Deduzioni e sgravi a misura d`impresa
Transcript
Deduzioni e sgravi a misura d`impresa
6 Lunedì 6 Novembre 2006 LA RIFORMA DEL TFR Per le aziende agevolazioni in base alla dimensione e riduzioni contributive crescenti nel tempo DI L DANIELE CIRIOLI o smobilizzo del tfr porta le aziende ai primi calcoli di convenienza e alla valutazione delle agevolazioni contributive e fiscali. A fronte del trasloco all’Inps, l’art. 84 della Finanziaria (con le novità previste dall’emendamento presentato giovedì scorso) prevede deduzioni basate sulle dimensioni d’impresa e riduzioni contributive variabili e crescenti nel tempo. Previdenza integrativa al via. La manovra 2007 prevede l’anticipo dell’entrata in vigore delle norme sulla previdenza integrativa del dlgs n. 252/2005 che, invece, sarebbe dovuta avvenire nel 2008. Novità fondamentale sarà il rilancio della previdenza complementare, attraverso lo smobilizzo del tfr verso i fondi pensioni. Ruolo principale lo giocano i lavoratori, ai quali è dato tempo sei mesi per decidere dove far confluire il loro tfr, in forma esplicita o in forma tacita. Lo smobilizzo del tfr. Le predette disposizioni entreranno in vigore il prossimo anno contestualmente alla finanziaria che, se approvata con le modifiche richieste attraverso l’emendamento presentato dal governo giovedì scorso, introduce alcune novità nel quadro anzidetto di disciplina generale sullo smobilizzo del tfr. In particolare, ci sarà un fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto dei lavoratori dipendenti del settore privato, che l’articolo 84 del ddl istituisce presso la tesoreria dello stato affidandone la gestione all’Inps, cui affluirà il monte tfr inoptato, quello cioè non destinato in alcun modo (modalità esplicita o tacita) alla previdenza integrativa, dei lavoratori dipendenti da imprese con almeno 50 addetti. Con riferimento a tutti i lavoratori inoptanti, dunque, i datori di lavoro (quelli con più di 49 dipendenti) dovranno versare all’Inps mensilmente tfr maturando, a partire da gennaio 2007 in poi. Le agevolazioni contributi- Deduzioni e sgravi a misura d’impresa Le agevolazioni Deduzione fiscale • Imprese fino a 49 addetti: deducibilità fiscale del 6% del tfr versato ai fondi pensione. • Imprese con oltre 49 addetti: deducibilità fiscale del 4% del tfr versato ai fondi pensione o all’Inps Esonero contributivo Le imprese sono esonerate dal versamento del contributo Inps (0,2%) al Fondo di garanzia tfr con riferimento al tfr versato ai Fondi pensione o all’Inps Riduzione costo del lavoro Dal 1° gennaio 2008 le imprese fruiranno di un’ulteriore riduzione contributiva variabile e crescente nel tempo, nelle seguenti misure: anno 2008 = 0,19%; anno 2009 = 0,21%; anno 2010 = 0,23%; anno 2011 = 0,25%; anno 2012 = 0,26%; anno 2013 = 0,27%; dall’anno 2014 = 0,28% La convenienza Tfr Finanziamento tfr Rivalutazione annua Riduzione contributiva Sgravio aggiuntivo Costo annuo tfr Differenza Tfr Rivalutazioni annuali Oneri finanziamento tfr Riduzione contributiva Sgravio aggiuntivo Costo annuo tfr Differenza Anno 2007 In azienda Al Fondo Inps 1.727,00 1.727,00 103,62 - 50,00 1.727,00 1.780,62 + 53,62 Riepilogo Dopo 2 anni In azienda Al fondo Inps 3.454,00 3.454,00 51,81 207,24 - 100,00 - 47,50 3.505,81 3.513,74 + 7,93 Anno 2008 In azienda Al Fondo Inps 1.727,00 1.727,00 103,62 51,81 - 50,00 - 47,50 1.778,81 1.733,12 - 45,69 Dopo 10 anni In azienda Al fondo Inps 17.270,00 17.270,00 2.528,00 1.036,20 - 500,00 - 562,50 19.798,00 17.243,70 - 2.554,30 ve. Il trasloco del tfr all’Inps comporterà a favore delle imprese alcune agevolazioni, due di tipo contributivo, con esclusivo riferimento ai lavoratori per i