apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 4374/2014 pubbl. il 01/04/2014
RG n. 23558/2011
Repert. n. 3779/2014 del 01/04/2014
RG N. 23558/2011
Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A
composto dai signori magistrati:
-
dott.
Claudio
-
dott.ssa Silvia
GIANI
giudice
-
dott.
PERROTTI
giudice est.
Pierluigi
MARANGONI presidente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: adempimento contrattuale, risoluzione o annullamento del contratto, responsabilità precontrattuale, concorrenza sleale e risarcimento danni.
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione
notificato il 29.6 – 5.7.2010 e riassunta con successiva comparsa notificata il 1 – 8.4.2011
DA
BEAUTY FULL SRL
rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Gioia e Giuseppe Spazzi, come da procura speciale
del 30.3.2011 in calce alla comparsa di riassunzione, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Milano – via Podgora, 9
- ATTORE CONTRO
SOUL CARE SRL
rappresentata e difesa dall’avv. Rosanna Zema, come da procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 26.11.2010, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Olgiate
Olona – corso Sempione, 62
1
http://bit.ly/1FzUvNN
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza n. 4374/2014 pubbl. il 01/04/2014
RG n. 23558/2011
Repert. n. 3779/2014 del 01/04/2014
RG N. 23558/2011
- CONVENUTO CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da fogli allegati al verbale dell’udienza del 18.9.2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 29.6 – 5.7.2010 Beauty Full srl conveniva in giudizio
Soul Care srl dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio.
negozio di centro estetico sito in Saronno – via Roma, 17, recante insegna Centro Benessere
Dermaclinique. A margine di tale contratto, le parti si accordavano anche per l’acquisto da parte
di Soul Care di materiali, prodotti e arredi non compresi nella cessione per un corrispettivo di
complessivi € 45.000, come da fattura emessa il 10.3.2010, pagati mediante la consegna di cinque effetti cambiari. In data 12.3.2010, grazie a un artificio, l’amministratore della Beauty Full
era stato indotto a restituire i titoli di credito in originale senza però ricevere il pagamento della
somma dovuta. Era comunque provato che le parti avessero concluso un contratto di vendita di
cose mobili.
Concludeva chiedendo l’adempimento dell’obbligo di pagare il prezzo della predetta vendita, con
la condanna di controparte al pagamento di € 45.000, ovvero l’accertamento dell’arricchimento
senza causa conseguito da Soul Care in virtù della disponibilità dei beni strumentali indicati nella
fattura del 10.3.2010.
Soul Care si costituiva con comparsa depositata in data 26.11.2010.
Eccepiva in via pregiudiziale di rito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Busto Arsizio,
ritenendo invece competente il Tribunale di Milano.
Beauty Full aderiva alla predetta eccezione.
Con ordinanza del 4.1.2011 il Tribunale di Busto Arsizio declinava la competenza a favore del
Tribunale di Milano.
Con comparsa notificata alla convenuta in data 1 – 8.4.2011 Beauty Full riassumeva il giudizio
dinanzi a questo Tribunale ribadendo tutte le deduzioni e domande già svolte. Lamentava inoltre
la violazione degli obblighi contrattuali assunti da Soul Care – in forza della clausola 25 del contratto del 23.2.2010 – di commercializzare in via esclusiva per 5 anni solo prodotti a marchio
Dermaclinique forniti dalla stessa cedente. Da ultimo chiedeva di essere tenuta indenne dagli oneri sostenuti per il pagamento del TFR corrisposto alla ex dipendente Di Grazia, pari a €
2
http://bit.ly/1FzUvNN
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Esponeva che in data 23.2.2010 aveva ceduto a Soul Care il proprio ramo d’azienda costituito dal
Sentenza n. 4374/2014 pubbl. il 01/04/2014
RG n. 23558/2011
Repert. n. 3779/2014 del 01/04/2014
RG N. 23558/2011
4.617,73, come da sentenze definitive emesse dal Tribunale di Busto Arsizio in funzione di giudice del lavoro.
