Esperto risponde n. 19 del 19.05.2015 Unico SC
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Esperto risponde n. 19 del 19.05.2015 Unico SC
UNICO SC 2015 N. 19 19.05.2015 • Quadro RF – variazioni in aumento e diminuzione • Casi pratici risolti Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info QUADRO RF QUADRO RF - VARIAZIONI IN AUMENTO PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - RIGHI RF 7 e 8 + RS 126-RS129 SI Ci sono plusvalenze che possono essere rateizzate? Negli anni passati si è optato per la rateizzazione delle plusvalenze? Sono presenti sopravvenienze attive costituite dal risarcimento, anche assicurativo, per la perdita o danneggiamento dei beni, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi? Sono presenti plusvalenze derivanti da cessione di immobilizzazioni finanziarie non PEX (iscritte come tali negli ultimi tre bilanci)? La società ha ricevuto contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all’esercizio? NO ANALISI Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nel periodo di imposta in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, in quote costanti nel periodo d’imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Controllare il rigo RS127 Unico 2014. Indicare la quota tassabile nell’anno in RF7. Anche in questo caso è consentita la tassazione frazionata in periodi d’imposta. In questo caso è applicabile il medesimo trattamento fiscale previsto per le plusvalenze su beni strumentali. I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta per la Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Ai fini fiscali i contributi seguono il principio di cassa (rileva quindi l’esercizio in cui sono incassati). Fanno eccezione i contributi in conto impianti, concessi in relazione all'acquisto di beni strumentali ammortizzabili. rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata compilando il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive” contenuto nel quadro RS. IMMOBILI PATRIMONIO - RIGHI RF 10, RF11, RF21 + RF 39 La società possiede immobili non costituenti beni strumentali e non costituenti beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività (c.d. IMMOBILI – PATRIMONIO)? I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali, per quelli situati nel territorio dello Stato. Nei righi RF11 e RF39 vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel rigo RF10 va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali. Immobile locato: qualora il canone di locazione, ridotto fino ad un massimo del 15% dello stesso, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione. RICAVI STUDI DI SETTORE - RIGO RF 12 Indicare gli importi in RF12. La società si è adeguata ai ricavi determinati in base ai parametri o agli studi di settore? I maggiori corrispettivi e la relativa imposta conseguenti all’adeguamento agli studi di settore ai fini IVA, da quest’anno sono indicati nella sezione XXI del quadro RQ, anziché nel quadro RS. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 Va applicata maggiorazione 3%? la del Da indicare colonna 2. in 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info VARIAZIONI RIMANENZE – RIGO RF 13 Devono essere rilevate Da indicare nel rigo RF13. delle variazioni fiscali nell’ammontare delle rimanenze finali (artt. 92, 92-bis, 93 e 94 del TUIR)? COMPENSI AMMINISTRATORI NON PAGATI – RIGO RF 14 Sono presenti compensi agli amministratori (a busta paga) imputati a conto economico ma non ancora corrisposti? Da indicare nel rigo RF14. Se ci sono compensi corrisposti nel 2014 ma imputati a conto economico nel 2013, è necessaria una variazione in diminuzione (rigo RF40). INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI – RIGO RF 15 + RIGHI DA RF118 A RF 121 Sono presenti interessi passivi indeducibili? L’eventuale eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi è deducibile solamente nei limiti del 30% del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica. Al fine di determinare l’importo dell’eccedenza di tali interessi passivi va compilato l’apposito prospetto posto nel presente quadro RF. Indicare l’importo indeducibile nel rigo RF15. N.B. Gli interessi di liquidazione IVA trimestrale sono tutti indeducibili. N.B. Gli interessi su autoveicoli sono deducili in base all’art.164 del Tuir. Per risultato operativo lordo (ROL) si intende: Valore della produzione (lettera A) costi della produzione (lettera B) del Conto economico, con l’esclusione: 1. degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali iscritti nelle voci di cui al numero 10) lettere a) e b); 2. dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info IMPOSTE INDEDUCIBILI O NON PAGATE – RIGO RF 16 Sono state contabilizzate imposte indeducibili o tassate secondo il criterio di cassa? Nel rigo RF 16 devono essere indicate le imposte indeducibili quali: a) le imposte sui redditi (IRES, IRAP, Imposte sostitutive, IMU, TASI, ecc.); b) quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa (es. l'IVA non addebitata sugli omaggi); c) altre imposte, diverse dalle precedenti (ad esempio, la c.d. “tassa sui rifiuti”), deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Nel rigo RF16 occorre anche indicare l’intero ammontare dell’Irap risultante a conto economico. Nel rigo RF55, va indicata la quota dell’Irap, deducibile dal reddito d’impresa (codici 12 e 33). Nel medesimo rigo RF55 va indicato, con il codice 38, il 30 per cento dell’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione. Nel rigo RF16 occorre anche indicare l’intero ammontare dell’IMU 2014 pagata nel 2014 su beni strumentali (per natura e destinazione). Nel rigo RF55, va indicata la quota del 20% deducibile. L’IMU e la TASI su IMMOBILI PATRIMONIO non sono deducibili. EROGAZIONI LIBERALI – RIGO RF 17 Sono presenti Indicare gli importi nel rigo RF17. erogazioni liberali indeducibili imputate a conto economico? SPESE AUTOVEICOLI NON DEDUCIBILI – RIGO RF 18 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Sono presenti spese per mezzi di trasporto parzialmente indeducibili? • Per le autovetture e autocaravan, per i ciclomotori e motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, la deducibilità ammessa è fissata nella misura del 20%, (considerando il costo di acquisizione nel limite di € 18.076 per la autovetture, di € 4.132 per i motocicli e di € 2.066 per i ciclomotori); la misura è pari all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio; • per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti - per la maggior parte del periodo d’imposta - è ammessa la deducibilità nella misura del 70%. Indicare gli importi indeducibili nel rigo RF18. SVALUTAZIONI/MINUSVALENZE/SOP. PASSIVE E PERDITE NON DEDUCIBILI – RIGO RF 19 Sono presenti svalutazioni delle partecipazioni imputate al conto economico non deducibili in base agli artt. 94 e 101 del TUIR? Sono presenti delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite indeducibili? Indicare gli importi nel rigo RF19. Ricorda che le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa sono indeducibili. MINUSVALENZE PARTECIPAZIONI PEX – RIGO RF 20 Sono state rilevate minusvalenze relative a partecipazioni esenti? AMMORTAMENTI NON DEDUCIBILI – RIGO RF 21 Indicare gli importi nel rigo RF20. Indicare gli importi indeducibili nel rigo RF21. Controllare: - ammortamenti telefonia; - ammortamenti autoveicoli; - ammortamento fabbricati strumentali (scorporo valore dell’area); - avviamento (ammortamento max 1/18); - ammortamento altre immobilizzazioni immateriali. SPESE ALBERGO E RISTORANTE – RIGO RF 23 Sono stati rilevati ammortamenti su beni materiali e immateriali di importo eccedente la quota fiscalmente deducibile? Sono presenti spese per prestazioni alberghiere e Indicare nel rigo RF23. Nella determinazione del reddito d'impresa applicazione il limite di deducibilità pari al 75%. