LE IMPRESE E IL FINANZIAMENTO DEL PILASTRO

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LE IMPRESE E IL FINANZIAMENTO DEL PILASTRO
F. Pammolli e N. C. Salerno - Le imprese ed il finanziamento della previdenza privata
NOTA CERM 02/2006
NOTA 07/2005
NOTA 06/2005
NotaNOTA
05/2005
NOTA 02/2006
Nota CERM 6-06NOTA
NOTA 05/2005
LE IMPRESE E IL FINANZIAMENTO DEL PILASTRO PREVIDENZIALE PRIVATO Una quantificazione dei costi dello smobilizzo del TFR alla luce del Testo Unico Previdenziale e del Decreto Legge n. 203/2005 F. PAMMOLLI e N. C. SALERNO
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F. Pammolli e N. C. Salerno - Le imprese ed il finanziamento della previdenza privata
NOTA CERM 02/2006
Il presente lavoro prende spunto dalla Nota CERM n. 8/05, rispetto alla quale apporta dei miglioramenti metodologici per il computo del costo di smobilizzo del TFR. Il criterio di computo qui descritto è utilizzato anche nel Quaderno CERM n. 1/06. cfr. .xls con simulazioni su www.cermlab.it 2
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NOTA CERM 02/2006
SOMMARIO La Nota propone una valutazione delle misure per agevolare lo smobilizzo del TFR e la sua contestuale devoluzione al pilastro previdenziale privato: ‐
le deduzioni IRES e l’abolizione del versamento al fondo di garanzia per il TFR, introdotti dal Testo Unico della Previdenza Complementare ; ‐
il prestito agevolato supportato da fondo di garanzia finanziato dallo Stato e gli sconti contributivi, introdotti dal Decreto Legge n. 203/2005 (convertito). La misura delle agevolazioni si mostra congrua a compensare gli oneri nascenti per le imprese per carriere svolte con continuità presso lo stesso datore di lunghezza pari o inferiore a 10 anni. Tale giudizio è “robusto” all’analisi di sensitività svolta sul tasso di sconto e sul tasso di crescita delle retribuzioni. Per carriere più lunghe (15‐20 anni), emerge invece un cuneo a carico delle imprese che varia da un decimo a cinque ‐ sei decimi di punto percentuale di retribuzione annua lorda. Parametro più critico è invece il tasso di interesse praticato sul prestito agevolato, come da protocollo di intesa tra ABI e Ministero del Lavoro. L’analisi di sensitività su questo parametro permette di rappresentare o scenari in cui l’evoluzione futura dell’Euribor e le ricontrattazioni delle condizioni del prestito potranno tradursi in tassi diversi da quello attuale (4,2 per cento), o scenari riguardanti le imprese che, per motivi diversi, non sono comprese (o non lo diverranno/saranno in futuro) nel dettato del protocollo di intesa. Per tassi di interesse superiori al 6 per cento, cunei crescenti a carico dell’impresa emergono anche per carriere di lunghezza pari o inferiore a 10 anni, con entità variabile da decimi di punto percentuale sino a circa 1,2 punti percentuali di retribuzione annua lorda (quest’ultimo il picco in corrispondenza di un tasso di interesse del 10 per cento). La natura pro‐tempore del fondo di garanzia pubblico sui prestiti agevolati, la necessità di rifinanziamenti a scadenza con possibili ridiscussioni delle condizioni contrattuali, il riferimento, anche in presenza di accordi e di finanziamenti di più lunga durata, ad un tasso di interesse normalmente più variabile di quello di rivalutazione del TFR, sono elementi che dovrebbero far riflettere sulla opportunità/necessità di dare basi più solide e strutturali al pilastro privato, certe in tutti gli aspetti, sin dal presente. Si propongono alla discussione due alternative: 1. La riformulazione della contrattazione del costo del lavoro che, endogenizzando costi e benefici dell’assetto multipilastro verso cui ci si vuol dirigere, ricerchi un nuovo equilibrio tra retribuzione immediata per il lavoratore, costo totale netto per il datore e ammontare delle risorse annualmente destinate alla creazione della pensione, nel complesso del pilastro pubblico e di quello privato. Alla ricerca dell’equilibrio può contribuire anche l’eventuale voce costituita dal versamento diretto del datore di lavoro al pilastro privato, che beneficia della deducibilità IRES e sconta una contribuzione sociale ridotta. 2. La compensazione degli oneri per l’impresa all’interno di una più ampia riforma del sistema pensionistico e di quello impositivo (sia specifico della previdenza complementare che generale). La magnitudine degli oneri di sostituzione del TFR con capitali di prestito (senza considerare nessun tipo di agevolazione) raggiunge negli scenari più avversi (tassi di interesse più che doppi rispetto al livello medio corrente, carriere decennali) il picco dell’1,7 per cento della retribuzione annua lorda: un valore che permetterebbe di cercare la compensazione in misure non ad hoc (come il prestito agevolato, ma anche come le altre agevolazioni attualmente previste), ma parti integranti di una completa e organica ipotesi di riforma delle pensioni e della fiscalità. 3
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INDICE
Introduzione 5
Il costo dello smobilizzo del TFR 6
Il costo del prestito con pagamento annuale degli interessi 7
Il costo del tradizionale TFR 8
Il tasso di sconto 10
Il differenziale di costo: risultati e analisi di sensitività 10
Le altre misure per ammortizzare lo smobilizzo e il costo netto 15
Analisi dei risultati 17
Conclusioni e indicazioni di policy 20
Appendici 24
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INTRODUZIONE Il Decreto Legge n. 203 del 25 Settembre 2005, convertito con la legge n. 248 del 2 Dicembre 2005, integra lo schema di Testo Unico della Previdenza Complementare (il “TUP”1), definendo alcuni aspetti essenziali ai fini dello smobilizzo del TFR e del suo conferimento alla previdenza complementare. Il comma 1 dell’articolo 8 istituisce il fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle imprese che debbano sostituire il TFR con risorse a prestito dalle banche. Tale fondo, alimentato da un contributo dello Stato, è programmato sino al 2011, con una capienza crescente dai 154 milioni di Euro del 2006 a 243 milioni di Euro nel 2011. Sulla base di questo stanziamento, è stato siglato un protocollo di intesa tra ABI e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che fissa un tetto al tasso di interesse che le banche praticheranno alle imprese: Euribor a 6 mesi più un mark‐up di 2 punti percentuali. In accordo ai corsi correnti, il tasso di interesse ammonterebbe a circa il 4,2 per cento. Il comma 2 dello stesso articolo 8 individua, inoltre, delle compensazioni ulteriori a favore dei datori di lavoro. Essi sono esonerati, nella stessa proporzione con cui il TFR è smobilizzato, dal versamento di parte dei contributi dovuti alla “Gestione Prestazioni Temporanee per i lavoratori dipendenti”. L’esonero ha un andamento crescente: dagli 0,12 punti percentuali della retribuzione annua lorda del lavoratore dipendente nel 2006, agli 0,28 punti percentuali valevoli dal 2014 in poi. Le misure agevolative contenute nel Decreto Legge si aggiungono a quelle previste direttamente nel TUP: (a) la deducibilità ai fini IRES di un importo pari al 4 per cento o al 6 per cento (a seconda della dimensione di impresa) del TFR annualmente smobilizzato; e (b) l’esonero, nella stessa proporzione con cui il TFR è smobilizzato, dal versamento del contributo al fondo di garanzia dello stesso TFR, pari allo 0,15 per cento della retribuzione annua lorda. Il presente lavoro si prefigge due finalità: - da un lato una valutazione della congruità delle agevolazioni rispetto al costo di smobilizzo; - dall’altro, un più ampio commento sulla natura di alcune di queste agevolazioni, a fronte della necessità di dare sin dall’inizio basi solide alla previdenza privata. Contenuto nel Decreto Legislativo del 5 Dicembre 2005, n. 25, in attuazione della delega conferita con la Legge n. 243 del 23 Agosto 2004. 1
