Naturalizzazione agevolata dei coniugi stranieri di Svizzere e

Transcript

Naturalizzazione agevolata dei coniugi stranieri di Svizzere e
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione consolare DC
Centro di servizio per i concittadini
Naturalizzazione agevolata dei coniugi stranieri di Svizzere e Svizzeri all’estero
°
Dal 1 gennaio 1992 uomini e donne di nazionalità svizzera sono trattati allo stesso modo in caso di
matrimonio con stranieri. Le straniere non diventano più automaticamente svizzere se sposano uno
svizzero. A determinate condizioni, i coniugi stranieri di Svizzere o Svizzeri possono tuttavia
presentare una domanda di naturalizzazione agevolata alla rappresentanza svizzera competente
all’estero (ambasciata o consolato generale).
1. Condizioni generali ai sensi della legge sulla cittadinanza
La persona richiedente deve vivere in unione coniugale (matrimonio) con un cittadino svizzero o una
cittadina svizzera da almeno sei anni (art. 28 LCit). Ciò non significa che il coniuge debba possedere
la cittadinanza svizzera da sei anni; può averla ottenuta anche da poco tempo mediante
riconoscimento, naturalizzazione agevolata o reintegrazione. Se invece il coniuge ha ottenuto la
nazionalità mediante naturalizzazione ordinaria dopo il matrimonio con la persona richiedente,
quest'ultima non può depositare la domanda di naturalizzazione agevolata dall'estero. Si potrebbe
prendere in considerazione una naturalizzazione ordinaria solo dopo cinque anni di soggiorno in
Svizzera.
La persona richiedente deve inoltre comprovare l'esistenza di stretti vincoli con la Svizzera.
La persona divorziata o separata dal proprio coniuge svizzero non può beneficiare della
naturalizzazione agevolata.
Inoltre la naturalizzazione agevolata presuppone che la persona richiedente si conformi
all’ordinamento giuridico svizzero (e per analogia anche straniero) e non comprometta la sicurezza
interna ed esterna della Svizzera (articolo 26 LCit).
2. Procedura e condizioni nei dettagli
1. In caso di domicilio all’estero, la richiesta di una naturalizzazione agevolata deve essere presentata
presso la rappresentanza svizzera competente per il luogo di domicilio (www.dfae.admin.ch >
Rappresentanze e consigli di viaggi).
2. Se la persona richiedente e il coniuge svizzero trasferiscono il domicilio dall’estero in Svizzera, la
richiesta di naturalizzazione agevolata è trattata ai sensi dell’articolo 28 LCit. La rappresentanza
all’estero e la Segretaria di Stato della migrazione SEM devono essere informati per tempo del
cambiamento di domicilio.
Direzione consolare DC
Centro di servizio per i concittadini
Bundesgasse 32, 3003 Berna
Tel. +41 800 24 7 365 Fax +41 31 322 78 66
[email protected]
www.eda.admin.ch
3. Figli
I figli stranieri minori di 18 anni devono essere menzionati sul formulario di richiesta. Le autorità
competenti verificheranno in seguito se possono essere inclusi nella naturalizzazione della persona
richiedente. I minorenni di età superiore ai 16 anni possono tuttavia essere inclusi nella
naturalizzazione soltanto se lo consentono per scritto.
4. Unione domestica registrata
°
Dall’entrata in vigore il 1 gennaio 2007 della legge sull’unione domestica registrata per il/la partner
omosessuale registrato/a di un cittadino o una cittadina svizzeri può beneficiare della naturalizzazione
ordinaria a condizioni agevolate (domicilio in Svizzera per cinque anni complessivi incluso quello
precedente la domanda e vita in unione registrata da almeno tre anni). Una coppia omosessuale
registrata all’estero o un matrimonio omosessuale contratto all’estero possono essere riconosciuti in
Svizzera e quindi, secondo il diritto di cittadinanza, trattati come una coppia omosessuale registrata in
Svizzera. Se la coppia omosessuale registrata risiede all’estero, non è possibile procedere a una
naturalizzazione.
I concubinati registrati all’estero non sono riconosciuti in Svizzera. Per queste persone è possibile solo
una naturalizzazione ordinaria dopo una durata di domicilio di 12 anni.
Avvertenza importate
La legge svizzera ammette la doppia cittadinanza per le persone naturalizzate. È quindi possibile in
linea di principio mantenere la cittadinanza anteriore. Nonostante questo, può accadere che l’acquisto
della cittadinanza svizzera causi la perdita di quella precedente se lo Stato d’origine lo prescrive. Le
autorità dello Stato d’origine forniscono informazioni vincolanti al riguardo.
5. Tasse
La rappresentanza svizzera competente per il luogo di domicilio all’estero (www.dfae.admin.ch >
Rappresentanze e consigli di viaggi) fornisce informazioni sull’ammontare delle tasse nella procedura
di naturalizzazione (tasse federali ed eventualmente cantonali e delle rappresentanze).
6. Altre domande?
La rappresentanza svizzera competente all'estero e la Helpline DFAE (www.helpline-dfae.ch) sono
volentieri a disposizione.
Ulteriori informazioni generali, in particolare sulla procedura e sulla nozione del vincolo stretto con la
Svizzera, si trovano sul sito Internet della Segretaria di Stato della migrazione SEM:
www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari > V. Cittadinanza > Manuale sulla
cittadinanza, in particolare ai capitoli 2 e 4.
DIPARTIMENTO FEDERALE
DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione consolare DC
Centro di servizio per i concittadini
2/2
01/2015