regolamento provinciale dell`idoneita` allo svolgimento della

Transcript

regolamento provinciale dell`idoneita` allo svolgimento della
REGOLAMENTO
PROVINCIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITA’
ALLO SVOLGIMENTO DELLA
PROFESSIONE DI INSEGNANTI ED
ISTRUTTORI DI SCUOLA GUIDA
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 4 DEL 24.02.2003
INDICE
Titolo I
Art. 1 Art. 2 Art. 3 -
- “Disposizioni Generali”:
Finalità ed ambito di applicazione
Definizioni
Commissione Provinciale d’esame
Pag. 3
Pag. 3
Pag. 3
Titolo II - “Materie d’esame”:
Art. 4 - Obbligatorietà e contenuti della formazione
Pag. 4
Titolo III - “Verifica dell’idoneità all’esercizio della professione”
Art. 5 - Programmazione delle sessioni
Art. 6 - Requisiti per l’ammissione agli esami di insegnante di teoria
e istruttore di guida
Art. 7 - Presentazione delle domande
Art. 8 - Istruttoria delle domande
Art. 9 - Modalità ed argomenti d’esame
Art. 10 - Svolgimento delle prove d’esame
Art. 11 - Rilascio degli attestati
Art. 12 - Norme finali
2
Pag. 4
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
5
5
5
6
7
7
7
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento, in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni-Enti locali sottoscritto il 14
febbraio 2002 ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, disciplina gli aspetti
metodologici, organizzativi e funzionali relativi alle modalità per il riconoscimento dell’idoneità di
insegnanti ed istruttori di scuola guida, con particolare riferimento alle modalità di funzionamento
delle Commissioni provinciali preposte all’esame dei candidati.
2. Sono interessati dal presente Regolamento coloro che intendono esercitare l’attività di insegnante di
teoria o istruttore di guida ai sensi dell’art. 123, comma 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo
Codice della Strada” e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada”.
ART. 2 - DEFINIZIONI
1.
Nell’ambito del presente Regolamento si intendono per:
a) Struttura competente
La struttura organizzativa individuata o costituita dalla Provincia che assume la competenza alla
programmazione delle sessioni d’esame, al ricevimento ed istruttoria delle domande di iscrizione,
all’organizzazione delle sessioni d’esame, al supporto delle attività della Commissione provinciale
d’esame, al rilascio dell’attestato di idoneità all’esercizio della professione ed alla tenuta dell’albo
provinciale degli insegnanti di teoria e di istruttori di guida;
b) Insegnante di teoria / istruttore di guida
I soggetti che hanno sostenuto gli esami per il conseguimento dell’abilitazione professionale per
l’attività di educazione stradale e formazione dei conducenti di veicoli a motore ai sensi dell’art. 123
C.D.S., in possesso dei requisiti morali previsti per i titolari di autoscuola e dei requisiti di idoneità
tecnica di cui al successivo art. 6, lett. b) del presente regolamento.
c) Certificato di idoneità
Autorizzazione per lo svolgimento di attività di educazione stradale e formazione dei conducenti di
veicoli a motore prevista dall’art. 123 C.D.S. e dall’art. 335 del regolamento di esecuzione e di
attuazione C.D.S.
d) Commissione provinciale d’esame
Commissione per la gestione degli esami per l’accertamento dell’idoneità degli insegnanti di teoria
ed istruttori di guida delle autoscuole, di cui al punto 5 dell’accordo Stato-Regioni del 14 febbraio
2002.
ART. 3 - COMMISSIONE PROVINCIALE D’ESAME
1. E’ istituita presso il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Varese – Piazza Libertà, 1 - la
Commissione provinciale d’esame preposta alla verifica dell’idoneità dei candidati all’esercizio della
professione di insegnante di teoria ed istruttore di guida ai sensi dell’art. 105, comma 3, lett. c, del D.
Lgs. 31/03/1998 n° 112 e dell’Accordo Stato-Regioni-Enti locali del 14 febbraio 2002.
2. La commissione provinciale d’esami, è composta da:
- Un dirigente del Settore competente per materia che la presiede;
- Un rappresentante delle associazioni di categoria del settore autoscuole maggiormente
rappresentative a livello provinciale, designato dalle stesse, insegnante ed istruttore da
almeno tre anni e con esperienza nel campo della formazione di insegnanti ed istruttori;
- Due tecnici dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Varese;
- Segretario.
