marzo 2016 - comunicazioni iva e black list - studio nevi
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marzo 2016 - comunicazioni iva e black list - studio nevi
> Comunicazione annuale OPERAZIONI BLACK list Operazioni IVA “SPESOMETRO” SOGGETTI ESONERATI PER ENTRAMBE LE COMUNICAZIONI Sono esonerati i contribuenti minimi e i contribuenti che applicano il regime forfettario PER LE AZIENDE CHE INTENDONO AVVALERSI DEL NOSTRO STUDIO PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA TERMINE MODALITÀ DI INOLTRO DEI DATI CARATTERISTICHE DEI FILES COMUNICAZIONE DATI DA INSERIRE MANUALMENTE I files dovranno pervenirci, per il controllo con Entratel ed il successivo inoltro, in tempi congrui per porre rimedio ad eventuali problematiche, possibilmente ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO p.v. FILE SPESOMETRO Se possibile i file dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 1) Il nome deve essere formato dal codice fiscale della dit‐ ta più SP15: esempio 01984700342SP15.txt 2) indicare tassativamente il codice 1 di “modello predi‐ sposto dal contribuente”, 3) inserire la data di impegno alla trasmissione univoca del 01.3.2016 FILE BLACKLIST Se possibile i file dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 1) Il nome deve essere formato dal codice fiscale della ditta più BL15: esempio 01984700342BL15.txt 2) indicare tassativamente il codice 1 di “modello predi‐ sposto dal contribuente”, 3) inserire la data di impegno alla trasmissione univoca del 01.3.2016 Le ditte che non sono in grado di inviarci il file telematico già conforme ai modelli ministeriali, in alternativa, dovran‐ no inviarci i dati per la compilazione manuale da parte di un nostro addetto, TENENDO CONTO DELL’AGGRAVIO DI TEMPO (e costi), in funzione della mole di documenti da trattare. Pagina 1 di 4 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Comunicazione annuale delle operazioni con Paesi Black list Secondo la disciplina previgente all’art. 21 del D. Lgs. 175/2014 in tema di comunicazione delle operazioni con Paesi black list, i soggetti passivi IVA avevano l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a € 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list. Tali comunicazioni avevano cadenza mensile o trimestrale, a seconda dell’ammontare delle operazioni da comunicare. La nuova disposizione semplifica tale disciplina, dal 2015, prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list siano forniti con cadenza annuale ed elevando a € 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare. Il limite di € 10.000 si intende non per singola operazione, come a legislazione previgente, ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l’obbligo di comunicazione una volta superato il limite di € 10.000 di valore complessivo di operazioni. Soggetti Soggetti passivi IVA. Cessioni di beni (comprese esportazioni). Prestazioni di servizi rese. Oggetto OBBLIGO DI COMUNICAZIONE Acquisti di beni (comprese importazioni). Prestazioni di servizi ricevute. Registrate o soggette a registrazione, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori black list individuati dal D.M. 4.05.1999 e dal D.M. 21.11.2001. I soggetti passivi IVA devono comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi se di importo complessivo annuale superiore a € 10.000,00. Limite MODALITÀ OPERATIVE SANZIONE PAESI BLACK LIST DD.MM. 4.05.1999 21.11.2001 Modif. DM 16.12.2014 Il limite di € 10.000,00 si intende non per singola operazione ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza che l’obbligo di comunicazione vige una volta superato il limite di € 10.000,00 di valore complessivo di operazioni. Modello I dati sono comunicati tramite il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 2.08.2013, n. 94908 8modello polivalente). Modalità e termini di presentazione Il modello di comunicazione è presentato all’Agenzia delle Entrate: - per via telematica; - con frequenza annuale : - entro il 10 aprile, per i contribuenti mensili - entro il 20 aprile per i contribuenti trimestrali. - direttamente (mediante Entratel o Fisconline) o tramite gli intermediari abilitati. Omessa, incompleta comunicazione Per l’omissione della comunicazione, ovvero per l’effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da € 500,00 a € 4.000,00. È possibile la definizione delle sanzioni mediante ravvedimento operoso. Cumulo giuridico Non si applica l’art. 12 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, che prevede il principio del cumulo giuridico delle sanzioni. Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kenya, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malaysia, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Portorico, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Uruguay e Vanuatu Pagina 2 di 4 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Comunicazione delle operazioni IVA (spesometro) L’art. 21 D.L. 78/2010 ha previsto l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a € 3.600,00, comprensivo dell’IVA. Non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria. In via sperimentale, per il 2016, l’obbligo di comunicare le operazioni è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria. ELENCO CLIENTI E FORNITORI Oggetto Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA mediante il modello polivalente. Ambito soggettivo Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta (esclusi i contribuenti minimi e i forfetari)1. Sanzioni • Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per il loro invio con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da € 250,00 a € 2.000,00. • È prevista la facoltà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso. Cessioni di beni Prestazioni di servizi OPERAZIONI INCLUSE Limiti di importo Rese e ricevute dai soggetti passivi. • Imponibili. • Non imponibili. • Esenti. Trasmesse in modalità aggregata o analitica (facoltà). Operazioni con obbligo di fattura. Senza limiti di importo. Operazioni senza obbligo di fattura. Importo pari o superiore a € 3.600,00, al lordo dell’IVA. L’emissione della fattura in sostituzione di altro idoneo documento fiscale determina l’obbligo di comunicazione dell’operazione. OPERAZIONI ESCLUSE OPERAZIONI SOGGETTE A BOLLETTA DOGANALE Importazioni Esportazioni (comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione) L’obbligo permane per le cessioni interne delle triangolazioni comunitarie, non imponibili IVA ai sensi dell’art. 58 D.L. 331/1993 OPERAZIONI GIA’ INSERITE NEI MODELLI INTRA Operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT Pagina 3 di 4 OPERAZIONI ESCLUSE (segue) OPERAZIONI CHE HANNO COSTITUITO OGGETTO DI COMUNIC.NE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO PER PRIVATI ALTRE TERMINI DI INVIO Note Presentazione annuale • • • • • FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI TELEFONIA. CONTRATTI DI ASSICURAZIONE COMPRAVENDITA DI IMMOBILI CONTRATTI DI MUTUO Operazioni di importo pari o superiore a €. 3.600,00 effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, non documentate da fattura, qualora il pagamento sia avvenuto tramite carte di credito, di debito o pre-pagate. Operazioni finanziarie Dati comunicati al Sistema Tessera Sanitaria Contribuenti con liquidazione IVA mensile.2 10.04 anno successivo. Altri contribuenti. 20.04 anno successivo.3 1. Per effetto dell’art. 36, c. 8-bis D.L. 179/2012 rientrano tra i soggetti obbligati anche le imprese agricole che fruiscono del regime di esonero, di cui all’art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972, che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 7.000,00 e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli. 2. La periodicità della liquidazione IVA, al fine di stabilire il termine per l’invio della comunicazione, deve essere verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell’anno in cui avviene la trasmissione del modello. 3. 30.04 per operatori finanziari. Pagina 4 di 4