Proposta delibera modifica RE e NTA
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Proposta delibera modifica RE e NTA
OGGETTO: Approvazione di variante al vigente Regolamento Edilizio Comunale ed adozione di variante delle Norme Tecniche di attuazione del PRGC Premesso che il Comune di Gallipoli è dotato di Regolamento Edilizio approvato in uno con il PRGC giusta deliberazione della GR 1613 del 9 ottobre 2007; Che la L. R. 3 del 9 marzo 2009 individua le modalità di formazione del Regolamento Edilizio e le modalità di variazione dei Regolamenti Vigenti; Che questa Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25/3/2001 ha determinato: di adottare ai sensi dell'art. 3 della LR 3 del 9 marzo 2009 la seguente modifica al vigente Regolamento Edilizio con riferimento agli articoli 50, 51, 62 e 63 ; Che con avviso in data 6/4/2011 è stato data pubblicità legale all'adozione della variante; Che a seguito di apposita richiesta l'ASL Lecce ha espresso il parere di competenza con nota in data 2 maggio 2011; Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20 maggio 2011 è stato determinato di approvare ai sensi della LR 3 del 9 marzo 2009 la seguente modifica al vigente Regolamento Edilizio con riferimento agli articoli 50, 51, 62 e 63 integrate dalle osservazioni/ prescrizioni della AUSL ; Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20 febbraio 2014 è stato determinato di approvare ai sensi della LR 3 del 9 marzo 2009 la modifica all'art 62 comma II del vigente Regolamento Edilizio prevedendo al secondo comma dell'art 62 la seguente nuova formulazione:tare previgente: “I locali di categoria V.2 salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a mq. 30. Per i locali esistenti alla data di approvazione del PRGC nelle zone A1 e A2 da adibire ad uso commerciale e/o artigianale (categoria V.2), salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a: - mq. 15 (inclusi servizi) nel caso di attività artigianali non alimentari e negozi per la vendita di prodotti non alimentari; - mq. 30 (inclusi servizi e cucina) nel caso di attività artigianali di gastronomia di asporto e negozi per la vendita di prodotti alimentari; - mq. 50 (inclusi servizi e cucina) nel caso di locali destinati a bar, trattorie, gastronomia tipica, ristoranti e pizzerie. - nel caso di attività che non prevedono lo stazionamento del pubblico, escluse quelle in cui si preparano e/o somministrano alimenti e bevande, devono essere dotati di almeno un servizio igienico con antibagno. - In tutti gli altri casi devono essere previsti due servizi igienici con antibagno distinti per sesso, di cui uno da destinare alle persone diversamente abili, oltre ad un bagno con antibagno per gli addetti.” Che con la medesima deliberazione è stato determinato di “dare atto che la presente deliberazione costituisce adozione di variante alle norme tecniche di attuazione del PRGC prevedendo “...di estendere le destinazioni delle zone A.1.4 alle zone A.1.2 e A.1.3”. Che nella seduta del 7 e 13 marzo 2013 la II Commissione Consiliare Urbanistica con riferimento al Regolamento Edilizio Comunale ed al fine di “consentire una più agevole applicazione e fruizione dello stesso, un adeguamento alla realtà del luogo, alle esigenze dei cittadini e degli operatori del settore ed una più facile applicazione da parte degli uffici preposti alla valutazione, istruttoria e rilascio delle pratiche edilizie o in genere richieste degli utenti” ha proposto una serie di modifiche alle norme dello stesso che quì di seguito si riassumono: Norme di immediata attuazione ai sensi della LR 3/2009: Art.4 – Definizione degli indici e parametri edilizi Al punto 4.2 – Superficie di piano – S.P.. sostituire alla fine del terzo rigo “ ml 1,80 al posto di ml 1,40 “ sostituire al dodicesimo rigo “ 2,50 ml al posto di 2,00 ml “ Al punto 4.3 – Altezza delle fronti di un edificio – H.f eliminare dal settimo rigo a partire da “ in caso di copertura ………….. sino alla fine del nono rigo.” ; Al punto 4.6 – Volume di un edificio – V aggiungere dopo il rigo sei “ Sono esclusi dal computo del volume consentito “ : le fattispecie previste dai commi a), b), c), d) dell’ art. 11 della L.R. 13/2008, ed in particolare per quanto riguarda il comma c) alle condizioni tutte previste dalla suddetta legge e a condizione che le serre solari solari non siano destinati a spazi abitativi residenziali.: sostituire alla fine del ventesimo rigo “ ml 1,80 al posto di ml 1,40 “ Art. 65 – Soffitti inclinati e soppalchi Al quarto rigo dopo “ Sono ammessi i soppalchi aggiungere “ Il soppalco potrà estendersi al massimo sino ad 1/3 della superficie utile del vano. Al di sotto di tale soppalco vi dovrà essere un’ altezza libera non inferiore a ml 2,40 . Il soppalco potrà essere chiuso su non più di tre lati e con almeno un lato aperto in modo da garantire idonee condizioni da aerazione e illuminazione. (confermato) Art. 66 – Piani seminterrati - sia sostituito al terzo rigo “ metri 3,00 con metri 2,70 “ - sia sostituito al quarto rigo “ metri 1,60 con metri 1,00 “ Art. 69 – Locali integrativi per la residenza - al rigo otto sia sostituito m. 2,40 con 2,70 siano eliminate ai righi tredici e quattordici le parole “ per tali volumi “ dopo il rigo undici sia aggiunto “ Detti locali possono anche essere realizzati ai piani seminterrati e con vincolo di asservimento“ Norme la cui attuazione è subordinata al preventivo parere dell'Autorità sanitaria Art. 51 bis – Eliminazione dei fumi, vapori ed esalatori Al Comma 2 , rigo quattordici, di cui alla Del. Del C.C. n° 7 del 25 marzo 2011, eliminare “ e/o balconi “ ritenendo di dover considerare la distanza dai limiti delle finestre o porte finestre. Dopo il rigo diciassette inserire : L’ utilizzo di cappe ad alta efficienza quali le “ Centrali per l’ aspirazione ed abbattimento degli odori derivanti dalla cottura con una efficienza pari a circa il 90 % “ la distanza minima dalle finestre potrà essere di ml. 2,50. Norme la cui attuazione è subordinata alle procedure di variante al PRGC Art.4 – Definizione degli indici e parametri edilizi Al punto 4.6 – Volume di un edificio – V aggiungere dopo il rigo sei “ Sono esclusi dal computo del volume consentito “ i seguenti commi - gli androni scala, la superficie occupata dalla scala e dal vano ascensore sino ad una superficie netta di mq 40 al Piano Terra e di mq 30,00 ai Piani superiori e con vincolo di asservimento.” - i locali integrativi per la residenza previsti dal successivo art. 69 e fino alla superficie netta prevista “ Tali innovazioni si riferiscono esclusivamente alle sole nuove costruzioni residenziali, comprese quelle da realizzarsi nell’ ambito di Piani Attuativi già approvati , fermo restando , in tale ultima ipotesi, l’ obbligo di rispettare le sagome di massimo ingombro e le altezze determinate all’ atto dell’ approvazione dei singoli Piani Esecutivi. Per consentire il contenimento dei consumi energetici e la salvaguardia degli impianti elevatori è consentita la chiusura di scale aperte esistenti, nel rispetto dei limiti di superficie di cui sopra. (da sottoporre ad approvazione regionale) Tutto ciò premesso e considerato IL CONSIGLIO COMUNALE Preso atto che nella seduta della competente commissione consiliare, tenutasi in data 13 marzo 2014, la proposta come sopra formulata è stata approvata all'unanimità dei presenti. VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); Con voti........................resi nei modi di legge. DELIBERA 1) Dare atto di quanto in premessa e per l'effetto approvare ai sensi della LR 3 del 9 marzo 2009 la modifica al vigente Regolamento Edilizio quì di seguito riportate: Art.4 – Definizione degli indici e parametri edilizi Al punto 