Tfr ai fondi: le misure compensative per le imprese

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Tfr ai fondi: le misure compensative per le imprese
GUIDA al LAVORO
ARTICOLI
Enzo De Fusco *
Per compensare la perdita delle
quote di trattamento di fine rapporto destinate alla previdenza
complementare, l’articolo 10 del
Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252,
prevede l’individuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, di
alcuni importanti benefici di carattere fiscale e contributivo
A
pproda definitivamente in
Gazzetta Ufficiale il decreto che riforma radicalmente la previdenza complementare. Un provvedimento che, come noto, ha come principale caratteristica quella di prevedere lo
smobilizzo del Tfr a favore del
polo della previdenza privata.
A differenza degli analoghi provvedimenti che lo hanno preceduto, il decreto legislativo n. 252/
2005 introduce, a partire dal 1°
gennaio 2008, specifiche agevolazioni per le imprese le quali rivestono un ruolo importante in
questa complessa macchina previdenziale. Infatti, per compensare la perdita delle quote di Tfr
destinate alla previdenza complementare, l’articolo 10 del provvedimento prevede l’individuazione di benefici di carattere fiscale e contributivo.
La deduzione fiscale
Il comma 1 del citato art. 10 stabilisce che dal reddito d’impresa
è deducibile un importo pari al
4% dell’ammontare del trattamento di fine rapporto annual-
mente destinato a forme pensionistiche complementari, contributo elevato al 6% per le imprese
con un numero di «addetti» non
superiore a 49 unità.
Il termine improprio «addetti» si
ritiene debba essere interpretato
nel senso di conteggiare solo i
lavoratori dipendenti, ossia coloro per i quali trova applicazione
la disciplina del trattamento di fine rapporto.
Va detto però che questa misura
compensativa non è nuova all’ordinamento. Infatti già il Dlgs n.
47/2000, modificando l’art. 105
del Tuir, aveva previsto (a partire
dal 1° gennaio 2001), per l’impresa che accantona annualmente
in apposita riserva una parte del
Tfr destinandolo a forme pensionistiche complementari, la possibilità di portare in deduzione dal
reddito, in aggiunta alla ordinaria
quota di Tfr, una quota pari al
3% della suddetta parte di Tfr
destinata al Fondo.
Il decreto n. 252/2005 provvede
ad abrogare tale ultima norma
con effetto dal 1° gennaio 2008,
lasciando operativa solo quella
contenuta nel citato art. 10, comma 1. Questo significa, quindi,
che, ferme restando le quote di
deducibilità previste del 6% o del
4%, l’effettiva misura compensativa aggiuntiva che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008 è pari
al 3% (ossia, 6% – 3% esistente)
per le imprese fino a 49 dipendenti e del solo 1% (ossia, 4% –
Riforma Tfr
Tfr ai fondi: le misure
compensative per le imprese
3%) per quelle oltre tale limite.
In termini di valutazione degli effetti della misura compensativa
prevista va detto che l’effettivo
vantaggio fiscale è commisurato
all’aliquota di imposta applicabile ai singoli contribuenti che si
trovano nelle condizioni di destinare ai fondi pensione il Tfr accantonato.
Il contributo
del fondo di garanzia
Una ulteriore riduzione riguarda
la specifica contribuzione che
alimenta il fondo di garanzia. In
particolare, il comma 2 dell’art.
10 prevede l’esonero dal versamento del contributo al fondo di
garanzia ex articolo 2 della legge
n. 297/1982 (ossia pari allo
0,20%), nella stessa percentuale
di Tfr maturando conferito alle
forme pensionistiche complementari, ferma restando l’applicazione del contributo previsto ai
sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 27 gennaio, 1992, n.
