo sottoscritto,
si impegnerà a promuovere presso tutte
le sue società convenzionate, l’utilizzo
del canale telematico
delle Entrate “civis”,
e della pec (posta elettronica certificata) a
cui possono accedervi
intermediari e contribuenti.
Con la risoluzione
risoluzione n. 52/E
di ieri, l’Agenzia delle entrate ha istituito
la causale contributo (EBCA) per la
riscossione, tramite
modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento
dell’Ente Bilaterale CSE ANAI degli
Studi Professionali
Legali “Ebica Studi
Legali”.
dei controlli, i verificatori
hanno il potere, tra l’altro,
di esaminare e acquisire
«tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi
quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei
locali in cui l’accesso viene
eseguito» (art. 52, c. 4). Tale
potere è anche esteso alle
informazioni contenute nelle apparecchiature informatiche installate nel locali in
cui è svolto l’accesso. Durante l’ispezione, pertanto, può
accadere che vengano acquisiti agli atti della verifica
anche i supporti informatici (per esempio, il cosiddetto hard-disk, chiavi Usb) e i
dati presenti nell’hard-disk
dei computer. Al riguardo,
in deroga alle limitazioni
in tema di sequestro di documenti e/o scritture, i verificatori hanno la facoltà di
provvedere all’elaborazione
dei supporti informatici del
contribuente fuori dai locali
di questo qualora il soggetto sottoposto a controllo non
consenta l’utilizzazione dei
propri impianti e del proprio
personale (art. 52, c. 9). Per
evitare la compressione di
diritti costituzionalmente
tutelati sono tuttavia previste delle garanzie per il
contribuente con riferimento ai poteri di controllo particolarmente invasivi. Per
quanto qui interessa, in
particolare, è previsto che
i verificatori possono procedere all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse,
casseforti, mobili e simili e
per l’esame di documenti relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale
solamente previa «autorizzazione del procuratore della repubblica o dell’autorità
giudiziaria più vicina» (art.
52, c. 3). Tale disposizione
prevede l’obbligatorietà
dell’autorizzazione solamente in caso di «apertura
coattiva» ciò sta a significare che non è necessaria la
previa autorizzazione qualora il contribuente proceda
volontariamente ad aprire,
per esempio, la cassaforte o
la corrispondenza o quanto
i verificatori si trovino di
fronte a un cassetto aperto.
Per quanto riguarda la posta
elettronica l’art. 52 non dispone nulla di specifico circa
i relativi poteri di acquisizione in corso di verifica.
Da un lato le e-mail possono
essere inquadrate quale corrispondenza dall’alto quali
dati contenuti sui supporti
informatici. Al riguardo la
Guardia di finanza, nella
circolare 1/2008, chiarisce
che per l’acquisizione delle
e-mail in corso di verifica è
necessario «tenere presenti»
le particolari disposizioni di
cui all’art. 52, c. 3 in tema
di acquisizione ed esame
di documenti contenuti in
plichi sigillati o per i quali
è opposto il segreto professionale. Per tale ragione le
«e-mail già aperte e visionate dal destinatario sono
direttamente acquisibili
dai verificatori» mentre per
quelle ancora non lette o per
le quali è eccepito il segreto
professionale è necessaria
la previa autorizzazione
dell’autorità giudiziaria.
Credito al Sud, si compensa con l’F24
Via libera al credito d’imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno. La fruizione del
bonus per l’acquisto di beni strumentali,
con l’istituzione del codice tributo «6869»,
da utilizzare nella delega «F24», è ai nastri
di partenza. L’Agenzia delle entrate, con la
risoluzione 51/E di ieri, ha istituito il codice
tributo necessario per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dai
commi da 98 a 108, dell’art. 1, della legge
208/2015 (Stabilità 2016).
Il legislatore ha riconosciuto un credito
d’imposta, da utilizzare soltanto in compensazione, ai sensi dell’art. 17, dlgs 241/1997,
presentando il modello di delega «F24», a
partire dal quinto giorno successivo alla
data di rilascio della ricevuta, pena il rifiuto
dell’operazione di versamento, da ottenere
attraverso l’utilizzo dello specifico software, denominato «Creditoinvestimentisud»
(provvedimento 24/03/2016), scaricabile
dal sito dell’Agenzia all’indirizzo istituzionale www.agenziaentrate.gov.it
In particolare, il legislatore attribuisce
un credito d’imposta sugli investimenti in
beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive collocate nelle aree del Mezzogiorno (in particolare, Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna
e Abruzzo), acquisiti nel periodo che va
dall’1/1/2016 al 31/12/2019. Il bonus spetta
per investimenti di importo massimo pari a
1,5 milioni per le imprese di piccola dimensione, a 5 milioni per quelle di media dimensione e a 15 milioni per le grandi imprese, è
riconosciuto ai soggetti titolari di reddito
d’impresa, a prescindere dalla veste giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal
regime contabile adottato, non è cumulabile con altri aiuti di stato ed è riconosciuto
anche alle imprese agricole e della pesca,
ma nei limiti e alle condizioni prescritte dalla normativa comunitaria, in tema di aiuti
per il detto comparto. Il credito d’imposta,
come indicato anche dal provvedimento di-
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwNS0wNy0yMDE2IyMjMjAxNi0wNy0wNVQxMjoxODoyOVojIyNWRVI=
rettoriale dello scorso marzo, è fruibile dai
soggetti titolari di reddito d’impresa, con
riferimento agli investimenti legati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti
e attrezzature varie, destinati a strutture
produttive già esistenti o che sono impiantate sul territorio.
Costituiscono beni agevolabili, le acquisizioni, effettuate anche tramite contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti
e attrezzature varie, che fanno parte di un
progetto di investimento iniziale, ai sensi
del regolamento Ue n. 651/2014. Restano
esclusi dal beneficio, invece, i soggetti che
operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale,
delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle
relative infrastrutture, della produzione e
della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori
creditizio, finanziario e assicurativo e la
detta agevolazione non si applica neppure
alle imprese in difficoltà. Come anticipato,
le imprese interessate devono presentare
la comunicazione esclusivamente in via telematica, tramite i servizi online Fisconline
o Entratel, a partire dal 30 giugno scorso,
direttamente o attraverso gli intermediari
incaricati quali professionisti, associazioni
di categoria, Caf e altri soggetti. Nel comunicato, che ha accompagnato l’emanazione
del documento di prassi indicato, le Entrate
hanno precisato che il codice deve essere riportato nella sezione «Erario» del modello di
delega «F24», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importo a credito
compensati» e, nei casi in cui il beneficiario
debba procedere al riversamento del bonus,
dovrà inserire lo stesso codice nella colonna
«importi a debito versati», mentre nel campo
«anno di riferimento» deve essere indicato
sia quello in cui sono stati sostenuti i costi
che per gli acquisti di beni strumentali agevolati nel formato «AAAA».
Fabrizio G. Poggiani
DI GIORGIA
PACIONE DI BELLO
Equiclick, l’app di Equitalia, ha fatto il suo debutto. Da ieri, infatti la
nuova app potrà essere
scaricata, dagli utenti
(disponibile sugli store di
Android, Apple e Microsoft) e usata per pagare
cartelle, avvisi, rateizzare
il proprio debito se l’importo non è superiore ai
50 mila euro, o anche per
poter individuare lo sportello più vicino. Il nuovo
strumento digitale, insieme al portale web del
gruppo Equitalia (www.
gruppoequitalia.it), si legge dal comunicato stampa,
è stato voluto dall’amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini con
l’obiettivo di rendere più
diretto il rapporto tra
l’ente e i cittadini. Equiclick è composta da due
aree: la prima è open,
cioè ci si può accedere
senza essere in possesso
di una password e sono
presenti le funzioni di
«paga online» e di «trova
lo sportello». Accedendo
alla prima, l’utente potrà
saldare le cartelle utilizzando la carta di credito
o la prepagata. Se, invece,
si cliccherà sulla seconda
scelta sarà possibile individuare l’ufficio di Equitalia più vicino alla propria posizione e visionare
anche gli orari di apertura
e chiusura. Per accedere
alla seconda area, quella riservata, bisognerà
avere le credenziali personali, quali: il codice fiscale, la password e il pin
(ultime due credenziali,
fornite dall’Agenzia delle
entrate). Entrando nella
propria area riservata,
si avrà l’opportunità di
effettuare tre diversi tipi
di operazioni: verificare
in tempo reale la propria situazione inerente
alle cartelle e gli avvisi
di pagamento; selezionare dalla lista dei propri
documenti quelli che si
vogliono pagare e vedere
aggiornato il debito saldato; consultare la lista dei
documenti rateizzabili,
selezionarli, ottenere la
rateizzazione e, se si volesse iniziare a pagare subito, si avrà l’opportunità
di memorizzare le scadenze delle rate sul calendario dello smartphone o del
tablet. Nel caso in cui si
ritenesse di non dover pagare degli importi richiesti, si avrà la possibilità
di inviare la domanda per
sospendere la riscossione
in attesa che Equitalia
faccia le sue verifiche.