quali avviene il predetto trasferimento del tfr. La prima agevolazione è una deduzione fiscale, in misura del 4% (6% per le imprese con meno di 50 addetti) delle quote di tfr smobilizzate o destinate alla previdenza integrativa. La seconda agevolazione consiste nell’esonero dal versamento del contributo dovuto al fondo di garanzia tfr che vale lo 0,20%; poiché, però, la riduzione fruibile è proporzionale alla quota di tfr versato al fondo Inps, ne deriva uno sconto effettivo dello 0,10% (metà, il 50%). La seconda agevolazione decorrerà dal 1° gennaio 2008 e consiste in uno sgravio contributivo in misura prestabilita negli anni. Anche in questo caso la riduzione compete in proporzione alla quota di tfr trasferita al fondo Inps (quindi la metà della misura ordinaria). I calcoli. Nelle tabelle in pagina sono riportati alcuni esempi di calcolo del trattamento di fine rapporto e dei relativi oneri, mettendo a confronto le due ipotesi: a) tfr che resta tutto in azienda e b) tfr che finisce al fondo di tesoreria Inps. Si è ipotizzato: un lavoratore con 25 mila euro di retribuzione annua, senza crescita negli anni; un tasso di rivalutazione del tfr al 3% fisso negli anni; un tasso di interesse finanziario al 6% fisso annuo con la semplificazione che il prestito richiesto dal datore di lavoro per reperire le risorse finanziarie di cui ha bisogno (il tfr da versare all’Inps e la quota di tfr che deve liquidare al lavoratore per conto dell’Inps) avvenga in ogni caso per una durata annuale. Per un rapporto di lavoro che duri due anni, il 2007 e il 2008 (il risultato cambia leggermente se si considerano due diversi anni per effetto delle diverse aliquote di sgravio contributivo), l’impresa ci perde 8 euro. Per un rapporto di lavoro che duri dieci anni, invece, l’imprese ci guadagna ben 2.554,30 euro. LA RIFORMA DEL TFR Lunedì 6 Novembre 2006 Tra Inps e fondi pensione lavoratori al bivio Sono un dipendente di un’azienda e non ho intenzione di aderire a un fondo pensione. Cosa devo fare per conservare l’attuale trattamento di fine rapporto lavoro? Per chi, come lei, vuole conservare l’attuale regime del tfr, cioè una liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro, può farlo con una sola modalità: esprimere la scelta in modo esplicito (come vuole la legge), cioè comunicando tale opzione al proprio datore di lavoro Non sono iscritto a nessun fondo pensione, ma lavoro ormai da anni e ho maturato un cospicuo tfr. Se dovessi decidere di aderire alla previdenza complementare, dovrò rinunciare a tutto questo tfr? No, assolutamente. La possibilità di aderire alla previdenza integrativa (cioè a un fondo pensione o a un piano individuale di previdenza) con la destinazione integrale del tfr è una scelta che riguarda esclusivamente le quote che si maturano a partire dal 1° gennaio 2007 in avanti. Resta fermo tutto quanto si ha diritto, a titolo di tfr, fino al 31 dicembre 2006 Ho letto che, in virtù della regola del silenzio assenso, chi non effettuerà alcuna scelta sarà automaticamente iscritto a un fondo pensione. E’ così? Esattamente. La regola del silenzio assenso funziona come una corsia preferenziale per l’iscrizione alla previdenza integrativa: la legge ritiene che chi non si esprime, accetti di aderire ai fondi pensione Si parla di sei mesi di tempo per decidere se aderire o meno ai fondi pensione, ma poi tutti fanno riferimento al termine ultimo del 30 giugno 2007. Potreste spiegarmi come si calcola questo periodo che i lavoratori hanno a disposizione? Bisogna distinguere due ipotesi, a ognuna delle quali la legge riconosce un periodo di sei mesi per decidere se aderire o meno alla previdenza integrativa: a) lavoratore già occupato alla data del 1° gennaio 2007; b) lavoratore non occupato alla medesima data. Nel primo caso, il termine si fissa al 30 giugno 2007 (sei mesi dal 1° gennaio 2007); nel secondo caso, invece, il termine decorre dalla data di impiego. Se, per esempio, il lavoratore viene assunto il 1° marzo 2007, il termine ultimo per decidere si fissa al 30 agosto 2007 (sei mesi dal 1° marzo 2007) Se decido di non aderire alla previdenza integrativa e di mantenere il tfr, posso poi cambiare idea? Quando? Certamente. La scelta sul conferimento del tfr e sull’adesione alla previdenza integrativa avviene con cadenza almeno annuale. Quindi, successivamente alla decisione di mantenere il tfr, il lavoratore potrà in ogni momento optare per il conferimento (e dunque aderire) a un fondo pensione Se decido di aderire a un fondo pensione con destinazione del tfr, posso poi ritornare sui miei passi? No; una volta conferito il tfr alle forme pensionistiche complementari non è più possibile riprendere la vecchia liquidazione Vorrei sapere quale tfr finirà nei fondi pensioni per quei lavoratori che non decidano nulla entro il 30 giugno 2007 In questo caso (nessuna scelta), vale la regola del silenzio assenso ed è previsto che nel fondo pensione finisca il tfr maturando dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi. Nel caso specifico di lavoratore che deve effettuare la scelta entro il 30 giugno 2007, al fondo pensione finirà il tfr maturato da luglio 2007 in avanti Se decido di non effettuare alcuna scelta e, pertanto, di far valere la regola del silenzio assenso, a quale fondo pensione mi ritroverò iscritto? In questo caso si dà priorità alle scelte aziendali. Infatti, è previsto che il datore di lavoro trasferisca il tfr al fondo pensione previsto dal Ccnl o da un contratto territoriale. Salvo che non vi sia un accordo aziendale che prevede una adesione a una diversa forma pensionistica. Se, invece, ci sono più forme pensionistiche previste dai ccnl, il datore di lavoro verserà il tfr a quella cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Infine, se non vi sono possibilità di fondi pensione aziendali, il datore di lavoro è tenuto a versare il tfr al fondo pensione istituito presso l’Inps La regola prevista per l’adesione alla previdenza integrativa tramite conferimento del tfr (decisione da prendere entro sei mesi) vale per tutti i lavoratori? Vale per tutti i lavoratori dipendenti, cioè per chi è titolare di un rapporto di lavoro subordinato con diritto al trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) Posso decidere di mantenere in parte il tfr e in parte di destinarlo a un fondo pensione? No, la scelta vincola al conferimento di tutto il tfr maturando. Eccezioni valgono per i lavoratori più anziani, quelli cioè che hanno cominciato a lavorare prima del 29 aprile 1993 con iscrizione alla previdenza obbligatoria (per esempio all’Inps) Ho cominciato a lavorare nel gennaio 1990 con iscrizione all’Inps. E non mi sono mai iscritto a un fondo pensione. Devo anch’io effettuare la scelta sul conferimento del tfr entro il 30 giugno 2007? La decisione riguarda tutto il mio tfr? Sì, anche i lavoratori più anziani sono tenuti a rispettare la scelta sul conferimento del tfr ai fondi pensione. Tuttavia, a chi risulta iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, il conferimento non riguarderà tutto il tfr maturando ma solo una parte, quella fissata dagli accordi o dai contratti collettivi. Se questi ultimi non prevedono il versamento del tfr, il conferimento dovrà necessariamente riguardare la metà del tfr maturando con possibilità di successivi incrementi Ho cominciato a lavorare nel 