Due gemelli, un congedo Astensioni dei papà slegate dal numero di

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Due gemelli, un congedo Astensioni dei papà slegate dal numero di
LAVO RO E PREVIDENZA
Le indicazioni dell’Inps sui permessi introdotti dalla legge Fornero
Sabato 16 Marzo 2013
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CO.CO.PRO.
Due gemelli, un congedo
Una tantum
Domande
Astensioni dei papà slegate dal numero di figli entro l’anno
DI
I nuovi permessi per i papà
DANIELE CIRIOLI
N
essun bis di congedi
per il papà se la cicogna è gemellare.
Infatti, nel parto plurimo non subiscono variazioni
la durata del congedo obbligatorio (un giorno) e quella del
congedo facoltativo (massimo
due giorni). Lo precisa l’Inps
nella circolare n. 40/2013, illustrando i nuovi permessi per
maternità a favore dei neopapà introdotti dalla riforma
Fornero (legge n. 92/2012).
Due nuovi congedi. Due i
nuovi congedi istituiti a favore
del padre, lavoratore dipendente del solo settore privato: un
congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni).
Entrambe le nuove prestazioni,
che sono disciplinate dal dm 22
dicembre 2012 pubblicato sulla
G.U. n. 37/2013, vanno fruite
entro i primi cinque mesi di
vita del bambino. Riguardo alle
durate dei due congedi, l’Inps
precisa che, analogamente a
quanto disposto per il congedo
di maternità (ex astensione obbligatoria), esse non subiscono
variazioni nei casi di parto plurimo. Ciò significa, pertanto,
che in caso di parto gemellare
Congedo
obbligatorio
È un diritto/dovere autonomo dei papà, lavoratori
dipendenti. Ha durata di un giorno
È un diritto derivato del papà che può fruirne, di uno o
Congedo facoltativo due giorni, a patto che lo consenta la madre (rinunciando
a uno o due giorni del suo congedo di maternità)
Per entrambi i congedi il papà, ha diritto a un’indennità
Trattamento
giornaliera a carico Inps (UniEmens) pari al 100% della
economico
retribuzione
o plurigemellare, il papà avrà
sempre e comunque obbligo di
un giorno di congedo e diritto
a due giorni di congedo facoltativo.
Congedo obbligatorio.
È di un giorno ed è fruibile,
spiega l’Inps, anche durante il
congedo di maternità della madre (che sia lavoratrice). L’Inps
precisa che si tratta di un diritto autonomo e, pertanto, aggiuntivo a quello della madre e
spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. In
altre parole, anche se la madre
è casalinga il papà ha diritto
ad assentarsi per un giorno; e
spetta anche se il papà fruisce
del congedo di paternità.
Congedo facoltativo. La
fruizione del congedo facoltativo è condizionata alla scelta
della madre di non fruire di
altrettanti giorni del proprio
congedo di maternità, con
conseguente anticipazione
del termine finale del congedo post partum. Quindi non si
configura come un diritto autonomo del papà, ma come un
diritto derivato da quello della madre. L’Inps precisa che il
congedo facoltativo è fruibile
dal padre anche contemporaneamente all’astensione della
madre; e che spetta anche se
la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo
di maternità.
Padre adottivo o affida-
tario. Entrambi i congedi
si applicano anche al padre
adottivo o affidatario e il
termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso
in famiglia del minore nel
caso di adozione nazionale
o dall’ingresso del minore in
Italia nel caso di adozione internazionale.
La richiesta. Per poter
usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare
in forma scritta al datore di
lavoro le date in cui intende
fruirne con anticipo di almeno
15 giorni. Il datore di lavoro
comunica all’Inps le giornate
di congedo fruite attraverso il
flusso UniEmens (l’Inps si riserva di fornire le istruzioni).
Via libera all’Aspi per crisi
aziendali e occupazionali
Contributi figurativi
all’assessore nominato
Via libera all’Aspi per le crisi aziendali e occupazionali.
Sperimentale per il triennio 2013/2015, ne hanno diritto i lavoratori sospesi, compresi apprendisti, per massimo 90 giorni in un biennio. Il via libera arriva dalla
circolare Inps n. 36/2013. La nuova prestazione opera
esclusivamente in caso di crisi aziendali o occupazionali. In pratica, è il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori sospesi (ossia non
licenziati ma comunque con rapporto di lavoro sospeso
e, perciò, senza diritto a retribuzione), compresi gli apprendisti. Sono esclusi invece i lavoratori: dipendenti da
aziende destinatari di cig o cigs; con rapporto a tempo
indeterminato con previsione specifiche di sospensione
lavorative; con rapporto a tempo parziale verticale. Ai
fini del diritto alla prestazione, i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti per l’Aspi, ossia due anni
di assicurazione contro la disoccupazione e un anno di
contribuzione sempre contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio della sospensione. L’indennità è
pari al 75% della retribuzione media mensile, se questa
è pari o inferiore per il 2013 a 1.180 euro mensili; se è
superiore è pari 885 euro (75% di 1.180) più il 25% della
differenza tra la retribuzione media mensile e il limite
di 1.180, comunque per un importo non superiore a euro
931,28 ovvero euro 1.119,32 a seconda, rispettivamente,
che la retribuzione di riferimento sia pari (o inferiore)
a euro 2.014,77 ovvero superiore. L’indennità spetta per
un massimo di 90 giornate da calcolarsi in un biennio
mobile (lo stesso della cigs) calcolato a partire dalla
prima giornata effettiva di sospensione del lavoratore,
per la quale l’azienda abbia presentato rendicontazione
all’Inps, e considerando le 104 settimane immediatamente precedenti tale data.
Con la circolare n. 37/2013 l’Inps recepisce le novità
della legge n. 228/2012 in virtù delle quali l’Aspi, ai lavoratori di età inferiore a 55 anni, spetta per un massimo
di 12 mesi e a quelli di età pari o superiore ai 55 anni
per un massimo di 18 mesi.
Carla De Lellis
I lavoratori dipendenti hanno diritto all’accredito
figurativo dei contributi anche se, non eletti, sono
nominati assessori regionali. Lo precisa l’Inps nella
circolare n. 39/2013, estendendo la facoltà di copertura
contributiva del periodo di aspettativa ai lavoratori
non eletti in consiglio regionale. Le domande, anche
per i periodi pregressi, vanno presentate entro il prossimo 12 giugno.
Si tratta, dunque, dell’ampliamento della platea dei
soggetti che possono fruire dell’accredito della contribuzione figurativa, con inclusione dei lavoratori dipendenti non solo eletti, ma anche chiamati a svolgere
le funzioni di assessore regionale sulla base di una
«nomina» decisa da organo elettivo. Il nuovo quadro,
spiega l’Inps, adottato d’intesa con il ministero del
lavoro, scaturisce dalla previsione della nuova figura
dell’assessore nominato (cioè chiamato al di fuori dagli
eletti a un consiglio regionale), prima non contemplata. Pertanto, destinatari sono tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, eletti membri del Parlamento,
nazionale ed europeo, o di assemblea regionale ovvero
nominati a ricoprire funzioni pubbliche.
I lavoratori iscritti alla gestione ex Inpdap, nominati a
ricoprire la carica di assessore regionale, possono valorizzare, ai fini pensionistici i periodi di aspettativa senza
assegni fruiti a tale titolo, presentando entro 90 giorni
dall’emanazione della presente circolare, ora per allora,
domanda cartacea di accredito figurativo all’Inps, Gestione ex Inpdap - Direzione centrale Entrate e Posizione
Assicurativa, Ufficio 1, Via Ballarin n.42 , 00142 Roma. Il
modello di domanda è disponibile sul sito internet dell’Inps. Chi avesse già presentato una domanda in passato,
che sia stata oggetto di provvedimenti di diniego, non
deve ripresentarla in quanto verrà riesaminata d’ufficio.
Gli accrediti figurativi da regolarizzare sono naturalmente quelli relativi ai periodi per aspettative fruite per le
nomine di assessore regionale riferite a tutte legislature
regionali precedenti fino a quelle tuttora vigenti.
Daniele Cirioli
DI
CARLA DE LELLIS
Domande entro fine
anno per la nuova una tantum dei co.co.pro. Ma se i
requisiti si perfezionano a
dicembre, il termine slitta al 31 gennaio dell’anno seguente. Lo precisa,
tra l’altro, la circolare n.
38/2013 con cui l’Inps detta le istruzioni alle novità
previste all’indennità dei
lavoratori a progetto dalla
riforma Fornero (legge n.
92/2012). Relativamente
ai beneficiari l’Inps precisa che sono soltanto
i co.co.co. iscritti in via
esclusiva alla gestione separata. Sono esclusi, invece, i soggetti con redditi di
lavoro autonomo, nonché
quelli iscritti alla gestione separata a vario titolo,
ma non inquadrabili nelle
collaborazione a progetto.
Ad esempio l’Inps cita assegnisti di ricerca; dottorandi con borsa di studio;
soggetti assicurati presso
casse previdenziali.
In merito alle condizioni l’Inps ricorda che l’una
tantum spetta ai collaboratori che soddisfino “in
via congiunta” i seguenti
requisiti: a) abbiano operato, nel corso dell’anno
precedente, in regime di
monocommittenza; b) abbiano conseguito l’anno
precedente un reddito lordo complessivo soggetto
a imposizione fiscale non
superiore a 20 mila euro
(rivalutato annualmente);
c) nell’anno di riferimento
sia accreditato, presso la
gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) abbiano
avuto una disoccupazione
ininterrotta di almeno due
mesi nell’anno precedente; e) risultino accreditate nell’anno precedente
almeno quattro mensilità
presso la gestione separata. L’Inps precisa che per
«anno di riferimento» deve
intendersi l’anno in cui il
collaboratore matura il requisito (di cui alla lettera
c) e presenta la domanda
per la prestazione; e per
«anno precedente» l’anno
solare immediatamente
precedente quello di «riferimento». La domanda
va presentata entro il 31
dicembre dell’anno di riferimento. Solo nel caso
in cui il requisito previsto
contributivo (lettera c)
venga maturato nel mese
di dicembre, il termine è
prorogato al 31 gennaio
dell’anno successivo a
quello di riferimento. Infine, non c’è bisogno dello
stato di disoccupazione al
momento della presentazione della domanda.