Spesometro 2016×2015 - Studio Commercialistico

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Spesometro 2016×2015 - Studio Commercialistico
i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori
in mobilità (i c.d. “nuovi minimi , art. 27, c. 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio per tutte le operazioni attive di importo unitario
inferiore ad Euro 3.000 al netto dell'iva (per le operazioni passive vi era già l'esonero, prima del
comunicato stampa, per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura al di
sotto della soglia di Euro 3.600 al lordo dell'iva);
i contribuenti “forfettari” ex art. 1, comma da 54 a 89, Finanziaria 2015;
gli Enti pubblici e gli Enti autonomi equiparati (Camere di Commercio, ASL...) relativamente alle
operazioni effettuate / ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale per tutte le operazioni compiute nel
2015;
gli Enti non commerciali relativamente alle operazioni effettuate / ricevute nell’ambito dell’attività
istituzionale.
OPERAZIONI DA COMUNICARE
Si devono comprendere le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA:
di qualsiasi importo, se soggette all’obbligo di emissione della fattura;
di importo non inferiore a 3.600,00 Euro, al lordo dell’IVA, se non soggette all’obbligo di emissione
della fattura.
Dal 1° gennaio 2015 le operazioni certificate da fattura dei commercianti al minuto ed assimilati (alberghi,
ristoranti,) e delle agenzie di viaggio sono soggette ad obbligo di comunicazione indipendentemente dall'importo;
qualora invece le stesse siano certificate da scontrino e/o ricevuta sono soggette all'obbligo solo se di importo
non inferiore ad Euro 3.600,00. (obbligo eliminato con comunicato stampa del 1° aprile 2016)
Si ricorda che sono considerate operazioni rilevanti ai fini IVA le operazioni:
imponibili comprese quelle ad aliquota “zero” perché in reverse charge (es. cessione di rottami, servizi
di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento di edifici);
non imponibili (art. 8 comma 1 lett. c, art. 9, ecc.);
non imponibili art. 58 DL 331/93 (triangolazioni);
esenti (art. 10);
operazioni verso enti pubblici assoggettate a split payment (art. 17ter dpr 633/72);
acquisti da soggetti esteri, che pur non costituendo importazioni o acquisti intracomunitari, siano
rilevanti ai fini IVA in Italia (es. servizi ricevuti da committenti extra UE, acquisti da soggetti esteri con
rappresentante fiscale in Italia, ecc).
OPERAZIONI ESCLUSE
Non devono essere inserite nella comunicazione le seguenti operazioni:
importazioni;
esportazioni (art. 8, c.1, lett. a, b, Decreto IVA 633/1972);
operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria (es. assicurazioni,
utenze, mutui, compravendita immobili, ecc.);
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operazioni effettuate nei confronti di contribuenti soggetti non passivi ai fini IVA (privati), se il
pagamento è avvenuto mediante carte di credito, debito o prepagate se di importo pari o superiore ad
euro 3.600,00.
Operazioni finanziarie (esenti IVA).
Dal 1° gennaio 2015 non vanno inserite nemmeno le operazioni relative a prestazioni sanitarie già inviate
all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema tessera Sanitaria (STS) al fine della predisposizione del modello 730
precompilato.
OPERAZIONI BLACK LIST
Già lo scorso anno il vecchio modello black list era confluito sul quadro BL della Comunicazione Polivalente nel
quale andavano inserite tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA superiori ad Euro 500 (limite per la singola
operazione) ed effettuate nei confronti dei paesi inseriti nelle black list di cui al DM 4.5.1999 e di cui al DM
21.11.2001 (e relative modifiche negli anni).
Dal 1° gennaio 2015 nel quadro BL della Comunicazione Polivalente vanno inserite tutte le operazioni rilevanti ai
fini IVA (indipendentemente dall'importo unitario della singola operazione) ed effettuate nei confronti dei paesi
inseriti nelle black list di cui al DM 4.5.1999 e di cui al DM 21.11.2001 (e relative modifiche negli anni) solo se
tali operazioni superano l'importo complessivo annuale di Euro 10.000.
Il nuovo limite va verificato con riferimento all’ammontare complessivo delle operazioni rese/ricevute intervenute
con tutte le controparti “black list”.
L'invio delle dichiarazioni relative alle operazioni black list deve essere effettuato con file separato rispetto a
quello dello spesometro ed è stato differito al 20/9/2016 con comunicato stampa del 24 marzo 2016.
Paesi black list ai fini della comunicazione polivalente
Europa
Alderney (Isole del Canale); Andorra; Gibilterra; Guernsey (Isole del Canale); Herm (Isole del Canale); Isola di
Man; Jersey (Isole del Canale); Liechtenstein; Monaco; Sark (Isole del Canale); Svizzera
Asia
Bahrein; Brunei; Emirati Arabi Uniti; Filippine; Hong Kong; Libano; Macao; Malaysia; Maldive; Oman; Singapore;
Taiwan
Africa
Angola; Gibuti; Kenia; Liberia; Mauritius; Sant’Elena; Seychelles
Americhe
Anguilla; Antigua; Antille Olandesi; Aruba; Bahamas; Barbados; Barbuda; Belize; Bermuda; Costarica;
Dominica; Ecuador; Giamaica; Grenada; Guatemala; Isole Cayman; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini
britanniche; Isole Vergini statunitensi; Montserrat; Panama; Portorico; Saint Kitts e Nevis; Saint Lucia; Saint
Vincent e Grenadine; Uruguay
Oceania
Isole Cook; Isole Marshall; Kiribati; Nauru; Niue; Nuova Caledonia; Polinesia francese; Salomone; Samoa;
Tonga; Tuvalu; Vanuatu
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In particolare si evidenzia che:
- San Marino non è più considerato paese black list a partire dal 11.3.2014 (le relative operazioni pertanto non
vanno in quadro BL ma continuano a dover essere monitorate e comunicate con cadenza mensile nel quadro
SE della Comunicazione Polivalente);
- il Lussemburgo non è più considerato paese black list a partire dal 7.1.2015 (vanno incluse quindi le operazioni
effettuate nei primi sette giorni dell'anno 2015...);
- le esclusioni black list riportate sulla stampa (ad esempio Svizzera, Hong kong, Singapore, Filippine, Malaysia)
riguardano la normativa sulla deduzione dei relativi costi ai fini ires e non la comunicazione polivalente, le
operazioni verso tali paesi ai fini IVA continuano pertanto ad essere incluse nello Spesometro.
TERMINI E MODALITA' DI INVIO
Lo “spesometro” all’interno del “Modello di comunicazione polivalente” deve essere trasmesso con riferimento
all’anno solare, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari
abilitati.
I termini sono i seguenti:
i contribuenti che effettuano liquidazione IVA con periodicità mensile devono trasmettere la comunicazione
entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (per il 2016 prorogato all’11 aprile
2016);
gli altri soggetti devono trasmettere la comunicazione entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello di
riferimento (20 aprile 2016).
ATTENZIONE
Si evidenzia che la maggior parte dei software fiscali, in presenza di operazioni verso paesi black list,
producono due file da inviare, uno con le operazioni IVA dello spesometro ed uno con le sole operazioni
verso paesi black list.
Trattandosi di due disposizioni normative differenti (quella sullo spesometro ex art. 21 DL 78/2010 e
quella sulle black list ex art. 1 DL 40/2010) pur se adempiute utilizzando lo stesso modello polivalente
Agenzia Entrate ha confermato l'invio sepa<rato e per evitare sovrapposizioni ha prorogato la sola
scadenza delle black list al 20/9/2016 lasciando invariate le scadenze dello spesometro.
*** ** ***
Qualora intendiate incaricare lo studio dell’invio telematico, cortesemente inviateci il file entro il 5 aprile 2016,
indicando nel frontespizio del modello, come intermediario, il codice fiscale 04562440265 e chiediamo di
metterVi in contatto con il nostro studio per concordare la data dell’impegno da inserire.
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento
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