Due gemelli, un congedo Astensioni dei papà slegate dal numero di
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Due gemelli, un congedo Astensioni dei papà slegate dal numero di
LAVO RO E PREVIDENZA Le indicazioni dell’Inps sui permessi introdotti dalla legge Fornero Sabato 16 Marzo 2013 27 CO.CO.PRO. Due gemelli, un congedo Una tantum Domande Astensioni dei papà slegate dal numero di figli entro l’anno DI I nuovi permessi per i papà DANIELE CIRIOLI N essun bis di congedi per il papà se la cicogna è gemellare. Infatti, nel parto plurimo non subiscono variazioni la durata del congedo obbligatorio (un giorno) e quella del congedo facoltativo (massimo due giorni). Lo precisa l’Inps nella circolare n. 40/2013, illustrando i nuovi permessi per maternità a favore dei neopapà introdotti dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012). Due nuovi congedi. Due i nuovi congedi istituiti a favore del padre, lavoratore dipendente del solo settore privato: un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni). Entrambe le nuove prestazioni, che sono disciplinate dal dm 22 dicembre 2012 pubblicato sulla G.U. n. 37/2013, vanno fruite entro i primi cinque mesi di vita del bambino. Riguardo alle durate dei due congedi, l’Inps precisa che, analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità (ex astensione obbligatoria), esse non subiscono variazioni nei casi di parto plurimo. Ciò significa, pertanto, che in caso di parto gemellare Congedo obbligatorio È un diritto/dovere autonomo dei papà, lavoratori dipendenti. Ha durata di un giorno È un diritto derivato del papà che può fruirne, di uno o Congedo facoltativo due giorni, a patto che lo consenta la madre (rinunciando a uno o due giorni del suo congedo di maternità) Per entrambi i congedi il papà, ha diritto a un’indennità Trattamento giornaliera a carico Inps (UniEmens) pari al 100% della economico retribuzione o plurigemellare, il papà avrà sempre e comunque obbligo di un giorno di congedo e diritto a due giorni di congedo facoltativo. Congedo obbligatorio. È di un giorno ed è fruibile, spiega l’Inps, anche durante il congedo di maternità della madre (che sia lavoratrice). L’Inps precisa che si tratta di un diritto autonomo e, pertanto, aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. In altre parole, anche se la madre è casalinga il papà ha diritto ad assentarsi per un giorno; e spetta anche se il papà fruisce del congedo di paternità. Congedo facoltativo. La fruizione del congedo facoltativo è condizionata alla scelta della madre di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum. Quindi non si configura come un diritto autonomo del papà, ma come un diritto derivato da quello della madre. L’Inps precisa che il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre; e che spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità. Padre adottivo o affida- tario. Entrambi i congedi si applicano anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale. La richiesta. Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne con anticipo di almeno 15 giorni. Il datore di lavoro comunica all’Inps le giornate di congedo fruite attraverso il flusso UniEmens (l’Inps si riserva di fornire le istruzioni). Via libera all’Aspi per crisi aziendali e occupazionali Contributi figurativi all’assessore nominato Via libera all’Aspi per le crisi aziendali e occupazionali. Sperimentale per il triennio 2013/2015, ne hanno diritto i lavoratori sospesi, compresi apprendisti, per massimo 90 giorni in un biennio. Il via libera arriva dalla circolare Inps n. 36/2013. La nuova prestazione opera esclusivamente in caso di crisi aziendali o occupazionali. In pratica, è il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori sospesi (ossia non licenziati ma comunque con rapporto di lavoro sospeso e, perciò, senza diritto a retribuzione), compresi gli apprendisti. Sono esclusi invece i lavoratori: dipendenti da aziende destinatari di cig o cigs; con rapporto a tempo indeterminato con previsione specifiche di sospensione lavorative; con rapporto a tempo parziale verticale. Ai fini del diritto alla prestazione, i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti per l’Aspi, ossia due anni di assicurazione contro la disoccupazione e un anno di contribuzione sempre contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio della sospensione. L’indennità è pari al 75% della retribuzione media mensile, se questa è pari o inferiore per il 2013 a 1.180 euro mensili; se è superiore è pari 885 euro (75% di 1.180) più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il limite di 1.180, comunque per un importo non superiore a euro 931,28 ovvero euro 1.119,32 a seconda, rispettivamente, che