I M P O S T E E TA S S E
Mercoledì 29 Giugno 2016
53
Circolare dell’Agenzia delle entrate sul trattamento tributario dei titoli di debito argentini
Tangobond, i rimborsi tassati
I risparmiatori dovranno applicare l’aliquota del 12,5%
DI
VALERIO STROPPA
R
imborsi dei «Tangobond» con tassazione
al 12,5%. Il pagamento
da parte dell’Argentina del 150% del valore nominale sottoscritto dai risparmiatori
che avevano investito in titoli
di stato (poi finiti in default) dà
luogo a una plusvalenza imponibile, costituita tra l’importo
restituito e il costo fiscale di
acquisto delle obbligazioni. È
quanto precisa la circolare n.
30/E diffusa ieri dall’Agenzia
delle entrate.
Il documento di prassi affronta il tema del trattamento
tributario applicabile al rimborso dei titoli di debito emessi da Buenos Aires, che sarà
effettuato nei prossimi giorni.
Il 23 dicembre 2001, infatti,
l’Argentina ha dichiarato la
moratoria dei titoli obbligazionari in circolazione, con lo stop
al pagamento delle cedole e la
sospensione del rimborso alla
scadenza. Nel 2005 e nel 2010
lo stato sudamericano ha proposto ai creditori un concambio
dei vecchi titoli con nuovi bond.
Tuttavia, in molti non hanno
accettato la proposta e, dopo
una battaglia legale durata circa 15 anni presso l’organismo
arbitrale della Banca mondiale,
il contenzioso promosso dall’associazione Task force Argentina (Tfa) in nome e per conto
di questi obbligazionisti si è
conclusa con un accordo transattivo: gli investitori, tra cui
circa 50 mila soggetti italiani,
riceveranno in contanti il 150%
dell’importo nominale originario, a fronte del contestuale annullamento dei vecchi titoli.
Alcuni operatori finanziari hanno manifestato dubbi
su come trattare fiscalmente
le somme che saranno liquidate dallo stato emittente ai
contribuenti italiani, dal momento che la cifra restituita
sarà superiore a quella origi-
nariamente investita. Secondo
l’amministrazione finanziaria,
per le somme percepite fuori
dall’esercizio di arti, professioni o imprese le maggiori sommi costituiscono plusvalenze
imponibili. Ciò in quanto detti
importi vanno classificati tra i
redditi diversi di natura finanziaria, disciplinati dall’articolo
67, comma 1, lettera c-ter) del
Tuir. Il contribuente dovrà
Padoan: trust più trasparenti
Trasparenza sui trust e società schermo.
A chiederla e Pier Carlo Padoan, ministro
dell’economia intervenendo alla cerimonia
di chiusura dell’anno di studi 2015/2016 della
scuola di polizia giudiziaria della Guardia di
Finanza. Secondo il ministro quando «i conti finanziari sono intestati a trust, società
schermo o ad altre entità non trasparenti è
necessario conoscere i beneficiari effettivi».
Padoan ha ricordato che «55 Stati e giurisdizioni inizieranno a scambiare automaticamente informazioni sui conti finanziari
già dal 1° gennaio 2017, tra pochi mesi. Altri
46 stati, tra cui piazze finanziare importanti come Svizzera, Singapore e Hong Kong si
aggiungeranno nel 2018».
Padoan ha poi sottolineato che nella lotta
all’evasione è necessario «concentrare gli
interventi verso i soggetti che presentano
un profilo di rischio fiscale ed economico finanziario più elevato». Intervenendo il ministro ha anche ribadito che «nel riformare il
rapporto tra cittadini e istituzioni, occorre
puntare sull’estensione e sulla qualità della
attività proprie di polizia tributaria» e «migliorare gli incentivi all’adempimento fiscale
spontaneo dei contribuenti». La Guardia di
finanza è impegnata «nella lotta senza quartiere a ogni forma di criminalità economica
e finanziaria». È quanto ha sottolineato il
comandante generale delle Fiamme gialle,
Giorgio Toschi,
CTR MILANO METTE KO LA VERIFICA CON INDICI PREDETERMINATI
Transfer pricing a valori multipli
Illegittima la rettifica di transfer pricing delle condizioni della transazione controlrelativa al pagamento di royalties per l’uti- lata con le condizioni di una transazione tra
lizzo del marchio qualora l’Agenzia delle imprese indipendenti. Per verificare la conentrate si basi esclusivamente sui valori formità dei prezzi applicati infragruppo a
predeterminati riportati nella circolare n. quelli applicati nel libero mercato L’Ocse ha
32 del 1980. Tale documento di prassi, do- individuato diversi metodi i cosiddetti metovrebbe infatti essere utilizzato solo quale di tradizionali quali il metodo del confronto
base di partenza per la valutazione, secondo del prezzo (c.d. Cup), il metodo del prezzo di
le regole dell’Ocse, della conformità a valore rivendita, il metodo del costo maggiorato e
normale dei prezzi praticati intercompany. i cosiddetti metodi reddituali quali il metoQuesto quanto affermato dalla commissio- do della ripartizione dell’utile e il metodo
ne tributaria regionale di Milano nella sen- basato sul margine netto della transazione
tenza n. 2931/1/2016. La citata circolare, in (c.d. Tnmm). Il metodo Cup in particolare
tema di determinazione del valore normale confronta i prezzi utilizzati nelle transazioni
delle transazioni aventi ad oggetto beni im- oggetto di controllo con i prezzi applicati in
materiali quali i marchi, stabilisce che in transazioni comparabili poste in essere tra
linea di massima sono considerati congrui parti indipendenti (Cup esterno) o in tran(a) «i canoni fino al 2% del fatturato» quan- sazioni tra una delle società parte dell’opedo vi sia un contratto redatto per iscritto razione sotto verifica e soggetti terzi (Cup
anteriore al pagamento del canone stesso e interno). Nel caso all’attenzione dei giudici
qualora l’utilizzazione del marchio (e quindi l’ufficio aveva contestato la parziale indel’inerenza del costo sostenuto) sia sufficien- ducibilità delle royalties riconosciute dalla
temente documentata. I canoni oscillanti tra contribuente alla controllante estera per la
il 2 e il 5% per essere considerati congrui, ol- parte eccedente il 2% del fatturato, ciò sulla
tre ai requisiti sopra indicati, devono essere base della circostanza che non ricorressero i
supportati da «dati tecnici [che] giustifichino requisiti previsti dalla circolare n. 32/80 per
il tasso dichiarato»; il tasso dichiarato deve ritenere congruo il maggior canone per l’utiessere giustificato da «dati giuridici», inol- lizzo del marchio di fatto corrisposto dalla
tre è necessario che sia provata l’effettiva società italiana. I giudici, tuttavia, hanno
utilità conseguita dal licenziatario. I canoni annullato il rilievo in quanto l’Amministrasuperiori al 5% del fatturato possono essere zione non aveva considerato che, come proriconosciuti solamente in casi eccezionali. Le vato dalla contribuente e documentato già
linee guida Ocse, in tema di transfer pricing, prima del contenzioso, applicando il metodo
chiariscono che Le operazioni intercompany del Cupinterno, la transazione contestata
devono essere valutate in base al loro valore in realtà era conforme al principio di libera
normale, cioè a dire in ragione del prezzo concorrenza. La contribuente aveva infatti
«che sarebbe stato concordato tra imprese dimostrato che la controllante, nei rapporti
indipendenti per operazioni identiche o simi- con terzi indipendenti, applicava royalties
per il diritto all’utilizzo dei
lari a condizioni similari o
marchi di ammontare ben
identiche sul mercato» (cap.
La
sentenza
superiore rispetto a quelle
I, lett, b), art. 9 Tuir). La vesul
sito
www.italiaapplicate alla controllata
rifica del rispetto del prinitaliana.
cipio di libera concorrenza
oggi.it/documenti
Claudia Marinozzi
presuppone il confronto
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyOS0wNi0yMDE2IyMjMjAxNi0wNi0yOVQxMTo1MjoyOVojIyNWRVI=
quindi determinare la base
imponibile sottraendo dalla
somma rimborsata il costo di
acquisto dei titoli, aumentato
di ogni onere inerente (per
esempio le commissioni di negoziazione).
