CORRISPETTIVI – IL METODO DI SCORPORO E

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CORRISPETTIVI – IL METODO DI SCORPORO E
CORRISPETTIVI – IL METODO DI SCORPORO E’ SOLO QUELLO MATEMATICO
DI PAOLO LUCCHINI
Come stabilito dall’art. 22, del Dpr 633/72, per alcune cessioni di beni e prestazioni di
servizi, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre
il momento di effettuazione dell’operazione. E’ il caso, ad esempio, dei servizi di mensa e
di trasporto scolastico, effettuati dai comuni.
Per tali servi, la normativa Iva, prevede che gli incassi giornalieri siano registrati e poi
scorporati dall’iva, in modo da determinare il corrispettivo al netto dell’imposta e quindi
liquidare l’iva dovuta all’erario.
Per eseguire l’operazione di scorporo, l’articolo 27, secondo comma, del Dpr 633/72
consentiva, prima delle modifiche apportate dal DL 13 agosto 2011, n. 138, di utilizzare
due procedure alternative:
• il metodo della “percentuale di scorporo”, con il quale il corrispettivo lordo veniva
diminuito di una diversa percentuale a seconda dell’aliquota applicabile (valido
fino al 16-09-2011).
3,85% per l’aliquota del 4%;
9,10% per l’aliquota del 10%;
16,65% per l’aliquota del 20%;
• il “metodo matematico”, con il quale prima si determina l’imponibile, dividendo
l’importo complessivo dei corrispettivi per alcuni valori (104 per l’aliquota del 4 per
cento, 110 per l’aliquota del 10 per cento e 122 per l’aliquota del 22 per cento), e
successivamente si applica a tale imponibile l’aliquota prevista, ottenendo la
relativa imposta.
Con il DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è stato
modificato il secondo comma dell’articolo 27, del Dpr. 633/72, eliminando completamente
il metodo “delle percentuali di scorporo”. La motivazione è legata al fatto che questo
metodo determinava lievi approssimazioni nella determinazioni dell’imponibile.
Dal 17-09-2011, quindi, l’unico metodo consentito per lo scorporo dei corrispettivi, è
quello “matematico”, che garantisce una più precisa individuazione dell’imposta
applicabile.
Esempio di scorporo con il metodo matematico
Totale corrispettivi al 22%
euro 100.000,00
100.000,00 : 122 x 100
=
euro 81.967,00 (Imponibile)
81.967,00 x 22%
=
euro 18.033,00 (Imposta)
NIENTE BOLLO PERI I TICKET SANITARI
DI PAOLO LUCCHINI
Nessuna imposta di bollo per chi usufruisce delle prestazioni ambulatoriali erogate
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, anche se l’importo del ticket supera i 77,47
euro. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E,
del 15/01/2014.
Come precisato dalla risoluzione, infatti, il pagamento del ticket, che il cittadino versa per
ottenere l’assistenza sanitaria, rientra tra i contributi obbligatori per i quali è prevista
l’esenzione dal bollo (art. 9 della Tabella B del DPR n. 642/1972).