Plusvalenza immobiliare, i conti da fare se la casa al mare è in
Transcript
Plusvalenza immobiliare, i conti da fare se la casa al mare è in
dialoghi su patrimoni Indirizzate i vostri quesiti a: [email protected] oppure a Patrimoni, Rubrica lettere, via Burigozzo, 5 20122 Milano Plusvalenza immobiliare, i conti da fare se la casa al mare è in Costa Azzurra Sono un privato in procinto di affidare un incarico di vendita di un mio appartamento sito in Francia (Costa Azzurra), che ho abitato per le mie vacanze e che ho sempre regolarmente dichiarato in Italia e dal quale mi aspetto di realizzare un’interessante plusvalenza. Possiedo l’appartamento da 10 anni e vorrei cortesemente conoscere a quale fiscalità sono sottoposto in Francia ed eventualmente se vi sono nuovi obblighi a cui sono sottoposto in Italia in considerazione della moltitudine di norme che si sono succedute nel settore immobiliare. M.R.- Genova Risponde l’avvocato Roberto Lenzi - studio legale Lenzi e Associati di Milano Si premette innanzitutto che nessuna imposta è dovuta in Italia sulla plusvalenza che sarà realizzata dalla vendita, in quanto sono passati più di cinque anni dall’acquisto. In Francia, la fiscalità connessa al realizzo di plusvalenze di natura immobiliare da parte di non residenti è differente. Con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessioni di immobili (diversi dai terreni edificabili) sono previste modalità di calcolo che tengono conto sia dell’imposta sulle plusvalenze (redditi) che di quella sulle contribuzioni sociali (CSG e CRD), che viene sempre calcolata sulla plusvalenza maturata (precedentemente applicata ai soli residenti francesi). Dal 1° settembre 2013 (Nuova riforma sulla plusvalenza immobiliare) è entrato in vigore un nuovo meccanismo di calcolo che prevede la totale esenzione dall’imposta sui redditi dopo 22 anni (in luogo dei 30 anni precedenti in essere dal 1° febbraio 2012), e di 30 anni per ciò che concerne l’esonero contributivo. Per ciò che concerne l’imposta sui redditi è previsto un abbattimento della base imponibile in misura pari al 6% per ogni anno di detenzione del bene successivo al quinto e fino al ventunesimo e del 4% per il ventiduesimo. Inoltre, per le vendite effettuate tra il 1° settembre 2013 ed il 31 agosto 2014, è previsto un ulteriore abbattimento supplementare (e temporaneo, appunto) del 25% sul montante imponibile netto della plusvalenza. Per quanto riguarda, invece, l’imposta sulle contribuzioni sociali (che prevede un’esenzione dopo 30 anni) l’abbattimento è pari all’1,65% per ogni anno di possesso del bene oltre il quinto anno e fino al ventunesimo e all’1,60% per il ventiduesimo anno; per ogni anno successivo sino al trentesimo si applicherà la percentuale del 9%. Il tasso imponibile sulla plusvalenza è pari al 19%, mentre quello sulle contribuzioni sociali è pari al 15,50%. Per il calcolo della base imponibile maturata, sulla quale effettuare gli abbattimenti sopra indicati, occorrerà procedere come segue. In primo luogo, calcolare il prezzo di acquisto rivalutato, sommando: • il prezzo di acquisto; • le spese di acquisto (notarili, di mediazione) per il loro importo reale (se fatturate), ovvero in maniera forfetaria pari al 7,5% sul prezzo di acquisto; • i lavori di manutenzione. Se fatturati 4_Patrimoni_Gennaio - Febbraio 2014 in base all’importo pagato; in assenza di giustificativo, per un importo a forfait pari al 15% del prezzo d’acquisto. In secondo luogo, per ottenere la plusvalenza (maturata) imponibile si sottrarrà al prezzo di vendita il prezzo di acquisto rivalutato. Per i non residenti, qualora l’importo della transazione sia superiore a 150mila euro o via sia una plusvalenza, occorrerà l’intervento di un Rappresentante Fiscale (Organismo accreditato) che avrà la funzione di garantire il pagamento per conto del soggetto non residente in Francia (sulla plusvalenza, che sarà calcolata dal notaio incaricato, verrà scorporata dal prezzo di vendita l’imposta da pagare). Per quanto riguarda l’Italia, ferma restando la non imponibilità nel caso di specie, occorrerà confrontarsi, sotto il profilo degli adempimenti, anche con gli effetti apportati dalla Legge 97/2013 (cosiddetta Legge Europea), che, rivisitando la disciplina sul monitoraggio risalente agli anni 90 (D.L. n° 167/1990) ha introdotto nuovi adempimenti per gli intermediari (e per i contribuenti), ponendo a loro carico precisi e ulteriori compiti di sostituzione tributaria (anche a titolo di ritenuta d’acconto pari al 20% per determinate fattispecie) per ogni flusso finanziario di provenienza estera. Nel caso di un flusso finanziario derivante dall’estero, connesso per il caso in esame a una plusvalenza di natura immobiliare (non più tassabile in Italia, essendo decorso un quinquennio), il contribuente dovrà presentare all’Intermediario (sul quale verrà accreditato il flusso, sempre che la plusvalenza non venga lasciata su un conto estero) un’autocertificazione (resa in forma libera) fornendo utili indicazioni con la quale qualificare il flusso stesso (non soggetto a imposizione) ed evitare il prelievo alla fonte a titolo d’acconto nella misura del 20% dell’importo del flusso (Provvedimento Agenzia Entrate n. 151663/2013).