1990 e nel 1992 mi sono iscritto a un fondo pensione in regime di contribuzione definita, versando il 50% del mio tfr. Devo anch’io effettuare la scelta sul conferimento del tfr entro il 30 giugno 2007? Sì, ed è possibile scegliere se mantenere il tfr che non è già destinato al fondo pensione come liquidazione oppure se versarlo (tutto il rimanente) al fondo pensione cui si è iscritti. Attenzione; anche in questo caso vale il silenzio assenso: se non c’è scelta, il tfr residuo finisce nel fondo pensione Ho letto che se mantengo il tfr come liquidazione questo finirà in un fondo statale. È vero? Sì, ma soltanto se l’azienda presso cui si è occupati ha più di 49 dipendenti. Altrimenti, il tfr resta in mano all’impresa Poiché l’azienda presso cui lavoro occupa 60 dipendenti, se decido di non conferire il mio tfr maturando a un fondo pensione questo finirà nel fondo statale. Mi chiedo: in questo caso mi sarà comunque garantita la rivalutazione annuale? Certamente. A chi decide di mantenere il tfr e di non aderire a un fondo pensione, a prescindere dalla dimensione dell’impresa e quindi da dove finirà il tfr, al lavoratore resta assicurato lo stesso trattamento (rivalutazione, liquidazione, anticipazioni) Se aderisco a una forma pensionistica individuale (un Fip o Pip) posso destinarvi il tfr? Sì. I lavoratori possono decidere di destinare anche a tali forme pensionistiche le proprie quote annuali di tfr. Inoltre, se si ha diritto a una contribuzione per i fondi pensione, il datore di lavoro è tenuto a versarle al Fip (Pip) Una volta aderito a un fondo pensione, posso poi cambiare forma pensionistica? Sì, ma dopo due anni. La legge, infatti, prevede il cosiddetto principio della portabilità per cui chiunque, dopo due anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare, ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata a un’altra forma pensionistica La mia impresa occupa 60 dipendenti. Dovrò versare il tfr al fondo di tesoreria? Sì. Poiché si supera la soglia dei 49 dipendenti, il tfr dei lavoratori che decideranno di non aderire alla previdenza complementare non potrà più restare in azienda, ma andrà versato al neo fondo gestito dall’Inps La mia impresa occupa 70 dipendenti. Quale tfr dovrò versare al fondo di tesoreria? Tutto il tfr dei lavoratori che opteranno per mantenere la buonuscita e non aderire a un fondo pensione La mia impresa occupa 55 dipendenti. Dovrà versare il tfr al fondo di tesoreria? Anche quello che già è stato maturato dai lavoratori? Il tfr dei lavoratori che decideranno di non aderire alla previdenza complementare (cosiddetto inoptato) dovrà essere versato al neofondo Inps. Ma solamente le quote maturate dal 1° gennaio 2007 in poi; mentre resterà in mano aziendale il tfr maturato fino al 31 dicembre 2006 Poiché la mia impresa occupa 60 dipendenti, dovrò versare il tfr al fondo di tesoreria. Chiedo: dovrò poi effettuare comunque le rivalutazioni annuali? Soltanto in parte. Precisamente, dovrà rivalutare le quote di tfr che restano nell’azienda e che sono quelle maturate fino al 31 dicembre 2006. Invece, il tfr maturato da gennaio 2007 in poi, che andrà versato al neofondo Inps, saranno rivalutate dal fondo medesimo Nella mia impresa trovano occupazione 50 dipendenti. Pertanto dovrò versare il tfr al fondo di tesoreria. Alla cessazione del rapporto di lavoro chi liquiderà i lavoratori? Per le quote di tfr restate in azienda (quelle maturate fino al 31 dicembre 2006), è il datore di lavoro che deve provvedere a erogarle al lavoratore. Mentre, per la quota finita al neofondo Inps (il tfr maturato da gennaio 2007 in avanti), la liquidazione avverrà a cura dello stesso fondo 7