Esperto risponde n. 19 del 19.05.2015 Unico SC

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Esperto risponde n. 19 del 19.05.2015 Unico SC
UNICO SC 2015
N. 19
19.05.2015
• Quadro RF – variazioni in aumento e
diminuzione
• Casi pratici risolti
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QUADRO RF
QUADRO RF - VARIAZIONI IN AUMENTO
PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - RIGHI RF 7 e 8 + RS 126-RS129
SI
Ci sono plusvalenze che possono
essere rateizzate?
Negli anni passati si è optato per la
rateizzazione delle plusvalenze?
Sono presenti sopravvenienze attive
costituite dal risarcimento, anche
assicurativo, per la perdita o
danneggiamento dei beni, conseguite
per ammontare superiore a quello
che ha concorso a formare il reddito
in precedenti esercizi?
Sono presenti plusvalenze derivanti
da cessione di immobilizzazioni
finanziarie non PEX (iscritte come tali
negli ultimi tre bilanci)?
La società ha ricevuto contributi o
liberalità costituenti sopravvenienze
attive imputabili all’esercizio?
NO
ANALISI
Le plusvalenze realizzate concorrono a
formare il reddito per l’intero ammontare
nel periodo di imposta in cui sono
realizzate ovvero, se i beni sono stati
posseduti per un periodo non inferiore a
tre anni, in quote costanti nel periodo
d’imposta stesso e nei successivi, ma non
oltre il quarto.
Controllare il rigo RS127 Unico 2014.
Indicare la quota tassabile nell’anno in
RF7.
Anche in questo caso è consentita la
tassazione
frazionata
in
periodi
d’imposta.
In questo caso è applicabile il medesimo
trattamento fiscale previsto per le
plusvalenze su beni strumentali.
I proventi in denaro o in natura conseguiti
a titolo di contributo o di liberalità,
concorrono a formare il reddito
nell’esercizio in cui sono stati incassati
ovvero, a scelta del contribuente, in quote
costanti in tale esercizio e nei successivi,
ma non oltre il quarto. La scelta per la
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Ai fini fiscali i contributi
seguono il principio di
cassa
(rileva
quindi
l’esercizio in cui sono
incassati). Fanno eccezione i
contributi in conto impianti,
concessi in relazione all'acquisto di
beni strumentali ammortizzabili.
rateazione e per il numero di quote
costanti va effettuata compilando il
prospetto delle “Plusvalenze e delle
sopravvenienze attive” contenuto nel
quadro RS.
IMMOBILI PATRIMONIO - RIGHI RF 10, RF11, RF21 + RF 39
La società possiede
immobili
non
costituenti
beni
strumentali e non
costituenti beni alla
cui produzione o al
cui scambio è diretta
l’attività
(c.d.
IMMOBILI
–
PATRIMONIO)?
I redditi dei terreni e dei fabbricati,
che
non
costituiscono
beni
strumentali
per
l’esercizio
dell’impresa né beni alla cui
produzione o al cui scambio è
diretta
l’attività
dell’impresa,
concorrono a formare il reddito
secondo le risultanze catastali, per
quelli situati nel territorio dello
Stato.
Nei righi RF11 e RF39 vanno indicati,
rispettivamente, i costi e i proventi
contabilizzati e nel rigo RF10 va
indicato il reddito determinato in
base alle risultanze catastali.
Immobile
locato:
qualora il canone di
locazione, ridotto fino
ad un massimo del
15% dello stesso, delle
spese documentate di
manutenzione
ordinaria,
risulti
superiore al reddito
medio
ordinario
dell’unità immobiliare,
il
reddito
è
determinato in misura
pari al canone di
locazione al netto di
tale riduzione.
RICAVI STUDI DI SETTORE - RIGO RF 12
Indicare gli importi in RF12.
La società si è
adeguata ai ricavi
determinati in base ai
parametri o agli studi
di settore?
I maggiori corrispettivi e
la
relativa
imposta
conseguenti
all’adeguamento
agli
studi di settore ai fini IVA, da
quest’anno sono indicati nella
sezione XXI del quadro RQ, anziché
nel quadro RS.
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Va
applicata
maggiorazione
3%?
la
del
Da
indicare
colonna 2.
in
2
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VARIAZIONI RIMANENZE – RIGO RF 13
Devono essere rilevate
Da indicare nel rigo RF13.
delle variazioni fiscali
nell’ammontare
delle
rimanenze finali (artt. 92,
92-bis, 93 e 94 del TUIR)?
COMPENSI AMMINISTRATORI NON PAGATI – RIGO RF 14
Sono presenti compensi
agli amministratori (a
busta paga) imputati a
conto economico ma
non ancora corrisposti?
Da indicare nel rigo RF14.
Se ci sono compensi corrisposti nel 2014 ma
imputati a conto economico nel 2013, è
necessaria una variazione in diminuzione
(rigo RF40).
INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI – RIGO RF 15 + RIGHI DA RF118 A RF 121
Sono presenti interessi
passivi indeducibili?
L’eventuale
eccedenza
di interessi
passivi
rispetto a quelli attivi è
deducibile solamente
nei limiti del 30% del
Risultato
Operativo
Lordo della gestione
caratteristica.
Al fine di determinare l’importo dell’eccedenza di tali
interessi passivi va compilato l’apposito prospetto posto
nel presente quadro RF.
Indicare l’importo indeducibile nel rigo RF15.
N.B. Gli interessi di liquidazione IVA trimestrale sono tutti
indeducibili.
N.B. Gli interessi su autoveicoli sono deducili in base
all’art.164 del Tuir.
Per risultato operativo lordo (ROL) si intende:
Valore della produzione (lettera A)
costi della produzione (lettera B) del Conto economico,
con l’esclusione:
1. degli ammortamenti delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali iscritti nelle voci di cui al
numero 10) lettere a) e b);
2. dei canoni di locazione finanziaria dei beni
strumentali.
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IMPOSTE INDEDUCIBILI O NON PAGATE – RIGO RF 16
Sono
state
contabilizzate
imposte indeducibili
o tassate secondo il
criterio di cassa?
Nel rigo RF 16 devono essere indicate le imposte indeducibili
quali:
a) le imposte sui redditi (IRES, IRAP, Imposte sostitutive,
IMU, TASI, ecc.);
b) quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa
(es. l'IVA non addebitata sugli omaggi);
c) altre imposte, diverse dalle precedenti (ad esempio, la
c.d. “tassa sui rifiuti”), deducibili nell'esercizio in cui
avviene il pagamento.
Nel rigo RF16 occorre anche indicare l’intero
ammontare dell’Irap risultante a conto
economico.
Nel rigo RF55, va indicata la quota dell’Irap,
deducibile dal reddito d’impresa (codici 12 e 33).
Nel medesimo rigo RF55 va indicato, con il codice 38, il 30 per
cento dell’imposta municipale propria relativa agli immobili
strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione.
Nel rigo RF16 occorre anche indicare l’intero
ammontare dell’IMU 2014 pagata nel 2014 su
beni strumentali (per natura e destinazione).
Nel rigo RF55, va indicata la quota del 20%
deducibile.
L’IMU e la TASI su IMMOBILI PATRIMONIO non sono
deducibili.
EROGAZIONI LIBERALI – RIGO RF 17
Sono
presenti
Indicare gli importi nel rigo RF17.
erogazioni
liberali
indeducibili imputate
a conto economico?
SPESE AUTOVEICOLI NON DEDUCIBILI – RIGO RF 18
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Sono presenti spese
per
mezzi
di
trasporto
parzialmente
indeducibili?
•
Per le autovetture e autocaravan, per i ciclomotori e
motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come
beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, la
deducibilità ammessa è fissata nella misura del 20%,
(considerando il costo di acquisizione nel limite di €
18.076 per la autovetture, di € 4.132 per i motocicli e di €
2.066 per i ciclomotori); la misura è pari all’80% per i
veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia
o di rappresentanza di commercio;
• per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti - per la
maggior parte del periodo d’imposta - è ammessa la
deducibilità nella misura del 70%.
Indicare gli importi indeducibili nel rigo RF18.
SVALUTAZIONI/MINUSVALENZE/SOP. PASSIVE E PERDITE NON DEDUCIBILI – RIGO RF 19
Sono presenti svalutazioni delle partecipazioni
imputate al conto economico non deducibili in
base agli artt. 94 e 101 del TUIR?
