Comunicazione "black list"
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Comunicazione "black list"
Studio Lucchini Studio Integrato Dott. Italo Lucchini Dott. Alfredo Bartolozzi Rag. Battista Seghezzi Dott. Ivan Alessio Rag. Massimo Basile Dott. Antonella Prosperini Dott. Andrea Brignoli Dott. Simona Lucchini Dott. Silvia Lucchini Dott. Marco Colombo Rag. Francesco Rota Conti Dott. Angelo Martinelli Dott. Sara Panseri Dott. Anna Ferrari Bergamo, 18.03.2016 OGGETTO: COMUNICAZIONE “BLACK LIST” 2015 1. PREMESSA I soggetti che nell'anno 2015 hanno effettuato scambi con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati "black list", sono tenuti a comunicare annualmente tali operazioni all'Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro BL contenuto nel “Modello di comunicazione polivalente”: entro il 11 aprile 2016 se effettuano liquidazioni IVA mensili; entro il 20 aprile 2016 se effettuano liquidazioni IVA trimestrali. La comunicazione “black list” è obbligatoria soltanto se l’importo complessivo delle operazioni effettuate con operatori aventi sede o residenza nei paesi a fiscalità privilegiata è superiore a € 10.000; ai fini del calcolo della soglia è necessario considerare il totale delle operazioni effettuate/ricevute nel corso dell'anno. 2. SOGGETTI OBBLIGATI La comunicazione in esame riguarda tutti i soggetti passivi IVA (imprese/lavoratori autonomi) che effettuano, nei confronti di operatori economici non privati stabiliti nei Paesi "black list", le seguenti operazioni: cessioni di beni e prestazioni di servizi rese; acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute. Sono altresì obbligati alla comunicazione: gli enti non commerciali relativamente all'attività commerciale; le stabili organizzazioni di soggetti non residenti; i rappresentanti fiscali e le identificazioni dirette di soggetti non residenti. Sono, invece, esonerati dall'adempimento in oggetto: i contribuenti forfetari; i contribuenti minimi. 3. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI Come specificato dalla Circolare n. 53/E del 21.10.2010, il momento rilevante per individuare il periodo in cui ricomprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di annotazione nei registri IVA, ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie. Per le importazioni i dati da comunicare sono desumibili dalle bollette doganali. Si ricorda che, diversamente dalla regola applicabile negli anni precedenti al 2015 in base alla quale erano da comunicare solamente le operazioni di importo superiore ad € 500, il superamento della soglia annua di € 10.000 comporta l’obbligo di comunicare tutte le operazioni black list. Piazza della Repubblica, 2 - 24122 Bergamo - Tel. 035 215008 - Fax 035 249227 E-mail: [email protected] 1 Studio Lucchini Studio Integrato 4. INDIVIDUAZIONE DEGLI STATI "BLACK LIST" ELENCO PAESI / TERRITORI "BLACK LIST" Alderney Filippine Kenia (2) Kiribati – ex Isole Andorra Gibilterra Gilbert Angola (2) Giamaica (2) Libano Anguilla Mauritius Liberia Antigua Grenada Liechtenstein Antille Olandesi Guatemala Guernsey – Isole del Canale Herm – Isole del Canale Hong Kong Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Marshall Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Isole Vergini statunitensi Jersey – Isole del Canale Gibuti (ex Afar e Issas) Lussemburgo (1) Aruba Bahamas Barhein Barbados Barbuda Belize Bermuda Brunei Costarica Dominica Ecuador Emirati Arabi Uniti Saint Kitts e Nevis Salomone Samoa Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Macao Sant'Elena Maldive Malesia Monaco Montserrat Nauru Niue Nuova Caledonia Oman Panama Polinesia francese Portorico (3) Sark (Isole del Canale) Seychelles Singapore Svizzera Taiwan Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) Uruguay Vanuatu Non è più considerato “black list”, con la conseguenza che le operazioni effettuate con soggetti residenti/aventi sede in detto Stato non richiede la comunicazione in esame, in quanto: (1) escluso dal DM 16.12.2014, pubblicato sulla G.U. 23.12.2014, n. 297, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 7.1.2015; (2) escluso dal DM 30.3.2015, pubblicato sulla G.U. 11.5.2015, n. 107, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 26.5.2015. Va evidenziato che relativamente alle operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede nelle Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong, ancorché detti stati non siano più ricompresi nella lista di cui al dm 21.11.2001 per effetto del dm 30.3.2015, la comunicazione in esame va comunque effettuata, in quanto presenti nella lista di cui al DM 4.5.99. Si precisa altresì che è necessario comunicare anche le eventuali operazioni effettuate con soggetti comunitari inclusi nella black list (ad esempio Principato di Monaco), ancorché già comunicate con i modelli Intrastat. 5. DATI DA COMUNICARE Nel modello polivalente è necessario inserire, in particolare: - i dati anagrafici del soggetto non residente; - l’importo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti e la relativa imposta, distinguendo fra operazioni attive e passive; - l’importo delle operazioni non soggette ad IVA. Si invitano i Clienti a trasmettere allo Studio il file predisposto per l’invio telematico della comunicazione. Piazza della Repubblica, 2 - 24122 Bergamo - Tel. 035 215008 - Fax 035 249227 E-mail: [email protected] 2 Studio Lucchini Studio Integrato Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti Studio Lucchini Piazza della Repubblica, 2 - 24122 Bergamo - Tel. 035 215008 - Fax 035 249227 E-mail: [email protected] 3