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 trova 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info somministrazioni di alimenti e bevande? Si ricorda, in ogni caso, che tale limite non si applica alle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal comune. Sono state Le spese di pubblicità sono totalmente deducibili contabilizzate spese nell'esercizio in cui sono state sostenute oppure in quote di pubblicità? costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. La scelta da adottare è in capo al contribuente. Sono state Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di contabilizzate spese imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di di rappresentanza? inerenza e congruità stabiliti con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 Euro. SPESE MANUTENZIONE INDEDUCIBILI – RIGO RF 24 Sono presenti spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento eccedenti la quota fiscalmente deducibile? Dette spese non capitalizzate ma imputate a CE, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio dell'esercizio dal libro cespiti ammortizzabili (per le imprese che si trovano nel primo esercizio, si guarda il valore alla fine dello stesso). L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Tali quote eccedenti, devono essere riportate tra le altre variazioni in diminuzione al rigo RF55 - codice 6. Si ricorda infine che, ai fini del calcolo del plafond del 5%, per i beni soggetti al limite di cui all'art. 164, TUIR (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) occorre prendere come riferimento il 20% del loro valore fino a Euro 18.075,99, per la generalità delle imprese, 80% di Euro 25.822,84 per agenti e rappresentanti di commercio. SVALUTAZIONI E ACC.TI NON DEDUCIBILI – RIGO RF 25 Sono presenti accantonamenti di quiescenza e previdenza imputato al conto economico eccedente la quota deducibile ai sensi dell’art. 105 del TUIR? Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Sono state rilevate perdite su Le differenze su cambi vanno indicate nel rigo RF28. cambi? Vi sono disallineamenti da segnalare tra il valore civilistico e fiscale? VARIAZIONE RISERVA SINISTRI E RAMO VITA – RIGO RF 26 Vi sono disallineamenti da segnalare tra il valore civilistico e fiscale? COSTI BLACK LIST – RIGO RF 29 Vanno indicati nel rigo RF29. Contestualmente è richiesta una variazione in diminuzione nel rigo RF52 per le operazioni considerate deducibili. Sono intercorse operazioni con i Paesi black list? L'indeducibilità non viene considerata se l'impresa fornisce la prova che: A. l'impresa estera o il professionista estero svolge un'attività commerciale o professionale reale; B. che le operazioni in essere hanno un effettivo interesse economico; C. che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO – RIGO RF 31 Ci sono altre variazioni in aumento da indicare? Esempio: - dividendi imputati per competenza in precedenti periodi d’imposta ed incassati nel 2014; - incentivo fiscale Tremonti-ter; - spese vitto e alloggio per trasferte dipendenti fuori comune eccedenti i limiti; - canoni di leasing indeducibili; - valore normale beni assegnati ai soci Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info - plusvalenze non imputate a conto economico secondo le disposizioni fiscali; - remunerazione ai contratti di associazione in partecipazione (apporto di capitale o misto). QUADRO RF – VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DIVIDENDI UTILI TRASPARENZA - RIGO RF38 SI NO ANALISI NOTE Sono stati imputati a conto Nel rigo RF38, va indicato l’intero ammontare dei economico dei dividendi dividendi ricevuti, imputati al conto economico, ricevuti per i quali la società derivanti dalla partecipazione in società di cui aveva optato per il regime all'art. 115 del TUIR in regime di trasparenza della trasparenza fiscale? fiscale. UTILI LAV. DIP. E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE + COMP.AMMINISTRATORI - RIGO RF40 Sono presenti quote di utili Questi importi sono deducibili indipendentemente dell’esercizio spettanti ai dalla loro imputazione al conto economico. lavoratori dipendenti e agli Vanno quindi indicati nel rigo RF40. associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi? Sono stati corrisposti Indicare l’importo nel rigo RF40. compensi agli amministratori imputati al conto economico in un esercizio precedente? SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI DI ES. PRECEDENTI - RIGO RF43 Indicare gli importi deducibili nel rigo RF43. Sono presenti spese di rappresentanza deducibili? Sono presenti spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta? PROVENTI NON TASSABILI – RIGO RF 44 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 8 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Sono stati imputati dei proventi a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito d’impresa? Nel rigo RF44, vanno indicati i proventi imputati al conto economico che, in base all’art. 91 del TUIR comma 1, lett. a) e b), non concorrono alla formazione del reddito d’impresa in quanto: 1. esenti da imposte (ad esempio, interessi attivi su BOT e CCT esenti); 2. assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta; 3. soggetti ad imposte sostitutive. UTILI SU CAMBI – RIGO RF 45 Nel rigo RF45, vanno indicati gli utili su cambi imputati al conto economico derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio Sono stati contabilizzati utili alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio su cambi? di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio (v. art. 110, comma 3, del TUIR). PLUSVALENZE PARTECIPAZIONI ESENTI – RIGO RF 46 Nel rigo RF46, ove esistano i requisiti di cui all'art. 87, TUIR, va quindi indicato il 95%: – delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni; – delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle Sono presenti plusvalenze azioni di cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti da partecipazioni esenti? di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto; – della differenza positiva imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale. QUOTA ESCLUSA DEGLI UTILI DISTRIBUITI – RIGO RF 47 Sono stati percepiti utili esclusi da tassazione in misura pari al 95%? Nel rigo RF47 va indicato il 95 per cento: - delle somme attribuite a titolo di distribuzione di utili o di riserve di utili; Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 9 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info - della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza; - degli utili provenienti da soggetti esteri, che non siano residenti in paradisi fiscali. UTILI DISTRIBUITI DA SOGGETTI BLACK LIST – RIGO RF 48 Nel rigo RF48 vanno indicati gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 168-bis del TUIR relativi a redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM). REDDITO ESENTE E DETASSATO – RIGO RF 50 Sono stati percepiti utili da soggetti non rientranti nella c.d. "White list"? Nel rigo RF50 vanno indicate le variazioni in diminuzione derivanti dalle seguenti agevolazioni: – ammontare del reddito esente conseguito dalle SIIQ e SIINQ; - bonus capitalizzazione; La società beneficia di - reti di imprese; particolari agevolazioni? - settore navale e della pesca; - settore cinematografico e simili; - l'ammontare del reddito esente ai fini IRES con riferimento alle cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro. Nel rigo RF52, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti in Italia e soggetti Sono presenti costi black list (imprese o professionisti) residenti in paradisi deducibili? fiscali per le quali, ad opera dell'esclusione di cui all’art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del medesimo articolo. Sono state esercitate le In questo caso è necessario fare riferimento ai dati opzioni di cui all'art. 13, co. 4, di cui al quadro RV, sezione I. D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, Se il valore civile della variazione delle rimanenze per i valori civili e fiscali è maggiore di quello fiscale, la differenza deve delle rimanenze? essere indicata nel rigo RF54. ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE – RIGO RF 55 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 10 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Ci sono altre variazioni in diminuzione da considerare? Esempio: • dividendi imputati per competenza al conto economico ma non ancora percepiti; • l’importo forfettario di euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale; • l’importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari; • l’importo delle somme distribuite da trust; • l’importo pari al 10% dell’Irap versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (se sono state sostenute spese per interessi passivi); • l’importo relativo alla quota di interessi passivi indeducibili nell’esercizio precedente che può essere dedotto ai sensi dell’art. 96 del TUIR; • l’importo pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti; • l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d’imposta; • eventuali variazioni derivanti dalla correzione degli errori contabili (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013); • il 20% dell’IMU 2014 su immobili strumentali. 1. Quota indeducibile canoni di leasing … Dove va indicata la quota indeducibile dei canoni di leasing per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012? … La parte che non contribuisce a ridurre la base imponibile va segnalata come variazione in aumento nel rigo RF 31 del modello per le società di capitali. La Circolare 17/E/2013 ha chiarito come individuare l’importo della variazione in aumento. I passaggi per determinare la quota indeducibile del canone per un contratto stipulato dopo il 28 aprile che ha una durata inferiore rispetto a quella stabilita dall'articolo 102, comma 7, del Tuir sono: Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 11 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info - individuare il costo per canoni di competenza dell'esercizio, riscontando l'eventuale maxicanone oltre che le spese contrattuali sostenute alla stipula. Quindi, partendo dalla durata virtuale/fiscale del contratto si computa per competenza il costo contrattuale individuando così l'importo fiscale di competenza. Confrontando l'importo fiscale di competenza con quello civilistico imputato a conto economico si determina la variazione in aumento da collocare nel rigo RF 31; - va poi sottratta la quota di interessi ai fini Irap. Ad esempio se una società ha sottoscritto un contratto di leasing per l'acquisto di un bene mobile il cui costo è pari a 50.000 euro, il riscatto è previsto per 5.000 euro. La durata del contratto è fissata in 3 anni, mentre la durata minima fiscale è pari a 5 anni. L'ammontare totale degli interessi è pari a 15.000 euro. In tal caso è necessario: - individuare il canone deducibile. A conto economico viene imputato il canone di 20.000 comprensivo di interessi; - il costo del bene è pari a 45.000 euro (50.0000 – 5.000) a cui vanno aggiunti 15.000 euro di interessi: risulta un costo contrattuale di 60.000 euro che va dedotto in 5 anni. Il canone deducibile è 12.000 euro. L’importo pari a (20.000 – 12.000) = 8.000 euro rappresenta la variazione in aumento da indicare nella colonna 2 del rigo RF 31 di Unico SC 2015 mentre in colonna 1 va inserito il codice 35; - va fatto poi il calcolo degli interessi passivi. Viene utilizzato il metodo forfettario. Quindi costo del bene (al netto del riscatto) 45.000 euro diviso gli anni fiscali del contratto (5) = 9.000; - va sottratto al canone deducibile, quindi 12.0000 meno 9.0000 = 3.0000: si tratta degli interessi da considerare per il calcolo del Rol; - ai fini Irap si assume il valore degli interessi così come risulta dal canone civilisticamente iscritto, quindi 45.000 diviso tre anni per un valore pari a 15.000. L'importo va poi sottratto al canone civilistico ottenendo il valore di 5.000 euro. Nella dichiarazione Irap la quota degli interessi passivi dei canoni di leasing andrà riportata nel rigo IC 44. 2. Soggetti con obbligo di compilazione del quadro RF … Le società ed enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari che detengono più del 50% delle quote di fondi di investimento immobiliare chiusi e siano controllati direttamente o indirettamente per il tramite di società fiduciarie da soggetti residenti in Italia, si considerino residenti in Italia? … L’art. 73, comma 5-quater, TUIR (come da ultimo modificato dall’art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44) prevede che si considerino residenti in Italia, salvo prova contraria, le società ed enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari che detengono più del 50% delle quote di fondi di investimento immobiliare chiusi e siano controllati direttamente o indirettamente per il tramite di società fiduciarie da soggetti residenti in Italia. 3. Contributi in conto capitale … Un ente pubblico ha deliberato in data 30 novembre 2013, a favore della società Beta srl, l’assegnazione di un contributo in conto capitale di € 100.000,00. Il contributo viene interamente incassato nel corso del 2014. Cosa dovrà indicare in dichiarazione? … Si definiscono “in conto capitale” i contributi che, pur esercitando la loro influenza per più periodi d’imposta, non sono legati all’effettuazione di determinati e specifici investimenti. In particolare, sono tali quelli concessi per il potenziamento produttivo e le ristrutturazioni aziendali e hanno lo scopo di consolidare la struttura patrimoniale dell’impresa. Gli importi incassati a titolo di contributo in conto capitale sono considerati sopravvenienze attive, ai sensi dell’art. 88, TUIR. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 12 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La società Beta dovrà così procedere. → Esercizio 2013. Civilisticamente, tale contributo è stato imputato interamente (per € 100.000,00) nel Conto economico del 2013 (criterio di competenza). Poiché fiscalmente si applica il principio di cassa, nella dichiarazione dei redditi per il 2013 (Mod. UNICO 2014) è stata effettuata una variazione in diminuzione per l’intero contributo a rigo RF55. → Esercizio 2014. Nella dichiarazione dei redditi per il 2014 (anno in cui il contributo è incassato) è necessario operare una variazione in aumento di € 100.000,00 a rigo RF31 cod. 13, poiché a Conto economico non figura alcuna imputazione, posto che il contributo è già stato contabilizzato per competenza nel 2013. → Rateizzazione. Se la società decide di rateizzare la sopravvenienza in 5 quote deve effettuare: - al rigo RF35, una variazione in diminuzione di € 100.000,00; - al rigo RF8 una variazione in aumento di € 20.000,00 (quota che concorre a formare il reddito nel 2014). La società inoltre dovrà compilare anche il prospetto delle sopravvenienze attive nel quadro RS (righi RS128 e RS129). terreni (rendite iscritte in catasto) va applicato un coefficiente di rivalutazione pari rispettivamente all’80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario. Inoltre, la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. “Legge di Stabilità 2013” all’articolo 1, comma 512, come modificato dall’articolo 7, comma 4, D.L. n. 91/2014 prevede un ’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario, a partire dal periodo di imposta 2013. Ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale ed agrario è rivalutato: - del 15%, per gli anni 2013 e 2014; - del 30%, per il 2015; - del 7%, a decorrere dal 2016. Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, l’ulteriore rivalutazione è pari: - al 5%, per gli anni 2013 e 2014; - al 10%, per il 2015. Tali incrementi vanno applicati sull’importo risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n. 662/96, pari all’80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario. 5. Amministratore professionista 4. Immobili non strumentali non locati … I redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati, non costituenti beni strumentali né beni merce, sono determinati in base alle risultanze catastali, come disposto dal capo II, TUIR, per gli immobili situati in Italia, e a norma dell’art. 70, comma 2, TUIR, per gli immobili situati all’estero. Tale disciplina si applica anche per i redditi dominicali e agrari dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32, TUIR? … No, tale disciplina non si applica per i redditi dominicali e agrari dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32, TUIR, pur se nei limiti ivi previsti. In proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 3, commi da 48 a 52, Legge n. 662/96, ai redditi di … Il principio di cassa allargata si può applicare anche al lavoratore autonomo che svolge mansioni di amministratore rientranti nella nell’oggetto della propria attività, ossia per le quali siano necessarie competenze tecnicogiuridiche direttamente collegate con l’attività di lavoro autonomo esercitata? Il principio di cassa allargata non è … applicabile al lavoratore autonomo che svolge mansioni di amministratore rientranti nell’oggetto della propria attività, ossia per le quali siano necessarie competenze tecnicogiuridiche direttamente collegate con l’attività di lavoro autonomo esercitata. I compensi dell’organo amministrativo sono, infatti, considerati redditi di lavoro autonomo quando: 1. i relativi ordinamenti di categoria disciplinano l’attività di componente Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 13 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info dell’organo amministrativo, di revisore o di componente dell’organo di controllo di società; 2. l’incarico è da porre in relazione con le specifiche conoscenze tecniche professionali. L’Agenzia, quindi, disciplina il principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei rapporti di collaborazione che risultino inerenti all’attività artistica o professionale esercitata dal contribuente. In tal caso, la società potrà dedurre nell’anno soltanto quanto effettivamente pagato entro il 31/12 e l’amministratore dichiarerà i compensi facendoli rientrare nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, nell’anno di effettiva percezione, assoggettandoli anche ad IVA. 6. Imposte indeducibili o non pagate … L’ art. 99, TUIR stabilisce che non sono costi deducibili alcuni oneri fiscali e contributivi. Quali? … Non sono costi deducibili e costituiscono quindi variazioni in aumento del risultato d’esercizio: 1. le imposte sui redditi (IRES); 2. le imposte per le quali è prevista la rivalsa (IVA, imposta sugli intrattenimenti), anche facoltativa (esempio: IVA sugli omaggi di beni oggetto dell’attività); 3. l’imposta comunale sugli immobili (IMU). Tale imposta deve essere qui riportata per l’intero ammontare risultante da Conto economico, mentre nel rigo RF55 (codice 38) va indicata solo la quota deducibile (il 20% dell’IMU relativa agli immobili strumentali versata nel 2014); 4. l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni; 5. IRAP. Al pari di quanto previsto per l’IMU, nel rigo RF16 va riportato l’intero ammontare dell’IRAP risultante da Conto economico, mentre a rigo RF55 (codici 12 e 33) va indicata la quota dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d’impresa; 6. altre imposte la cui legge istitutiva preveda esplicitamente la loro indeducibilità. Le altre imposte e tasse (comprese le tasse di concessione governativa) sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento (principio di cassa). 7 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del Tuir … La società Beta S.r.l. ha sostenuto, con riferimento ad un autoveicolo non strumentale le seguenti spese: - canoni leasing 1.259,00; - spese di manutenzione 525,00; - carburanti e lubrificanti 1.374,00; - assicurazione auto 721,00; - tassa di proprietà 150,00; totale 4.029,00. Come dovrà procedere in dichiarazione? … Poiché fiscalmente tutte queste voci di spesa sono deducibili solo in parte (20%), la quota indeducibile delle stesse andrà portata come variazione in aumento nel rigo RF18. € 4.029,00 x 20% = € 805,80 quota di spesa deducibile. € 4.029,00 - € 805,80 = € 3.223,20 quota di spesa indeducibile da riportare in RF18. Per quanto riguarda i canoni di leasing va effettuata la variazione in aumento per l’80%, sia con riferimento alla quota capitale che alla quota interessi. Inoltre, si precisa che la quota interessi deducibile ai sensi dell’art. 164, TUIR (ovvero il 20%), non dovrà essere considerata ai fini dell’applicazione dell’art. 96, TUIR, in quanto, come precisato dalla Circolare n. 47/2008, trova applicazione esclusivamente la norma speciale (art. 164, TUIR, ovvero deducibilità al 20%). 8. Prestazioni alberghiere e di ristorazione … Il socio della Alfa S.r.l., Verdi Mario, ha sostenuto nel 2014, una spesa di € 500,00 per Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 14 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info spese di alberghi e ristoranti. La quota di spese deducibili risulta pari a: € 500,00 x 75% = € 375,00. Come si dovrà procedere in sede di dichiarazione dei redditi? … In sede di dichiarazione dei redditi è necessario effettuare: - una variazione in aumento a rigo RF23, col. 1 (da ricomprendere anche a colonna 3) per l’importo complessivo delle spese indicate a Conto economico, nel rigo in esame va dunque indicato € 500,00; - una variazione in diminuzione al rigo RF43, col. 3, per la quota deducibile nell’esercizio (€ 375,00). 9. Deducibilità dei costi relativi alle perizie di stima … La società Gamma S.r.l. relativamente alla perizia di stima (predisposta per conto della società) redatta nel 2014 (con riferimento alla data del 30 giugno 2014) ha sostenuto un costo pari ad € 10.000,00. Tale costo sarà dedotto nell’esercizio in cui è stato sostenuto e nei quattro successivi. Come ci si comporterà in sede di dichiarazione? … Nel quadro RF Modello UNICO SC 2015 si dovrà effettuare: - una variazione in aumento pari a € 10.000,00 da indicare nel rigo RF31 con codice 32; - una variazione in diminuzione pari a € 2.000,00 da indicare nel rigo RF55 con codice 30. Si ricorda che, nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi al 2014 (quindi 2015, 2016, 2017 e 2018) si opererà invece una variazione in diminuzione pari a € 2.000,00. 10. Deducibilità dell’Irap riferita al costo del Lavoro ex art. 2, D.L. N. 201/2011 … L’impresa Alfa S.r.l., nel 2014, ha sostenuto interessi passivi ed ha pagato acconti IRAP 2014 per € 10.000 ed un saldo IRAP 2013 pari ad € 1.000; a Conto economico ha rilevato IRAP dell’esercizio per € 13.900. Lo stesso importo (€ 13.900) è esposto a rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2015. La società avrà diritto a dedurre: (€ 10.000 + € 1.000) x 10% = € 1.100 quota IRAP deducibile. Quali saranno i dati da indicare nel modello Unico 2015? … I dati da indicare nel quadro RF del Modello Unico SC 2015 saranno i seguenti: - RF16, € 13.900, quale variazione in aumento; - RF55, con codice 12, € 1.100, quale variazione in diminuzione. 11. Utili da partecipazione … La società Millefoglie S.n.c. distribuisce nel corso del 2014 un utile di € 20.000,00 alla società Beta S.p.a., che lo rileva a Conto economico. La quota imputata per trasparenza a Beta è stata invece di € 40.000,00. Cosa riporterà Beta nel quadro RF? … Beta riporterà € 40.000,00 nel rigo RF58, col. 1 ed € 20.000,00 nel rigo RF36. 12. Utili da partecipazione in società trasparenti art. 115 Tuir … La società Bertocchi S.p.a. che opera in regime di trasparenza ha conseguito nel 2014 un utile di € 28.000,00 ed ha imputato lo stesso alle società socie, fra cui la società Alfa S.r.l. che detiene una quota di partecipazione del 30%. A quanto ammonta la quota imputata per trasparenza ad Alfa? … La quota imputata per trasparenza a Alfa è pari ad € 8.400,00. Alfa non ha rilevato utili a Conto economico e riporta € 8.400,00 nel rigo RF58, col. 2 (da RF90). 13. Erogazioni liberali … Nel rigo RF61 va indicato l’importo deducibile delle erogazioni liberali commisurato al reddito d’impresa, determinato applicando le percentuali previste dalle norme istitutive al reddito indicato nel rigo RF60, col. 2, assunto al netto delle erogazioni liberali stesse. La stessa modalità va seguita anche per le erogazioni di cui all’art. 100, comma 2, lett. h) e l), TUIR? Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 15 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info … La stessa modalità va seguita anche per le erogazioni di cui all’art. 100, comma 2, lett. h) e l), TUIR, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a € 2.065,83 e € 1.549,37. In questo caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo (rispettivamente € 2.065,83, e € 1.549,37). Si segnala che le erogazioni liberali cui all’art. 100, comma 2, lett. g), TUIR risultano deducibili (e quindi vanno indicate nel rigo RF61) solo se per le stesse non si beneficia del credito d’imposta “Art bonus” (art. 1, D.L. n. 83/2014). Infatti, in base a quanto previsto dal primo comma dell’art. 1, D.L. n. 83/2014, l’istituzione di tale credito comporta la disapplicazione dell’art. 100, comma 2, lettere f) e g), TUIR. 14. Cessazione rapporto di agenzia … Un agente di commercio in contabilità ordinaria realizza un provento per indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Tale componente di reddito deve essere indicato nel quadro RF? … La risposta è affermativa. L’indennità di cessazione del rapporto di agenzia costituisce un incremento dell’utile economico. In base all’art. 56, comma 3, lett. a), TUIR tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile; l’indennità costituisce un reddito soggetto a tassazione separata. L’imprenditore in contabilità ordinaria deve procedere, quindi, a una variazione in diminuzione nel quadro RF. La disciplina dei contributi prevede che non costituiscono sopravvenienze attive da indicare a rigo RF8 i contributi: spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge (art. 85, comma 1, lett. h), TUIR); in denaro o in natura spettanti in base a contratto, sotto qualsiasi denominazione (art. 85, comma 1, lett. g), TUIR); destinati all’acquisto di beni specifici (contributi c/impianto), indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Inoltre, l’art. 88, comma 3, lett. b), TUIR dispone che sono considerati sopravvenienze attive: “b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. [...].” Quindi, l’imputazione del contributo al fine della determinazione del reddito d’esercizio, segue il criterio di cassa: la sopravvenienza attiva viene compresa nel reddito al momento dell’incasso e non quando è stata conseguita (competenza). 16. Deducibilità dell’Irap … Un contribuente nel 2014 ha sostenuto interessi passivi ed ha pagato acconti IRAP 2014 per € 5.000 e un saldo IRAP 2013 pari ad € 500; a Conto economico ha rilevato IRAP dell’esercizio per € 6.950. Lo stesso importo (€ 6.950) è esposto a rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2015. Come deve essere compilato il quadro RF? 15. Contributi da indicare nel rigo RF8 … Le sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro conseguiti a titolo di liberalità da indicare nel rigo RF8 del modello Unico SC devono essere imputate secondo il criterio di competenza o il criterio di cassa? … • • … Nel rigo RF8 va indicata la quota costante dei contributi in conto capitale qualora si sia optato per la rateizzazione ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), TUIR. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 Le istruzioni al quadro RF, precisano che: nel rigo RF16 deve essere indicata l’intera IRAP evidenziata a Conto economico; mentre nelle variazioni in diminuzione - rigo RF55, con i codici 12 e 33 - vanno esposti rispettivamente il 10% dell’IRAP pagata nel 2014 e l’importo IRAP versato relativamente alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente. 16 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Il contribuente indicato nel quesito avrà diritto a dedurre: (€ 5.000 + € 500) x 10% = € 550 quota IRAP deducibile. La compilazione del quadro RF avverrà indicando a rigo: - RF16, € 6.950, quale variazione in aumento; - RF55, con codice 12, € 550, quale variazione in diminuzione. 17. Recesso del socio e assegnazione immobile … Un socio recede dalla s.n.c.: allo stesso viene assegnato un immobile strumentale. Quale tassazione è prevista in capo alla società? … Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato merita di essere chiarito che, nel caso di recesso o esclusione del socio, la società dovrà rilevare: il rimborso della quota di capitale sociale versato dal socio; la “differenza da recesso”, data dal maggior valore economico riconosciuto al complesso aziendale alla data di scioglimento del rapporto aziendale (che può essere individuata nello stesso importo che costituisce plusvalenza per il socio). La “differenza da recesso” è deducibile dal reddito della società nell’esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota in capo al socio: il motivo per il quale è sancita la deducibilità è presto spiegato ove si consideri che tale componente di reddito è tassata in capo al socio, ragione per cui si evita così la doppia tassazione. Inoltre, nel caso in cui, in sede di recesso del socio, si opti per l’assegnazione dei beni in natura, merita di essere considerato che: in capo al socio nulla cambia rispetto ad una normale liquidazione della quota in denaro. La norma, infatti, parla di “somme o di valore normale dei beni ricevuti”; in capo alla società, se da un lato si genera un costo deducibile pari alla “differenza da recesso”, dall’altro deve essere contabilizzata una plusvalenza (o un ricavo se trattasi di assegnazione di un bene merce), in quanto vi è comunque un’assegnazione di beni. Tale plusvalenza non potrà essere rateizzata dalla società, in quanto trattasi di plusvalenza non realizzata. 18. L’immobile patrimonio … La società è proprietaria di un immobile, che è stato locato. Trattasi quindi di un immobile patrimonio. I componenti di costo e di ricavo legati agli immobili sono i seguenti: Rendita catastale: 1.000 euro. Canone di locazione 2014: 20.000 euro. Costi sostenuti per la manutenzione straordinaria: 5.000 euro. Imposte (Imu, Tasi e Tari): 1.000 euro. Quali sono i costi e i ricavi che a tal fine rilevano e che devono essere esposti nel quadro RF? Nel caso degli immobili patrimonio locati … deve ricordarsi che la tassazione avviene sul maggiore dei seguenti valori: canone risultante dal contratto di locazione, ridotto fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo per le spese documentate relative agli interventi di manutenzione ordinaria; rendita catastale rivalutata. Devono pertanto ritenersi fiscalmente indeducibili: le spese di manutenzione ordinaria che superano il 15% del canone di locazione; le spese di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia; tutti i restanti costi di gestione; gli altri componenti negativi compresi ammortamenti e canoni leasing. Pertanto, nel caso prospettato: il canone rileva per il suo intero ammontare, in quanto non sono stati sostenuti interventi di manutenzione ordinaria; tutti gli altri costi elencati sono indeducibili; è fiscalmente rilevante il valore del canone, in quanto maggiore della rendita catastale. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 17 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 19. Gli interessi passivi per la rateizzazione delle imposte … Nel bilancio al 31.12.2014 sono presenti euro 500 per interessi derivanti da rateizzazione imposte, da cartelle di pagamento e da ravvedimento. Questi importi rappresentano una variazione in aumento nel quadro RF? Devo cioè considerarli fiscalmente indeducibili? … Purtroppo la disciplina in tema di interessi dovuti a fronte del versamento delle imposte non è molto chiara, sebbene gli interventi dell’Agenzia delle Entrate sembrino tutti orientati nel senso di riconoscere la deducibilità delle componenti in oggetto. Fanno ovviamente eccezione gli interessi dovuti per il versamento trimestrale dell’Iva che, come noto, sono indeducibili. Per tutte le altre fattispecie merita invece di essere richiamata la Circolare n. 7/1496 del 30 aprile 1977, con la quale fu espressamente chiarito che gli interessi sono deducibili nella stessa misura nella quale lo sono i tributi ai quali gli stessi si riferiscono. Più interessante quanto chiarito invece con la Risoluzione n. 178/E del 9 novembre 2001: “Con riferimento agli interessi passivi si osserva, inoltre, che l’articolo 63 del TUIR non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell’evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell’onere cui essi sono accessori”. Una conferma di ciò si ha anche nella relazione ministeriale illustrativa del TUIR, la quale, in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto dell’interpello, afferma che “rientrano nell’accezione di interessi passivi anche le somme corrisposte a norma del decreto n. 602, tra i quali, ad esempio, anche gli interessi per prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori all’imposta. In conclusione, considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l’autonomia della funzione degli interessi passivi, la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall’articolo 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.” L’Agenzia delle Entrate è però tornata sui suoi passi con la Risoluzione n. 228/E del 21 agosto 2007, con la quale ha chiarito che “il medesimo trattamento fiscale si applica anche agli interessi moratori applicati ai sensi del citato articolo 86, che accedendo all’obbligazione doganale sanzionandone l’adempimento tardivo, ne seguono le vicende tributarie per ciò che concerne la deducibilità”. In occasione del consueto appuntamento annuale con Telefisco 2014 l’Agenzia delle entrate ha infine ritenuto che gli interessi dovuti per il tardivo versamento Imu sono indeducibili. Ciò ha suscitato notevoli perplessità in quanto l’Imu è, attualmente, un’imposta parzialmente deducibile. Questo chiarimento non ha trovato accoglimento della Circolare 10/E del 2014, ma, tuttavia, ha contribuito a generare ancora maggiore confusione. Ad oggi, pertanto, possiamo semplicemente affermare che risulta necessario un intervento chiarificatore da parte degli organi preposti. 20. Indeducibilità costi black list: i rapporti con la società Svizzera … Alfa S.r.l. ha sostenuto nel corso del 2014 una serie di operazioni con una società Svizzera. I costi sostenuti in relazione a tali operazioni, soggiacciono alla normativa sull’indeducibilità dei costi black list? … Anche quest’anno nella compilazione di UNICO 2015, periodo d’imposta 2014, particolare va attenzione va dedicata alle operazioni con soggetti paradisiaci. L’art. 110, co. 10 e ss. D.P.R. 917/1986 prevede, con la finalità di contrastare il trasferimento/drenaggio di reddito imponibile verso Stati o territori a bassa fiscalità e con i quali non esiste un adeguato scambio di informazioni, una presunzione relativa in base alla quale le transazioni in esame si considerano ab origine viziate da un potenziale intento elusivo e come tali sono da considerarsi, fino a prova contraria, irrilevanti ai fini fiscali con l’ulteriore obbligo di Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 18 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info provvedere alla separata indicazione in dichiarazione. Sarà necessario pertanto operare in UNICO 2015, nell’apposto rigo riservato, una variazione in aumento al reddito d’impresa. La deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, nonché dalle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in detti Stati o territori, avviene se il soggetto residente riesce a dimostrare, alternativamente, che: le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva; le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico. In entrambi i casi si dovrà fornire prova che l’operazione ha avuto concreta esecuzione. Sussistendo le suddette condizioni, da dimostrare preventivamente tramite interpello all’Agenzia delle Entrate o in sede di controllo (entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione dell’apposito avviso ai sensi dell’articolo 110, comma 11 del D.P.R. 917/1986), si potrà operare in UNICO 2015 la variazione in diminuzione relativa alle spese e gli altri componenti negativi, derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti in paradisi fiscali, deducibili. In sostanza, con la suddetta variazione si indicano i costi che il contribuente può dedursi, poiché sussistono le esimenti richieste dal Legislatore. Da segnalare che con il con il co. 678 della Legge di Stabilità 2015 il Legislatore ha demandato al Ministero dell’Economia l’emanazione di una black list ai fini dell’applicazione dell’art. 110, co. 10 – 12bis, D.P.R. 917/1986 utilizzando come unico parametro di riferimento l’esistenza di accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni. Con tale Decreto erano stati mantenuti nell’elenco 46 Paesi e giurisdizioni. Sono stati cancellati dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA - Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d’Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale. Tuttavia, tale Decreto non ha mai visto la luce, ed è stato invece emanato un nuovo Decreto (D.M. 27.04.2015 pubblicato sulla GU dell’11.05.2015) che conferma la suddivisione dei Paesi black list già contenuta nei precedente Decreti. Il suddetto D.M. si compone di tre articoli: nell’articolo 1 vengono individuati gli Stati che si considerano sempre a fiscalità privilegiata; con il nuovo Decreto l’articolo 1 viene completamente riscritto e vengono indicati gli Stati che si considerano sempre “paradisiaci”. In questo articolo non compare la Svizzera; nell’articolo 2 si fornisce l’elenco degli Stati paradisiaci con alcune eccezioni rappresentate da talune tipologie societarie. Anche in tale articolo non è presente la Svizzera; nell’articolo 3 si elencano gli Stati che si considerano black list limitatamente a determinate tipologie di società ovvero a soggetti che godono di un regime fiscale similare. In tale articolo è presente la Svizzera limitatamente alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali (articolo 3), o alle società che godono di regimi fiscali sostanzialmente analoghi. Da evidenziare che nella prima versione del decreto la Svizzera compariva nell’elenco dei Paesi black list, in quanto il recente accordo sullo scambio di informazioni stipulato con l’Italia entrerà in vigore solo una volta ratificato. Ora, invece resta nella lista nera limitatamente alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali (articolo 3), o alle società che godono di regimi fiscali sostanzialmente analoghi. Da verificare dunque se la società Svizzera in questione rientri nel caso descritto. In caso contrario, non sarà necessario apportare nessuna variazione in Unico relativamente all’operazione descritta. 21. La tassazione dei dividendi intersocietari … La società Beta S.r.l. detiene una partecipazione nella società Gamma S.r.l. Nel 2014 la società Beta ha percepito dividendi dalla società Gamma relativi al 2012 per un importo di € 10.000,00. Come vanno indicati tali dividendi in UNICO SC 2015? Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 19 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info … I Dividendi percepiti da una società di capitali italiana, se erogati da una partecipata residente, costituiscono reddito imponibile in capo alla percipiente limitatamente al 5% del loro ammontare ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 917/1986. I dividendi percepiti dalle società di capitali, sia in caso di partecipazioni qualificate sia in ipotesi di partecipazioni non qualificate, sono esenti per il 95% del loro ammontare e la tassazione a cui sono soggetti è il 27,5% del 5% quindi l’1,375%. La tassazione avviene generalmente per cassa, in deroga al principio generale della competenza e i dividendi sono tassati nell’esercizio in cui sono percepiti. Se il dividendo è incassato in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello in cui è imputato per competenza, deve essere operata una variazione in diminuzione per l’intero importo; successivamente, nel periodo d’imposta in cui il dividendo è incassato, andrà invece operata una variazione in aumento nel quadro RF per la parte percentuale imponibile. A fronte di questa situazione, la società Beta: - ha già contabilizzato i dividendi in base al principio di competenza, nel 2012; - ha conseguentemente effettuato, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2012, una variazione in diminuzione nel quadro RF, in quanto fiscalmente i dividendi concorrono alla formazione del reddito quando effettivamente percepiti (criterio di cassa); - effettua nel Mod. Unico SC 2015, periodo d’imposta 2014, una variazione in aumento (quadro RF, rigo RF31) del risultato d’esercizio per il 5% dell’importo dei dividendi. Ogni voce da indicare a rigo RF31 deve essere identificata da un apposito codice. Il codice “1” identifica il 5% dei dividendi imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione da presentare nel 2014. 22. Immobili patrimonio … S.r.l. non immobiliare detiene un immobile uso abitativo in Italia. Tale immobile, non locato, ha una rendita catastale rivalutata di euro 750,00. I costi dell’immobile sono: − ammortamento euro 2.000,00; − spese di manutenzione ordinaria euro 2.500,00; − spese condominiali euro 1.000,00. Quali variazioni vanno apportate in UNICO SC 2015 relativamente a tale operazione? … Ai fini dichiarativi la società dovrà: operare una variazione in aumento, nel rigo RF11, dei costi afferenti l’immobile pari ad euro 5.500,00; operare una variazione in aumento pari alla rendita catastale dell’immobile rivalutata nel rigo RF10, tenendo conto, in caso di immobili tenuti a disposizione, della maggiorazione pari ad un 1/3 della rendita catastale. 23. Immobili patrimonio … Riprendendo l’esempio precedente, ipotizziamo che l’immobile sia locato e che la S.r.l. percepisca un canone annuo pari ad euro 21.000,00 incluse le spese condominiali. … In tal caso, ai fini dichiarativi la società dovrà: comunque operare una variazione in aumento, nel rigo RF11, dei costi afferenti l’immobile pari ad euro 5.500,00; operare una variazione in aumento del canone di locazione ridotto delle spese di manutenzione ordinaria documentate, fino ad un massimo del 15% del canone stesso, nel rigo RF10; operare una variazione in diminuzione degli affitti iscritti a conto economico (comprensivi dell’eventuale rimborso delle spese condominiali) nel rigo RF39. 24. Spese di manutenzione su beni di terzi … La nostra società ha sostenuto nel 2014 spese su un immobile di proprietà di terzi per euro 100.000,00 e la durata del contratto di locazione è di 3 anni. Possiamo interamente dedurre il costo nel 2014? Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 20 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info … Ai fini civilistici, le modalità di ammortamento delle suddette spese, che abbiano carattere incrementativo, deve avvenire tenendo in considerazione il minore tra il periodo di utilità economica futura delle spese sostenute e la durata residua del contratto di locazione del bene, vagliando l’eventuale rinnovo del medesimo, sempre che il rinnovo sia previsto contrattualmente. In tal caso avremo: 100.000,00:3= 33.334. La quota di ammortamento sarà interamente deducibile fiscalmente e non dovrà essere apportata alcuna variazione in UNICO. 25. Spese di manutenzione ordinaria … All’1/1 dell’esercizio risultano iscritti in Stato patrimoniale i seguenti beni strumentali: fabbricati euro 6.000.000; impianti e macchinari euro 23.500.000; attrezzature euro 24.000.000 Totale euro 53.500.000. Le spese di manutenzione sostenute nell’esercizio, ed iscritte nel Conto economico, ammontano ad euro 2.375.000. A quanto ammonta la quota delle spese di manutenzione ordinaria deducibile nel 2014? … Le spese di manutenzione deducibili nell’esercizio sono pari al 5% di 53.500.000, ed ammontano ad euro 2.667.500,00. La differenza tra le spese sostenute (2.375.000) e le spese deducibili nell’esercizio (2.667.500), determina una variazione in aumento di pari importo da indicare nel rigo RF24. 26. I rapporti con San Marino … È necessario indicare i costi derivanti con operatori Sammarinesi nel rigo riservato all’indicazione dei costi black list? … La risposta è negativa. San Marino, infatti, non rientra tra i Paesi con regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 23 gennaio 2002. 