Deduzioni e sgravi a misura d`impresa

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Deduzioni e sgravi a misura d`impresa
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Lunedì 6 Novembre 2006
LA RIFORMA DEL TFR
Per le aziende agevolazioni in base alla dimensione e riduzioni contributive crescenti nel tempo
DI
L
DANIELE CIRIOLI
o smobilizzo del tfr porta le
aziende ai primi calcoli di convenienza e alla valutazione delle
agevolazioni contributive e fiscali.
A fronte del trasloco all’Inps, l’art.
84 della Finanziaria (con le novità
previste dall’emendamento presentato giovedì scorso) prevede deduzioni basate sulle dimensioni
d’impresa e riduzioni contributive
variabili e crescenti nel tempo.
Previdenza integrativa al
via. La manovra 2007 prevede
l’anticipo dell’entrata in vigore
delle norme sulla previdenza integrativa del dlgs n. 252/2005 che,
invece, sarebbe dovuta avvenire
nel 2008. Novità fondamentale
sarà il rilancio della previdenza
complementare, attraverso lo
smobilizzo del tfr verso i fondi pensioni. Ruolo principale lo giocano i
lavoratori, ai quali è dato tempo
sei mesi per decidere dove far confluire il loro tfr, in forma esplicita
o in forma tacita.
Lo smobilizzo del tfr. Le predette disposizioni entreranno in vigore il prossimo anno contestualmente alla finanziaria che, se approvata con le modifiche richieste
attraverso l’emendamento presentato dal governo giovedì scorso, introduce alcune novità nel quadro
anzidetto di disciplina generale
sullo smobilizzo del tfr. In particolare, ci sarà un fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto
dei lavoratori dipendenti del settore privato, che l’articolo 84 del ddl
istituisce presso la tesoreria dello
stato affidandone la gestione all’Inps, cui affluirà il monte tfr inoptato, quello cioè non destinato in alcun modo (modalità esplicita o tacita) alla previdenza integrativa, dei
lavoratori dipendenti da imprese
con almeno 50 addetti.
Con riferimento a tutti i lavoratori inoptanti, dunque, i datori di
lavoro (quelli con più di 49 dipendenti) dovranno versare all’Inps
mensilmente tfr maturando, a partire da gennaio 2007 in poi.
Le agevolazioni contributi-
Deduzioni e sgravi
a misura d’impresa
Le agevolazioni
Deduzione fiscale
• Imprese fino a 49 addetti: deducibilità fiscale del 6% del tfr versato
ai fondi pensione.
• Imprese con oltre 49 addetti: deducibilità fiscale del 4% del tfr versato
ai fondi pensione o all’Inps
Esonero contributivo Le imprese sono esonerate dal versamento del contributo Inps (0,2%)
al Fondo di garanzia tfr con riferimento al tfr versato ai Fondi pensione
o all’Inps
Riduzione costo
del lavoro
Dal 1° gennaio 2008 le imprese fruiranno di un’ulteriore riduzione
contributiva variabile e crescente nel tempo, nelle seguenti misure:
anno 2008 = 0,19%; anno 2009 = 0,21%; anno 2010 = 0,23%;
anno 2011 = 0,25%; anno 2012 = 0,26%; anno 2013 = 0,27%;
dall’anno 2014 = 0,28%
La convenienza
Tfr
Finanziamento tfr
Rivalutazione annua
Riduzione contributiva
Sgravio aggiuntivo
Costo annuo tfr
Differenza
Tfr
Rivalutazioni annuali
Oneri finanziamento tfr
Riduzione contributiva
Sgravio aggiuntivo
Costo annuo tfr
Differenza
Anno 2007
In azienda
Al Fondo Inps
1.727,00
1.727,00
103,62
- 50,00
1.727,00
1.780,62
+ 53,62
Riepilogo
Dopo 2 anni
In azienda
Al fondo Inps
3.454,00
3.454,00
51,81
207,24
- 100,00
- 47,50
3.505,81
3.513,74
+ 7,93
Anno 2008
In azienda
Al Fondo Inps
1.727,00
1.727,00
103,62
51,81
- 50,00
- 47,50
1.778,81
1.733,12
- 45,69
Dopo 10 anni
In azienda
Al fondo Inps
17.270,00
17.270,00
2.528,00
1.036,20
- 500,00
- 562,50
19.798,00
17.243,70
- 2.554,30
ve. Il trasloco del tfr all’Inps comporterà a favore delle imprese alcune agevolazioni, due di tipo contributivo, con esclusivo riferimento ai
lavoratori per i quali avviene il predetto trasferimento del tfr. La prima agevolazione è una deduzione
fiscale, in misura del 4% (6% per le
imprese con meno di 50 addetti)
delle quote di tfr smobilizzate o destinate alla previdenza integrativa. La seconda agevolazione consiste nell’esonero dal versamento del
contributo dovuto al fondo di garanzia tfr che vale lo 0,20%; poiché,
però, la riduzione fruibile è proporzionale alla quota di tfr versato al
fondo Inps, ne deriva uno sconto effettivo dello 0,10% (metà, il 50%).
La seconda agevolazione decorrerà dal 1° gennaio 2008 e consiste
in uno sgravio contributivo in misura prestabilita negli anni. Anche
in questo caso la riduzione compete
in proporzione alla quota di tfr trasferita al fondo Inps (quindi la
metà della misura ordinaria).
I calcoli. Nelle tabelle in pagina
sono riportati alcuni esempi di calcolo del trattamento di fine rapporto e dei relativi oneri, mettendo a
confronto le due ipotesi: a) tfr che
resta tutto in azienda e b) tfr che finisce al fondo di tesoreria Inps. Si è
ipotizzato: un lavoratore con 25 mila euro di retribuzione annua, senza crescita negli anni; un tasso di
rivalutazione del tfr al 3% fisso negli anni; un tasso di interesse finanziario al 6% fisso annuo con la
semplificazione che il prestito richiesto dal datore di lavoro per reperire le risorse finanziarie di cui
ha bisogno (il tfr da versare all’Inps
e la quota di tfr che deve liquidare
al lavoratore per conto dell’Inps)
avvenga in ogni caso per una durata annuale. Per un rapporto di lavoro che duri due anni, il 2007 e il
2008 (il risultato cambia leggermente se si considerano due diversi anni per effetto delle diverse aliquote di sgravio contributivo), l’impresa ci perde 8 euro. Per un rapporto di lavoro che duri dieci anni,
invece, l’imprese ci guadagna ben
2.554,30 euro.
LA RIFORMA DEL TFR
Lunedì 6 Novembre 2006
Tra Inps e fondi pensione lavoratori al bivio
Sono un dipendente di un’azienda e non ho intenzione di aderire a un
fondo pensione. Cosa devo fare per conservare l’attuale trattamento di fine
rapporto lavoro?
Per chi, come lei, vuole conservare l’attuale regime del tfr, cioè una liquidazione
alla cessazione del rapporto di lavoro, può farlo con una sola modalità: esprimere
la scelta in modo esplicito (come vuole la legge), cioè comunicando tale opzione
al proprio datore di lavoro
Non sono iscritto a nessun fondo pensione, ma lavoro ormai da anni e ho
maturato un cospicuo tfr. Se dovessi decidere di aderire alla previdenza
complementare, dovrò rinunciare a tutto questo tfr?
No, assolutamente. La possibilità di aderire alla previdenza integrativa (cioè a un
fondo pensione o a un piano individuale di previdenza) con la destinazione
integrale del tfr è una scelta che riguarda esclusivamente le quote che si
maturano a partire dal 1° gennaio 2007 in avanti. Resta fermo tutto quanto si ha
diritto, a titolo di tfr, fino al 31 dicembre 2006
Ho letto che, in virtù della regola del silenzio assenso, chi non effettuerà
alcuna scelta sarà automaticamente iscritto a un fondo pensione. E’ così?
Esattamente. La regola del silenzio assenso funziona come una corsia
preferenziale per l’iscrizione alla previdenza integrativa: la legge ritiene che chi
non si esprime, accetti di aderire ai fondi pensione
Si parla di sei mesi di tempo per decidere se aderire o meno ai fondi
pensione, ma poi tutti fanno riferimento al termine ultimo del 30 giugno
2007. Potreste spiegarmi come si calcola questo periodo che i lavoratori
hanno a disposizione?