Sono presenti delle minusvalenze patrimoniali,
sopravvenienze passive e perdite indeducibili?
Indicare gli importi nel rigo RF19.
Ricorda che le minusvalenze
patrimoniali
derivanti
dalla
destinazione dei beni ai soci o a
finalità estranee all’esercizio
dell’impresa sono indeducibili.
MINUSVALENZE PARTECIPAZIONI PEX – RIGO RF 20
Sono state rilevate minusvalenze relative a
partecipazioni esenti?
AMMORTAMENTI NON DEDUCIBILI – RIGO RF 21
Indicare gli importi nel rigo RF20.
Indicare gli importi indeducibili nel rigo RF21.
Controllare:
- ammortamenti telefonia;
- ammortamenti autoveicoli;
- ammortamento fabbricati strumentali (scorporo valore
dell’area);
- avviamento (ammortamento max 1/18);
- ammortamento altre immobilizzazioni immateriali.
SPESE ALBERGO E RISTORANTE – RIGO RF 23
Sono stati rilevati
ammortamenti
su
beni materiali e
immateriali
di
importo eccedente la
quota
fiscalmente
deducibile?
Sono presenti spese
per
prestazioni
alberghiere
e
Indicare nel rigo RF23.
Nella determinazione del reddito d'impresa
applicazione il limite di deducibilità pari al 75%.
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trova
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somministrazioni di
alimenti e bevande?
Si ricorda, in ogni caso, che tale limite non si applica alle
spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal
comune.
Sono
state
Le spese di pubblicità sono totalmente deducibili
contabilizzate spese
nell'esercizio in cui sono state sostenute oppure in quote
di pubblicità?
costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. La
scelta da adottare è in capo al contribuente.
Sono
state
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di
contabilizzate spese
imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di
di rappresentanza?
inerenza e congruità stabiliti con Decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura
e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi
dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività
internazionale dell'impresa.
Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti
gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 Euro.
SPESE MANUTENZIONE INDEDUCIBILI – RIGO RF 24
Sono presenti spese
di
manutenzione,
riparazione,
ammodernamento
eccedenti la quota
fiscalmente
deducibile?
Dette spese non capitalizzate ma imputate a CE, sono
deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni
materiali ammortizzabili risultanti all'inizio dell'esercizio dal
libro cespiti ammortizzabili (per le imprese che si trovano nel
primo esercizio, si guarda il valore alla fine dello stesso).
L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque
periodi d’imposta successivi a quello in cui i costi sono stati
sostenuti. Tali quote eccedenti, devono essere riportate tra le
altre variazioni in diminuzione al rigo RF55 - codice 6. Si
ricorda infine che, ai fini del calcolo del plafond del 5%, per i
beni soggetti al limite di cui all'art. 164, TUIR (autovetture,
autocaravan, motocicli e ciclomotori) occorre prendere come
riferimento il 20% del loro valore fino a Euro 18.075,99, per la
generalità delle imprese, 80% di Euro 25.822,84 per agenti e
rappresentanti di commercio.
SVALUTAZIONI E ACC.TI NON DEDUCIBILI – RIGO RF 25
Sono
presenti
accantonamenti
di
quiescenza e previdenza
imputato
al
conto
economico eccedente la
quota deducibile ai sensi
dell’art. 105 del TUIR?
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Sono state rilevate perdite su
Le differenze su cambi vanno indicate nel rigo RF28.
cambi?
Vi sono disallineamenti da
segnalare tra il valore
civilistico e fiscale?
VARIAZIONE RISERVA SINISTRI E RAMO VITA – RIGO RF 26
Vi sono disallineamenti da segnalare tra il valore civilistico e fiscale?
COSTI BLACK LIST – RIGO RF 29
Vanno indicati nel rigo RF29.
Contestualmente è richiesta una variazione in diminuzione nel rigo
RF52 per le operazioni considerate deducibili.
Sono
intercorse
operazioni
con i Paesi
black list?
L'indeducibilità non viene considerata se l'impresa fornisce la prova
che:
A. l'impresa estera o il professionista estero svolge un'attività
commerciale o professionale reale;
B. che le operazioni in essere hanno un effettivo interesse economico;
C. che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO – RIGO RF 31
Ci sono altre
variazioni in
aumento da
indicare?
Esempio:
- dividendi imputati per competenza in precedenti periodi
d’imposta ed incassati nel 2014;
- incentivo fiscale Tremonti-ter;
- spese vitto e alloggio per trasferte dipendenti fuori comune
eccedenti i limiti;
- canoni di leasing indeducibili;
- valore normale beni assegnati ai soci
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- plusvalenze non imputate a conto economico secondo le
disposizioni fiscali;
- remunerazione ai contratti di associazione in partecipazione
(apporto di capitale o misto).
QUADRO RF – VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
DIVIDENDI UTILI TRASPARENZA - RIGO RF38
SI NO
ANALISI
NOTE
Sono stati imputati a conto
Nel rigo RF38, va indicato l’intero ammontare dei
economico dei dividendi
dividendi ricevuti, imputati al conto economico,
ricevuti per i quali la società
derivanti dalla partecipazione in società di cui
aveva optato per il regime
all'art. 115 del TUIR in regime di trasparenza
della trasparenza fiscale?
fiscale.
UTILI LAV. DIP. E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE + COMP.AMMINISTRATORI - RIGO RF40
Sono presenti quote di utili
Questi importi sono deducibili indipendentemente
dell’esercizio spettanti ai
dalla loro imputazione al conto economico.
lavoratori dipendenti e agli
Vanno quindi indicati nel rigo RF40.
associati in partecipazione
con apporto esclusivo di
opere e servizi?
Sono
stati
corrisposti
Indicare l’importo nel rigo RF40.
compensi
agli
amministratori imputati al
conto economico in un
esercizio precedente?
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI DI ES. PRECEDENTI - RIGO RF43
Indicare gli importi deducibili nel rigo RF43.
Sono presenti spese di
rappresentanza deducibili?
Sono
presenti
spese
contabilizzate in precedenti
esercizi
e
rinviate
ai
successivi
periodi
di
imposta?
PROVENTI NON TASSABILI – RIGO RF 44
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Sono stati imputati dei
proventi a conto economico
che non concorrono alla
formazione del reddito
d’impresa?
Nel rigo RF44, vanno indicati i proventi imputati al
conto economico che, in base all’art. 91 del TUIR
comma 1, lett. a) e b), non concorrono alla formazione
del reddito d’impresa in quanto:
1. esenti da imposte (ad esempio, interessi attivi su
BOT e CCT esenti);
2. assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di
imposta;
3. soggetti ad imposte sostitutive.
UTILI SU CAMBI – RIGO RF 45
Nel rigo RF45, vanno indicati gli utili su cambi
imputati al conto economico derivanti dalla
valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma
di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio
Sono stati contabilizzati utili
alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio
su cambi?
di cambio non sia coperto da contratti di copertura
anche essi valutati in modo coerente secondo il
cambio di chiusura dell’esercizio (v. art. 110, comma
3, del TUIR).
PLUSVALENZE PARTECIPAZIONI ESENTI – RIGO RF 46
Nel rigo RF46, ove esistano i requisiti di cui all'art.
87, TUIR, va quindi indicato il 95%:
– delle plusvalenze derivanti dal realizzo di
partecipazioni;
– delle plusvalenze realizzate relative alla
cessione di strumenti finanziari similari alle
Sono presenti plusvalenze
azioni di cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti
da partecipazioni esenti?
di associazione in partecipazione e di
cointeressenza, allorché sia previsto un
apporto di capitale o misto;
– della differenza positiva imputata al conto
economico tra le somme o il valore normale dei
beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale
e delle riserve di capitale.
QUOTA ESCLUSA DEGLI UTILI DISTRIBUITI – RIGO RF 47
Sono stati percepiti utili
esclusi da tassazione in
misura pari al 95%?
Nel rigo RF47 va indicato il 95 per cento:
- delle somme attribuite a titolo di distribuzione
di utili o di riserve di utili;
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-
della remunerazione percepita in dipendenza
di contratti di associazione in partecipazione e
cointeressenza;
- degli utili provenienti da soggetti esteri, che
non siano residenti in paradisi fiscali.
UTILI DISTRIBUITI DA SOGGETTI BLACK LIST – RIGO RF 48
Nel rigo RF48 vanno indicati gli utili distribuiti da
soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli
di cui all’art. 168-bis del TUIR relativi a redditi
assoggettati a tassazione separata (quadro RM).