A quel punto, scatterà l’imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi, come stabilito dal
dlgs n. 461/1997. Anche in questo caso qualcuno aveva avanzato incertezze sulla corretta
aliquota da trattenere, viste le
diverse modifiche intervenute
nel tempo. Sul punto, però, le
Entrate chiariscono che, sulla
scorta di quanto stabilito dai
dl n. 138/2011 e n. 66/2014, «gli
ultimi aumenti dall’aliquota
non si rendono applicabili ai
redditi derivanti da obbligazioni emesse da stati esteri
che consentono un adeguato
scambio di informazioni nei
confronti di persone fisiche che
percepiscono tale reddito al di
fuori dell’attività di impresa».
Per questo motivo, l’aliquota è
quella ordinariamente prevista per gli interessi sui titoli di
stato italiani e white list, vale
a dire il 12,5%.
FISCO DEGLI ALTRI
La Giustizia francese ha
chiesto l’apertura di un procedimento contro il colosso
bancario Ubs. Secondo fonti
vicine all’inchiesta della
Procura transalpina, l’accusa sarebbe quella di avere
instaurato un vasto sistema
di frode fiscale in Francia.
Venerdì scorso la Francia
aveva chiesto il rinvio a
giudizio della casa-madre
Ubs AG, della sua filiale
francese, di un ex dirigente
dell’Istituto, Raoul Weil, e di
tre quadri del numero uno
bancario elvetico. L’istituto
di credito sarebbe accusato
di aver intrapreso diverse
azioni affinché la ricca clientela francese aprisse dei conti
non dichiarati in Svizzera
in modo da sfuggire al fisco
di Parigi.
Via libera in Svizzera alla
campagna contro la riforma
della fiscalità delle imprese. I
partiti di opposizione avranno tempo fino al 6 ottobre per
raccogliere le 50 mila firme
necessarie per organizzare
il referendum. Secondo i
sostenitori della campagna
referendaria, non è pensabile
che siano i contribuenti a dover colmare i mancati introiti
(si calcolano 1,3 miliardi di
euro per la sola Confederazione, senza contare quindi
quelli par cantoni e comuni)
tramite tagli alle prestazioni
e aumento delle imposte. La
revisione, a detta dei contrari, non è equilibrata e permette alle aziende di beneficiare
di regali ingiustificati in
ambito tributario.
L’Iva non riscossa nei cinque maggiori paesi dell’Europa centrale e orientale ha
un peso di 28 miliardi di
euro sui bilanci degli Stati.
Secondo l’analisi di PwC, il
divario Iva (ovvero la differenza tra le entrate teorica e
i ricavi effettivi) ha un peso
del 19,1% nella Repubblica
Ceca, fino a salire oltre il
40% in Romania. In mezzo,
il 20,8% dell’Ungheria,
28,3% della Slovacchia, e
29,2% della Polonia. In termini di ricavi, nel 2014/15,
questo vuol dire un mancato gettito di 3,1 miliardi
nella Repubblica Ceca, 2,6
miliardi in Ungheria, 8,3
in Romania, 12 in Polonia,
e 2,2 miliardi in Slovenia.
«Le misure messe in atto da
alcuni paesi per ridurre il
divario nel gettito Iva tra
teorico e reale hanno avuto
risultati contrastanti», ha
spiegato Daniel Anghel,
PwC Cee Indirect Taxes Leader. «In alcuni paesi come
la Slovacchia il divario si è
ridotto dal 33,9 al 28,3% in
un solo anno grazie all’introduzione di software di
analisi che valutano i dati
delle dichiarazioni fiscali
in tempo reale». In altri,
invece, come Polonia e Romania, stanno perdendo la
loro battaglia nei confronti
dell’evasione dell’Iva.
Tancredi Cerne
CRONACA PISTOIA
DOMENICA 3 LUGLIO 2016
9
••
IL BRACCIO DI FERRO
LA DIFFERENZA
IL PRECEDENTE
VIVAISTI PISTOIESI DA MESI ALLE PRESE
CON IL GIRO DI VITE DELL’AGENZIA ENTRATE
SULLA CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI
GLI IMPRENDITORI: «ACQUISTO E CRESCITA
DELLE PIANTE SONO ATTIVITA’ AGRICOLE»
IL FISCO: «E’ REDDITO COMMERCIALE»
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DELLA PROVINCIA
DI PISTOIA HA DATO RAGIONE A UN’AZIENDA
CHIAMATA A PAGARE OLTRE 25OMILA EURO
Piante acquistate per coltivazione
La commissione tributaria:
«Non è reddito commerciale»
ACQUISTARE piante per poi ricoltivarle non è un’attività commerciale ma agricola. Con una decisione che i vivaisti pistoiesi (nella foto
di archivio) sperano possa rappresentare un precedente, la commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso di una piccola ditta
individuale chiamata dall’Agenzia
delle Entrate a pagare oltre 253mila
euro a titolo di recupero di Irpef,
Iva e Irap. Il caso era del tutto simile a quello che interessa altre aziende di ogni dimensione alle quali il
fisco vorrebbe imporre il regime
commerciale al posto di quello, molto più conveniente, agricolo. Stavolta, per i giudici tributari di primo
grado, l’Agenzia delle Entrate non
avrebbe però tenuto conto della
struttura e delle potenzialità produttiva della ditta individuale «sanzionata» per le attività del 2009. In
più, secondo la sentenza del 29 giugno scorso, l’acquisto di piante non
configura di per sé un’attività commerciale proprio perché spesso i
piccoli arbusti sono destinati a un
processo di «ricoltivazione» o manipolazione che rientra a pieno titolo
nell’attività agricola tipica, tassata
in base ai redditi catastali. Per i giu-
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwMy0wNy0yMDE2IyMjMjAxNi0wNy0wNFQxMjo1NTo1MVojIyNWRVI=
dici la ditta pistoiese, dedita alla
produzione di piante ornamentali,
rientra proprio in questi casi e i
maggiori ricavi commerciali sono
stati calcolati in soli 5mila e 700 euro.
IL POOL di professionisti incaricati, tra cui i commercialisti Massimo Rognoni e Fabrizio Giovanni
Poggiani, l’agronomo Sandro Pagnini e il legale Alessandro Capecchi, sono riusciti a dimostrare che
l’azienda ha sempre svolto tutte le
fasi necessarie del ciclo biologico
per ottenere un prodotto finito idoneo alla vendita. Non solo. Nel corso del processo tributario, i professionisti pistoiesi hanno evidenziato
che, per esercitare la sua attività,
l’azienda era dotata di una struttura
idonea all’esercizio dell’attività agricola, in particolare per la coltivazione del fondo (terreni e collaboratori
in primo luogo) e che, nell’anno
d’imposizione, l’azienda aveva effettuato acquisti per la produzione
(terriccio, concime, vasi, gasolio
agricolo e altro) «congrui» rispetto
alle piante complessivamente cedute.
s.t.
Focus
I precedenti
Di recente molte aziende
vivaistiche sono finite nel
mirino per l’attività di
compravendita delle piante.
Il fisco: «Si tratta di
un’attività commerciale,
non agricola. Le imposte
da pagare sono più alte»
La svolta
Un gruppo di professionisti
pistoiesi che difendeva una
ditta individuale è riuscito
a dimostrare che, quando
c’è «manipolazione» o
«ricoltivazione» si tratta
di attività agricola
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la procura trasferirà gli atti dell’inchiesta
sullo scoppio di via Brioschi ai colleghi che lavorano al
Tribunale per i minorenni. Già
nei prossimi giorni, quindi, la
procura minorile guidata da Ciro Cascone potrebbe inoltrare
al Tribunale dei minori la richiesta di dichiarare decaduto Giuseppe Pellicanò dalla responsabilità genitoriale nei confronti
delle due figlie.
Il pubblicitario 51enne da venerdì si trova a San Vittore, indagato per il reato di strage. Secondo quanto accertato dalle indagini, affidate alla squadra
mobile e condotte dal pm Elio
Ramondini, Pellicanò avrebbe
saturato di gas l’appartamento
di via Brioschi, provocando l’eOMANI
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ni, che da quando loro figlia e
Pellicanò si lasciarono sono
sempre stati presenti nella vita
delle bambine. «In linea generale, nei casi di famiglie disgregate da gravi episodi di violenza, è
preferibile affidare i minori al
di fuori del nucleo naturale —
dice il procuratore capo presso
il Tribunale per i minorenni, Ciro Cascone — ma nel caso di specie non si esclude si possano individuare prossimi congiunti in
grado di dare sufficienti garanzie di stabilità». L’indagine ha
rilevato come già due notti pri-
ma dello scoppio la Masella
avesse portato a dormire le piccole dai propri genitori. E sembra che i nonni avessero in progetto di andare a vivere vicino
alla figlia, che a sua volta si preparava a cambiare casa entro fine mese, lasciando l’apparta-
mento di via Brioschi. Nella nuova abitazione, dove Masella si
sarebbe trasferita con il suo
compagno, erano già pronte le
camere per le figlie.
Il pm Ramondini ha chiesto
al gip la convalida dell’arresto
per Pellicanò. L’interrogatorio
di garanzia potrebbe essere fatto già questa mattina. Nei giorni scorsi il pm, con il procuratore aggiunto Nunzia Gatto, ha
raccolto la testimonianza delle
figlie dell’indagato, assistite da
psicologi.
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’EX GIUDICE tributario Luigi Vassallo
splosione che lo scorso 12 giugno ha ucciso la sua ex compagna Micaela Masella e i due vicini di pianerottolo Chiara Magnamassa e Riccardo Maglianesi, fidanzati di 27 anni. Il movente, secondo il pm, sarebbe
«la rabbia per la separazione»
dalla Mosella. Nello scoppio sono rimaste ferite le due figlie di
Mosella e Pellicanò, di 7 e 11 anni, ricoverate al Centro grandi
ustionati di Niguarda.
Se il Tribunale per i minorenni dichiarerà decaduto Pellicano come genitore, potrebbe decidere di affidare le due ragazzine «nell’ambito della famiglia
naturale». Vale a dire, a parenti
prossimi. Un’opzione potrebbe
essere l’affido ai nonni mater-
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avrebbe avuto un tale «spessore criminale» da divenire «il centro di un
sistema corruttivo più ampio». È questo
uno degli argomenti con cui i pubblici ministeri Laura Pedio ed Eugenio Fusco hanno chiesto per lui la condanna a quattro
anni e otto mesi di reclusione. Il giudice
dell’udienza preliminare Gennaro Mastrangelo, di fronte a cui Vassallo è a processo con rito abbreviato con l’accusa
principale di corruzione in atti giudiziari,
potrebbe pronunciarsi già martedì. I pubblici ministeri hanno anche chiesto la confisca all’imputato di 65mila euro, cifra
che corrisponderebbe ai proventi della
corruzione per i casi che gli sono contestati in questo procedimento.
Vassallo fu arrestato in flagranza il 17
dicembre, intento a intascare una busta
con 5mila euro, prima tranche di una tangente da 30mila, nello studio Crowe Hor-
warth, che assiste la multinazionale della chimica Dow Europe Gmbh in un contenzioso milionario col fisco. Un episodio
che coinvolge anche un altro ex giudice
tributario. Si tratta della commercialista
Marina Seregni, a cui sarebbe dovuta an-
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dare parte della tangente, che ha patteggiato una pena a tre anni e tre mesi di reclusione.
Il legale di Vassallo, l’avvocato Fabio
Giarda, ha chiesto che al proprio assistito
sia dato il minimo della pena per il reato
di corruzione in atti giudiziari, e la deru-
bricazione del reato di induzione indebita della corruzione in traffico di influenza. E ha comunicato il raggiungimento di
un accordo per risarcire con 100mila euro lo studio Crowe Howarth dove l’ex giudice è stato filmato e poi arrestato mentre incassava la mazzetta.
Oltre alla vicenda per cui fu arrestato
in flagranza, però, Vassallo (a San Vittore dal giorno dell’arresto) è stato raggiunto da due ordinanze di custodia per
altrettanti contenziosi pilotati. Uno, da
14 milioni, relativo alla società Swe-Co
dell’imprenditore Luciano Ballarin. L’altro, a favore dell’imprenditore Matteo Invernizzi, coinvolge altri due giudici tributari: il commercialista Luigi Pellini e l’avvocato Gianfranco Vignoli Rinaldi, accusati di essere intervenuti in favore
dell’imprenditore in cambio di denaro.
GW
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Il Sole 24 Ore
Lunedì 4 luglio 2016
3
LA PAUSA
L’AUTOTUTELA
Il decorso dei termini per le giurisdizioni ordinarie, amministrative
e tributarie è sospeso per il periodo dal 1° al 31 agosto
Gli atti errati sono sempre annullabili e la loro cancellazione
comporta l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse
In dettaglio. Per le liti fino a 20mila euro
per il mese di agosto, o della sospensione dei
46 giorni, dal 1° agosto al 15 settembre, in
vigore fino al 31 dicembre 2014. Non valgono
dunque le istruzioni fornite dal ministero delle
Finanze con la circolare 235 dell'8 agosto
1997, con la risoluzione 159 dell’11 novembre
1999 e poi ribadite dall’agenzia delle Entrate,
nella circolare 65/E del 28 giugno 2001.
sospensioni dei termini. Al contrario,
l’orientamento favorevole ha trovato ancora
una volta conferma in due recenti pronunce
del medesimo Collegio (sentenze Cassazione
n. 10360/2015 e n. 11403/2015), le quali,
pur non affrontando direttamente la
questione controversa, presuppongono
l’adesione alla tesi della cumulabilità.
aggiunta la seguente frase al comma 2
del nuovo articolo 17-bis, del decreto
legislativo 546/1992, in vigore dal 1°
gennaio 2016, come modificato dal
decreto legislativo 156 del 24
settembre 2015: «Si applica la
sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale>>.
decreto legislativo 546/1992, «2. Le
commissioni tributarie, quando occorre
acquisire elementi conoscitivi di
particolare complessità, possono
richiedere apposite relazioni ad organi
tecnici dell'amministrazione dello Stato o
di altri enti pubblici compreso il Corpo
della Guardia di finanza, ovvero disporre
consulenza tecnica».
el’atto è divenuto ormai definitivo per
decorso dei termini per ricorrere;
ril ricorso è stato presentato, ma respinto
con sentenza passata in giudicato per motivi
formali;
tvi è pendenza di giudizio;
uil contribuente non ha prodotto alcuna
istanza.
viene annullato comporta l’obbligo di
restituzione delle somme indebitamente
riscosse. L’annullamento dell’atto sbagliato
ha un solo limite: che esista una sentenza
passata in giudicato favorevole all'ufficio;
deve però trattarsi di una sentenza che abbia
pronunziato sul “merito” del rapporto
tributario.
pagina iniziale, tra gli “strumenti”, è
indicata la voce “modelli”.
Cliccando su modelli, si accede a
una pagina che contiene varia
modulistica disponibile. Alla voce
“modelli da presentare agli uffici”
si può prelevare quello di “richiesta di
esercizio dell'autotutela”. L'istituto
consente all’amministrazione finanziaria,
anche in pendenza di giudizio o nei casi in
cui le pretese di recupero sono ormai
definitive e non più impugnabili, di
annullare i propri atti illegittimi. In
autotutela, nel rispetto dei cittadini, gli
atti sbagliati si possono annullare sempre,
senza limiti di tempo.
LA SENTENZA
DELLA SETTIMANA
Reclamo-mediazione
con maxi scadenza Rimborso per tratte
IL QUESITO
giungono i 31 della sospensione. La
sospensione feriale si applica anche
in relazione ai termini per impugnare una sentenza. La sospensione si
applica anche per i termini di costituzione in appello o di proposizione
di controricorso in Cassazione e vale anche per il termine di riassunzione del giudizio.
Reclami mediazione
Vorrei conoscere, in
dettaglio, quali sono le
regole per la sospensione
feriale dei termini che, fino
al 31 dicembre 2014, era di
46 giorni, cioè dal primo
agosto al 15 settembre e
che dal 2015 si è accorciata
a 31 giorni, per il solo mese
di agosto. Vorrei anche
sapere se la sospensione
feriale riguarda sia i
termini per le giurisdizioni
ordinarie e amministrative,
sia quelli per le
giurisdizioni tributarie.
Inoltre, vorrei sapere quali
sono gli effetti della
sospensione in caso di
reclamo mediazione.
