15_02_13 Congedo di paternità obbligatorio
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15_02_13 Congedo di paternità obbligatorio
Savigliano, lì 19 febbraio 2013 Spett. le Azienda Prot. N. 06/13 CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO Al fine di favorire una cultura di maggior condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia, l’articolo 4 della Legge n. 92/2012 ha disciplinato, in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 il congedo di paternità obbligatorio. CAMPO DI APPLICAZIONE Entro il quinto mese di vita del figlio, il padre lavoratore dipendente • deve usufruire del congedo obbligatorio di 1 giorno, tale giornata può essere goduta anche durante il congedo di maternità della madre, in quanto è aggiuntiva; • può fruire del congedo facoltativo di 1 o giorni (frazionati o continuativi), anche contemporaneamente all’astensione della madre. L’utilizzo delle giornate facoltative da parte del padre comporta la riduzione, per il medesimo numero di giorni (uno o due), del congedo di maternità della madre, con conseguente anticipazione del termine finale dell’astensione a seguito del parto. Di conseguenza, l’utilizzo del congedo facoltativo del padre presuppone un accordo tra i genitori e la scelta, da parte della madre, di anticipare il termine finale del proprio congedo. Le suddette disposizioni si applicano alle nascite avvenute dal 1° gennaio 2013. Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera). Analogamente alle altre prestazioni a carico INPS, l’indennità in esame è corrisposta, di norma, dal datore di lavoro alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’Istituto previdenziale. Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso.