PERMUTA

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PERMUTA
PERMUTA
La permuta è un contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà delle cose, o di altri
diritti, da un contraente da un altro (art. 1552 c.c.).
La permuta può avere ad oggetto lo scambio di due beni, di due servizi o di un bene contro un servizio. La
permuta può prevedere anche conguagli in denaro.
Come la vendita, la permuta non ha necessariamente effetti reali, ma può avere efficacia meramente obbligatoria, ipotesi che si verifica quando l'effetto traslativo non è immediato e conseguente al semplice consenso delle parti, ma è differito e fatto dipendere da ulteriori eventi.
In particolare nel settore edilizio, dove tale negozio giuridico risulta più diffuso, spesso l'imprenditore edile
preferisce permutare l'area da edificare con appartamenti ancora da realizzare evitando così di ricorrere a
finanziamenti esterni; trattasi di permuta di un bene presente (terreno) contro un bene futuro (appartamenti
da costruire).
Imposte dirette - Per effetto della permuta l’impresa consegue un componente positivo di reddito pari al
valore normale del bene che ottiene in cambio più l’eventuale conguaglio in denaro ricevuto e sostiene un
componente negativo pari al costo del bene permutato più l’eventuale conguaglio pagato. Qualora il bene
permutato sia costituito da una immobilizzazione si dovranno calcolare eventuali plusvalenze o minusvalenze. L’art. 86.2 stabilisce che se la permuta comprende beni ammortizzabili e questi vengono iscritti allo stesso valore di quelli ceduti, si considera plusvalenza soltanto l’eventuale conguaglio in denaro.
Per l'impresa edile, il costo del terreno andrà annotato in contabilità al trasferimento dello stesso, il ricavo
degli appartamenti dati in permuta andrà registrato nel momento in cui gli appartamenti permutati vengono a
giuridica esistenza (abitabilità).
Per il privato che dà in permuta il terreno edificabile deve essere determinata l’eventuale plusvalenza tassabile in rapporto al valore normale del fabbricato che riceve.
Imposta di registro - Nel caso di permute tra un soggetto Iva ed un soggetto non Iva, si applica l’Iva
sull’operazione posta in essere dal soggetto Iva e l’imposta di registro sull’altra.
Iva - L’art. 13/633 precisa che nelle permute la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e
dei servizi che formano oggetto di ciascuna operazione (art. 11/633).
R.M. 8.6.89 n. 460210: Per l'impresa che si obbliga a cedere in cambio gli "appartamenti futuri" il momento
impositivo coincide con il momento della cessione del terreno in quanto questo costituisce il pagamento degli
appartamenti stessi.
Se le parti contraenti sono ambedue soggetti Iva, ciascuna operazione sarà autonomamente e distintamente
imponibile Iva (art. 11/633), ognuna con la specifica aliquota applicabile, con la conseguenza dell'obbligo di
fatturazione dell'importo dei beni oggetto del trasferimento per entrambi al momento della permuta (salvo il
pagamento di un conguaglio). L'area edificabile sconta l'aliquota ordinaria del 20%. L'aliquota degli appartamenti varia a seconda della tipologia e dell'inserimento degli stessi.
Permuta di servizi - Nella permuta di servizi l’esecuzione di una delle due prestazioni determina il momento impositivo per entrambe. Vedi anche Norma di comportamento n. 150.
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PLUSVALENZE
Le plusvalenze sono costituite dalla differenza positiva tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato. Si riferiscono a beni diversi da quelli che generano ricavi.
Occorre fare attenzione se, relativamente al bene in oggetto, erano stati effettuati ammortamenti anticipati
non imputati a Fondo ammortamento in quanto accantonati in appositi conti del passivo o del netto.
Ammortamenti ridotti - Per il Min. Fin. l’ammortamento inferiore alla metà era perso definitivamente (R.M.
22.11.01 n. 187/E); fiscalmente aumentava così la plusvalenza tassabile (parere contrario: Cass. Sent. n.
2992 dep. 1.4.96 e n. 10412 del 27.3.98). Dal 2004 non esiste più il limite minimo fiscale per le quote di ammortamento: quindi tale problematica è superata.