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1. IL COSTO DELLO SMOBILIZZO DEL TFR Si rimanda all’”Appendice‐1” per una descrizione più approfondita della ratio delle ipotesi, e agli “Allegati” per il dettaglio delle computazioni. Di seguito si arriva ad esprimere il costo del prestito bancario e quello del tradizionale TFR in termini di retribuzione annua lorda del lavoratore dipendente, in maniera tale da renderli confrontabili tra loro e con la misura degli altri interventi previsti per “accompagnare” lo smobilizzo del TFR. Si definisce uno scenario base attorno a cui sviluppare analisi di sensitività. Tale scenario contempla le seguenti ipotesi: - la retribuzione annua lorda (“rl”) cresce allo stesso tasso dell’economia pari all’1,5 per cento reale più il 2 per cento di inflazione2, - il tasso di sconto intertemporale (“sc”) è unico, indipendentemente che sopravvenga o meno lo smobilizzo (l’impresa rimane la medesima e fronteggia lo stesso costo opportunità; cfr. Appendice‐1”); - la carriera del lavoratore dipendente svolta con continuità presso uno stesso datore (“T”) varia da 5 anni a 20 anni (cfr. “Appendice‐1”); - il tasso agevolato (“i”) per la sostituzione del TFR smobilizzato è pari al 4,2 per cento nominale (Euribor a 6 mesi più 2 punti percentuali, come da protocollo tra ABI Ministero del Lavoro). E’ quindi possibile calcolare, per il loro confronto, sia il costo dello smobilizzo con contestuale richiesta di prestito bancario, sia il costo del proseguimento del tradizionale TFR. E’ necessario un caveat preliminare. Il confronto avviene tra grandezze con un grado di variabilità diversa. Quella del costo del TFR dipende dal solo tasso di inflazione (corrisponde al 75 per cento della variabilità del tasso di inflazione). Quella del costo del prestito agevolato dipende dall’andamento dell’Euribor a 6 mesi (a sua volta inglobante anche la dinamica inflazionistica, ma non solo), nonché dalla possibile ricontrattazione delle caratteristiche del prestito bancario3; essa contiene, quindi, maggiori fonti di rischio/incertezza nell’immediato e soprattutto nel medio‐lungo periodo. Annualizzati ed espressi in percentuale della retribuzione lorda di ciascun anno, i due costi possono essere derivati come segue. Il tasso indicato nel DPEF 2006‐2009 a pagina 46, e il tasso medio di crescita sull’orizzonte 2005‐2050 come si rileva dal “Programma di Stabilità dell’Italia ‐ aggiornamento 2003” a pagina 32 (www.tesoro.it). 3 Il fondo di garanzia per l’accesso al credito (art. 8 del Decreto Legge n. 203/2005 convertito) è previsto sino al 2011; quindi, la stessa scadenza si presume abbiano i contenuti del protocollo di intesa che hanno fissato il tetto del tasso di interesse praticabile dalle banche (cfr. Appendice‐3). 2
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1.1 NOTA CERM 02/2006
Il costo del prestito con pagamento annuale degli interessi Al generico anno “t”, la giacenza media del TFR, rivalutazioni nette incluse, può essere espressa come4: •
• t −2
• t −1
[6,91% * rl * riv t − 2 + 6,91% * rl * (1 + rl )* riv t −3 + ... + 6 ,91% * rl * (1 + rl ) ] * (1 + riv ) + 6,91% * rl * (1 + rl )
2
dove: riv = (1 + (1,5% + 75% * π ) * (1 − 11%) e rappresenta la rivalutazione ex lege delle -
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giacenze del TFR, al netto dell’imposizione con aliquota dell’11 per cento; l’ultimo termine al numeratore rappresenta l’accantonamento dell’anno “t”; mentre tutti i termini in parentesi quadra rappresentano la sommatoria degli accantonamenti degli anni precedenti, comprensivi delle rivalutazioni nette sino all’inizio dell’anno “t”; il fattore (1+riv) permette di considerare che la giacenza di inizio anno partecipa anche a quella di fine anno, adeguata del tasso di rivalutazione. Oltre agli accantonamenti si considerano le rivalutazioni nette, perché dal punto di vista finanziario anch’esse costituiscono un prestito “forzoso” dal lavoratore al datore di lavoro: rimangono presso l’impresa per poi essere liquidate come parte integrante del capitale al momento della risoluzione del rapporto di lavoro5. Sulla giacenza media, che viene ripristinata tramite il canale bancario, è corrisposto ad ogni fine di anno l’interesse “i”. Il pagamento in conto interessi relativo ad ogni anno può, quindi, essere attualizzato ad inizio carriera lavorativa6. Se la carriera svolta presso uno stesso datore di lavoro ha lunghezza “T”, il valore attuale del costo complessivo per interessi passivi consiste nella somma del valore attuale dei singoli costi annui, e cioè, rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il “T‐esimo” anno: 6,91% * rl
* i * (1 + sc) −1 ,
2
•
⎡
⎤
6,91% * rl * ⎢riv + (1 + rl )⎥
⎣
⎦ * i * (1 + sc) − 2 ,
2
4 Si adotta l’ipotesi che ad ogni singolo anno (incluso il primo) sia imputabile un prestito pari alla media di quelle che sarebbero state le giacenze del fondo TFR ad inizio e a fine anno, con connesso pagamento di interessi. La tempistica di capitalizzazione degli interessi passivi, quindi, si discosta da quella che presiede i calcoli finanziari del tradizionale TFR. Ai fini del computo dei costi complessivi (soprattutto su orizzonti non lunghi), la differenza è trascurabile (dell’ordine di centesimi di punto percentuale), anche se essa sottolinea un elemento di ulteriore vantaggio del tradizionale TFR (oltre al costo diretto), e cioè il fatto che la capitalizzazione degli interessi passivi ha attualmente inizio dal 1° Gennaio dell’anno successivo per tutti gli accantonamenti mensili avvenuti nell’anno precedente. Il contratto banca‐impresa è chiamato a valutare anche questo dettaglio. 5 Dal punto di vista civilistico, invece, le rivalutazioni 6 Si sceglie di attualizzare anche il pagamento effettuato alla fine del primo anno, trasportandolo indietro di un anno. 7
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•
•
⎡
⎤
6 ,91% * rl * ⎢(riv 2 + (1 + rl ) * riv + (1 + rl ) 2 ⎥
⎣
⎦ * i * (1 + sc) −3 ,
2
•
•
•
⎡
⎤
6 ,91% * rl * ⎢riv 3 + (1 + rl ) * riv 2 + (1 + rl ) 2 * riv + (1 + rl ) 3 ⎥
⎣
⎦ * i * (1 + sc) − 4 ,
2
•
T −1
⎡
⎤
6 ,91% * rl * ⎢riv T −1 + (1 + rl ) t * riv T −t −1 + ⎥
t =1
⎣
⎦ * i * (1 + sc) −T .
2
Per esprimere l’onere annuale in modo tale che esso corrisponda ad una identica percentuale (“c%”) della retribuzione lorda di ogni anno, si può eguagliare la sommatoria dei “T” elementi appena descritti al seguente valore attuale: ∑
T
•
c% * rl * (1 + rl ) t −1 * (1 + sc) −t .
t =1
Dall’eguaglianza dei due valori attuali è possibile calcolare l’onere annuale equivalente (“c%”), semplificando anche il valore monetario della retribuzione annua lorda del primo anno (“rl”). ∑
In questo modo si è calcolato il costo lordo pre deduzione ai fini IRES. Si può seguire lo stesso metodo per le deduzioni IRES ottenibili dall’impresa a fronte degli oneri bancari: le deduzioni sono dapprima calcolate anno per anno, poi attualizzate all’inizio della carriera lavorativa e, infine, espresse come una omogenea percentuale della retribuzione annua lorda (cfr. “Allegati” con simulazioni). La differenza tra il costo lordo e le deduzioni ai fini IRES, entrambi annualizzati ed espressi in percentuale della retribuzione annua lorda, permette di definire il costo netto dello del TFR. 1.2 Il costo del tradizionale TFR Anche per il tradizionale TFR è possibile ripetere lo stesso calcolo, in modo tale da ottenere il costo annuo di questo implicito finanziamento in termini di retribuzione annua lorda. In questo caso: - il tasso “i” è sostituito il tasso di rivalutazione ex lege degli accantonamenti al TFR (1,5 per cento più il 75 per cento del tasso di inflazione); - la rivalutazione annuale è suddivisa in due parti: (1) la prima è data dall’imposta ad aliquota dell’11 per cento, che viene corrisposta annualmente all’Erario (l’impresa funge da sostituto di imposta); (2) la seconda è data dalla rivalutazione netta, che concorre al processo di accumulazione del montante e che l’impresa effettivamente 8
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corrisponde al lavoratore alla fine della sua carriera; quindi solo l’imposta sostitutiva si traduce effettivamente in flussi di cassa negativi anno per anno, mentre le rivalutazioni nette divengono flusso negativo soltanto alla fine della carriera del lavoratore; ogni anno, la rivalutazione lorda è deducibile ai fini IRES; a differenza del prestito bancario, la rivalutazione del TFR di un dato anno si applica al montante accumulato all’inizio di quell’anno ma non all’accantonamento al TFR effettuato in quello stesso anno (i.e. la rivalutazione avviene in maniera discreta anno per anno, mentre gli interessi sul prestito bancario sono commisurati alla giacenza media dell’anno). Gli accantonamenti annui al TFR si accumulano sino alla fine del “T‐esimo” anno. In valore attuale ad inizio carriera lavorativa, il costo per interessi netti corrisposti al lavoratore è dato dalla differenza tra il montante complessivo e la somma non rivalutata degli accantonamenti annui, cioè da: T
•
•
⎡
⎤
t −1
T −t
6
,
91
%
*
rl
*
(
1
+
rl
)
*
(
1
+
i
*
(
1
−
11
%))
−
6
,
91
%
*
rl
*
(
1
+
rl
) t −1 ⎥ * (1 + sc) −T .