REDDITO ESENTE E DETASSATO – RIGO RF 50
Sono stati percepiti utili da
soggetti non rientranti nella
c.d. "White list"?
Nel rigo RF50 vanno indicate le variazioni in
diminuzione derivanti dalle seguenti agevolazioni:
– ammontare del reddito esente conseguito
dalle SIIQ e SIINQ;
- bonus capitalizzazione;
La società beneficia di
- reti di imprese;
particolari agevolazioni?
- settore navale e della pesca;
- settore cinematografico e simili;
- l'ammontare del reddito esente ai fini IRES
con riferimento alle cooperative agricole,
della piccola pesca e di produzione e lavoro.
Nel rigo RF52, vanno indicate le spese e gli altri
componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse tra imprese residenti in Italia e soggetti
Sono presenti costi black list
(imprese o professionisti) residenti in paradisi
deducibili?
fiscali per le quali, ad opera dell'esclusione di cui
all’art. 110, comma 11, del TUIR, non opera
l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del
medesimo articolo.
Sono state esercitate le
In questo caso è necessario fare riferimento ai dati
opzioni di cui all'art. 13, co. 4,
di cui al quadro RV, sezione I.
D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38,
Se il valore civile della variazione delle rimanenze
per i valori civili e fiscali
è maggiore di quello fiscale, la differenza deve
delle rimanenze?
essere indicata nel rigo RF54.
ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE – RIGO RF 55
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Ci sono altre variazioni in
diminuzione da considerare?
Esempio:
• dividendi imputati per competenza al conto
economico ma non ancora percepiti;
• l’importo forfettario di euro 59,65 al giorno,
elevato a euro 95,80 per le trasferte all’estero,
al netto delle spese di viaggio e di trasporto,
che le imprese autorizzate all’autotrasporto di
merci possono dedurre in luogo della
deduzione, anche analitica, delle spese
sostenute in relazione alle trasferte effettuate
dal proprio dipendente fuori del territorio
comunale;
• l’importo delle quote di accantonamento
annuale al TFR destinate a forme
pensionistiche complementari;
• l’importo delle somme distribuite da trust;
• l’importo pari al 10% dell’Irap versata nel
periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione (se sono state sostenute spese
per interessi passivi);
• l’importo relativo alla quota di interessi passivi
indeducibili nell’esercizio precedente che può
essere dedotto ai sensi dell’art. 96 del TUIR;
• l’importo pari all’IRAP relativa alla quota
imponibile delle spese per il personale
dipendente e assimilato al netto delle
deduzioni spettanti;
• l’ammontare dei canoni di locazione
finanziaria deducibile, qualora già imputato a
conto economico nei precedenti periodi
d’imposta;
• eventuali variazioni derivanti dalla correzione
degli errori contabili (Circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 31/E del 2013);
• il 20% dell’IMU 2014 su immobili strumentali.
1. Quota indeducibile canoni di leasing
… Dove va indicata la quota indeducibile dei
canoni di leasing per i contratti stipulati dal 29
aprile 2012?
… La parte che non contribuisce a ridurre la
base imponibile va segnalata come variazione in
aumento nel rigo RF 31 del modello per le società
di capitali. La Circolare 17/E/2013 ha chiarito
come individuare l’importo della variazione in
aumento.
I passaggi per determinare la quota indeducibile
del canone per un contratto stipulato dopo il 28
aprile che ha una durata inferiore rispetto a
quella stabilita dall'articolo 102, comma 7, del
Tuir sono:
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- individuare il costo per canoni di competenza
dell'esercizio, riscontando l'eventuale maxicanone oltre che le spese contrattuali
sostenute alla stipula.
Quindi, partendo dalla durata virtuale/fiscale
del contratto si computa per competenza il
costo contrattuale individuando così l'importo
fiscale di competenza.
Confrontando l'importo fiscale di competenza
con quello civilistico imputato a conto
economico si determina la variazione in
aumento da collocare nel rigo RF 31;
- va poi sottratta la quota di interessi ai fini Irap.
Ad esempio se una società ha sottoscritto un
contratto di leasing per l'acquisto di un bene
mobile il cui costo è pari a 50.000 euro, il
riscatto è previsto per 5.000 euro. La durata
del contratto è fissata in 3 anni, mentre la
durata minima fiscale è pari a 5 anni.
L'ammontare totale degli interessi è pari a
15.000 euro. In tal caso è necessario:
- individuare il canone deducibile. A conto
economico viene imputato il canone di
20.000 comprensivo di interessi;
- il costo del bene è pari a 45.000 euro
(50.0000 – 5.000) a cui vanno aggiunti
15.000 euro di interessi: risulta un costo
contrattuale di 60.000 euro che va dedotto
in 5 anni.
Il canone deducibile è 12.000 euro.
L’importo pari a (20.000 – 12.000) = 8.000
euro rappresenta la variazione in aumento
da indicare nella colonna 2 del rigo RF 31
di Unico SC 2015 mentre in colonna 1 va
inserito il codice 35;
- va fatto poi il calcolo degli interessi passivi.
Viene utilizzato il metodo forfettario. Quindi
costo del bene (al netto del riscatto) 45.000
euro diviso gli anni fiscali del contratto (5) =
9.000;
- va sottratto al canone deducibile, quindi
12.0000 meno 9.0000 = 3.0000: si tratta degli
interessi da considerare per il calcolo del Rol;
- ai fini Irap si assume il valore degli interessi
così come risulta dal canone civilisticamente
iscritto, quindi 45.000 diviso tre anni per un
valore pari a 15.000. L'importo va poi sottratto
al canone civilistico ottenendo il valore di
5.000 euro. Nella dichiarazione Irap la quota
degli interessi passivi dei canoni di leasing
andrà riportata nel rigo IC 44.
2. Soggetti con obbligo di compilazione del
quadro RF
…
Le società ed enti il cui patrimonio sia
investito in misura prevalente in quote o azioni di
organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari che detengono più del 50%
delle quote di fondi di investimento immobiliare
chiusi e siano controllati direttamente o
indirettamente per il tramite di società fiduciarie
da soggetti residenti in Italia, si considerino
residenti in Italia?
…
L’art. 73, comma 5-quater, TUIR (come da
ultimo modificato dall’art. 12, comma 1, lett. a),
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44) prevede che si
considerino residenti in Italia, salvo prova
contraria, le società ed enti il cui patrimonio sia
investito in misura prevalente in quote o azioni di
organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari che detengono più del 50%
delle quote di fondi di investimento immobiliare
chiusi e siano controllati direttamente o
indirettamente per il tramite di società fiduciarie
da soggetti residenti in Italia.
3. Contributi in conto capitale
… Un ente pubblico ha deliberato in data 30
novembre 2013, a favore della società Beta srl,
l’assegnazione di un contributo in conto capitale
di € 100.000,00. Il contributo viene interamente
incassato nel corso del 2014. Cosa dovrà indicare
in dichiarazione?
… Si definiscono “in conto capitale” i contributi
che, pur esercitando la loro influenza per più
periodi
d’imposta,
non
sono
legati
all’effettuazione di determinati e specifici
investimenti. In particolare, sono tali quelli
concessi per il potenziamento produttivo e le
ristrutturazioni aziendali e hanno lo scopo di
consolidare
la
struttura
patrimoniale
dell’impresa. Gli importi incassati a titolo di
contributo in conto capitale sono considerati
sopravvenienze attive, ai sensi dell’art. 88, TUIR.
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La società Beta dovrà così procedere.
→ Esercizio 2013.
Civilisticamente, tale contributo è stato imputato
interamente (per € 100.000,00) nel Conto
economico del 2013 (criterio di competenza).
Poiché fiscalmente si applica il principio di cassa,
nella dichiarazione dei redditi per il 2013 (Mod.
UNICO 2014) è stata effettuata una variazione in
diminuzione per l’intero contributo a rigo RF55.
→ Esercizio 2014.
Nella dichiarazione dei redditi per il 2014 (anno
in cui il contributo è incassato) è necessario
operare una variazione in aumento di €
100.000,00 a rigo RF31 cod. 13, poiché a Conto
economico non figura alcuna imputazione, posto
che il contributo è già stato contabilizzato per
competenza nel 2013.
→ Rateizzazione.
Se la società decide di rateizzare la
sopravvenienza in 5 quote deve effettuare:
- al rigo RF35, una variazione in
diminuzione di € 100.000,00;
- al rigo RF8 una variazione in aumento di
€ 20.000,00 (quota che concorre a
formare il reddito nel 2014).
La società inoltre dovrà compilare anche il
prospetto delle sopravvenienze attive nel quadro
RS (righi RS128 e RS129).
terreni (rendite iscritte in catasto) va applicato un
coefficiente di rivalutazione pari rispettivamente
all’80% per il reddito dominicale e al 70% per il
reddito agrario.
Inoltre, la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d.
“Legge di Stabilità 2013” all’articolo 1, comma
512, come modificato dall’articolo 7, comma 4,
D.L. n. 91/2014 prevede un ’ulteriore rivalutazione
dei redditi dominicale ed agrario, a partire dal
periodo di imposta 2013.
Ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale
ed agrario è rivalutato:
- del 15%, per gli anni 2013 e 2014;
- del 30%, per il 2015;
- del 7%, a decorrere dal 2016.
Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati,
posseduti e condotti da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti
nella
previdenza
agricola,
l’ulteriore
rivalutazione è pari:
- al 5%, per gli anni 2013 e 2014;
- al 10%, per il 2015.
Tali incrementi vanno applicati sull’importo
risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n.
662/96, pari all’80% per il reddito dominicale e al
70% per il reddito agrario.
5. Amministratore professionista
4. Immobili non strumentali non locati
… I redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e
dei fabbricati, non costituenti beni strumentali né
beni merce, sono determinati in base alle
risultanze catastali, come disposto dal capo II,
TUIR, per gli immobili situati in Italia, e a norma
dell’art. 70, comma 2, TUIR, per gli immobili
situati all’estero.
Tale disciplina si applica anche per i redditi
dominicali e agrari dei terreni derivanti
dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art.
32, TUIR?
… No, tale disciplina non si applica per i redditi
dominicali e agrari dei terreni derivanti
dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art.
32, TUIR, pur se nei limiti ivi previsti.
In proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 3,
commi da 48 a 52, Legge n. 662/96, ai redditi di
… Il principio di cassa allargata si può applicare
anche al lavoratore autonomo che svolge
mansioni di amministratore rientranti nella
nell’oggetto della propria attività, ossia per le
quali siano necessarie competenze tecnicogiuridiche direttamente collegate con l’attività di
lavoro autonomo esercitata?
Il principio di cassa allargata non è
…
applicabile al lavoratore autonomo che svolge
mansioni
di
amministratore
rientranti
nell’oggetto della propria attività, ossia per le
quali siano necessarie competenze tecnicogiuridiche direttamente collegate con l’attività di
lavoro autonomo esercitata.
I compensi dell’organo amministrativo sono,
infatti, considerati redditi di lavoro autonomo
quando:
1. i relativi ordinamenti di categoria
disciplinano l’attività di componente
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dell’organo amministrativo, di revisore o
di componente dell’organo di controllo
di società;
2. l’incarico è da porre in relazione con le
specifiche
conoscenze
tecniche
professionali.
L’Agenzia, quindi, disciplina il principio di
attrazione nella sfera del lavoro autonomo di
quei rapporti di collaborazione che risultino
inerenti all’attività artistica o professionale
esercitata dal contribuente.
In tal caso, la società potrà dedurre nell’anno
soltanto quanto effettivamente pagato entro il
31/12 e l’amministratore dichiarerà i compensi
facendoli rientrare nell’ambito dei redditi di
lavoro autonomo, nell’anno di effettiva
percezione, assoggettandoli anche ad IVA.
6. Imposte indeducibili o non pagate
… L’ art. 99, TUIR stabilisce che non sono costi
deducibili alcuni oneri fiscali e contributivi.
Quali?
…
Non sono costi deducibili e costituiscono
quindi variazioni in aumento del risultato
d’esercizio:
1. le imposte sui redditi (IRES);
2. le imposte per le quali è prevista la
rivalsa
(IVA,
imposta
sugli
intrattenimenti),
anche
facoltativa
(esempio: IVA sugli omaggi di beni
oggetto dell’attività);
3. l’imposta comunale sugli immobili (IMU).
Tale imposta deve essere qui riportata
per l’intero ammontare risultante da
Conto economico, mentre nel rigo RF55
(codice 38) va indicata solo la quota
deducibile (il 20% dell’IMU relativa agli
immobili strumentali versata nel 2014);
4. l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni;
5. IRAP. Al pari di quanto previsto per l’IMU,
nel rigo RF16 va riportato l’intero
ammontare dell’IRAP risultante da Conto
economico, mentre a rigo RF55 (codici 12
e 33) va indicata la quota dell’IRAP
pagata nel periodo d’imposta oggetto
della dichiarazione sia a titolo di saldo
(di periodi d’imposta precedenti) che di
acconto,
deducibile
dal
reddito
d’impresa;
6. altre imposte la cui legge istitutiva
preveda
esplicitamente
la
loro
indeducibilità.
Le altre imposte e tasse (comprese le tasse di
concessione governativa) sono deducibili
nell’esercizio in cui avviene il pagamento
(principio di cassa).
7 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai
sensi dell’art. 164 del Tuir
…
La società Beta S.r.l. ha sostenuto, con
riferimento ad un autoveicolo non strumentale le
seguenti spese:
- canoni leasing 1.259,00;
- spese di manutenzione 525,00;
- carburanti e lubrificanti 1.374,00;
- assicurazione auto 721,00;
- tassa di proprietà 150,00;
totale 4.029,00.
Come dovrà procedere in dichiarazione?
… Poiché fiscalmente tutte queste voci di spesa
sono deducibili solo in parte (20%), la quota
indeducibile delle stesse andrà portata come
variazione in aumento nel rigo RF18.
€ 4.029,00 x 20% = € 805,80 quota di spesa
deducibile.
€ 4.029,00 - € 805,80 = € 3.223,20 quota di spesa
indeducibile da riportare in RF18.
Per quanto riguarda i canoni di leasing va
effettuata la variazione in aumento per l’80%, sia
con riferimento alla quota capitale che alla quota
interessi. Inoltre, si precisa che la quota interessi
deducibile ai sensi dell’art. 164, TUIR (ovvero il
20%), non dovrà essere considerata ai fini
dell’applicazione dell’art. 96, TUIR, in quanto,
come precisato dalla Circolare n. 47/2008, trova
applicazione esclusivamente la norma speciale
(art. 164, TUIR, ovvero deducibilità al 20%).
8. Prestazioni alberghiere e di ristorazione
…
Il socio della Alfa S.r.l., Verdi Mario, ha
sostenuto nel 2014, una spesa di € 500,00 per
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spese di alberghi e ristoranti. La quota di spese
deducibili risulta pari a: € 500,00 x 75% = € 375,00.
Come si dovrà procedere in sede di dichiarazione
dei redditi?
…
In sede di dichiarazione dei redditi è
necessario effettuare:
- una variazione in aumento a rigo RF23,
col. 1 (da ricomprendere anche a colonna
3) per l’importo complessivo delle spese
indicate a Conto economico, nel rigo in
esame va dunque indicato € 500,00;
- una variazione in diminuzione al rigo
RF43, col. 3, per la quota deducibile
nell’esercizio (€ 375,00).
9. Deducibilità dei costi relativi alle perizie di
stima
… La società Gamma S.r.l. relativamente alla
perizia di stima (predisposta per conto della
società) redatta nel 2014 (con riferimento alla
data del 30 giugno 2014) ha sostenuto un costo
pari ad € 10.000,00. Tale costo sarà dedotto
nell’esercizio in cui è stato sostenuto e nei
quattro successivi. Come ci si comporterà in sede
di dichiarazione?
… Nel quadro RF Modello UNICO SC 2015 si
dovrà effettuare:
- una variazione in aumento pari a € 10.000,00 da
indicare nel rigo RF31 con codice 32;
- una variazione in diminuzione pari a € 2.000,00
da indicare nel rigo RF55 con codice 30.
Si ricorda che, nelle dichiarazioni dei redditi
relative ai periodi d’imposta successivi al 2014
(quindi 2015, 2016, 2017 e 2018) si opererà invece
una variazione in diminuzione pari a € 2.000,00.
10. Deducibilità dell’Irap riferita al costo del
Lavoro ex art. 2, D.L. N. 201/2011
… L’impresa Alfa S.r.l., nel 2014, ha sostenuto
interessi passivi ed ha pagato acconti IRAP 2014
per € 10.000 ed un saldo IRAP 2013 pari ad €
1.000; a Conto economico ha rilevato IRAP
dell’esercizio per € 13.900. Lo stesso importo (€
13.900) è esposto a rigo IR21 della dichiarazione
IRAP 2015. La società avrà diritto a dedurre: (€
10.000 + € 1.000) x 10% = € 1.100 quota IRAP
deducibile. Quali saranno i dati da indicare nel
modello Unico 2015?
… I dati da indicare nel quadro RF del Modello
Unico SC 2015 saranno i seguenti:
- RF16, € 13.900, quale variazione in aumento;
- RF55, con codice 12, € 1.100, quale
variazione in diminuzione.
11. Utili da partecipazione
… La società Millefoglie S.n.c. distribuisce nel
corso del 2014 un utile di € 20.000,00 alla società
Beta S.p.a., che lo rileva a Conto economico.
La quota imputata per trasparenza a Beta è stata
invece di € 40.000,00. Cosa riporterà Beta nel
quadro RF?
… Beta riporterà € 40.000,00 nel rigo RF58, col.
1 ed € 20.000,00 nel rigo RF36.
12. Utili da partecipazione in società trasparenti
art. 115 Tuir
…
La società Bertocchi S.p.a. che opera in
regime di trasparenza ha conseguito nel 2014 un
utile di € 28.000,00 ed ha imputato lo stesso alle
società socie, fra cui la società Alfa S.r.l. che
detiene una quota di partecipazione del 30%. A
quanto ammonta la quota imputata per
trasparenza ad Alfa?
… La quota imputata per trasparenza a Alfa è
pari ad € 8.400,00.
Alfa non ha rilevato utili a Conto economico e
riporta € 8.400,00 nel rigo RF58, col. 2 (da RF90).
13. Erogazioni liberali
…
Nel rigo RF61 va indicato l’importo
deducibile delle erogazioni liberali commisurato
al reddito d’impresa, determinato applicando le
percentuali previste dalle norme istitutive al
reddito indicato nel rigo RF60, col. 2, assunto al
netto delle erogazioni liberali stesse. La stessa
modalità va seguita anche per le erogazioni di cui
all’art. 100, comma 2, lett. h) e l), TUIR?
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… La stessa modalità va seguita anche per le
erogazioni di cui all’art. 100, comma 2, lett. h) e l),
TUIR, se effettuate per un importo superiore,
rispettivamente, a € 2.065,83 e € 1.549,37.
In questo caso, qualora si determini un importo
inferiore a detto limite, la deduzione è
riconosciuta in misura pari al limite medesimo
(rispettivamente € 2.065,83, e € 1.549,37).
Si segnala che le erogazioni liberali cui all’art.
100, comma 2, lett. g), TUIR risultano deducibili (e
quindi vanno indicate nel rigo RF61) solo se per le
stesse non si beneficia del credito d’imposta “Art
bonus” (art. 1, D.L. n. 83/2014).
Infatti, in base a quanto previsto dal primo
comma dell’art. 1, D.L. n. 83/2014, l’istituzione di
tale credito comporta la disapplicazione dell’art.
100, comma 2, lettere f) e g), TUIR.
14. Cessazione rapporto di agenzia
…
Un agente di commercio in contabilità
ordinaria realizza un provento per indennità di
cessazione del rapporto di agenzia. Tale
componente di reddito deve essere indicato nel
quadro RF?
…
La risposta è affermativa. L’indennità di
cessazione del rapporto di agenzia costituisce un
incremento dell’utile economico. In base all’art.
56, comma 3, lett. a), TUIR tale indennità non
concorre alla formazione del reddito imponibile;
l’indennità costituisce un reddito soggetto a
tassazione separata. L’imprenditore in contabilità
ordinaria deve procedere, quindi, a una
variazione in diminuzione nel quadro RF.
La disciplina dei contributi prevede che non
costituiscono sopravvenienze attive da indicare a
rigo RF8 i contributi: spettanti esclusivamente in
conto esercizio a norma di legge (art. 85, comma
1, lett. h), TUIR); in denaro o in natura spettanti in
base a contratto, sotto qualsiasi denominazione
(art. 85, comma 1, lett. g), TUIR); destinati
all’acquisto di beni specifici (contributi
c/impianto), indipendentemente dal tipo di
finanziamento adottato. Inoltre, l’art. 88, comma
3, lett. b), TUIR dispone che sono considerati
sopravvenienze attive: “b) i proventi in denaro o
in natura conseguiti a titolo di contributo o di
liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g)
e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per
l’acquisto
di
beni
ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento
adottato. Tali proventi concorrono a formare il
reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o
in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati
incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.
[...].” Quindi, l’imputazione del contributo al fine
della determinazione del reddito d’esercizio,
segue il criterio di cassa: la sopravvenienza attiva
viene compresa nel reddito al momento
dell’incasso e non quando è stata conseguita
(competenza).
16. Deducibilità dell’Irap
…
Un contribuente nel 2014 ha sostenuto
interessi passivi ed ha pagato acconti IRAP 2014
per € 5.000 e un saldo IRAP 2013 pari ad € 500; a
Conto economico ha rilevato IRAP dell’esercizio
per € 6.950. Lo stesso importo (€ 6.950) è esposto
a rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2015. Come
deve essere compilato il quadro RF?
15. Contributi da indicare nel rigo RF8
…
Le sopravvenienze attive derivanti da
proventi in denaro conseguiti a titolo di liberalità
da indicare nel rigo RF8 del modello Unico SC
devono essere imputate secondo il criterio di
competenza o il criterio di cassa?
…
•
•
… Nel rigo RF8 va indicata la quota costante dei
contributi in conto capitale qualora si sia optato
per la rateizzazione ai sensi dell’art. 88, comma 3,
lett. b), TUIR.
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Le istruzioni al quadro RF, precisano che:
nel rigo RF16 deve essere indicata l’intera
IRAP evidenziata a Conto economico;
mentre nelle variazioni in diminuzione - rigo
RF55, con i codici 12 e 33 - vanno esposti
rispettivamente il 10% dell’IRAP pagata nel
2014 e l’importo IRAP versato relativamente
alla quota imponibile delle spese per il
personale dipendente.
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Il contribuente indicato nel quesito avrà diritto a
dedurre: (€ 5.000 + € 500) x 10% = € 550 quota
IRAP deducibile.
La compilazione del quadro RF avverrà indicando
a rigo:
- RF16, € 6.950, quale variazione in aumento;
- RF55, con codice 12, € 550, quale variazione
in diminuzione.
17. Recesso del socio e assegnazione immobile
… Un socio recede dalla s.n.c.: allo stesso viene
assegnato un immobile strumentale. Quale
tassazione è prevista in capo alla società?
…
Al fine di fornire una risposta al quesito
prospettato merita di essere chiarito che, nel caso
di recesso o esclusione del socio, la società dovrà
rilevare:
il rimborso della quota di capitale sociale
versato dal socio;
la “differenza da recesso”, data dal maggior
valore economico riconosciuto al complesso
aziendale alla data di scioglimento del
rapporto aziendale (che può essere
individuata nello stesso importo che
costituisce plusvalenza per il socio).
La “differenza da recesso” è deducibile dal
reddito della società nell’esercizio in cui sorge il
diritto alla liquidazione della quota in capo al
socio: il motivo per il quale è sancita la
deducibilità è presto spiegato ove si consideri che
tale componente di reddito è tassata in capo al
socio, ragione per cui si evita così la doppia
tassazione.
Inoltre, nel caso in cui, in sede di recesso del socio,
si opti per l’assegnazione dei beni in natura,
merita di essere considerato che:
in capo al socio nulla cambia rispetto ad una
normale liquidazione della quota in denaro.
La norma, infatti, parla di “somme o di valore
normale dei beni ricevuti”;
in capo alla società, se da un lato si genera
un costo deducibile pari alla “differenza da
recesso”,
dall’altro
deve
essere
contabilizzata una plusvalenza (o un ricavo
se trattasi di assegnazione di un bene
merce), in quanto vi è comunque
un’assegnazione di beni.
Tale plusvalenza non potrà essere rateizzata
dalla società, in quanto trattasi di plusvalenza
non realizzata.
18. L’immobile patrimonio
… La società è proprietaria di un immobile, che
è stato locato.
Trattasi quindi di un immobile patrimonio.
I componenti di costo e di ricavo legati agli
immobili sono i seguenti:
Rendita catastale: 1.000 euro.
Canone di locazione 2014: 20.000 euro.
Costi
sostenuti
per
la
manutenzione
straordinaria: 5.000 euro.
Imposte (Imu, Tasi e Tari): 1.000 euro.
Quali sono i costi e i ricavi che a tal fine rilevano
e che devono essere esposti nel quadro RF?
Nel caso degli immobili patrimonio locati
…
deve ricordarsi che la tassazione avviene sul
maggiore dei seguenti valori:
canone risultante dal contratto di
locazione, ridotto fino ad un massimo del
15 per cento del canone medesimo per le
spese
documentate
relative
agli
interventi di manutenzione ordinaria;
rendita catastale rivalutata.
Devono
pertanto
ritenersi
fiscalmente
indeducibili:
le spese di manutenzione ordinaria che
superano il 15% del canone di locazione;
le spese di manutenzione straordinaria,
di restauro e risanamento conservativo,
di ristrutturazione edilizia;
tutti i restanti costi di gestione;
gli altri componenti negativi compresi
ammortamenti e canoni leasing.
Pertanto, nel caso prospettato:
il canone rileva per il suo intero
ammontare, in quanto non sono stati
sostenuti interventi di manutenzione
ordinaria;
tutti gli altri costi elencati sono
indeducibili;
è fiscalmente rilevante il valore del
canone, in quanto maggiore della rendita
catastale.
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19. Gli interessi passivi per la rateizzazione delle
imposte
… Nel bilancio al 31.12.2014 sono presenti euro
500 per interessi derivanti da rateizzazione
imposte, da cartelle di pagamento e da
ravvedimento. Questi importi rappresentano una
variazione in aumento nel quadro RF? Devo cioè
considerarli fiscalmente indeducibili?
… Purtroppo la disciplina in tema di interessi
dovuti a fronte del versamento delle imposte non
è molto chiara, sebbene gli interventi
dell’Agenzia delle Entrate sembrino tutti orientati
nel senso di riconoscere la deducibilità delle
componenti in oggetto.
Fanno ovviamente eccezione gli interessi dovuti
per il versamento trimestrale dell’Iva che, come
noto, sono indeducibili.
Per tutte le altre fattispecie merita invece di
essere richiamata la Circolare n. 7/1496 del 30
aprile 1977, con la quale fu espressamente
chiarito che gli interessi sono deducibili nella
stessa misura nella quale lo sono i tributi ai quali
gli stessi si riferiscono.
Più interessante quanto chiarito invece con la
Risoluzione n. 178/E del 9 novembre 2001: “Con
riferimento agli interessi passivi si osserva,
inoltre, che l’articolo 63 del TUIR non pone alcun
limite alla deducibilità degli interessi passivi in
funzione dell’evento cui gli stessi sono collegati o
della natura dell’onere cui essi sono accessori”.
Una conferma di ciò si ha anche nella relazione
ministeriale illustrativa del TUIR, la quale, in
relazione ad una fattispecie analoga a quella
oggetto dell’interpello, afferma che “rientrano
nell’accezione di interessi passivi anche le
somme corrisposte a norma del decreto n. 602, tra i quali, ad esempio, anche gli interessi per
prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo
ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - in
quanto appare indubbia la loro natura di interessi
passivi, ancorché accessori all’imposta. In
conclusione, considerato che il sistema
normativo del TUIR riconosce l’autonomia della
funzione degli interessi passivi, la loro
deducibilità deve essere determinata solo
applicando le modalità di calcolo dettate
dall’articolo 63 al loro ammontare complessivo,
indipendentemente dal fatto aziendale che li ha
generati o dalla deducibilità del costo al quale
sono collegabili.”
L’Agenzia delle Entrate è però tornata sui suoi
passi con la Risoluzione n. 228/E del 21 agosto
2007, con la quale ha chiarito che “il medesimo
trattamento fiscale si applica anche agli interessi
moratori applicati ai sensi del citato articolo 86,
che accedendo all’obbligazione doganale
sanzionandone l’adempimento tardivo, ne
seguono le vicende tributarie per ciò che
concerne la deducibilità”.
In occasione del consueto appuntamento
annuale con Telefisco 2014 l’Agenzia delle
entrate ha infine ritenuto che gli interessi dovuti
per il tardivo versamento Imu sono indeducibili.
Ciò ha suscitato notevoli perplessità in quanto
l’Imu è, attualmente, un’imposta parzialmente
deducibile.
Questo chiarimento non ha trovato accoglimento
della Circolare 10/E del 2014, ma, tuttavia, ha
contribuito a generare ancora maggiore
confusione.
Ad oggi, pertanto, possiamo semplicemente
affermare che risulta necessario un intervento
chiarificatore da parte degli organi preposti.
20. Indeducibilità costi black list: i rapporti con la
società Svizzera
… Alfa S.r.l. ha sostenuto nel corso del 2014 una
serie di operazioni con una società Svizzera.
I costi sostenuti in relazione a tali operazioni,
soggiacciono alla normativa sull’indeducibilità
dei costi black list?
…
Anche quest’anno nella compilazione di
UNICO 2015, periodo d’imposta 2014, particolare
va attenzione va dedicata alle operazioni con
soggetti paradisiaci. L’art. 110, co. 10 e ss. D.P.R.
917/1986 prevede, con la finalità di contrastare il
trasferimento/drenaggio di reddito imponibile
verso Stati o territori a bassa fiscalità e con i quali
non esiste un adeguato scambio di informazioni,
una presunzione relativa in base alla quale le
transazioni in esame si considerano ab origine
viziate da un potenziale intento elusivo e come
tali sono da considerarsi, fino a prova contraria,
irrilevanti ai fini fiscali con l’ulteriore obbligo di
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provvedere alla separata indicazione in
dichiarazione.
Sarà necessario pertanto operare in UNICO 2015,
nell’apposto rigo riservato, una variazione in
aumento al reddito d’impresa.
La deducibilità dei costi derivanti da operazioni
intercorse con imprese residenti ovvero
localizzate in Stati o territori con regime fiscale
privilegiato, nonché dalle prestazioni di servizi
rese dai professionisti domiciliati in detti Stati o
territori, avviene se il soggetto residente riesce a
dimostrare, alternativamente, che:
le imprese estere svolgono prevalentemente
un’attività commerciale effettiva;
le operazioni poste in essere rispondono ad
un effettivo interesse economico.
In entrambi i casi si dovrà fornire prova che
l’operazione ha avuto concreta esecuzione.
Sussistendo le suddette condizioni, da dimostrare
preventivamente tramite interpello all’Agenzia
delle Entrate o in sede di controllo (entro 90 giorni
decorrenti dalla ricezione dell’apposito avviso ai
sensi dell’articolo 110, comma 11 del D.P.R.
917/1986), si potrà operare in UNICO 2015 la
variazione in diminuzione relativa alle spese e gli
altri componenti negativi, derivanti da operazioni
intercorse con soggetti residenti in paradisi fiscali,
deducibili. In sostanza, con la suddetta variazione
si indicano i costi che il contribuente può dedursi,
poiché sussistono le esimenti richieste dal
Legislatore.
Da segnalare che con il con il co. 678 della Legge
di Stabilità 2015 il Legislatore ha demandato al
Ministero dell’Economia l’emanazione di una
black list ai fini dell’applicazione dell’art. 110, co.
10 – 12bis, D.P.R. 917/1986 utilizzando come unico
parametro di riferimento l’esistenza di accordi
che consentano un adeguato scambio di
informazioni.
Con tale Decreto erano stati mantenuti
nell’elenco 46 Paesi e giurisdizioni. Sono stati
cancellati dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni
con i quali è in vigore un accordo bilaterale
(Convenzione contro le doppie imposizioni
oppure TIEA - Tax Information Exchange
Agreement) o multilaterale (Convenzione
multilaterale
sulla
mutua
assistenza
amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio
d’Europa) che consente lo scambio di
informazioni in materia fiscale.
Tuttavia, tale Decreto non ha mai visto la luce, ed
è stato invece emanato un nuovo Decreto (D.M.
27.04.2015 pubblicato sulla GU dell’11.05.2015)
che conferma la suddivisione dei Paesi black list
già contenuta nei precedente Decreti.
Il suddetto D.M. si compone di tre articoli:
nell’articolo 1 vengono individuati gli Stati
che si considerano sempre a fiscalità
privilegiata; con il nuovo Decreto l’articolo 1
viene completamente riscritto e vengono
indicati gli Stati che si considerano sempre
“paradisiaci”. In questo articolo non compare
la Svizzera;
nell’articolo 2 si fornisce l’elenco degli Stati
paradisiaci
con
alcune
eccezioni
rappresentate da talune tipologie societarie.
Anche in tale articolo non è presente la
Svizzera;
nell’articolo 3 si elencano gli Stati che si
considerano black list limitatamente a
determinate tipologie di società ovvero a
soggetti che godono di un regime fiscale
similare. In tale articolo è presente la
Svizzera limitatamente alle società non
soggette alle imposte cantonali e municipali
(articolo 3), o alle società che godono di
regimi fiscali sostanzialmente analoghi.
Da evidenziare che nella prima versione del
decreto la Svizzera compariva nell’elenco dei
Paesi black list, in quanto il recente accordo sullo
scambio di informazioni stipulato con l’Italia
entrerà in vigore solo una volta ratificato. Ora,
invece resta nella lista nera limitatamente alle
società non soggette alle imposte cantonali e
municipali (articolo 3), o alle società che godono
di regimi fiscali sostanzialmente analoghi.
Da verificare dunque se la società Svizzera in
questione rientri nel caso descritto. In caso
contrario, non sarà necessario apportare nessuna
variazione in Unico relativamente all’operazione
descritta.
21. La tassazione dei dividendi intersocietari
…
La società Beta S.r.l. detiene una
partecipazione nella società Gamma S.r.l. Nel
2014 la società Beta ha percepito dividendi dalla
società Gamma relativi al 2012 per un importo di
€ 10.000,00. Come vanno indicati tali dividendi in
UNICO SC 2015?
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…
I Dividendi percepiti da una società di
capitali italiana, se erogati da una partecipata
residente, costituiscono reddito imponibile in
capo alla percipiente limitatamente al 5% del
loro ammontare ai sensi dell’art. 89 del D.P.R.
917/1986.
I dividendi percepiti dalle società di capitali, sia
in caso di partecipazioni qualificate sia in ipotesi
di partecipazioni non qualificate, sono esenti per
il 95% del loro ammontare e la tassazione a cui
sono soggetti è il 27,5% del 5% quindi l’1,375%.
La tassazione avviene generalmente per cassa, in
deroga al principio generale della competenza e
i dividendi sono tassati nell’esercizio in cui sono
percepiti.
Se il dividendo è incassato in un periodo
d’imposta successivo rispetto a quello in cui è
imputato per competenza, deve essere operata
una variazione in diminuzione per l’intero
importo; successivamente, nel periodo d’imposta
in cui il dividendo è incassato, andrà invece
operata una variazione in aumento nel quadro RF
per la parte percentuale imponibile.
A fronte di questa situazione, la società Beta:
- ha già contabilizzato i dividendi in base al
principio di competenza, nel 2012;
- ha conseguentemente effettuato, nella
dichiarazione relativa al periodo d’imposta
2012, una variazione in diminuzione nel
quadro RF, in quanto fiscalmente i dividendi
concorrono alla formazione del reddito
quando effettivamente percepiti (criterio di
cassa);
- effettua nel Mod. Unico SC 2015, periodo
d’imposta 2014, una variazione in aumento
(quadro RF, rigo RF31) del risultato d’esercizio
per il 5% dell’importo dei dividendi.
Ogni voce da indicare a rigo RF31 deve essere
identificata da un apposito codice.
Il codice “1” identifica il 5% dei dividendi imputati
per competenza negli esercizi precedenti ed
incassati nel periodo d’imposta cui si riferisce la
dichiarazione da presentare nel 2014.
22. Immobili patrimonio
… S.r.l. non immobiliare detiene un immobile
uso abitativo in Italia. Tale immobile, non locato,
ha una rendita catastale rivalutata di euro 750,00.
I costi dell’immobile sono:
− ammortamento euro 2.000,00;
− spese di manutenzione ordinaria euro 2.500,00;
− spese condominiali euro 1.000,00.
Quali variazioni vanno apportate in UNICO SC
2015 relativamente a tale operazione?
…
Ai fini dichiarativi la società dovrà:
operare una variazione in aumento, nel
rigo RF11, dei costi afferenti l’immobile
pari ad euro 5.500,00;
operare una variazione in aumento pari
alla rendita catastale dell’immobile
rivalutata nel rigo RF10, tenendo conto,
in caso di immobili tenuti a disposizione,
della maggiorazione pari ad un 1/3 della
rendita catastale.
23. Immobili patrimonio
…
Riprendendo
l’esempio
precedente,
ipotizziamo che l’immobile sia locato e che la
S.r.l. percepisca un canone annuo pari ad euro
21.000,00 incluse le spese condominiali.
…
In tal caso, ai fini dichiarativi la società dovrà:
comunque operare una variazione in
aumento, nel rigo RF11, dei costi afferenti
l’immobile pari ad euro 5.500,00;
operare una variazione in aumento del
canone di locazione ridotto delle spese
di manutenzione ordinaria documentate,
fino ad un massimo del 15% del canone
stesso, nel rigo RF10;
operare una variazione in diminuzione
degli affitti iscritti a conto economico
(comprensivi dell’eventuale rimborso
delle spese condominiali) nel rigo RF39.
24. Spese di manutenzione su beni di terzi
… La nostra società ha sostenuto nel 2014 spese
su un immobile di proprietà di terzi per euro
100.000,00 e la durata del contratto di locazione
è di 3 anni. Possiamo interamente dedurre il costo
nel 2014?
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…
Ai fini civilistici, le modalità di
ammortamento delle suddette spese, che
abbiano carattere incrementativo, deve avvenire
tenendo in considerazione il minore tra il periodo
di utilità economica futura delle spese sostenute
e la durata residua del contratto di locazione del
bene, vagliando l’eventuale rinnovo del
medesimo, sempre che il rinnovo sia previsto
contrattualmente.
In tal caso avremo: 100.000,00:3= 33.334.
La quota di ammortamento sarà interamente
deducibile fiscalmente e non dovrà essere
apportata alcuna variazione in UNICO.
25. Spese di manutenzione ordinaria
… All’1/1 dell’esercizio risultano iscritti in Stato
patrimoniale i seguenti beni strumentali:
fabbricati euro 6.000.000;
impianti e macchinari euro 23.500.000;
attrezzature euro 24.000.000
Totale euro 53.500.000.
Le
spese
di
manutenzione
sostenute
nell’esercizio, ed iscritte nel Conto economico,
ammontano ad euro 2.375.000.
A quanto ammonta la quota delle spese di
manutenzione ordinaria deducibile nel 2014?
…
Le spese di manutenzione deducibili
nell’esercizio sono pari al 5% di 53.500.000, ed
ammontano ad euro 2.667.500,00.
La differenza tra le spese sostenute (2.375.000) e
le spese deducibili nell’esercizio (2.667.500),
determina una variazione in aumento di pari
importo da indicare nel rigo RF24.
26. I rapporti con San Marino
… È necessario indicare i costi derivanti con
operatori Sammarinesi nel rigo riservato
all’indicazione dei costi black list?
… La risposta è negativa. San Marino, infatti,
non rientra tra i Paesi con regime fiscale
privilegiato indicati dal D.M. 23 gennaio 2002.
27. Assegnazione immobile rivalutato
… Nel periodo d’imposta 2008 la società Alfa
S.r.l. ha provveduto ad operare la rivalutazione
sia civilistica che fiscale di un immobile.
La società Alfa S.r.l. attribuendo un maggior
valore pari ad euro 1.000.000 ha provveduto al
conseguente
versamento
di
un’imposta
sostitutiva di 30.000,00 (1.000.000,00*3%).
La società Alfa S.r.l. procede all’assegnazione al
socio dell’immobile nel 2014.
Si segnala che:
il valore di mercato è pari a 1.100.000,00;
il costo fiscale non ammortizzato al la data
di vendita è pari ad euro 150.000,00.
A quanto ammonta la plusvalenza? Si può
usufruire della rateizzazione?
… La plusvalenza sarà pari alla differenza tra il
valore di mercato e il costo fiscale non
ammortizzato.
