Il contributo degli strumenti finanziari allo sviluppo del mercato
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Il contributo degli strumenti finanziari allo sviluppo del mercato
Il contributo degli strumenti finanziari allo sviluppo del mercato Presentazione alla Stampa Milano - Roma, 18 maggio 2001 1 La Disciplina del mercato elettrico, approvata il 9 maggio 2001, stabilisce: “Il GME può promuovere lo sviluppo della contrattazione di strumenti derivati sul prezzo dell’energia elettrica, anche al fine di fornire agli operatori adeguate possibilità di copertura del rischio” [Art. 74] 2 La borsa elettrica consente l’approvvigionamento dell’energia elettrica alle migliori condizioni. Tuttavia per la prima volta espone gli operatori alla variabilità del prezzo: • nelle diverse ore del giorno • nelle diverse zone 3 I contratti bilaterali (alternativi alla borsa) non espongono gli operatori alla variabilità del prezzo nel tempo però: • non assicurano l’approvvigionamento di energia alle migliori condizioni; • espongono gli operatori al rischio di controparte. 4 Un mercato regolamentato di strumenti finanziari derivati sull’energia consente ai soggetti che operano in borsa di ottenere i benefici di entrambe le soluzioni: • migliori condizioni di approvvigionamento; • copertura del rischio di controparte; • copertura del rischio di variabilità del prezzo nel tempo; • copertura del rischio di differenza di prezzo tra zone. 5 Il GME intende promuovere un mercato di strumenti finanziari derivati al fine di: • fornire flessibilità e sicurezza agli utenti della borsa elettrica • ottenere spessore della borsa dell’energia e significatività dei prezzi di borsa 6 Problemi aperti - SCELTA DELLA CONFIGURAZIONE DEL MERCATO: • Mercato regolamentato con strumenti standardizzati • Mercato non regolamentato (OTC) - CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI NEGOZIATI: • Strumenti puramente finanziari o con consegna fisica (vincoli di rete) • Periodo di “copertura” dei contratti • Metodo di determinazione del prezzo di riferimento dei contratti (potere di mercato dell’operatore dominante) 7 • In Italia non esiste ancora alcun mercato regolamentato di strumenti finanziari derivati su merci • Il d.lgs 24 febbraio 1998 - Testo Unico della Finanza - ne prevede l’introduzione e la supervisione da parte della Consob (art. 61 e ss.) • Il mercato degli strumenti finanziari derivati sull’energia può aprire la via 8 PRINCIPALI CONTRATTI DERIVATI SULL’ENERGIA ELETTRICA E BORSE DI CONTRATTAZIONE FUTURES Senza consegna fisica (finanziari) NordPool (Scandinavia) SFE (Australia) NZFOE (N.Zelanda) EEX (Germania) Con consegna fisica NYMEX (New York) FORWARDS Senza consegna fisica (finanziari) OPTIONS Con consegna fisica NordPool CalPX (Scandinavia) (California) ZONAL PRICE FUTURES Zonal Price System Price NordPool (Scandinavia) NordPool (Scandinavia) NYMEX (New York) Nella NordPool, al Nymex e in Nuova Zelanda, le contrattazioni di futures sull’elettricità sono partite nel 1996, in Australia nel 1997, in California dopo il 1998 , all’EEX (European Energy Exchange) all’inizio di marzo 2001. E’ prevista a breve la partenza delle contrattazioni di futures (con consegna fisica) nel mercato inglese, all’IPE (International Petroleum Exchange), sul mercato tedesco e in quello spagnolo (OMEL). 9