⎢
⎦
⎣ t =1
Anche in questo caso, è possibile calcolare l’onere annuale equivalente in modo tale che esso rimanga espresso come una identica percentuale (“c%”) della retribuzione lorda di ciascuna anno. La precedente espressione può, quindi, essere eguagliata nuovamente a: ∑
T
c% * rl * (1 + rl ) t −1 * (1 + sc) −t ,
t =1
per esplicitare “c%” e semplificare “rl”. ∑
In questo modo si è calcolato il costo per gli interessi netti pre deduzione ai fini IRES. Si può seguire lo stesso metodo sia per l’imposta sostitutiva sia per le deduzioni IRES ottenibili dall’impresa a fronte degli oneri bancari. Nel primo caso, sono dapprima calcolati i flussi annuali corrisposti dall’impresa all’Erario, quindi gli stessi sono attualizzati all’inizio della carriera lavorativa e, infine, espressi come una omogenea percentuale della retribuzione annua lorda (cfr. “Allegati” con simulazioni). Nel secondo caso, bisogna considerare che, anche se soltanto l’imposta sostitutiva rappresenta un flusso di cassa negativo annuale, ai fini del bilancio civilistico le intere rivalutazioni lorde sono considerate come costi deducibili ai fini IRES. Di conseguenza, le deduzioni sono dapprima calcolate anno per anno, poi attualizzate all’inizio della carriera lavorativa e, infine, espresse anch’esse come una omogenea percentuale della retribuzione annua lorda (cfr. “Allegati” con simulazioni). Ai fini del computo del costo lordo del TFR, le imposte sostitutive sono considerate assieme alla rivalutazione netta: indipendentemente da chi benefici dei pagamenti dell’impresa (Erario o lavoratore) e a quale scadenza (rispettivamente anno per anno e a fine carriera), entrambe sono componenti di costo. Il computo delle deduzioni ai fini IRES è necessario, invece, per definire il costo netto del TFR, così come avvenuto a proposito del costo netto del prestito bancario. 9
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1.3 Il tasso di sconto Nelle espressioni ottenute, i parametri sono tutti noti (quelli dello scenario base) a meno del tasso di sconto. Quest’ultimo dovrebbe rispecchiare il costo opportunità di posticipare nel tempo la disponibilità di risorse finanziarie dell’impresa. In questo caso, poiché si sta già impostando una valutazione tra scenari con diverso costo di raccolta, il riferimento ad un tasso di indebitamento alternativo potrebbe apparire sovrabbondante. In realtà, così non è: si tratta di quel tasso che l’impresa fronteggerebbe se non fossero predisposte le misure agevolative (il fondo di garanzia) e se essa perdesse il TFR con la necessità di sostituirlo autonomamente. Sia che intervenga il prestito agevolato, sia che il TFR continui tradizionalmente, i flussi finanziari relativi ai due scenari sono trasferibili nel tempo al tasso di sconto (cioè al costo) con cui l’impresa riuscirebbe autonomamente a indebitarsi sul mercato per rimodulare la cadenza nel tempo dei propri flussi finanziari. 2. IL DIFFERENZIALE DI COSTO: RISULTATI E ANALISI DI SENSITIVITA’ Mentre i dettagli delle simulazioni sono contenuti negli Allegati7, si presentano in questo paragrafo i risultati relativi allo scenario base e all’analisi sensitività sui principali parametri. Nello scenario base, si adopera un tasso di sconto nominale pari al 5 per cento; questo valore è scelto perché è superiore rispetto al tetto previsto per il tasso agevolato e corrisponde grossomodo alla media dell’intervallo [2% ‐ 10%], con limite inferiore pari al valore prescelto per il tasso di inflazione, e limite superiore che dovrebbe ragionevolmente permettere di includere la più svariata casistica banca‐impresa8. La seguente tavola riepiloga i risultati dello scenario base al variare della lunghezza della carriera di lavoro dipendente presso uno stesso datore. costo annuo % retribuzione annua lorda anni di carriera 5 10 15 20 costo prestito bancario 0,701% 1,364% 1,994% 2,593% costo prestito al netto di IRES 0,470% 0,914% 1,336% 1,737% costo TFR tradizionale 0,375% 0,751% 1,085% 1,342% costo TFR tradizionale al netto di IRES 0,246% 0,442% 0,655% 0,773% 0,224% 0,472% 0,681% 0,964% differenza netta di costo scenario base tasso di inflazione = 2% tasso di crescita reale delle retribuzioni = 1,5% tasso di sconto = 5% tasso di interesse su prestito = 4,2% Il file xls disponibile su www.cermlab.it. Cfr. Bollettino Economico e Bollettino Statistico della Banca d’Italia (ultimi numeri, www.bancaditalia.it). Cfr. anche Decreto del Ministro del Tesoro in data 21 Settembre 2005, “Rilevazione dei tassi effettivi globali medi nel periodo 1° Aprile – 30 Giungo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 Settembre 2005, Serie Generale). 7
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Il primo gruppo di analisi di sensitività riguarda il tasso di sconto che, ceteris paribus, è posto pari alternativamente al 6, all’8 e al 10 per cento. Le tavole seguenti riportano i risultati ottenuti9. costo annuo % retribuzione annua lorda anni di carriera 5 10 15 20 costo prestito bancario 0,695% 1,343% 1,947% 2,510% costo prestito al netto di IRES 0,466% 0,900% 1,304% 1,681% costo TFR tradizionale 0,368% 0,714% 1,018% 1,230% costo TFR tradizionale al netto di IRES 0,240% 0,407% 0,599% 0,680% 0,226% 0,493% 0,705% 1,001% differenza netta di costo tasso di sconto = 6% costo annuo % retribuzione annua lorda anni di carriera 5 10 15 20 costo prestito bancario 0,685% 1,300% 1,854% 2,348% costo prestito al netto di IRES 0,459% 0,871% 1,242% 1,573% costo TFR tradizionale 0,355% 0,647% 0,894% 1,030% costo TFR tradizionale al netto di IRES 0,230% 0,345% 0,497% 0,517% 0,229% 0,527% 0,745% 1,056% differenza netta di costo tasso di sconto = 8% costo annuo % retribuzione annua lorda costo prestito bancario anni di carriera 5 10 15 20 0,675% 1,259% 1,764% 2,195% costo prestito al netto di IRES 0,452% 0,844% 1,182% 1,470% costo TFR tradizionale 0,343% 0,588% 0,784% 0,858% costo TFR tradizionale al netto di IRES 0,219% 0,290% 0,408% 0,382% 0,233% 0,554% 0,774% 1,089% differenza netta di costo tasso di sconto = 10% L’analisi di sensitività sul tasso di sconto prevede che esso: (a) abbia come limite superiore l’upper bound dell’intervallo prescelto per il tasso debitorio dell’impresa; (b) non possa assumere valori inferiori al tasso di interesse sui prestiti agevolati, perché in tal caso la capacità di autonomo indebitamento dell’impresa sarebbe migliore di quella concordata nel protocollo di intesa. In un successivo gruppo di analisi di sensitività, i due tassi saranno fatti variare assieme, in modo tale da ampliare l’intervallo considerato. 9
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Il secondo gruppo di analisi di sensitività riguarda il tasso di crescita delle retribuzioni annue lorde che, ceteris paribus, è posto pari alternativamente allo 0,5, all’1, al 2 e al 2,5 per cento. Le tavole seguenti riportano i risultati ottenuti. costo annuo % retribuzione annua lorda anni di carriera 5 10 15 20 costo prestito bancario 0,706% 1,385% 2,038% 2,666% costo prestito al netto di IRES 0,473% 0,928% 1,365% 1,786% costo TFR tradizionale 0,379% 0,756% 1,108% 1,376% costo TFR tradizionale al netto di IRES 0,248% 0,445% 0,668% 0,790% 0,225% 0,483% 0,697% 0,996% differenza netta di costo tasso di crescita reale retribuzioni = 0,5% costo annuo % retribuzione annua lorda anni di carriera 5 10 15 20 costo prestito bancario 0,703% 1,374% 2,016% 2,629% costo prestito al netto di IRES 0,471% 0,921% 1,351% 1,762% costo TFR tradizionale 0,377% 0,754% 1,097% 1,359% costo TFR tradizionale al netto di IRES 0,247% 0,443% 0,662% 0,782% 0,224% 0,478% 0,689% 0,980% differenza netta di costo tasso di crescita reale retribuzioni = 1% costo annuo % retribuzione annua lorda anni di carriera 5 10 15 20 costo prestito bancario 0,698% 1,354% 1,972% 2,556% costo prestito al netto di IRES 0,468% 0,907% 1,322% 1,712% costo TFR tradizionale 0,373% 0,749% 1,074% 1,325% costo TFR tradizionale al netto di IRES 0,245% 0,440% 0,649% 0,764% 0,223% 0,467% 0,673% 0,948% differenza netta di costo tasso di crescita reale retribuzioni = 2% costo annuo % retribuzione annua lorda costo prestito bancario anni di carriera 5 10 15 20 0,696% 1,344% 1,951% 2,519% costo prestito al netto di IRES 0,466% 0,900% 1,307% 1,688% costo TFR tradizionale 0,372% 0,746% 1,062% 1,308% costo TFR tradizionale al netto di IRES 0,244% 0,439% 0,642% 0,755% 0,222% 0,462% 0,665% 0,932% differenza netta di costo tasso di crescita reale retribuzioni = 2,5% 12