Di conseguenza:
il costo fiscale non ammortizzato sarà pari
ad euro 1.150.000,00, al netto degli
ammortamenti subiti. In particolare, per
quanto riguarda gli ammortamenti si ricorda
che questi potevano essere calcolati sui
maggiori valori esclusivamente a partire dal
2013. Nel caso di specie, il costo fiscale non
ammortizzato è pari ad euro 1.150.000,00;
il valore di mercato è pari nel 2014 ad euro
1.100.000.
In tal caso, la plusvalenza sarà pari alla
differenza tra il valore di mercato e il costo
fiscale non ammortizzato. Si realizzerà dunque
una minusvalenza pari ad euro 50.000,00.
Tuttavia, tale minusvalenza non è deducibile dal
reddito, in quanto il suddetto elemento di reddito
si potrà scomputare dal reddito imponibile
esclusivamente nei seguenti casi:
se realizzata mediante cessione a titolo
oneroso;
ovvero mediante il risarcimento, anche in
forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento del bene.
28. Le variazioni legate al transfer pricing
… Nel 2014 abbiamo proceduto a predisporre la
documentazione necessaria per attestare la
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congruità dei trasferimenti infragruppo con le
controllate estere. Ne è derivato un aumento del
reddito imponibile di euro 100.000,00. Come va
gestita tale differenza in UNICO 2015?
…
Nelle istruzioni di Unico SC 2015, viene
precisato che il contribuente società di capitali
deve comunicare il possesso della suddetta
documentazione barrando la casella 4, del Rigo
RS 106, denominata “Possesso documentazione”.
Oltre alle indicazioni da fornire nel quadro RS,
qualora in sede di predisposizione degli oneri
documentali ci si accorga che le operazioni con
società appartenenti allo stesso gruppo
multinazionale non siano avvenute nel rispetto
del “valore di mercato”, che il contribuente debba
apportare delle variazioni in aumento e in
diminuzione in Unico 2014.
In particolare:
se dall’applicazione del valore normale
alle transazioni intercompany deriva un
aumento del reddito imponibile, il
contribuente
deve
operare
una
variazione in aumento, in sede di
dichiarazione dei redditi.
Le istruzioni al Modello UNICO SC 2015
prevedono l’indicazione nel Rigo RF 31 di
UNICO SC 2015, utilizzando il codice 15,
della differenza negativa tra il valore
normale dei beni ceduti e/o dei servizi
prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero
la differenza tra il costo contabilizzato e
il valore normale dei beni e/o servizi
ricevuti);
se dall’applicazione del valore normale
alle transazioni intercompany deriva una
riduzione del reddito imponibile, i
contribuenti
devono
indicare
in
dichiarazione la differenza positiva tra il
valore normale dei beni ceduti e/o dei
servizi prestati e il ricavo contabilizzato
(ovvero la differenza tra il costo
contabilizzato e il valore normale dei
beni e/o dei servizi ricevuti). In
particolare, i contribuenti società di
capitali devono compilare il Rigo RF 55 di
UNICO SC 2014, utilizzando il codice 21.
29. Ammortamento costi R&S
…
Nel corso del 2014 abbiamo sostenuto
ingenti investimenti in R&S che, tuttavia, non sono
ancora terminati. In sostanza stiamo progettando
un nuovo prodotto che verrà immesso nel
mercato nel 2016. Si può procedere ad
ammortizzare tali costi nel 2014?
… In via preliminare si osserva che i costi di
ricerca e sviluppo (research and development,
R&D) rappresentano gli investimenti effettuati
dall’impresa per creare nuovi prodotti o servizi,
nuovi processi produttivi e per acquisire nuovi
elementi di conoscenza o di informazione utili ai
fini dello sviluppo dell’azienda, sia sotto il profilo
tecnologico che organizzativo.
Per cercare di delineare l’ambito applicativo dei
costi di ricerca e sviluppo, il principio contabile
nazionale n. 24 suddivide i costi di ricerca e
sviluppo in tre categorie:
ricerca di base;
ricerca applicata;
sviluppo.
In particolare, secondo le definizioni fornite dal
principio contabile n 24:
1. la ricerca di base è l’insieme di studi,
esperimenti, indagini e ricerche che non
hanno una finalità definita con
precisione, ma che è da considerarsi di
utilità generica all'impresa.
A titolo esemplificativo, rientrano tra le
spese per la ricerca le spese di
aggiornamento
professionale,
per
ricerche di mercato o per corsi di
formazione;
2. la ricerca applicata consiste, invece,
nell'assieme di studi, esperimenti,
indagini e ricerche che si riferiscono
direttamente alla possibilità ed utilità di
realizzare uno specifico progetto;
3. lo sviluppo è l'applicazione dei risultati
della ricerca o di altre conoscenze
possedute o acquisite in un progetto o
programma per la produzione di
materiali, strumenti, prodotti, processi,
sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente
migliorati, prima dell'inizio della
produzione
commerciale
o
dell'utilizzazione.
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Per ciò che riguarda la rilevazione contabile delle
spese di ricerca e sviluppo, il principio contabile
n. 24 stabilisce che:
• la ricerca di base rappresenta un costo di
periodo, non capitalizzabile, avendo una
utilità di carattere generale non
correlata ad uno specifico piano o
progetto di sviluppo pluriennale;
• i costi per ricerca applicata e lo sviluppo,
invece, possono essere iscritti (facoltà)
tra le immobilizzazioni immateriali, in
presenza delle condizioni richieste dal
principio contabile n. 24.
Nel caso di specie, dalle informazioni in nostro
possesso, la società ha classificato i costi di
ricerca e sviluppo relativi al progetto come costi
capitalizzabili e ha proceduto con le seguenti
rilevazioni:
- costi di ricerca e sviluppo, non ultimati
nel corso dell’esercizio, sono stati
capitalizzati con la seguente scrittura:
B.I.6) A SP) Immobilizz.
imm. in corso
a A.4. CE) Increm. Di immob. Per
lav. Inter.
30. Spese formazione dipendente
… Alfa SRL ha sostenuto nel 2014 delle spese
per la formazione dei propri dipendenti. Tali costi
sono interamente deducibili o è necessario
apportare una variazione in aumento in UNICO
SC 2015?
…
Le spese sostenute dalla società per la
formazione dei propri dipendenti/collaboratori
non subiscono limiti di deduzione né fanno
sorgere reddito imponibile in capo al lavoratore
dipendente.
Qualora tuttavia i corsi di formazione siano
destinati alla generalità dei dipendenti sono
deducibili nel limite del 5 per mille
dell’ammontare delle spese per lavoro
dipendente (art. 101, Tuir).
Se la spesa è sostenuta direttamente dal
dipendente, questa ovviamente non è deducibile
per l’impresa ma il dipendente potrà usufruire
della detrazione del 19% qualora il corso rientri
tra quelli agevolabili.
-
La capitalizzazione dei suddetti costi avverrà al
momento dell’ultimazione del progetto.
All’atto dell’ultimazione (x+n) del progetto, i costi
di ricerca e sviluppo andranno iscritti nella voce
B.I.2 con la seguente scrittura:
B.I.2) A SP)
Costi
di a
ricerca
e B.I. 6) A SP) Immobilizz.
sviluppo
imm. in corso
-
L’Oic 24 prevede che l’ammortamento dei costi di
ricerca e sviluppo abbia inizio dal momento in cui
il bene (o processo) risultante è disponibile per
l’utilizzazione economica.
Nel caso di specie, non essendo completata
l’attività di ricerca e sviluppo, non si potrà dar vita
al relativo ammortamento.
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LE DATE DA RICORDARE…
Argomento
Già pubblicate
La gestione degli immobili in UNICO 2015
31/03/2015
Spesometro 2015
07/04/2015
Redditi internazionali UNICO 2015
14/04/2015
INTRASTAT
21.04.2015
Le società di comodo UNICO 2015
28.04.2015
Le novità del modello UNICO PF 2015
05.05.2015
Le novità del modello UNICO SP 2015
12.05.2015
UNICO SC 2015
19.05.2015
Argomento
Prossime uscite
Reverse charge in edilizia. Casi pratici
26.05.2015
Acconto IMU e TASI e Dichiarazione IMU
03.06.2015
Il pagamento delle imposte - saldo 2014 e
acconto 2015
10.06.2015
La compilazione del quadro RW
17.06.2015
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