Naturalizzatione agevolata di coniugi stranieri di Svizzera all`estero

Transcript

Naturalizzatione agevolata di coniugi stranieri di Svizzera all`estero
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione consolare DC
Naturalizzazione agevolata dei coniugi stranieri di Svizzere e Svizzeri all’estero
Dal 1° gennaio 1992 uomini e donne sono trattati allo stesso modo in caso di matrimonio con stranieri.
Le straniere non diventano più automaticamente Svizzere se sposano uno Svizzero. A determinate
condizioni, i coniugi stranieri di Svizzere o Svizzeri possono tuttavia presentare una domanda di naturalizzazione agevolata alla rappresentanza svizzera competente all’estero (ambasciata o consolato
generale).
1. Condizioni generali ai sensi della legge sulla cittadinanza
L'articolo 28 della legge sulla cittadinanza (LCit) ha il seguente tenore:
1
Il coniuge straniero di un cittadino svizzero che vive o è vissuto all’estero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:
a. vive da sei anni in unione coniugale con il cittadino svizzero e
b. ha vincoli stretti con la Svizzera.
2
Il richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del coniuge svizzero.
La persona richiedente deve vivere in unione coniugale con un cittadino svizzero o una cittadina svizzera da almeno sei anni. Ciò non significa che il coniuge deve possedere la cittadinanza svizzera da
sei anni; può averla ottenuta anche da poco tempo mediante riconoscimento, naturalizzazione agevolata o reintegrazione (ma non mediante naturalizzazione ordinaria).
I seguenti criteri vengono presi in considerazione nell’ambito della valutazione di uno «stretto vincolo
con la Svizzera»:
• ferie e altri soggiorni trascorsi in Svizzera;
• contatti con persone che vivono in Svizzera;
• contatti con organizzazioni o cerchie di Svizzeri all’estero;
• contatti con Svizzeri e Svizzere all’estero;
• attività per una società o un’organizzazione svizzera in Svizzera o all’estero;
• capacità di esprimersi in una delle lingue nazionali svizzere o in un dialetto svizzero;
• interesse per quanto avviene in Svizzera e conoscenze basilari della geografia svizzera e del sistema politica svizzero.
Inoltre la naturalizzazione agevolata presuppone che la persona richiedente si conforma
all’ordinamento giuridico svizzero (e per analogia anche straniero) e non comprometta la sicurezza
interna ed esterna della Svizzera (articolo 26 LCit).
2. Procedura e condizioni nei dettagli
1. In caso di domicilio all’estero, la richiesta di una naturalizzazione agevolata deve essere presentata
presso la rappresentanza svizzera competente, ossia presso la rappresentanza competente per il
coniuge svizzero (www.eda.admin.ch/eda/it/home/reps.html).
2. Se Lei e il suo coniuge svizzero trasferite il domicilio dall’estero in Svizzera, la vostra richiesta viene trattata ai sensi dell’articolo 28 LCit. La rappresentanza all’estero e l’Ufficio federale della migrazione devono venire informati per tempo del cambiamento di domicilio.
3. Prestate attenzione al fatto che, per poter beneficiare della naturalizzazione agevolata, dovete
vivere in unione coniugale con il coniuge svizzero da sei anni. Se siete separati o divorziati non poDirezione consolare DC
Bundesgasse 32, 3003 Berna
Tel. +41 800 24 7 365, Fax +41 31 322 78 66
[email protected]
www.eda.admin.ch
tete chiedere una naturalizzazione agevolata, bensì una naturalizzazione ordinaria, che presuppone per principio un domicilio di 12 anni in Svizzera. In questo caso si aggiungono anche le condizioni di residenza dei Cantoni e dei Comuni.
4. La legge richiede inoltre uno stretto vincolo con la Svizzera. Informazioni al riguardo si trovano sul
sito Internet dell’Ufficio federale della migrazione:
http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/themen/buergerrecht.html. Qui troverete anche una circolare