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Il terzo gruppo di analisi di sensitività riguarda il tasso di interesse passivo sul prestito bancario che, ceteris paribus, è posto pari alternativamente al 3, al 3,5, al 4,5 e al 5 per cento10. costo annuo % retribuzione annua lorda anni di carriera 5 10 15 20 costo prestito bancario 0,501% 0,974% 1,424% 1,852% costo prestito al netto di IRES 0,335% 0,653% 0,954% 1,241% costo TFR tradizionale 0,375% 0,751% 1,085% 1,342% costo TFR tradizionale al netto di IRES 0,246% 0,442% 0,655% 0,773% 0,089% 0,211% 0,299% 0,468% differenza netta di costo tasso di interesse nominale su prestito = 3% costo annuo % retribuzione annua lorda anni di carriera 5 10 15 20 costo prestito bancario 0,584% 1,137% 1,662% 2,160% costo prestito al netto di IRES 0,391% 0,762% 1,113% 1,447% costo TFR tradizionale 0,375% 0,751% 1,085% 1,342% costo TFR tradizionale al netto di IRES differenza netta di costo 0,246% 0,442% 0,655% 0,773% 0,145% 0,320% 0,458% 0,675% tasso di interesse nominale su prestito = 3,5% costo annuo % retribuzione annua lorda anni di carriera 5 10 15 20 costo prestito bancario 0,751% 1,462% 2,137% 2,778% costo prestito al netto di IRES 0,503% 0,979% 1,432% 1,861% costo TFR tradizionale 0,375% 0,751% 1,085% 1,342% costo TFR tradizionale al netto di IRES 0,246% 0,442% 0,655% 0,773% 0,257% 0,538% 0,776% 1,088% differenza netta di costo tasso di interesse nominale su prestito = 4,5% costo annuo % retribuzione annua lorda anni di carriera 5 10 15 20 costo prestito bancario 0,834% 1,624% 2,374% 3,086% costo prestito al netto di IRES 0,559% 1,088% 1,591% 2,068% costo TFR tradizionale 0,375% 0,751% 1,085% 1,342% costo TFR tradizionale al netto di IRES 0,246% 0,442% 0,655% 0,773% 0,313% 0,647% 0,935% 1,295% differenza netta di costo tasso di interesse nominale su prestito = tasso di sconto = 5% La variabilità del tasso passivo non può oltrepassare il valore del tasso di sconto dello scenario base (in caso contrario il tasso agevolato diverrebbe superiore a quello che autonomamente l’impresa potrebbe ottenere sui mercati). Nel successivo gruppo di analisi di sensitività, i due tassi saranno fatti variare assieme, in modo tale da ampliare l’intervallo considerato per la variabilità del tasso di interesse sul prestito. 10
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Il quarto ed ultimo gruppo di analisi di sensitività riguarda ancora il tasso di interesse passivo sul prestito bancario. Si ipotizza che esso sia pari al tasso di sconto (cioè al tasso di indebitamento che l’impresa si troverebbe a fronteggiare autonomamente, qualora non ci fosse intervento agevolante), e quest’ultimo è fatto variare nell’ intervallo [2% ‐ 10%]. costo annuo % retribuzione annua lorda anni di carriera 5 10 15 20 costo prestito bancario 0,341% 0,681% 1,019% 1,356% costo prestito al netto di IRES 0,229% 0,456% 0,683% 0,908% costo TFR tradizionale 0,396% 0,877% 1,309% 1,727% costo TFR tradizionale al netto di IRES 0,263% 0,560% 0,845% 1,099% ‐0,034% ‐0,104% ‐0,162% ‐0,190% differenza netta di costo tasso di interesse nominale su prestito = tasso nominale di sconto = 2% costo annuo % retribuzione annua lorda anni di carriera 5 10 15 20 costo prestito bancario 0,673% 1,320% 1,945% 2,549% costo prestito al netto di IRES 0,451% 0,884% 1,303% 1,708% costo TFR tradizionale 0,382% 0,790% 1,156% 1,462% costo TFR tradizionale al netto di IRES differenza netta di costo 0,252% 0,478% 0,715% 0,873% 0,199% 0,406% 0,588% 0,834% tasso di interesse nominale su prestito = tasso nominale di sconto = 4% costo annuo % retribuzione annua lorda anni di carriera 5 10 15 20 costo prestito bancario 0,994% 1,918% 2,781% 3,585% costo prestito al netto di IRES 0,666% 1,285% 1,863% 2,402% costo TFR tradizionale 0,368% 0,714% 1,018% 1,230% costo TFR tradizionale al netto di IRES 0,240% 0,407% 0,599% 0,680% 0,425% 0,878% 1,264% 1,722% differenza netta di costo tasso di interesse nominale su prestito = tasso nominale di sconto = 6% costo annuo % retribuzione annua lorda anni di carriera 5 10 15 20 costo prestito bancario 1,305% 2,477% 3,531% 4,473% costo prestito al netto di IRES 0,874% 1,660% 2,365% 2,997% costo TFR tradizionale 0,355% 0,647% 0,894% 1,030% costo TFR tradizionale al netto di IRES 0,230% 0,345% 0,497% 0,517% 0,644% 1,315% 1,868% 2,480% differenza netta di costo tasso di interesse nominale su prestito = tasso nominale di sconto = 8% 14
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costo annuo % retribuzione annua lorda NOTA CERM 02/2006
anni di carriera 5 10 15 20 costo prestito bancario 1,606% 2,998% 4,199% 5,225% costo prestito al netto di IRES 1,076% 2,009% 2,813% 3,501% costo TFR tradizionale 0,343% 0,588% 0,784% 0,858% costo TFR tradizionale al netto di IRES 0,219% 0,290% 0,408% 0,382% 0,857% 1,719% 2,406% 3,119% differenza netta di costo tasso di interesse nominale su prestito = tasso nominale di sconto = 10% 3. LE ALTRE MISURE PER AMMORTIZZARE LO SMOBILIZZO E IL COSTO NETTO La differenza tra i costi determinati al precedente paragrafo offre un ordine di grandezza per l’onere a carico dell’impresa derivante direttamente dallo smobilizzo del TFR. Le altre agevolazioni che l’attuale normativa contempla per favorire lo smobilizzo del TFR sono: - la deducibilità IRES del 4% ‐ 6% del TFR smobilizzato, a seconda del numero di dipendenti11 (TUP; articolo 10); - l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia per il TFR previsto dall’articolo 2 della Legge n. 297 del 28 Maggio 1982 (modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale in data 9 Febbraio 1988), nella stessa percentuale con cui il TFR maturando è smobilizzato; tale contributo è pari allo 0,15 per cento della retribuzione annua lorda; rimane escluso dall’esonero il contributo, pari allo 0,05 per cento della retribuzione annua lorda, previsto dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 80 del 27 Gennaio 1992 (TUP, articolo 10)12; - l’esonero dal versamento dei contributi sociali alla “Gestione Prestazioni Temporanee per i lavoratori dipendenti” (tenuta in contabilità separata dall’INPS), nella stessa percentuale di smobilizzo del TFR e per un ammontare massimo crescente dallo 0,12 per cento della retribuzione annua lorda nel 2006 sino allo 0,28 per cento valevole dal 2014 in poi (articolo 8, Decreto Legge n. 203/2005, convertito); l’esonero contributivo è da intendersi a riduzione, nell’ordine, dei contributi per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione13. 11 Il TUP non lo precisa, ma si dovrebbe presumere numero di dipendenti per i quali vale l’istituto del TFR. Nel caso in cui il “numero di addetti” venga preso a misura della dimensione di impresa, anche indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata, dovranno intervenire a precisare i regolamenti attuativi. 12 Il contributo per il fondo di garanzia del TFR è stato istituito per tutelare i lavoratori dipendenti nel caso di mancata ottemperanza al pagamento da parte dei datori di lavoro. Il fondo è gestito dall’INPS in modalità contabilità separata. Non rientra nell’esonero il contributo dello 0,05 per cento della retribuzione annua lorda che è destinato alla copertura di altri crediti di lavoro, diversi dal TFR, non corrisposti dal datore (una estensione delle funzioni del fondo di garanzia del TFR intervenuta nel 1992). 13 Il Decreto Legge esclude dall’esonero il contributo al fondo di garanzia del TFR (0,15 per cento della retribuzione annua lorda), nonché il contributo integrativo dovuto, con aliquota dello 0,3 per cento della retribuzione annua lorda, alla “Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti” per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (articolo 25, comma 4, Legge n. 845 del 21 Dicembre 1978). Per quanto riguarda la prima esclusione, dal momento che il contributo al fondo di garanzia del TFR è indicato direttamente dal TUP come esonerabile, il Decreto Legge evidentemente lo riafferma, per evitare che i nuovi esoneri vadano a valere su grandezze già considerate. Per quanto 15
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La seguente tavola esprime le agevolazioni al netto dell’IRES e in termini di punti percentuali della retribuzione annua lorda del lavoratore dipendente, in modo tale da permetterne la comparabilità con i costi di smobilizzo del TFR. Le agevolazioni previste dal combinato disposto di TUP e Decreto Legge crescono dagli 0,28 punti percentuali per il 2006 agli 0,41 dal 2014 in poi nel caso di deducibilità IRES al 4 per cento, mentre con deducibilità al 6 per cento le percentuali diventano rispettivamente dello 0,33 e dello 0,46. misure per accompagnare lo smobilizzo del TFR schema di TUP Decreto Legge n. 203/005 del 30.09.2005 (convertito) % retribuzione annua lorda art. 10, comma 1 deduzione dal reddito imponibile del 4% ‐ 6% dellʹaccantonamento TFR 0,09% ‐ 0,14% art. 10, comma 2 esonero del versamento contributo al fondo di garanzia TFR (al netto dellʹIRES) 0,10% art. 8, comma 2 esonero dal versamenti dei contributi sociali di cui allʹarticolo 24 della Legge n. 88 del 9 Marzo 1989 (al netto di IRES) crescenti da 0,09% a 0,22%dal 2006 al 2014; 0,22%dal 2014 in poi cfr. Testo Unico della Previdenza Complementare e Decreto Legge n. 203/2005 convertito
