Cittadinanza svizzera per i figli di Svizzere e degli Svizzeri all`estero

Transcript

Cittadinanza svizzera per i figli di Svizzere e degli Svizzeri all`estero
Dipartimento federale degil affari esteri DFAE
Direzione consolare DC
Come diventano o rimangono svizzeri i vostri figli?
Con la revisione della legge sulla cittadinanza è stato facilitato l’acquisto della cittadinanza svizzera
alle persone di origine svizzera. Come in precedenza vale il principio che la cittadinanza svizzera si
acquista per nascita.
1. Svizzere e Svizzeri per nascita
Diventano automaticamente cittadini svizzeri per nascita:
1.1. i figli i cui genitori sono coniugati e il cui padre o la cui madre sono svizzeri;
1.2. i figli di una Svizzera che non è coniugata con il padre;
1.3. i figli stranieri minorenni il cui padre svizzero non è coniugato con la madre straniera, se il padre li
riconosce prima della maggiore età (e quindi ha costituito un rapporto di filiazione che può essere
iscritto nei registri svizzeri dello stato civile) o se esiste una sentenza di paternità. I figli
acquistano la cittadinanza svizzera retroattivamente al momento della nascita.
Questa regolamentazione è applicabile solo ai figli nati dopo il 1° gennaio 2006. I figli nati prima
di questa data possono beneficiare della naturalizzazione agevolata (cfr. spiegazioni al n. 2.1);
1.4. i figli stranieri minorenni di un padre svizzero, che dopo la loro nascita sposa la madre. Questo
vale anche per i figli che sono nati prima dell'entrata in vigore della revisione del 1° gennaio 2006
della legge sulla cittadinanza e i cui genitori si sono sposati o si sposano dopo questa data.
La legge sulla cittadinanza riveduta non distingue più tra «Svizzere per filiazione, adozione e
naturalizzazione» e «Svizzere per matrimonio». La regolamentazione speciale vigente in precedenza
per i figli di Svizzere che avevano acquistato la cittadinanza svizzera mediante matrimonio con uno
Svizzero è abrogata. Questi figli diventano ora automaticamente svizzeri per nascita.
2. Svizzere e Svizzeri per naturalizzazione agevolata
2.1. I figli di uno Svizzero e di una straniera nati fuori del matrimonio prima del 1° gennaio 2006 non
sono diventati automaticamente svizzeri. Prima del compimento del 22° anno d’età possono però
presentare una domanda di naturalizzazione agevolata, se sono stati riconosciuti dal padre
svizzero (cfr. osservazione al n. 1.3) o se esiste una sentenza di paternità. Se i figli hanno già
compiuto i 22 anni, possono presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se hanno
stretti vincoli con la Svizzera.
2.2. I figli stranieri nati prima del 1° luglio 1985 (risp. prima del 1° gennaio 2006 nel caso di figli da
matrimoni conclusi tra "donne che hanno ottenuto la cittadinanza svizzera per matrimonio" e uno
straniero), la cui madre prima o alla nascita del figlio era svizzera, possono presentare una
domanda di naturalizzazione agevolata se hanno stretti vincoli con la Svizzera. Se i figli hanno
avuto figli a loro volta, anche questi ultimi possono presentare una domanda di naturalizzazione
agevolata, se hanno stretti vincoli con la Svizzera.
2.3. I figli stranieri che non sono potuti diventare cittadini svizzeri perché un genitore ha perso la
cittadinanza svizzera prima della loro nascita (p. es. con la perenzione o lo svincolo dalla
Direzione consolare DC
Bundesgasse 32, 3003 Berna
Tel. +41 800 24 7 365, Fax +41 31 322 78 66
[email protected]
www.eda.admin.ch
cittadinanza svizzera) possono beneficiare della naturalizzazione agevolata se hanno stretti
vincoli con la Svizzera.
2.4. I figli stranieri che non sono stati inclusi nella naturalizzazione di un genitore (p. es. perché
abitava all’estero) possono presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del
compimento del 22° anno d’età, se hanno vissuto complessivamente cinque anni in Svizzera,
incluso quello precedente la domanda. È irrilevante se il genitore ha acquistato la cittadinanza
svizzera mediante naturalizzazione ordinaria o agevolata o mediante reintegrazione. Se hanno
già compiuto i 22 anni possono essere naturalizzati solo con la procedura ordinaria, anche in
caso di stretti vincoli con la Svizzera.
3. Svizzere e Svizzeri per reintegrazione
Il figlio nato all’estero, che oltre a quella svizzera possiede anche un’altra cittadinanza, perde la
cittadinanza svizzera se, entro il compimento del 22° anno d’età, non è stato notificato a un’autorità
svizzera in patria o all’estero (p. es. ambasciata svizzera o consolato generale svizzero, ufficio
svizzero dello stato civile).
Se ha già compiuto i 22 anni, può presentare entro un termine di 10 anni una domanda di
reintegrazione. In caso di stretti vincoli con la Svizzera, la domanda può essere presentata anche
dopo la scadenza di questo termine.
4. Svizzere e Svizzeri per adozione
I figli stranieri minorenni, che sono stati adottati da un/una cittadino/a svizzero/a, acquistano la
cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale della persona che li ha adottati e quindi la nazionalità
svizzera.
Avvertenza importante
La legge svizzera ammette la doppia cittadinanza per le persone naturalizzate. È quindi possibile per
principio mantenere la cittadinanza anteriore. Nonostante questo, è possibile che l’acquisto della
cittadinanza svizzera causi la perdita di quella precedente se lo Stato d’origine lo prescrive. Le autorità
dello Stato d’origine forniscono informazioni vincolanti al riguardo.
5. Tasse
La rappresentanza svizzera competente all’estero (ambasciata, consolato generale) fornisce
informazioni sull’ammontare delle tasse nella procedura di naturalizzazione (tasse federali ed
eventualmente cantonali e delle rappresentanze; http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/reps.html ).
6. Altre domande?
La rappresentanza svizzera competente all'estero e il Delegato delle Relazioni con gli Svizzeri
all’estero del DFAE, Bundesgasse 32, CH-3003 Berna, [email protected] sono volentieri a
vostra disposizione.
Informazioni generali, in particolare sulla nozione del vincolo stretto con la Svizzera, si trovano sul sito
Internet dell’Ufficio federale della migrazione: www.ufm.admin.ch - Temi – Cittadinanza
svizzera/naturalizzazione.
DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione consolare DC
2/2
08/2010

Documenti analoghi

Naturalizzatione agevolata di coniugi stranieri di Svizzera all`estero

Naturalizzatione agevolata di coniugi stranieri di Svizzera all`estero La rappresentanza svizzera competente all’estero (http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/reps.html) fornisce informazioni sull’ammontare delle tasse nella procedura di naturalizzazione (tasse federali...

Dettagli

Naturalizzazione agevolata dei coniugi stranieri di Svizzere e

Naturalizzazione agevolata dei coniugi stranieri di Svizzere e ordinaria a condizioni agevolate (domicilio in Svizzera per cinque anni complessivi incluso quello precedente la domanda e vita in unione registrata da almeno tre anni). Una coppia omosessuale regi...

Dettagli