Nuovo Regolamento istruttore insegnante autoscuola

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Nuovo Regolamento istruttore insegnante autoscuola
REGOLAMENTO
PER GLI ESAMI DI CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI INSEGNANTE DI TEORIA
E ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE PER
CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE
REGOLAMENTO
Art. 1 – Natura e scopo del regolamento
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 105 comma 3 lett. c) del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, dall’art. 123 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
“Nuovo codice della strada” e dal D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per
l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”, il presente Regolamento disciplina le modalità dell’esame per il conseguimento del Certificato
di Idoneità Professionale all’esercizio dell’attività di Insegnante di Teoria e Istruttore di Guida delle Autoscuole per conducenti di veicoli a motore.
Art. 2 – Abilitazione all’esercizio dell’attività
1. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di Insegnante di Teoria e di Istruttore di Guida delle Autoscuole per conducenti di veicoli a motore è
attestata dal possesso di un Certificato di Idoneità Professionale rilasciato dal Dirigente del Servizio Motorizzazione e Trasporti della Provincia di
Cagliari, previo superamento di un Esame di Idoneità Professionale svolto in presenza dell’apposita Commissione di cui al seguente art. 6.
2. Possono essere ammessi all’Esame di Idoneità di cui al comma precedente i cittadini italiani o equiparati che abbiano conseguito la maggiore
età o un’età non inferiore a ventuno anni, rispettivamente per l’abilitazione di insegnante o per quella di istruttore di guida e che siano in possesso dei
requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
Art. 3 – Requisiti di onorabilità
1. L’onorabilità è soddisfatta da chi non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né è stato sottoposto a misure
amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’art. 120, comma 1, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 4 – Requisiti professionali
1. Il requisito professionale è soddisfatto con il possesso di:
a) per gli insegnanti di teoria:
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- patente di guida della categoria B normale oppure B speciale;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale;
b) per gli istruttori di guida:
- diploma di istruzione di secondo grado;
- patente di guida comprendente:
1. almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) del D. M.
17/2011;
2. almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del D. M.
17/2011;
3. almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all’art. 5, comma 2 del D. M. 17/2011;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale.
Art. 5 – Modalità per l’ammissione all’esame di idoneità professionale
1. Chi intende sostenere l’Esame di Idoneità Professionale deve presentare domanda scritta alla Provincia di Cagliari – Servizio Motorizzazione e
Trasporti.
2. La domanda, redatta in assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo, ai sensi del comma 3 dell’ art. 38 e dell’art. 39 del
D.P.R. 445/2000 deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia
non autenticata di un documento di identità in corso di validità - o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del
D.P.R. 445/2000.
3. È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale;
b) di voler sostenere l’esame per il conseguimento del Certificato di Idoneità Professionale all’esercizio della professione di Insegnante di Teoria
e/o di Istruttore di Guida;
c) di possedere i requisiti di onorabilità indicati all’art. 3;
d) di possedere i relativi requisiti professionali indicati all’art. 4, debitamente documentati;
4. Nella domanda va inoltre indicato l’indirizzo cui vanno recapitate le comunicazioni che si riferiscono all’esame di Idoneità Professionale, in
carenza del quale le comunicazioni saranno recapitate alla residenza dichiarata.
5. È altresì necessario effettuare un versamento di € 50,00, per il pagamento dei diritti di segreteria, in apposito conto corrente intestato alla
Provincia di Cagliari – Servizio Tesoreria – con la seguente causale “Esame di Idoneità Professionale per l’esercizio della professione di Insegnante di
Teoria ovvero di Istruttore di Guida”. Qualora l’interessato presenti domanda d’esame per l’ottenimento di entrambe le abilitazioni dovrà versare €
100,00. Tale importo potrà essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale. Ciascun versamento sarà valido per
l’effettuazione di una sola sessione di esami di idoneità, e in nessun caso sarà rimborsato. La relativa attestazione di pagamento, nella cui causale dovrà
essere specificato l’esame o gli esami per il quale i diritti sono stati versati, dovrà essere allegata alla domanda di ammissione.
Art. 6 – Commissione esaminatrice
1. Gli esami di idoneità sono svolti da una apposita Commissione esaminatrice, nominata con atto del dirigente del Servizio Motorizzazione e Trasporti,
composta da:
- Dirigente del Servizio Motorizzazione e Trasporti con funzioni di Presidente;
- due dipendenti della Provincia di Cagliari, di cui almeno uno in possesso di laurea in ingegneria e uno di quella in giurisprudenza, quest'ultimo anche
con funzioni di segretario verbalizzante;
- un funzionario del D.T.T. indicato dal Direttore dell’Ufficio Provinciale del D.T.T.,
- un esperto di provata capacità, ovvero titolare di abilitazione professionale di insegnante e istruttore di autoscuola, munito delle patenti A, B, C, C+E,
D.