Per omogeneità con la metodologia con cui sono stati trattati i costi di smobilizzo del TFR, anche le suddette misure andrebbero attualizzate ad inizio carriera lavorativa e, quindi, “ribasate” in maniera omogenea lungo tutta la carriera. Tuttavia, poiché esse sono già espresse in termini di un’unica percentuale della retribuzione annua e il tasso al quale sarebbero spostate indietro e in avanti nel tempo è sempre il medesimo (il tasso di sconto dell’impresa), l’operazione ricondurrebbe ai medesimi valori di partenza (quelli della tavola sopra presentata). riguarda il secondo esonero, invece, lo stesso Decreto intende con ogni probabilità porre un limite massimo alla riduzione delle contribuzioni a finanziamento delle prestazioni temporanee per disoccupazione a favore dei lavoratori dipendenti. 16
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4. ANALISI DEI RISULTATI 1‐ Lo scenario base I risultati presentati mostrano come le agevolazioni approntate per favorire lo smobilizzo del TFR siano, con riferimento allo scenario base (tasso di interesse sui prestiti pari al 4,2 per cento, in luogo del 5 per cento che avrebbe fronteggiato l’impresa), congrue a compensare gli oneri nascenti per le imprese in caso di carriere di lunghezza pari o inferiore a 10 anni; addirittura, per carriere pari o inferiori a 5 anni, l’effetto è più che compensante. Nel caso di carriere (svolte con continuità presso lo stesso datore di lavoro) comprese tra 15 e 20 anni, si rileva invece un cuneo (al netto di IRES) crescente da due a cinque decimi di punto percentuale di retribuzione annua lorda, a carico delle imprese. 2 ‐ La sensitività sul tasso di sconto Per valori del tasso di sconto (cioè del tasso cui l’impresa sarebbe in grado di indebitarsi autonomamente) variabili nell’intervallo [6%‐10%], la precedente conclusione cambia marginalmente: mentre per carriere di lunghezza pari o inferiore ai 5 anni si ottiene sempre un effetto più che compensante, per carriere prossime ai 10 anni emerge un cuneo a carico dell’impresa crescente da alcuni centesimi sino a un decimo di punto percentuale di retribuzione annua lorda. Il cuneo si amplia nel passaggio a carriere di 15 e 20 anni ed è in media rispettivamente pari a tre decimi e a cinque decimi di punto percentuale di retribuzione annua lorda. A proposito di questa analisi di sensitività, si sottolineano tre aspetti: - l’intervallo di tasso dovrebbe permettere di considerare la maggior parte della casistica banca‐impresa, in cui il tasso di indebitamento è superiore a quello ipotizzato nello scenario base (i.e. 5 per cento); - al crescere del tasso di sconto diminuiscono i costi lordi sia del prestito bancario che del TFR, perché aumenta la convenienza generale dell’impresa a prendere a prestito (i.e. i flussi di cassa posticipati connessi al ripagamento del prestito assumono “importanza” decrescente al crescere del tasso di sconto); - l’effetto di cui al punto precedente è proporzionalmente più incisivo sul prestito bancario, che ha flussi di cassa annuali di pagamento interessi, rispetto al TFR, che prevede flussi di pagamento annuali soltanto per l’imposta sostitutiva mentre i rendimenti netti sono corrisposti al lavoratore a fine carriera14; è per questo motivo che la differenza netta di costo risulta decrescente nel tasso di sconto. 3 ‐ La sensitività sul tasso di crescita della retribuzione La conclusione dello scenario base rimane sostanzialmente confermata anche per altri valori del tasso di crescita della retribuzione annua lorda. In particolare, è stato considerato l’intervallo di valori [0,5%‐2,5%], così prendendo in esame dinamiche retributive rispettivamente più basse e più elevate di quella dello scenario base, che è allineata alla dinamica del PIL prospettabile nei prossimi anni (1,5 per cento reale). La scarsa variabilità dei risultati rispetto alla dinamica retributiva è da ricondursi al fatto che le grandezze rilevanti sono tutte espresse come percentuali della retribuzione annua lorda e, di conseguenza, i calcoli si ripresentano quasi proporzionalmente identici sotto le varie 14 La derivata del fattore di attualizzazione è decrescente in valore assoluto; di conseguenza, l’effetto di riduzione è proporzionalmente maggiore per i flussi più vicini e minore per quelli più lontani nel tempo. 17
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ipotesi di crescita15. Pur all’interno di questo limitato impatto, si può però osservare come al crescere della dinamica retributiva diminuiscano il costo del prestito bancario e quello del tradizionale TFR; questo effetto è da ricondursi alle modalità di “ribasamento” annuale16. Anche in questo caso, l’effetto è proporzionalmente più pronunciato per il prestito bancario che per il TFR, per lo stesso motivo indicato alla terza alinea dei commenti alla sensitività sul tasso di sconto (cfr. anche nota 14). 4 ‐ La sensitività sul tasso di interesse sul prestito agevolato a parità di tasso di sconto Questa analisi di sensitività è stata sdoppiata: la si opera dapprima facendo variare il tasso di interesse praticato dalla banca a parità di tasso di sconto dell’impresa, e questo può avvenire fintantoché il primo rimane inferiore o uguale al secondo; successivamente, sia allarga lo spettro della sensitività e, per mantenere coerenza finanziaria, si ipotizza che il tasso di sconto si muova di pari passo con il tasso di interesse Facendo variare il tasso di interesse sul prestito agevolato tra il 3 per cento e il 5 per cento (valore del tasso di sconto nello scenario base) a parità di tasso di sconto (quello dello scenario base pari al 4,5 per cento), l’analisi di sensitività suggerisce i seguenti risultati: - quando il tasso è pari al 3 per cento, la compensazione è più che sufficiente (ci si riferisce sempre alla voce “differenza netta di costo” nelle tavole); - quando il tasso è del 3,5 per cento, due decimi di punto percentuale di retribuzione lorda rimangono a carico dell’impresa soltanto nel caso di carriere ventennali; - quando il tasso è del 4,5 per cento, cioè di tre decimi superiore al valore corrente del tasso concordato con il protocollo, la compensazione rimane più che sufficiente per carriere quinquennali, mentre per carriere di lunghezza pari a 10 anni e oltre emerge un cuneo a carico dell’impresa che varia tra il decimo e i cinque decimi di punto percentuale di retribuzione annua lorda; - quando il tasso è del 5 per cento (pari a quello di sconto), la compensazione rimane più che sufficiente per carriere quinquennali, mentre si allarga il cuneo prima individuato a carico delle imprese, variante da due decimi a 7 decimi di punto percentuale di retribuzione annua lorda. 5 ‐ La sensitività “allargata” sul tasso di interesse sul prestito agevolato L’analisi di sensitività che lascia emergere il più variabile impatto è quella svolta contemporaneamente sul tasso di interesse del prestito bancario e sul tasso di sconto. Per effettuare una analisi di sensitività più ampia sul tasso di interesse del prestito bancario, si ipotizza che il tasso di sconto ne assuma lo stesso valore, in modo da evitare che quest’ultimo possa divenire inferiore al primo. Si possono così rappresentare: (a) o scenari in cui l’evoluzione futura dell’Euribor (i.e. delle condizioni di mercato) e le ricontrattazioni delle condizioni del prestito potranno tradursi in tassi agevolati diversi da quello attuale (4,2 per cento); (b) o scenari riguardanti le imprese che, per motivi diversi, non sono comprese (o non lo diverranno/saranno in futuro) nel dettato del protocollo di intesa ABI17. 15 La non perfetta linearità è data dal fatto che comunque si rimane in regime di capitalizzazione composta, che presiede sia al calcolo degli interessi passivi che al loro “ribasamento” annuale. 16 Nelle formule alle pagine 7 e 8, la derivata del numeratore (il costo complessivo attualizzato) rispetto alla dinamica retributiva è minore della corrispondente derivata del denominatore (il fattore di “ribasamento” utilizzato per esplicitare “c%”. 17 Le imprese rientranti nel protocollo sono: (a) quelle con contabilità ordinaria, patrimonio netto non inferiore al 5 per cento del totale passivo e due ultimi bilanci approvati (prima dell’attivazione della linea di credito) senza oneri finanziari superiori al 5 per cento del fatturato; (b) quelle con contabilità semplificata e almeno un utile o un pareggio di bilancio negli ultimi due esercizi. 18
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Quest’ultima analisi di sensitività mostra come il cuneo (al netto di IRES) a carico delle imprese aumenti con il tasso di interesse praticato dalle banche. Con un tasso pari al 6 per cento, le agevolazioni si mostrano congrue per carriere di 5 anni, e in difetto rispettivamente di quattro, otto e tredici decimi di punto percentuale di retribuzione annua lorda per carriere di 10,15 e 20 anni. In corrispondenza di un tasso dell’8 per cento, emerge un cuneo a carico dell’impresa rispettivamente di due, otto, quattordici e venti decimi di punto percentuale di retribuzione annua lorda per carriere di 5, 10,15 e 20 anni. Infine, quando il tasso è pari al 10 per cento, il cuneo è rispettivamente di quattro, dodici, diciannove e ventisei decimi di punto percentuale di retribuzione annua lorda. tasso di interesse nominale sul prestito bancario
