INDENNITA` DI FINE RAPPORTO Il nuovo accordo si colloca in un

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INDENNITA` DI FINE RAPPORTO Il nuovo accordo si colloca in un
Area Mercato del Lavoro – Relazioni Sindacali
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Circolare n.34 del 24.2.2009
Oggetto: Accordo Economico Collettivo 16 febbraio 2009 per la disciplina del rapporto di agenzia e
di rappresentanza commerciale del settore del commercio.
Il 16 febbraio scorso è stato sottoscritto, presso la Confcommercio, il rinnovo dell’A.E.C. per
la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale del settore del commercio.
L’accordo che rinnova il precedente testo, risalente al 26 febbraio 2002 e scaduto a
febbraio del 2006, avrà vigenza per un triennio, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli
istituti, dal 1 marzo 2009 al 29 febbraio 2012.
Tra le principali novità si segnala quanto segue:
1. Viene rivista l’indennità meritocratica, una delle tre indennità di fine rapporto d’agenzia (le altre
sono il Firr, Fondo indennità risoluzione rapporto e l’indennità di clientela) che vengono tutte
confermate. L’indennità meritocratica è parametrata sulla durata del rapporto d’agenzia e
sull’incremento delle vendite ottenuto dall’agente.
2. L’indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica sono riconosciute, entro 30 giorni
dalla cessazione, subordinatamente alla sottoscrizione, presso la Commissione di
conciliazione territorialmente competente, di un verbale di conciliazione sindacale.
3. In caso di contenzioso fra agente di commercio e casa mandante, si può chiudere la vertenza
presso le associazioni sindacali con un valore definitivo per entrambe le parti.
4. E’ stata introdotta una migliore tutela, a vantaggio dell’agente, per le riduzioni della zona di
competenza, delle provvigioni, dei prodotti e della clientela affidati.
Fra le altre punti dell’accordo:
• si precisa definizione del momento di pagamento delle provvigioni,
• si puntualizza meglio l’applicazione del patto di non concorrenza post-contrattuale,
• si istituisce l’ente bilaterale per assicurare la formazione professionale a tutti gli agenti e
rappresentanti.
Di seguito Vi proponiamo l’illustrazione dell’accordo di rinnovo elaborata dal settore Relazioni
Sindacali di Confcommercio.
INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO
Il nuovo accordo si colloca in un contesto normativo e giurisprudenziale ancora in fermento,
sempre con riferimento all’istituto dello scioglimento del rapporto ed al sistema di calcolo della
relativa indennità.
Infatti, con il precedente accordo le parti avevano introdotto un innovativo sistema di calcolo
che aveva visto nascere, accanto ai due tradizionali istituti del FIRR e dell’Indennità Suppletiva di
Clientela, anche la c.d. “indennità meritocratica”, quantificata attraverso percentuali da calcolare
sull’incremento delle provvigioni e della clientela creati dal rappresentante di commercio, a
vantaggio della casa mandante.
Ciò al fine di premiare maggiormente il merito, così come dettato dalla Direttiva Comunitaria
n. 653/86.
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Nonostante tali modifiche, non si è tuttavia consolidato un orientamento giurisprudenziale
univoco riguardo alla corretta modalità di attuazione della Direttiva Comunitaria e non si è così
sopita la conflittualità che aveva caratterizzato anche il precedente decennio.
Si è così giunti all’intervento della Corte di Giustizia Europea (con sentenza del 23 marzo
2006, in causa C-465/04), invocato dalla nostra Corte di Cassazione (con l’ordinanza n. 20410 del
18 ottobre 2004), che ha fornito indicazioni relativamente ai due ben noti diversi sistemi di calcolo
dell’indennità di cessazione del rapporto:
il primo di derivazione comunitaria che punta a premiare esclusivamente il merito dell’agente
1.
che ha incrementato il fatturato o la clientela della casa mandante, fino al riconoscimento del tetto
massimo di una annualità delle provvigioni medie dell’ultimo quinquiennio;
il secondo introdotto dagli accordi economici del 1992 e del 2002 che hanno previsto la
2.
spettanza certa di FIRR e indennità suppletiva di clientela, ma con l’aggiunta di un elemento
meritocratico alquanto contenuto.
Successivamente, la più recente sentenza della Cassazione (12 marzo 2007, n. 5690) ha
interpretato la pronunzia della Corte di Giustizia nel senso che le indennità contemplate dagli
accordi economici dovessero rappresentare per l’agente un trattamento minimo garantito che può
essere considerato di maggior favore soltanto nel caso in cui non spetti un’indennità di
scioglimento del contratto su base meritocratica di misura superiore.
In questo quadro è evidente come la determinazione di un nuovo sistema di calcolo
dell’indennità di risoluzione abbia rappresentato il punto centrale della trattativa ed abbia, in effetti,
occupato la parte principale del dibattito fra le parti nel corso di tutto il periodo triennale del
negoziato.
Si è così giunti a configurare un sistema (articoli 12 e 12 bis) che prevede, in qualunque
caso di risoluzione del rapporto di agenzia e rappresentanza anche se a termine, la corresponsione
della sola indennità meritocratica calcolata in relazione all’incremento del fatturato e nella misura di
una quota parte di un’annualità della media delle provvigioni percepite negli ultimo cinque anni.
Tale valore potrà anche essere pari al 100% (cioè ad un’annualità intera, la quale rappresenta
comunque il tetto massimo) nel caso di incremento di fatturato superiore al 150% di quello
prodotto durante la fase iniziale del rapporto.
Alla determinazione di tale importo concorrono e sono in esso ricompresi sia l’indennità di
risoluzione del rapporto (da accantonare presso il fondo FIRR della Fondazione ENASARCO secondo
i consueti criteri) sia l’indennità suppletiva di clientela, le cui modalità di calcolo non sono state
variate.
Solo nell’ipotesi in cui l’importo spettante sulla base del merito dovesse risultare inferiore al
totale spettante tra FIRR e ISC (indennità suppletiva di clientela) e l’agente o rappresentante abbia
fatto ricorso in giudizio, senza cioè preferire una risoluzione non traumatica del rapporto attraverso
le Commissioni di conciliazione, solo il FIRR (quale elemento equitativo solidaristico) dovrà essere in
ogni caso riconosciuto, salvo nel caso in cui non si verta in un’ipotesi di scioglimento del rapporto,
ad iniziativa della casa mandante, motivato da ritenzione indebita di somme di spettanza della
preponente.
Viceversa, laddove il giudice riconoscesse un’indennità per scioglimento di importo più
bassa, l’ISC non deve più essere corrisposta.
E’ evidente come, in questo modo, le parti abbiano mirato a porre un freno all’eccessivo
contenzioso perdurante da più di un decennio ed abbiano inteso favorire la soluzione non
conflittuale dei rapporti anche tramite il ricorso alle procedure di conciliazione previste dall’Accordo.
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VARIAZIONI DI ZONA
Un altro punto nevralgico della trattativa è stato rappresentato dal riassetto della disciplina
relativa alle variazioni di zona (e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni).
Nella piattaforma per il rinnovo, infatti, le organizzazioni degli agenti avevano chiesto di
subordinare qualunque tipo di variazione al preventivo accordo fra le parti interessate, nonché di
prevedere il diritto dell’agente ad un indennizzo non inferiore al 50% della riduzione subita.
A ciò si aggiungeva la richiesta della sommatoria automatica delle variazioni intervenute
durante tutta la durata del rapporto con la previsione di una forma di giusta causa di dimissioni
laddove complessivamente superiori al 20% del contenuto economico del rapporto.
Si vede bene l’effetto dirompente che tali disposizioni avrebbero potuto avere sulla libertà
organizzativa dell’azienda mandante, in un momento in cui l’esistenza del mercato unico e la
situazione di crisi che stiamo attraversando non consentono appesantimenti eccessivi sulla
competitività delle imprese. Il compromesso raggiunto ha consentito di limitare notevolmente le
richieste della controparte.
Le variazioni di lieve entità (fino al 5%) – come in precedenza - potranno essere realizzate
liberamente senza preavviso e saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione
da parte della casa mandante. Quest’ultima indicazione rappresenta un chiarimento tendente a dare
maggiore certezza della funzionalità della norma e, quindi, a ridurre un potenziale contenzioso.
Anche per quanto riguarda le variazioni di media (dal 5% al 20%) e sensibile entità (oltre il
20%) rimane previsto il solo obbligo di un preavviso scritto di diversa durata ma non variata
rispetto al precedente accordo (cfr. art. 2 dell’AEC).
Ulteriore innovazione consiste invece nel fatto che l’azienda potrà anche evitare di rispettare
il termine di preavviso della variazione ma, in tal caso, corrisponderà un’indennità sostitutiva del
preavviso pari al valore delle provvigioni relative alla riduzione subita per il periodo di mancato
preavviso (cfr. art 2, comma 12).
E’ stato, invece, prolungato il periodo entro cui le variazioni dovranno essere sommate e si
considereranno come unica variazione, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del medesimo art.
2; tale periodo è aumentato sino a:
o 18 mesi antecedenti l'ultima variazione, per l’agente plurimandatario;
o 24 mesi antecedenti l'ultima variazione, per l’agente monomandatario.
Infine, ricordiamo che tale meccanismo è stato allargato anche ai fini del calcolo delle
variazioni di media entità oltre che a quelle di lieve entità, già previste dal precedente accordo.
PROVVIGIONI
Ancora con la finalità di ridurre il contenzioso fra le parti nell’applicazione delle disposizioni
di legge in tema di provvigioni, è stato riportato direttamente nel testo dell’accordo l’art. 1748 c.c.
e, in applicazione di questo, è stato individuato precisamente il momento in cui la provvigione
spetta: si tratta del momento in cui il terzo ha eseguito la prestazione a suo carico (cioè, di fatto,
quando l’affare sia andato a buon fine) oppure del momento in cui il terzo avrebbe dovuto eseguire
la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
In quest’ultimo caso si configurerebbe, in sostanza, un’ipotesi di inadempimento della casa
mandante le cui conseguenze non possono ricadere sul diritto alle provvigioni del rappresentante
che ha concluso l’affare.
Nel caso di successione di rapporti di agenzia, è stato introdotto un ulteriore criterio di
certezza con l’ottavo comma dell’art 4 che, in applicazione delle disposizione di legge vigenti,
individua nel termine di sei mesi dalla conclusione di un rapporto il periodo oltre il quale non è più
possibile ricondurre la conclusione di un contratto all’attività dell’agente cessato.
In ossequio al principio codicistico, enunciato anche nel secondo comma dell’art. 4, che
vuole che, in caso di insolvenza parziale, le provvigioni spettino nella misura in cui il terzo ha
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eseguito la propria prestazione, è stato abrogato il comma 8, art. 2, del precedente accordo che
recitava:“In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta
sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o
rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al
15% del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta”.
Ciò conferisce maggiore libertà alle parti nella determinazione generale dei criteri di
conteggio della provvigione.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
A fronte delle numerose richieste contenute nella piattaforma su tale forma di rapporto, Il
nuovo articolo 1 bis mette a punto alcune disposizioni specifiche che, anche al fine di migliorare
l’aspetto sistematico del testo, in gran parte raccolgono norme già esistenti nell’accordo economico
ma distribuite in articoli diversi.
Le principali novità riguardano la disposizione che prevede che “In caso di rinnovo di
rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante
può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto.”
ALTRE MODIFICHE NORMATIVE
Ulteriori innovazioni hanno riguardato i “diritti e doveri delle parti” ove, al fine di consentire
all’agente di svolgere nella maniera più producente il proprio mandato, è precisato che la
documentazione aziendale relativa ai beni e/o servizi trattati da mettere a sua disposizione è anche
quella di carattere contabile (ultimo comma art. 3).
Riguardo alla “liquidazione delle provvigioni” (art. 6), il cui sistema che rimane
sostanzialmente invariato, viene riportato integralmente il testo dell’art. 1749 c.c. che prevede
norme di maggiore trasparenza nella indicazione dei dati dell’estratto conto delle provvigioni
stesse.
La disciplina del patto di non concorrenza (art. 7), rimasta invariata riguardo alle modalità di
calcolo, è stata aggiornata anche sulla scorta di alcuni orientamenti giurisprudenziali nel senso di
prevedere che il pagamento del corrispettivo, quando il patto sia inserito nel singolo incarico di
agenzia, avvenga inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto. Il patto di non
concorrenza post contrattuale, inoltre, potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto
di agenzia . E’, inoltre, esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte.
In tema di gravidanza e puerperio (art. 9), il periodo di sospensione è stato prolungato, in
base alle più recenti normative, da 8 a 12 mesi ed è stato esteso anche all’ipotesi di adozione o
affidamento di minore.
BILATERALITA’
Anche nel settore si affaccia il sostegno della bilateralità attraverso l’istituzione di un Ente
Bilaterale Nazionale il cui Statuto e Regolamento dovranno essere redatti entro sei mesi dalla
sottoscrizione del nuovo Accordo (art. 22).
Una dichiarazione d’impegno prevede infine la prossima istituzione di un Fondo di assistenza
sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio e la
redazione, entro sei mesi, del relativo Statuto.
Cordiali saluti
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