B.C.- LECCO
I
l mese di agosto il contenzioso
tributario chiude per ferie. Però,
dal 2015, è più breve il tempo della sospensione. Il periodo di sospensione, prima previsto dal 1° agosto al
15 settembre, in totale 46 giorni, dal
2015, è stabilito dal 1° al 31 agosto (articolo 16, decreto legge 12 settembre
2014, n. 132). Nel periodo 1° agosto/31
agosto il decorso dei termini relativi
alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso anche per le
giurisdizioni tributarie. La regola
generale della sospensione è che sono sospesi i termini processuali,
mentre quelli sostanziali, relativi
cioè ai rapporti tra privati, non subiscono alcuna sospensione. Ad
esempio, non si sospendono i termini per adempiere un contratto, per
consegnare un immobile oggetto di
compravendita, per pagare un debito o un canone di locazione. Beneficiano invece della sospensione feriale i termini per proporre ricorso
alla Commissione tributaria provinciale o regionale. Questo significa che il ricorso alla Commissione
tributaria provinciale deve essere
proposto, a pena di inammissibilità,
entro 60 giorni dalla notificazione
dell’atto impugnato. Se questo termine scade tra il 1° e il 31 agosto, o se
questo periodo è compreso nel termine per impugnare, il ricorrente ha
altri 31 giorni, quindi i 60 giorni iniziali diventano 91. La stessa sospensione di 31 giorni scatta se il termine
di 30 giorni per la costituzione del ricorrente scade tra il 1° e il 31 agosto.
In entrambi i casi, ai 60 giorni si ag-
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La sospensione scatta pure per i reclami mediazione per liti fino a
20mila euro, comprese le cartelle
di pagamento per omessi o tardivi
versamenti. Per valore della lite si
intende l’importo del tributo al
netto degli interessi e delle sanzioni; in caso di sole sanzioni, il valore
è costituito dalla somma di queste.
Per l’istanza di reclamo mediazione, si deve tenere conto che:
1 il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine dei 90
giorni dalla data di notifica all’ente
impositore, termine entro il quale
deve essere conclusa la procedura
di mediazione;
1 si applicano “le disposizioni
sui termini processuali”, quali,
ad esempio, le regole per il computo dei termini e la sospensione
nel periodo feriale, anche al termine di 90 giorni, entro il quale
deve concludersi il procedimento di mediazione;
1 la mediazione produce effetti
anche sui contributi previdenziali e
assistenziali, per i quali non sono
dovuti né sanzioni né interessi.
Il ricorso può contenere una
proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Il termine dei 90 giorni va computato dalla data di notifica del ricorso
all’ente impositore. Se la notifica del
reclamo mediazione è effettuata a
mezzo del servizio postale, il predetto termine decorre dalla data di
ricezione dell’ente destinatario, in
analogia con quanto accade per la
decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente.
Ad esempio, se il reclamo viene presentato mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno in data 25 giugno 2016, ma l’ufficio lo riceve il 1° luglio 2016, è da questa data che decorre il termine dei 90 giorni.
Con la proposizione del ricorso si
apre una fase amministrativa di 90
giorni entro la quale deve svolgersi
il procedimento del reclamo mediazione. Questa fase, che si colloca tra
l’avvio del procedimento, che coincide con la notifica del ricorso, e
l’eventuale instaurazione del giudizio, visto che i termini per la costituzione del ricorrente sono sospesi
durante il procedimento, è finalizzata all’esame del reclamo e dell’eventuale proposta di mediazione,
con l’obiettivo di evitare, in caso di
esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
di Marina Castellaneta
per il passeggero
spostato in «economy»
V
acanze più protette
grazie alla Corte di
giustizia dell'Unione
europea che frena sulle
prassi di downgrading sui voli. Con
limiti precisi, però, nel calcolo dei
rimborsi. Con la sentenza depositata il 22 giugno (causa C-255/15),
infatti, la Corte ha chiarito gli
obblighi delle compagnie aeree in
materia di rimborso in caso di
sistemazione del passeggero in una
classe inferiore, su un volo composto da più tratte.
Questi i fatti. Un passeggero
aveva acquistato un biglietto aereo
con la compagnia aerea Emirates
con diverse tratte da Dubai a
Tokyo in prima e in business class.
Al momento dell’imbarco, però,
l’uomo era stato sistemato, per
alcune tratte, in una classe inferiore. A seguito del downgrading
aveva chiesto un rimborso pari al
75% del prezzo del biglietto, incluse tasse e imposte. Il calcolo dell’importo, a suo dire, era pari a 1.853
euro. Diversa la posizione di
Emirates che aveva liquidato la
somma di 376 euro ritenendo che
la percentuale di rimborso non
andava calcolata sul prezzo complessivo, ma solo sul segmento di
volo interessato. Di qui la controversia dinanzi al giudice di primo
grado di Dusseldorf che ha sollevato un quesito interpretativo
dinanzi alla Corte Ue.
Al centro della sentenza di
Lussemburgo, l’articolo 10 del
regolamento n. 261/2004 che
istituisce regole comuni in materia
di compensazione ed assistenza ai
passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di
ritardo prolungato. L’atto Ue,
infatti, impone al vettore aereo che
sistema il passeggero in una classe
inferiore rispetto a quella acquistata un rimborso entro sette giorni
pari al 30% del biglietto per tutte le
LA MOTIVAZIONE
L’
tratte aeree fino a 1.500 chilometri,
al 50% per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per
quelle comprese tra 1.500 e 3.500
chilometri e al 75% del biglietto
negli altri casi. Il sistema Ue è,
quindi, basato su parametri quali il
prezzo del biglietto e la distanza.
Per biglietti costituiti da più tratte,
ma da un prezzo unico del biglietto,
il rimborso – osserva la Corte –
deve riguardare unicamente la
tratta per la quale il passeggero ha
subito il downgrading, mentre è
esclusa per i servizi concordati per
gli altri voli. D’altra parte, scrive la
Corte, il regolamento mira a compensare unicamente il disagio che è
provocato al passeggero che non
usufruisce del livello di comfort
corrispondente all’importo da lui
versato. È così evidente il legame
tra disagio e volo, senza alcuna
compensazione globale legata «al
trasporto del passeggero nel suo
complesso». Di conseguenza, nel
calcolare l’importo dovuto, il
vettore deve far riferimento al
prezzo del solo volo per il quale è
stato subito il disagio e non all’importo globale del trasporto.
La Corte ha poi colmato una
lacuna del regolamento, che non si
occupa dei casi in cui il biglietto
riporti unicamente il prezzo
globale, individuando uno specifico coefficiente per imporre il
rimborso su un unico segmento
del trasporto, che sarà valutato
tenendo conto del quoziente della
distanza del volo interessato e
della distanza totale del trasporto.
Escluse, però, dal calcolo del
rimborso tasse e imposte se queste
non dipendono dalla classe del
biglietto perché, pur trattandosi di
elementi del prezzo versato, «non
sono correlati al disagio e, conseguentemente, alla realizzazione
del volo in questione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
q
articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2,
lettera f), del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel
senso che, in caso di sistemazione di un passeggero in classe inferiore su un volo (downgrading), il prezzo da prendere in considerazione per
determinare il rimborso dovuto al passeggero interessato è il prezzo del volo
sul quale questi è stato sistemato in una classe inferiore, a meno che tale
prezzo non sia riportato sul biglietto che gli dà diritto al trasporto su detto
volo, nel qual caso occorre fondarsi sulla parte del prezzo del biglietto
corrispondente al quoziente della distanza del volo in questione e della
distanza totale del trasporto cui il passeggero ha diritto... il prezzo del
biglietto [da considerare], corrisponde esclusivamente al prezzo del volo
stesso, ad esclusione delle tasse ed imposte indicate sul biglietto, a condizione che né l’esigibilità né l’importo di queste dipendano dalla classe per la
quale il medesimo biglietto è stato acquistato”.
Venerdì
1 Luglio 2016
www.ilsole24ore.com
@ 24NormeTributi
IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI
t
LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI
ENERGIA
Rinnovabili, al via
i nuovi incentivi
LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa
MARTEDÌ: Condominio
MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia
GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito
VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni
Landolfi e Petrucci u pagina 47
Dichiarazioni. La Cassazione a sezioni unite chiarisce i termini di presentazione di un prospetto con effetti «pro-contribuente»
Correzioni a favore, tempi stretti
«Rettificativa» solo entro la scadenza del modello relativo all’anno successivo
Antonio Iorio
pLa dichiarazione rettificati-
va della precedente, che conduce
a un risultato favorevole al contribuente, può essere presentata
solo entro il termine di scadenza
della dichiarazione dell’anno
successivo. Resta salva la possibilità di richiedere il rimborso entro
i 48 mesi dal pagamento e, in ogni
caso, di dimostrare, in sede contenziosa, l’infondatezza della pretesa impositiva documentando
eventuali errori commessi.
A chiarire la procedura da seguire per la correzione di errori
contenutinelladichiarazionepresentata, sono le Sezioni unite della
CortediCassazioneconlasentenza n. 13378 depositata ieri.