6%
8%
10%
lunghezza della carriera lavorativa presso medesimo datore
5
10
0,0
0,4
15
20
5
10
15
20
5
10
15
20
cuneo fiscale a carico dellʹimpresa ‐ % retribuzione annua lorda (1)
0,8
1,3
0,2
0,8
1,4
2,0
0,4
1,2
1,9
2,6
(1) Quando la deducibilità ai fini IRES è ad aliquota 6 per cento. I cunei si ampliano di circa 5 centesimi di punto percentuale quando l’aliquota è del 4 per cento. 19
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5. CONCLUSIONI E INDICAZIONI DI POLICY Per carriere di lunghezza quinquennale le agevolazioni descritte per favorire lo smobilizzo del TFR (quelle del TUP e del Decreto Legge n. 203/2005) si dimostrano generalmente congrue, anzi anche più che compensanti l’impresa. Soltanto quando il tasso di interesse supera il 6 per cento cominciano ad emergere cunei a carico delle imprese, che ammontano a due decimi di punto percentuale di retribuzione annua lorda quando il tasso è dell’8 per cento, e circa quattro decimi quando il tasso è del 10 per cento. Per carriere sempre più prossime alla lunghezza decennale, emerge un cuneo a carico delle imprese pari ad un centesimo di punto percentuale di retribuzione annua lorda nello scenario base, in cui la dinamica delle retribuzioni è allineata a quella prevista per il PIL nelle prossime decadi e il tasso di sconto è fissato al 5 per cento. Questo cuneo: - è crescente nel tasso di sconto, arrivando a contare oltre un decimo quando il tasso di sconto è pari al 10 per cento; - ha una sensibilità bassa alla dinamica retributiva; - è crescente nel tasso di interesse sul prestito, arrivando a generare un cuneo a carico delle imprese per quattro decimi di punto percentuale di retribuzione annua lorda quando il tasso è del 6 per cento, di otto quando il tasso è dell’8 per cento, e di dodici quando il tasso è del 10 per cento. Per carriere più lunghe (15‐20 anni con continuità presso lo stesso datore), la probabilità di insorgenza di cunei a carico dell’impresa aumenta: si verificano sempre, tranne quando il tasso di interesse sul prestito è supposto basso al livello del 3 per cento. Nella media dei casi simulati, il cuneo varia da valori negativi per decimi di retribuzione annua lorda negli scenari più favorevoli, a 2,6 punti percentuali nello scenario più sfavorevole (con tasso di interesse sul prestito pari al 10 per cento e lunghezza ventennale della carriera). Nel complesso delle simulazioni, il tasso di interesse sul prestito bancario risulta il parametro maggiormente critico, cioè quello in grado, con la sua variabilità, di produrre i cunei più ampi a carico dell’impresa. La sensitività su questo parametro ha inteso riprodurre: (a) la variabilità dell’Euribor fintantoché varrà il protocollo d’intesa; (b) i casi di possibile esclusione di alcune imprese dall’accesso al prestito garantito come previsto dallo stesso protocollo di intesa; (c) la variabilità generale delle condizioni di mercato, che eserciterà la sua influenza alla scadenza del protocollo e che, se intensa, potrebbe in qualche misura forzarne la revisione anche nel corso della durata (i.e. una sorta di rischio “politico”). La sensitività sul tasso di interesse rimanda ad un aspetto molto importante nel superamento del TFR, che però il Decreto Legge n. 203/2005 non affronta e non risolve. Il prestito agevolato non può essere una soluzione continuata ad infinitum, perché: - la garanzia pubblica di prestiti tra privati non è prospettabile ad infinitum; - a meno che non si voglia optare per strumenti bancari più costosi con il conseguente problema di aumentare il divario con il tasso di rivalutazione del TFR, sarebbe necessario prevedere rinegoziazioni a scadenze programmate delle condizioni contrattuali, che manterrebbero una continua alea sulle compatibilità economico‐
finanziarie su cui si dovrebbe fondare la previdenza privata; - il ricorso alle rinegoziazioni sarebbe reso necessario anche dal fatto che la capienza del fondo di garanzia finanziato dallo Stato non può essere programmata al di là di un ragionevole lasso temporale (quello del DPEF o poco più lungo) e, soprattutto, dipende dalle generali condizioni di finanza pubblica; - da ultimo, se si rinnovasse continuamente il prestito, ne risulterebbe “eternato” 20
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l’istituto del TFR anche nel raro caso in cui tutti optassero da subito per il suo smobilizzo; nel senso che gli equilibri futuri continuerebbero comunque a far riferimento ai parametri del TFR (quella che sarebbe stata la sua giacenza se nessuno avesse chiesto lo smobilizzo, quello che sarebbe stato il suo costo, etc.), con conseguente irrigidimento di tutte le politiche industriali, del lavoro e sociali. Alla luce di quanto esposto, l’unica versione economicamente percorribile del prestito agevolato dovrebbe corrispondere a quella transitoria; eppure, questa caratteristica, fondante nel determinare il raggiungimento di un equilibrio stabile e di rispetto delle compatibilità economiche, è sottaciuta. Si sottolinea come, se fosse enunciato chiaramente che il prestito agevolato è a termine, si darebbe completezza strutturale alla manovra, perché ci si avvarrebbe di uno strumento pro tempore ma all’interno di una trasformazione strutturale della quale sarebbero chiare sin dall’inizio tutte le caratteristiche (quelle di inizio, quelle di transizione e quelle di arrivo). E’ proprio a questo proposito che si avverte la necessità di compiere una distinzione metodologica che sembra “appannata” nella logica del Decreto Legge n. 203/2005 (ma anche , mutatis mutandis, in quella delle agevolazioni aggiuntive presenti nel TUP): che cos’è “pro tempore” e che cosa “strutturale”?. Per rendere una misura strutturale, non è sufficiente ipotizzarne la reiterazione ad oltranza; e persino il cambiamento once and for all di un parametro potrebbe avere dubbie proprietà strutturali, se la variazione non è contestualizzata e finalizzata a costruire un equilibrio sostenibile (economico e sociale). Al di là di questo, anche il ricorso a strumenti pro tempore non esenta da (anzi in previdenza obbliga a) definire con chiarezza ed esplicitare consapevolmente le caratteristiche dell’equilibrio di approdo. Si tratta, come si è detto, di un passaggio di estrema criticità della riforma, perché convenire su un periodo di transizione dopo il quale il TFR non sarà più ritenuto lo status quo significa, implicitamente, invitare le parti sociali a riformulare gradualmente la contrattazione del costo del lavoro e delle retribuzioni, per adattarla ad un sistema in cui il TFR tradizionale è un elemento non necessario ma eventuale. Se si convenisse su questa soluzione, il TFR tradizionale diverrebbe, al pari della sua devoluzione alla previdenza complementare, un elemento di cui tener conto in sede di contrattazione sulla retribuzione individuale (si deve comunque salvaguardare la libertà di scelta del singolo). Probabilmente è per questo motivo, per le ripercussioni che da subito si potrebbero generare sul mercato del lavoro, che si esita a prospettare con chiarezza una evoluzione di questo genere. Eppure, il rinnovo della base di contrattazione retributiva appare inevitabile. Anche qualora si volesse intraprendere la via della compensazione/riduzione per periodi molto lunghi del costo di fuoriuscita del TFR (con il rifinanziamento del fondo di garanzia), non si potrebbe non riconoscere che la quota parte, pur minima, che ne potrebbe rimanere in capo all’impresa e il maggior rischio di tasso rispetto al TFR tradizionale troverebbero endogenamente riflesso nella gestione aziendale e nelle politiche del personale e retributive. Riconoscere l’endogeneità della contrattazione delle retribuzioni rispetto a tutte le componenti rientranti nel costo del lavoro è il punto di partenza, contemporaneamente più semplice e più solido, su cui fondare il funzionamento del pilastro privato18; senza creare commistioni tra pubblico e privato e senza lasciare indefiniti degli aspetti strutturali troppo 18 Del resto, i vantaggi dell’avvio del pilastro privato non sono da ricercare in uno spostamento di risorse finanziarie dal datore di lavoro ai lavoratori; il pilastro privato non è uno strumento di politica fiscale. La finalità del pilastro è un’altra, e cioè il miglioramento dell’allocazione e della gestione dei capitali, in modo tale da massimizzarne il rendimento sugli orizzonti propri della previdenza e sotto gli opportuni vincoli alla rischiosità (è la ratio stessa della trasformazione multipilastro del sistema pensionistico). 21
