COMUNICAZIONE BLACK LIST ANNO 2015

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COMUNICAZIONE BLACK LIST ANNO 2015
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FABIO BETTONI
LAURA LOCATELLI
RACHELE DENEGRI
ESTER FINOCCHIARO
Circolare n.14 del 25 Marzo 2016
COMUNICAZIONE BLACK LIST ANNO 2015
Con comunicato stampa di ieri l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la proroga al 20 settembre 2016 per
la comunicazione delle operazioni black list relative al 2015; lo slittamento di tale adempimento si è reso
necessario per permettere di adeguare i software indispensabili per l’invio delle suddette operazioni.
Si precisa quindi che entro il prossimo 11.04.2016, per i soggetti mensili, o 20.04.2016, per i soggetti
trimestrali, andrà effettuato l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate solo dello SPESOMETRO.
A meno di future indicazioni differenti si precisa che la comunicazione relativa le operazioni attive e
passive effettuate nel 2015 nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi a
fiscalità privilegiata (c.d. “black list”), dovrà avvenire compilando il quadro BL contenuto nel
“Modello di comunicazione polivalente” (spesometro).
La novità per il 2015 è che la compilazione del quadro è dovuta solo nel caso in cui l’ammontare
complessivo delle operazioni rilevanti con i soggetti “black list” ecceda la soglia di € 10.000,00.= .
Pertanto si dovrà dapprima sommare tutte le operazioni sia attive che passive registrate nei registri IVA del
2015 con operatori residenti in paradisi fiscali e nel caso in cui venga superata la sopra indicata soglia
andranno comunicate tutte le operazioni anche se di valore unitario minimo.
SOGGETTI OBBLIGATI:
Sono tenuti alla comunicazione in esame i soggetti passivi IVA che effettuano nei confronti di operatori
black list operazioni:
- di cessioni di beni / prestazioni di servizi rese
- di acquisto di beni / prestazioni di servizi ricevuti.
Sono obbligati a tale adempimento anche:
- gli enti non commerciali limitatamente all’attività commerciale
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti
- i rappresentanti fiscali e le identificazioni dirette di soggetti non residenti.
SOGGETTI ESONERATI
Sono esonerati dall’adempimento:
- i contribuenti minimi (art. 27, c. 1 e 2 DL 98/2011),
- i contribuenti forfettari (L. 190/2014).
OPERAZIONI RILEVANTI
Secondo la CM 53/2010, il criterio da seguire ai fini dell’ individuazione del periodo in cui comprendere le
operazioni da segnalare non è dato dal momento di effettuazione dell’ operazione bensì da quello della sua
registrazione nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie.
Sul punto, la CM 2/2011 ha chiarito che il momento rilevante per determinare il periodo in cui
comprendere le importazioni nella comunicazione coincide con quello della data di registrazione delle
bollette doganali nel registro IVA acquisti.
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Si precisa che dovranno essere comunicate anche le operazioni non soggette ad IVA nel caso in
cui risulti carente il requisito territoriale (ad esempio operazioni art. 7 DPR 633/72).
INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI
L’obbligo di comunicazione in esame riguarda le operazioni con controparti aventi sede, residenza o
domicilio in Stati o territori inseriti nelle “black list” di cui ai DM 4/05/99 e 21/11/2001.
Ai fini della sussistenza dell’obbligo, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in uno solo dei due
citati elenchi; inoltre, in virtù del rinvio della norma ai soli “Stati o territori”, e non ai regimi fiscali
contenuti nelle due liste, non vanno considerate le limitazioni contenute negli artt. 2 e 3 del DM 21/11/2001
(quest’ultimo abrogato dal DM 30/03/2015).
Ad oggi, l’elenco degli Stati rilevanti ai fini dell’obbligo di comunicazione è il seguente:
Gli stati di Angola, Giamaica, Kenya e Portorico sono presenti solo nell’art. 3 del DM 21/11/2001 e non nel DM 4/05/99; per
le transazioni con operatori in questi Stati, se si guarda al dato formale dell’abrogazione del suddetto art. 3, la comunicazione
non dovrebbe più essere obbligatoria.
La Repubblica di San Marino è uscito dalla “black list” e pertanto per il 2015 le operazioni con operatori sanmarinesi:
- sono indicate nel quadro SE (e comunicate con termini che prescindono da quelli dello spesometro), se trattasi di
acquisti di beni con “autofattura”;
- assumono la natura di operazioni con l’estero, se operazioni di altra natura.
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Nel quadro BL del modello polivalente si dovrà:
• indicare i dati anagrafici del soggetto con cui si è intrattenuta l’operazione;
• barrare la casella 2 del rigo BL002 per segnalare che si sta presentando la comunicazione
“black list”;
• indicare distintamente i dati relativi alle operazioni attive e passive.
RIGO BL001
È dedicato all’indicazione dei dati anagrafici della controparte estera; in particolare se la
controparte è:
a) una persona fisica occorre indicare:
- cognome e nome;
- data di nascita;
- Comune e Stato estero di nascita
- codice dello Stato estero (la tabella è contenuta a pagina 8 delle istruzioni al
modello polivalente). Come precisano le istruzioni, nel campo “Provincia estera di
nascita” deve essere indicata la sigla “EE”.
b) una persona giuridica occorre indicare i seguenti dati:
- denominazione o ragione sociale;
- città estera dove è situata la sede legale;
- codice dello Stato estero (occorre far riferimento all’apposita tabella contenuta
nelle istruzioni al modello polivalente)
- indirizzo della sede legale all’estero.
RIGOBL002
Va barrata la casella “Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata”. Il campo “Codice
identificativo IVA” va compilato soltanto per i soggetti diversi da persone fisiche, limitatamente
alla comunicazione relativa agli acquisti da San Marino (codice “037”)
RIGHI DA BL003 A BL008
Sono dedicati all’indicazione delle operazioni attive e passive realizzate con la singola
controparte.
Per quanto riguarda le operazioni attive, occorre indicare:
BL003: le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti (campo 1) e la relativa imposta (campo
2)
BL004: le operazioni non soggette, distinguendo tra le cessioni di beni (campo 1) e le prestazioni
di servizi (campo 2);
BL005: le note di variazione (campo 1) e l’imposta (campo 2).
Per quanto riguarda le operazioni passive:
BL006: vanno indicate le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti (campo 1) e la relativa
imposta (campo 2)
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BL007: vanno indicate le operazioni non soggette, in modo cumulativo;
BL008: vanno indicate le note di variazione (campo 1) e la relativa imposta (campo 2).
SANZIONI
Le violazioni relative agli obblighi di comunicazione delle operazioni con soggetti “black list”
possono essere costituite da:
- omesso invio della comunicazione;
- comunicazione con dati incompleti;
- comunicazione con dati non veritieri o inesatti.
Tali violazioni sono soggette ad una sanzione amministrativa da €. 500 a €. 4.000 (doppio di
quanto previsto dall’art. 11 DLgs.471/97 modificato dal D.Lgs. 158/2015 – ossia da € 250 a €
2.000). È tuttavia possibile avvalersi degli istituti previsti dall’ordinamento per la riduzione delle
suddette sanzioni, dal ravvedimento operoso alla definizione agevolata.
Alle violazioni inerenti la comunicazione delle operazioni Black list non è applicabile l’istituto del
cumulo giuridico nel caso di concorso di violazioni e di continuazione delle stesse.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti
Rachele Denegri
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