4.2 – Superficie di piano – S.P.. sostituire alla fine del terzo rigo “ ml 1,80 al posto di ml 1,40 “ sostituire al dodicesimo rigo “ 2,50 ml al posto di 2,00 ml “ Al punto 4.3 – Altezza delle fronti di un edificio – H.f eliminare dal settimo rigo a partire da “ in caso di copertura ………….. sino alla fine del nono rigo.” ; Al punto 4.6 – Volume di un edificio – V aggiungere dopo il rigo sei “ Sono esclusi dal computo del volume consentito “ : le fattispecie previste dai commi a), b), c), d) dell’ art. 11 della L.R. 13/2008, ed in particolare per quanto riguarda il comma c) alle condizioni tutte previste dalla suddetta legge e a condizione che le serre solari solari non siano destinati a spazi abitativi residenziali.: sostituire alla fine del ventesimo rigo “ ml 1,80 al posto di ml 1,40 “ Art. 65 – Soffitti inclinati e soppalchi Al quarto rigo dopo “ Sono ammessi i soppalchi aggiungere “ Il soppalco potrà estendersi al massimo sino ad 1/3 della superficie utile del vano. Al di sotto di tale soppalco vi dovrà essere un’ altezza libera non inferiore a ml 2,40 . Il soppalco potrà essere chiuso su non più di tre lati e con almeno un lato aperto in modo da garantire idonee condizioni da aerazione e illuminazione. Art. 66 – Piani seminterrati - sia sostituito al terzo rigo “ metri 3,00 con metri 2,70 “ - sia sostituito al quarto rigo “ metri 1,60 con metri 1,00 “ Art. 69 – Locali integrativi per la residenza - al rigo otto sia sostituito m. 2,40 con 2,70 siano eliminate ai righi tredici e quattordici le parole “ per tali volumi “ dopo il rigo undici sia aggiunto “ Detti locali possono anche essere realizzati ai piani seminterrati e con vincolo di asservimento“ 2) Dare atto di quanto in premessa e per l'effetto adottare ai sensi della LR 3 del 9 marzo 2009 la modifica al vigente Regolamento Edilizio da sottoporre a parere obbligatorio dell'AUSL preventivo all'approvazione: Art. 51 bis – Eliminazione dei fumi, vapori ed esalatori Al Comma 2 , rigo quattordici, di cui alla Del. Del C.C. n° 7 del 25 marzo 2011, eliminare “ e/o balconi “ ritenendo di dover considerare la distanza dai limiti delle finestre o porte finestre. (da sottoporre a parere ASL) Dopo il rigo diciassette inserire : L’ utilizzo di cappe ad alta efficienza quali le “ Centrali per l’ aspirazione ed abbattimento degli odori derivanti dalla cottura con una efficienza pari a circa il 90 % “ la distanza minima dalle finestre potrà essere di ml. 2,50. 3) Dare atto di quanto in premessa e per l'effetto adottare variante all Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di attuazione del vigente PRGC articoli 115 e 117 Art.4 – Definizione degli indici e parametri edilizi (Regolamento edilizio) Al punto 4.6 – Volume di un edificio – V aggiungere dopo il rigo sei “ Sono esclusi dal computo del volume consentito “ i seguenti commi - gli androni scala, la superficie occupata dalla scala e dal vano ascensore sino ad una superficie netta di mq 40 al Piano Terra e di mq 30,00 ai Piani superiori e con vincolo di asservimento.” - i locali integrativi per la residenza previsti dal successivo art. 69 e fino alla superficie netta prevista “ ART. 115 e 117 delle NTA negli immobili compresi nelle fasce di cui agli articoli 115 e 117 oltre alla possibilità di eseguire manutenzione ordinaria e straordinaria è consentita la realizzazione di ristrutturazione edilizia. Dispone la trasmissione della presente deliberazione per l' acquisizione del parere sanitario per le variazioni all'art. 51/bis ; Dicpone la trasmissione della presente deliberazione alla Regione Puglia per l'approvazione della Variante al regomaneto edilizio ed alle NTA art. 115 e 117. Il Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del testo coordinato. quindi, con separata unanime votazione, palesemente espressa, D I C H IARA il presente atto immediatamente eseguibile.