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importanti per la trasparenza, l’autonomia e la stabilità sia dei fondi pensione che delle polizze pensionistiche individuali. Questo punto di vista, inoltre, è quello più idoneo ad inquadrare il reale ruolo che potrebbe svolgere il contributo alla previdenza privata atteso direttamente dal datore di lavoro; tale contributo non può essere inteso come esogeno e aggiuntivo rispetto ad una contrattazione retributiva svolta altrove e separatamente. Esso, piuttosto, deve essere interpretato come una leva ulteriore da utilizzare in sede di contrattazione, per raggiungere equilibri che rispettino le compatibilità economico‐finanziarie (cioè i vincoli di bilancio) di tutti gli attori. A differenza delle altre componenti di costo, il contributo datoriale, oltre ad essere deducibile ai fini IRES, sconta un contributo sociale ridotto (contributo di “solidarietà”) con aliquota del 10 per cento: esso, quindi, amplia le possibilità di contrattazione, permettendo nuove soluzioni che bilancino retribuzione immediata del lavoratore, costo totale netto dell’impresa e risorse annualmente destinate alla preparazione della pensione, nel complesso del pilastro pubblico e di quello privato19. Questo punto di vista è anche quello che responsabilizza pienamente l’impresa nei confronti della sua gestione finanziaria, dal momento che i differenziali di tasso rispetto alla rivalutazione del TFR devono essere intesi come uno degli elementi del passaggio ad una situazione di maggior trasparenza ed efficienza nell’allocazione delle risorse. Questo punto di vista è anche quello che, all’interno della trasformazione multipilastro del sistema pensionistico italiano, assegna ai sindacati e alle rappresentanze di categoria il ruolo istituzionale che essi più naturalmente e più efficacemente possono svolgere: una articolata e moderna contrattazione retributiva. La riformulazione della contrattazione delle retribuzioni non necessariamente dovrebbe riguardare soltanto i neoassunti dal 2006 in poi (o dal 2011 in poi), ma potrebbe abbracciare tutti i lavoratori già in attività. Le soluzioni concordate potrebbero essere diverse, tramite modifiche ad personam (ma con criteri univoci ed uguali per tutti i lavoratori rappresentati) delle opportune voci tabellari, alla luce della scelta di smobilizzare o meno il TFR e dell’eventuale esistenza di un contributo del datore di lavoro alla previdenza privata. In alternativa alla combinazione di misure pro tempore e aggiustamento endogeno della base contrattuale, una scelta più articolata di politica economica potrebbe prevedere di strutturare lo smobilizzo del TFR all’interno di un più ampio progetto di riforma. Infatti, il range di costo per le imprese, senza considerare nessuna misura agevolativi, mantiene una dimensione di scala tutto sommato contenuta: da un decimo di punto percentuale ad un picco massimo dell’1,7 per cento della retribuzione annua lorda, toccato con carriere svolte con continuità presso lo stesso datore di 10 anni e nel caso in cui il tasso di interesse passivo sia del 10 per cento. Si tratta di un range che permetterebbe di ipotizzare la compensazione all’interno di un più ampio progetto di trasformazione multipilastro del sistema previdenziale e di riforma del sistema impositivo (quello specifico della previdenza complementare e quello generale). Se così avvenisse, si potrebbe evitare il ricorso al prestito agevolato garantito dallo Stato, ma si potrebbe anche prescindere dalla logica seguita sinora, che è consistita nella sovrapposizione di voci crescenti di agevolazione ad hoc (dalla sospensione IRES con aliquota 3 percento, alla deduzione IRES con aliquota 4/6 per cento, all’appropriazione del contributo al fondo di garanzia del TFR), slegate da organiche proposte di riforma. Si consideri che l’upper bound dell’1,7 per cento è ottenuto in corrispondenza di una carriera di 10 anni, che costituisce una sovrastima del periodo medio per il quale attualmente un 19 Da questo punto di vista, l’attuale normativa italiana offre già (anche se pochi degli attori in gioco se ne sono resi conto) la possibilità di un moderato e controllato opting‐out. 22
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lavoratore dipendente presta servizio con continuità presso uno stesso datore di lavoro (cfr. infra “Appendice‐1”). Se si adottassero valori più bassi, 6‐8 anni, l’impatto sulle imprese risulterebbe corrispondentemente ridotto e i margini per inserire lo smobilizzo del TFR in un quadro di riforma strutturale della previdenza e della fiscalità ampliati. In conclusione, il Decreto Legge n. 203/2005 non ha risolto definitivamente il problema del superamento del TFR. Esso rimane silente proprio sulla “strategia” economico‐politica di lungo periodo. Non ha avuto il “coraggio” di indicare se il prestito agevolato è pro termine, attivando ed accettando le conseguenti modifiche endogene della contrattazione della retribuzione (da subito e in maniera crescente a mano a mano che ci si approssima alla scadenza del prestito). Non ha avuto il coraggio neppure di adottare una prospettiva diversa, di natura sistemica e strutturale, che pure la magnitudine delle grandezze finanziarie in gioco rendevano e continuano a rendere praticabile. 10 Febbraio 2006
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APPENDICE ‐ 1 Ci sono alcuni aspetti delle elaborazioni condotte che si vuol meglio argomentare. In primo luogo, i costi del prestito e del tradizionale TFR sono espressi in percentuale della retribuzione annua lorda per permetterne la comparazione con le aliquote di contribuzione sociale da cui il datore di lavoro è esonerato in caso di smobilizzo e nelle stesse proporzioni con cui avviene lo smobilizzo. A questo fine e per semplificare il confronto, si è deciso di calcolare i costi in termini di una percentuale costante della retribuzione annua lorda. In alternativa, si sarebbe dovuto presentare l’andamento pluriennale delle percentuali di costo e di esonero contributivo, rendendo meno intelligibile il risultato finale. La percentuale costante della retribuzione è stata calcolata in due fasi: in primo luogo si è calcolato il valore attuale dei costi lungo tutto l’orizzonte temporale; successivamente, si è calcolato quale costante percentuale della retribuzione annua lorda avrebbe prodotto lo stesso valore attuale. A questo proposito interviene il secondo aspetto delle elaborazioni che si desidera commentare. Per il calcolo del valore attuale dei costi, è stato utilizzato uno stesso tasso di sconto, indipendentemente che si procedesse o meno allo smobilizzo del TFR, dal momento che il soggetto cui si riferiscono i flussi di cassa rimane lo stesso (l’impresa). Dal punto di vista teorico, il tasso dovrebbe essere esplicativo del costo opportunità, per l’impresa, di posticipare nel tempo la disponibilità di risorse finanziarie. Il riferimento, quindi, va al tasso di interesse a cui l’impresa riuscirebbe autonomamente a reperire finanziamenti sul mercato. Il tasso di sconto è necessario per rimodulare la cadenza dei costi, in modo tale da poterli esprimere come una percentuale omogenea della retribuzione annua lorda. Il tasso, quindi, non influenza gli ammontari nominali dei costi (che anno per anno dipendono dal tasso di interesse passivo o da quello ex lege di rivalutazione del TFR), ma interviene nel ribassarli, cioè nel riproporzionarli lungo tutto l’arco temporale considerato. L’ipotesi sul tasso di interesse passivo dei prestiti agevolati costituisce il terzo aspetto in discussione. Nello scenario base si è assunto che questo sia pari al livello massimo individuato dal protocollo di intesa tra ABI e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Attualmente, infatti, l’Euribor maggiorato di 2 punti percentuali risulta pari a circa il 4,2 per cento, che è un valore che si posiziona già al di sotto rispetto a quello medio del 2004, calcolato su tutte le scadenze, per i prestiti dalle banche alle imprese non finanziarie, così come rilevato dalla Banca d’Italia (4,40 per cento; Bollettino Economico n. 44 di Marzo 2005). Inoltre, il valore del 4,2 per cento si colloca anche nella media dei tassi praticati dalle banche alle imprese non finanziarie rispettivamente per durate tra 1 e 5 anni (3,54 per cento) e superiori a 5 anni (4,74 per cento) nel Gennaio 2005, come risulta sempre da rilevazioni della Banca d’Italia (Bollettino Statistico, III, 2005). Di conseguenza, si è ritenuto non esistessero motivazioni sufficienti per discostarsi in diminuzione dal tetto del 4,2 per cento nello scenario base. Nondimeno, il tasso di interesse sul prestito bancario è stato oggetto di una duplice analisi di sensitività: ceteris paribus, all’interno dell’intervallo [3%‐5%]; e, con la condizione di eguaglianza con il tasso di sconto, all’interno dell’intervallo [2%‐10%]. L’analisi di sensitività riguardante il tasso di interesse sul prestito permette, indirettamente,
di ottenere la stessa analisi sul tasso di rivalutazione del TFR, dal momento che quello che
rileva ai fini della comparazione è il divario tra i due tassi20.
