Informativa per i “Vecchi iscritti”
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Informativa per i “Vecchi iscritti”
Informativa per i “Vecchi iscritti” (cioè coloro che siano stati assunti e si siano iscritti ad una forma di previdenza complementare anteriormente al 29 aprile 1993) Disposizioni di principale interesse sulle modalità di erogazione della prestazione e sul relativo regime fiscale Si evidenzia che, sotto il profilo fiscale, con l’introduzione del decreto citato si configurano tre successivi e distinti periodi, cui corrispondono tre differenti regimi fiscali (c.d. pro rata), e più precisamente: A. periodo dalla B. periodo dal C. periodo dal data iscrizione al 31.12.2000 01.01.2001 al 31.12.2006 01.01.2007 TASSAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN CAPITALE Si premette innanzitutto, in via generale, che: - le somme da tassare sono incrementate dell’importo lordo delle eventuali anticipazioni già percepite; sulla base dell’attuale orientamento dell’Agenzia delle Entrate e salvo future diverse indicazioni, le somme da tassare sono imputate, fino a capienza, a partire dai montanti più risalenti nel tempo – e dunque ai differenti regimi fiscali vigenti nei distinti periodi interessati – fino a giungere al regime più recente; nel caso di prestazione in capitale inferiore al 100%, la base imponibile, se minore del montante del periodo di riferimento (A, B o C), deve essere ridotta delle voci deducibili (normalmente riferite all’intero periodo) in misura proporzionale alla quota di capitale imputata al periodo interessato. Tanto precisato, si distinguono le due ipotesi in funzione dell’esercizio o meno delle opzioni sopra indicate. IN CASO DI OPZIONE PER IL REGIME DI CUI ALL’ART. 11 DEL D. LGS. 252/2005 (applicazione del nuovo regime tributario) A. il montante maturato fino al 31.12.2000 è assoggettato all’aliquota del TFR, così come determinata dal Datore di Lavoro, al netto della quota corrispondente ai contributi versati dal Lavoratore entro il limite del 4% della retribuzione annua (c.d. contributi esenti), tranne la quota relativa ai rendimenti che è assoggetta alla ritenuta a titolo di imposta del 12,50% B. il montante maturato dall’1.01.2001 al 31.12.2006 è assoggettato a tassazione separata, con applicazione della c.d. “aliquota interna”. Per calcolare l’aliquota interna, occorre innanzitutto individuare il c.d. “reddito di riferimento”. A tale scopo, si considera il montante maturato in tale periodo, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi (cioè i rendimenti) già tassati. Tale importo deve quindi essere diviso per il numero degli anni (6) ed il risultato moltiplicato per dodici. Applicando sul reddito di riferimento così ottenuto le aliquote IRPEF – diversificate per scaglioni di reddito e riferite all’anno di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica – si ottiene una aliquota media che coincide con la menzionata aliquota interna. Ed. 10/15 - Informativa sulle modalità di erogazione e sul relativo regime di tassazione per i “VECCHI ISCRITTI” Per calcolare l’imposta dovuta, detta aliquota va applicata alla base imponibile del montante del periodo in discorso. N.B. Per tale periodo i rendimenti già tassati alla fonte non sono soggetti ad ulteriore ritassazione, in linea con l’interpretazione delle disposizioni vigenti. C. sul montante maturato dall’1.01.2007, erogabile in forma di capitale, si applica un’aliquota fissa, pari attualmente al 15% (aliquota ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali) su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati. Si precisa che qualora la data di iscrizione sia antecedente al 1° gennaio 2007 gli anni di adesione anteriori a tale lasso temporale sono considerati fino ad un massimo di 15. Infine, nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale, sono detratte le somme già percepite a titolo di anticipazione e per la quali non si sia provveduto al reintegro. IN CASO DI NON OPZIONE PER IL REGIME DI CUI ALL’ART. 11 DEL D. LGS. 252/2005 (applicazione del previgente regime tributario) A. il montante maturato fino al 31.12.2000 è assoggettato all’aliquota del TFR, così come determinata dal Datore di Lavoro, al netto della quota corrispondente ai contributi versati dal Lavoratore entro il limite del 4% della retribuzione annua (c.d. contributi esenti), tranne la quota relativa ai rendimenti che è assoggetta alla ritenuta a titolo di imposta del 12,50% B.C.il montante maturato dall’1.01.2001 alla data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica è assoggettato a tassazione separata, con applicazione della c.d. “aliquota interna”. Per calcolare l’aliquota interna, occorre