Bisogna distinguere due ipotesi, a ognuna delle quali la legge riconosce un
periodo di sei mesi per decidere se aderire o meno alla previdenza integrativa: a)
lavoratore già occupato alla data del 1° gennaio 2007; b) lavoratore non
occupato alla medesima data. Nel primo caso, il termine si fissa al 30 giugno
2007 (sei mesi dal 1° gennaio 2007); nel secondo caso, invece, il termine
decorre dalla data di impiego. Se, per esempio, il lavoratore viene assunto il 1°
marzo 2007, il termine ultimo per decidere si fissa al 30 agosto 2007 (sei mesi
dal 1° marzo 2007)
Se decido di non aderire alla previdenza integrativa e di mantenere il tfr,
posso poi cambiare idea? Quando?
Certamente. La scelta sul conferimento del tfr e sull’adesione alla previdenza
integrativa avviene con cadenza almeno annuale. Quindi, successivamente alla
decisione di mantenere il tfr, il lavoratore potrà in ogni momento optare per il
conferimento (e dunque aderire) a un fondo pensione
Se decido di aderire a un fondo pensione con destinazione del tfr, posso
poi ritornare sui miei passi?
No; una volta conferito il tfr alle forme pensionistiche complementari non è più
possibile riprendere la vecchia liquidazione
Vorrei sapere quale tfr finirà nei fondi pensioni per quei lavoratori che non
decidano nulla entro il 30 giugno 2007
In questo caso (nessuna scelta), vale la regola del silenzio assenso ed è previsto
che nel fondo pensione finisca il tfr maturando dal mese successivo alla
scadenza dei sei mesi. Nel caso specifico di lavoratore che deve effettuare la
scelta entro il 30 giugno 2007, al fondo pensione finirà il tfr maturato da luglio
2007 in avanti
Se decido di non effettuare alcuna scelta e, pertanto, di far valere la regola
del silenzio assenso, a quale fondo pensione mi ritroverò iscritto?
In questo caso si dà priorità alle scelte aziendali. Infatti, è previsto che il datore di
lavoro trasferisca il tfr al fondo pensione previsto dal Ccnl o da un contratto
territoriale. Salvo che non vi sia un accordo aziendale che prevede una adesione
a una diversa forma pensionistica. Se, invece, ci sono più forme pensionistiche
previste dai ccnl, il datore di lavoro verserà il tfr a quella cui ha aderito il maggior
numero di lavoratori dell’azienda. Infine, se non vi sono possibilità di fondi
pensione aziendali, il datore di lavoro è tenuto a versare il tfr al fondo pensione
istituito presso l’Inps
La regola prevista per l’adesione alla previdenza integrativa tramite
conferimento del tfr (decisione da prendere entro sei mesi) vale per tutti i
lavoratori?
Vale per tutti i lavoratori dipendenti, cioè per chi è titolare di un rapporto di lavoro
subordinato con diritto al trattamento di fine rapporto lavoro (tfr)
Posso decidere di mantenere in parte il tfr e in parte di destinarlo a un
fondo pensione?
No, la scelta vincola al conferimento di tutto il tfr maturando. Eccezioni valgono
per i lavoratori più anziani, quelli cioè che hanno cominciato a lavorare prima del
29 aprile 1993 con iscrizione alla previdenza obbligatoria (per esempio all’Inps)
Ho cominciato a lavorare nel gennaio 1990 con iscrizione all’Inps. E non mi
sono mai iscritto a un fondo pensione. Devo anch’io effettuare la scelta sul
conferimento del tfr entro il 30 giugno 2007? La decisione riguarda tutto il
mio tfr?
Sì, anche i lavoratori più anziani sono tenuti a rispettare la scelta sul
conferimento del tfr ai fondi pensione. Tuttavia, a chi risulta iscritto alla previdenza
obbligatoria prima del 29 aprile 1993, il conferimento non riguarderà tutto il tfr
maturando ma solo una parte, quella fissata dagli accordi o dai contratti collettivi.