Una società aveva impugnato
una cartella lamentando che la liquidazione delle imposte in essa
contenutefossefruttodiunerrore
commesso nella dichiarazione
originariamente presentata ma
successivamente emendata. Entrambi i giudici di merito avevano
rigettato il ricorso rilevando che la
correzione della dichiarazione
fosse avvenuta tardivamente.
La società aveva presentato ricorso in Cassazione, la quale con
un’ordinanza interlocutoria (n.
18383/2015) aveva rimesso la decisione alle Sezioni Unite.
Ilgiudicerimettenteavevadato
atto, infatti, di un differente orientamento giurisprudenziale formatosi negli anni a proposito dei
termini di emendabilità in favore
del contribuente della dichiarazione presentata.
In base all’articolo 2 comma 8
bis Dpr 322/98, il contribuente
LE ALTERNATIVE
Entro 48 mesi dal pagamento
il contribuente può chiedere
la restituzione dell’importo
Possibile far valere le proprie
ragioni in contenzioso
può rettificare a proprio favore la
dichiarazione presentata per correggere errori od omissioni che
abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito
d’imposta o di un minor credito,
mediante una dichiarazione integrativa da presentare non oltre il
termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successi-
vo. L’eventuale credito risultante
dalla predetta rettifica può essere
utilizzato in compensazione.
Secondo una primo e maggioritario orientamento più garantista formatosi in seno alla Sezione
tributaria della Suprema Corte, la
scadenza prevista dal comma 8
bis (presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo) rileverebbe soltanto per compensare il credito
risultante dalla rettifica. Resterebbe, infatti, impregiudicata,
senza limiti temporali, la possibilità di rettificare errori che assoggetterebbero il contribuente a
un’imposizione più gravosa rispetto alla sua effettiva capacità
contributiva (in violazione all’articolo 53 della Costituzione).
Il secondo orientamento ritiene invece che la dichiarazione integrativa a favore del contribuente possa essere presentata esclusivamente entro il termine di presentazione di quella dell’esercizio
successivo.
Secondo le Sezioni unite l’introduzione della procedura per
la dichiarazione a favore rappresenta un’alternativa al rimborso
per il quale valgono termini differenti (articolo 38 Dpr 602/73).
Tuttavia si tratta di termini amministrativi che non possono influenzare il diverso piano del processo tributario. Oggetto del contenzioso, infatti, è l’accertamento
circa la legittimità della pretesa
impositiva, anche se fondata sulla base dei dati forniti inizialmente dal contribuente. Ne consegue
che la possibilità di emendare la
dichiarazione in favore va esercitata non oltre il termine previsto
per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, eventualmente
compensando il credito risultante. Resta la possibilità di richiedere il rimborso delle somma versate entro il termine di 48 mesi dalla
data del pagamento, indipendentemente dalla disciplina sulla dichiarazione integrativa. In ogni
caso, il contribuente a prescindere dall’integrativa ovvero dall’istanza di rimborso, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla
maggiore pretesa tributaria, allegando errori di fatto o di diritto
commessi. La dichiarazione a sfavore resta, invece, emendabile
entro l’ordinario termine di decadenza del potere di accertamento
da parte del Fisco.
I principi delle Sezioni unite
DICHIARAZIONE PRO
AMMINISTRAZIONE
DICHIARAZIONE PRO
CONTRIBUENTE
La dichiarazione che
presenta un risultato
inferiore rispetto a quello
effettivo si può rettificare
entro gli ordinari termini di
decadenza del potere di
accertamento (articolo 43
Dpr 600/73)
La dichiarazione che rettifica
i valori in favore del
contribuente può essere
emendata entro il termine di
presentazione della
dichiarazione per l’anno
successivo, con la
possibilità di compensare il
credito eventualmente
risultante
L’ISTANZA
DI RIMBORSO
LA RETTIFICA IN SEDE
CONTENZIOSA
L’articolo 38 del Dpr 602/73
disciplina la possibilità di
rimborso di imposte
erroneamente versate ed è
esercitabile entro 48 mesi
dalla data di versamento
Il contribuente può emendare la
propria dichiarazione mediante
l’allegazione di errori non solo
nei limiti delle disposizioni
sulla riscossione delle stesse
ovvero del regolamento per la
presentazione delle
dichiarazioni, ma anche nella
fase processuale opponendosi
alla pretesa tributaria
avevano già fatto, che la dichiarazione emendata a favore del
contribuente entro l’anno successivo consente l’utilizzo del
credito che ne emerge in compensazione (articolo 2, comma
8-bis, del Dpr 322/1998), mentre
successivamente la rettifica a favore non consente la compensazione (articolo 2, comma 8, del
Dpr 322/1998). Si tratta di un
principio che – oltreché dalla
norma attuale – deriva indirettamente dall’(allora) ispirato precedente 15063/2002 della stessa
Corte di cassazione a sezioni
unite, con il quale venne stabilito che un sistema legislativo che
non consentisse la rettificabilità
della dichiarazione anche nelle
ipotesi di favore per il contribuente darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito, non compatibile con il principio di capa-
cità contributiva.
Non si può pensare che tali
fondamentali principi risultino
rispettati solamente se il contribuente adempie alla rettifica a
suo favore entro il tempo strettissimo della dichiarazione successiva (mentre i tempi a disposizione dell’Agenzia per effettuare gli accertamenti sono molto più ampi).
Senza contare che la stessa
Agenzia delle entrate è andata
oramai già oltre nella vicenda, riconoscendo la ritrattazione a favore anche oltre l’anno successivo prima per gli errori contabili
(circolare 31/E/2013) e poi, con
circolare 3/E/2014 - paragrafo 5 anche per vicende non di tipo
contabile (anche se di quanto affermato nella circolare 3/E/2014
se ne sono accorti in pochi).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il quadro. Passato un anno non resta che l’istanza di rimborso
Il calendario «gioca» per il fisco
Dario Deotto
pIl contribuente può ritrat-
tare la dichiarazione a suo favore soltanto entro l’anno successivo, utilizzando il credito
che ne emerge in compensazione; l’amministrazione finanziaria può invece effettuare
(ora) gli accertamenti entro il
quinto successivo (tralasciando le precedenti disposizioni –
interpretate spesso fantasiosamente da taluni giudici - sul raddoppio dei termini).
Se il contribuente vuol fare
valere situazioni a suo favore oltre l’anno successivo, non gli rimane, quindi, che l’istanza di
rimborso (ex articolo 38 del Dpr
602/1973), quando però ciò ri-
sulta possibile. Senza considerare che, di fronte ad un istanza
di rimborso, segue spesso il diniego o il silenzio-rifiuto, per cui
poi il contribuente si trova costretto ad andare davanti ai giudici tributari (magari fino in
Cassazione).
Questo il desolante “specchio”, derivante dalla sentenza a
Sezioni unite 13378/16 della Cor-
IL PUNTO
La stessa agenzia delle
Entrate ha aperto la strada
a un utilizzo più elastico
della ritrattazione
a favore del contribuente
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMwMy0wNy0yMDE2IyMjMjAxNi0wNy0wNFQxMjo1NDowN1ojIyNWRVI=
te di cassazione, in cui risulta riflessa l’immagine di un sistema
fiscale poco credibile e sul quale
aleggia, inesorabile, la “solita
ombra” delle esigenze di cassa.
Viene da chiedersi il senso
della lettura che dà la Corte di
cassazione alla previsione dell’articolo 2, comma 8, del Dpr
322/1998, la quale dispone la possibilità di rettifica della dichiarazione entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento.
Secondo la pronuncia depositata ieri, la norma consente la rettifica soltanto nelle ipotesi a sfavore del contribuente. Ebbene,
si vorrebbe conoscerlo questo
contribuente che presenta una
dichiarazione magari al quarto
anno successivo “prendendosi”
le sanzioni piene, quando il panorama tributario è costellato
da riduzioni sanzionatorie di
ogni tipo. Basti pensare che il
ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997) consente
di presentare una dichiarazione
integrativa entro gli stessi termini di decadenza dell’azione di
accertamento, fruendo di riduzioni sanzionatorie abbondantemente ridotte.