Soul Care si costituiva con comparsa depositata il 28.7.2011.
Eccepiva l’inammissibilità delle domande nuove svolte da Beauty Full, introdotte per la prima
volta in causa con la comparsa di riassunzione, e la litispendenza rispetto alle domande riferite al
23.2.2010 prevedeva un corrispettivo di € 260.000, così suddiviso: € 160.000 per avviamento e €
100.000 per i beni strumentali, individuati in base ad un elenco allegato al contratto. Negava che
vi fosse stata un successiva separata vendita di cose mobili per beni sostanzialmente coincidenti
con quelli già compresi nella cessione iniziale. Quanto alla violazione del vincolo di esclusiva,
evidenziava che Beauty Full aveva disposto in data 12.5.2010 la revoca unilaterale della concessione in licenza d’uso del marchio Dermaclinique, con conseguente superamento degli obblighi
correlati a questa parte del contratto. In ordine al TFR della Di Grazia era accertato con sentenza
passata in giudicato che le dimissioni della dipendente erano intervenute prima della cessione
dell’azienda. In sede di svolgimento delle trattative, Beauty Full aveva dato un rappresentazione
artata, fittizia e inesatta della reale redditività dell’azienda ceduta, inducendo in questo modo
Soul Care ad impegnarsi nelle trattative e a concludere il contratto. In particolare, negli ultimi
mesi del 2009 il legale rappresentante della Beauty Full aveva istruito il personale per emettere
scontrini nell’ordine di 2.000 – 4.000 giornalieri anche in assenza di servizi realmente erogati. Vi
era stata quindi responsabilità precontrattuale e/o dolo ex artt. 1337 e 1440 cc. Non vi era stato
invece alcun artificioso recupero di titoli di credito come riferito dalla controparte. L’esecuzione
del contratto era stata invece molto problematica a causa della condotta ostruzionistica e dei ripetuti inadempimenti della Beauty Full. In particolare l’attore non aveva mai dato il resoconto dei
trattamenti in corso, come previsto dalla clausola n. 13, con conseguenti maggiori oneri sopportati per c.ca € 25.000; aveva richiesto corrispettivi esorbitanti per la fornitura di ricambi dei macchinari; aveva arbitrariamente opposto il rifiuto di evadere ordini di importo inferiore a € 500,
imponendo un rimborso sulle spese di consegna e imballo e la formula di pagamento in contrassegno; aveva ritardato le consegne; aveva messo a disposizione merce scaduta; aveva omesso di
pubblicizzare sul proprio sito internet il centro estetico di Saronno tra quelli a insegna Dermaclinique; aveva omesso ogni comunicazione in ordine ai corsi di formazione del personale; nono3
http://bit.ly/1FzUvNN
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
TFR dovuto alla Di Grazia. Nel merito evidenziava che il contratto di cessione di azienda del
Sentenza n. 4374/2014 pubbl. il 01/04/2014
RG n. 23558/2011
Repert. n. 3779/2014 del 01/04/2014
RG N. 23558/2011
stante la revoca della licenza d’uso del marchio, aveva preteso il rispetto del patto di esclusiva per
la vendita dei prodotti. Questo insieme di condotte costituiva grave inadempimento della parte
del contratto riferita alla licenza d’uso ed illecito concorrenziale ex art. 2598 n. 3) cc.
Concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto di tutte le domande avversarie e, in via riconvenzionale, la pronuncia di risoluzione parziale del contratto, limita-
sabilità precontrattuale e del dolo di Beauty Full, con il risarcimento di tutti i danni.
Esaurita la trattazione della causa le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 26.2.2014.
2. Seguendo l’ordine logico delle questioni sottoposte a questo Tribunale, occorre in primo luogo
valutare il fondamento delle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate da Soul Care.
2.1. In ordine alla inammissibilità delle domande nuove svolte per la prima volta in sede di riassunzione, il Collegio osserva che nell’ambito del processo svoltosi dinanzi al Tribunale di Busto
Arsizio non sono maturate le preclusioni previste dall’art. 183 cpc.
La trattazione è stata infatti limitata al solo profilo della competenza, poi definito con ordinanza
ex art. 38 cpc pronunciata all’esito della prima udienza.
Le domande svolte da Beauty Full con la comparsa introduttiva del giudizio dinanzi a questo Tribunale hanno sì esteso l’oggetto iniziale del giudizio, ma si tratta comunque di richieste che rimangono ancorate al medesimo titolo – il contratto del 23.2.2010 – e che possono quindi essere
trattate in questa sede anche per evidenti esigenze di economia processuale, onde prevenire la eventuale proliferazione di processi destinati ad un’inevitabile trattazione congiunta.
2.2. Quanto alla eccezione di litispendenza, si osserva che l’art. 39 cpc è riferibile soltanto a controversie identiche, così individuate anche in base alla perfetta corrispondenza delle parti in causa.
Nel caso di specie risulta in via documentale che le controversie giuslavoristiche definite con sentenze del Tribunale di Busto Arsizio sono invece riferibili a soggetti parzialmente diversi, senza
l’intervento o la partecipazione ai predetti giudizi da parte di Soul Care. Sulla valenza
dell’accertamento definitivo contenuto nelle sentenze emesse dalla sopra indicata autorità giudiziaria si tornerà a breve.
3. Passando al merito della controversia, si procede innanzitutto alla disamina delle domande
svolte da Beauty Full.
4
http://bit.ly/1FzUvNN
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
tamente alle clausole da 16 a 26, per grave inadempimento nonché l’accertamento della respon-
Sentenza n. 4374/2014 pubbl. il 01/04/2014
RG n. 23558/2011
Repert. n. 3779/2014 del 01/04/2014
RG N. 23558/2011
3.1. Le domande di accertamento dell’esistenza di un contratto di vendita di cose mobili e di conseguente condanna al pagamento del corrispettivo di € 45.000 sono infondate.
Dall’esame dell’atto di cessione d’azienda del 23.2.2010 (v. doc. 3 attore e 1 convenuto) emerge
che le parti abbiano concordato il trasferimento – tra l’altro – di vari beni strumentali, individuati
con un apposito elenco allegato al contratto. Non vi sono prove documentali di una successiva in-
to della propria tesi è rappresentato dalla fattura emessa in data 10.3.2010 (v. doc. 4 attore e 6
convenuto), contenente l’analitica indicazione dei beni ed arredi asseritamente alienati.
Fermo restando il principio – del tutto pacifico – di libertà di forme in tema di vendita di cose
mobili, la prospettazione proposta dall’attore si pone in palese contrasto con la volontà delle parti
come cristallizzata in contratto. In questo accordo infatti Beauty Full e Soul Care hanno puntualmente identificato i beni strumentali ceduti, attribuendo agli stessi una precisa valorizzazione, pari a € 100.000, peraltro direttamente incidente sul corrispettivo complessivo pattuito per la cessione d’azienda. In difetto di qualsiasi elemento probatorio di carattere documentale, è del tutto
inverosimile che le parti abbiano dato ingresso ad una sostanziale revisione ed integrazione degli
accordi sul trasferimento dei beni strumentali nei termini rivendicati da Beauty Full.
Si deve sottolineare, in particolare, che:
-
la modifica sarebbe intervenuta dopo neanche venti giorni dal perfezionamento del contratto;
-
l’integrazione inciderebbe in modo significativo sull’equilibrio contrattuale, ovvero per un
importo di € 45.000, pari a circa la metà del prezzo originariamente concordato per il trasferimento di arredi e scorte;
-
il raffronto tra l’elenco allegato al contratto e l’indicazione contenuta nella fattura consente
di cogliere una sostanziale coincidenza tra le tipologie di beni.
Da questo insieme di elementi e vista l’assenza di altri riscontri documentali o indiziari a supporto della tesi attorea, si deve pertanto concludere per il rigetto delle domande svolte sul punto da
Beauty Full.
3.2. Beauty Full ha lamentato anche l’inadempimento della clausola n. 25 del contratto del
23.2.2010, in quanto Soul Care avrebbe violato l’obbligo di esclusiva in tema di acquisto e riven-
5
http://bit.ly/1FzUvNN
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
tegrazione degli accordi su questo specifico punto. L’unico elemento offerto dall’attore a suppor-
Sentenza n. 4374/2014 pubbl. il 01/04/2014
RG n. 23558/2011
Repert. n. 3779/2014 del 01/04/2014
RG N. 23558/2011
dita di prodotti estetici, con conseguente facoltà per l’attore di avvalersi della collegata clausola
risolutiva espressa contenuta al successivo punto n. 26 del testo negoziale.
L’attore ha dato riscontro documentale della commercializzazione di prodotti e servizi concorrenti a far data a partire da novembre 2010 (doc. 7 e ss. attore).
È però del pari provato che Beauty Full abbia revocato in via unilaterale la licenza d’uso del marIl Tribunale ritiene che l’obbligo di rispettare il vincolo di esclusiva per l’acquisto dei prodotti a
marchio Dermaclinique abbia la propria ragion d’essere solo in costanza di licenza d’uso del medesimo marchio. In caso contrario, vi sarebbe un’imposizione iugulatoria a carico di Soul Care
che sarebbe infatti costretta a rispettare l’esclusiva per le forniture, senza però poter più contraddistinguere il proprio punto vendita con l’insegna Dermaclinique e con il rischio di subire la reazione del titolare del marchio per la commercializzazione di prodotti recanti il medesimo segno
distintivo poiché offerti al pubblico al di fuori dei limiti della licenza preesistente.
Vi è quindi un collegamento indissolubile tra l’obbligo di approvvigionarsi in esclusiva assunto
da Soul Care e la concessione della licenza d’uso del marchio da parte dell’attore. La revoca della
licenza ha quindi comportato l’automatico e del tutto consequenziale venir meno del correlato
impegno contrattuale del convenuto che ha, quindi, avviato legittimamente la vendita di beni e
l’offerta di servizi concorrenti, in quanto i limiti di esclusiva non erano più operanti a far data dal
12.5.2010.
In base ai rilievi che precedono la domanda di adempimento svolta da Beauty Full deve essere respinta.
3.3. Rimane da esaminare la richiesta dell’attore di restituzione dell’importo di € 4.617,73 – corrisposto per TFR alla ex dipendente Di Grazia – svolta a titolo di rivalsa nei confronti di Soul Care, quale soggetto in ultima istanza tenuto al pagamento di tale somma.
Sul punto è sufficiente rilevare che le sentenze nn. 301/2011 e 302/2011 del Tribunale di Busto
Arsizio (v. doc. 12 e s. attore), passate in giudicato, hanno accertato in via definitiva che il rapporto di lavoro della sig.ra Di Grazia è cessato a novembre 2009 e dunque in epoca antecedente
alla cessione dell’azienda, con conseguente impossibilità di ricondurre i relativi oneri economici
in capo a Soul Care.
Anche questa domanda deve essere pertanto respinta.
6
http://bit.ly/1FzUvNN
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
chio concessa a titolo gratuito già sei prima, ovvero il 12.5.2010 (v. doc. 20 convenuto).
