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[doc. web. n. 1090517]
Provvedimento del 24 marzo 2004
Anche nel caso in cui il gestore del servizio telefonico provveda a cancellare dall'elenco degli abbonati il
numero telefonico riservato dell'interessato, erroneamente pubblicato, e corrisponda l'indennizzo
previsto dalle condizioni generali del contratto, resta salvo il diritto dell'abbonato di chiedere in sede
civile il risarcimento del danno anche non patrimoniale eventualmente subito.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello,
vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Maria Giovannelli presso
il cui studio ha eletto domicilio
nei confronti di
Telecom Italia S.p.A.;
Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del
Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Stefano Rodotà;
PREMESSO:
L'interessato, intestatario di un'utenza riservata di telefonia fissa dopo aver verificato che il relativo
numero compariva sull'elenco cartaceo degli abbonati al servizio telefonico, ha contattato il servizio
clienti di Telecom Italia S.p.A. per chiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano dal citato elenco.
Nonostante una comunicazione della società con la quale si assicurava che i dati in questione sarebbero
risultati riservati "sia al Servizio di informazione Info412 con decorrenza immediata, sia nella prossima
edizione dell'elenco ufficiale degli abbonati", da una verifica sul sito Internet "www.paginebianche.it", il
ricorrente ha appurato invece che i dati in questione erano rinvenibili anche sull'elenco on line. In data 30
settembre 2003 l'interessato ha inoltrato quindi un'istanza con la quale si è nuovamente opposto alla
pubblicazione del proprio nominativo e del proprio numero sull'elenco abbonati, sia cartaceo, sia on line.
Non avendo ricevuto riscontro a tale istanza, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 29 della legge n.
675/1996 (ora, art. 145 s. del d.lg. n. 196/2003), ribadendo la propria richiesta e chiedendo di porre a
carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.
A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998
(ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la resistente ha risposto con nota del 12 gennaio 2003 con la quale ha
sostenuto che:
• l'utenza in questione sarebbe stata attivata nel 2001 "senza richiesta alcuna di riservatezza";
• dopo la richiesta del ricorrente avanzata nel settembre 2003, a causa di un'asserita anomalia
verificatasi sui sistemi informativi, il numero di telefono dello stesso sarebbe stato erroneamente
ricompreso nell'archivio dei servizi informazioni di Telecom Italia (Info 412), rendendo così
disponibili i dati presenti in elenco;
• la società ha poi cancellato i dati del ricorrente dai propri sistemi informativi utilizzati per
espletare i citati servizi di informazione ed ha comunicato a Seat Pagine Gialle S.p.A.
"l'aggiornamento dell'elenco degli abbonati al servizio telefonico".
Nell'audizione del 16 gennaio 2004, il ricorrente ha contestato tale riscontro ribadendo che, già al
momento dell'attivazione dell'utenza telefonica, l'utenza doveva essere considerata "riservata"; ha chiesto,
altresì, copia del contratto sottoscritto.
Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione questa Autorità -dopo aver prorogato di quaranta
giorni, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del d.lg. n. 196/2003, i termini per la decisione sul ricorso- in data
23 gennaio 2004 ha inviato una richiesta di informazioni a Telecom Italia S.p.A.
A seguito di uno scambio di note con il ricorrente in relazione alle modalità utilizzate per la stipula del
contratto di abbonamento al servizio telefonico, la resistente, con fax del 12 marzo 2003, ha poi
comunicato di aver "provveduto ad effettuare ulteriori ricerche" e di aver verificato che "effettivamente il
sig. XY aveva richiesto di non essere inserito nell'elenco telefonico", ma che tale richiesta era stata a suo
avviso disattesa a seguito di un disguido "nella fase di inserimento nei sistemi commerciali aziendali dei
dati del cliente trasmessi dal negozio" presso cui era stato stipulato il contratto.
In relazione alla richiesta di acquisire copia di quest'ultimo, la società aveva già dichiarato, con fax del 19
febbraio 2004, di non aver rinvenuto copia di tale contratto e di aver comunque provveduto "al cambio
del numero telefonico riservato totale in esenzione spese, nonché al riconoscimento dell'indennizzo"
previsto dalle condizioni generali di abbonamento pari a quattro mensilità del canone.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il ricorso verte sul trattamento di dati personali dell'interessato effettuato da una società di telefonia in
relazione ad un'utenza telefonica fissa che doveva risultare "riservata".
Dalla documentazione in atti, risulta che la società resistente, a seguito del ricorso, ha fornito un
sufficiente riscontro all'opposizione formulata dall'interessato con l'istanza ex art. 13 della legge
n. 675/1996, cancellando i dati che lo riguardano dai sistemi informativi utilizzati per espletare i servizi di
informazione e dando comunicazione dell'avvenuto cambiamento a Seat Pagine Gialle S.p.A.
L'inclusione negli elenchi cartacei e on line di dati che dovevano rimanere riservati per espressa richiesta
dell'interessato, anche in relazione alla propria appartenenza ad una forza di polizia, ha comportato per
effetto di una chiara negligenza una violazione dei diritti del medesimo interessato per la quale
quest'ultimo, ove ne ricorrano i presupposti, conserva il diritto di chiedere il risarcimento del danno anche
non patrimoniale in sede civile, a prescindere dall'indennizzo già riconosciuto, con conseguente onere
della resistente di dimostrare dinanzi al giudice civile di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il
danno (art. 15 d.lg. n. 196/2003 in riferimento all'art. 2050 cod. civ.).
La società ha inoltre fornito una nuova, e propria ricostruzione dei fatti già oggetto della dichiarazione
incautamente rilasciata nell'odierno procedimento a proposito del fatto che l'interessato non aveva chiesto
di omettere il proprio nominativo dall'elenco, circostanza risultata poi non veritiera e che avrebbe potuto
comportare una denuncia per il reato di false dichiarazioni nel procedimento dinanzi al Garante
(art. 168 d.lg. cit.).
Da ultimo (ponendo rimedio all'omessa adozione di accorgimenti tali da assicurare, all'epoca, la corretta
registrazione manuale delle scelte degli interessati rispetto alla pubblicazione in elenco), la società ha
rimosso il nominativo dell'interessato dai predetti elenchi, per cui, sulla base del riscontro fornito, va
dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003.
Va dichiarata invece inammissibile la richiesta (peraltro formulata solo nel corso del procedimento) di
avere copia del contratto di abbonamento, richiesta che non rientra tra quelle proponibili in questa sede ai
sensi degli artt. 7 e 145 del d.lg. n. 196/2003.
L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico di Telecom Italia S.p.A è
determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di
cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e
presentazione del ricorso al Garante.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
a) dichiara inammissibile la richiesta di ottenere copia del contratto di abbonamento;
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;
c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria,
l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che è posto a carico di
Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 24 marzo 2004
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rodotà
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

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