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BLACK LIST Variazione dell’elenco dei paesi Con due decreti entrati in vigore il 26 maggio 2015 sono variati gli elenchi dei paesi black list considerati Stati con un sistema fiscale privilegiato. Operare con un paese contenuto in questi elenchi comporta degli obblighi fiscali particolari di segnalazione. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2015 due decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che modificano l’elenco dei paesi black list: - Il decreto 30 marzo 2015 che modifica il decreto 21 novembre 2001; - Il decreto del 27 aprile 2015 che modifica il decreto del 23 gennaio 2002. L’entrata in vigore di queste modifiche dovrebbe essere fissata alla data del 26 maggio 2015. Esistono diversi elenchi di paesi definiti black list perché a fiscalità privilegiata con diverse finalità: - Il decreto 23 gennaio 2002 riguarda l’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato, in pratica si tratta di costi da indicare in modo particolare nella dichiarazione dei redditi (modello unico) e per i quali occorre predisporre le esimenti da consegnare eventualmente a richiesta dell’Agenzia delle Entrate – articolo 110 tuir norme generali sulle valutazioni, comma 10 e 12-bis, spese e altri componenti negativi; - Il decreto 21 novembre 2001 – riguarda l’individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 167 del tuir (disposizioni in materia di imprese estere controllate); - Il decreto 4 maggio 1999 riguarda la residenza delle persone fisiche (immutato). Nella pratica cosa cambia per i contribuenti? I principali adempimenti riguardano: - Compilazione del quadro BL della comunicazione polivalente: La comunicazione delle fatture attive e passive emesse o ricevute da paesi black list o stabili organizzazioni / rappresentanti fiscali di soggetti residenti in paesi black list avviene con la compilazione del quadro BL della comunicazione polivalente. La comunicazione fino allo scorso anno mensile o trimestrale, è diventata annuale ed è obbligatoria se il totale delle operazioni verso questi paesi (tenendo conto annualmente di tutte le operazioni attive, passive, relative a beni o servizi) supera 10.000 euro. L’elenco dei paesi interessati è dato dalla somma dei paesi indicati nel decreto 4 maggio 1999 (che abbiamo detto è rimasto immutato) e di quelli indicati nel decreto del 21 novembre 2001 (che invece è stato modificato). Pertanto l’elenco dei paesi black list (iva) a questi fini è rimasto ampio (sono stati eliminati Angola, Giamaica, Kenia e Portorico) Elenco dei Paesi Black list (DECRETO 4‐05‐1999 + DECRETO 21‐11‐2001) Alderney; Herm; Oman; Andorra; Hong Kong; Panama; Anguilla; Isola di Man; Polinesia Francese; Antigua; Isole Cayman; Saint Kitts e Nevis; Antille Olandesi; Isole Cook; Saint Lucia; Aruba; Isole Marshall; Saint Vincent e Grenadine; Bahamas; Isole Turks e Caicos; Salomone; Bahrein; Isole Vergini Britanniche; Samoa; Barbados; Isole Vergini statunitensi; Sant'Elena; Barbuda; Jersey; Sark; Belize; Kiribati; Seychelles; Bermuda; Libano; Singapore; Brunei; Liberia; Svizzera; Costa Rica; Liechtenstein; Taiwan; Dominica; Macao; Tonga; Ecuador; Malaysia; Tuvalu; Emirati Arabi Uniti; Maldive; Uruguay; Filippine; Mauritius; Vanuatu. Gibilterra; Monaco; Gibuti; Monserrat; Grenada; Nauru; Guatemala; Niue; Guernsey; Nuova Caledonia; - Compilazione del quadro RF della dichiarazione dei redditi Unico Occorre evidenziare i costi, quindi solo le fatture passive ricevute, da paesi black list nella dichiarazione dei redditi in base all’articolo 110, comma 10 e 12 bis, del tuir. L’elenco è contenuto nel decreto del 23 gennaio 2002 che è stato modificato e contiene tre diversi tipi di paesi: • • • paesi che devono comunque essere segnalati paesi che devono essere segnalati tranne in alcuni casi specifici (in giallo) paesi che devono essere segnalati solo in alcuni casi particolari (in arancione scuro) Riportiamo l’articolo 110, comma 10 del tuir: “Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al DM emanato ai sensi dell’articolo 168-bis Tuir. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell’unione europea a o dello spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto”. Il comma 11 dice che l’indeducibilità non si applica se le imprese residenti in Italia forniscono che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta attuazione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. Il comma 12 dice che queste disposizioni non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risultino applicabili gli articoli 167 o 168 del tuir, concernenti disposizioni in materia di imprese estere partecipate. Il comma 12-bis infine “Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti … “ Elenco dei Paesi Black list PER COSTI - DECRETO 23-01-2002, 110, COMMI 10 E 12-BIS TUIR Andorra; Isole Marshall; Polinesia Francese; Angola Isole Vergini statunitensi; Portorico Antigua Kenia Saint Kitts e Nevis; Bahamas; Kiribati; Saint Lucia; Bahrein; Libano; Saint Vincent e Grenadine; Barbados; Liberia; Salomone; Barbuda; Liechtenstein; Samoa; Brunei; Macao; Sant'Elena; Dominica Maldive; Sark; Ecuador Monaco; Seychelles; Giamaica Nauru; Svizzera Gibuti; Niue; Tonga; Grenada; Nuova Caledonia; Tuvalu; Guatemala; Oman; Uruguay Hong Kong; Panama Vanuatu. Isole Cook; Ad esempio per la Svizzera occorre fare la segnalazione nella dichiarazione dei redditi solo se il fornitore è una società non soggette alle imposte cantonali e municipali quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio". Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (011 4513.202-222; [email protected] – [email protected]). Servizio Fiscale Tributario 09/06/2015