Se dal bilancio di verifica risulta aperto il c/ Plusvalenze occorre analizzare se si tratta di plusvalenze:
a) realizzate mediante cessioni a titolo oneroso;
b) conseguenti a risarcimenti a seguito di perdita o danneggiamento di beni ammortizzabili.
c) derivanti da assegnazione ai soci (o dal consumo personale o familiare dell'imprenditore).
Le plusvalenze sub a) e b) concorrono a formare il reddito tassabile (art. 86.4), a scelta del contribuente:
- per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate; o
- in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, non oltre il quarto (quindi da 2 a 5). Il differimento è
possibile se il bene che ha originato la plusvalenza era posseduto da più di 3 anni. Il triennio decorre:
- dalla data di acquisto, per le immobilizzazioni materiali ed immateriali (controllare date Ddt e fatture);
- dalla data di acquisto del bene da parte della società di leasing (R.M. n. 379 del 17.12.2007);
- dall'iscrizione in bilancio per le immobilizzazioni finanziarie (si considerano cedute per prime quelle acquisite in data più recente).
 Le partecipazioni acquisite mediante esercizio del diritto di opzione si considerano acquisite alla data di
acquisto delle azioni o quote da cui deriva il diritto di opzione e non alla data in cui il diritto viene esercitato; il
triennio decorre quindi dalla data di acquisizione originaria (C.M. n. 73/E del 27.5.94).
 Per i beni costruiti in economia il triennio decorre dalla data di utilizzo riscontrabile sul registro cespiti.
 E’ comunque rateizzabile la plusvalenza che deriva dalla cessione di un bene (nella fattispecie, un marchio) che non è mai risultato in bilancio in quanto acquisito a titolo originario (R.M. 9/611 del 10.8.91).
 Per le cessioni di azienda o rami aziendali il triennio decorre: dall'acquisto o, in mancanza, dall'inizio
dell'attività ceduta.
 Conferimenti, fusioni, scissioni, permute di partecipazioni e trasformazioni, non interrompono l’anzianità.
Anche le partecipazioni ricevute in cambio di conferimenti agevolati conservano l’anzianità dei beni conferiti
o delle partecipazioni date in cambio (artt. da 172 a 177).
 Secondo l’Assonime (n. 71/1994) in presenza di diverse plusvalenze rateizzabili è possibile imputarne alcune e rateizzarne altre se le plusvalenze hanno diversa origine (es. alcune di cui al punto a) altre b); se invece le plusvalenze appartengono ad uno stesso gruppo - tutte sub a) o sub b) - vi sono dubbi sulla possibilità di diversificare la scelta.
 La cessione dei beni ai creditori in sede di CONCORDATO PREVENTIVO non costituisce realizzo delle
plusvalenze (art. 86.5).
 Le plusvalenze su cessioni auto a deducibilità parziale, sia acquisite in proprietà che detenute in leasing,
sono tassabili nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e
quello complessivamente effettuato (art. 164; R.M. 379/2007).
Durante l'esercizio sono stati ceduti beni ammortizzabili? Sono state cedute quote di società?
Sono state contabilizzate le eventuali plusvalenze?
CONTABILIZZAZIONE - Le plusvalenze possono trovare una doppia collocazione nel conto economico UE:
- se sono plusvalenze su cessioni ordinarie per l'impresa, andranno alla voce A.5 Altri ricavi (es. su cessione
di impianti, di automezzi, di mobili e macchine d'ufficio);
- se invece derivano da operazioni straordinarie sono classificate nella voce E.20 Proventi straordinari (es.
su cessione di immobili, di ramo di azienda, di una intera linea produttiva).
Alla manifestazione:
Clienti
C.II.1
a
==/==
Bene ammortizzabile
Plusvalenze su beni strumentali A.5 / E.20
Iva c/ vendite
Se a fine esercizio, avendone la possibilità, si opta per la rateizzazione, esempio in 5 esercizi, sull’Unico:
- tra le variazione in diminuzione: l'intera plusvalenza;
- tra le variazione in aumento: 1/5;
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