importante - Fisco e Turismo
Transcript
importante - Fisco e Turismo
--? 4 ? -- I-M-P-O-R-T-A-N-T-E È stata pubblicata la Circolare delle Entrate (n. 53/E del 21.1.0.21010) che chiarisce come siano obbligati alla comunicazione con i paesi black list tutti i soggetti Iva, esclusi i contribuenti minimi e i soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive. La circolare precisa inoltre che Cipro, Malta e la Corea del Sud non sono più paesi a regime fiscale privilegiato (quindi sono esclusi dalle Liste). La presentazione di tali elenchi è esclusivamente TELEMATICA ! Negli elenchi black list Iva vanno riepilogate le operazioni intrattenute con gli operatori stabiliti in paradisi fiscali a prescindere dalle limitazioni soggettive previste dalle liste; inoltre, rientrano nell'obbligo di segnalazione anche le importazioni; ne rimangono invece fuori le operazioni carenti dei presupposti oggettivi e soggettivi ai fini dell'Iva (ad esempio le anticipazioni art. 15). Sono queste alcune delle indicazioni contenute nella circolare 53/E di ieri, con cui l'agenzia delle Entrate fornisce gli attesi chiarimenti in vista della prima scadenza del 2 novembre. Un operatore è black list per il solo fatto di essere stabilito un uno dei Paesi menzionati o nel Dm 4 maggio 1999 o nel Dm 21 novembre 2001. Gli Stati (e i relativi operatori) nominati in quest'ultimo decreto devono, pertanto, considerarsi black list senza riserve, a prescindere dalle particolari condizioni fissate dalla disposizione. L'amministrazione propende per una applicazione estesa della segnalazione. Basta allora che un soggetto sia insediato in uno degli Stati nominati in una delle due liste perché i rapporti con esso intrattenuti debbano far oggetto di inclusione negli elenchi (a esempio Svizzera, San Marino, Montecarlo-Monaco, Lussemburgo, ecc.). Anche con riferimento alle operazioni esenti, la visione dell'amministrazione tende a privilegiare l'obbligo di inserimento negli Elenchi. In sostanza, vanno riepilogate tutte le tipologie di operazioni, comprese le esportazioni e le importazioni, ancorché gestite attraverso un deposito Iva, le operazioni IMPONIBILI, NON IMPONIBILI, ESENTI, NON SOGGETTE, art 7, ecc. AGENZIE DI VIAGGIO: Essendo i Paesi della Black List generalmente mete turistiche ma anche sedi di molte Società che trattano turismo (Hotel, Vettori Aerei e Marittimi –es. Crociere-, Corrispondenti, Tours Operators, Società di Noleggio, ecc.) si prega di valutare bene la documentazione ricevuta (fatture passive, costi, estratti conto,ecc.) ma anche la fatturazione emessa, come ad esempio la fatture commissioni nel caso di viaggi/soggiorni/transfer/noleggi commissionabili !!! In questi casi sarà necessario inviare l’Elenco previsto dalle nuove norme (a solo titolo di esempio: vedi MSC con sede in Svizzera!) 1 In merito alle operazioni "non soggette a imposta", ricadenti nell'obbligo di monitoraggio, è stato chiarito che sono tali quelle carenti del requisito territoriale, da cui si deduce che negli elenchi vanno riepilogate le sole operazioni rilevanti ai fini Iva in quanto cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del Dpr 633/72. Sono pertanto escluse tutte le operazioni che non presentano questi presupposti come, ad esempio, le somme pagate a titolo di risarcimento o anticipate in nome e per conto (come ad esempio le biglietterie). Sarà necessario richiedere ai soggetti residenti in questi Paesi il loro Codice Fiscale o Codice Identificativo per poterlo inserire negli Elenchi da presentare. Gli Elenchi sono da presentare Mensilmente entro il mese successivo in cui è stato REGISTRATO il Documento (Fattura o equipollente) nella propria contabilità (ai fini Iva o Libro Giornale); se nei quattro trimestri precedenti non si è superata la soglia dei 50.000 euro di transazioni l’Elenco può essere trasmesso TRIMESTRALMENTE sempre entro il mese successivo le fine del trimestre. SANZIONI: L’omessa presentazione degli Elenchi o la trasmissione con dati incompleti e/o inesatti è punita con la sanzione da euro 258 ed euro 2.065, elevata al DOPPIO ! Nella fattispecie non si applica il cosiddetto “cumulo giuridico” pertanto se le infrazioni e/o omissioni saranno continue e perpetrate si applicherà la sanzione cumulativa per ogni violazione (quindi 10 violazioni = 10 sanzioni , cioè euro 516 x 10 = 5.160 euro !) La violazione potrà essere però sanata mediante la procedura del RAVVEDIMENTO OPEROSO di cui all’art. 13 DLGS 472/1997. Elenco Paesi Black List: Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’ Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu,Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Montecarlo-Monaco Principato, Singapore, Angola, Antigua, Costarica, Dominica, Ecuador, Giamaica, Kenya, Mauritius, Panama, San Marino, Svizzera, Uruguay. La mappa dei paradisi fiscali tra bocciati e promossi con riserva dall'Ocse 2