La Cassazione a Sezioni unite
ha perso quindi una grande occasione di dare un pochino di
credibilità al sistema, in particolare al “disallineato” rapporto
tra Fisco e contribuente, riconoscendo, come molte sentenze
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L’ANALISI
Enrico
De Mita
Separazione
insuperabile
fra diritto
e politica
D
ue contribuenti chiedono
l’agevolazione fiscale
prima casa, avendo deciso
di trasferire la residenza in altro
immobile, ma non riescono a
farlo entro il termine stabilito
dalla legge, per causa di forza
maggiore. Il mancato rispetto dei
termini è stato determinato da un
impedimento sopravvenuto, in
un caso rappresentato dal
fallimento della società
costruttrice dell’immobile che
aveva rallentato le procedure
finalizzate alla fissazione della
nuova residenza (Cassazione
2616/16), nell’altro costituito da
lavori straordinari deliberati dopo
l’acquisto (Cassazione 8351/16). Le
Entrate che in una circolare aveva
riconosciuto la fondatezza della
causa di forza maggiore, quando si
è arrivati in Cassazione ha preteso
il pagamento dell’imposta di
registro in modo ordinario. In
Cassazione si sono avute due
sentenze di segno contrario: una
ha riconosciuto la forza maggiore,
l’altra ha invocato l’interesse
superiore del fisco. In una nota,
gustosa e intelligente Mario
Cicala (Bollettino trib. 2016, p. 725)
mentre si dichiara d’accordo con
la sentenza favorevole al
contribuente dal punto di vista
squisitamente giuridico formula
una tesi originale sulla quale
esprimo le mie perplessità.
Entrambe le sentenze, scrive
Cicala, sembrano logiche e
intrinsecamente coerenti. Sono
perfette. Ora dal punto di vista
processuale le cose stanno così,
nel senso che gli effetti delle due
sentenze restano fermi. Ma
rispondono a due logiche diverse?
Dal punto di vista del diritto
sostanziale le due sentenze
andrebbero ricondotte a un solo
principio per la ricerca del quale
sono sottoposte al giudizio delle
Sezioni unite. Le due logiche non
sono riconducibili a una sola. La
maggiore attenzione alle esigenze
fiscali, nella sentenza sfavorevole
al contribuente, «la ricerca di
soluzione che non diano troppo
spazio a difese pretestuose e di
difficile valutazione», non
appartiene al diritto. I fini della
legge non servono a interpretarla
ma attengono a quei giudizi di
valore che ogni giudice sente ma
che non possono far parte della
motivazione. La preoccupazione
più garantista di soddisfare le
esigenze primarie della vita è
un’altra preferenza dei giudici ma
non può far parte della
motivazione. Cicala spiega come
può avvenire, per la sensibilità dei
giudici, che la questione venga
risolta in modo contraddittorio,
ma questo non può essere un
modo surrettizio per salvare una
sentenza sbagliata. La logica
giuridica non consente
contraddizioni. I fini della legge
sono interessanti dal punto di
vista sociologico e politico ma
estranei alla scienza giuridica. La
tesi di Cicala, secondo la quale
«ogni sentenza, come ogni uomo,
nasce sotto una stella che ne
influenza il destino» dimostra
un’altra attenzione al modo del
diritto, un realismo che non può
giustificare tutto. Cito Piero
Calamandrei che Cicala mostra di
conoscere: la sentenza si può
schematicamente ridurre a un
sillogismo, nel quale il giudice da
premesse date per la sola virtù
logica trae la conclusione. Ma
talora avviene che il giudice
capovolge l’ordine del sillogismo:
trovando prima il dispositivo e
poi le premesse per giudicare. Nel
giudicare il giudice si lascia
giudare dai personali
convincimenti morali.
«L’intuizione e il sentimento
hanno assai spesso più larga parte
di quello che dall’esterno non
sembri: non per niente, direbbe
qualcuno, sentenza deriva da
sentire». Così ironicamente
Calamandrei. Uno dei valori che i
giudici mettono nelle loro
sentenze sono le esigenze fiscali,
come interesse della comunità.
Questi fini sono diffusissimi nella
nostra giurisprudenza tributaria.
Ma qui il sentimento c’entra poco.
Si tratta di scelte politiche
ritenute anche giuste e legittime.
Il giudice deve applicare la legge
anche se dal punto di vista fiscale
non è conveniente. Cicala
propende per una giurisprudenza
fiscale dove il giudice si sente un
po’ legislatore. Ho sempre
spiegato agli studenti che il
giudice parte dal suo senso di
giustizia e poi motiva. Ma ho
spiegato soprattutto che il
diaframma politica-diritto non
può essere disinvoltamente
superato, senza venir meno alla
fuùnzione del diritto.
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Il Sole 24 Ore
Lunedì 4 Luglio 2016 - N. 182
8
Giustizia
Ennesima proroga
Per l’amministrativo la procedura telematica
slitta per la quarta volta: al via il 1° gennaio 2017
L’ADDIO ALLA CARTA
Il processo online
conquista spazio
soltanto nel rito civile
I Tar rinviano e il tributario ancora sperimenta
PAGINA A CURA DI
Antonello Cherchi
Valentina Maglione
Bianca Lucia Mazzei
Giovanni Parente
pIl
processo amministrativo
non vuole disfarsi della carta. Oggi avrebbe dovuto essere, di fatto,
il primo giorno di piena operatività del processo telematico, dopo il
debutto fissato per il 1° luglio e dedicato - come sempre accade in
questi casi - soprattutto a prendere le misure. Invece, se ne riparlerà tra sei mesi, il 1° gennaio 2017.
Nella tarda serata di giovedì, infatti, il Governo ha deciso che i tempi
non erano ancora maturi e con il
decreto legge 117/2016 ha optato
per la proroga. L’ennesima.
Uno scenario che nessuno si
aspettava e prospettava. Non i
giudici e neanche gli avvocati, che
erano pronti a partire. Tanto che
proprio per il 1° luglio era stato fissato a Genova il congresso nazionale dell’Unione degli avvocati
amministrativisti, con l’intenzione, tra l’altro, di tracciare le prospettive del processo telematico.
Ed è proprio da quel palco che il
presidente di Palazzo Spada,
Alessandro Pajno, ha commentato che «un Paese che rinvia è un
Paese che non vuole affrontare la
realtà», stigmatizzando «una circostanza molto italiana che non ci
riporta alle migliori abitudini».
Più diretto Umberto Fantigrossi,
presidente dell’Unione: «È stato
un fulmine a ciel sereno. Basta essere trattati da sudditi».
Sta di fatto che per altri sei mesi
si continuerà con i vecchi metodi,
con buona pace dei propositi di
snellimento del contenzioso che
si ripongono nel processo informatico e che, a giudicare dai risultati raggiunti nel civile, hanno un
fondamento. Se non altro, Tar e
Consiglio di Stato potranno continuare a sperimentare il giudizio
telematico, con l’auspicio che il
considerevole arretrato - oltre
240mila cause presso i tribunali e
più di 26mila al Consiglio di Stato abbia i tempi contati.
Il processo civile
DAL 2015 AL 2017
Di sei mesi in sei mesi
 Il processo telematico nella
giustizia amministrativa sarebbe
dovuto partire il 1° gennaio 2015.
La prima proroga lo sposta al 1°
luglio dello stesso anno,
dopodiché lo si fa slittare al 1°
gennaio 2016, quindi al 1° luglio
e con l’ultimo rinvio si arriva al 1°
gennaio 2017. Di processo
informatico nei Tar e al Consiglio
di Stato si era, comunque,
iniziato a parlare già nel 2001,
con il Dpr 123
La sperimentazione
 Negli ultimi tre mesi - cioè da
quando è diventato operativo il
regolamento 40/2016 sulle
regole tecniche - è partita la
sperimentazione del «Siga», il
sistema informativo della
giustizia amministrativa
attraverso cui dovranno
viaggiare tutti gli altri atti del
contenzioso amministrativo. È
una piattaforma diversa dalle
altre (quella utilizzata nel civile,
nel tributario e nel processo
contabile): ognuna funziona
per conto proprio
I nodi
 La proroga può rivelarsi utile,
se non altro, per chiarire per via
normativa a quali atti si applica il
processo telematico, anche se il
Segretariato della giustizia
amministrativa ha già affermato
giovedì scorso ,in via
interpretativa, che riguarda solo i
nuovi ricorsi
*Offerta valida in Italia dal 26/5/2016 al 10/7/2016
Compie invece due anni l’utilizzo
obbligatorio della telematica per
depositare gli atti nel processo civile: è scattato il 30 giugno 2014 per
i nuovi procedimenti e il 31 dicembre dello stesso anno per tutti gli
altri. Le corti d’appello sono partite invece il 30 giugno 2015.
A maggio 2016 i depositi telematici da parte di avvocati e professionisti sono stati quasi
771mila, con un aumento del 33%
rispetto a maggio 2015. Alla base
dell’incremento l’estensione dell’obbligo alle Corti d’appello e, soprattutto, la crescita dell’utilizzo
della procedura online anche per
gli atti introduttivi: per questi ultimi il canale web è facoltativo (così
come per le costituzioni in giudizio) ma in dodici mesi il suo utilizzo è più che raddoppiato (+105%).