3
3.
4.
5.
6.
7.
La Commissione d’esame è nominata con decreto del Presidente della Provincia e dura in carica tre
anni. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente, che
partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
Il decreto di nomina attribuisce le funzioni di segretario e di segretario supplente della Commissione
ad un dipendente del Settore Provinciale competente per materia.
Per la validità delle prove d’esame è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti
effettivi o supplenti della commissione.
La commissione assume determinazione a maggioranza dei presenti; in ogni caso di parità dei voti è
determinante il voto del presidente della commissione.
A ciascun componente della Commissione è corrisposto un gettone di presenza di entità pari a quella
riconosciuta ai consiglieri provinciali per ogni seduta del Consiglio alla quale intervengono.
La responsabilità del coordinamento delle attività della Commissione, nonché la responsabilità del
procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 è posta in capo al Dirigente della struttura
competente. Lo stesso assicura, attraverso i propri uffici, la diffusione e disponibilità delle informazioni
ed il ricevimento delle istanze.
TITOLO II
MATERIE D’ESAME
ART. 4 - OBBLIGATORIETA’ E CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
Il contenuto minimo del programma d’esame è definito come segue:
a. programma ministeriale:
- comprende le materie indicate ai commi 1 e 2 dell’art. 10 del D.M. 317/95;
b. programma integrativo regionale:
- integra le materie di cui alla lettera a) e prevede, rispetto alle stesse, l’approfondimento dei
seguenti temi:
- il Codice della Strada;
- casistica e dinamica degli incidenti stradali;
- educazione e sensibilizzazione alla sicurezza della circolazione;
- importanza della corretta manutenzione del veicolo;
- l’effetto di alcool e droghe sulla capacità di guida;
- il comportamento del guidatore come fattore fondamentale nella sicurezza della
circolazione;
- l’impatto della mobilità veicolare sull’ambiente;
- psicologia e fisiologia della percezione visiva;
- prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale;
- l’autoscuola: compiti, fonti normative, struttura, ruolo del personale, programmi e
modalità di esame, patenti;
- metodiche di insegnamento e preparazione alla guida sicura.
TITOLO III
VERIFICA DELL’IDONEITA’ ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
ART. 5 - PROGRAMMAZIONE DELLE SESSIONI
1. Le sessioni d’esame sono di norma trimestrali, nei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre,
purchè vi siano almeno 10 candidati iscritti. In caso contrario possono essere annullate 2 sessioni
alternativamente, in modo tale da garantire in ogni caso sessioni almeno semestrali. Per gli insegnanti
di teoria le prove scritte si svolgeranno nella stessa giornata e la prova orale entro i 30 giorni
4
successivi; per gli istruttori di guida la prova quiz e la prova orale si svolgono nella stessa giornata e
la prova di guida entro i 30 giorni successivi.
2. Per ogni sessione d’esame i candidati verranno convocati con le seguenti modalità:
- da un minimo di 10 ad un massimo di 20 candidati per i quiz di insegnanti e istruttori
- da un minimo di 10 fino ad un massimo di 20 candidati per la prova scritta degli insegnanti;
- fino ad un massimo di 20 candidati per la prova orale di insegnanti ed istruttori;
- fino ad un massimo di 12 candidati per la prova pratica degli istruttori.
In sintesi per ogni sessione non possono esserci più di 12 candidati per istruttori.
3. Ai candidati verrà inviata comunicazione della data delle prove d’esame tramite raccomandata r.r.
almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle prove.
ART. 6 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI
DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA
1. Per il conseguimento dell’idoneità alla professione di insegnante o di istruttore di scuola guida
occorre essere in possesso dei requisiti morali e di idoneità tecnica di seguito specificati:
a. requisiti morali: sono i medesimi richiesti per i titolari di autoscuola, autocertificabili;
b. di idoneità tecnica: per gli insegnanti di teoria:
- diploma di istituto superiore;
- patente di guida almeno di tipo B o B speciale;
per gli istruttori di guida:
- licenza della scuola dell’obbligo;
- patente di guida delle categorie A e D.
ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Gli interessati al conseguimento dell’idoneità di istruttore di guida o insegnante di teoria devono
presentare domanda scritta alla struttura competente, utilizzando l’apposita modulistica messa a
disposizione dalla stessa.
La presentazione formale dell’istanza può avvenire:
a) direttamente all’ufficio protocollo della Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 – Varese;
b) mediante il servizio postale.
La data di presentazione delle domande ai fini del successivo inserimento nelle sessioni d’esame,
corrisponde a quella di ricevimento all’ufficio di protocollo generale. La numerazione progressiva
del protocollo generale delle istanze costituisce altro elemento utile per la priorità di compilazione
degli elenchi delle sessioni di esame.
2. Unitamente alla richiesta d’iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia autentica o autocertificazione del titolo di studio (diploma di istituto medio secondo grado
per gli insegnanti di teoria – licenza della scuola dell’obbligo per gli istruttori di guida):
- copia autocertificata per autenticità della patente di guida in corso di validità;
- autocertificazione relativa all’assenza delle cause ostative di cui all’art. 120 del D. Lgs. N° 285 del
30/04/1992;
- fotocopia certificato di idoneità di insegnante di teoria nel caso di istanza per richiedere l’idoneità
di istruttore di guida, nel caso sia già in possesso dell’attestato di insegnante;
- ricevuta di versamento per l’importo riportato nella modulistica.
La struttura competente provvederà a verificare a campione la veridicità delle autocertificazioni.
Sono escluse dalla sessione in programma le domande pervenute nel mese che precede la data
dell’esame. Le stesse sono rinviate d’ufficio alla sessione successiva.
ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
1.
La Commissione provinciale d’esame, mediante l’attività istruttoria condotta dalla struttura
competente, verifica entro i trenta giorni successivi alla presentazione la validità delle domande
5
pervenute. In caso di domanda non regolare o carente di documentazione, la struttura competente
comunica tramite raccomandata r.r. all’interessato i motivi per i quali la domanda è da considerarsi
incompleta o non regolare. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il
richiedente deve provvedere all’integrazione o rettifica della domanda. In difetto, l’interessato verrà
considerato rinunciatario e la domanda verrà archiviata.
ART. 9 - MODALITA’ ED ARGOMENTI D’ESAME
1.
Esame per insegnante di teoria:
- L’esame consiste nel superamento di tre prove complessive: prova quiz, prova scritta e prova
orale.
- La prova a quiz consiste nella compilazione di due schede a quiz uguali a quelle utilizzate per
il conseguimento della patente di categoria B. Il tempo a disposizione è di 40 minuti.
L’idoneità alla prova successiva viene conseguita commettendo non più di tre errori
complessivi.
- La prova scritta consiste in un tema sulla base delle materie previste dall’art. 10, comma 1,
D.M. 317/95 e art. 4, lettera b, del presente regolamento.
- Il tempo a disposizione è di 120 minuti. L’idoneità alla prova successiva viene conseguita
ottenendo una votazione non inferiore a 12/20.
- La prova orale viene svolta facendo riferimento agli argomenti indicati al comma 1 dell’art.
10 del D.M. 317/95 integrati dalle materie complementari di cui all’art. 4 del presente
regolamento. La commissione valuta, oltre alla correttezza delle risposte, la capacità
espositiva del candidato e l’attitudine all’insegnamento. L’idoneità viene conseguita
ottenendo una votazione non inferiore a 12/20.
2.
Esame per istruttore di guida:
- L’esame consiste nel superamento di tre prove complessive: prova quiz, orale e prova pratica
di guida;
La prova a quiz consiste nella compilazione di due schede a quiz uguali a quelle utilizzate per
il conseguimento della patente di categoria B. Il tempo a disposizione è di 40 minuti.
L’idoneità alla prova successiva viene conseguita commettendo non più di tre errori
complessivi.
- La prova orale viene svolta facendo riferimento agli argomenti indicati al comma 2 dell’art.
10 del D.M. 317/95, oltre alle materie complementari di cui all’art. 4, lettera b, del presente
Regolamento. La Commissione valuta, oltre alla correttezza delle risposte, la capacità
espositiva del candidato e l’attitudine all’insegnamento.
