Comunicazione "black list"

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Comunicazione "black list"
Studio Lucchini
Studio Integrato
Dott. Italo Lucchini
Dott. Alfredo Bartolozzi
Rag. Battista Seghezzi
Dott. Ivan Alessio
Rag. Massimo Basile
Dott. Antonella Prosperini
Dott. Andrea Brignoli
Dott. Simona Lucchini
Dott. Silvia Lucchini
Dott. Marco Colombo
Rag. Francesco Rota Conti
Dott. Angelo Martinelli
Dott. Sara Panseri
Dott. Anna Ferrari
Bergamo, 18.03.2016
OGGETTO: COMUNICAZIONE “BLACK LIST” 2015
1. PREMESSA
I soggetti che nell'anno 2015 hanno effettuato scambi con operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in Stati "black list", sono tenuti a comunicare annualmente tali operazioni all'Agenzia delle
Entrate utilizzando il quadro BL contenuto nel “Modello di comunicazione polivalente”:
 entro il 11 aprile 2016 se effettuano liquidazioni IVA mensili;
 entro il 20 aprile 2016 se effettuano liquidazioni IVA trimestrali.
La comunicazione “black list” è obbligatoria soltanto se l’importo complessivo delle operazioni
effettuate con operatori aventi sede o residenza nei paesi a fiscalità privilegiata è superiore a € 10.000;
ai fini del calcolo della soglia è necessario considerare il totale delle operazioni effettuate/ricevute nel
corso dell'anno.
2. SOGGETTI OBBLIGATI
La comunicazione in esame riguarda tutti i soggetti passivi IVA (imprese/lavoratori autonomi) che
effettuano, nei confronti di operatori economici non privati stabiliti nei Paesi "black list", le seguenti
operazioni:
 cessioni di beni e prestazioni di servizi rese;
 acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute.
Sono altresì obbligati alla comunicazione:
 gli enti non commerciali relativamente all'attività commerciale;
 le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
 i rappresentanti fiscali e le identificazioni dirette di soggetti non residenti.
Sono, invece, esonerati dall'adempimento in oggetto:
 i contribuenti forfetari;
 i contribuenti minimi.
3. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI
Come specificato dalla Circolare n. 53/E del 21.10.2010, il momento rilevante per individuare il
periodo in cui ricomprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di
annotazione nei registri IVA, ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie.
Per le importazioni i dati da comunicare sono desumibili dalle bollette doganali.
Si ricorda che, diversamente dalla regola applicabile negli anni precedenti al 2015 in base alla quale
erano da comunicare solamente le operazioni di importo superiore ad € 500, il superamento della
soglia annua di € 10.000 comporta l’obbligo di comunicare tutte le operazioni black list.
Piazza della Repubblica, 2 - 24122 Bergamo - Tel. 035 215008 - Fax 035 249227
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4. INDIVIDUAZIONE DEGLI STATI "BLACK LIST"
ELENCO PAESI / TERRITORI "BLACK LIST"
Alderney
Filippine
Kenia (2)
Kiribati – ex Isole
Andorra
Gibilterra
Gilbert
Angola (2)
Giamaica (2)
Libano
Anguilla
Mauritius
Liberia
Antigua
Grenada
Liechtenstein
Antille Olandesi
Guatemala
Guernsey – Isole del
Canale
Herm – Isole del Canale
Hong Kong
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Marshall
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Isole Vergini statunitensi
Jersey – Isole del Canale
Gibuti (ex Afar e Issas)
Lussemburgo (1)
Aruba
Bahamas
Barhein
Barbados
Barbuda
Belize
Bermuda
Brunei
Costarica
Dominica
Ecuador
Emirati Arabi Uniti
Saint Kitts e Nevis
Salomone
Samoa
Saint Lucia
Saint Vincent e
Grenadine
Macao
Sant'Elena
Maldive
Malesia
Monaco
Montserrat
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Panama
Polinesia francese
Portorico (3)
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Singapore
Svizzera
Taiwan
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Uruguay
Vanuatu
Non è più considerato “black list”, con la conseguenza che le operazioni effettuate con soggetti residenti/aventi
sede in detto Stato non richiede la comunicazione in esame, in quanto:
(1) escluso dal DM 16.12.2014, pubblicato sulla G.U. 23.12.2014, n. 297, a decorrere dalle operazioni effettuate
dal 7.1.2015;
(2) escluso dal DM 30.3.2015, pubblicato sulla G.U. 11.5.2015, n. 107, a decorrere dalle operazioni effettuate
dal 26.5.2015.
Va evidenziato che relativamente alle operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede nelle
Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong, ancorché detti stati non siano più ricompresi nella lista di
cui al dm 21.11.2001 per effetto del dm 30.3.2015, la comunicazione in esame va comunque
effettuata, in quanto presenti nella lista di cui al DM 4.5.99. Si precisa altresì che è necessario
comunicare anche le eventuali operazioni effettuate con soggetti comunitari inclusi nella black list (ad
esempio Principato di Monaco), ancorché già comunicate con i modelli Intrastat.
5. DATI DA COMUNICARE
Nel modello polivalente è necessario inserire, in particolare:
- i dati anagrafici del soggetto non residente;
- l’importo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti e la relativa imposta,
distinguendo fra operazioni attive e passive;
- l’importo delle operazioni non soggette ad IVA.
Si invitano i Clienti a trasmettere allo Studio il file predisposto per l’invio telematico della
comunicazione.
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Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti
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