Informativa per i “Nuovi Iscritti”

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Informativa per i “Nuovi Iscritti”
Informativa per i “Nuovi Iscritti”
(cioè coloro che siano stati assunti e si siano iscritti ad una forma
di previdenza complementare successivamente al 28 aprile 1993)
Disposizioni di principale interesse sulle modalità di erogazione
della prestazione e sul relativo regime fiscale
Si evidenzia che, sotto il profilo fiscale, con l’introduzione del decreto citato si configurano tre successivi e distinti
periodi, cui corrispondono tre differenti regimi fiscali (c.d. pro rata), e più precisamente:
A. periodo dalla
B. periodo dal
C. periodo dal
data iscrizione al 31.12.2000
01.01.2001
al 31.12.2006
01.01.2007
TASSAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN CAPITALE
Si premette innanzitutto, in via generale, che:
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le somme da tassare sono incrementate dell’importo lordo delle eventuali anticipazioni già percepite;
sulla base dell’attuale orientamento dell’Agenzia delle Entrate e salvo future diverse indicazioni, le somme da
tassare sono imputate, fino a capienza, a partire dai montanti più risalenti nel tempo – e dunque ai differenti regimi
fiscali vigenti nei distinti periodi interessati – fino a giungere al regime più recente;
nel caso di prestazione in capitale inferiore al 100%, la base imponibile, se minore del montante del periodo di
riferimento (A, B o C), deve essere ridotta delle voci deducibili (normalmente riferite all’intero periodo) in misura
proporzionale alla quota di capitale imputata al periodo interessato.
Tanto precisato, si specifica in dettaglio che:
1. il montante maturato fino al 31.12.2006 è assoggettato a tassazione separata, con applicazione della c.d.
“aliquota interna”. Per calcolare detta aliquota, occorre innanzitutto individuare il c.d. “reddito di riferimento”. A tale
scopo, si sommano i distinti montanti relativi ai periodi A e B, come indicato di seguito:
A. periodo fino al 31.12.2000: montante maturato a tale data, al netto dei contributi versati dal Lavoratore entro il
limite del 4% della retribuzione annua (c.d. quota esente);
B. periodo dall’1.01.2001 al 31.12.2006: montante maturato a tale data, al netto dei contributi non dedotti e dei
redditi (cioè i rendimenti) già tassati.
Tale somma deve quindi essere divisa per il numero degli anni – computando anche le frazioni di anno – di
iscrizione al Fondo (con contribuzione) fino al 31.12.2006 ed il risultato moltiplicato per dodici.
Applicando sul reddito di riferimento così ottenuto le aliquote IRPEF – diversificate per scaglioni di reddito e riferite
all’anno di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica – si ottiene una aliquota media che coincide con la
menzionata aliquota interna.
Per calcolare l’imposta dovuta, detta aliquota va applicata ad una base imponibile costituita:
- dalla quota di capitale coincidente con il montante di cui alla lettera A – ulteriormente diminuita della c.d.
franchigia, cioè una riduzione forfettaria pari ad € 309,87 per ciascun anno in cui è stato conferito il TFR al
Fondo (fino al 31.12.2000) ed in proporzione alla quota percentuale di TFR versato;
- dalla residua quota di capitale, che può coincidere con il montante di cui alla lettera B in tutto o solo in parte,
con l’avvertenza che le voci deducibili devono essere detratte proporzionalmente alla quota di capitale
imputata al periodo.
N.B. Per il periodo di cui alla lettera B i rendimenti già tassati alla fonte non sono soggetti ad ulteriore
ritassazione, in linea con l’interpretazione delle disposizioni vigenti.
Ed 10/2015 - Informativa sulle modalità di erogazione e sul relativo regime di tassazione per i “NUOVI ISCRITTI”
2. sul montante maturato dall’1.01.2007 si applica un’aliquota fissa, pari attualmente al 15% (aliquota ridotta dello
0,30% per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare oltre il quindicesimo, con un limite
massimo di riduzione di sei punti percentuali) su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già
tassati.
Si precisa che qualora la data di iscrizione sia antecedente al 1° gennaio 2007 gli anni di adesione anteriori a tale
lasso temporale sono considerati fino ad un massimo di 15.
TASSAZIONE PRESTAZIONE IN RENDITA
Il capitale trasferito alla Compagnia per accendere la rendita, non viene inizialmente tassato.
Per determinare la tassazione della prestazione in rendita, occorre distinguere il montante secondo i diversi periodi di
maturazione, con i relativi differenti regimi fiscali. In particolare:
A. Montante maturato fino al 31.12.2000
La rendita viene tassata per l’87.5% con l’aliquota progressiva Irpef comunicata dal casellario Inps [Ai sensi
della Legge n. 335/1995, infatti, le prestazioni erogate in forma periodica si collocavano tra i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente e, precisamente, nella lett. h-bis) dell’art. 47, comma 1, del T.U.I.R. (nel testo a suo
tempo vigente) ed erano assoggettate a tassazione nella misura dell’87,50 per cento dell’ammontare corrisposto,
ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1, lett. d), del medesimo T.U.I.R. (sempre nel testo in allora vigente)]
B. Montante maturato dall’1.01.2001 al 31.12.2006
La rendita deve essere suddivisa in tre parti:
1. rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata per interno alla stessa aliquota progressiva IRPEF
[art. 52, comma 1, lett. d), del T.U.I.R., nel testo previgente introdotto dal Decreto Legislativo n. 47/2000];
2. rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al fondo: esclusa da imposta
[art. 52, comma 1, lett. d), del T.U.I.R., nel testo previgente introdotto dal Decreto Legislativo n. 47/2000];
3. vedi punto D).
C. Montante maturato dall’1.01.2007:
Anche in questo caso la rendita deve essere suddivisa in tre parti:
1. rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata al momento dell’erogazione alla ritenuta a titolo
d’imposta del 15%, con un abbattimento dello 0,3% per ogni anno superiore al quindicesimo di
permanenza nel Fondo (per i vecchi iscritti che hanno più di 15 anni si parte dal 1/1/2007 per fare
l’abbattimento), riducibile fino al 9%;
rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al fondo: esclusa da imposta [art.
11 del Decreto Legislativo n. 252/2005];
3.
vedi punto D).
D. Rendimento della rendita che matura durante la fase di erogazione: Sul rendimento finanziario annualmente
prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della
base imponibile al 48,08 per cento della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta
una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell’aliquota del 12,50 per cento. Detto
rendimento finanziario è scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione progressiva .
Nel computo è compresa la quota derivante dall’applicazione, in sede di calcolo della rendita del cosiddetto tasso
tecnico previsto nel contratto di Assicurazione che rappresenta una forma di riconoscimento anticipato di
rendimento soggetto a conguaglio in occasione di ogni rivalutazione annuale della rendita.
Si evidenzia che la ritenuta a titolo d’imposta sulla prestazione in rendita è applicata dal soggetto erogante.
Ed 10/2015 - Informativa sulle modalità di erogazione e sul relativo regime di tassazione per i “NUOVI ISCRITTI”