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BLACK LIST
Variazione dell’elenco dei paesi
Con due decreti entrati in vigore il 26 maggio 2015 sono variati gli elenchi dei paesi black
list considerati Stati con un sistema fiscale privilegiato. Operare con un paese contenuto in
questi elenchi comporta degli obblighi fiscali particolari di segnalazione.
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2015 due decreti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze che modificano l’elenco dei paesi black list:
- Il decreto 30 marzo 2015 che modifica il decreto 21 novembre 2001;
- Il decreto del 27 aprile 2015 che modifica il decreto del 23 gennaio 2002.
L’entrata in vigore di queste modifiche dovrebbe essere fissata alla data del 26 maggio 2015.
Esistono diversi elenchi di paesi definiti black list perché a fiscalità privilegiata con diverse
finalità:
- Il decreto 23 gennaio 2002 riguarda l’indeducibilità delle spese e degli altri componenti
negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi
regime fiscale privilegiato, in pratica si tratta di costi da indicare in modo particolare
nella dichiarazione dei redditi (modello unico) e per i quali occorre predisporre le
esimenti da consegnare eventualmente a richiesta dell’Agenzia delle Entrate – articolo 110
tuir norme generali sulle valutazioni, comma 10 e 12-bis, spese e altri componenti negativi;
- Il decreto 21 novembre 2001 – riguarda l’individuazione degli Stati o territori a regime
fiscale privilegiato di cui all’articolo 167 del tuir (disposizioni in materia di imprese estere
controllate);
- Il decreto 4 maggio 1999 riguarda la residenza delle persone fisiche (immutato).
Nella pratica cosa cambia per i contribuenti?
I principali adempimenti riguardano:
-
Compilazione del quadro BL della comunicazione polivalente:
La comunicazione delle fatture attive e passive emesse o ricevute da paesi black list o
stabili organizzazioni / rappresentanti fiscali di soggetti residenti in paesi black list avviene
con la compilazione del quadro BL della comunicazione polivalente.
La comunicazione fino allo scorso anno mensile o trimestrale, è diventata annuale ed è
obbligatoria se il totale delle operazioni verso questi paesi (tenendo conto annualmente di
tutte le operazioni attive, passive, relative a beni o servizi) supera 10.000 euro.
L’elenco dei paesi interessati è dato dalla somma dei paesi indicati nel decreto 4 maggio
1999 (che abbiamo detto è rimasto immutato) e di quelli indicati nel decreto del 21
novembre 2001 (che invece è stato modificato). Pertanto l’elenco dei paesi black list (iva) a
questi fini è rimasto ampio (sono stati eliminati Angola, Giamaica, Kenia e Portorico)
Elenco dei Paesi Black list (DECRETO 4‐05‐1999 + DECRETO 21‐11‐2001)
Alderney;
Herm;
Oman;
Andorra;
Hong Kong;
Panama;
Anguilla;
Isola di Man;
Polinesia Francese;
Antigua;
Isole Cayman;
Saint Kitts e Nevis;
Antille Olandesi;
Isole Cook;
Saint Lucia;
Aruba;
Isole Marshall;
Saint Vincent e Grenadine;
Bahamas;
Isole Turks e Caicos;
Salomone;
Bahrein;
Isole Vergini Britanniche;
Samoa;
Barbados;
Isole Vergini statunitensi;
Sant'Elena;
Barbuda;
Jersey;
Sark;
Belize;
Kiribati;
Seychelles;
Bermuda;
Libano;
Singapore;
Brunei;
Liberia;
Svizzera;
Costa Rica;
Liechtenstein;
Taiwan;
Dominica;
Macao;
Tonga;
Ecuador;
Malaysia;
Tuvalu;
Emirati Arabi Uniti; Maldive;
Uruguay;
Filippine;
Mauritius;
Vanuatu.
Gibilterra;
Monaco;
Gibuti;
Monserrat;
Grenada;
Nauru;
Guatemala;
Niue;
Guernsey;
Nuova Caledonia;
-
Compilazione del quadro RF della dichiarazione dei redditi Unico
Occorre evidenziare i costi, quindi solo le fatture passive ricevute, da paesi black list nella
dichiarazione dei redditi in base all’articolo 110, comma 10 e 12 bis, del tuir. L’elenco è
contenuto nel decreto del 23 gennaio 2002 che è stato modificato e contiene tre diversi tipi
di paesi:
•
•
•
paesi che devono comunque essere segnalati
paesi che devono essere segnalati tranne in alcuni casi specifici (in giallo)
paesi che devono essere segnalati solo in alcuni casi particolari (in arancione scuro)
Riportiamo l’articolo 110, comma 10 del tuir:
“Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da
operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da
quelli individuati nella lista di cui al DM emanato ai sensi dell’articolo 168-bis Tuir. Tale
deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in
Stati dell’unione europea a o dello spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al
citato decreto”.
Il comma 11 dice che l’indeducibilità non si applica se le imprese residenti in Italia
forniscono che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse
economico e che le stesse hanno avuto concreta attuazione. Le spese e gli altri
componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati
nella dichiarazione dei redditi.
Il comma 12 dice che queste disposizioni non si applicano per le operazioni intercorse con
soggetti non residenti cui risultino applicabili gli articoli 167 o 168 del tuir, concernenti
disposizioni in materia di imprese estere partecipate.
Il comma 12-bis infine “Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle
prestazioni di servizi rese dai professionisti … “
Elenco dei Paesi Black list PER COSTI - DECRETO 23-01-2002, 110, COMMI 10 E 12-BIS TUIR
Andorra;
Isole Marshall;
Polinesia Francese;
Angola
Isole Vergini statunitensi;
Portorico
Antigua
Kenia
Saint Kitts e Nevis;
Bahamas;
Kiribati;
Saint Lucia;
Bahrein;
Libano;
Saint Vincent e Grenadine;
Barbados;
Liberia;
Salomone;
Barbuda;
Liechtenstein;
Samoa;
Brunei;
Macao;
Sant'Elena;
Dominica
Maldive;
Sark;
Ecuador
Monaco;
Seychelles;
Giamaica
Nauru;
Svizzera
Gibuti;
Niue;
Tonga;
Grenada;
Nuova Caledonia;
Tuvalu;
Guatemala;
Oman;
Uruguay
Hong Kong;
Panama
Vanuatu.
Isole Cook;
Ad esempio per la Svizzera occorre fare la segnalazione nella dichiarazione dei redditi solo se il
fornitore è una società non soggette alle imposte cantonali e municipali quali le società holding,
ausiliarie e "di domicilio".
Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni
e approfondimenti (011 4513.202-222; [email protected][email protected]).
Servizio Fiscale Tributario
09/06/2015