Il contributo degli strumenti finanziari allo sviluppo del mercato

Transcript

Il contributo degli strumenti finanziari allo sviluppo del mercato
Il contributo degli strumenti finanziari
allo sviluppo del mercato
Presentazione alla Stampa
Milano - Roma, 18 maggio 2001
1
La Disciplina del mercato elettrico, approvata il 9 maggio
2001, stabilisce:
“Il GME può promuovere lo sviluppo della
contrattazione di strumenti derivati sul prezzo
dell’energia elettrica, anche al fine di fornire agli
operatori adeguate possibilità di copertura del rischio”
[Art. 74]
2
La borsa elettrica consente l’approvvigionamento dell’energia
elettrica alle migliori condizioni.
Tuttavia per la prima volta espone gli operatori alla variabilità
del prezzo:
• nelle diverse ore del giorno
• nelle diverse zone
3
I contratti bilaterali (alternativi alla borsa) non espongono gli
operatori alla variabilità del prezzo nel tempo
però:
• non assicurano l’approvvigionamento di energia alle migliori
condizioni;
• espongono gli operatori al rischio di controparte.
4
Un mercato regolamentato di strumenti finanziari derivati
sull’energia consente ai soggetti che operano in borsa di ottenere
i benefici di entrambe le soluzioni:
• migliori condizioni di approvvigionamento;
• copertura del rischio di controparte;
• copertura del rischio di variabilità del prezzo nel tempo;
• copertura del rischio di differenza di prezzo tra zone.
5
Il GME intende promuovere un mercato di strumenti
finanziari derivati al fine di:
• fornire flessibilità e sicurezza agli utenti della borsa elettrica
• ottenere spessore della borsa dell’energia e significatività dei
prezzi di borsa
6
Problemi aperti
- SCELTA DELLA CONFIGURAZIONE DEL MERCATO:
• Mercato regolamentato con strumenti standardizzati
• Mercato non regolamentato (OTC)
- CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI NEGOZIATI:
• Strumenti puramente finanziari o con consegna fisica (vincoli di
rete)
• Periodo di “copertura” dei contratti
• Metodo di determinazione del prezzo di riferimento dei contratti
(potere di mercato dell’operatore dominante)
7
• In Italia non esiste ancora alcun mercato regolamentato
di strumenti finanziari derivati su merci
• Il d.lgs 24 febbraio 1998 - Testo Unico della Finanza - ne
prevede l’introduzione e la supervisione da parte della
Consob (art. 61 e ss.)
• Il mercato degli strumenti finanziari derivati sull’energia
può aprire la via
8
PRINCIPALI CONTRATTI DERIVATI SULL’ENERGIA
ELETTRICA E BORSE DI CONTRATTAZIONE
FUTURES
Senza
consegna
fisica
(finanziari)
NordPool
(Scandinavia)
SFE
(Australia)
NZFOE
(N.Zelanda)
EEX
(Germania)
Con
consegna
fisica
NYMEX
(New York)
FORWARDS
Senza
consegna
fisica
(finanziari)
OPTIONS
Con
consegna
fisica
NordPool
CalPX
(Scandinavia) (California)
ZONAL PRICE
FUTURES
Zonal Price System Price
NordPool
(Scandinavia)
NordPool
(Scandinavia)
NYMEX
(New York)
Nella NordPool, al Nymex e in Nuova Zelanda, le contrattazioni di futures sull’elettricità sono
partite nel 1996, in Australia nel 1997, in California dopo il 1998 , all’EEX (European Energy
Exchange) all’inizio di marzo 2001. E’ prevista a breve la partenza delle contrattazioni di futures
(con consegna fisica) nel mercato inglese, all’IPE (International Petroleum Exchange), sul
mercato tedesco e in quello spagnolo (OMEL).
9