Il bilancio è «positivo – afferma Paolo Ponzio, componente
della giunta dell’Organismo unitario dell’avvocatura (Oua) – anche perché ha ridotto l’impatto
della soppressione dei piccoli tribunali, che ha allontanato gli uffici giudiziari da molti avvocati».
Restano però, rileva Ponzio, «alcune criticità. Intanto, le interruzioni del sistema, frequenti in alcune sedi. Inoltre, la persistenza
di un processo cartaceo parallelo. La richiesta delle “copie di cortesia” da parte degli uffici giudiziari è comprensibile, perché i
magistrati non possono studiare
a video gli atti di causa, spesso voluminosi. Ma questa necessità
viene fatta ricadere totalmente
sugli avvocati».
Il problema delle “copie di cor-
tesia” è in testa alle criticità evidenziate dall’Aiga (associazione
italiana giovani avvocati), anche
perché – come spiega Antonio Tesoro, del dipartimento processo
telematico dell’associazione – «il
ministero ha chiarito che la copia
cartacea non può essere chiesta
agli avvocati, ma devono essere le
cancellerie a prepararla». Non c’è
solo il problema della carta. Fra le
difficoltà Tesoro sottolinea anche
«il divieto di usare per le notifiche
alle pubbliche amministrazioni il
registro Ipa, che è completo, a differenza dell’elenco tenuto dal ministero della Giustizia che contiene solo il 40% degli indirizzi» e «le
diverse regole tecniche adottate
per i vari tipi di processo».
«Il fatto che il civile e l’amministrativo useranno due sistemi diversi è incomprensibile»,dice
l’avvocato Carla Secchieri, consigliere nazionale del Cnf. «Il sistema sta andando a regime – continua Secchieri - e anche i fermi tecnici improvvisi si stanno risolvendo. Ma l’avvocato generalista
esiste ancora e quindi il sistema
deve essere unico, anche perché
si tratta sempre di deposito degli
atti. Abbiamo altri sei mesi di tempo per parlarne. Siamo pronti a fare la nostra parte, ma chiediamo
di essere maggiormente coinvolti
nelle decisioni».
Non sono solo gli avvocati a utilizzare di più il web. È cresciuto infatti anche il numero dei provvedimenti nativi digitali messi a
punto dai magistrati. Si tratta cioè
degli atti generati fin dall’inizio attraverso il sistema telematico e
non, ad esempio, prima creati in
word e poi scansionati. In un anno
(da maggio 2015 a maggio 2016) sono cresciuti del 31 per cento. Una
tendenza che al ministero della
Giustizia giudicano positivamente in quanto facilita la circolazione
degli atti e la conoscenza degli
orientamenti. Via Arenula sottolinea inoltre che l’Italia è l’unico
Paese in Europa che ha informatizzato il processo civile.
Il processo tributario
Al momento solo le commissioni
tributarie di Toscana e Umbria
stanno sperimentando il processo telematico. Altre sei Regioni si
“convertiranno” al digitale dopo
l’estate, seppure sempre in via
sperimentale e facoltativa. Dal 15
ottobre partiranno Abruzzo e
Molise, un mese dopo Piemonte e
Liguria e dal 15 dicembre Emilia
Romagna e Veneto.
Umbria e Toscana sono, invece, in pista dal 1° dicembre scorso e
dal 1° gennaio a oggi solo il 4,5% dei
depositi è stato effettuato in modalità telematica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Risultati incoraggianti
Nei tribunali ordinari più che raddoppiato
il deposito degli atti introduttivi (+105%)
Il lento cammino del ricorso informatico
IL PROCESSO AMMINISTRATIVO
I ricorsi pendenti a fine 2015 presso
i Tar e il Consiglio di Stato. In unità
Fonte: Segretariato giustizia amministrativa
Abruzzo
2.737
L’ANALISI
IL PROCESSO CIVILE
Gli atti depositati in via telematica dagli avvocati e dagli altri professionisti e i provvedimenti
nativi digitali depositati dai magistrati nell'ultimo anno. In unità
Fonte: ministero della Giustizia
800.000
770.998
Basilicata
2.152
Calabria
14.038
I depositi di avvocati
e professionisti
600.000
577.588
Campania
39.364
Emilia
Romagna
424.352
400.000
323.491
5.530
Friuli V.G.
681
200.000
Lazio
66.012
I provvedimenti
dei magistrati
0
M
Liguria
3.838
G
L
A
S
O
N
D 2016 F
M
A
M
Gli atti "interni" al processo
La crescita dei depositi telematici degli atti endoprocedimentali in tribunale dopo l'introduzione
dell'obbligo della telematica, il 30 giugno 2014. In unità
Fonte: ministero della Giustizia - (*) nei dati sono esclusi decreti ingiuntivi
Lombardia
Avvocati e professionisti
DA LUG 2014
A MAG 2016
13.714
Marche
Magistrati*
DA LUG 2014
A MAG 2016
8.284.295
5.587.968
DA GEN 2013
AL 30 GIU 2014
DA GEN 2013
AL 30 GIU 2014
4.294
Molise
976
Piemonte
3.492
Puglia
9.321
443.871
1.005.922
Sardegna
3.183
Sicilia
54.318
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Toscana
7.578
Trentino A.A.
807
Umbria
2.310
Valle d'Aosta
36
Veneto
Il numero di atti depositati in modalità telematica nelle commissioni tribuatrie di Umbria
e Toscana dal 1° dicembre 2015 al 20 maggio 2016
Deposito controversie
Provinciali
46
Regionali
73
Deposito atti
197
151
124
51
119
202
321
7.484
TOTALE
TOTALE TAR
Depositi telematici
Il peso dei depositi di atti telematici sui depositi cartacei in Umbria e Toscana
nel periodo 1° gennaio - 20 maggio 2016
Fonte: ministero dell’Economia, Dipartimento delle Finanze, Direzione della Giustizia tributaria
241.865
Consiglio
di Stato
Abruzzo
26.381
2.737
Controversie
depositate in modalità
telematica
Controversie
depositate su carta
4,5%
95,5%
Valentina Maglione
Bianca Lucia Mazzei
Superare
l’impasse
e continuare
il percorso
M
igliorare
l’organizzazione
delle cancellerie,
mettere a segno risparmi di
spesa e aumentare la
trasparenza dei processi:
erano questi gli obiettivi che il
ministero della Giustizia
dichiarava due anni fa, alla
vigilia del debutto dell’obbligo
di usare il canale telematico
per depositare gli atti nel
settore civile. Si tratta di
risultati che oggi solo in parte
sono stati raggiunti:
l’informatica non ha eliminato
l’affanno delle cancellerie,
provocato dalla cronica
mancanza di personale, ma ha
senz’altro portato dei risparmi
(il ministero stima 60 milioni
di minori spese nell’ultimo
anno per le comunicazioni
fatte in via telematica anziché
tramite gli ufficiali giudiziari).
Inoltre, l’informatizzazione
ha ridotto l’attesa dei creditori
per ottenere un decreto
ingiuntivo: sempre secondo i
dati della Giustizia, a febbraio
di quest’anno a Milano e Roma
in media i magistrati hanno
impiegato poco più di 20
giorni per depositare le
ingiunzioni, vale a dire circa il
55% di tempo in meno rispetto
a un anno prima. Ancora: il
deposito telematico degli atti
ha permesso di attutire le
conseguenze della
soppressione dei piccoli
tribunali, che ha allontanato
gli uffici giudiziari da
molti avvocati.
Un bilancio positivo, quindi,
che però non va indenne da
alcune criticità. Una su tutte –
sottolineata sia dagli avvocati
che dai magistrati – nasce dalla
necessità dei giudici di avere a
disposizione anche le copie
cartacee degli atti per poterli
studiare. Un’incombenza a cui
le cancellerie non riescono a
far fronte e che, quindi, in molti
uffici, è stata scaricata sui
professionisti, a cui si chiede di
presentare, oltre all’atto
telematico, anche una
“copia di cortesia”.
Si tratta certamente di un
punto da correggere e non è
l’unico. Ma le inefficienze del
sistema non devono fermare
la marcia della telematica.
Assistiamo invece al rinvio di
sei mesi del debutto nel
settore amministrativo, alla
partenza a singhiozzo nel
tributario, allo stand-by nel
penale: impasse che vanno
superate per portare i benefici
della telematica anche al di
fuori del processo civile.
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