la retribuzione di riferimento sia pari (o inferiore) a euro 2.014,77 ovvero superiore. L’indennità spetta per un massimo di 90 giornate da calcolarsi in un biennio mobile (lo stesso della cigs) calcolato a partire dalla prima giornata effettiva di sospensione del lavoratore, per la quale l’azienda abbia presentato rendicontazione all’Inps, e considerando le 104 settimane immediatamente precedenti tale data. Con la circolare n. 37/2013 l’Inps recepisce le novità della legge n. 228/2012 in virtù delle quali l’Aspi, ai lavoratori di età inferiore a 55 anni, spetta per un massimo di 12 mesi e a quelli di età pari o superiore ai 55 anni per un massimo di 18 mesi. Carla De Lellis I lavoratori dipendenti hanno diritto all’accredito figurativo dei contributi anche se, non eletti, sono nominati assessori regionali. Lo precisa l’Inps nella circolare n. 39/2013, estendendo la facoltà di copertura contributiva del periodo di aspettativa ai lavoratori non eletti in consiglio regionale. Le domande, anche per i periodi pregressi, vanno presentate entro il prossimo 12 giugno. Si tratta, dunque, dell’ampliamento della platea dei soggetti che possono fruire dell’accredito della contribuzione figurativa, con inclusione dei lavoratori dipendenti non solo eletti, ma anche chiamati a svolgere le funzioni di assessore regionale sulla base di una «nomina» decisa da organo elettivo. Il nuovo quadro, spiega l’Inps, adottato d’intesa con il ministero del lavoro, scaturisce dalla previsione della nuova figura dell’assessore nominato (cioè chiamato al di fuori dagli eletti a un consiglio regionale), prima non contemplata. Pertanto, destinatari sono tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, eletti membri del Parlamento, nazionale ed europeo, o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche. I lavoratori iscritti alla gestione ex Inpdap, nominati a ricoprire la carica di assessore regionale, possono valorizzare, ai fini pensionistici i periodi di aspettativa senza assegni fruiti a tale titolo, presentando entro 90 giorni dall’emanazione della presente circolare, ora per allora, domanda cartacea di accredito figurativo all’Inps, Gestione ex Inpdap - Direzione centrale Entrate e Posizione Assicurativa, Ufficio 1, Via Ballarin n.42 , 00142 Roma. Il modello di domanda è disponibile sul sito internet dell’Inps. Chi avesse già presentato una domanda in passato, che sia stata oggetto di provvedimenti di diniego, non deve ripresentarla in quanto verrà riesaminata d’ufficio. Gli accrediti figurativi da regolarizzare sono naturalmente quelli relativi ai periodi per aspettative fruite per le nomine di assessore regionale riferite a tutte legislature regionali precedenti fino a quelle tuttora vigenti. Daniele Cirioli DI CARLA DE LELLIS Domande entro fine anno per la nuova una tantum dei co.co.pro. Ma se i requisiti si perfezionano a dicembre, il termine slitta al 31 gennaio dell’anno seguente. Lo precisa, tra l’altro, la circolare n. 38/2013 con cui l’Inps detta le istruzioni alle novità previste all’indennità dei lavoratori a progetto dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012). Relativamente ai beneficiari l’Inps precisa che sono soltanto i co.co.co. iscritti in via esclusiva alla gestione separata. Sono esclusi, invece, i soggetti con redditi di lavoro autonomo, nonché quelli iscritti alla gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nelle collaborazione a progetto. Ad esempio l’Inps cita assegnisti di ricerca; dottorandi con borsa di studio; soggetti assicurati presso casse previdenziali. In merito alle condizioni l’Inps ricorda che l’una tantum spetta ai collaboratori che soddisfino “in via congiunta” i seguenti requisiti: a) abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a 20 mila euro (rivalutato annualmente); c) nell’anno di riferimento sia accreditato, presso la gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) abbiano avuto una disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell’anno precedente; e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la gestione separata. L’Inps precisa che per «anno di riferimento» deve intendersi l’anno in cui il collaboratore matura il requisito (di cui alla lettera c) e presenta la domanda per la prestazione; e per «anno precedente» l’anno solare immediatamente precedente quello di «riferimento». La domanda va presentata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Solo nel caso in cui il requisito previsto contributivo (lettera c) venga maturato nel mese di dicembre, il termine è prorogato al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Infine, non c’è bisogno dello stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda.