marzo 2016 - comunicazioni iva e black list - studio nevi

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marzo 2016 - comunicazioni iva e black list - studio nevi
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Comunicazione annuale
OPERAZIONI BLACK list
Operazioni IVA “SPESOMETRO”
SOGGETTI
ESONERATI
PER ENTRAMBE
LE
COMUNICAZIONI
Sono esonerati i contribuenti minimi e i contribuenti che applicano il regime forfettario
PER LE AZIENDE CHE INTENDONO AVVALERSI DEL NOSTRO STUDIO PER LA
TRASMISSIONE TELEMATICA
TERMINE
MODALITÀ
DI
INOLTRO
DEI DATI
CARATTERISTICHE
DEI FILES
COMUNICAZIONE
DATI DA INSERIRE
MANUALMENTE
I files dovranno pervenirci, per il controllo con Entratel ed il successivo inoltro, in tempi congrui per porre rimedio ad eventuali problematiche, possibilmente ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO
p.v.
FILE SPESOMETRO
Se possibile i file dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 1) Il nome deve essere formato dal codice fiscale della dit‐
ta più SP15: esempio 01984700342SP15.txt 2) indicare tassativamente il codice 1 di “modello predi‐
sposto dal contribuente”, 3) inserire la data di impegno alla trasmissione univoca del 01.3.2016 FILE BLACKLIST
Se possibile i file dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 1) Il nome deve essere formato dal codice fiscale della ditta più BL15: esempio 01984700342BL15.txt 2) indicare tassativamente il codice 1 di “modello predi‐
sposto dal contribuente”, 3) inserire la data di impegno alla trasmissione univoca del 01.3.2016 Le ditte che non sono in grado di inviarci il file telematico già conforme ai modelli ministeriali, in alternativa, dovran‐
no inviarci i dati per la compilazione manuale da parte di un nostro addetto, TENENDO CONTO DELL’AGGRAVIO DI TEMPO (e costi), in funzione della mole di documenti da trattare. Pagina 1 di 4
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
Comunicazione annuale delle operazioni con Paesi Black list
Secondo la disciplina previgente all’art. 21 del D. Lgs. 175/2014 in tema di comunicazione delle operazioni con Paesi black list, i soggetti
passivi IVA avevano l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di
importo superiore a € 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list. Tali comunicazioni avevano cadenza mensile o trimestrale, a seconda dell’ammontare delle operazioni
da comunicare. La nuova disposizione semplifica tale disciplina, dal 2015, prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black
list siano forniti con cadenza annuale ed elevando a € 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare.
Il limite di € 10.000 si intende non per singola operazione, come a legislazione previgente, ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l’obbligo di comunicazione una volta superato il limite di € 10.000 di valore complessivo di operazioni.
Soggetti
Soggetti passivi IVA.
 Cessioni di beni (comprese
esportazioni).
 Prestazioni di servizi rese.
Oggetto
OBBLIGO DI
COMUNICAZIONE
 Acquisti di beni (comprese importazioni).
 Prestazioni di servizi ricevute.
Registrate o soggette a registrazione, effettuate nei confronti di operatori economici
aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori
black list individuati dal D.M.
4.05.1999
e
dal
D.M.
21.11.2001.
I soggetti passivi IVA devono comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi se di importo complessivo annuale superiore a €
10.000,00.
Limite
MODALITÀ
OPERATIVE
SANZIONE
PAESI BLACK
LIST
DD.MM.
4.05.1999
21.11.2001
Modif. DM
16.12.2014
Il limite di € 10.000,00 si intende non per singola operazione ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza che l’obbligo di
comunicazione vige una volta superato il limite di € 10.000,00 di valore complessivo di operazioni.
Modello
I dati sono comunicati tramite il modello approvato dall’Agenzia delle
Entrate con il provvedimento 2.08.2013, n. 94908 8modello polivalente).