Tutti i componenti devono essere, altresì, esperti nelle materie d'esame. Con il medesimo atto saranno nominati i componenti supplenti.
2. La Provincia di Cagliari, in assenza di personale dipendente in possesso della richiesta competenza, può indicare esperti esterni
all’amministrazione, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti e di provata esperienza nel settore.
3. Ai componenti della Commissione esterni all’Amministrazione viene riconosciuto, se dovuto, un gettone di presenza, per ciascuna prova della
sessione di esame, di importo calcolato nella misura massima consentita dall'art. 6 del D. L. n. 78/2010, come convertito nella L. n. 122/2010. Il gettone
di presenza comprende anche la fase preparatoria delle prove.
Art. 7 – Attività dell’Ufficio
1. Le domande di ammissione all’esame di idoneità professionale sono valutate dall’Ufficio competente del settore Motorizzazione e Trasporti ai
fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
2. In caso di documentazione insufficiente l’Ufficio può richiedere al candidato l’integrazione, determinando la data entro la quale la
documentazione mancante deve essere prodotta, pena la non ammissione all’esame.
3. In caso di accertata insussistenza di uno o più dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4, l’Ufficio esclude il candidato dall’ammissione all’esame di
abilitazione con motivazione espressa.
4. L’Ufficio dà comunicazione all’interessato della non ammissione all’esame con lettera raccomandata A/R o Mail.
5. L’Ufficio comunica, con pubblicazione all’Albo Pretorio Telematico della Provincia e sul sito web dell’Ente, l’elenco degli ammessi e la data
dell’esame. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 8 – Modalità di effettuazione dell’esame di idoneità professionale
E' prevista almeno una sessione d'esame all'anno.
2. L’Esame di Idoneità per gli insegnanti di teoria verte sulle materie di cui all’allegato 1 del D.M. 26/01/2011, n. 17 e si articola in quattro fasi:
a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle
per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b)
il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione
d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È
ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non
inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto
un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non
inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
4. L’Esame di Idoneità per gli istruttori di guida verte sulle materie di cui all’allegato 2 del D.M. 26/01/2011, n. 17 e si articola in tre prove:
a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle
per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b)
il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che
ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha
ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio
massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità:
1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida di tutti i
veicoli a motore e rimorchi (art. 5 comma 1, lettera a) del D.M. 26/01/2011, n. 17); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve
avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della Commissione di cui all’art. 6 che funge da allievo e titolare almeno
di patente A;
2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della Commissione di cui all’art. 6 che funge da
allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 26/01/2011, n. 17;
3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui all’art. 6, condotto da un componente
della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle
abilitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b del D.M. 26/01/2011, n. 17. Nella commissione d'esame deve essere assicurata, attraverso uno o
più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di
categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.
5. I candidati al conseguimento dell’abilitazione di istruttore ai soli fini della dichiarazione di inizio attività, di cui all’art. 123 comma 5 del D.
Lgs. 30/04/1992 n. 285, sostengono solo le prove d’esame di cui al comma precedente lettere a) e b).
6. L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti inerenti alla patente di guida, di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b), frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A) del D.M. 17/2011, e, ove
prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. L'esame per
l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui al presente art. 8 comma 4, verte sulle prove di cui al medesimo art. 8 comma 4 oggetto
del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova scritta di cui alla lettera a).
7. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), frequenta il
corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le
modalità di cui al presente articolo, verte sulle prove di cui al medesimo art. 8 comma 2, con esclusione di quella di cui alla lettera a).
8. L'istruttore abilitato all’istruzione alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi ad esclusione dei ciclomotori e dei motocicli, che intende
integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di
programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) del D.M. 17/2011 relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. L'esame
per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui al presente articolo, verte sulla prova pratica motocicli di cui al suddetto comma 4,
lettera c1).
9. I veicoli di cui al punto c) del comma 4 del presente articolo devono essere muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, e devono
essere di proprietà del candidato o messi a disposizione da un’autoscuola, da un centro di istruzione, o noleggiati.
Art. 9 – Certificato di idoneità professionale
1. Il Certificato di idoneità professionale, è rilasciato dal Dirigente del Settore Motorizzazione e Trasporti, sulla base dei verbali redatti dal
Segretario della Commissione esaminatrice, a coloro che hanno positivamente superato l’esame, previo pagamento dell’imposta di bollo da parte
dell’interessato.
2. Il Certificato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato al titolare e il secondo è conservato agli atti
3. Il Certificato dà facoltà di esercitare le relative funzioni soltanto presso un’Autoscuola autorizzata dalla Provincia competente per territorio; al
titolare del certificato viene rilasciata dalla Provincia apposita tessera di riconoscimento ed appartenenza all’Autoscuola medesima.
Art. 10 – Adeguamento normativo
1- Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e/o statutarie. In tale
caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.