80. Pertanto, ai fini della quantificazione dell’esonero spettante,
si dovrà tener conto della percentuale di Tfr maturando che sarà
devoluta alla previdenza complementare. Questo sta a significare
che la misura agevolativa potrebbe riguardare una sola parte dell’aliquota di riferimento (0,20%);
se, ad esempio, verrà destinato
alla previdenza complementare il
75% del Tfr maturando, sulla
stessa misura percentuale di base
* Consulente del lavoro in Roma. Membro della Commissione per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali
dei sostituti d’imposta istituita presso la Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate
n. 1 ­ 1° gennaio 2006
Il Sole 24­Ore
Pirola
IX
GUIDA al LAVORO
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Riforma Tfr
Costo del lavoro: così gli effetti delle agevolazioni
X
Prendiamo in esame un’azienda media con 15 dipendenti che è sul mercato da 10 anni e confrontiamo
l’ipotesi che il Tfr rimanga in azienda con quella che preveda il trasferimento dello stesso al Fondo pensione.
Si ipotizzi una società di capitali del settore commercio che ha in organico 15 dipendenti e solo 10 dei
quali decidono di trasferire il Tfr al fondo pensione.
Per semplicità di esposizione si presume che l’azienda corrisponda ogni anno (compreso il 2006)
complessivamente 315.000 euro di retribuzioni di cui 210.000 euro ai lavoratori che hanno trasferito il
Tfr al fondo pensione.
Il Tfr ogni anno complessivamente accantonato è pari a 23.333 euro di cui 15.555 euro dei lavoratori
che hanno trasferito il Tfr al fondo pensione.
Si consideri che i 10 dipendenti trasferiscono al fondo pensione il 100% del Tfr maturando a partire
dal 2006.
Tipo intervento
Riduzione
Tfr
in azienda
Tfr
al fondo pensione
Misure di compensazione
Riduzione reddito
di impresa
6% del Tfr trasferito
-
307,99[1]
Riduzione contributiva F.do garanzia Tfr
0,20% dell’imponibile contributivo
-
420,00[2]
Riduzione contributiva
ex Dl n. 203/2005
È prevista una riduzione progressiva
del carico contributivo.
Nel 2008 è pari allo 0,19%
-
399,00[3]
ZERO
1.126,99[4]
Totali
Costo del Tfr
Rivalutazione Tfr prevista al 31.12.2008
Indice Istat applicato
sul Tfr che rimane in azienda
217,00[5][6]
-
Finanziamento Tfr
In applicazione della riforma è stato
previsto un tasso di interesse
agevolato che non superi il 4,16%
-
647,09[7]
[1] L’importo forfetario della misura del 6% produce un costo deducibile pari a 933,30 euro (ossia, 15.555 euro x 6%). Tale
costo produce una risparmio fiscale per una società di capitali pari a 307,99, ossia l’aliquota del 33% calcolata sui 933,30
euro.
[2] La riduzione va calcolata solo sulla parte retributiva corrisposta ai lavoratori che hanno destinato il Tfr al fondo
pensione. Nell’esempio la retribuzione annua è pari a 210.000 euro.
[3] La riduzione contributiva si applica «... nella stessa percentuale di Tfr maturato conferito alle forme di previdenza
complementare». Pertanto una possibile soluzione consente l’utilizzo della riduzione solo sulla parte retributiva corrisposta ai lavoratori che hanno deciso di trasferire la quota di Tfr maturanda pari, nel nostro esempio, a 210.000 euro.
[4] È il vantaggio economico annuo che un’impresa di 15 dipendenti ricava trasferendo il Tfr al fondo pensione.
[5] Per poter rendere omogenei i dati, occorre conoscere la rivalutazione che paga l’impresa sul Tfr che è rimasto in
azienda per i 5 dipendenti, ma riferito solo alla parte maturata nel 2008 e non anche alla quota che negli anni è stata
accumulata. L’indice di rivalutazione Istat presunto è pari al 2,79% che va calcolato su un importo pari a 7.778 euro
(ossia, 23.333 – 15.555).
[6] Se il Tfr fosse rimasto in azienda per tutto l’importo accantonato, il costo di rivalutazione della quota maturanda a
partire dal 2008 è pari a 650,99 euro (ossia, 23.333 x 2,79%).
