importante - Fisco e Turismo

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importante - Fisco e Turismo
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I-M-P-O-R-T-A-N-T-E
È stata pubblicata la Circolare delle Entrate (n. 53/E del 21.1.0.21010) che chiarisce come siano obbligati alla
comunicazione con i paesi black list tutti i soggetti Iva, esclusi i contribuenti minimi e i soggetti che hanno
optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive.
La circolare precisa inoltre che Cipro, Malta e la Corea del Sud non sono più paesi a regime fiscale privilegiato
(quindi sono esclusi dalle Liste). La presentazione di tali elenchi è esclusivamente TELEMATICA !
Negli elenchi black list Iva vanno riepilogate le operazioni intrattenute con gli operatori stabiliti in paradisi fiscali
a prescindere dalle limitazioni soggettive previste dalle liste; inoltre, rientrano nell'obbligo di segnalazione
anche le importazioni; ne rimangono invece fuori le operazioni carenti dei presupposti oggettivi e soggettivi ai
fini dell'Iva (ad esempio le anticipazioni art. 15). Sono queste alcune delle indicazioni contenute nella circolare
53/E di ieri, con cui l'agenzia delle Entrate fornisce gli attesi chiarimenti in vista della prima scadenza del 2
novembre.
Un operatore è black list per il solo fatto di essere stabilito un uno dei Paesi menzionati o nel Dm 4
maggio 1999 o nel Dm 21 novembre 2001. Gli Stati (e i relativi operatori) nominati in quest'ultimo decreto
devono, pertanto, considerarsi black list senza riserve, a prescindere dalle particolari condizioni fissate dalla
disposizione.
L'amministrazione propende per una applicazione estesa della segnalazione. Basta allora che un soggetto
sia insediato in uno degli Stati nominati in una delle due liste perché i rapporti con esso intrattenuti debbano far
oggetto di inclusione negli elenchi (a esempio Svizzera, San Marino, Montecarlo-Monaco, Lussemburgo, ecc.).
Anche con riferimento alle operazioni esenti, la visione dell'amministrazione tende a privilegiare
l'obbligo di inserimento negli Elenchi.
In sostanza, vanno riepilogate tutte le tipologie di operazioni, comprese le esportazioni e le
importazioni, ancorché gestite attraverso un deposito Iva, le operazioni IMPONIBILI, NON IMPONIBILI,
ESENTI, NON SOGGETTE, art 7, ecc.
AGENZIE DI VIAGGIO: Essendo i Paesi della Black
List generalmente mete turistiche ma anche sedi di molte
Società che trattano turismo (Hotel, Vettori Aerei e Marittimi –es.
Crociere-, Corrispondenti, Tours Operators, Società di Noleggio,
ecc.) si prega di valutare bene la documentazione ricevuta
(fatture passive, costi, estratti conto,ecc.) ma anche la
fatturazione emessa, come ad esempio la fatture commissioni
nel caso di viaggi/soggiorni/transfer/noleggi commissionabili !!!
In questi casi sarà necessario inviare l’Elenco previsto dalle
nuove norme (a solo titolo di esempio: vedi MSC con sede in
Svizzera!)
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In merito alle operazioni "non soggette a imposta", ricadenti nell'obbligo di monitoraggio, è stato
chiarito che sono tali quelle carenti del requisito territoriale, da cui si deduce che negli elenchi vanno
riepilogate le sole operazioni rilevanti ai fini Iva in quanto cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del Dpr 633/72. Sono pertanto escluse tutte le operazioni che non
presentano questi presupposti come, ad esempio, le somme pagate a titolo di risarcimento o anticipate in nome
e per conto (come ad esempio le biglietterie).
Sarà necessario richiedere ai soggetti residenti in questi Paesi il loro Codice Fiscale o Codice Identificativo per
poterlo inserire negli Elenchi da presentare.
Gli Elenchi sono da presentare Mensilmente entro il mese successivo in cui è stato REGISTRATO il
Documento (Fattura o equipollente) nella propria contabilità (ai fini Iva o Libro Giornale); se nei quattro trimestri
precedenti non si è superata la soglia dei 50.000 euro di transazioni l’Elenco può essere trasmesso
TRIMESTRALMENTE sempre entro il mese successivo le fine del trimestre.
SANZIONI: L’omessa presentazione degli Elenchi o la trasmissione con dati incompleti e/o inesatti è
punita con la sanzione da euro 258 ed euro 2.065, elevata al DOPPIO ! Nella fattispecie non si applica il
cosiddetto “cumulo giuridico” pertanto se le infrazioni e/o omissioni saranno continue e perpetrate si
applicherà la sanzione cumulativa per ogni violazione
(quindi 10 violazioni = 10 sanzioni , cioè euro 516 x 10 = 5.160 euro !)
La violazione potrà essere però sanata mediante la procedura del RAVVEDIMENTO OPEROSO di cui
all’art. 13 DLGS 472/1997.
Elenco Paesi Black List:
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados,
Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada,
Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole
Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini
statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein,
Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese,
Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’
Elena, Sark
(Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice),
Vanuatu,Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Montecarlo-Monaco Principato, Singapore, Angola,
Antigua, Costarica, Dominica, Ecuador, Giamaica, Kenya, Mauritius, Panama, San Marino,
Svizzera, Uruguay.
La mappa dei paradisi fiscali tra bocciati e promossi con riserva dall'Ocse
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