Si ottiene un ordine di grandezza, perché in realtà, poiché i due processi di accumulazione funzionano in maniera diversa e generano flussi di cassa a scadenze temporali diverse, il divario modificato da una variazione del tasso sul 20
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Per quanto riguarda le carriere lavorative, svolte con continuità presso lo stesso datore, si sono ipotizzate lunghezze variabili dai 5, ai 10, ai 15, ai 20 anni. “[…] La permanenza media di un lavoratore nella stessa impresa è molto [inferiore alla lunghezza della vita lavorativa nel suo complesso]. Ad esempio, 20 anni in un’impresa con lavoratori equidistribuiti in tutte le classi di anzianità lavorativa e in cui ogni anno vengano assunti tanti lavoratori quanti ne vanno in pensione per raggiunti limiti. […]. [Sulla permanenza media dei lavoratori nelle imprese italiane esistono generalmente analisi di tipo indiretto e settoriale]. Dallʹindagine retributiva di Federmeccanica, si ricava che il fondo TFR è mediamente pari al 45‐55 per cento del monte retributivo, il che darebbe una permanenza media nel fondo di 6,5‐8,5 anni […]”21. Si è ritenuto, sulla base di questi sia pure sintetici riferimenti, di presentare un range di variabilità con tetto massimo di 20 anni e minimo di 5 anni. In questo modo, si presume si possa abbracciare la maggior parte della casistica di “fedeltà” del lavoratore all’impresa, che potrebbe essere suscettibile di comportamenti cangianti a seconda della dimensione di impresa e del tipo di attività. Sempre a proposito della lunghezza della carriera, si consideri che negli scenari di 5 e 10 anni la mancata modellizzazione dell’accesso anticipato al capitale (nei casi previsti dalla legge) ha un effetto inesistente o secondario. L’acceso anticipato, infatti, può avvenire decorsi 8 anni dall’inizio del rapporto di lavoro: esso, quindi, non è praticabile quando la lunghezza è di 5 anni, e quando è di 10 non produce modifiche profonde dei risultati finanziari (oltretutto l’evento sarebbe da considerarsi in probabilità). Infine, le computazioni condotte adottano una serie di ipotesi “conservative”: - che il tasso Euribor si mantenga al livello iniziale per tutto l’orizzonte (di varia lunghezza) preso in esame; - che la ricontrattazione del prestito bancario (nel 2011 e alle eventuali scadenze successive) non muti le condizioni concordate nel protocollo di intesa ABI – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ivi incluso il mark‐up di 2 punti percentuali; - che, di conseguenza, il fondo di garanzia venga costantemente rifinanziato, su basi programmatiche mai esposte a incertezza che possano ingenerare aumenti del tasso richiesto dalle banche; - che anche il tasso di sconto, cioè il tasso a cui l’impresa sarebbe in grado di finanziarsi autonomamente sul mercato, rimanga costante lungo tutto l’orizzonte temporale. Si tratta di assunzioni che sicuramente non aspirano a valenza di proiezioni né tantomeno di previsioni delle rispettive variabili. Sono assunzioni trasparenti e semplificanti, per le quali sarebbe difficile identificare valori alternativi sufficientemente giustificabili. Queste necessarie assunzioni permettono di apprezzare ancor di più quanto argomentato nel testo, e cioè che le fondamenta su cui costruire la previdenza privata vadano ricercate in soluzioni strutturali, le più complete e definitive possibili. Aggiustamenti pro tempore, da ricontrattare a scadenza e contenenti fattori di incertezza e di rischio sia sul piano economico che su quello politico, non possono essere la base per l’operato di investitori istituzionali responsabili di una importante parte delle pensioni di domani. prestito ha un impatto diverso da quello modificato da una variazione del tasso di rivalutazione. Oltretutto, la variazione di quest’ultimo deriverebbe da una variazione del tasso di inflazione che dovrebbe trovare endogeno riflesso in una variazione delle altre grandezze nominali, come il tasso di crescita dalla retribuzione e lo stesso Euribor. A proposito di quest’ultimo, nella misura in cui il suo valore è sensibile nell’immediato alle variazioni del tasso di inflazione, l’analisi di sensitività sul tasso di inflazione (e quindi, di conseguenza, sul tasso di rivalutazione del TFR) perde parte della sua significatività, poiché il differenziale tra tasso su prestito e tasso di rivalutazione tende a rimanere immutato. 21 Cfr. Il Sole 24 Ore del 28 Ottobre 2005, pagina 26. 25
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APPENDICE ‐ 2 [a] Articolo 10 dello schema di Decreto Legislativo riportante il Testo Unico della Previdenza Complementare: 1.
Art. 10 Misure compensative per le imprese Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento. 2.
Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l’applicazione del contributo previsto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 80. 3.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è istituito un Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo e la cui dotazione finanziaria è stabilita con successivo provvedimento legislativo. [b] Articolo 8 del Decreto Legge n. 203/2005 del 30 Settembre 2005: 1.
2.
Art. 8 Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari Eʹ istituito un Fondo di garanzia per agevolare lʹaccesso al credito delle aziende che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre lʹintero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2006‐2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellʹeconomia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente anche il ricorso allʹiscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è riconosciuto, in funzione compensativa, lʹesonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui allʹarticolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nellʹallegata Tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. Lʹesonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nellʹordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui allʹarticolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui allʹarticolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora lʹesonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui allʹarticolo 24 della citata legge n. 88 del 1989, lʹimporto differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sullʹammontare complessivo dei contributi dovuti allʹI.N.P.S. medesimo. Lʹonere derivante dal presente articolo è valutato in 46 milioni di euro per lʹanno 2006, 53 milioni di euro per lʹanno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dallʹanno 2008. 26
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3.
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Allʹarticolo 50, comma 1‐bis, del decreto‐legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006». Tabella A (prevista dallʹarticolo 8, comma 2) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 dal 2014 0,12 punti percentuali 0,16 punti percentuali 0,19 punti percentuali 0,21 punti percentuali 0,23 punti percentuali 0,25 punti percentuali 0,26 punti percentuali 0,27 punti percentuali 0,28 punti percentuali 27
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APPENDICE ‐ 3
Il protocollo di intesa tra Ministero e ABI prevede che le banche concedano prestiti per lo smobilizzo del TFR
limitatamente al periodo 2006-2010 (articolo 2).
Lo slittamento in avanti di due anni dell’entrata in vigore del TUP e delle norme collegate (cfr.
http://www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuTematiche/RiformaTFR/default.htm?baseChannel=RiformaTFR)
ha
riguardato anche lo smobilizzo del TFR con il criterio del silenzio assenso e l’attivazione del meccanismo dei prestiti
bancari agevolati. Di conseguenza, il periodo 2006-2010 dovrebbe intendersi sostituito con il 2008-2010 o 2008-2012.
Sui finanziamenti sono applicati tassi di interesse determinati in base ai parametri Euribor a 6 mesi o IRS aumentati
per non più di 200 punti base (articolo 4).
I finanziamenti hanno durata compresa tra 3 e 10 anni e sono determinati (articolo 6):
-
“ con riferimento ad un singolo versamento del contributo da TFR alla forma di previdenza
complementare, per un importo pari al contributo dovuto;
-
con riferimento ad una domanda di finanziamento per il complesso o parte dei versamenti ancora
dovuti per la contribuzione da TFR relativa all’esercizio corrente al momento della domanda di
finanziamento, per un importo pari a quanto risultante nella dichiarazione sostitutiva di cui
all’articolo 5, comma 2, lettera b), del presente decreto. “
In base a quanto sinteticamente riportato, i prestiti erogabili dalle banche alle condizioni agevolate andranno in
sostituzione di tutti gli accantonamenti al TFR che sarebbero dovuti avvenire sino a fine 2010; tali prestiti potranno
essere restituiti a 3 o 10 anni. Il prestito agevolato, quindi, è per adesso programmato sino al 2010 (e il relativo fondo
di garanzia pubblico sino al 2011).
E’n utile precisare che il testo della norma fa riferimento alla sostituzione dei contributi che anno per anno sarebbero
stati dovuti al TFR e che sono invece devoluti alla previdenza complementare. Nello svolgimento delle simulazioni si
è adottato un punto di vista finanziario più completo, ipotizzando che ogni anno il prestito sostituisca quella che
sarebbe stata la giacenza media del TFR in quell’anno, comprensiva dell’accantonamento corrente e degli
accantonamenti passati maggiorati delle rivalutazioni nette. In questo modo si riesce a cogliere la diversa dinamica
finanziaria che contraddistingue il prestito agevolato e il TFR: nel primo caso, i pagamenti degli interessi (lordi) sono
annuali; nel secondo caso, soltanto l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni costituisce un pagamento annuale (un
flusso di cassa negativo), mentre le rivalutazioni nette rimangono in giacenza presso l’impresa, partecipano al
processo di accumulazione del montante, e sono corrisposte al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro.
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PRINCIPALI RIFERIMENTI Testo Unico della Previdenza Complementare, schema di Decreto Legislativo in attuazione della Legge delega n. 243 del 23 Agosto 2004 Decreto del Ministro del Tesoro in data 21 Settembre 2005, “Rilevazione dei tassi effettivi globali medi nel periodo 1° Aprile – 30 Giugno 2005”
Decreto Legge n. 203 del 30 Settembre 2005 (convertito) Protocollo di intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ABI, “Accordo per il finanziamento dello smobilizzo del TFR maturando”, sottoscritto in data 4 Ottobre 2005 Bollettino Economico della Banca d’Italia, n. 44 di Marzo 2005 Bollettino Statistico della banca d’Italia, III – 2005 Quaderno CERM n. 3‐05, “Il disegno delle nuove agevolazioni fiscali alla previdenza complementare. Una quantificazione per lavoratore dipendente neoassunto del settore privato” (www.cermlab.it) Nota CERM n. 8‐05, “Le imprese e il finanziamento del pilastro previdenziale privato. Una quantificazione dei costi di smobilizzo del TFR con l’ausilio del prestito agevolato” (www.cermlab.it) Quaderno CERM n. 1‐06, “La nuova fiscalità della previdenza complementare per il lavoratore, l’impresa e l’Erario. Una quantificazione per il lavoratore dipendente neoassunto del settore privato, con turnover decennale di datore di lavoro” (www.cermlab.it) Allegati alla presente Nota (file con simulazioni su www.cermlab.it) 29
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