sulla prassi relativa a uno stretto vincolo con la Svizzera.
3. Figli
Se volete chiedere una naturalizzazione agevolata e avete figli minorenni che vivono con voi e non
sono ancora in possesso della cittadinanza svizzera, dovete menzionarli nel modulo trasmessovi dalla
rappresentanza. Così facendo sarà possibile esaminare se possono essere inclusi nella naturalizzazione. Minorenni di età superiore ai 16 anni possono tuttavia essere inclusi nella naturalizzazione soltanto se lo consentono per scritto.
4. Unione domestica registrata
Dall’entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della legge sull’unione domestica registrata è possibile una
naturalizzazione ordinaria per il/la partner omosessuale registrato/a di un cittadino o una cittadina
svizzeri. Una coppia omosessuale registrata all’estero o un matrimonio omosessuale contratto
all’estero può essere riconosciuta in Svizzera e quindi, secondo il diritto di cittadinanza, trattata come
una coppia omosessuale registrata in Svizzera. È possibile solo una naturalizzazione ordinaria, a
condizione che la persona interessata viva da tre anni in unione domestica registrata con uno svizzero
o una svizzera e che abbia risieduto in Svizzera per complessivamente cinque anni, incluso quello
precedente la domanda. Si aggiungono anche le condizioni di residenza dei Cantoni e dei Comuni. Se
la coppia omosessuale registrata risiede all’estero, non è possibile procedere a una naturalizzazione.
I concubinati registrati all’estero non sono riconosciuti in Svizzera. Per queste persone è possibile solo
una naturalizzazione ordinaria dopo una durata di domicilio di 12 anni.
Avvertenza importante
La legge svizzera ammette la doppia cittadinanza per le persone naturalizzate. È quindi possibile per
principio mantenere la cittadinanza anteriore. Nonostante questo, è possibile che l’acquisto della cittadinanza svizzera causi la perdita di quella precedente se lo Stato d’origine lo prescrive. Le autorità
dello Stato d’origine forniscono informazioni vincolanti al riguardo.
5. Tasse
La rappresentanza svizzera competente all’estero (http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/reps.html)
fornisce informazioni sull’ammontare delle tasse nella procedura di naturalizzazione (tasse federali ed
eventualmente cantonali e delle rappresentanze).
6. Altre domande?
La rappresentanza svizzera competente all'estero e il Delegato delle Relazioni con gli Svizzeri
all’estero del DFAE, Bundesgasse 32, CH-3003 Berna, [email protected] sono volentieri a vostra disposizione.
Informazioni generali, in particolare sulla nozione del vincolo stretto con la Svizzera, si trovano sul sito
Internet dell’Ufficio federale della migrazione: www.ufm.admin.ch - Temi – Cittadinanza svizzera/naturalizzazione.
DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione consolare DC
2/2
08/2010

Documenti analoghi

Naturalizzazione agevolata dei coniugi stranieri di Svizzere e

Naturalizzazione agevolata dei coniugi stranieri di Svizzere e Dal 1 gennaio 1992 uomini e donne di nazionalità svizzera sono trattati allo stesso modo in caso di matrimonio con stranieri. Le straniere non diventano più automaticamente svizzere se sposano uno ...

Dettagli

Cittadinanza svizzera per i figli di Svizzere e degli Svizzeri all`estero

Cittadinanza svizzera per i figli di Svizzere e degli Svizzeri all`estero La rappresentanza svizzera competente all’estero (ambasciata, consolato generale) fornisce informazioni sull’ammontare delle tasse nella procedura di naturalizzazione (tasse federali ed eventualmen...

Dettagli

rientro in svizzera

rientro in svizzera Secondo la legge entrata in vigore il 1°gennaio 1996, tutte le persone domiciliate in Svizzera sono obbligate ad avere una copertura assicurativa in caso di malattia. Le persone che si stabiliscono...

Dettagli