[7] Il datore di lavoro deve trasferire a partire dal 2008 il Tfr dei 10 dipendenti che hanno aderito alla previdenza
complementare e quindi potrebbe avere la necessità di un finanziamento il cui tasso di interesse, per effetto dell’accordo
ABI - Ministero del lavoro, non può essere superiore al 4,16%.
Da una prima valutazione emerge dunque che il passaggio del Tfr al fondo pensione è per l’impresa
sostanzialmente neutro sotto il profilo del costo. Le misure di compensazione individuate dovrebbero
pertanto essere sufficienti a non fare aumentare i costi aziendali.
Il Sole 24­Ore
Pirola
n. 1 ­ 1° gennaio 2006
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La riduzione
dei contributi minori
La terza misura agevolativa è
stata fissata dall’articolo 10,
comma 2, del Dl 30 settembre
2005, n. 203, convertito in legge
2 dicembre 2005, n. 248 (in Guida al Lavoro n. 50/2005, pag.
67). Questo provvedimento prevedeva inizialmente per i datori
di lavoro l’esonero dal versamento dei contributi dovuti alla
«Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti» ex
articolo 24 della legge n. 88 del
1989, dal 1° gennaio 2006 e per
ciascun lavoratore, nella seguente percentuale:
Anno
Percentuale
2006
0,12%
2007
0,16%
2008
0,19%
2009
0,21%
2010
0,23%
2011
0,25%
2012
0,26%
2013
0,27%
dal 2014
0,28%
n. 1 ­ 1° gennaio 2006
Ovviamente, la circostanza che la
riforma della previdenza complementare sia slittata al 1° gennaio
2008 ha costretto il legislatore ad
intervenire per coordinare tale
agevolazione; infatti, il comma
271 della legge finanziaria per il
2006 (al momento della stampa di
questo numero della Rivista non
ancora ufficializzata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)
ha rimodulato la progressiva riduzione del carico contributivo nel
modo seguente:
Anno
Percentuale
2008
0,19 punti percentuali
2009
0,21 punti percentuali
2010
0,23 punti percentuali
2011
0,25 punti percentuali
2012
0,26 punti percentuali
2013
0,27 punti percentuali
dal 2014
0,28 punti percentuali
Anche in questo caso l’agevolazione prevista va applicata nella
stessa percentuale di trattamento
di fine rapporto maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari ed inciderà sulle
contribuzioni Cuaf, Maternità e
Disoccupazione, secondo l’ordine descritto e tenuto conto delle
singole capienze.
Per espressa previsione della norma la riduzione contributiva non
potrà incidere sul contributo inte-
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Pirola
grativo (0,30%) ex art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978. A
questo riguardo va osservato che,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 118, della legge n. 388 del
2000 e successive modificazioni,
il contributo ex art. 25, comma 4
della legge n. 845/1978 (0,30%),
è devoluto:
q ai Fondi interprofessionali per
la formazione continua, per i datori di lavoro che vi abbiano aderito;
q al Ministero dell’economia e
delle finanze ed al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali
per il finanziamento, rispettivamente, del «Fondo di rotazione
politiche comunitarie» e del
«Fondo di rotazione per la formazione professionale e per
l’accesso al Fondo sociale europeo», per i datori di lavoro non
aderenti.
Ad ogni modo, qualora non ci sia
una capienza nel precedente
«percorso» da seguire per godere
dell’agevolazione contributiva,
l’importo differenziale sarà fruito
dal datore di lavoro a titolo di
esonero sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’Inps.
Riforma Tfr
imponibile contributiva potrà essere applicato l’esonero dello
0,20%. Inoltre, la stessa legge
precisa che, nonostante l’esonero, è immutata la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
ARTICOLI
Le misure compensative analizzate, ovviamente, si aggiungono
alla riduzione del costo del lavoro di un punto percentuale previsto dal comma 365 della legge
finanziaria 2006.
XI