- L’idoneità alla prova successiva viene conseguita ottenendo una votazione non inferiore a
12/20.
- La prova pratica di guida consiste nella simulazione di un’esercitazione di guida da
effettuarsi su autovettura munita di doppi comandi ed in una prova di guida su autobus
anch’esso dotato di doppi comandi, che possono essere intestati ad una autoscuola o centro di
istruzione. All’atto della prova pratica la commissione si suddivide sulle vetture disponibili,
garantendo la presenza di almeno due componenti su ogni vettura, ad esclusione del
segretario. La Commissione valuta, all’atto della prova di guida, sia la capacità e correttezza
nella guida dei veicoli relativi alla patente posseduta sia l’attitudine ad istruire allievi.
Gli insegnanti di teoria già abilitati sostengono gli esami per istruttore di guida esclusivamente
attraverso la prova pratica.
Il candidato, per conseguire l’idoneità, dovrà superare tutte le prove; qualora non dovesse superare
una delle prove d’esame, dovrà presentare nuova istanza.
3.
4.
6
ART. 10 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME
1. I candidati convocati per sostenere le prove d’esame dovranno presentarsi nell’aula d’esame per
l’identificazione – muniti di valido documento d’idoneità – nel luogo, data ed ora indicati nella
lettera di convocazione. L’ammissione di candidati ritardatari è ammessa sino ad avvenuta
distribuzione delle prove d’esame. Superato tale momento, il candidato si intende rinunciatario.
2. Qualora un candidato non possa presentarsi alle prove d’esame per le quali è stato convocato, dovrà
presentare idonea documentazione a giustificazione dell’assenza. Nel caso di giustificazione idonea,
il candidato verrà convocato per la prima sessione d’esame utile successiva. In caso di mancata
presentazione di giustificazione, il candidato verrà considerato rinunciatario.
3. Non è consentita alcuna forma di comunicazione tra i candidati durante la prova; qualunque scambio
di informazioni tra i candidati durante la prova scritta determinerà l’allontanamento degli stessi
dall’aula d’esame ed il conseguente annullamento della loro prova.
4. Il testo dei quiz è a distribuirsi in modo casuale quando tutti i candidati saranno seduti nell’aula
d’esame.
5. Il testo della prova scritta verrà concordato dalla Commissione il giorno stesso degli esami.
6. Verranno preparati 3 compiti diversi con un quesito ciascuno. Ogni compito sarà chiuso in una busta
e ciascuna busta contraddistinta con le lettera A - B- C sarà firmata dai membri della Commissione;
un candidato sceglierà la busta con la prova d’esame.
7. Una volta completata la prova scritta, il cui elaborato non deve essere siglato né dal candidato né
dalla Commissione, dovrà essere chiusa in una busta grande insieme ad una busta piccola nella quale
sarà contenuta la scheda con i dati del candidato. Entrambe le buste devono essere sigillate.
8. La correzione dei compiti sarà effettuata dalla Commissione senza aprire le buste contenenti i dati
dei candidati, che verranno aperte soltanto dopo che la Commissione avrà terminato la valutazione di
tutti gli elaborati.
9. Durante lo svolgimento della prova, i candidati non potranno uscire dall’aula se non in casi
eccezionali, di volta in volta autorizzati da un commissario.
10. Il candidato, dopo la consegna della prova scritta, dovrà uscire dall’aula.
11. Durante lo svolgimento della prova non è ammessa in aula la presenza del pubblico.
12. Durante lo svolgimento delle prove orali il pubblico, che volesse assistere allo svolgimento della
stessa, sarà ammesso in condizioni tali da non pregiudicare lo svolgimento della prova.
13. Qualora il candidato abbia legami di natura parentale o di dipendenza con uno dei membri della
Commissione, questi deve astenersi dal prendere parte all’esame, pena la nullità dello stesso.
ART. 11 - RILASCIO DEGLI ATTESTATI
1. A seguito del superamento dell’esame, la Provincia rilascerà apposito attestato di idoneità.
ART. 12 - NORME FINALI
1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge in
quanto applicabili.
2. Il presente Regolamento, dopo avere acquisito l’esecutività, sarà pubblicato per quindici giorni
consecutivi all’Albo Pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale
pubblicazione.
7