innanzitutto individuare il c.d. “reddito di riferimento”. A tale scopo, si considera il montante maturato in tale periodo, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi (cioè i rendimenti) già tassati. Tale importo deve quindi essere diviso per il numero degli anni – computando anche le frazioni di anno – di iscrizione al Fondo (con contribuzione) a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica ed il risultato moltiplicato per dodici. Applicando sul reddito di riferimento così ottenuto le aliquote IRPEF – diversificate per scaglioni di reddito e riferite all’anno di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica – si ottiene una aliquota media che coincide con la menzionata aliquota interna. Per calcolare l’imposta dovuta, detta aliquota va applicata alla base imponibile costituita dai montanti maturati dal 2001 alla data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, con l’avvertenza che le voci deducibili devono essere detratte proporzionalmente alla quota di capitale imputata al periodo. NOTA BENE - Nel caso in cui la prestazione in capitale richiesta sia superiore ad un terzo del montante B considerato, la legge stabilisce la ritassazione dei rendimenti anche se già tassati alla fonte, salvo che la rendita derivante dalla conversione dei due terzi del montante stesso sia inferiore al 50% dell’assegno sociale. Si rimarca che tale criterio è simile, ma non identico a quello già illustrato per determinare l’erogazione o meno in capitale della prestazione per i “Nuovi iscritti”, avendo, in particolare, un montante di riferimento ed una finalità diversi. Ed. 10/15 - Informativa sulle modalità di erogazione e sul relativo regime di tassazione per i “VECCHI ISCRITTI” TASSAZIONE PRESTAZIONE IN RENDITA Il capitale trasferito alla Compagnia per accendere la rendita, non viene inizialmente tassato. Per determinare la tassazione della prestazione in rendita, occorre distinguere il montante secondo i diversi periodi di maturazione, con i relativi differenti regimi fiscali. In particolare: A. Montante maturato fino al 31.12.2000 La rendita viene tassata per l’87.5% con l’aliquota progressiva Irpef comunicata dal casellario Inps [Ai sensi della Legge n. 335/1995, infatti, le prestazioni erogate in forma periodica si collocavano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, precisamente, nella lett. h-bis) dell’art. 47, comma 1, del T.U.I.R. (nel testo a suo tempo vigente) ed erano assoggettate a tassazione nella misura dell’87,50 per cento dell’ammontare corrisposto, ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1, lett. d), del medesimo T.U.I.R. (sempre nel testo in allora vigente)] B. Montante maturato dall’1.01.2001 al 31.12.2006 La rendita deve essere suddivisa in tre parti: 1. rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata per interno alla stessa aliquota progressiva IRPEF [art. 52, comma 1, lett. d), del T.U.I.R., nel testo previgente introdotto dal Decreto Legislativo n. 47/2000]; 2. rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al fondo: esclusa da imposta [art. 52, comma 1, lett. d), del T.U.I.R., nel testo previgente introdotto dal Decreto Legislativo n. 47/2000]; 3. vedi punto D). C. Montante maturato dall’1.01.2007: Anche in questo caso la rendita deve essere suddivisa in tre parti: 1. rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata al momento dell’erogazione alla ritenuta a titolo d’imposta del 15%, con un abbattimento dello 0,3% per ogni anno superiore al quindicesimo di permanenza nel Fondo (per i vecchi iscritti che hanno più di 15 anni si parte dal 1/1/2007 per fare l’abbattimento), riducibile fino al 9%; rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al fondo: esclusa da imposta [art. 11 del Decreto Legislativo n. 252/2005]; 3. vedi punto D). D. Rendimento della rendita che matura durante la fase di erogazione: Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile al 48,08 per cento della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell’aliquota del 12,50 per cento. Detto rendimento finanziario è scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione progressiva . Nel computo è compresa la quota derivante dall’applicazione, in sede di calcolo della rendita del cosiddetto tasso tecnico previsto nel contratto di Assicurazione che rappresenta una forma di riconoscimento anticipato di rendimento soggetto a conguaglio in occasione di ogni rivalutazione annuale della rendita. Si evidenzia che la ritenuta a titolo d’imposta sulla prestazione in rendita è applicata dal soggetto erogante. Ed. 10/15 - Informativa sulle modalità di erogazione e sul relativo regime di tassazione per i “VECCHI ISCRITTI”