Sentenza n. 4374/2014 pubbl. il 01/04/2014
RG n. 23558/2011
Repert. n. 3779/2014 del 01/04/2014
RG N. 23558/2011
4. Quanto alle domande riconvenzionali svolte dal convenuto, valgono le considerazioni che seguono.
4.1. In tema di risoluzione parziale del contratto per inadempimento, limitata alle clausole 16 –
26, si deve in primo luogo accertare se sia possibile attribuire a questa porzione del contratto una
sua compiuta autonomia, in modo tale da scindere tali contenuti negoziali dalla rimanente parte
In astratto è plausibile configurare un collegamento tra le clausole che regolamentano la vicenda
traslativa dell’azienda (da 1 a 15) e quelle inerenti la licenza d’uso del marchio. La fidelizzazione
di Soul Care all’acquisto per un quinquennio e in regime d’esclusiva dei prodotti a marchio Dermaclinique forniti dal Beauty Full potrebbe avere inciso sulla determinazione del prezzo di vendita del centro estetico. I proventi conseguiti da Beauty Full per le vendite di prodotti avrebbero costituito una quota di remunerazione differita del corrispettivo della cessione d’azienda, spalmato
sul quinquennio successivo.
Non sono tuttavia emersi elementi idonei a suffragare questa tesi.
In particolare, non ci sono riscontri di una stima volutamente al ribasso del prezzo di cessione
dell’azienda, quantificato in € 260.000, rispetto al suo valore effettivo alla data del 23.2.2010, né
tantomeno vi sono clausole negoziali che impongono a Soul Care volumi minimi o garantiti negli
ordinativi.
Assume poi un significato univoco e dirimente la condotta tenuta dalle parti successivamente alla
stipula del contratto.
Beauty Full – come già rilevato sopra – ha manifestato l’espressa volontà di recedere
dall’impegno di concedere in licenza d’uso gratuito il marchio Dermaclinique, senza conseguenze di sorta sulla rimanente parte del contratto ed in particolare sulle clausole relative al trasferimento dell’azienda, sulle quali non ha infatti svolto alcuna contestazione.
In termini del tutto concordanti, la convenuta ha chiesto in questa sede la risoluzione parziale del
contratto, facendo espressamente salva la validità e l’efficacia delle clausole da 1 a 15.
È quindi possibile interpretare il contratto in base alla comprovata e palese intenzione comune
delle parti, ricavabile soprattutto dal comportamento tenuto dalle stesse dopo la sua sottoscrizione. La concorde volontà delle parti è stata infatti indirizzata a far confluire in unico testo negoziale due distinti, autonomi e separati assetti regolamentari: il primo riferito alle vicende traslative
7
http://bit.ly/1FzUvNN
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
dell’accordo.
Sentenza n. 4374/2014 pubbl. il 01/04/2014
RG n. 23558/2011
Repert. n. 3779/2014 del 01/04/2014
RG N. 23558/2011
dell’azienda (clausole 1 – 15), il secondo concentrato invece sulla distribuzione di prodotti e servizi in regime di licenza d’uso di marchio e con vincolo di esclusiva per Soul Care (clausole 16 –
26).
Si è già osservato che questa seconda parte è venuta meno dal maggio 2010, in concomitanza alla
revoca unilaterale della licenza da parte di Beauty Full, effettuata in aderenza alle previsioni con-
nomici a carico del licenziante.
È allora in definitiva chiaro che le clausole da 16 a 26 abbiano cessato di produrre effetto e di
vincolare le parti già dalla data di revoca della licenza d’uso. La prosecuzione degli ordinativi
dopo tale momento non contrasta con tale ricostruzione in punto di diritto. È infatti chiaro che
dopo la revoca nulla ha vietato a Soul Care di continuare a rivolgersi a Beauty Full per l’acquisto
dei prodotti, fermo restando che era già venuto meno l’obbligo di farlo e di farlo in regime di esclusiva.
Ne consegue che la domanda di risoluzione parziale del contratto deve essere respinta perché le
clausole da 16 a 26 non sono più vincolanti per le parti già dal 12.5.2010, data di esercizio della
facoltà di recesso unilaterale da parte di Beauty Full.
Ogni valutazione in tema di illecito concorrenziale rimane assorbita, poiché nel quadro fattuale –
giuridico come sin qui ricostruito Soul Care ha continuato in piena libertà a rivolgersi a Beauty
Full per gli ordinativi di prodotti estetici, sebbene non fosse più assoggettata ad alcun vincolo.
