CORRISPETTIVI – IL METODO DI SCORPORO E
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CORRISPETTIVI – IL METODO DI SCORPORO E
CORRISPETTIVI – IL METODO DI SCORPORO E’ SOLO QUELLO MATEMATICO DI PAOLO LUCCHINI Come stabilito dall’art. 22, del Dpr 633/72, per alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. E’ il caso, ad esempio, dei servizi di mensa e di trasporto scolastico, effettuati dai comuni. Per tali servi, la normativa Iva, prevede che gli incassi giornalieri siano registrati e poi scorporati dall’iva, in modo da determinare il corrispettivo al netto dell’imposta e quindi liquidare l’iva dovuta all’erario. Per eseguire l’operazione di scorporo, l’articolo 27, secondo comma, del Dpr 633/72 consentiva, prima delle modifiche apportate dal DL 13 agosto 2011, n. 138, di utilizzare due procedure alternative: • il metodo della “percentuale di scorporo”, con il quale il corrispettivo lordo veniva diminuito di una diversa percentuale a seconda dell’aliquota applicabile (valido fino al 16-09-2011). 3,85% per l’aliquota del 4%; 9,10% per l’aliquota del 10%; 16,65% per l’aliquota del 20%; • il “metodo matematico”, con il quale prima si determina l’imponibile, dividendo l’importo complessivo dei corrispettivi per alcuni valori (104 per l’aliquota del 4 per cento, 110 per l’aliquota del 10 per cento e 122 per l’aliquota del 22 per cento), e successivamente si applica a tale imponibile l’aliquota prevista, ottenendo la relativa imposta. Con il DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è stato modificato il secondo comma dell’articolo 27, del Dpr. 633/72, eliminando completamente il metodo “delle percentuali di scorporo”. La motivazione è legata al fatto che questo metodo determinava lievi approssimazioni nella determinazioni dell’imponibile. Dal 17-09-2011, quindi, l’unico metodo consentito per lo scorporo dei corrispettivi, è quello “matematico”, che garantisce una più precisa individuazione dell’imposta applicabile. Esempio di scorporo con il metodo matematico Totale corrispettivi al 22% euro 100.000,00 100.000,00 : 122 x 100 = euro 81.967,00 (Imponibile) 81.967,00 x 22% = euro 18.033,00 (Imposta) NIENTE BOLLO PERI I TICKET SANITARI DI PAOLO LUCCHINI Nessuna imposta di bollo per chi usufruisce delle prestazioni ambulatoriali erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, anche se l’importo del ticket supera i 77,47 euro. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E, del 15/01/2014. Come precisato dalla risoluzione, infatti, il pagamento del ticket, che il cittadino versa per ottenere l’assistenza sanitaria, rientra tra i contributi obbligatori per i quali è prevista l’esenzione dal bollo (art. 9 della Tabella B del DPR n. 642/1972).