Se questi ultimi non prevedono il versamento del tfr, il conferimento dovrà
necessariamente riguardare la metà del tfr maturando con possibilità di
successivi incrementi
Ho cominciato a lavorare nel 1990 e nel 1992 mi sono iscritto a un fondo
pensione in regime di contribuzione definita, versando il 50% del mio tfr.
Devo anch’io effettuare la scelta sul conferimento del tfr entro il 30 giugno
2007?
Sì, ed è possibile scegliere se mantenere il tfr che non è già destinato al fondo
pensione come liquidazione oppure se versarlo (tutto il rimanente) al fondo
pensione cui si è iscritti. Attenzione; anche in questo caso vale il silenzio
assenso: se non c’è scelta, il tfr residuo finisce nel fondo pensione
Ho letto che se mantengo il tfr come liquidazione questo finirà in un fondo
statale. È vero?
Sì, ma soltanto se l’azienda presso cui si è occupati ha più di 49 dipendenti.
Altrimenti, il tfr resta in mano all’impresa
Poiché l’azienda presso cui lavoro occupa 60 dipendenti, se decido di non
conferire il mio tfr maturando a un fondo pensione questo finirà nel fondo
statale. Mi chiedo: in questo caso mi sarà comunque garantita la
rivalutazione annuale?
Certamente. A chi decide di mantenere il tfr e di non aderire a un fondo
pensione, a prescindere dalla dimensione dell’impresa e quindi da dove finirà il
tfr, al lavoratore resta assicurato lo stesso trattamento (rivalutazione,
liquidazione, anticipazioni)
Se aderisco a una forma pensionistica individuale (un Fip o Pip) posso
destinarvi il tfr?
Sì. I lavoratori possono decidere di destinare anche a tali forme pensionistiche le
proprie quote annuali di tfr. Inoltre, se si ha diritto a una contribuzione per i fondi
pensione, il datore di lavoro è tenuto a versarle al Fip (Pip)
Una volta aderito a un fondo pensione, posso poi cambiare forma
pensionistica?
Sì, ma dopo due anni. La legge, infatti, prevede il cosiddetto principio della
portabilità per cui chiunque, dopo due anni di partecipazione a una forma
pensionistica complementare, ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale
maturata a un’altra forma pensionistica
La mia impresa occupa 60 dipendenti. Dovrò versare il tfr al fondo di
tesoreria?
Sì. Poiché si supera la soglia dei 49 dipendenti, il tfr dei lavoratori che
decideranno di non aderire alla previdenza complementare non potrà più restare
in azienda, ma andrà versato al neo fondo gestito dall’Inps
La mia impresa occupa 70 dipendenti. Quale tfr dovrò versare al fondo di
tesoreria?
Tutto il tfr dei lavoratori che opteranno per mantenere la buonuscita e non aderire
a un fondo pensione
La mia impresa occupa 55 dipendenti. Dovrà versare il tfr al fondo di
tesoreria? Anche quello che già è stato maturato dai lavoratori?
Il tfr dei lavoratori che decideranno di non aderire alla previdenza complementare
(cosiddetto inoptato) dovrà essere versato al neofondo Inps. Ma solamente le
quote maturate dal 1° gennaio 2007 in poi; mentre resterà in mano aziendale il tfr
maturato fino al 31 dicembre 2006
Poiché la mia impresa occupa 60 dipendenti, dovrò versare il tfr al fondo di
tesoreria. Chiedo: dovrò poi effettuare comunque le rivalutazioni annuali?
Soltanto in parte. Precisamente, dovrà rivalutare le quote di tfr che restano
nell’azienda e che sono quelle maturate fino al 31 dicembre 2006. Invece, il tfr
maturato da gennaio 2007 in poi, che andrà versato al neofondo Inps, saranno
rivalutate dal fondo medesimo
Nella mia impresa trovano occupazione 50 dipendenti. Pertanto dovrò
versare il tfr al fondo di tesoreria. Alla cessazione del rapporto di lavoro chi
liquiderà i lavoratori?
Per le quote di tfr restate in azienda (quelle maturate fino al 31 dicembre 2006), è
il datore di lavoro che deve provvedere a erogarle al lavoratore. Mentre, per la
quota finita al neofondo Inps (il tfr maturato da gennaio 2007 in avanti), la
liquidazione avverrà a cura dello stesso fondo
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