4.2. Quanto alle richieste di accertamento della responsabilità precontrattuale e/o di annullamento
del contratto per dolo imputabili alla condotta ingannevole di Beauty Full, Il Tribunale rileva che
non sono emersi riscontri documentali di sorta in ordine alla falsa rappresentazione delle effettiva
redditività dell’azienda ceduta.
Non vi sono, in particolare, riferimenti a tale profilo nel testo del contratto di cessione. Le aspettative maturate in proposito dal convenuto rilevano quale semplici motivi sottostanti alla negoziazione. Il conseguimento di risultati economici inferiori rispetto alle previsioni unilaterali
dell’acquirente rientra quindi nella normale alea del contratto.
Soul Care sostiene che il legale rappresentante di parte venditrice nei mesi immediatamente antecedenti la cessione avrebbe istruito il personale in servizio presso il centro estetico per procedere
8
http://bit.ly/1FzUvNN
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
trattuali che non prevedevano condizioni, obblighi di preavviso né penali o altri disincentivi eco-
Sentenza n. 4374/2014 pubbl. il 01/04/2014
RG n. 23558/2011
Repert. n. 3779/2014 del 01/04/2014
RG N. 23558/2011
alla sistematica emissione di scontrini falsi, in modo da fare apparire un fatturato “gonfiato” e
non corrispondente al reale volume d’affari del negozio oggetto di trattativa per la cessione.
Tale indicazione non è però suffragata da elementi ulteriori.
Non ci sono bilanci o situazioni patrimoniali della Beauty Full che possono dare conto
dell’effettivo andamento dell’attività aziendale e di una sua ipotetica crescita, in termini di reddi-
inoltre evidente che nel corso delle verifiche effettuate secondo la ordinaria diligenza il compratore è stato in grado di stimare il complessivo andamento dell’azienda su un apprezzabile arco di
tempo e di certo non solo con riferimento ai mesi di poco precedenti. Il convenuto ha peraltro riferito di essere stato assistito nel corso della negoziazione da un commercialista.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande di accertamento della responsabilità
precontrattuale o di annullamento del contratto per dolo svolte da Soul Care sono infondate e come tali devono essere respinte.
4.3. Da ultimo, la convenuta ha chiesto l’accertamento dell’arricchimento senza giusta causa ex
art. 2041 cc.
La domanda è palesemente destituita di fondamento, atteso che la parte del contratto del
23.2.2010 che regolamenta il trasferimento dell’azienda rimane valida ed efficace mentre – come
si è più volte evidenziato – le altre clausole (da 16 a 26) hanno cessato di produrre effetto già da
maggio 2010. Le condotte esecutive di questa seconda parte del contratto ove antecedenti alla revoca della licenza d’uso sono immuni da ogni possibile conseguenza trattandosi pacificamente di
un contratto di durata. Anche i pagamenti effettuati da Soul Care per saldare gli acquisti di merce
fornita da Beauty Full dopo il 12.5.2010 sono pienamente titolati, poiché tutti fondati sui corrispondenti ordinativi della convenuta.
5. Tenuto conto della reciproca soccombenza, vi sono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe,
ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
9
http://bit.ly/1FzUvNN
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
tività, maturata proprio a ridosso delle trattative per la successiva vendita del centro estetico. È
Sentenza n. 4374/2014 pubbl. il 01/04/2014
RG n. 23558/2011
Repert. n. 3779/2014 del 01/04/2014
RG N. 23558/2011
-
respinge le domande proposte da Beauty Full srl;
-
respinge le domande proposte da Soul Care srl;
-
compensa interamente tra le parti in causa le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 6 marzo 2014.
Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c15aa
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Il Presidente
(dott. Claudio Marangoni)
Il Giudice estensore
(dott. Pierluigi Perrotti)
10
http://bit.ly/1FzUvNN