27. Assegnazione immobile rivalutato … Nel periodo d’imposta 2008 la società Alfa S.r.l. ha provveduto ad operare la rivalutazione sia civilistica che fiscale di un immobile. La società Alfa S.r.l. attribuendo un maggior valore pari ad euro 1.000.000 ha provveduto al conseguente versamento di un’imposta sostitutiva di 30.000,00 (1.000.000,00*3%). La società Alfa S.r.l. procede all’assegnazione al socio dell’immobile nel 2014. Si segnala che: il valore di mercato è pari a 1.100.000,00; il costo fiscale non ammortizzato al la data di vendita è pari ad euro 150.000,00. A quanto ammonta la plusvalenza? Si può usufruire della rateizzazione? … La plusvalenza sarà pari alla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscale non ammortizzato. Di conseguenza: il costo fiscale non ammortizzato sarà pari ad euro 1.150.000,00, al netto degli ammortamenti subiti. In particolare, per quanto riguarda gli ammortamenti si ricorda che questi potevano essere calcolati sui maggiori valori esclusivamente a partire dal 2013. Nel caso di specie, il costo fiscale non ammortizzato è pari ad euro 1.150.000,00; il valore di mercato è pari nel 2014 ad euro 1.100.000. In tal caso, la plusvalenza sarà pari alla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscale non ammortizzato. Si realizzerà dunque una minusvalenza pari ad euro 50.000,00. Tuttavia, tale minusvalenza non è deducibile dal reddito, in quanto il suddetto elemento di reddito si potrà scomputare dal reddito imponibile esclusivamente nei seguenti casi: se realizzata mediante cessione a titolo oneroso; ovvero mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento del bene. 28. Le variazioni legate al transfer pricing … Nel 2014 abbiamo proceduto a predisporre la documentazione necessaria per attestare la Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 21 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info congruità dei trasferimenti infragruppo con le controllate estere. Ne è derivato un aumento del reddito imponibile di euro 100.000,00. Come va gestita tale differenza in UNICO 2015? … Nelle istruzioni di Unico SC 2015, viene precisato che il contribuente società di capitali deve comunicare il possesso della suddetta documentazione barrando la casella 4, del Rigo RS 106, denominata “Possesso documentazione”. Oltre alle indicazioni da fornire nel quadro RS, qualora in sede di predisposizione degli oneri documentali ci si accorga che le operazioni con società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale non siano avvenute nel rispetto del “valore di mercato”, che il contribuente debba apportare delle variazioni in aumento e in diminuzione in Unico 2014. In particolare: se dall’applicazione del valore normale alle transazioni intercompany deriva un aumento del reddito imponibile, il contribuente deve operare una variazione in aumento, in sede di dichiarazione dei redditi. Le istruzioni al Modello UNICO SC 2015 prevedono l’indicazione nel Rigo RF 31 di UNICO SC 2015, utilizzando il codice 15, della differenza negativa tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o servizi ricevuti); se dall’applicazione del valore normale alle transazioni intercompany deriva una riduzione del reddito imponibile, i contribuenti devono indicare in dichiarazione la differenza positiva tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti). In particolare, i contribuenti società di capitali devono compilare il Rigo RF 55 di UNICO SC 2014, utilizzando il codice 21. 29. Ammortamento costi R&S … Nel corso del 2014 abbiamo sostenuto ingenti investimenti in R&S che, tuttavia, non sono ancora terminati. In sostanza stiamo progettando un nuovo prodotto che verrà immesso nel mercato nel 2016. Si può procedere ad ammortizzare tali costi nel 2014? … In via preliminare si osserva che i costi di ricerca e sviluppo (research and development, R&D) rappresentano gli investimenti effettuati dall’impresa per creare nuovi prodotti o servizi, nuovi processi produttivi e per acquisire nuovi elementi di conoscenza o di informazione utili ai fini dello sviluppo dell’azienda, sia sotto il profilo tecnologico che organizzativo. Per cercare di delineare l’ambito applicativo dei costi di ricerca e sviluppo, il principio contabile nazionale n. 24 suddivide i costi di ricerca e sviluppo in tre categorie: ricerca di base; ricerca applicata; sviluppo. In particolare, secondo le definizioni fornite dal principio contabile n 24: 1. la ricerca di base è l’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che è da considerarsi di utilità generica all'impresa. A titolo esemplificativo, rientrano tra le spese per la ricerca le spese di aggiornamento professionale, per ricerche di mercato o per corsi di formazione; 2. la ricerca applicata consiste, invece, nell'assieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto; 3. lo sviluppo è l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un progetto o programma per la produzione di materiali, strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 22 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Per ciò che riguarda la rilevazione contabile delle spese di ricerca e sviluppo, il principio contabile n. 24 stabilisce che: • la ricerca di base rappresenta un costo di periodo, non capitalizzabile, avendo una utilità di carattere generale non correlata ad uno specifico piano o progetto di sviluppo pluriennale; • i costi per ricerca applicata e lo sviluppo, invece, possono essere iscritti (facoltà) tra le immobilizzazioni immateriali, in presenza delle condizioni richieste dal principio contabile n. 24. Nel caso di specie, dalle informazioni in nostro possesso, la società ha classificato i costi di ricerca e sviluppo relativi al progetto come costi capitalizzabili e ha proceduto con le seguenti rilevazioni: - costi di ricerca e sviluppo, non ultimati nel corso dell’esercizio, sono stati capitalizzati con la seguente scrittura: B.I.6) A SP) Immobilizz. imm. in corso a A.4. CE) Increm. Di immob. Per lav. Inter. 30. Spese formazione dipendente … Alfa SRL ha sostenuto nel 2014 delle spese per la formazione dei propri dipendenti. Tali costi sono interamente deducibili o è necessario apportare una variazione in aumento in UNICO SC 2015? … Le spese sostenute dalla società per la formazione dei propri dipendenti/collaboratori non subiscono limiti di deduzione né fanno sorgere reddito imponibile in capo al lavoratore dipendente. Qualora tuttavia i corsi di formazione siano destinati alla generalità dei dipendenti sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare delle spese per lavoro dipendente (art. 101, Tuir). Se la spesa è sostenuta direttamente dal dipendente, questa ovviamente non è deducibile per l’impresa ma il dipendente potrà usufruire della detrazione del 19% qualora il corso rientri tra quelli agevolabili. - La capitalizzazione dei suddetti costi avverrà al momento dell’ultimazione del progetto. All’atto dell’ultimazione (x+n) del progetto, i costi di ricerca e sviluppo andranno iscritti nella voce B.I.2 con la seguente scrittura: B.I.2) A SP) Costi di a ricerca e B.I. 6) A SP) Immobilizz. sviluppo imm. in corso - L’Oic 24 prevede che l’ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo abbia inizio dal momento in cui il bene (o processo) risultante è disponibile per l’utilizzazione economica. Nel caso di specie, non essendo completata l’attività di ricerca e sviluppo, non si potrà dar vita al relativo ammortamento. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 23 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LE DATE DA RICORDARE… Argomento Già pubblicate La gestione degli immobili in UNICO 2015 31/03/2015 Spesometro 2015 07/04/2015 Redditi internazionali UNICO 2015 14/04/2015 INTRASTAT 21.04.2015 Le società di comodo UNICO 2015 28.04.2015 Le novità del modello UNICO PF 2015 05.05.2015 Le novità del modello UNICO SP 2015 12.05.2015 UNICO SC 2015 19.05.2015 Argomento Prossime uscite Reverse charge in edilizia. Casi pratici 26.05.2015 Acconto IMU e TASI e Dichiarazione IMU 03.06.2015 Il pagamento delle imposte - saldo 2014 e acconto 2015 10.06.2015 La compilazione del quadro RW 17.06.2015 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 24 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info