Modalità e
termini di
presentazione
 Il modello di comunicazione è presentato all’Agenzia delle Entrate:
- per via telematica;
- con frequenza annuale :
- entro il 10 aprile, per i contribuenti mensili
- entro il 20 aprile per i contribuenti trimestrali.
- direttamente (mediante Entratel o Fisconline) o tramite gli intermediari abilitati.
Omessa,
incompleta
comunicazione
 Per l’omissione della comunicazione, ovvero per l’effettuazione con
dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da € 500,00 a
€ 4.000,00.
 È possibile la definizione delle sanzioni mediante ravvedimento
operoso.
Cumulo
giuridico
Non si applica l’art. 12 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, che prevede il
principio del cumulo giuridico delle sanzioni.
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Emirati
Arabi Uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey
(Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole
del Canale), Kenya, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malaysia, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Portorico, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine,
Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Uruguay e Vanuatu
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
Comunicazione delle operazioni IVA (spesometro)
L’art. 21 D.L. 78/2010 ha previsto l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole
operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere
effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a € 3.600,00, comprensivo dell’IVA.
Non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria. In via sperimentale, per il 2016, l’obbligo di comunicare le operazioni è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
ELENCO CLIENTI E FORNITORI
Oggetto
Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA mediante
il modello polivalente.
Ambito soggettivo Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che
effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta (esclusi i contribuenti minimi e i forfetari)1.
Sanzioni • Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per il loro invio con dati
incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da € 250,00 a €
2.000,00.
• È prevista la facoltà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Cessioni di beni
Prestazioni di servizi
OPERAZIONI INCLUSE
Limiti di importo
Rese e ricevute
dai
soggetti
passivi.
• Imponibili.
• Non imponibili.
• Esenti.
Trasmesse in modalità
aggregata o analitica
(facoltà).
Operazioni con obbligo di fattura.
Senza limiti di importo.
Operazioni senza obbligo di fattura.
Importo pari o superiore
a € 3.600,00, al lordo
dell’IVA.
L’emissione della fattura in sostituzione di altro idoneo documento fiscale determina l’obbligo di comunicazione dell’operazione.
OPERAZIONI ESCLUSE
OPERAZIONI SOGGETTE A BOLLETTA DOGANALE
 Importazioni
 Esportazioni (comprese le cessioni interne delle esportazioni in
triangolazione)
L’obbligo permane per le cessioni interne delle triangolazioni comunitarie, non imponibili IVA ai sensi dell’art. 58 D.L. 331/1993
OPERAZIONI GIA’ INSERITE NEI MODELLI INTRA Operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, oggetto di
dichiarazione ai fini INTRASTAT
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OPERAZIONI ESCLUSE (segue)
OPERAZIONI CHE HANNO COSTITUITO OGGETTO DI COMUNIC.NE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO PER PRIVATI
ALTRE
TERMINI
DI INVIO
Note
Presentazione annuale
•
•
•
•
•
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
SERVIZI DI TELEFONIA.
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
COMPRAVENDITA DI IMMOBILI
CONTRATTI DI MUTUO
Operazioni di importo pari o superiore a €. 3.600,00 effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, non documentate
da fattura, qualora il pagamento sia avvenuto tramite carte di credito,
di debito o pre-pagate.


Operazioni finanziarie
Dati comunicati al Sistema Tessera Sanitaria
Contribuenti con liquidazione IVA mensile.2
10.04 anno successivo.
Altri contribuenti.
20.04 anno successivo.3
1. Per effetto dell’art. 36, c. 8-bis D.L. 179/2012 rientrano tra i soggetti obbligati anche le imprese agricole che fruiscono del regime di esonero, di cui all’art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972, che nell’anno precedente hanno realizzato un
volume d’affari non superiore a € 7.000,00 e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli.
2. La periodicità della liquidazione IVA, al fine di stabilire il termine per l’invio della comunicazione, deve essere verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell’anno in cui avviene la trasmissione del modello.
3. 30.04 per operatori finanziari.
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